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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/08/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 129/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott. ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2024 da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GNOCATO ELIO
[...] P.IVA_1
MICHELE , domiciliato presso lo studio in Torino, via Amedeo
Avogrado 19 , come da procura in atti. appellante
contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. TONIOLATTI PAOLO , domiciliata presso lo studio in Trento, via Manzoni 16 come da procura in atti. (C.F./P.IVA ), in persona della Controparte_2 P.IVA_3
mandataria Parte_2
appellate
" ( P I.V.A. numero ), in persona del suo CP_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito di rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti CP_2
Paolo Lessio e Francesco Cislaghi coma da procura in atti
Intervenuta
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza n. 1135/2023 del Tribunale di Trento e resa pubblica in data 19.01.2024, accogliendo i motivi dedotti in narrativa, per l'effetto:
NEL MERITO, per i contratti di conto corrente ipotecario nn. 330823 e
331369: - Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto con la pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.;
b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.);
pag. 2/20 c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
e) conseguentemente a mezzo nominanda TU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare
Con espressa rinuncia alle domande che qui si intendono non ripresentate.
In via istruttoria: Disporre TU contabile in relazione al conto corrente per come infra dedotto.
In punto spese: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
Per Cassa Rurale Val di Non
Che la Corte d'Appello di Trento, voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
• rigettare le domande tutte svolte dall'appellante nel proprio atto di citazione di appello, confermando il contenuto della sentenza del Tribunale di Trento n. 1135/2023 di data 21 dicembre 2023, pubblicata in data 19 gennaio 2024;
• con rifusione delle spese di lite.
Per uale cessionario del credito CP_4
pag. 3/20 IN RITO: dichiarare inammissibile il presente appello, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis cpc, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da
[...]
Parte_1
(C.F./P.IVA ), in quanto infondato in
[...] P.IVA_1
fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata emessa dal
Tribunale di Trento n. 1135/2023;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti, per i motivi di cui in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 2021,
[...]
conveniva, avanti al Parte_1
Tribunale di Trento, Controparte_1 [...]
, già Controparte_5 [...]
, esponendo che in data Controparte_6
16.03.2011 e in data 12.01.2012, Controparte_7
poi fallita, aveva stipulato con due
[...] Controparte_6
contratti di apertura di credito in conto corrente (nn. 330823 e 331369), per i quali l'attrice aveva prestato garanzia ipotecaria. Deduceva che tali contratti erano assimilabili ad un mutuo ipotecario con tasso variabile, per cui il tasso soglia riferito al contratto n. 330823 in data 16.03.2011 era pari al 4,02 per cento;
mentre, il tasso soglia riferito al contratto n. 331369 in pag. 4/20 data 12.01.2012 era invece pari all'8,28 per cento;
deduceva ilsuperamento del tasso soglia in entrambi i rapporti, con conseguente gratuità dei finanziamenti ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'anatocismo, ricordando che il proprio perito di parte aveva accertato che per il conto corrente n. 330823 era stata addebitato a tale titolo un importo di euro 13.627,73, mentre per quello n. 331369, l'anatocismo ammontava ad euro 2.891,66; ma tali importi avendo titolo in clausole nulle costituivano indebiti ex art. 2033 c.c.; ovvero alternativamente dovevano essere inserite nel computo del TEG al fine del rilevamento del tasso soglia.
Lamentava l'addebito di ulteriori costi non pattuiti pari ad euro 5.354,86 per il c/c ipotecario n. 331369 ed euro 10.107,96 per il c/c ipotecario n.330823. Deduceva infine che i principi espressi nella sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 24675 del 19.10.2017, in tema di cd. usura sopravvenuta, non si applicano ai contratti di conto corrente.
Pertanto, in relazione ai contratti di conto corrente ipotecario nn. 330823 e
331369 chiedeva che, accertata la pattuizione di tassi usurari,
l'applicazione di condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e l' illegittimità della capitalizzazione , si dichiarasse la gratuità e l' invalidità del prestito nonché del contratto di corrispondenza;
conseguentemente a mezzo di
TU, si operasse il ricalcolo del saldo alla data del recesso ovvero della notifica dell'atto di citazione su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi, e per l'effetto si ordinasse alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
in presenza dei presupposti di legge, la condanna pag. 5/20 della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed addebitate oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. Chiedeva inoltre che si accertasse l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/ ovvero della garanzia prestata dal terzo datore di ipoteca accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto si dichiarasse la liberazione del fideiussore/garante. Chiedeva in ogni caso la trascrizione della domanda presso l'Ufficio Tavolare competente degli immobili così come identificati: - PT 625 p.ed. 156 p.m. 1 – GN 433/2011;
- PT 3189 p.ed. 1129 p.m. 2 – GN 433/2011; - PT 3385 p.ed. 164/2 P.M. 3
– GN 62/2012.
Si costituiva , contestando la fondatezza delle CP_1 Controparte_1
domande di cui chiedeva il rigetto.
In relazione alle perizie di parte dimesse dall'attrice rilevava che si trattava di mere allegazioni difensive;
negava inoltre che i due contratti di apertura di credito ipotecario potessero esser assimilati a mutui ipotecari a tasso variabile, al fine della verifica della usurarietà delle condizioni applicate;
deduceva inoltre che i principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di usura sopravvenuta erano applicabili anche ai contratti di conto corrente.
Allegava la legittimità dell'anatocismo in ragione della previsione di reciprocità, quanto meno sino al primo gennaio 2014, e per il periodo successivo affermava che il divieto era divenuto applicabile solo dopo l'emanazione della delibera CICR del 3.8.2016, e quindi in epoca successiva alla chiusura dei due rapporti. Contestava infine che fossero stati operati addebiti in assenza ovvero in difformità delle pattuizioni, come pure la invalidità di clausole contrattuali.
pag. 6/20 Contestava la legittimazione della parte attrice, terza datrice di ipoteca, a chiedere la restituzione di somme asseritamente addebitate in modo indebito;
nonché la fondatezza della domanda di liberazione ex art 1956
c.c. dal momento che l'attrice aveva rilasciato una ggaranzia reale
Interveniva in giudizio quale mandataria di CP_8 CP_2
che nelle more era divenuta cessionaria del credito, facendo proprie le difese e conclusioni di . Controparte_1
La causa era istruita documentalmente e con TU.
Con sentenza n. 1135/2023 , in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, il Tribunale di Trento rideterminava in euro 1.488.327,17 il saldo a debito alla chiusura del rapporto di cui al c/c n. 00/03/30823; e in euro 525.207,99 il saldo a debito alla chiusura del rapporto di cui al c/c n.
