TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 997/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Perrotta Marta, giusta delibera G.C. n. 25 del 20.2.20, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Paola (CS), al Viale Emilio Mannarino n.4, giusta procura in calce al ricorso in opposizione
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. (p.iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Contatore Francesco ed elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso lo studio del medesimo, sito in Diamante alla Via Benedetto Croce n. 19, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.7.21, come da ricevute di accettazione e consegna in atti, il conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, G.M. Parte_1
1 e , deducendo che: con Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 139/2017 reso nell'ambito del proc. n. 1614/2017 R.G.L., munito di formula esecutiva in data 24.4.19, il Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungeva alla società il pagamento, in favore del sig. , della somma di € 16.134,08, Controparte_2 Parte_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste e fino al soddisfo, quali spettanze relative alla busta paga del mese di maggio 2017, comprensiva di TFR ed altri emolumenti, nonché spese legali liquidate in complessivi € 350,00 oltre accessori;
in data 7.5.19 il predetto decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto, veniva notificato alla società debitrice la quale non proponeva alcuna opposizione né provvedeva a pagare le somme ingiunte, ragion per cui il creditore, presupponendo la sussistenza di una posizione creditoria di nei confronti del Controparte_2 [...]
per € 99.275,00, derivante dal «corrispettivo del contratto di affidamento per l'espletamento, Pt_1
nel territorio municipale di , del servizio idrico integrato, per il mese di maggio 2017», in data Pt_1
24.7.19 provvedeva a notificare all'Ente atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. per la complessiva somma di € 25.133,20, corrispondente alla somma a suo tempo precettata di € 16.755,47, aumentata della metà, come per legge;
con atto dell'11.11.19, anche la società Controparte_1
interveniva nella procedura esecutiva sulla base di autonomi titoli ottenuti nei
[...]
confronti di per la complessiva somma di € 5.812,70; il terzo pignorato rendeva CP_2
dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa e, su istanza del creditore procedente, il G.E., con ordinanza del 13.1.20, disponeva l'accertamento del credito;
nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo innanzi al G.E., il ribadiva la propria dichiarazione di incapienza, Parte_1 deducendo l'insussistenza della pretesa creditoria per nullità del contratto di gestione dal quale derivava il credito pignorato, per totale assenza di allegazioni o prove circa la prestazione (almeno di fatto) di in favore del dalla quale deriverebbe il credito insoluto e CP_2 Parte_1
sottoposto a pignoramento;
per inidoneità dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 14.12.18, emessa dal
Tribunale di Paola nel corso del giudizio n. 1061/2017 R.G.A.C. di opposizione al d.i. n. 232/2017
R.D.I., prodotta dal creditore procedente nel corso del giudizio a costituire di per sé titolo per l'assegnazione del credito pignorato ed, infine, per incapacità ex lege di ad essere titolare CP_2 di rapporti giuridici con Pubbliche Amministrazioni a seguito dell'informativa interdittiva antimafia del 21.3.17; il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.6.20, pronunciava l'ordinanza del 4.9.20, comunicata in data 7.9.20, con la quale accoglieva l'istanza del creditore procedente, dichiarando il debitore di per le somme pignorate, Parte_1 CP_2
condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore del solo creditore procedente, quantificate in € 700,00 oltre accessori e rinviando la causa all'udienza del 27.10.20 per i successivi provvedimenti di assegnazione;
avverso la suddetta ordinanza il spiegava Parte_1
2 opposizione ex art. 617 c.p.c., con richiesta di sospensione, in quanto il G.E. aveva errato nel trarre la sussistenza del rapporto obbligatorio dall'ordinanza ex art. 648 c.p.c. con cui, in data 14.12.18, era stata conferita la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 232/2017 R.D.I. emesso dall'intestato
Tribunale nei confronti del e in favore della ditta dalla previsione dell'art. Parte_1 CP_2
94 co. 2 del d.lgs. n. 159/2011 in base alla quale l'impresa interdetta per mafia può ottenere il
«pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità̀ conseguite»; con provvedimento del 15.5.21, comunicato il
17.5.21, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e assegnava alla parte interessata termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, per l'introduzione del giudizio di merito.
