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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1146/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
M. OL del foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro VILLANI Controparte_1 P.IVA_1
e dall'avv. Manuela CACCIANZA entrambi del foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 813/24 del Tribunale di Pescara in tema di nullità clausole contrattuale, ripetizione indebito e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, le plurime domande (originariamente introdotte secondo le modalità dell'art. 702 bis cpc) proposte da Parte_1 nei confronti di (società di diritto anglosassone) ed aventi ad oggetto la nullità di
[...] Controparte_1 alcune clausole del contratto di mutuo fondiario per l'acquisto prima casa del 6 giugno 2008, la ripetizione, previa rideterminazione del saldo, di quanto indebitamente corrisposto ed, infine, di risarcimento dei danni
(da liquidarsi in via equitativa) per responsabilità precontrattuale (ai sensi dell'art. 1337 cod civ).
1 1.2. Le prospettazioni delle parti sono state riassunte nella sentenza impugnata nei termini di seguito indicati.
La nullità, per difetto di causa o comunque per violazione del criterio della meritevolezza, ha riguardato unicamente gli articoli 4, 4 bis, 7 e 7bis del citato rapporto negoziale che si pongono in contrasto, anche per la loro non chiara formulazione, con la disciplina consumeristica (articoli 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo) e con quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza comunitaria formatasi alla luce di quanto espressamente previsto dalla direttiva 93 del 2013.
In particolare, la banca mutuante è venuta meno al dovere di informazione e di trasparenza (nella redazione di ciascuna delle clausole oggetto dell'azione di nullità).
L'istituto di credito ha fornito una diversa rappresentazione della vicenda nel suo complesso concludendo per l'integrale rigetto di ciascuna delle domande.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così sinteticamente riportate:
- vi è stata una preliminare ricostruzione (che sostanzialmente ha esplicitato il contenuto delle norme di cui parte attrice ha invocato l'applicazione nel libello introduttivo del giudizio) della cornice normativa, sia di diritto interno che sovranazionale, al cui interno deve essere inquadrata la fattispecie;
- è stata di conseguenza ritenuta (astrattamente) applicabile la disciplina consumeristica non potendosi porre dubbi sulla qualifica del come consumatore e si è, allo stesso tempo, chiarito che l'eventuale vaglio Parte_1 positivo della lamentata nullità comporta unicamente l'invalidità della singola clausola e non, pertanto, dell'intero contratto, fatta naturalmente salva l'eventualità (chiaramente da dimostrarsi) che trattasi di clausola determinante ai fini della sottoscrizione del contratto;
- l'essenza della lite, in situazioni analoghe a quella che ci occupa, risiede unicamente nello stabile l'incidenza sulle sorti del contratto dell'indicizzazione tasso degli interessi corrispettivi mediante il riferimento al
[...]
; Controparte_2
- è stato dato atto del provvedimento dell'autorità garante (nella specie AGCOM) n. 27214 del 2018 assunto nei confronti dell'istituto di credito per violazione del dovere di trasparenza e di informazione e della sua rilevanza probatoria venendo a tal fine espressamente menzionato un precedente arresto della S.C. che comunque ritiene indispensabile che la parte mutuataria fornisca la prova del nesso eziologico tra inadempimento dei suddetti doveri ed il danno derivatone;
- la giurisprudenza (sono stati citati numerosi precedenti esclusivamente di merito) si è in prevalenza orientata nel senso di escludere profili di responsabilità in capo all'istituto di credito;
- le ragioni che devono portare a condividere tale ultima opzione interpretativa sono diverse;
vanno innanzitutto ricercate nell'essenza dell'operazione negoziale di cui sono stati riportati i profili a vantaggio del consumatore e quelli a svantaggio (“..La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al erano più bassi di quelli legati prima Controparte_3
2 alla lira e, poi, all'euro, con l'effetto che, stipulando un mutuo in diveniva possibile avvalersi Controparte_4 di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario.
