TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2854/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2854 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, assegnata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 febbraio 2025, dopo breve discussione tra le parti, vertente
TRA
• C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C.F. , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, tutti quali (rispettivamente) moglie e figli del de cuius, “nella C.F._5 espressa qualità di eredi del de cuius C.F. Persona_1 C.F._6 elettivamente domiciliati in Siderno, via Maiori 45/47, presso lo studio dell'avv. Concetta Gaudio che li rappresenta e difende giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
- Attori-
CONTRO
• C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Via Prolungamento Aschenez, n. 64, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Aldo Labate dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.ssa Anna Curatolo, giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E pagina 1 di 16 • C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._7
Martone, via Facciolà n. 4, presso lo studio dell'avv. ssa Lucia Calvi, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto – E
• P. IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Villa Controparte_4
San Giovanni (RC), via Nazionale n. 421, presso lo studio dell'avv.ssa Raffaella Caminiti che la rappresenta e difende giusta procura ad litem stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E
• P. IVA , in persona del Presidente del Parte_6 P.IVA_3
Consiglio di amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_7 elettivamente domiciliata in Cutro (KR), via Rimini n.3, presso lo studio dell'avv. Filippo Francesco Ciconte che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Panni, in virtù di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E
• , C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_5 C.F._8
via Lupardini 1/C – A/5, presso lo studio dell'avv. Franco Bagnoli Controparte_1 che lo rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto – E
• , P. IVA , in Controparte_6 P.IVA_4 persona del Direttore Generale in carica e legale rappresentante p.t. – dott.ssa CP_7
-, elettivamente domiciliata in via Argine Dx Calopinace n. 20,
[...] Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Battaglia che la rappresenta e difende giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 1.- Con atto di citazione, depositato sul canale telematico in data 7 novembre 2023, gli attori citavano al giudizio del Tribunale di Reggio Calabria il Grande CP_8
la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
l' i dottori e Controparte_6 Controparte_5
la compagnia esponendo che: in data Controparte_2 Parte_8
08.10.2014 era stato ricoverato presso il reparto di Medicina Persona_1 dell'Ospedale di Locri con diagnosi “stato anemico” e, successivamente, in data 14.10.2014 era stato sottoposto a retto-colonscopia da parte del dott. il quale, CP_2 in assenza di difficoltà tecniche, aveva procurato una perforazione iatrogena del sigma;
il paziente era stato, quindi, trasferito presso l'U.O. di del Controparte_9 medesimo ospedale con diagnosi di “peritonite stercoracea diffusa da perforazione del sigma” per essere sottoposto ad intervento di urgenza di “resezione colica con colostomia”; dopo un periodo di osservazione era stato dimesso in data 27.10.2014; in data
08.04.2015 veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell' CP_8 di Locri per essere sottoposto a ricanalizzazione e, il giorno seguente, veniva sottoposto ad intervento di “anastomosi colorettale meccanica L-T adesiolisi”; detto ultimo intervento non produceva i benefici attesi, ma comportava una nuova peritonite e, per detta ragione, veniva nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico di resezione colica con colostomia e dimesso il 30.05.2015; malgrado i due interventi subiti, in data
09.12.2015 il paziente veniva ricoverato presso il reparto di Chirurgia Generale della per la rimozione della colonstomia ed il successivo 11.12.2015 Controparte_3 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “ricostruzione dopo con Per_2 emicolectomia sinistra, lisi di aderenze, resezione di diverticolo di Meckel. Appendicectomia e riparazione di voluminoso laparocele intasato”; sennonchè dopo l'intervento, accusava una grave sindrome compartimentale addominale seguita da arresto cardiorespiratorio e da shock tale per cui, in data 12.12.2015, veniva traferito d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di dove veniva Controparte_1 ricoverato con diagnosi di “sospetto infarto intestinale” e, immediatamente, sottoposto ad altro intervento chirurgico eseguito dallo stesso chirurgo che lo aveva operato presso la ovverosia il dott. dopo poche ore, il 13.12.2015, Controparte_3 CP_5 moriva per insufficienza respiratoria;
la vicenda clinica che aveva condotto il proprio de cuius - che prima della stessa si trovava in ottimo stato di salute e viveva una vita dinamica circondato dalla propria famiglia - al decesso era stata caratterizzata da una serie di negligenze ed imperizie del personale medico intervenuto nelle diverse strutture sanitarie;
in particolare, le condotte colpose dei sanitari dell'ospedale di Locri, della e del nosocomio reggino, che aveva consentito Controparte_3
l'esecuzione dell'intervento chirurgico da parte di un chirurgo di una struttura privata piuttosto che il proprio, avevano determinato inequivocabilmente, giusta le risultanze pagina 3 di 16 della perizia di parte del dott. il decesso del proprio congiunto;
Persona_3 quest'ultimo aveva subito un'agonia durata ben 14 mesi (dall'08.10.2014 al 13.12.2015); avevano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, infruttuoso, stante la mancata partecipazione alla mediazione dei convenuti Controparte_10 CP_11
, e sicchè chiedevano
[...] Controparte_3 Controparte_12
l'applicazione delle relative conseguenze negative previste dalla riforma Cartabia. Concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale ed assorbente accertare la responsabilità ciascuno per sua competenze professionali e contrattuali ovvero in subordine extracontrattuale di tutti i sanitari citati e delle strutture sanitarie citate;
accertare il nesso di causalità fra le lesioni e la morte del de cuius;
in conseguenza del suddetto accertamento ed in via secondaria condannarli in solido tra loro, ciascuno per propria responsabilità medica al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori sia iure proprio che iure successionis evidenziati che si quantificano nella complessiva somma di euro 265.835,00- 265.835,00 X 5- (secondo le tabelle di Milano 2022), oltre le ulteriori voco di danno da quantificarsi in via equitativa e per ciascuna parte attrice ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento delle spese sostenute, gli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo. Condannarli anche alla luce della mancata partecipazione al procedimento di mediazione ad una somma determinata equitativamente e a tutte le conseguenze pregiudizievoli delineate dalla riforma “Cartabia”. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari tutti della presente procedura in favore del procuratore antistatario e della procedura di mediazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.01.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Controparte_13 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omissione dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., atteso che gli attori fondavano la responsabilità della convenuta sul fatto che il loro congiunto “nel corso del ricovero presso l'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria” non era stato operato dalla “equipe chirurgica dell'ospedale stesso” ma dallo
“stesso chirurgo di una struttura privata (dr. ” non conoscendosi neppure che “il CP_5 direttore della S.C. di Chirurgia fosse d'accordo su quanto il Dr. avrebbe fatto”. CP_5
Osservava, comunque, che dalla cartella clinica si evinceva che il dott. era CP_5 intervenuto previa autorizzazione della Direzione Sanitaria del presidio con l'ausilio del personale interno allo stesso. Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dagli attori tenuto conto della natura extracontrattuale della responsabilità invocata nella qualità di eredi di Rilevava, altresì, Persona_1 la natura extracontrattuale del risarcimento dei danni direttamente subiti dai congiunti e vantato in via riflessa nei confronti della struttura sanitaria a causa dell'esito infausto dei trattamenti sanitari a cui era stato sottoposto il danneggiato principale. pagina 4 di 16 Evidenziava, quindi, che gli eredi del non erano legittimati ad agire a titolo Per_1 contrattuale contro i convenuti, ma, eventualmente, solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. con le relative conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova e prescrizione. Precisava che l'instaurazione del procedimento di mediazione era intervenuto (in data 02.03.2023) solo 7 anni e 4 mesi dopo al decesso del (avvenuto il 13.12.2015) e Per_1 che la diffida ad adempiere del 12.10.2016 era stata inviata a tutti gli odierni convenuti ad eccezione dell'Azienda Ospedaliera “B.M.M.”, dacchè il giudizio instaurato dagli attori presso l'intestato Tribunale, recante RG n. 3477/2018, non poteva avere effetto interruttivo del termine prescrizionale in quanto la notifica effettuata nei confronti dell'Azienda Ospedaliera non si era perfezionata, rivolta come era ad un indirizzo errato e non corrispondente alla sede legale della convenuta. Eccepiva, ulteriormente, ma in via subordinata, il difetto di legittimazione attiva degli attori rispetto alle richieste risarcitorie formulate iure proprio a causa dell'inesistenza del mandato difensivo nonché, in via conseguenziale, l'improcedibilità dell'azione per mancato assolvimento della procedura di mediazione per i danni iure proprio. Nel merito, ripercorreva la storia clinica del paziente, osservando che: nessun rimprovero poteva essere mosso alla gestione clinica operata dall'Azienda Ospedaliera nelle sole 34 ore in cui il paziente era stato ricoverato presso la stessa, tenuto conto che, sin dal momento dell'ingresso, egli versava in una situazione clinica gravissima caratterizzata da insufficienza multiorgano;
gli errori lamentati dagli attori nella gestione del paziente (errata esecuzione della colonscopia, mancata effettuazione dell'esame istologico, errata scelta diagnostica) erano stati commessi presso le altre strutture sanitarie, con ciò escludendosi qualsiasi tipo di responsabilità a proprio carico;