In ragione di tanto - premesso che la presente fase di merito riguarda unicamente la posizione della società , trattandosi di crediti azionati derivanti da Controparte_1
rapporti contrattuali tra imprese, mentre la posizione del creditore procedente, sig. , Parte_2
riguardando un credito retributivo derivante dal rapporto di lavoro subordinato con sono CP_2
stati posti alla cognizione del Giudice del Lavoro - la parte attrice domandava: preliminarmente, disporsi la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, privandola transitoriamente di forza cogente nei confronti del nel merito, pronunciarsi la revoca e/o l'inefficacia e/o Parte_1
l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza impugnata, dichiarando l'incapienza del Parte_1
e l'assenza di oneri o obblighi del predetto Comune nei confronti delle società
[...] Controparte_2
e disponendo l'estinzione della procedura esecutiva Controparte_1
n. 401/2019 R.G.E.M., senza oneri o obblighi a carico del con condanna alle spese Parte_1 dell'opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, in data 17.11.21, si costituiva in giudizio la la quale, impugnando e contestando Controparte_1
integralmente in fatto e in diritto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte attrice, domandava: in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata da controparte e confermarsi la forza cogente e l'efficacia della stessa ordinanza nei confronti del Parte_1 nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta dal in quanto generica e infondata e, Parte_1 per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il rapporto obbligatorio tra il debitore principale Controparte_2
e il accertarsi e dichiararsi che il è debitore della Parte_1 Parte_1 Controparte_2
dichiararsi la capienza del ordinarsi al di pagare quanto dovuto Parte_1 Parte_1
alla creditrice terza intervenuta in quanto creditrice Controparte_1 Controparte_1
terza intervenuta nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritta presso il Tribunale di
Paola al n. 401/2019 R.G.E.M.; in ogni caso, condannarsi il al pagamento delle Parte_1
3 spese, competenze e onorari del presente giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario del 15%, CPA e ulteriori oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non Controparte_2
costituitasi in giudizio, il Giudice, all'udienza del 15.11.24, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che con ricorso per decreto ingiuntivo il
Sig. , deducendo di aver sottoscritto in data 2.8.12 con la Società Parte_2 Controparte_2
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica professionale di "tecnico delle risorse idriche", 6 livello CCNL Gas e Acqua, svolgendo le proprie mansioni presso l'unità produttiva sita in
, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 31.5.17 la mensilità del mese Pt_1
di maggio 2017, comprensiva del TFR e di altri emolumenti, non gli veniva corrisposta nonostante i vari solleciti, domandava al Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, di ingiungere alla in persona del l.r.p.t. di pagare la complessiva somma di € 16.134,08, oltre interessi Controparte_2
moratori, spese e competenza del procedimento monitorio.
Con decreto ingiuntivo n°139/2017, il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1614/2017 R.G.L. in accoglimento della suesposta domanda ingiungeva a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 16.134,08, oltre Controparte_2
rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste e fino al soddisfo, quali spettanze relative alla busta paga del mese di maggio 2017, comprensiva di TFR ed altri emolumenti, nonché spese legali liquidate in complessivi €350,00 oltre accessori.
Il decreto ingiuntivo de quo, munito di formula esecutiva in data 24.4.19, veniva regolarmente notificato in data 30.12.17, a mezzo per come si evince dalla relata di notifica, alla Pt_3 CP_2
la quale non proponeva alcuna opposizione nei termini di legge né provvedeva al pagamento
[...]
delle somme ingiunte. Sicché il creditore procedente, con atto di pignoramento presso terzi regolarmente notificato alla società debitrice in data 30.7.19 ed al terzo pignorato in data 24.7.19, sul presupposto che la fosse creditrice, nei confronti del della somma Controparte_2 Parte_1
di € 99.275,00, a titolo di corrispettivo del contratto di affidamento per l'espletamento, nel territorio municipale di , del servizio idrico integrato, per il mese di maggio 2017, procedeva ex art. 543 Pt_1
c.p.c. al pignoramento presso l'Ente della complessiva somma di € 25.133,20, comprensiva di quanto precettato (€16.755,47), interessi maturati e maturandi e spese di procedura esecutiva.
Con atto del 11.11.2019, la società interveniva a sua volta nella procedura Controparte_1
esecutiva sulla base di autonomi titoli ottenuti nei confronti di per la complessiva somma CP_2 di € 5.812,70.