La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal 2010 in poi, ossia da quando il
[...]
ha intrapreso una progressiva tendenza di apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il mutuatario si CP_3
è trovato a dover pagare più euro per poter restituire la medesima somma in peraltro la Controparte_4 minor convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor/CHF, comunque inferiore al tasso
Euribor.”(cfr pag 8);
-a tale considerazione deve aggiungersi: a) alla parte mutuante è stato pacificamente consegnato il foglio informativo;
b) “il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è quindi esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica variante costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi.
In sede di estinzione anticipata del mutuo, quindi, rileva esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce della eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma rilievo alcuno il tasso di interesse concordato o praticato, dal momento che l'importo residuo deve essere attualizzato alla data dell'estinzione anticipata.” (cfr pag 11); c) la dichiarazione contenuta all'art. 10 dell'atto pubblico in cui “il ha espressamente esonerato dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed Parte_1 esatta conoscenza e dichiarando, altresì, nella clausola 10 con riferimento alle norme sulla trasparenza” (cfr pag 14); d) l'assenza delle caratteristiche tali da poter qualificare l'operazione alla stregua di un prodotto derivato;
1.4. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dal Parte_1 mediante l'articolazione di quattro motivi.
La prima censura ha riguardato l'errata valutazione delle contestate clausole negoziali ed al fine di supportare tale assunto è stato fatto cenno alla circostanza che: la loro interpretazione è avvenuta in forza di un esame a posteriori (e non come di contro avrebbe dovuto essere, ex ante); la conclusione sulla trasparenza e sulla facile comprensione è stata conseguenza di un ragionamento tautologico;
non sono state tenute in debito conto né la decisione della S.C. intervenuta nel 2021 (n. 23655) né l'incidenza del provvedimento dell'AGCOM a cui si
è già fatto cenno nelle pagine che precedono.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la“violazione dei principî di chiarezza e comprensibilità in concreto degli effetti finanziari e valutari per un consumatore mediamente informato al momento della stipula del mutuo, sanciti dalla Direttiva 93/13 e, recependo questa, dagli artt. 33 ss. cod. cons., nonché dalla consolidata giurisprudenza della CGUE, vincolante per il Giudice nazionale quale Giudice comune europeo”
(cfr pag 14 dell'atto di appello).
3 In definitiva, richiamandosi ad argomentazioni già in parte svolte nel precedente motivo, l'appellante, citando copiosa giurisprudenza comunitaria ritenuta conferente rispetto al caso di specie, ha lamentato la violazione del principio che impone l'applicazione e la conseguente prevalenzadel diritto comunitario su quello nazionale.
Il terzo motivo ha riguardato la “Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE: la Sentenza impugnata si è discostata completamente dal significato e dal riferimento temporale di valutazione dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole nei contratti con i consumatori, quali intese dal diritto UE e dalla giurisprudenza della CGUE, in modo vincolante e preminente per il Giudice nazionale, secondo il paradigma del consumatore mediamente informato, collocato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto,
a pena di nullità delle clausole e dei meccanismi di determinazione dell'oggetto della prestazione e del corrispettivo, che comporta un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico-finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale a rata fissa) indicizzato al franco svizzero” (cfr pag 36).
Con l'ultimo motivo infine è stata contestata la “Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35
e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma
2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1344, 1366, 1375 e 1418 c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti
Consob: i meccanismi di indicizzazione finanziaria e, soprattutto, valutaria contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e
7-bis del mutuo implicano un prodotto finanziario derivato e, comunque, un'alea, mai CP_1 doverosamente né effettivamente esplicati ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell'investitore, violando altresì i principî sulla causa contrattuale in concreto, specialmente nei contratti con i consumatori, nonché i doveri di buona fede e correttezza e di diligenza professionale della che ha predisposto i CP_5 contratti;
in ogni caso la violazione da parte della degli artt. 82 e 83 TUE, anche alla stregua del CP_5
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del TUE” (cfr pag 43).