i danni richiesti erano infondati ed inesistenti, dacchè le domande andavano respinte. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'azione avversa e, in via subordinata, nel caso di accoglimento della stessa, rideterminare il quantum a carico dell'azienda ospedaliera in base a quanto osservato e dedotto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'08.01.2024, si costituiva in giudizio il dott. deducendo di avere correttamente eseguito, in data Controparte_2
14.10.2014, la retto-colonscopia effettuata, in conformità a quanto previsto dalla scienza medica per l'esecuzione del predetto esame, che era stato disposto dal reparto di medicina interna, a fronte di una diagnosi di anemia, per poter individuare eventuali tumori, polipi, lesioni vascolari, diverticolosi ecc. Precisava: di aver effettuato l'esame endoscopico sul paziente in sedazione cosciente e che, una volta lamentati dolori addominali, lo aveva visitato ed aveva richiesto una immediata radiografia per sospetta perforazione;
che l'esame radiografico aveva dato esito positivo e, pertanto, il paziente era stato prontamente trasferito nel reparto di chirurgia e sottoposto ad intervento di pagina 5 di 16 resezione colica con colostomia, per poi essere regolarmente dimesso in data 27.10.2024; che l'esame invasivo era idoneo a determinare, seppure correttamente eseguito, rischi per il paziente;
che, invero, la complicanza perforativa, infatti, non doveva considerarsi come un evento inatteso attesa la frequenza piuttosto significativa della sua verificazione proprio in corrispondenza della giunzione del retto del sigma;
la ricorrenza di tale complicanza era, poi, confermata dalla circostanza per cui la stessa risultava essere riportata in tutti i consensi informati, compreso quello del che Per_1 la perforazione era avvenuta a causa della presenza di diverticolosi, accertata proprio attraverso l'esame strumentale eseguito;
che, a seguito del primo intervento di ricanalizzazione, che aveva reso necessaria la predisposizione di una nuova colostomia per complicanze, i medici avevano sconsigliato al paziente di sottoporsi ad ulteriori interventi di canalizzazione, attese le condizioni precarie del suo intestino;
che il paziente, tuttavia, si era comunque sottoposto a nuovo intervento diretto a rimuovere la colonstomia, eseguito dal dott. presso la Escludeva CP_5 Controparte_3 la possibilità di riconoscere qualsiasi addebito a proprio carico, sia nell'ipotesi di accertamento della responsabilità degli altri sanitari, configurandosi gli interventi chirurgici successivi alla perforazione da soli sufficienti a determinare l'evento, sia nel caso in cui non fosse stata riscontrata alcuna responsabilità in capo agli stessi, tenuto conto che il aveva operato nel pieno rispetto dei principi dell'arte medica. CP_2
Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09.01.2024, si costituiva in giudizio la evidenziando l'assenza, nell'atto di citazione, di Controparte_3 alcuna indicazione relativa al nesso eziologico utile ai fini dell'accertamento delle presunte responsabilità. Affermava l'insussistenza di responsabilità a proprio carico, evidenziando la corretta condotta del dott. che aveva operato il paziente, CP_5 arrivato già con una storia clinica articolata, presso la Rilevava Controparte_3 di aver seguito un percorso obbligato avuto riguardo alla procedura da adottare per la cura del paziente essendo lo stesso portatore di colonstomia e reduce dai due precedenti insuccessi chirurgici. La finalità era, infatti, quella di ripristinare le condizioni di continuità anatomica dell'intestino, parzialmente amputato nei precedenti interventi, per permettere al paziente di condurre una vita meno disagevole. Escludeva la presenza di alcun versamento pericardico, attestata da parte attrice, affermando che in sua presenza si sarebbe dovuta registrare a livello cardiaco una riduzione del precarico con aumento del postcarico, il difetto della compliance cardiaca e la riduzione del flusso ematico locale, sintomi del tutto assenti nel caso di specie. Specificava di aver eseguito una resezione della precedente stomia sul colon discendente, una emicolectomia sinistra pagina 6 di 16 e una anastomosi colo-rettale mobilizzando il colon destro per ridurre CP_14 la tensione sull'anastomosi; inoltre, nel corso dell'intervento aveva asportato l'appendice ed aveva proceduto alla resezione del diverticolo di Tali due ultime Per_4 pratiche chirurgiche si erano rese necessarie, per come riportato nel registro operatorio, al fine di evitare errori diagnostici successivi. Poneva in evidenza la regolarità del decorso post-operatorio del paziente sino all'insorgenza dell'arresto cardio-respiratorio che era stato adeguatamente trattato dai sanitari intervenuti prima del trasferimento presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Controparte_1
Di conseguenza, escludeva la riconducibilità del decesso del a complicanze Per_1 chirurgiche derivanti dagli interventi eseguiti dal dott. presso la CP_5 [...]
attesa l'insussistenza del nesso di causalità tra l'evento per il quale era CP_3 stata avanzata la pretesa risarcitoria e la presunta condotta colposa. Deduceva che le terapie eseguite presso la di profilassi contro eventi tromboembolici erano CP_3 state attuate secondo le linee guida e che le indagini pre-ricovero non avevano evidenziato controindicazioni all'intervento chirurgico successivamente effettuato. Rilevava, quindi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, che imponeva la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio, congiuntamente alla indicazione delle ragioni in fatto e in diritto, idonee a collegare quest'ultimo, in termini causali, ad una condotta colposa attribuibile alla convenuta In CP_3 ipotesi di ritenuta responsabilità del dott. riservava eventuale azione di CP_5 rivalsa nei confronti dello stesso e della sua assicurazione. Quanto alla mediazione, specificava di essere sempre stata presente alle varie convocazioni, tranne all'ultimo incontro, tenutosi da remoto, per evidenti difficoltà di collegamento con la conseguenza di non aver potuto sottoscrivere l'ultimo verbale;
quindi, contestava la richiesta attorea di condanna per mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Contestava, comunque, l'entità e la qualità dei danni pretensivamente patiti dal de cuius, generici ed infondati. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale rigettare la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondata e comunque non provata in fatto e in diritto per le ragioni meglio specificate in parte motiva;
in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda rideterminare il risarcimento in base a valori giusti ed equi ed in base al grado della colpa accertato nei confronti di ciascun convenuto, con esclusione della solidarietà; gradatamente, qualora la
[...]
dovesse essere ritenuta responsabile e soccombente nel presente giudizio, Controparte_3 riserva, sin da ora, azione di rivalsa nei confronti del dott. e della sua assicurazione;
CP_5 con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09.01.2024, si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, in via pregiudiziale Parte_8 pagina 7 di 16 e/o preliminare, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di condanna diretta formulata nei propri confronti dagli attori. Nel merito, rilevava la infondatezza della domanda di garanzia formulata dal dott. per estraneità dell'attività esercitata CP_2 dallo stesso rispetto all'oggetto della copertura assicurativa prestata. Infatti, oggetto della controversia era l'attività professionale svolta dal dott. quale medico CP_2 dipendente dell'Ospedale di Locri;
diversamente, oggetto della copertura assicurativa prestata dalla compagnia convenuta era l'attività professionale svolta dal medesimo sanitario quale medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia, sicchè escludeva l'operatività della polizza rispetto alla vicenda sub iiudice. In via principale alternativa eccepiva l'infondatezza della domanda per prescrizione ex art. 2952, comma 2 e 3, c.c. del diritto di garanzia, essendo venuta a conoscenza per la prima volta della richiesta risarcitoria degli attori a seguito della ricezione, in data 19.05.2023, dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione. In via principale, ancora alternativa, eccepiva l'infondatezza della domanda di garanzia per la non operatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1892 c.c., in quanto la polizza in oggetto era stata stipulata in data 15.02.2023 ed era la prima polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale verso terzi stipulata tra le parti. In considerazione della sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1892 c.c., meglio precisate nello scritto difensivo, affermava la possibilità di esperire l'azione di annullamento del contratto di assicurazione con conseguente decadenza dell'assicurato dall'indennizzo che, nell'ipotesi di verificazione del sinistro prima della conoscenza da parte dell'assicurazione della reticenza dell'assicurato, poteva essere eccepita opponendo la violazione dolosa o gravemente colposa da parte di questi dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. Ancora, in via alternativa, rilevava l'infondatezza della domanda di garanzia per la non operatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. II delle norme comuni. Invero, nel caso di specie, il dott.
prima della stipula della polizza in esame, aveva sicuramente stipulato una o CP_2 più polizze di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, operanti nella vicenda clinica per cui è causa. Infatti, dallo stesso modulo di proposta, risultava che il dott.
prima del 15.02.2023, era stato assicurato per la responsabilità civile CP_2 professionale con successivamente HDI Controparte_15 CP_16 sicche la polizza poteva essere invocata unicamente in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale assicurato dalla o dalle precedenti polizze. Eccepiva, altresì, la infondatezza dell'azione risarcitoria in quanto sprovvista di dimostrazione, mancando agli atti la prova oggettiva e riscontrabile sia della sussistenza di una condotta imperita/negligente/imprudente del sanitario, sia della riconducibilità dei danni in via diretta ed immediata alla condotta dell'assicurato. Da ultimo, evidenziava pagina 8 di 16 la sussistenza di limiti di accoglibilità della domanda di garanzia sul presupposto dell'art.