00/03/31369; rigettava le ulteriori domande proposte dall'attrice; poneva definitivamente le spese di TU in capo alla parte attorea ed a quella convenuta, in solido tra loro;
compensava integralmente tra tutte le parti costituite le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c .
In via preliminare respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla attrice nei confronti della parte intervenuta ai sensi dell'art
11 c.p.c. nonché la richiesta di estromissione, mancando l'assenso delle altre parti.
Nel merito, dava atto che parte attrice, la quale aveva proposto azione di accertamento del saldo dei due conti correnti con domanda di eventuale restituzione delle somme indebitamente versate, aveva prodotto i contratti di conto correnti, gli estratti conto nonché i DM con le rilevazioni trimestrali. Riteneva inoltre non fondate le richieste di pag. 7/20 integrazione della TU, reputando corretti ed esaurienti gli accertamenti e le ricostruzioni operati dal perito.
Ciò premesso, rilevava che i titoli posti a fondamento della domanda attorea erano costituiti dal contratto di conto corrente n. 00/03/30823, acceso in data 13 Marzo 2011 ed estinto in data 25 Febbraio 2014, con un saldo a debito di Euro 1.509.066,82 girato a sofferenza;
nonché dal contratto di conto corrente n. 00/03/31369 acceso in data 9 Gennaio 2012 ed estinto in data 25 Febbraio 2014 con saldo a debito di euro 531.971,30, girato a sofferenza;
su tali rapporti era stata concessa un'apertura di credito ipotecaria da parte della attrice, quale terzo datore , rispettivamente di euro 1.400.000,00 e di Euro 500.000,00. Condividendo le osservazioni del TU, escludeva che tali rapporti potessero essere equiparati, al fine della verifica dell'usura, a mutui con tasso variabile, i cui tassi soglia sono inferiori rispetto a quelli praticati nelle aperture di credito in conto corrente, in ragione del fatto che in tale tipologia negoziale non vi è una immediata dazione dell'intero capitale, ma l'erogazione del credito è avvenuta nel corso del rapporto con un progressivo incremento dell'esposizione sul conto corrente .
Prendeva atto che con riguardo al contratto di conto corrente n.
00/03/30823, il TU aveva calcolato il TEG facendo applicazione delle
Istruzioni della NC d'IT , che dovevano ritenersi come vincolanti;
e che sulla base di tale formula aveva escluso che nel corso dell'intero rapporto fosse stato superato il tasso soglia usurario, aggiungendo che
“tale limite non risulterebbe superato nemmeno considerando tra gli “oneri su base annua” anche il costo figurativo per la concessione della garanzia ipotecaria, pari al 2% del valore garantito, importo utilizzato dalla CTP
pag. 8/20 di Parte Attrice nei conteggi allegati alla propria interpretazione in ordine al quesito peritale”. Il TU aveva inoltre escluso sia l'usura originaria che quella sopravvenuta, non essendo stati pattuiti interessi usurari né addebitati interessi sovra-soglia nel corso del rapporto.
Il Tribunale affermava inoltre che fossero estensibile al rapporto di conto corrente i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 16303 del 2018; che risultava precluso il ricorso al
T.A.E.G. nel rilevamento del tasso concretamente applicato al rapporto bancario in esame, dovendosi fare applicazione solo del TEG. In ragione della previsione di pari periodicità della liquidazione degli interessi debitori e creditori, affermava inoltre la legittimità dell'applicazione dell'anatocismo, sino al 31.12.2013, data in cui era avvenuta l'ultima capitalizzazione degli interessi, in quanto successivamente era intervenuta l'interruzione del rapporto.
Sotto altro profilo, prendeva atto che il TU, Dr. aveva accertato Per_1
che erano stati addebitati interessi e competenze superiori a quelli pattuiti in virtù di variazioni unilaterali della non opponibili alla Società CP_1
correntista. Con riguardo, nello specifico, alla commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi, espressamente prevista all'art. 1 del contratto di apertura di credito “con patto scritto non rinnovabile tacitamente”, il perito aveva rilevato che si trattava di un accordo consentito dall'art.
2-bis della Legge n. 2/2009, ma non rinnovabile tacitamente anche per espressa previsione normativa;
per cui aveva depurato il conto delle variazioni unilaterale applicati dalla NC a decorrere dal 01.04.2012 (con condizioni peggiorative per la Società correntista), in quanto sarebbe stato necessario un patto scritto tra le parti pag. 9/20 per operare tale modifica;
inoltre in assenza di un nuovo accordo scritto detta commissione non era stata riconosciuta, nemmeno per l'importo originariamente previsto, a partire dal trimestre successivo al 16.10.2012, data di scadenza del termine di 19 mesi dell'apertura di credito. Depurava il saldo anche dell'importo di € 10,00 per “commissione istruttoria veloce”. nel secondo trimestre 2013 in assenza di previsione contrattuale.
Aderendo alla ricostruzione operata dal TU che aveva accertato importi indebitamente addebitati per € 20.739,65, ricalcolava in € 1.488.327,17 il saldo a debito al 25.02.2014, data di chiusura del rapporto.
Prendeva atto che anche con riguardo al rapporto di conto corrente n.
00/03/31369, su cui era stata concessa con atto dd. 12.01.2012 un'apertura di credito di Euro 500.000,00, garantita da ipoteca su immobili di terzi per complessivi Euro 750.000,00 (importo comprensivo di interessi e spese), il
TU aveva escluso il superamento del tasso soglia che “non risulterebbe superato nemmeno considerando tra gli “oneri su base annua” anche il costo figurativo per la concessione della garanzia ipotecaria, pari al 2% del valore garantito, importo utilizzato dalla CTP di Parte Attrice nei conteggi allegati alla propria interpretazione in ordine al quesito peritale”
(si v. p. 21 della relazione), negando quindi sia l'usura originaria che quella sopravvenuta;
ed aveva parimenti rilevato che l'applicazione dell'anatocismo era avvenuto sulla base di una clausola che prevedeva la capitalizzazione con pari periodicità sia per gli interessi creditori che per quelli debitori;
inoltre l'ultima capitalizzazione era avvenuta al
31.12.2013, in quanto successivamente il rapporto si era estinto.
Rilevava infine che anche per tale rapporto il TU aveva effettuato il ricalcolo del saldo , ricalcolando gli interessi dal primo novembre 2012
pag. 10/20 sino al 11.08.2013 sulla base dei tassi originariamente pattuiti senza tener conto della modifica unilaterale applicata dalla mentre per il CP_1
periodo successivo il riconteggio era avvenuto applicando i tassi unilateralmente modificati dalla sull'esposizione debitoria depurata CP_1
dagli importi indebitamente addebitati;
inoltre la “commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi” era stata riconosciuta sino al terzo trimestre 2013 nella misura originariamente pattuita, mentre nessun importo era stato riconosciuto per i trimestri successivi. Sulla base di tali conteggi il Tribunale accertava in euro
6.763,31 le somme indebitamente addebitate con conseguente ricalcolo in €
525.207,99 del saldo a debito al 25.02.2014, data di chiusura del rapporto.