Si è costituita , eccependo preliminarmente l'inammissibilità (ai sensi dell'art. 342 cpc) Controparte_1 dell'interposto gravame e deducendone, in forza di una pluralità di profili, rilevanti tanto in fatto che in diritto,
l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
4 2. In assenza di questioni preliminari (quella, infatti, relativa all'inammissibilità dell'impugnazione deve ritenersi assorbita dall'esito del giudizio), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, può avvenire congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
L'essenza della lite riguarda la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo indicizzato in valuta estera
(nella specie costituita dal franco svizzero) i cui termini maggiormente rilevanti ai fini che qui ci occupano sono rappresentati:
- L'importo mutuato, destinato all'acquisto di una prima casa, pari ad € 93.000;
- Il piano di ammortamento alla francese mediante la corresponsione di 180 rate mensili;
- L'indicazione di un TAN del 4,730% nella fase del preammortamento e per le prime due rate;
- La previsione di un sistema di indicizzazione (e quindi di determinazione degli interessi corrispettivi per le rate successive) basato sul Libor CHF a sei mesi (quindi, per intendersi, sulle fluttuazioni valutarie di una moneta non avente corso legale in Italia);
- La previsione di un tasso di cambio del 1,6591;
Le caratteristiche del contratto sono state ulteriormente meglio specificate nel foglio informativo (cfr doc 78 delle produzioni di parte appellata) da cui, in estrema sintesi, è risultato che il “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al franco svizzero si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF a 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e
[...]
”. CP_3
Le clausole invece oggetto dell'azione di nullità sono:
a) Art. 4) INTERESSI: Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello % (virgola per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del % (virgola per cento) (“tasso di interesse convenzionale”). Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in franchi svizzeri (virgola) per un euro (“tasso di cambio convenzionale”). Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato. Gli interessi di preammortamento, pari a euro (virgola), verranno addebitati sulla prima rata. Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre: a1) -l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso
Libor (London interbank offered rate) franco svizzero sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina Libor 02 del circuito ER e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato
5 di (virgola) punti percentuali;
a2) -l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” franco svizzero/euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina Fxbk del circuito ER e pubblicato su “Il Sole 24 ore”; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in franchi svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre;
B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo: b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al
“tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso Libor (London interbank offered rate) franco svizzero sei mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1 giugno – 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre – 31 maggio, rilevato sulla pagina
Libor 02 del circuito ER e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, maggiorato di (virgola) punti percentuali;
b2)
- l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” franco svizzero/euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data e il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina Fxbk del circuito ER e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in franchi svizzeri (calcolato al
“tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre. A ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: - in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo articolo
4 bis;
all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito all'1° dicembre e all'1° luglio successivo per il conguaglio riferito all'1° giugno;
in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera Cicr del
4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'indicatore sintetico di costo (Isc) relativo al presente mutuo è pari al % (virgola per cento). Qualora il tasso di interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge»;
b) «Art.
4-bis) DEPOSITO FRUTTIFERO: Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente articolo 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni
6 altra operazione o servizio. Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni: - le giacenze saranno remunerate a un saggio di interesse pari al tasso di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (Tur) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale;
gli interessi maturati saranno liquidati al 31 dicembre di ogni anno e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;
- la banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;
- la banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente articolo 4; - la banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;
- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi;
- l'estinzione totale o la conversione, come prevista dal presente contratto, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo; nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano di ammortamento previsto e, quindi, ove la parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato la banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo;
ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore, la parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della banca;
in caso di rimborso parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà»;
c) «Art. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA: È facoltà della parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione. La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal d.p.r. 601 del 29 settembre 1973. Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'articolo 40, primo comma, t.u.b. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge. La parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla banca almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in cui la parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al
“tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina Fxbk del circuito ER e pubblicato su “Il Sole
24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. Nelle more del preavviso, rimane invariato l'obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella
7 data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale. In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero. La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo»;
d) «Art.