1.5 delle norme sulla responsabilità (“L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell' con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in Parte_9 via di solidarietà”) e dell'art.
2.2 delle norme sulla responsabilità (“Nel caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, Parte_9
l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all' , così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma del Codice Civile;
Parte_9 pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l' sia tenuto a risarcire in virtù del Parte_9 mero vincolo di solidarietà”). Rilevava, quindi, la necessità che in caso di condanna l'Ospedale di Locri e il dott. rispondessero di pari responsabilità. In subordine CP_2 rispetto all'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., in caso di rigetto della stessa, eccepiva che l'indennizzo dovuto doveva essere ridotto, ai sensi dell'art. 1893 comma 2 c.c., “in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose” e, quindi, in misura non inferiore al 50%.Precisava, in ogni caso, che la garanzia era stata prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.01.2024, si costituiva in giudizio il dott. eccependo, preliminarmente, la nullità della Controparte_5 domanda, ai sensi degli artt. 164 comma 4 e 163 comma 3 nn.
3-4 c.p.c., per inadeguata prospettazione del thema decidendum da parte degli attori che avevano trascurato di fornire la necessaria e puntuale identificazione della materia controversa, circostanza lesiva del diritto di difesa delle controparti. In particolare, evidenziava che gli attori avevano omesso di specificare la precisa condotta di ciascun convenuto ritenuta censurabile d'imperizia e/o negligenza, le ragioni scientifiche sottese a tale convincimento nonché la corretta condotta alternativa che ogni convenuto avrebbe dovuto tenere. Precisava, altresì, che tale nullità non poteva ritenersi sanabile dalla consulenza di parte prodotta in causa dagli attori. Evidenziava, poi, l'inammissibilità dell'azione per difetto di ius postulandi nella parte relativa alle richieste risarcitorie formulate dagli attori iure proprio, tenuto conto che la procura alle liti all'avv. Gaudio era stata conferita “nella espressa qualità di eredi del de cuius . Affermava Persona_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale per evidente incongruenza del suo petitum rispetto al petitum formulato nella domanda di mediazione ovvero per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda proposta iure proprio. Eccepiva anche la prescrizione del diritto risarcitorio vantato dagli attori iure proprio nei propri confronti. Infatti, deduceva che con atto di citazione notificato il 24.09.2018
– introduttivo del giudizio n. 3477/2018 – gli attori avevano chiesto l'accoglimento delle domande risarcitorie nella qualità di eredi di di quel giudizio Persona_1 pagina 9 di 16 era stata ordinata la cancellazione ed estinzione, sicché, ai sensi dell'art. 2945 comma 3 c.c., fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto azionato, il nuovo periodo di prescrizione aveva ricominciato a decorrere sin dal 24.09.2018. Successivamente, la domanda di mediazione dell'01.03.2023 aveva avuto ad oggetto richieste risarcitorie solo nella qualità di eredi, così come la procura alle liti del 17.05.2023 era stata conferita per l'ottenimento del risarcimento nella specifica qualità di eredi. Solo in data 06.11.2023 gli attori avevano notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Alla luce di ciò, rilevava che la domanda risarcitoria proposta iure proprio doveva ritenersi prescritta in data 24.09.2023. Nel merito, deduceva l'insussistenza di propria responsabilità, affermando la completezza della documentazione sanitaria e, in particolare, la dettagliata descrizione e l'adeguatezza degli interventi eseguiti, rispettivamente, presso la e presso il Controparte_3 CP_11
. Quanto alla sindrome compartimentale, trattata mediante intervento
[...] chirurgico eseguito presso il di il convenuto concordava con il Controparte_1 consulente degli attori, avuto riguardo alla presuntività della predetta diagnosi, tenuto conto che per accertarla era necessaria la misurazione della pressione endoaddominale. Dal quadro anatomo-chirurgico descritto, affermava la possibilità di negare che si fosse instaurato un danno ischemico a carico dei visceri addominali secondario all'aumento della pressione endoaddominale, tenuto conto che tale sospetto diagnostico era stato smentito dai successivi dati clinico-strumentali. Infatti, l'ecocardiogramma eseguito in data 13.12.2015 aveva evidenziato una normale attività di pompa cardiaca, escludendo difetti di cinetica del muscolo cardiaco, alterazioni delle dimensioni e delle funzioni delle cavità, oltre a non aver rilevato nessun versamento a livello pericardico. Evidenziava che in caso di sindrome compartimentale, a livello cardiaco si sarebbe dovuta osservare una riduzione del precarico con aumento del postcarico, difetto della compliance cardiaca e riduzione del flusso ematico locale. Riconduceva l'evento morte del paziente a cause cardiache ovvero a probabile aritmia sopravvenuta in soggetto affetto da una cardiopatica sclerotico-ipertensiva, cause imprevedibili e non altrimenti evitabili. Deduceva, in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori ex art. 2697 c.c. Quanto ai danni, affermava la genericità e indeterminatezza della loro allegazione e il mancato rispetto degli stringenti dettami dispensati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Ancora, avuto riguardo alle richieste risarcitorie avanzate iure hereditatis dagli attori, previa enucleazioni dei principi governanti la materia, rilevava che gli attori non avevano dato prova della percezione, da parte del paziente, dell'incombenza della morte e, pertanto, nessun risarcimento poteva essere riconosciuto per il danno morale terminale. Quanto al danno biologico terminale evidenziava l'assenza di un “apprezzabile lasso di tempo” tra le lesioni asseritamente attribuite al proprio operato e l'evento morte. Da ultimo, contestava pagina 10 di 16 l'infondatezza e la genericità della domanda in ordine al quantum debeatur. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “
1.preliminarmente voglia dichiarare: a) la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 3, nn.3 e 4 c.p.c.; b)l'inammissibilità della domanda, nella parte relativa alle richieste risarcitorie formulate dagli attori iure proprio, per difetto di ius postulandi;
c) l'improcedibilità della domanda per evidente discongruenza del suo petitum rispetto al petitum formulato nella domanda di mediazione;
d) l'improcedibilità della domanda nella parte relativa alle richieste risarcitorie formulate dagli attori iure proprio;
e) la prescrizione del diritto risarcitorio vantato iure proprio dagli attori nei confronti del convenuto Dott.
2. in subordine Controparte_5
e nel merito voglia rigettare la domanda perché infondata e comunque non provata, col favore delle competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a beneficio del sottoscritto difensore Avv. Franco Bagnoli il quale dichiara di non averle riscosse.
3. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi d'accoglimento della domanda, voglia ridurre l'entità della condanna nei limiti del giusto ed equo e della personale tenutezza di esso convenuto, disponendo l'integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.01.2024, si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva nel merito l'assoluta Controparte_17 infondatezza della domanda attorea. Specificava di poter limitare le proprie difese alle cure offerte al presso il Presidio Ospedaliero di Locri, struttura riconducibile Per_1 all' . Più precisamente, evidenziava che la perforazione iatrogena Controparte_12 del sigma procurata al paziente durante la colonscopia non poteva essere associata ad un'imprudenza del sanitario esecutore quanto, piuttosto, ad una complicanza descritta dalla letteratura medica come possibile per circostanze di natura fisiologica, nell'ambito della quale rivestiva un ruolo importante anche l'età anagrafica del paziente. Deduceva, inoltre, che, nel caso di specie, l'esecuzione della colonscopia aveva presentato delle difficoltà tecniche, stante il quadro clinico di diverticolite già in atto. Escludeva qualsiasi errore sia avuto riguardo alla scelta che all'esecuzione dell'intervento di resezione colica con colostomia sia relativamente all'intervento di ricanalizzazione e al successivo intervento di anastomosi collaterale meccanica L.T. adesiolisi. Rappresentava che, sia all'atto delle dimissioni del 27.10.2014, sia al momento delle dimissioni del 30.05.2015, il paziente si era presentato in buono stato di salute e non aveva necessitato di ulteriori accertamenti per ben sei mesi. All'esito delle ultime dimissioni il paziente si era rivolto presso strutture diverse rispetto alla deducente convenuta. Di conseguenza, l'evento morte non poteva in alcun modo essere correlato all'operato dei sanitari in servizio presso l' di Contestava, in ogni Controparte_1 caso tutte le voci di danno reclamate dagli attori deducendone l'assoluta confusione e genericità. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale pagina 11 di 16 adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) accertare e dichiarare, per quanto argomentato in narrativa, come nessuna responsabilità da colpa medica sia ascrivibile nella vicenda per cui è causa, al personale medico in servizio presso l' di CP_17
; 2) per l'effetto, rigettare integralmente l'azionata domanda, in quanto Controparte_1 destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
3) in via subordinata, ridurre il quantum debeatur nella misura dovuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex DM. n. 55/2014”.