A fronte dell'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi e considerato che la materia era stata oggetto di approdi pretori molteplici disponeva la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v., sul punto, Cass. Civ., SS.UU., n. 32061 del 2022).
Poneva le spese di TU a carico di parte attorea e della parte convenuta in solido tra loro, con detrazione degli anticipi accordati ove già versati, con esclusione della parte interveniente costituitasi in giudizio all'esito della fase istruttoria.
Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2024, proponeva appello chiedendo, in parziale Parte_1
riforma della impugnata sentenza, previa integrazione di TU , che si depurasse il conto degli interessi anatocistici ed usurari indebitamente applicati e si ordinasse alla NC la rettifica del saldo
Si costituiva , contestando la fondatezza dei Controparte_1
motivi di appello di cui chiedeva il rigetto.
pag. 11/20 Con comparsa depositata in data 19.2.2025 interveniva inoltre CP_3
quale cessionaria da del credito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale di intervenuta nel giudizio di primo CP_2
grado ai sensi dell'art 111 c.p.c. quale cessionaria del credito di Cassa
Rurale. Evidenzia come le contestazioni mosse in relazione al rapporto dovessero essere proposte nei confronti del contraente, che nello specifico è
, la quale non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale CP_1
di pagamento;
per cui, essendo il giudizio di mera rideterminazione del credito, la cessionaria difetta di legittimazione processuale. CP_2
Contesta quindi il richiamo operato all'art 111 comma III c.p.c., adducendo che sarebbe applicabile solo nel caso in cui vi sia la necessità di tutelare il cedente da eccezioni proponibili nei confronti del cessionario.
Ribadisce quindi la richiesta di estromissione di con conseguente CP_2
statuizione a favore dell'appellante in punto di spese.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Non possono porsi in dubbio la legittimazione e l'interesse ad intervenire ex art 111 c.p.c. di quale cessionaria del credito il cui CP_2
ammontare è condizionato dalla rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente, richiesta da , quel terza datrice di ipoteca concessa Parte_1
a garanzia delle aperture di credito, in ragione dei molteplici rilievi sollevati.
Ne consegue che la richiesta di estromissione, in ragione di un dedotto difetto di legittimazione è infondato.
pag. 12/20 Solo per completezza di motivazione va sottolineato come il Tribunale abbia disposto la compensazione delle spese nel rapporto processuale fra intervenuto ed attore, che quindi nessun aggravio dalla iniziativa processuale di può dedurre neppure sotto tale profilo. CP_2
Le considerazioni svolte in tema di legittimazione processuale ed interesse ad agire vanno confermate anche con riferimento intervenuta nel CP_3
presente grado quale cessionaria di . CP_2
Passando al merito, l'appellante censura la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto la validità dell'anatocismo ravvisando, sulla scorta della relazione peritale, che era stata correttamente formulata la clausola di capitalizzazione trimestrale essendo stata prevista la pari periodicità.
Obietta che tuttavia è necessario verificare se siano stati legittimamente pattuiti gli interessi creditori e debitori. In particolare, osserva che nel contratto di conto corrente n. 00/03/30823 ed in quello n. 00/03/31369 gli interessi creditori sono pattuiti al 0,125%% ed è indicata la stessa percentuale sia per gli interessi creditori nominali che per quelli effettivi: ricorda che per costante giurisprudenza è nulla la previsione del tasso creditore indicato nella medesima misura, anche tenendo conto dell'anatocismo.
Evidenziato inoltre che il TU ha accertato che nei contratti di apertura di credito sono regolati solamente i tassi debitori, conclude nel senso che a fronte di tali profili non possa ritenersi valida la pattuizione degli interessi, a prescindere dalla previsione di pari periodicità.
Infine, nega che la capitalizzazione degli interessi possa essere applicata per tutta la durata del rapporto, essendo preclusa dopo il primo gennaio
2014, data di entrata in vigore della L 147/2013
pag. 13/20 Il motivo non può trovare accoglimento.
Trattandosi di profili di nullità su cui non si è formato il giudicato, non è valorizzabile il rilievo di inammissibilità sollevato da in ragione CP_3
della novità
Ciò premesso, con riguardo al primo, si osserva che sia nel contratto di apertura del conto corrente 00/03/30823 del 14.3.2011, sia in quello n
31369 dell' 11.1.2012, il tasso creditore nominale è indicato nella misura dello 0,1250% e quello effettivo nella misura dello 0,1251%.
A fronte della duplice previsione, e preso atto che il tasso effettivo registra un incremento rispetto a quello nominale, riconducibile alla capitalizzazione applicata ad un tasso creditorio estremamente ridotto, non appaiono invocabili i principi giurisprudenziali invocati da , che Parte_1
riguardano la diversa ipotesi in cui invece i due tassi siano previsti nella medesima misura.
Non è valorizzabile neppure il secondo rilievo, con cui è stata contestata l'indebita pattuizione dell'anatocismo in quanto nei contratti di apertura di credito sono pattuiti solamente gli interessi debitori. Infatti l'art 3, presente con identico tenore nei due contratti di apertura di credito, prevede che le operazioni di apertura di credito sono regolate in conto corrente di corrispondenza le cui clausole sono applicabili per quanto non previsto dal contratto di apertura di credito, e tale richiamo opera quindi anche per il tasso degli interessi. Per cui, neppure sotto tale aspetto può essere messa in dubbio l'operatività della pari periodicità accertata dal Tribunale .
Infine, sulla base della documentazione dimessa in atti, il TU ha accertato che entrambi i rapporti di conto corrente sono stati estinti in data 25.2.2014, per cui la capitalizzazione, prevista con periodicità
pag. 14/20 trimestrale, è stata applicata solamente sino al 31.12.2013. Va rilevato che neppure nei conteggi presenti nelle due relazioni di parte dimesse dalla attrice si rinviene l'applicazione di anatocismo in data successiva. I rapporti, quindi, non rientrano nella vigenza della novella dell'art 120 introdotta dalla L 27.12.2013 n 147.
Appare opportuna la trattazione congiunta degli ulteriori motivi attinenti alla dedotta usura.