7-bis) CONVERSIONE: La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro. Nell'esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla banca al momento della conversione. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla banca almeno sessanta giorni prima della data indicata per la conversione;
tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. La parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la banca indicherà, dando atto che in caso contrario l'operazione non potrà aver luogo. Il giorno fissato per la conversione la banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il “tasso di cambio convenzionale” franco svizzero/euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina Fxbk del circuito ER e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero. L'importo così determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente. Per l'esercizio delle facoltà sopra descritte la parte mutuataria dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la banca potrà non accogliere la richiesta di conversione. Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà riferimento per la conversione stessa»;
3.1.Giova sin da subito evidenziare, come peraltro ampiamente rappresentato anche dalle stesse parti nei rispettivi scritti difensivi, che sui temi della nullità delle suddette clausole, al pari di quello relativo alla violazione, da parte dell'intermediario, delle regole in tema di trasparenza ed informazione, e sulla natura stessa del contratto, la giurisprudenza, anche di questa Corte Territoriale si è diffusamente soffermata.
In ambito di legittimità, vanno considerate almeno tre decisioni della S.C.:
a) La prima, in ordine cronologico, del 2021 (n. 23655) ha, in estrema sintesi, stabilito un duplice significativo principio di diritto ovvero:
✓ “In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile
8 di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione”;
✓ “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”;
b) La seconda pronunzia (Cass. Civ. Sez I, 3.11.2023 n. 30556) riprendendo ed interpretando quanto già in precedenza deciso, ha così sintetizzato l'essenza di quell'indirizzo interpretativo “….compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità, con la precisazione che la motivazione ha da essere rafforzata laddove il giudice di merito dissenta dalla valutazione compiuta in proposito dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato….. l'eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatorie un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto….”;
c) In ultimo, nel gennaio 2025 (ordinanza n. 1580) è stato stabilito, richiamando espressamente i principi già enunciati nei precedenti arresti, che “…L'approdo è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale: secondo la Corte di giustizia, infatti, in base all'articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto,
o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust. UE 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné C-26/13, 41; Per_1
Corte giust. UE 9 luglio 2015, , C-348/14, 50; Corte giust. UE 26 gennaio 2017, Banco Primus, Per_2
C-421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C-243/20, 59). ---Da quanto sopra si ricava che l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa
9 devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.. Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti”, mentre con riguardo alla rilevanza probatoria dell'accertamento dell'AGCOM, compiendo un passo in avanti rispetto al precedente orientamento, è stato affermato che “L'esistenza della presunzione legale non emerge dalla disciplina normativa di settore, la quale, nel far salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole contrattuali, non prevede che l'accertamento dell'Autorità garante ― o dei giudici amministrativi, in sede di impugnazione del provvedimento dell'AGCM ― abbia un qualche effetto sulla cognizione del giudice civile (art. 37-bis, comma 4, cod. cons.).Né è da credere che la detta presunzione possa ricavarsi dal sistema, avendo particolare riguardo all'orientamento giurisprudenziale delineatosi in tema di illeciti antitrust. …..per l'ipotesi della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui all'art. 37-bis cod. cons.: …… si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte. D'altro canto, nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non è implicata una attività di accertamento probatorio, quanto, semmai, un'attività di giudizio circa la vessatorietà delle dette disposizioni pattizie;