Con decreto pubblicato il 21.01.2024, questa Giudice “visto l'art. 171-bis, comma 1, primo periodo, prima parte, c.p.c.; considerato che:
- il contraddittorio risulta integro, anche in relazione all' tenuto conto Controparte_10 che la suddetta struttura ospedaliera pubblica non costituisce un autonomo soggetto giuridico, dotato di personalità giuridica, e quindi di capacità giuridica processuale, diverso e distinto rispetto all' , già costituita;
Controparte_6
- non occorre regolarizzare la procura alle liti ex art. 182, comma 2, c.p.c., per la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli attori iure proprio in aggiunta a quella iure hereditario, alla stregua del principio enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “La procura ad litem, consistendo in una dichiarazione di volontà diretta a conferire ad un soggetto la facoltà di “chiedere” in giudizio in nome e per conto di un altro soggetto, indipendentemente dal titolo della legittimazione di quest'ultimo, non incontra un limite nella qualificazione del diritto che si intende tutelare eventualmente contenuta nell'atto di rilascio della procura stessa, essendo la qualificazione di tale diritto rilevante ai soli effetti della legittimazione. (principio affermato in relazione ad un caso in cui, avendo la parte rilasciato il mandato al difensore quale 'avente causa' del de cuius, per atto tra vivi, si sosteneva che la stessa non fosse ritualmente rappresentata come erede)” (così Cass. Civ. sent. n. 569 del 26 gennaio 1981);
- risulta esperita la procedura di mediazione, come noto obbligatoria nella materia della responsabilità risarcitoria medica, atteso che a) nel verbale di mediazione (allegato 2 del fascicolo attoreo) i signori sic et simpliciter, si qualificano come proponenti Parte_10 senza limiti soggettivi (cioè in proprio e/o nella qualità di eredi) ; b) nella convocazione in mediazione (allegato 2 del fascicolo attoreo) si dà atto della presentazione della domanda, per avviare un procedimento di mediazione riguardante la materia della responsabilità medica, senza altre limitazioni, e si individuano le richieste come “risarcimento del danno a favore di tutti gli eredi del sig. senza ulteriori specificazioni;
Persona_1
- dall'atto di citazione complessivamente considerato appare chiara e determinata la “cosa oggetto della domanda” e l'esposizione “dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni
pagina 12 di 16 della domanda, con le relative conclusioni” ovvero che le parti hanno agito per ottenere i danni anche iure proprio (si veda pag. 7 atto di citazione); non risulta necessario pronunciare alcun provvedimento ai sensi dell'art. 164 e dell'art. 182 c.p.c.; considerato che emergono, allo stato, questioni rilevabili di ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti nelle future memorie ex art. 171-ter c.p.c.;
- che, in particolare, va posta la questione del difetto di legittimazione attiva degli attori nei confronti della compagnia in assenza di titolo legittimante Parte_8
l'azione diretta verso la predetta assicurazione;
ritenuto che
appare opportuno differire l'udienza indicata in citazione;
” differiva l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, invitando le stesse a trattare nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la prospettata questione rilevata d'ufficio.
I convenuti, con le memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 c.p.c., previamente riportandosi alle difese e conclusioni già rassegnate, segnalavano il mancato deposito di memorie attoree ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2, c.p.c. con conseguente mancata presa di posizione degli attori circa la questione del difetto di legittimazione attiva sollevata d'ufficio dal Giudice.
Con memoria “integrativa” (sic), depositata il 25.04.2024, parte attrice manifestava adesione all'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicuratrice “chiedendone l'estromissione con compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 02.05.2024, la compagnia di assicurazione chiedeva che “vista l'adesione di parte attrice alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, e considerato che il dott.
non ha rivolto domanda di garanzia verso la compagnia” fosse respinta la “domanda CP_2 attorea con condanna alle spese, eventualmente scindendo il rapporto processuale ex art. 103, comma 2, c.p.c.”. I restanti convenuti chiedevano “pronunciarsi l'inammissibilità della memoria integrativa depositata da parte attrice il 25 aprile 2024” (cfr. processo verbale telematico dell'udienza).
Con ordinanza del 10 ottobre 2024, pronunciata fuori udienza, la scrivente “rilevato che la questione del difetto di legittimazione attiva sull'avvio della domanda nei confronti della compagnia già sollevata con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. Parte_8 depositato il 21 gennaio 2024, è idonea a definire il rapporto processuale tra la parte attrice e la suddetta impresa assicuratrice;
pagina 13 di 16 considerato che le eccezioni di rito e merito variamente sollevate dalle parti non ostano (per come già, in parte, evidenziato nel menzionato decreto) al prosieguo del giudizio avverso le altre parti convenute;
rilevato che la stessa parte attrice ha dedotto all'udienza sopra citata la tardività della memoria depositata ex art. 171 ter c.p.c., che, dunque, va dichiarata inammissibile;
ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale offerta dal G.O.M. nella propria comparsa di costituzione e risposta nonché quella dedotta dalla nella memoria Controparte_3 difensiva di cui all'art. 171 ter, n. 2, c.p.c., trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di circostanze di prove documentali e/o da provarsi documentalmente;
ritenuto che
si deciderà sulla richiesta di C.T.U. avanzata dalla parte attrice all'esito dell'udienza che di seguito si fissa”, rigettava le richieste di prove orali dedotte dal CP_11
e dalla e fissava l'udienza del 13 febbraio 2025 per la decisione ai Controparte_3 sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sul difetto di legittimazione attiva relativamente all'azione spiegata verso l'impresa di assicurazione.
All'udienza del 13.02.2025, dopo una breve discussione in cui le parti convenute si riportavano alle proprie difese e si opponevano alla consulenza medico legale d'ufficio
“perché strumento di indagine esplorativo finalizzato all'accertamento di fatti non provati”, parte attrice, “relativamente al difetto di legittimazione”, si rimetteva “alla valutazione del Tribunale, chiedendo la compensazione delle spese ovvero la condanna al minimo edittale”, insistendo, per il prosieguo con le altre parti, “sulla C.T.U.”, mentre l'impresa assicuratrice convenuta si riportava “a quanto dedotto nella comparsa e nel precedente verbale di udienza”, chiedendo “la condanna alle spese perchè l'azione avversa è stata incautamente avviata avverso la compagnia in difetto di legittimazione attiva”. Questa Giudice tratteneva la causa in decisione sul difetto di legittimazione degli attori avverso la compagnia Parte_6
2. – Tanto posto, premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'impresa di assicurazione deve essere correttamente qualificata quale eccezione difetto di legittimazione attiva, come correttamente rilevata dalla scrivente nel decreto ex art. 171 bis c.p.c., in quanto la compagnia assicuratrice lamenta l'impossibilità della chiamata diretta dell'assicurazione in giudizio, la stessa è fondata.
3. – Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato più volte che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né
pagina 14 di 16 può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5259 del 25.02.2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007).
3.1 – Ora, nella fattispecie, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
3.2 - Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'uno marzo 2024, ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024.
3.3 - Ne consegue che solo a partire dal 16 marzo 2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, al fine di ottenere la condanna diretta per responsabilità sanitaria risarcitoria in forza della normativa speciale. Né a una diversa soluzione può giungersi operando un'irretroattiva applicazione del citato articolo 12, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già realizzatesi al 16 marzo 2024, ma,
pagina 15 di 16 comunque, a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data (così Tribunale di Locri, sentenza del 18 aprile 2024).
3.4 - Deve quindi concludersi che la domanda nei confronti dell'assicurazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
4. – Si ritiene equo compensare interamente le spese di lite tra parte attrice e la convenuta compagnia assicuratrice, tenuto conto della circostanza che, già in sede di mediazione, il cui incontro si è svolto prima dell'udienza di comparizione e prima della costituzione delle parti in causa, la compagnia, presente all'incontro (si veda verbale di mediazione allegato al doc. 2 fascicolo attoreo), avrebbe potuto evidenziare l'impossibilità dell'azione diretta, nonché tenuto conto che parte attrice non ha resistito alla richiesta di estromissione, aderendo alla stessa.