L'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha respinto la qualificazione dei rapporti come mutui ipotecari e quindi l' applicazione dei relativi tassi soglia, che risulterebbero in tal modo superati per entrambi i rapporti, avendo di contro ravvisato come determinante che non vi era stata una immediata erogazione dell'intero capitale, che invece era avvenuta nel corso del rapporto con un progressivo incremento dell'esposizione in conto corrente, come dedotto in TU.
Obietta che non è stato adeguatamente considerato che l'utilizzo dell'esposizione era stato consentito solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione dell'ipoteca e che l'art 5 lettera a) prevedeva il diritto della di risolvere immediatamente il contratto nel caso in cui le formalità CP_1
ipotecarie non fossero perfezionate entro 90 giorni dalla stipula dell'atto; deduce quindi che la predetta modalità di utilizzo della somma è equiparabile a quella prevista per i mutui ipotecari.
Censura poi che il TU, nell'individuazione del TAEG delle apertura di credito, si è avvalso delle indicazioni fornite dalla NC di IT che tuttavia, per giurisprudenza consolidata, non sono vincolanti e non possono derogare alla normativa di grado superiore. Chiede quindi la rinnovazione della TU al fine di valutare il superamento dei tassi soglia previsti per i pag. 15/20 mutui ipotecari, all'esito del quale si dovrebbe accertare che nessun interesse sarebbe dovuto, con gratuità del finanziamento. Richiama inoltre la sentenza della Cass. SU 19597/2020 che ha affermato come anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa antiusura.
Infine, nel caso in cui i contratti fossero qualificati come di conto corrente con apertura di credito, censura che in sede di verifica del superamento del tasso soglia, il TU non aveva tenuto conto anche dell'anatocismo, come invece richiesto dalla Suprema Corte.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Sul punto il Tribunale ha statuito: “Correttamente il TU ha escluso la possibilità di riclassificare l'operazione tra i mutui i cui tassi soglia sono inferiori di gran lunga rispetto a quelli praticati nelle aperture di credito in conto corrente, anche in ragione del fatto che in tale ultima tipologia negoziale non vi è stata una immediata erogazione dell'intero capitale, ma
l'erogazione del credito è avvenuta nel corso del rapporto con un progressivo incremento dell'esposizione sul conto corrente (si v. pp. 10 e
11 dell'elaborato peritale in atti)”
Tali argomentazioni, pienamente condivisibili, non sono state oggetto di specifica confutazione da parte dell'appellante che si è limitato ad invocare lo stretto collegamento fra l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione del credito equiparabile a quanto previsto per i mutui ipotecari , senza tuttavia affrontare la questione, ritenuta decisiva in sentenza, delle differenti modalità di erogazione del credito nelle due tipologie di rapporti.
Anche volendo prescindere da un profilo di difetto di specificità del motivo per assenza di argomentazioni dirette a confutare la ratio decidendi , deve pag. 16/20 prendersi atto che, come correttamente sottolineato in sentenza, vi sono stati due finanziamenti a titolo di apertura di credito, sotto forma di progressivo incremento dell'esposizione per cui, a differenza di quanto accade nel mutuo, non vi è stata la messa a disposizione dell'importo e non è stata previso alcun rientro rateizzato. Deve quindi convenirsi che mancano elementi che giustifichino l'equiparazione dei due negozi a mutui ipotecari. E' quindi pienamente condivisibile il raffronto con i tassi soglia previsti per le aperture di credito.
Ricordato che i rilievi mossi dall'appellante sono stati incentrati principalmente sulla denuncia del superamento dei tassi soglia previsti per i mutui , le ulteriori doglianze mosse all'accertamento operato dal perito sono state svolte in modo estremamente generico essendosi l'appellante lamentato della mancanza valorizzazione dell'anatocismo, con richiamo a recenti arresti giurisprudenziale , senza tuttavia una accurata analisi delle ricostruzioni operate dal TU e l'indicazione di criteri di calcolo alternativi a quelli della NC di IT, applicati nella relazione peritale e dei quali la difesa ha contestato la vincolatività.
Deve prendersi atto che, con riferimento ai tassi soglia relativi alle aperture di credito, il TU ne ha escluso il superamento, anche tenendo conto del costo figurativo per la concessione della garanzia ipotecaria pari al
2%, valorizzata dal CTP di . Parte_1
Inoltre il perito, utilizzando come base di calcolo i dati emergenti dagli scalari, ha necessariamente tenuto conto sia degli interessi passivi come concretamente applicati, sia degli altri oneri addebitati, mentre non emerge né tanto meno è stato allegato o dimostrato dalla difesa degli appellanti, che abbia “ proceduto a depurare dal capitale gli interessi capitalizzati” ,
pag. 17/20 come invece censurato dalle pronunce invocate dall'appellante (Cass
33964/22; Cass 5282/2024).
A fronte di elementi che possano confermare la mancata correttezza della ricostruzione operata dal TU, non si ravvisano i presupposti che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali come sollecitata dalla difesa degli appellanti.
Con un ultimo motivo, parte appellante censura che il Tribunale ha errato nel compensare le spese, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi nonché del fatto che “la materia sia stato oggetto di approdi pretori molteplici in ragione della natura tecnica del contenzioso”.
Obietta che il petitum del giudizio era costituito dalla rideterminazione del saldo, e che tale domanda è stata accolta, essendo irrilevante l'ammontare della somma “stornata”, per cui contesta che si sia verificata una fattispecie di soccombenza reciproca che potesse giustificare la soccombenza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione in primo grafo ha contestato Parte_1
il credito di sotto una pluralità di profili distinti( “ exceptio CP_1
doli proposta come terza datrice di ipoteca”, nullità per indebita applicazione dell'anatocismo , indebita applicazione di costi non pattuiti, usura ) la maggior parte dei quali non sono stati accolti.
Deve quindi concludersi che il Tribunale ha operato una corretta applicazione dei principi affermati dalla sentenza Cass SU 32061/2022, espressamente richiamata, la quale ha chiarito che la reciproca soccombenza è configurabile non solo in presenza di una pluralità di pag. 18/20 domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ma anche “ in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante, , in quanto soccombente va condannata alla rifusione sia nei confronti dell'appellata costituita
[...]
, sia di , intervenuta quale cessionaria del Controparte_9 CP_3
credito, delle spese de grado liquidate ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione valore indeterminabile : per la fase studio euro 2058,00; per la fase introduttiva euro 1418,00; per la fase trattazione euro 2045,00; per la fase decisionale euro 3470,00,00 e quindi complessivamente in euro
8991,00 per compensi, , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge. a favore di ciascuno di essi .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trento n.
[...]