assegnare il rango di «prova privilegiata» all'accertamento dell'AGCM avrebbe pertanto l'effetto di attribuire portata condizionante, per il giudice civile, a una valutazione giuridica espressa da una, pur qualificata, autorità amministrativa: il che mal si concilia col proprium dell'attività giurisdizionale. Se infatti può concepirsi, a mente dell'art. 116 c.p.c., che il giudice civile basi il proprio giudizio su prove raccolte da una p.a. (e del resto l'art. 213 c.p.c. contempla espressamente l'acquisizione di informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni), si stenta a credere che l'intera decisione su di una domanda giudiziale (quale quella sulla validità o invalidità di clausole negoziali) possa scontare, in sede giudiziale, alcuna presunzione quanto alla sua fondatezza o infondatezza…. La nominata presunzione non può dirsi imposta nemmeno dall'esigenza di assicurare effettività e unitarietà all'ordinamento. In presenza di una decisione che non vede direttamente coinvolta una delle parti del giudizio risarcitorio (il consumatore), il punto di equilibrio tra i nominati valori e l'autonomia della giurisdizione, quanto al giudizio di validità delle clausole, può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudice civile, di tener conto dell'accertamento dell'Autorità antitrust e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo….. la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame «l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato» (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass. Sez. U. 23 febbraio
10 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi derivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole» (Cass. 3 novembre 2023,
n. 30556, cit., in motivazione).”;
d) Su tale linea interpretativa si è inserita, condividendone i principi, la maggioritaria giurisprudenza di merito ed anche questa Corte Territoriale che, in recenti pronunzie, ha escluso la natura vessatoria delle stesse clausole oggetto del presente giudizio concludendo quindi per il rigetto della domanda proposta dal mutuatario;
e) Anche la giurisprudenza amministrativa si è occupata (nei limiti delle proprie competenze) della questione annullando (con la sentenza del Consiglio di Stato n. del 26 febbraio 2025) il provvedimento già più volte menzionato n. 27214 del 2018 dell'AGCOM ed evidenziando nella motivazione che
“..vanno condivise le considerazioni poste a fondamento della giurisprudenza civile richiamata da parte appellante. Non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare……In primo luogo, in quanto la valutazione dell'Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso non può pertanto dirsi 'indicativo' della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata. In proposito, non incidono in alcun modo i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati ad operare a parte, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto…. Il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro;
infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento specie valutario…. può andare all'una od all'altra parte del contratto…..se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato ad un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento ad una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell'euro…… la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio… sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato”;
3.2. In definitiva, quindi, dalla disamina della citata giurisprudenza è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
11 - le clausole inserite agli articoli 4, 4 bis, 7 e 7 bis dei contratti di mutuo per prima casa conclusi con CP_1 indicizzati al Libor CHF a sei mesi non possono essere aprioristicamente definite vessatorie;
[...]
- occorre operare di conseguenza una valutazione (che afferisce chiaramente al merito) sia sul fatto che prevedano un'effettiva situazione di squilibrio tra le parti e quindi in danno del soggetto debole del rapporto
(il consumatore) sia sul loro contenuto e pertanto sul versante dell'assolvimento da parte della banca dell'obbligo di informazione e trasparenza;
- la situazione di evidente squilibrio non può essere ravvisata in situazioni in cui le condizioni contrattuali
(con riguardo all'ammontare della rata ed anche di quanto dovuto in caso di estinzione anticipata) possono subire modifiche determinate dalle oscillazioni delle valute rientranti, in quanto tali, nella tipica alea dell'operazione;
- l'esclusione della violazione degli obblighi di informazione e trasparenza va esclusa allorquando risulti che l'istituto di credito ha comunque messo la controparte nella condizione di conoscere le condizioni negoziali;
- in questa operazione, non può attribuirsi alcuna valenza probatoria decisiva all'accertamento dell'AGCOM che peraltro per le ragioni sopra esposte è stato annullato in sede amministrativa con conseguente accoglimento del ricorso proposto da;
CP_1
3.3. Tali principi vanno dunque trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Facendo opera di sintesi dei motivi di doglianza articolati dall'appellante, va posta l'attenzione su tre questioni fondamentali:
a) Natura vessatoria, perché in contrasto con la disciplina consumeristica, degli articoli 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo del 6 giugno 2008;
b) Violazione, da parte dell'istituto di credito dei doveri di informazione e trasparenza;
c) Qualificazione giuridica del rapporto negoziale per cui è causa nella previsione dei contratti derivati;
3.3.1.Sul primo profilo, merita in estrema sintesi osservare quanto segue.