5. – La causa viene rimessa sul ruolo, giusta quanto dispone l'ordinanza di pari data, per la prosecuzione del processo tra parte attrice e i restanti convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2854/2023 R.G.A.C. così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione di parte, come correttamente qualificata in parte motiva, dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta Parte_8
- compensa interamente le spese di lite tra gli attori e la compagnia di assicurazione;
- dispone che il giudizio prosegua nei confronti dei restanti convenuti giusta separata ordinanza di pari data. Così deciso in Reggio Calabria, 7 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
pagina 16 di 16
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2854 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, assegnata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 febbraio 2025, dopo breve discussione tra le parti, vertente
TRA
• C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C.F. , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, tutti quali (rispettivamente) moglie e figli del de cuius, “nella C.F._5 espressa qualità di eredi del de cuius C.F. Persona_1 C.F._6 elettivamente domiciliati in Siderno, via Maiori 45/47, presso lo studio dell'avv. Concetta Gaudio che li rappresenta e difende giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
- Attori-
CONTRO
• C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Via Prolungamento Aschenez, n. 64, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Aldo Labate dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.ssa Anna Curatolo, giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E pagina 1 di 16 • C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._7
Martone, via Facciolà n. 4, presso lo studio dell'avv. ssa Lucia Calvi, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto – E
• P. IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Villa Controparte_4
San Giovanni (RC), via Nazionale n. 421, presso lo studio dell'avv.ssa Raffaella Caminiti che la rappresenta e difende giusta procura ad litem stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E
• P. IVA , in persona del Presidente del Parte_6 P.IVA_3
Consiglio di amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_7 elettivamente domiciliata in Cutro (KR), via Rimini n.3, presso lo studio dell'avv. Filippo Francesco Ciconte che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Panni, in virtù di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E
• , C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_5 C.F._8
via Lupardini 1/C – A/5, presso lo studio dell'avv. Franco Bagnoli Controparte_1 che lo rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto – E
• , P. IVA , in Controparte_6 P.IVA_4 persona del Direttore Generale in carica e legale rappresentante p.t. – dott.ssa CP_7
-, elettivamente domiciliata in via Argine Dx Calopinace n. 20,
[...] Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Battaglia che la rappresenta e difende giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 1.- Con atto di citazione, depositato sul canale telematico in data 7 novembre 2023, gli attori citavano al giudizio del Tribunale di Reggio Calabria il Grande CP_8
la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
l' i dottori e Controparte_6 Controparte_5
la compagnia esponendo che: in data Controparte_2 Parte_8
08.10.2014 era stato ricoverato presso il reparto di Medicina Persona_1 dell'Ospedale di Locri con diagnosi “stato anemico” e, successivamente, in data 14.10.2014 era stato sottoposto a retto-colonscopia da parte del dott. il quale, CP_2 in assenza di difficoltà tecniche, aveva procurato una perforazione iatrogena del sigma;
il paziente era stato, quindi, trasferito presso l'U.O. di del Controparte_9 medesimo ospedale con diagnosi di “peritonite stercoracea diffusa da perforazione del sigma” per essere sottoposto ad intervento di urgenza di “resezione colica con colostomia”; dopo un periodo di osservazione era stato dimesso in data 27.10.2014; in data
08.04.2015 veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell' CP_8 di Locri per essere sottoposto a ricanalizzazione e, il giorno seguente, veniva sottoposto ad intervento di “anastomosi colorettale meccanica L-T adesiolisi”; detto ultimo intervento non produceva i benefici attesi, ma comportava una nuova peritonite e, per detta ragione, veniva nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico di resezione colica con colostomia e dimesso il 30.05.2015; malgrado i due interventi subiti, in data
09.12.2015 il paziente veniva ricoverato presso il reparto di Chirurgia Generale della per la rimozione della colonstomia ed il successivo 11.12.2015 Controparte_3 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “ricostruzione dopo con Per_2 emicolectomia sinistra, lisi di aderenze, resezione di diverticolo di Meckel. Appendicectomia e riparazione di voluminoso laparocele intasato”; sennonchè dopo l'intervento, accusava una grave sindrome compartimentale addominale seguita da arresto cardiorespiratorio e da shock tale per cui, in data 12.12.2015, veniva traferito d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di dove veniva Controparte_1 ricoverato con diagnosi di “sospetto infarto intestinale” e, immediatamente, sottoposto ad altro intervento chirurgico eseguito dallo stesso chirurgo che lo aveva operato presso la ovverosia il dott. dopo poche ore, il 13.12.2015, Controparte_3 CP_5 moriva per insufficienza respiratoria;
la vicenda clinica che aveva condotto il proprio de cuius - che prima della stessa si trovava in ottimo stato di salute e viveva una vita dinamica circondato dalla propria famiglia - al decesso era stata caratterizzata da una serie di negligenze ed imperizie del personale medico intervenuto nelle diverse strutture sanitarie;
in particolare, le condotte colpose dei sanitari dell'ospedale di Locri, della e del nosocomio reggino, che aveva consentito Controparte_3
l'esecuzione dell'intervento chirurgico da parte di un chirurgo di una struttura privata piuttosto che il proprio, avevano determinato inequivocabilmente, giusta le risultanze pagina 3 di 16 della perizia di parte del dott. il decesso del proprio congiunto;
Persona_3 quest'ultimo aveva subito un'agonia durata ben 14 mesi (dall'08.10.2014 al 13.12.2015); avevano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, infruttuoso, stante la mancata partecipazione alla mediazione dei convenuti Controparte_10 CP_11
, e sicchè chiedevano
[...] Controparte_3 Controparte_12
l'applicazione delle relative conseguenze negative previste dalla riforma Cartabia. Concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale ed assorbente accertare la responsabilità ciascuno per sua competenze professionali e contrattuali ovvero in subordine extracontrattuale di tutti i sanitari citati e delle strutture sanitarie citate;
accertare il nesso di causalità fra le lesioni e la morte del de cuius;
in conseguenza del suddetto accertamento ed in via secondaria condannarli in solido tra loro, ciascuno per propria responsabilità medica al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori sia iure proprio che iure successionis evidenziati che si quantificano nella complessiva somma di euro 265.835,00- 265.835,00 X 5- (secondo le tabelle di Milano 2022), oltre le ulteriori voco di danno da quantificarsi in via equitativa e per ciascuna parte attrice ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento delle spese sostenute, gli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo. Condannarli anche alla luce della mancata partecipazione al procedimento di mediazione ad una somma determinata equitativamente e a tutte le conseguenze pregiudizievoli delineate dalla riforma “Cartabia”. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari tutti della presente procedura in favore del procuratore antistatario e della procedura di mediazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.01.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via Controparte_13 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omissione dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., atteso che gli attori fondavano la responsabilità della convenuta sul fatto che il loro congiunto “nel corso del ricovero presso l'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria” non era stato operato dalla “equipe chirurgica dell'ospedale stesso” ma dallo
“stesso chirurgo di una struttura privata (dr. ” non conoscendosi neppure che “il CP_5 direttore della S.C. di Chirurgia fosse d'accordo su quanto il Dr. avrebbe fatto”. CP_5
Osservava, comunque, che dalla cartella clinica si evinceva che il dott. era CP_5 intervenuto previa autorizzazione della Direzione Sanitaria del presidio con l'ausilio del personale interno allo stesso. Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dagli attori tenuto conto della natura extracontrattuale della responsabilità invocata nella qualità di eredi di Rilevava, altresì, Persona_1 la natura extracontrattuale del risarcimento dei danni direttamente subiti dai congiunti e vantato in via riflessa nei confronti della struttura sanitaria a causa dell'esito infausto dei trattamenti sanitari a cui era stato sottoposto il danneggiato principale. pagina 4 di 16 Evidenziava, quindi, che gli eredi del non erano legittimati ad agire a titolo Per_1 contrattuale contro i convenuti, ma, eventualmente, solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. con le relative conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova e prescrizione. Precisava che l'instaurazione del procedimento di mediazione era intervenuto (in data 02.03.2023) solo 7 anni e 4 mesi dopo al decesso del (avvenuto il 13.12.2015) e Per_1 che la diffida ad adempiere del 12.10.2016 era stata inviata a tutti gli odierni convenuti ad eccezione dell'Azienda Ospedaliera “B.M.M.”, dacchè il giudizio instaurato dagli attori presso l'intestato Tribunale, recante RG n. 3477/2018, non poteva avere effetto interruttivo del termine prescrizionale in quanto la notifica effettuata nei confronti dell'Azienda Ospedaliera non si era perfezionata, rivolta come era ad un indirizzo errato e non corrispondente alla sede legale della convenuta. Eccepiva, ulteriormente, ma in via subordinata, il difetto di legittimazione attiva degli attori rispetto alle richieste risarcitorie formulate iure proprio a causa dell'inesistenza del mandato difensivo nonché, in via conseguenziale, l'improcedibilità dell'azione per mancato assolvimento della procedura di mediazione per i danni iure proprio. Nel merito, ripercorreva la storia clinica del paziente, osservando che: nessun rimprovero poteva essere mosso alla gestione clinica operata dall'Azienda Ospedaliera nelle sole 34 ore in cui il paziente era stato ricoverato presso la stessa, tenuto conto che, sin dal momento dell'ingresso, egli versava in una situazione clinica gravissima caratterizzata da insufficienza multiorgano;