1135/2023.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado a favore dell'appellata costituita , e di liquidate Controparte_1 CP_3
per ciascuna in euro 8991,00, oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
pag. 19/20 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in Trento in data primo luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 129/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott. ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2024 da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GNOCATO ELIO
[...] P.IVA_1
MICHELE , domiciliato presso lo studio in Torino, via Amedeo
Avogrado 19 , come da procura in atti. appellante
contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. TONIOLATTI PAOLO , domiciliata presso lo studio in Trento, via Manzoni 16 come da procura in atti. (C.F./P.IVA ), in persona della Controparte_2 P.IVA_3
mandataria Parte_2
appellate
" ( P I.V.A. numero ), in persona del suo CP_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito di rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti CP_2
Paolo Lessio e Francesco Cislaghi coma da procura in atti
Intervenuta
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza n. 1135/2023 del Tribunale di Trento e resa pubblica in data 19.01.2024, accogliendo i motivi dedotti in narrativa, per l'effetto:
NEL MERITO, per i contratti di conto corrente ipotecario nn. 330823 e
331369: - Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto con la pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.;
b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.);
pag. 2/20 c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
e) conseguentemente a mezzo nominanda TU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare
Con espressa rinuncia alle domande che qui si intendono non ripresentate.
In via istruttoria: Disporre TU contabile in relazione al conto corrente per come infra dedotto.
In punto spese: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
Per Cassa Rurale Val di Non
Che la Corte d'Appello di Trento, voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
• rigettare le domande tutte svolte dall'appellante nel proprio atto di citazione di appello, confermando il contenuto della sentenza del Tribunale di Trento n. 1135/2023 di data 21 dicembre 2023, pubblicata in data 19 gennaio 2024;
• con rifusione delle spese di lite.
Per uale cessionario del credito CP_4
pag. 3/20 IN RITO: dichiarare inammissibile il presente appello, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis cpc, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da
[...]
Parte_1
(C.F./P.IVA ), in quanto infondato in
[...] P.IVA_1
fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata emessa dal
Tribunale di Trento n. 1135/2023;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti, per i motivi di cui in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 2021,
[...]
conveniva, avanti al Parte_1
Tribunale di Trento, Controparte_1 [...]
, già Controparte_5 [...]
, esponendo che in data Controparte_6
16.03.2011 e in data 12.01.2012, Controparte_7
poi fallita, aveva stipulato con due
[...] Controparte_6
contratti di apertura di credito in conto corrente (nn. 330823 e 331369), per i quali l'attrice aveva prestato garanzia ipotecaria. Deduceva che tali contratti erano assimilabili ad un mutuo ipotecario con tasso variabile, per cui il tasso soglia riferito al contratto n. 330823 in data 16.03.2011 era pari al 4,02 per cento;
mentre, il tasso soglia riferito al contratto n. 331369 in pag. 4/20 data 12.01.2012 era invece pari all'8,28 per cento;
deduceva ilsuperamento del tasso soglia in entrambi i rapporti, con conseguente gratuità dei finanziamenti ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'anatocismo, ricordando che il proprio perito di parte aveva accertato che per il conto corrente n. 330823 era stata addebitato a tale titolo un importo di euro 13.627,73, mentre per quello n. 331369, l'anatocismo ammontava ad euro 2.891,66; ma tali importi avendo titolo in clausole nulle costituivano indebiti ex art. 2033 c.c.; ovvero alternativamente dovevano essere inserite nel computo del TEG al fine del rilevamento del tasso soglia.
Lamentava l'addebito di ulteriori costi non pattuiti pari ad euro 5.354,86 per il c/c ipotecario n. 331369 ed euro 10.107,96 per il c/c ipotecario n.330823. Deduceva infine che i principi espressi nella sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 24675 del 19.10.2017, in tema di cd. usura sopravvenuta, non si applicano ai contratti di conto corrente.
Pertanto, in relazione ai contratti di conto corrente ipotecario nn. 330823 e
331369 chiedeva che, accertata la pattuizione di tassi usurari,
l'applicazione di condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e l' illegittimità della capitalizzazione , si dichiarasse la gratuità e l' invalidità del prestito nonché del contratto di corrispondenza;
conseguentemente a mezzo di
TU, si operasse il ricalcolo del saldo alla data del recesso ovvero della notifica dell'atto di citazione su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto e senza interessi, e per l'effetto si ordinasse alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
in presenza dei presupposti di legge, la condanna pag. 5/20 della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed addebitate oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. Chiedeva inoltre che si accertasse l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/ ovvero della garanzia prestata dal terzo datore di ipoteca accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto si dichiarasse la liberazione del fideiussore/garante. Chiedeva in ogni caso la trascrizione della domanda presso l'Ufficio Tavolare competente degli immobili così come identificati: - PT 625 p.ed. 156 p.m. 1 – GN 433/2011;
- PT 3189 p.ed. 1129 p.m. 2 – GN 433/2011; - PT 3385 p.ed. 164/2 P.M. 3
– GN 62/2012.
Si costituiva , contestando la fondatezza delle CP_1 Controparte_1
domande di cui chiedeva il rigetto.
In relazione alle perizie di parte dimesse dall'attrice rilevava che si trattava di mere allegazioni difensive;
negava inoltre che i due contratti di apertura di credito ipotecario potessero esser assimilati a mutui ipotecari a tasso variabile, al fine della verifica della usurarietà delle condizioni applicate;
deduceva inoltre che i principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di usura sopravvenuta erano applicabili anche ai contratti di conto corrente.
Allegava la legittimità dell'anatocismo in ragione della previsione di reciprocità, quanto meno sino al primo gennaio 2014, e per il periodo successivo affermava che il divieto era divenuto applicabile solo dopo l'emanazione della delibera CICR del 3.8.2016, e quindi in epoca successiva alla chiusura dei due rapporti. Contestava infine che fossero stati operati addebiti in assenza ovvero in difformità delle pattuizioni, come pure la invalidità di clausole contrattuali.
pag. 6/20 Contestava la legittimazione della parte attrice, terza datrice di ipoteca, a chiedere la restituzione di somme asseritamente addebitate in modo indebito;
nonché la fondatezza della domanda di liberazione ex art 1956
c.c. dal momento che l'attrice aveva rilasciato una ggaranzia reale
Interveniva in giudizio quale mandataria di CP_8 CP_2
che nelle more era divenuta cessionaria del credito, facendo proprie le difese e conclusioni di . Controparte_1
La causa era istruita documentalmente e con TU.
Con sentenza n. 1135/2023 , in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, il Tribunale di Trento rideterminava in euro 1.488.327,17 il saldo a debito alla chiusura del rapporto di cui al c/c n. 00/03/30823; e in euro 525.207,99 il saldo a debito alla chiusura del rapporto di cui al c/c n.