4 Con dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., prot. n. 13688 del 17.7.19, il Parte_1
comunicava al creditore procedente l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore della società l'esistenza di precedenti pignoramenti che avrebbero assorbito eventuali Controparte_2
futuri crediti vantati dalla stessa società; di disconoscere qualunque debito nei confronti della società medesima, poiché ogni obbligazione derivante dal contratto di affidamento del servizio idrico integrato, iniziato nel mese di agosto 2012 e risolto nel mese di maggio 2017, era stato regolarmente estinto prima del pignoramento;
l'inesistenza di una posizione giuridica creditoria di nei CP_2
confronti dell'Ente pignorato, essendo stata la destinataria di un'informazione antimafia CP_2
interdittiva emessa dal Prefetto di Cosenza in data 21.3.17.
Con ordinanza n. 401/2019 RGE del 4.9.20, il G.E. presso il Tribunale di Paola accoglieva l'istanza di accertamento proposta dal creditore procedente, sig. , dichiarando che il Parte_2 Pt_1
era debitore della per l'importo pignorato. Pt_1 Controparte_2
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza suddetta, si legge: “… rilevato che, dall'istruttoria è emerso sussistere un credito in favore della società debitrice a carico del in virtù Parte_1
dell'ordinanza emessa in data 14.12.2018 dal Tribunale di Paola Dott. Franco Caroleo nel giudizio n.
1061/2017 R.G., con la quale è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo un decreto ingiuntivo per la somma di euro 365.843,14; … ritenuto che secondo i principi dettati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3/2018, l'effetto dell'interdittiva antimafia non è quello di liberare la Pubblica
Amministrazione dalle obbligazioni per essa derivanti da una pronuncia giudiziaria e neanche quello di incidere sulla sussistenza del diritto di credito giudizialmente accertato, né sull'actio judicati, una volta che tale diritto possa essere fatto valere da parte di chi ne ha la titolarità; … considerato, quindi, che il terzo risulta essere debitore del debitore e che relativamente all'interdittiva Parte_1
antimafia, tra l'altro, l'art. 92 co. 3 del Dlgs 6.09.2011 n. 159, dispone che :"i soggetti di cui all'art. 83 co 1 e 2 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite"; e, nella fattispecie si tratta di retribuzioni non pagate ad un dipendente della società debitrice;
ritenuto che
è stato accertato il rapporto obbligatorio tra debitore e terzo e che al momento della notifica del pignoramento la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo è da intendersi positiva;
accoglie l'istanza e dichiara che il terzo pignorato è Parte_1 debitore del debitore esecutato per l'importo pignorato”. Controparte_2
Con ordinanza del 15.5.21 il G.E. rigettava la richiesta del terzo pignorato, di Parte_1 sospensione dell'esecuzione della suddetta ordinanza ex art. 549 c.p.c., del 4.9.20, ritenendo che “non può formare oggetto del giudizio ex art. 549 c.p.c. il controllo sull'esistenza effettiva e sulla legittimità del contratto di affidamento del servizio idrico intercorso tra il e la Parte_1 [...]
[..
[...] [...]
a fronte delle accertate posizioni debitorie del terzo nei confronti del debitore esecutato, e che CP_3
il provvedimento di "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica del soggetto destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche che determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247), mentre, nella fattispecie concreta, si tratta di un pignoramento presso terzi di un dipendente che non ha ricevuto il pagamento delle sue spettanze da parte della e nell'ambito di tale processo Controparte_2
esecutivo è stato accertato che il terzo debitore è debitore del debitore ( Parte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 549 cpc come da documentazione prodotta dal creditore procedente (ordinanza del
14.12.2018 emessa dal dott. F. Caroleo del Tribunale di Paola con la quale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo un decreto ingiuntivo per la somma di € 365.843,14 nel giudizio R.G. n.
1061/2017)”.
Nel presente giudizio di merito la parte attrice ha dedotto che tra le parti era intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato ma esso aveva avuto luogo a far data dal 30.7.12 e fino al 29.10.13. Nel corso di tale periodo, il servizio era stato via via riaffidato in via diretta, mediante tre successivi contratti, allegati in atti, ed in particolare:
1) contratto recante numero di Rep. 602/2012, del 26.11.2012, con il quale il di Pt_1 Pt_1
Con affidava alla l'esecuzione temporanea della gestione delle attività tecnico lavorative CP_2
riguardanti la rete idrica e gli impianti di approvvigionamento dell'acqua potabile, la rete fognante e l'impianto di depurazione delle acque reflue con validità di 120 giorni decorrenti dal 30.07.2012, dunque fino al 28.11.12;
2) contratto recante numero Rep. 605/2013 del 26.4.13, con il quale il prorogava Parte_1
l'affidamento alla della gestione temporanea del servizio idrico integrato per ulteriori Controparte_2
cinque mesi decorrenti dal 29.11.2012;
3) contratto rep. n. 606/2013 del 09.08.2013, con il quale il concedeva la gestione Parte_1
temporanea del servizio idrico integrato per sei mesi decorrenti dal 29.04.2013 al 28.10.13.