gli errori lamentati dagli attori nella gestione del paziente (errata esecuzione della colonscopia, mancata effettuazione dell'esame istologico, errata scelta diagnostica) erano stati commessi presso le altre strutture sanitarie, con ciò escludendosi qualsiasi tipo di responsabilità a proprio carico;
i danni richiesti erano infondati ed inesistenti, dacchè le domande andavano respinte. Chiedeva, quindi, rigettarsi l'azione avversa e, in via subordinata, nel caso di accoglimento della stessa, rideterminare il quantum a carico dell'azienda ospedaliera in base a quanto osservato e dedotto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'08.01.2024, si costituiva in giudizio il dott. deducendo di avere correttamente eseguito, in data Controparte_2
14.10.2014, la retto-colonscopia effettuata, in conformità a quanto previsto dalla scienza medica per l'esecuzione del predetto esame, che era stato disposto dal reparto di medicina interna, a fronte di una diagnosi di anemia, per poter individuare eventuali tumori, polipi, lesioni vascolari, diverticolosi ecc. Precisava: di aver effettuato l'esame endoscopico sul paziente in sedazione cosciente e che, una volta lamentati dolori addominali, lo aveva visitato ed aveva richiesto una immediata radiografia per sospetta perforazione;
che l'esame radiografico aveva dato esito positivo e, pertanto, il paziente era stato prontamente trasferito nel reparto di chirurgia e sottoposto ad intervento di pagina 5 di 16 resezione colica con colostomia, per poi essere regolarmente dimesso in data 27.10.2024; che l'esame invasivo era idoneo a determinare, seppure correttamente eseguito, rischi per il paziente;
che, invero, la complicanza perforativa, infatti, non doveva considerarsi come un evento inatteso attesa la frequenza piuttosto significativa della sua verificazione proprio in corrispondenza della giunzione del retto del sigma;
la ricorrenza di tale complicanza era, poi, confermata dalla circostanza per cui la stessa risultava essere riportata in tutti i consensi informati, compreso quello del che Per_1 la perforazione era avvenuta a causa della presenza di diverticolosi, accertata proprio attraverso l'esame strumentale eseguito;
che, a seguito del primo intervento di ricanalizzazione, che aveva reso necessaria la predisposizione di una nuova colostomia per complicanze, i medici avevano sconsigliato al paziente di sottoporsi ad ulteriori interventi di canalizzazione, attese le condizioni precarie del suo intestino;
che il paziente, tuttavia, si era comunque sottoposto a nuovo intervento diretto a rimuovere la colonstomia, eseguito dal dott. presso la Escludeva CP_5 Controparte_3 la possibilità di riconoscere qualsiasi addebito a proprio carico, sia nell'ipotesi di accertamento della responsabilità degli altri sanitari, configurandosi gli interventi chirurgici successivi alla perforazione da soli sufficienti a determinare l'evento, sia nel caso in cui non fosse stata riscontrata alcuna responsabilità in capo agli stessi, tenuto conto che il aveva operato nel pieno rispetto dei principi dell'arte medica. CP_2
Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09.01.2024, si costituiva in giudizio la evidenziando l'assenza, nell'atto di citazione, di Controparte_3 alcuna indicazione relativa al nesso eziologico utile ai fini dell'accertamento delle presunte responsabilità. Affermava l'insussistenza di responsabilità a proprio carico, evidenziando la corretta condotta del dott. che aveva operato il paziente, CP_5 arrivato già con una storia clinica articolata, presso la Rilevava Controparte_3 di aver seguito un percorso obbligato avuto riguardo alla procedura da adottare per la cura del paziente essendo lo stesso portatore di colonstomia e reduce dai due precedenti insuccessi chirurgici. La finalità era, infatti, quella di ripristinare le condizioni di continuità anatomica dell'intestino, parzialmente amputato nei precedenti interventi, per permettere al paziente di condurre una vita meno disagevole. Escludeva la presenza di alcun versamento pericardico, attestata da parte attrice, affermando che in sua presenza si sarebbe dovuta registrare a livello cardiaco una riduzione del precarico con aumento del postcarico, il difetto della compliance cardiaca e la riduzione del flusso ematico locale, sintomi del tutto assenti nel caso di specie. Specificava di aver eseguito una resezione della precedente stomia sul colon discendente, una emicolectomia sinistra pagina 6 di 16 e una anastomosi colo-rettale mobilizzando il colon destro per ridurre CP_14 la tensione sull'anastomosi; inoltre, nel corso dell'intervento aveva asportato l'appendice ed aveva proceduto alla resezione del diverticolo di Tali due ultime Per_4 pratiche chirurgiche si erano rese necessarie, per come riportato nel registro operatorio, al fine di evitare errori diagnostici successivi. Poneva in evidenza la regolarità del decorso post-operatorio del paziente sino all'insorgenza dell'arresto cardio-respiratorio che era stato adeguatamente trattato dai sanitari intervenuti prima del trasferimento presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Controparte_1
Di conseguenza, escludeva la riconducibilità del decesso del a complicanze Per_1 chirurgiche derivanti dagli interventi eseguiti dal dott. presso la CP_5 [...]
attesa l'insussistenza del nesso di causalità tra l'evento per il quale era CP_3 stata avanzata la pretesa risarcitoria e la presunta condotta colposa. Deduceva che le terapie eseguite presso la di profilassi contro eventi tromboembolici erano CP_3 state attuate secondo le linee guida e che le indagini pre-ricovero non avevano evidenziato controindicazioni all'intervento chirurgico successivamente effettuato. Rilevava, quindi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, che imponeva la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio, congiuntamente alla indicazione delle ragioni in fatto e in diritto, idonee a collegare quest'ultimo, in termini causali, ad una condotta colposa attribuibile alla convenuta In CP_3 ipotesi di ritenuta responsabilità del dott. riservava eventuale azione di CP_5 rivalsa nei confronti dello stesso e della sua assicurazione. Quanto alla mediazione, specificava di essere sempre stata presente alle varie convocazioni, tranne all'ultimo incontro, tenutosi da remoto, per evidenti difficoltà di collegamento con la conseguenza di non aver potuto sottoscrivere l'ultimo verbale;
quindi, contestava la richiesta attorea di condanna per mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Contestava, comunque, l'entità e la qualità dei danni pretensivamente patiti dal de cuius, generici ed infondati. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale rigettare la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondata e comunque non provata in fatto e in diritto per le ragioni meglio specificate in parte motiva;
in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda rideterminare il risarcimento in base a valori giusti ed equi ed in base al grado della colpa accertato nei confronti di ciascun convenuto, con esclusione della solidarietà; gradatamente, qualora la
[...]
dovesse essere ritenuta responsabile e soccombente nel presente giudizio, Controparte_3 riserva, sin da ora, azione di rivalsa nei confronti del dott. e della sua assicurazione;
CP_5 con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09.01.2024, si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, in via pregiudiziale Parte_8 pagina 7 di 16 e/o preliminare, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di condanna diretta formulata nei propri confronti dagli attori. Nel merito, rilevava la infondatezza della domanda di garanzia formulata dal dott. per estraneità dell'attività esercitata CP_2 dallo stesso rispetto all'oggetto della copertura assicurativa prestata. Infatti, oggetto della controversia era l'attività professionale svolta dal dott. quale medico CP_2 dipendente dell'Ospedale di Locri;
diversamente, oggetto della copertura assicurativa prestata dalla compagnia convenuta era l'attività professionale svolta dal medesimo sanitario quale medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia, sicchè escludeva l'operatività della polizza rispetto alla vicenda sub iiudice. In via principale alternativa eccepiva l'infondatezza della domanda per prescrizione ex art. 2952, comma 2 e 3, c.c. del diritto di garanzia, essendo venuta a conoscenza per la prima volta della richiesta risarcitoria degli attori a seguito della ricezione, in data 19.05.2023, dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione. In via principale, ancora alternativa, eccepiva l'infondatezza della domanda di garanzia per la non operatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1892 c.c., in quanto la polizza in oggetto era stata stipulata in data 15.02.2023 ed era la prima polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale verso terzi stipulata tra le parti. In considerazione della sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1892 c.c., meglio precisate nello scritto difensivo, affermava la possibilità di esperire l'azione di annullamento del contratto di assicurazione con conseguente decadenza dell'assicurato dall'indennizzo che, nell'ipotesi di verificazione del sinistro prima della conoscenza da parte dell'assicurazione della reticenza dell'assicurato, poteva essere eccepita opponendo la violazione dolosa o gravemente colposa da parte di questi dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. Ancora, in via alternativa, rilevava l'infondatezza della domanda di garanzia per la non operatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. II delle norme comuni. Invero, nel caso di specie, il dott.
prima della stipula della polizza in esame, aveva sicuramente stipulato una o CP_2 più polizze di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, operanti nella vicenda clinica per cui è causa. Infatti, dallo stesso modulo di proposta, risultava che il dott.
prima del 15.02.2023, era stato assicurato per la responsabilità civile CP_2 professionale con successivamente HDI Controparte_15 CP_16 sicche la polizza poteva essere invocata unicamente in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale assicurato dalla o dalle precedenti polizze. Eccepiva, altresì, la infondatezza dell'azione risarcitoria in quanto sprovvista di dimostrazione, mancando agli atti la prova oggettiva e riscontrabile sia della sussistenza di una condotta imperita/negligente/imprudente del sanitario, sia della riconducibilità dei danni in via diretta ed immediata alla condotta dell'assicurato. Da ultimo, evidenziava pagina 8 di 16 la sussistenza di limiti di accoglibilità della domanda di garanzia sul presupposto dell'art.