00/03/31369; rigettava le ulteriori domande proposte dall'attrice; poneva definitivamente le spese di TU in capo alla parte attorea ed a quella convenuta, in solido tra loro;
compensava integralmente tra tutte le parti costituite le spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c .
In via preliminare respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla attrice nei confronti della parte intervenuta ai sensi dell'art
11 c.p.c. nonché la richiesta di estromissione, mancando l'assenso delle altre parti.
Nel merito, dava atto che parte attrice, la quale aveva proposto azione di accertamento del saldo dei due conti correnti con domanda di eventuale restituzione delle somme indebitamente versate, aveva prodotto i contratti di conto correnti, gli estratti conto nonché i DM con le rilevazioni trimestrali. Riteneva inoltre non fondate le richieste di pag. 7/20 integrazione della TU, reputando corretti ed esaurienti gli accertamenti e le ricostruzioni operati dal perito.
Ciò premesso, rilevava che i titoli posti a fondamento della domanda attorea erano costituiti dal contratto di conto corrente n. 00/03/30823, acceso in data 13 Marzo 2011 ed estinto in data 25 Febbraio 2014, con un saldo a debito di Euro 1.509.066,82 girato a sofferenza;
nonché dal contratto di conto corrente n. 00/03/31369 acceso in data 9 Gennaio 2012 ed estinto in data 25 Febbraio 2014 con saldo a debito di euro 531.971,30, girato a sofferenza;
su tali rapporti era stata concessa un'apertura di credito ipotecaria da parte della attrice, quale terzo datore , rispettivamente di euro 1.400.000,00 e di Euro 500.000,00. Condividendo le osservazioni del TU, escludeva che tali rapporti potessero essere equiparati, al fine della verifica dell'usura, a mutui con tasso variabile, i cui tassi soglia sono inferiori rispetto a quelli praticati nelle aperture di credito in conto corrente, in ragione del fatto che in tale tipologia negoziale non vi è una immediata dazione dell'intero capitale, ma l'erogazione del credito è avvenuta nel corso del rapporto con un progressivo incremento dell'esposizione sul conto corrente .
Prendeva atto che con riguardo al contratto di conto corrente n.
00/03/30823, il TU aveva calcolato il TEG facendo applicazione delle
Istruzioni della NC d'IT , che dovevano ritenersi come vincolanti;
e che sulla base di tale formula aveva escluso che nel corso dell'intero rapporto fosse stato superato il tasso soglia usurario, aggiungendo che
“tale limite non risulterebbe superato nemmeno considerando tra gli “oneri su base annua” anche il costo figurativo per la concessione della garanzia ipotecaria, pari al 2% del valore garantito, importo utilizzato dalla CTP
pag. 8/20 di Parte Attrice nei conteggi allegati alla propria interpretazione in ordine al quesito peritale”. Il TU aveva inoltre escluso sia l'usura originaria che quella sopravvenuta, non essendo stati pattuiti interessi usurari né addebitati interessi sovra-soglia nel corso del rapporto.
Il Tribunale affermava inoltre che fossero estensibile al rapporto di conto corrente i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 16303 del 2018; che risultava precluso il ricorso al
T.A.E.G. nel rilevamento del tasso concretamente applicato al rapporto bancario in esame, dovendosi fare applicazione solo del TEG. In ragione della previsione di pari periodicità della liquidazione degli interessi debitori e creditori, affermava inoltre la legittimità dell'applicazione dell'anatocismo, sino al 31.12.2013, data in cui era avvenuta l'ultima capitalizzazione degli interessi, in quanto successivamente era intervenuta l'interruzione del rapporto.
Sotto altro profilo, prendeva atto che il TU, Dr. aveva accertato Per_1
che erano stati addebitati interessi e competenze superiori a quelli pattuiti in virtù di variazioni unilaterali della non opponibili alla Società CP_1
correntista. Con riguardo, nello specifico, alla commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi, espressamente prevista all'art. 1 del contratto di apertura di credito “con patto scritto non rinnovabile tacitamente”, il perito aveva rilevato che si trattava di un accordo consentito dall'art.
2-bis della Legge n. 2/2009, ma non rinnovabile tacitamente anche per espressa previsione normativa;
per cui aveva depurato il conto delle variazioni unilaterale applicati dalla NC a decorrere dal 01.04.2012 (con condizioni peggiorative per la Società correntista), in quanto sarebbe stato necessario un patto scritto tra le parti pag. 9/20 per operare tale modifica;
inoltre in assenza di un nuovo accordo scritto detta commissione non era stata riconosciuta, nemmeno per l'importo originariamente previsto, a partire dal trimestre successivo al 16.10.2012, data di scadenza del termine di 19 mesi dell'apertura di credito. Depurava il saldo anche dell'importo di € 10,00 per “commissione istruttoria veloce”. nel secondo trimestre 2013 in assenza di previsione contrattuale.
Aderendo alla ricostruzione operata dal TU che aveva accertato importi indebitamente addebitati per € 20.739,65, ricalcolava in € 1.488.327,17 il saldo a debito al 25.02.2014, data di chiusura del rapporto.
Prendeva atto che anche con riguardo al rapporto di conto corrente n.
00/03/31369, su cui era stata concessa con atto dd. 12.01.2012 un'apertura di credito di Euro 500.000,00, garantita da ipoteca su immobili di terzi per complessivi Euro 750.000,00 (importo comprensivo di interessi e spese), il
TU aveva escluso il superamento del tasso soglia che “non risulterebbe superato nemmeno considerando tra gli “oneri su base annua” anche il costo figurativo per la concessione della garanzia ipotecaria, pari al 2% del valore garantito, importo utilizzato dalla CTP di Parte Attrice nei conteggi allegati alla propria interpretazione in ordine al quesito peritale”
(si v. p. 21 della relazione), negando quindi sia l'usura originaria che quella sopravvenuta;
ed aveva parimenti rilevato che l'applicazione dell'anatocismo era avvenuto sulla base di una clausola che prevedeva la capitalizzazione con pari periodicità sia per gli interessi creditori che per quelli debitori;
inoltre l'ultima capitalizzazione era avvenuta al
31.12.2013, in quanto successivamente il rapporto si era estinto.
Rilevava infine che anche per tale rapporto il TU aveva effettuato il ricalcolo del saldo , ricalcolando gli interessi dal primo novembre 2012
pag. 10/20 sino al 11.08.2013 sulla base dei tassi originariamente pattuiti senza tener conto della modifica unilaterale applicata dalla mentre per il CP_1
periodo successivo il riconteggio era avvenuto applicando i tassi unilateralmente modificati dalla sull'esposizione debitoria depurata CP_1
dagli importi indebitamente addebitati;
inoltre la “commissione omnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi” era stata riconosciuta sino al terzo trimestre 2013 nella misura originariamente pattuita, mentre nessun importo era stato riconosciuto per i trimestri successivi. Sulla base di tali conteggi il Tribunale accertava in euro
6.763,31 le somme indebitamente addebitate con conseguente ricalcolo in €
525.207,99 del saldo a debito al 25.02.2014, data di chiusura del rapporto.