La giurisprudenza di merito, peraltro espressamente richiamata anche nella decisione di legittimità del 2015, ha chiarito che “la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio ), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che Parte_2 il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi”
Ed ancora, deve darsi continuità all'orientamento già seguito da questo stesso Collegio in una fattispecie identica a quella in esame in cui è stato rilevato, al fine di fugare ogni dubbio sulla vessatorietà delle clausole oggetto di causa, che “Detta clausole contemplano in modo analitico: - i criteri della doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia con riferimento alla loro
12 componente quale determinata al momento della conclusione del contratto, sia in relazione alle modalità di calcolo da eseguirsi successivamente, mediante raffronto con il tasso Libor a sei mesi, quanto al primo, e con riferimento al tasso di cambio tempo per tempo rilevato, quanto al secondo;
- i criteri da applicare per i conguagli semestrali, che possono condurre ad un accreditamento o addebito sul conto speciale fruttifero accessorio al contratto;
- il meccanismo di estinzione del contratto il quale si articola in due fasi: nella prima fase si opera la conversione in franchi svizzeri del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, mediante applicazione del tasso di cambio convenzionale fissato al momento della stipulazione;
nella seconda fase si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso rilevato al momento dell'estinzione.
Dall'esame delle clausole emerge che il meccanismo di indicizzazione seguito in sede di estinzione è il medesimo meccanismo utilizzato dalla Banca semestralmente per effettuare i conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero, con la sola differenza che, nell'ipotesi di estinzione, l'unico indice di riferimento è quello del tasso di cambio, non anche quello del tasso di interesse, trattandosi di operazione relativa al solo capitale.
Emerge inoltre che dalla somma ottenuta attraverso l'applicazione del meccanismo di indicizzazione al momento dell'estinzione deve essere aggiunta o sottratta la somma (passiva o attiva) giacente sul deposito fruttifero per determinare la somma che il cliente deve restituire per estinguere anticipatamente il mutuo” (cfr
Corte Appello, 20.3.2025 n. 354).
Tale soluzione ha, a sua volta, integralmente recepito quanto stabilito in precedenza ovvero “il calcolo delle somme di volta in volta dovute, per le rate e per l'estinzione anticipata, è concettualmente semplice: si tratta di tenere conto dell'evoluzione dei tassi d'interesse, e di convertire la somma dovuta, che è espressa in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio esistente all'inizio del rapporto;
e poi di convertire nuovamente il risultato in euro, ma al tasso di cambio esistente al momento del pagamento” precisando che la formula matematica attraverso la quale si attua la doppia indicizzazione (la cui mancata indicazione nel testo degli artt.
4 e 4 bis del contratto, al pari della ritenuta non sufficiente intellegibilità dei meccanismi della doppia indicizzazione, ha indotto la AGCM, nella decisione n. 27214/2018, a ritenere la formulazione di tali norme poco chiara e trasparente, con conseguente loro contrarietà all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo) appare “di ben più ardua comprensione rispetto alla descrizione del procedimento di calcolo in termini fattuali” sicché la stessa non aggiungerebbe “chiarezza al procedimento descrittivo del criterio di calcolo necessario per quantificare la rata o la somma dovuta per l'estinzione anticipata” (cfr Corte Appello
L'Aquila, 19.7.2022 n. 1104).