1.5 delle norme sulla responsabilità (“L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell' con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in Parte_9 via di solidarietà”) e dell'art.
2.2 delle norme sulla responsabilità (“Nel caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, Parte_9
l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all' , così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma del Codice Civile;
Parte_9 pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l' sia tenuto a risarcire in virtù del Parte_9 mero vincolo di solidarietà”). Rilevava, quindi, la necessità che in caso di condanna l'Ospedale di Locri e il dott. rispondessero di pari responsabilità. In subordine CP_2 rispetto all'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., in caso di rigetto della stessa, eccepiva che l'indennizzo dovuto doveva essere ridotto, ai sensi dell'art. 1893 comma 2 c.c., “in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose” e, quindi, in misura non inferiore al 50%.Precisava, in ogni caso, che la garanzia era stata prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.01.2024, si costituiva in giudizio il dott. eccependo, preliminarmente, la nullità della Controparte_5 domanda, ai sensi degli artt. 164 comma 4 e 163 comma 3 nn.
3-4 c.p.c., per inadeguata prospettazione del thema decidendum da parte degli attori che avevano trascurato di fornire la necessaria e puntuale identificazione della materia controversa, circostanza lesiva del diritto di difesa delle controparti. In particolare, evidenziava che gli attori avevano omesso di specificare la precisa condotta di ciascun convenuto ritenuta censurabile d'imperizia e/o negligenza, le ragioni scientifiche sottese a tale convincimento nonché la corretta condotta alternativa che ogni convenuto avrebbe dovuto tenere. Precisava, altresì, che tale nullità non poteva ritenersi sanabile dalla consulenza di parte prodotta in causa dagli attori. Evidenziava, poi, l'inammissibilità dell'azione per difetto di ius postulandi nella parte relativa alle richieste risarcitorie formulate dagli attori iure proprio, tenuto conto che la procura alle liti all'avv. Gaudio era stata conferita “nella espressa qualità di eredi del de cuius . Affermava Persona_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale per evidente incongruenza del suo petitum rispetto al petitum formulato nella domanda di mediazione ovvero per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda proposta iure proprio. Eccepiva anche la prescrizione del diritto risarcitorio vantato dagli attori iure proprio nei propri confronti. Infatti, deduceva che con atto di citazione notificato il 24.09.2018
– introduttivo del giudizio n. 3477/2018 – gli attori avevano chiesto l'accoglimento delle domande risarcitorie nella qualità di eredi di di quel giudizio Persona_1 pagina 9 di 16 era stata ordinata la cancellazione ed estinzione, sicché, ai sensi dell'art. 2945 comma 3 c.c., fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto azionato, il nuovo periodo di prescrizione aveva ricominciato a decorrere sin dal 24.09.2018. Successivamente, la domanda di mediazione dell'01.03.2023 aveva avuto ad oggetto richieste risarcitorie solo nella qualità di eredi, così come la procura alle liti del 17.05.2023 era stata conferita per l'ottenimento del risarcimento nella specifica qualità di eredi. Solo in data 06.11.2023 gli attori avevano notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Alla luce di ciò, rilevava che la domanda risarcitoria proposta iure proprio doveva ritenersi prescritta in data 24.09.2023. Nel merito, deduceva l'insussistenza di propria responsabilità, affermando la completezza della documentazione sanitaria e, in particolare, la dettagliata descrizione e l'adeguatezza degli interventi eseguiti, rispettivamente, presso la e presso il Controparte_3 CP_11
. Quanto alla sindrome compartimentale, trattata mediante intervento
[...] chirurgico eseguito presso il di il convenuto concordava con il Controparte_1 consulente degli attori, avuto riguardo alla presuntività della predetta diagnosi, tenuto conto che per accertarla era necessaria la misurazione della pressione endoaddominale. Dal quadro anatomo-chirurgico descritto, affermava la possibilità di negare che si fosse instaurato un danno ischemico a carico dei visceri addominali secondario all'aumento della pressione endoaddominale, tenuto conto che tale sospetto diagnostico era stato smentito dai successivi dati clinico-strumentali. Infatti, l'ecocardiogramma eseguito in data 13.12.2015 aveva evidenziato una normale attività di pompa cardiaca, escludendo difetti di cinetica del muscolo cardiaco, alterazioni delle dimensioni e delle funzioni delle cavità, oltre a non aver rilevato nessun versamento a livello pericardico. Evidenziava che in caso di sindrome compartimentale, a livello cardiaco si sarebbe dovuta osservare una riduzione del precarico con aumento del postcarico, difetto della compliance cardiaca e riduzione del flusso ematico locale. Riconduceva l'evento morte del paziente a cause cardiache ovvero a probabile aritmia sopravvenuta in soggetto affetto da una cardiopatica sclerotico-ipertensiva, cause imprevedibili e non altrimenti evitabili. Deduceva, in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori ex art. 2697 c.c. Quanto ai danni, affermava la genericità e indeterminatezza della loro allegazione e il mancato rispetto degli stringenti dettami dispensati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Ancora, avuto riguardo alle richieste risarcitorie avanzate iure hereditatis dagli attori, previa enucleazioni dei principi governanti la materia, rilevava che gli attori non avevano dato prova della percezione, da parte del paziente, dell'incombenza della morte e, pertanto, nessun risarcimento poteva essere riconosciuto per il danno morale terminale. Quanto al danno biologico terminale evidenziava l'assenza di un “apprezzabile lasso di tempo” tra le lesioni asseritamente attribuite al proprio operato e l'evento morte. Da ultimo, contestava pagina 10 di 16 l'infondatezza e la genericità della domanda in ordine al quantum debeatur. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “
1.preliminarmente voglia dichiarare: a) la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 3, nn.3 e 4 c.p.c.; b)l'inammissibilità della domanda, nella parte relativa alle richieste risarcitorie formulate dagli attori iure proprio, per difetto di ius postulandi;
c) l'improcedibilità della domanda per evidente discongruenza del suo petitum rispetto al petitum formulato nella domanda di mediazione;
d) l'improcedibilità della domanda nella parte relativa alle richieste risarcitorie formulate dagli attori iure proprio;
e) la prescrizione del diritto risarcitorio vantato iure proprio dagli attori nei confronti del convenuto Dott.
2. in subordine Controparte_5
e nel merito voglia rigettare la domanda perché infondata e comunque non provata, col favore delle competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a beneficio del sottoscritto difensore Avv. Franco Bagnoli il quale dichiara di non averle riscosse.
3. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi d'accoglimento della domanda, voglia ridurre l'entità della condanna nei limiti del giusto ed equo e della personale tenutezza di esso convenuto, disponendo l'integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.01.2024, si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva nel merito l'assoluta Controparte_17 infondatezza della domanda attorea. Specificava di poter limitare le proprie difese alle cure offerte al presso il Presidio Ospedaliero di Locri, struttura riconducibile Per_1 all' . Più precisamente, evidenziava che la perforazione iatrogena Controparte_12 del sigma procurata al paziente durante la colonscopia non poteva essere associata ad un'imprudenza del sanitario esecutore quanto, piuttosto, ad una complicanza descritta dalla letteratura medica come possibile per circostanze di natura fisiologica, nell'ambito della quale rivestiva un ruolo importante anche l'età anagrafica del paziente. Deduceva, inoltre, che, nel caso di specie, l'esecuzione della colonscopia aveva presentato delle difficoltà tecniche, stante il quadro clinico di diverticolite già in atto. Escludeva qualsiasi errore sia avuto riguardo alla scelta che all'esecuzione dell'intervento di resezione colica con colostomia sia relativamente all'intervento di ricanalizzazione e al successivo intervento di anastomosi collaterale meccanica L.T. adesiolisi. Rappresentava che, sia all'atto delle dimissioni del 27.10.2014, sia al momento delle dimissioni del 30.05.2015, il paziente si era presentato in buono stato di salute e non aveva necessitato di ulteriori accertamenti per ben sei mesi. All'esito delle ultime dimissioni il paziente si era rivolto presso strutture diverse rispetto alla deducente convenuta. Di conseguenza, l'evento morte non poteva in alcun modo essere correlato all'operato dei sanitari in servizio presso l' di Contestava, in ogni Controparte_1 caso tutte le voci di danno reclamate dagli attori deducendone l'assoluta confusione e genericità. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale pagina 11 di 16 adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) accertare e dichiarare, per quanto argomentato in narrativa, come nessuna responsabilità da colpa medica sia ascrivibile nella vicenda per cui è causa, al personale medico in servizio presso l' di CP_17
; 2) per l'effetto, rigettare integralmente l'azionata domanda, in quanto Controparte_1 destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
3) in via subordinata, ridurre il quantum debeatur nella misura dovuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex DM. n. 55/2014”.