A fronte dell'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi e considerato che la materia era stata oggetto di approdi pretori molteplici disponeva la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v., sul punto, Cass. Civ., SS.UU., n. 32061 del 2022).
Poneva le spese di TU a carico di parte attorea e della parte convenuta in solido tra loro, con detrazione degli anticipi accordati ove già versati, con esclusione della parte interveniente costituitasi in giudizio all'esito della fase istruttoria.
Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2024, proponeva appello chiedendo, in parziale Parte_1
riforma della impugnata sentenza, previa integrazione di TU , che si depurasse il conto degli interessi anatocistici ed usurari indebitamente applicati e si ordinasse alla NC la rettifica del saldo
Si costituiva , contestando la fondatezza dei Controparte_1
motivi di appello di cui chiedeva il rigetto.
pag. 11/20 Con comparsa depositata in data 19.2.2025 interveniva inoltre CP_3
quale cessionaria da del credito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale di intervenuta nel giudizio di primo CP_2
grado ai sensi dell'art 111 c.p.c. quale cessionaria del credito di Cassa
Rurale. Evidenzia come le contestazioni mosse in relazione al rapporto dovessero essere proposte nei confronti del contraente, che nello specifico è
, la quale non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale CP_1
di pagamento;
per cui, essendo il giudizio di mera rideterminazione del credito, la cessionaria difetta di legittimazione processuale. CP_2
Contesta quindi il richiamo operato all'art 111 comma III c.p.c., adducendo che sarebbe applicabile solo nel caso in cui vi sia la necessità di tutelare il cedente da eccezioni proponibili nei confronti del cessionario.
Ribadisce quindi la richiesta di estromissione di con conseguente CP_2
statuizione a favore dell'appellante in punto di spese.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Non possono porsi in dubbio la legittimazione e l'interesse ad intervenire ex art 111 c.p.c. di quale cessionaria del credito il cui CP_2
ammontare è condizionato dalla rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente, richiesta da , quel terza datrice di ipoteca concessa Parte_1
a garanzia delle aperture di credito, in ragione dei molteplici rilievi sollevati.
Ne consegue che la richiesta di estromissione, in ragione di un dedotto difetto di legittimazione è infondato.
pag. 12/20 Solo per completezza di motivazione va sottolineato come il Tribunale abbia disposto la compensazione delle spese nel rapporto processuale fra intervenuto ed attore, che quindi nessun aggravio dalla iniziativa processuale di può dedurre neppure sotto tale profilo. CP_2
Le considerazioni svolte in tema di legittimazione processuale ed interesse ad agire vanno confermate anche con riferimento intervenuta nel CP_3
presente grado quale cessionaria di . CP_2
Passando al merito, l'appellante censura la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto la validità dell'anatocismo ravvisando, sulla scorta della relazione peritale, che era stata correttamente formulata la clausola di capitalizzazione trimestrale essendo stata prevista la pari periodicità.
Obietta che tuttavia è necessario verificare se siano stati legittimamente pattuiti gli interessi creditori e debitori. In particolare, osserva che nel contratto di conto corrente n. 00/03/30823 ed in quello n. 00/03/31369 gli interessi creditori sono pattuiti al 0,125%% ed è indicata la stessa percentuale sia per gli interessi creditori nominali che per quelli effettivi: ricorda che per costante giurisprudenza è nulla la previsione del tasso creditore indicato nella medesima misura, anche tenendo conto dell'anatocismo.
Evidenziato inoltre che il TU ha accertato che nei contratti di apertura di credito sono regolati solamente i tassi debitori, conclude nel senso che a fronte di tali profili non possa ritenersi valida la pattuizione degli interessi, a prescindere dalla previsione di pari periodicità.
Infine, nega che la capitalizzazione degli interessi possa essere applicata per tutta la durata del rapporto, essendo preclusa dopo il primo gennaio
2014, data di entrata in vigore della L 147/2013
pag. 13/20 Il motivo non può trovare accoglimento.
Trattandosi di profili di nullità su cui non si è formato il giudicato, non è valorizzabile il rilievo di inammissibilità sollevato da in ragione CP_3
della novità
Ciò premesso, con riguardo al primo, si osserva che sia nel contratto di apertura del conto corrente 00/03/30823 del 14.3.2011, sia in quello n
31369 dell' 11.1.2012, il tasso creditore nominale è indicato nella misura dello 0,1250% e quello effettivo nella misura dello 0,1251%.
A fronte della duplice previsione, e preso atto che il tasso effettivo registra un incremento rispetto a quello nominale, riconducibile alla capitalizzazione applicata ad un tasso creditorio estremamente ridotto, non appaiono invocabili i principi giurisprudenziali invocati da , che Parte_1
riguardano la diversa ipotesi in cui invece i due tassi siano previsti nella medesima misura.
Non è valorizzabile neppure il secondo rilievo, con cui è stata contestata l'indebita pattuizione dell'anatocismo in quanto nei contratti di apertura di credito sono pattuiti solamente gli interessi debitori. Infatti l'art 3, presente con identico tenore nei due contratti di apertura di credito, prevede che le operazioni di apertura di credito sono regolate in conto corrente di corrispondenza le cui clausole sono applicabili per quanto non previsto dal contratto di apertura di credito, e tale richiamo opera quindi anche per il tasso degli interessi. Per cui, neppure sotto tale aspetto può essere messa in dubbio l'operatività della pari periodicità accertata dal Tribunale .
Infine, sulla base della documentazione dimessa in atti, il TU ha accertato che entrambi i rapporti di conto corrente sono stati estinti in data 25.2.2014, per cui la capitalizzazione, prevista con periodicità
pag. 14/20 trimestrale, è stata applicata solamente sino al 31.12.2013. Va rilevato che neppure nei conteggi presenti nelle due relazioni di parte dimesse dalla attrice si rinviene l'applicazione di anatocismo in data successiva. I rapporti, quindi, non rientrano nella vigenza della novella dell'art 120 introdotta dalla L 27.12.2013 n 147.
Appare opportuna la trattazione congiunta degli ulteriori motivi attinenti alla dedotta usura.