In altri termini, muovendo da queste considerazioni di ordine generale che traggono origine dalla interpretazione letterale delle clausole negoziali, deve pervenirsi alla conclusione che:
- un consumatore medio e attento fosse in grado di comprendere, da un punto di vista sostanziale, i rischi economici assunti sottoscrivendo il contratto e che avrebbero potuto comportare un aggravio economico attraverso l'obbligazione di rimborso;
13 - “il meccanismo di indicizzazione opera nei medesimi termini sia in sede di conguagli semestrali che in sede di estinzione anticipata, con la sola differenza che, in sede di estinzione anticipata, trattandosi di un'operazione relativa al solo capitale, viene il rilievo unicamente l'indicizzazione al tasso di cambio e non anche quella relativa al tasso di interesse” (cfr sentenza di questa Corte n. 354/25);
- quand'anche si volesse, per mera ipotesi, opinare in senso contrario, deve in ogni caso escludersi raggiunta la prova dell'esistenza di una situazione di squilibrio tra le parti del rapporto. E'sufficiente,
a tal riguardo considerare che sino alla crisi del 2010, i tassi di interesse legati al erano Controparte_3 sensibilmente più bassi rispetto a quelli della (prima) e della zona Euro (poi). Pertanto, il cliente Pt_3 che sottoscriveva un mutuo indicizzato al poteva beneficiare di un tasso di interesse Controparte_3 più favorevole;
- ne deriva che eventuali risvolti negativi per il mutuatario sono conseguenza delle fluttuazioni fisiologiche del mercato e che pertanto non possono essere in alcun modo essere attribuite ad un comportamento illecito della banca;
- le decisioni, anche a livello comunitario, espressamente menzionate dall'appellante nei propri scritti difensivi non colgono nel segno e, di conseguenza, non consentono un diverso inquadramento dei fatti;
tanto vale innanzitutto per le sentenze del Tribunale di Milano che, oltre a non essere ancora passate in giudicato, risultano comunque antecedenti rispetto alla pronunzia della S.C. del 2025; quelle emesse dalla giurisprudenza comunitaria prendono a riferimento fattispecie giuridiche diverse rispetto a quella che ci occupa;
3.3.2. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne la paventata violazione, da parte della banca, degli obblighi di informazione e trasparenza.
A supportare, ed in maniera decisiva, tale opzione interpretativa militano alcune decisive circostanze fattuali.
In primo luogo, il contenuto, peraltro già richiamato del foglio informativo pacificamente ricevuto dal
[...]
unitamente al contenuto dell'art. 10 del contratto di mutuo in cui risulta specificato che “stipula”. Pt_1
Sempre nel foglio informativo, risulta ulteriormente specificato che “La rata è costante per tutta la La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di non essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della durata del rapporto, eccetto il caso in cui la parte mutuataria abbia esercitato l'opzione di conversione ad un mutuo a tasso variabile” con successiva indicazione delle modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso di cambio.
Ne discende quindi come il mutuatario sia stato ampiamente messo nella condizione di conoscere le caratteristiche peculiari del contratto a nulla valendo la circostanza dedotta in ordine alla sua mancata esperienza.
14 3.3.3. La giurisprudenza ha chiarito che schemi negoziali come quello in esame esulano dal perimetro dei contratti derivati e quindi deve decisamente escludersi la sussistenza di una componente speculativa.
L'unico fattore (che rientra nella normale alea del contratto, ma che al contempo ne rappresenta anche il tratto distintivo) è costituito dalla possibile fluttuazione del cambio della moneta (franco svizzero/euro).
Per converso, risulta ampiamente noto che l'essenza del derivato concerne il fatto di essere uno strumento finanziario (e quindi di investimento) il cui valore deriva (o meglio dipende direttamente) dall'andamento di un ulteriore asset di riferimento (esempio tipico le azioni).
Le caratteristiche del mutuo prima casa oggetto di causa sono chiaramente diverse in quanto essa non si traduce in una modalità di investimento del capitale, bensì in una forma di finanziamento a particolari condizioni quanto alla quantificazione dell'obbligazione restitutoria gravante a carico del mutuatario.
Peraltro, non è superfluo osservare che l'appellante ha genericamente lamentato l'inquadramento del contratto nello schema dei prodotti derivati e pertanto non sono stati in effetti offerti elementi significativi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
4. Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello non può che essere disatteso.
Il tratto assorbente di tali considerazioni, comportando il venir meno di profili di invalidità delle singole clausole contrattuali, riveste una tale valenza assorbente da superare ogni ulteriore questione sulla ripetizione di importi corrisposti e non dovuti e sulla stessa pretesa riarcitoria.
Inoltre, deve escludersi che debba procedersi, come di contro invocato dall'appellante, ad una CTU per la rideterminazione del rapporto dare/avere.
5. Quanto alle spese del presente grado, l'esistenza di una chiara polifonia interpretativa, peraltro esistente anche a livello di giurisprudenza di legittimità, consente di procedere alla loro integrale compensazione.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 813/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
15 b) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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