Con decreto pubblicato il 21.01.2024, questa Giudice “visto l'art. 171-bis, comma 1, primo periodo, prima parte, c.p.c.; considerato che:
- il contraddittorio risulta integro, anche in relazione all' tenuto conto Controparte_10 che la suddetta struttura ospedaliera pubblica non costituisce un autonomo soggetto giuridico, dotato di personalità giuridica, e quindi di capacità giuridica processuale, diverso e distinto rispetto all' , già costituita;
Controparte_6
- non occorre regolarizzare la procura alle liti ex art. 182, comma 2, c.p.c., per la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli attori iure proprio in aggiunta a quella iure hereditario, alla stregua del principio enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “La procura ad litem, consistendo in una dichiarazione di volontà diretta a conferire ad un soggetto la facoltà di “chiedere” in giudizio in nome e per conto di un altro soggetto, indipendentemente dal titolo della legittimazione di quest'ultimo, non incontra un limite nella qualificazione del diritto che si intende tutelare eventualmente contenuta nell'atto di rilascio della procura stessa, essendo la qualificazione di tale diritto rilevante ai soli effetti della legittimazione. (principio affermato in relazione ad un caso in cui, avendo la parte rilasciato il mandato al difensore quale 'avente causa' del de cuius, per atto tra vivi, si sosteneva che la stessa non fosse ritualmente rappresentata come erede)” (così Cass. Civ. sent. n. 569 del 26 gennaio 1981);
- risulta esperita la procedura di mediazione, come noto obbligatoria nella materia della responsabilità risarcitoria medica, atteso che a) nel verbale di mediazione (allegato 2 del fascicolo attoreo) i signori sic et simpliciter, si qualificano come proponenti Parte_10 senza limiti soggettivi (cioè in proprio e/o nella qualità di eredi) ; b) nella convocazione in mediazione (allegato 2 del fascicolo attoreo) si dà atto della presentazione della domanda, per avviare un procedimento di mediazione riguardante la materia della responsabilità medica, senza altre limitazioni, e si individuano le richieste come “risarcimento del danno a favore di tutti gli eredi del sig. senza ulteriori specificazioni;
Persona_1
- dall'atto di citazione complessivamente considerato appare chiara e determinata la “cosa oggetto della domanda” e l'esposizione “dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni
pagina 12 di 16 della domanda, con le relative conclusioni” ovvero che le parti hanno agito per ottenere i danni anche iure proprio (si veda pag. 7 atto di citazione); non risulta necessario pronunciare alcun provvedimento ai sensi dell'art. 164 e dell'art. 182 c.p.c.; considerato che emergono, allo stato, questioni rilevabili di ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti nelle future memorie ex art. 171-ter c.p.c.;
- che, in particolare, va posta la questione del difetto di legittimazione attiva degli attori nei confronti della compagnia in assenza di titolo legittimante Parte_8
l'azione diretta verso la predetta assicurazione;
ritenuto che
appare opportuno differire l'udienza indicata in citazione;
” differiva l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, invitando le stesse a trattare nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la prospettata questione rilevata d'ufficio.
I convenuti, con le memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 c.p.c., previamente riportandosi alle difese e conclusioni già rassegnate, segnalavano il mancato deposito di memorie attoree ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2, c.p.c. con conseguente mancata presa di posizione degli attori circa la questione del difetto di legittimazione attiva sollevata d'ufficio dal Giudice.
Con memoria “integrativa” (sic), depositata il 25.04.2024, parte attrice manifestava adesione all'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicuratrice “chiedendone l'estromissione con compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 02.05.2024, la compagnia di assicurazione chiedeva che “vista l'adesione di parte attrice alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, e considerato che il dott.
non ha rivolto domanda di garanzia verso la compagnia” fosse respinta la “domanda CP_2 attorea con condanna alle spese, eventualmente scindendo il rapporto processuale ex art. 103, comma 2, c.p.c.”. I restanti convenuti chiedevano “pronunciarsi l'inammissibilità della memoria integrativa depositata da parte attrice il 25 aprile 2024” (cfr. processo verbale telematico dell'udienza).
Con ordinanza del 10 ottobre 2024, pronunciata fuori udienza, la scrivente “rilevato che la questione del difetto di legittimazione attiva sull'avvio della domanda nei confronti della compagnia già sollevata con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. Parte_8 depositato il 21 gennaio 2024, è idonea a definire il rapporto processuale tra la parte attrice e la suddetta impresa assicuratrice;
pagina 13 di 16 considerato che le eccezioni di rito e merito variamente sollevate dalle parti non ostano (per come già, in parte, evidenziato nel menzionato decreto) al prosieguo del giudizio avverso le altre parti convenute;
rilevato che la stessa parte attrice ha dedotto all'udienza sopra citata la tardività della memoria depositata ex art. 171 ter c.p.c., che, dunque, va dichiarata inammissibile;
ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale offerta dal G.O.M. nella propria comparsa di costituzione e risposta nonché quella dedotta dalla nella memoria Controparte_3 difensiva di cui all'art. 171 ter, n. 2, c.p.c., trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di circostanze di prove documentali e/o da provarsi documentalmente;
ritenuto che
si deciderà sulla richiesta di C.T.U. avanzata dalla parte attrice all'esito dell'udienza che di seguito si fissa”, rigettava le richieste di prove orali dedotte dal CP_11
e dalla e fissava l'udienza del 13 febbraio 2025 per la decisione ai Controparte_3 sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sul difetto di legittimazione attiva relativamente all'azione spiegata verso l'impresa di assicurazione.
All'udienza del 13.02.2025, dopo una breve discussione in cui le parti convenute si riportavano alle proprie difese e si opponevano alla consulenza medico legale d'ufficio
“perché strumento di indagine esplorativo finalizzato all'accertamento di fatti non provati”, parte attrice, “relativamente al difetto di legittimazione”, si rimetteva “alla valutazione del Tribunale, chiedendo la compensazione delle spese ovvero la condanna al minimo edittale”, insistendo, per il prosieguo con le altre parti, “sulla C.T.U.”, mentre l'impresa assicuratrice convenuta si riportava “a quanto dedotto nella comparsa e nel precedente verbale di udienza”, chiedendo “la condanna alle spese perchè l'azione avversa è stata incautamente avviata avverso la compagnia in difetto di legittimazione attiva”. Questa Giudice tratteneva la causa in decisione sul difetto di legittimazione degli attori avverso la compagnia Parte_6
2. – Tanto posto, premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'impresa di assicurazione deve essere correttamente qualificata quale eccezione difetto di legittimazione attiva, come correttamente rilevata dalla scrivente nel decreto ex art. 171 bis c.p.c., in quanto la compagnia assicuratrice lamenta l'impossibilità della chiamata diretta dell'assicurazione in giudizio, la stessa è fondata.
3. – Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato più volte che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né
pagina 14 di 16 può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5259 del 25.02.2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007).
3.1 – Ora, nella fattispecie, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
3.2 - Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'uno marzo 2024, ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024.
3.3 - Ne consegue che solo a partire dal 16 marzo 2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, al fine di ottenere la condanna diretta per responsabilità sanitaria risarcitoria in forza della normativa speciale. Né a una diversa soluzione può giungersi operando un'irretroattiva applicazione del citato articolo 12, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già realizzatesi al 16 marzo 2024, ma,
pagina 15 di 16 comunque, a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data (così Tribunale di Locri, sentenza del 18 aprile 2024).
3.4 - Deve quindi concludersi che la domanda nei confronti dell'assicurazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
4. – Si ritiene equo compensare interamente le spese di lite tra parte attrice e la convenuta compagnia assicuratrice, tenuto conto della circostanza che, già in sede di mediazione, il cui incontro si è svolto prima dell'udienza di comparizione e prima della costituzione delle parti in causa, la compagnia, presente all'incontro (si veda verbale di mediazione allegato al doc. 2 fascicolo attoreo), avrebbe potuto evidenziare l'impossibilità dell'azione diretta, nonché tenuto conto che parte attrice non ha resistito alla richiesta di estromissione, aderendo alla stessa.
5. – La causa viene rimessa sul ruolo, giusta quanto dispone l'ordinanza di pari data, per la prosecuzione del processo tra parte attrice e i restanti convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2854/2023 R.G.A.C. così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione di parte, come correttamente qualificata in parte motiva, dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta Parte_8
- compensa interamente le spese di lite tra gli attori e la compagnia di assicurazione;
- dispone che il giudizio prosegua nei confronti dei restanti convenuti giusta separata ordinanza di pari data. Così deciso in Reggio Calabria, 7 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
pagina 16 di 16