L'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha respinto la qualificazione dei rapporti come mutui ipotecari e quindi l' applicazione dei relativi tassi soglia, che risulterebbero in tal modo superati per entrambi i rapporti, avendo di contro ravvisato come determinante che non vi era stata una immediata erogazione dell'intero capitale, che invece era avvenuta nel corso del rapporto con un progressivo incremento dell'esposizione in conto corrente, come dedotto in TU.
Obietta che non è stato adeguatamente considerato che l'utilizzo dell'esposizione era stato consentito solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione dell'ipoteca e che l'art 5 lettera a) prevedeva il diritto della di risolvere immediatamente il contratto nel caso in cui le formalità CP_1
ipotecarie non fossero perfezionate entro 90 giorni dalla stipula dell'atto; deduce quindi che la predetta modalità di utilizzo della somma è equiparabile a quella prevista per i mutui ipotecari.
Censura poi che il TU, nell'individuazione del TAEG delle apertura di credito, si è avvalso delle indicazioni fornite dalla NC di IT che tuttavia, per giurisprudenza consolidata, non sono vincolanti e non possono derogare alla normativa di grado superiore. Chiede quindi la rinnovazione della TU al fine di valutare il superamento dei tassi soglia previsti per i pag. 15/20 mutui ipotecari, all'esito del quale si dovrebbe accertare che nessun interesse sarebbe dovuto, con gratuità del finanziamento. Richiama inoltre la sentenza della Cass. SU 19597/2020 che ha affermato come anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa antiusura.
Infine, nel caso in cui i contratti fossero qualificati come di conto corrente con apertura di credito, censura che in sede di verifica del superamento del tasso soglia, il TU non aveva tenuto conto anche dell'anatocismo, come invece richiesto dalla Suprema Corte.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Sul punto il Tribunale ha statuito: “Correttamente il TU ha escluso la possibilità di riclassificare l'operazione tra i mutui i cui tassi soglia sono inferiori di gran lunga rispetto a quelli praticati nelle aperture di credito in conto corrente, anche in ragione del fatto che in tale ultima tipologia negoziale non vi è stata una immediata erogazione dell'intero capitale, ma
l'erogazione del credito è avvenuta nel corso del rapporto con un progressivo incremento dell'esposizione sul conto corrente (si v. pp. 10 e
11 dell'elaborato peritale in atti)”
Tali argomentazioni, pienamente condivisibili, non sono state oggetto di specifica confutazione da parte dell'appellante che si è limitato ad invocare lo stretto collegamento fra l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione del credito equiparabile a quanto previsto per i mutui ipotecari , senza tuttavia affrontare la questione, ritenuta decisiva in sentenza, delle differenti modalità di erogazione del credito nelle due tipologie di rapporti.
Anche volendo prescindere da un profilo di difetto di specificità del motivo per assenza di argomentazioni dirette a confutare la ratio decidendi , deve pag. 16/20 prendersi atto che, come correttamente sottolineato in sentenza, vi sono stati due finanziamenti a titolo di apertura di credito, sotto forma di progressivo incremento dell'esposizione per cui, a differenza di quanto accade nel mutuo, non vi è stata la messa a disposizione dell'importo e non è stata previso alcun rientro rateizzato. Deve quindi convenirsi che mancano elementi che giustifichino l'equiparazione dei due negozi a mutui ipotecari. E' quindi pienamente condivisibile il raffronto con i tassi soglia previsti per le aperture di credito.
Ricordato che i rilievi mossi dall'appellante sono stati incentrati principalmente sulla denuncia del superamento dei tassi soglia previsti per i mutui , le ulteriori doglianze mosse all'accertamento operato dal perito sono state svolte in modo estremamente generico essendosi l'appellante lamentato della mancanza valorizzazione dell'anatocismo, con richiamo a recenti arresti giurisprudenziale , senza tuttavia una accurata analisi delle ricostruzioni operate dal TU e l'indicazione di criteri di calcolo alternativi a quelli della NC di IT, applicati nella relazione peritale e dei quali la difesa ha contestato la vincolatività.
Deve prendersi atto che, con riferimento ai tassi soglia relativi alle aperture di credito, il TU ne ha escluso il superamento, anche tenendo conto del costo figurativo per la concessione della garanzia ipotecaria pari al
2%, valorizzata dal CTP di . Parte_1
Inoltre il perito, utilizzando come base di calcolo i dati emergenti dagli scalari, ha necessariamente tenuto conto sia degli interessi passivi come concretamente applicati, sia degli altri oneri addebitati, mentre non emerge né tanto meno è stato allegato o dimostrato dalla difesa degli appellanti, che abbia “ proceduto a depurare dal capitale gli interessi capitalizzati” ,
pag. 17/20 come invece censurato dalle pronunce invocate dall'appellante (Cass
33964/22; Cass 5282/2024).
A fronte di elementi che possano confermare la mancata correttezza della ricostruzione operata dal TU, non si ravvisano i presupposti che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali come sollecitata dalla difesa degli appellanti.
Con un ultimo motivo, parte appellante censura che il Tribunale ha errato nel compensare le spese, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi nonché del fatto che “la materia sia stato oggetto di approdi pretori molteplici in ragione della natura tecnica del contenzioso”.
Obietta che il petitum del giudizio era costituito dalla rideterminazione del saldo, e che tale domanda è stata accolta, essendo irrilevante l'ammontare della somma “stornata”, per cui contesta che si sia verificata una fattispecie di soccombenza reciproca che potesse giustificare la soccombenza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione in primo grafo ha contestato Parte_1
il credito di sotto una pluralità di profili distinti( “ exceptio CP_1
doli proposta come terza datrice di ipoteca”, nullità per indebita applicazione dell'anatocismo , indebita applicazione di costi non pattuiti, usura ) la maggior parte dei quali non sono stati accolti.
Deve quindi concludersi che il Tribunale ha operato una corretta applicazione dei principi affermati dalla sentenza Cass SU 32061/2022, espressamente richiamata, la quale ha chiarito che la reciproca soccombenza è configurabile non solo in presenza di una pluralità di pag. 18/20 domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ma anche “ in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante, , in quanto soccombente va condannata alla rifusione sia nei confronti dell'appellata costituita
[...]
, sia di , intervenuta quale cessionaria del Controparte_9 CP_3
credito, delle spese de grado liquidate ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione valore indeterminabile : per la fase studio euro 2058,00; per la fase introduttiva euro 1418,00; per la fase trattazione euro 2045,00; per la fase decisionale euro 3470,00,00 e quindi complessivamente in euro
8991,00 per compensi, , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge. a favore di ciascuno di essi .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trento n.
[...]
1135/2023.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado a favore dell'appellata costituita , e di liquidate Controparte_1 CP_3
per ciascuna in euro 8991,00, oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
pag. 19/20 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in Trento in data primo luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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