Al fine di dimostrare l'assunto secondo il quale, al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte del creditore procedente nei confronti del nessun credito Parte_1 poteva vantare la nei confronti dell'ente pignorato, parte attrice ha prodotto i mandati Controparte_2
di pagamento emessi dal in favore della società per il periodo dal Parte_1 Controparte_2
2012 al 2017.
Inoltre, parte attrice ha evidenziato che già col primo contratto, il n. 602/12, le parti, all'art. 5, avevano stabilito che il «servizio di svuotamento di n. 100 fosse settiche» sarebbe avvenuto «a titolo gratuito»
e che «qualora la Società non avesse adempiuto a quest'ultimo obbligo, il vi avrebbe Pt_1
provveduto con personale di sua nomina, addebitando la relativa spesa alla predetta Società».
6 Il ha prodotto le determine attraverso le quali ha provveduto ad effettuare le Parte_1
compensazioni pattuite, in particolare:
1)determinazione n. 255/12 del 06.11.2012; 2)determinazione n. 279 del 27.11.2012; 3) determinazione n. 296/12; 4) determinazione n. 63/13; 5) determinazione n. 13/13; 6) determinazione n. 235/13, tutte relative all'impegno di spesa in favore della , da Controparte_4
Guardia Piemontese, la quale eseguiva interventi di pulizia e di spurgo delle condotte fognarie di competenza della ditta in vari periodi, per importi che venivano detratti dal canone CP_2
spettante alla ditta 7) determinazione n. 93 del 16.04.2015; 8) determinazione n. 54 Controparte_2 del 24.02.2016 avente ad oggetto presa d'atto della compensazione con la società per il CP_2 consumo di energia elettrica occorrente agli impianti di sollevamento e del depuratore nell'anno 2016;
9) determinazione n. 182, del 31.5.16, avente ad oggetto liquidazione fatture in favore della
[...]
, di competenza della relativi al mese di gennaio e febbraio 2016; 10) CP_5 Controparte_2
determinazione n. 44, del 21.8.17, avente ad oggetto impegno di spesa e contestuale liquidazione alla per pagamento della sanzione amministrativa di illecito Controparte_6
ambientale relativo all'assenza della prescritta autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane proveniente dall'impianto del depuratore comunale sito in loc. Pantani;
11) determinazione n. 76 del
3.10.17, avente ad oggetto liquidazione fattura n. 111/PA, del 2.10.17, della società "ECOSISTEM
SRL", di Lamezia terme (CZ) relativa allo smaltimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione comunale, risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane, procedura nei confronti della società da LE (CS); 12) determinazione n. 108. del 18.5.17 avente ad oggetto CP_2
affidamento servizio alla ditta Ecosistem s.r.l., con sede in Lamezia Terme, riguardante lo smaltimento fanghi prodotti dall'impianto di depurazione comunale risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane, impegno di spesa e procedura in danno alla 13) Controparte_7
determinazione n. 133, del 24.11.17, con oggetto: liquidazione fatture della società “Hera Comm
S.R.” Imola (BO) del servizio idrico integrato relative ai mesi da aprile a maggio 2017.
È stata prodotta anche una determina dirigenziale, la n. 427 del 30.12.14, avente ad oggetto la liquidazione saldo fattura mese di ottobre 2014 in favore della società relativa alla Controparte_2
gestione del servizio idrico integrato del con la quale si determinava, dopo aver Parte_1
richiamato il contratto rep. n. 606/2013 e la relativa scadenza, ossia sei mesi a far data dal 29.04.13, di liquidare, a favore della società il saldo complessivo di € 75.319,80. Controparte_2
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'inesistenza di una posizione creditoria di a CP_2 seguito dell'emissione di informativa interdittiva antimafia, la parte attrice ha prodotto l'informativa della Prefettura di Cosenza, che comunicava la sussistenza nei confronti della di Controparte_2
7 possibili situazioni di infiltrazione mafiosa, riservandosi di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 comma 10 del d. l. 90/2014.
