Trib. Paola, sentenza 11/02/2025, n. 168
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Sentenza 11 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Paola, Prima Sezione Civile, dal Giudice dott. Maurizio Ruggiero, nel contesto di un'opposizione agli atti esecutivi. Le parti coinvolte sono il Comune di Paola, che ha richiesto l'annullamento di un'ordinanza di accertamento del credito, e la società G.M. Ecologia S.A.S., che ha contestato le pretese del Comune, sostenendo la legittimità del pignoramento. Il Comune ha eccepito l'inesistenza di un credito a causa di un'informativa antimafia che colpiva la Lao Pools, la quale era stata dichiarata incapace di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Giudice ha accolto l'opposizione del Comune, annullando l'ordinanza impugnata e dichiarando l'assenza di oneri o obblighi nei confronti delle società coinvolte. Nella motivazione, il Giudice ha sottolineato che l'interdittiva antimafia comporta una incapacità giuridica della Lao Pools, impedendole di vantare crediti nei confronti del Comune. Inoltre, ha evidenziato che il pignoramento non poteva sussistere in assenza di un debito certo, liquido ed esigibile. Infine, ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace, riconoscendo la complessità della materia e la recente giurisprudenza in materia di interdittive antimafia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Paola, sentenza 11/02/2025, n. 168
    Giurisdizione : Trib. Paola
    Numero : 168
    Data del deposito : 11 febbraio 2025

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