Con l'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 del d. lgs.159/2011, n. 0022077, del
21.3.17, della Prefettura di Cosenza si comunicava al Comune che “dalle risultanze Pt_1
istruttorie è emerso un quadro indiziario complessivo dal quale deve ritenersi attendibile l'esistenza di idonei specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte dell'impresa in oggetto. Pertanto, visti gli artt. 84 co. 4, 91- 94 D. Lgs. n. 159/2011 e considerato il contenuto delle circolari del Ministero dell'Interno n. 559/1eg/240.514.3 del 14.12,1994 del 8.1.1996, e n. 11001/119/20(6) del 8.2.2013, la società con sede in LE è da considerare interdetta ai sensi degli artt. 84 comma CP_2
4e 91 D. Lgs. n. 159/2011”.
Sicché il Sindaco p.t. del emetteva ordinanza n. 9, del 21.3.17, con la quale, in Parte_1
applicazione della Informazione antimafia interdittiva n. 22122 e n. 22077 ricevuta in pari data, ordinava «in via d'urgenza la rescissione immediata dell'affidamento del servizio alla società
[...]
con contestuale affidamento immediato del servizio, agli stessi patti e condizioni della CP_2
direttiva ANAC del 11.05.2011 alla società per un periodo di 2 mesi del servizio Controparte_8
idrico integrato del ». Parte_1
La società proponeva ricorso al TAR della Regione Calabria al fine di ottenere Controparte_2
l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del del 21.3.17, n.9, ricorso che veniva Parte_1
respinto con sentenza Tar Catanzaro n. 1729/2018 R. Prov. Coll. la quale ricostruiva i rapporti tra il e la società, nei seguenti termini: “la specializzata nella progettazione, Pt_1 Controparte_2
costruzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione idrica, è stata affidataria della gestione del servizio idrico integrato del , mediante i contratti rep. n. 602/2012 del Parte_1
26 novembre 2012, rep. n. 605/2013 del 26 aprile 2013 e rep. n. 606/2013 del 9 agosto 2013, da ultimo con provvedimento n. 44 del 26 luglio 2015. Il servizio idrico integrato è stato eseguito fino alla notifica alla suddetta società dell'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco del
Comune di in data 21 marzo 2017, n. 9, con la quale è stato rescisso, in via immediata, Pt_1
l'affidamento suindicato, dando attuazione alla nota della Prefettura di Cosenza Area 1 Ordine e
Sicurezza Pubblica prot. n. 0022122 del 21 marzo 2017 che emetteva informazione interdittiva alla
Inoltre, mediante l'adozione dell'ordinanza comunale, l'amministrazione ha disposto Controparte_2 la sostituzione, nell'espletamento del servizio, della con la ”. Controparte_2 Controparte_8
In data 2.11.22 con note per la trattazione scritta dell'udienza, il produceva in Parte_1
giudizio, la sentenza n. 347/2022 R. Trib. del 11.5.22 con la quale il Tribunale di Paola, all'esito del proc. n. 1061/2017 R.G.A.C., in accoglimento della domanda spiegata dal , revocava Parte_1
8 il decreto ingiuntivo n. 232/2017 R.D.I. e rigettava la domanda formulata dalla società col CP_2
ricorso monitorio.
In particolare, la sentenza indicata ha ritenuto fondata l'opposizione proposta dal Parte_1 accogliendo l'eccezione relativa alla incapacità di agire della creditrice e alla sua carenza di legitimatio ad causam ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, lett. g) d. lgs. n. 159/2011 con riferimento all'informazione antimafia interdittiva n. 22122 e 22077 del 21.3.2017 emessa dalla nei confronti della medesima seguita dall'ordinanza sindacale Controparte_9 CP_2
n. 9 del 21.3.2017 di rescissione immediata del rapporto, avente ad oggetto il servizio idrico integrato, intrattenuto dall'ente locale con la predetta società, ritenendola assorbente, rispetto alle altre eccezioni sollevate anche in questa sede.
Nel testo della sentenza si legge: “invero, con riferimento agli effetti della c.d. interdittiva antimafia,
l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza n. 3 del 6.4.2018, e successivamente ribadito, con le sentenze 23/2020 e 5/2021, che, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d. lvo
159/2011, <determina una particolare forma di incapacit giuridica e dunque la insuscettivit del soggetto fisica o che esso destinatario ad essere titolare quelle situazioni giuridiche soggettive soggettivi interessi legittimi determinino proprio cd. lato esterno rapporti giuridici con pubblica amministrazione stato sez. iv luglio n.>
3247). Si tratta di una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario. Essa è: - parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs.
n159/2011); - tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (il Prefetto). […] la finalità del legislatore
è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. In sostanza – ed è questa la ratio della norma – il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione in favore di tali soggetti, di modo che l'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A”. Nel quadro di tale costruzione, l'Adunanza Plenaria, con la successiva sentenza n. 23 del 26.10.20, ha specificato che :“tale forma di incapacità […] non può essere nemmeno esclusa nel caso di rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione che avrebbero dovuto essere esauriti da tempo e che
9 non lo sono stati per ragioni imputabili alla stessa pubblica amministrazione […] ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con
l'amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti >>; tuttavia <<e la stessa disciplina antimafia a prevedere talune gli articoli co. e>
94, co. 2 (oggetto del quesito deferito a questa Adunanza Plenaria), prevedono testualmente che i soggetti di cui all'art. 83 “revocano le autorizzazioni o le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; - l'art. 94, co. 3 dispone che i soggetti di cui all'art.83 “non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui
l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”. […] Si tratta, dunque, di norme di strettissima interpretazione: - sia in ossequio all'art. 14 delle cd. preleggi;
- sia in considerazione del fatto che esse, in concreto, consentono
l'inverarsi di attribuzioni patrimoniali in favore di un soggetto incapace, ed altresì (a voler tacere del dirimente aspetto dell'incapacità) prive di una causa di attribuzione positivamente apprezzata dall'ordinamento (non potendo l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione essere curato
e/o realizzato per il tramite di soggetti, oltre che mafiosi, anche solo esposti al rischio di infiltrazione mafiosa); - sia, infine, perché tali attribuzioni intervengono in accertato pericolo per valori primari dell'ordinamento, costituzionalmente tutelati. […] Le eccezioni di cui agli articoli 92, co. 3 e 94, co.
2 rappresentano una precisa scelta del legislatore, che si giustifica in ragione di un “bilanciamento” delle conseguenze derivanti da una esecuzione del contratto disposta in assenza di informativa antimafia. Se è pur vero che la stipula del contratto e la sua esecuzione sono avvenute “sub condicione”, è altrettanto vero che appare confliggente con evidenti ragioni di equità, oltre che con
i princìpi dell'attribuzione causale, addossare tutto il peso delle conseguenze di ciò in capo al privato contraente, consentendo all'amministrazione, che pure ha tenuto un comportamento non coerente con le disposizioni normative (il ritardo nell'informativa antimafia) di conseguire un indebito arricchimento”; “la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del d,. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture”.
10 Infine, con la sentenza n. 14 del 6.8.2021, ha precisato che: “con la quantificazione delle utilità conseguite non si riconoscono diritti soggettivi o interessi legittimi sorti in capo al destinatario dopo
l'adozione dell'interdittiva antimafia ma si intende evitare che la pubblica amministrazione
“dall'esecuzione dell'opera o dalla prestazione di servizi, possa trarre un ingiustificato arricchimento”, in applicazione dei principi generali in materia del nostro ordinamento (art. 2041 cod. civ.); “negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all'esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d.lgs. n. 59/2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso […] nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d.lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall'applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 d.lgs. n. 163/2006”.
Alla luce delle citate pronunce del Consiglio di Stato, la c.d. interdittiva antimafia determina la particolare incapacità giuridica (parziale e tendenzialmente temporanea) di cui all'art. 67, lett. g)
d.l.vo159/2011 e, quindi, la non suscettibilità del destinatario ad essere titolare delle posizioni giuridiche previste dal contratto concluso con l'ente pubblico;
il medesimo provvedimento amministrativo, pertanto, non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la risoluzione del contratto per factum principis, bensì l'accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'amministrazione pubblica;
gli artt. 92, 3° comma, 94, 2° e 3° comma
– che, in via d'eccezione, fanno salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite – configurano ipotesi speciali dell'azione di arricchimento senza causa prevista, in termini generali, dall'art. 2041 cod. civ.
Nel merito, l'eccezione è fondata ed in quanto tale deve essere accolta.
Sono stati prodotti in atti la citata interdittiva emessa dalla nei confronti della Controparte_9
il conseguenziale recesso del dai rapporti in essere con l'opposta, CP_2 Parte_1
nonché la sentenza, pronunciata dal TAR Calabria il 10.10.18, di rigetto del ricorso proposto dalla avverso i menzionati provvedimenti. CP_2
È pacifico che non sia successivamente intervenuto alcun provvedimento di revoca della predetta interdittiva. Pertanto, la ancora oggi attinta della summenzionata interdittiva antimafia, CP_2 deve considerarsi, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d. lgs. 159/2011, tuttora priva della capacità giuridica
11 con riferimento al rapporto contrattuale instaurato con il e, quindi, della stessa Parte_1
titolarità del credito che trova fonte nei medesimi contratti.
Parte attrice ha prodotto altresì la sentenza n. 317/2023 pubbl. il 15/06/2023, RG n. 1190/2022, del
Tribunale di Paola, in cui, con riguardo alla pretesa sopravvivenza di ragioni di credito della società nei confronti del in virtù del contratto di appalto di servizi prorogato CP_2 Parte_1
fino al 31.05.2017 per effetto della determina n. 55/2016, si legge quanto segue: “ il nucleo normativo contenuto nel d.lgs. n. 159/2011 si pone lo scopo di garantire la sicurezza pubblica e di contrastare il fenomeno corruttivo, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici dove si manifestano fenomeni di corruzione, di infiltrazioni mafiose nelle attività economiche non solo nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni, ma anche quello di bloccare l'esercizio dell'attività economica, nei rapporti tra i privati stessi. In tale prospettiva, l'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011 impone per la Pubblica amministrazione l'impossibilità di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti con le aziende raggiunte da informazione interdittiva antimafia, e l'impossibilità di autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni pubbliche, con lo scopo di evitare che dette imprese siano destinatarie, in qualunque modo, di erogazioni di denaro pubblico.
Ciò posto, in caso di contratti già in essere, le Pubbliche Amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite
(art. 84, comma 2). Nel caso di specie, il contratto di appalto di servizi era già cessato da tempo
(ultimo contratto del 09.08.2013, così come può evincersi nella determina n. 55/2016 e nell'informativa interdittiva antimafia del 21.03.2017 allegate in atti), di talché si erano susseguite numerose proroghe del contratto stesso, disposte dal fino all'ultima – per quanto Parte_1
qui di rilievo – n. 55/2016 con prosecuzione del servizio fino al 31.05.2017, motivata sulla necessità di una prosecuzione di un servizio essenziale, nelle more dello svolgimento di una gara pubblica per l'assegnazione del contratto di appalto”.
Ad ogni modo, l'impresa raggiunta da interdittiva antimafia, in quanto destinataria di una particolare forma di incapacità ex lege (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3), non può agire in giudizio per la tutela di qualsivoglia forma di credito vanti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciò comporta, nel caso di specie, che la società non può – almeno allo Controparte_2 stato attuale, fino all'emissione di un provvedimento prefettizio di segno contrario – riscuotere alcun tipo di credito nei confronti del e ciò determina, di conseguenza, il venir meno del Parte_1
presupposto fondante del pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., ovvero l'esistenza di un rapporto debitorio del debitore nei confronti di un terzo (c.d. debitor debitoris).
12 Risulta prodotta altresì la sentenza n. 339/2023 pubbl. il 22/06/2023 RG n. 591/2020, pronunciata dal
Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale ha dato atto che l'accoglimento dell'opposizione spiegata dal avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017 con la Parte_1 sentenza n. 347/2022 dell'11.05.2022 resa nel procedimento n.1061/2017 ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo medesimo e, di conseguenza, il venir meno delle ragioni di credito vantate dalla società nei confronti dell' Controparte_2 CP_10
Parte attrice ha depositato anche il provvedimento emesso in data 12.01.23 dal G.E. presso il
Tribunale di Paola, che, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata avverso l'ordinanza di assegnazione che aveva seguito l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. oggetto del presente processo, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione depositata in data 22.6.2021.
Nella procedura N. R.G. 462/2018 esecuz. mob., il G.E. ha sospeso l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., evidenziando che “ la legislazione antimafia, compiuta con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prefigge di garantire la sicurezza pubblica e di contrastare il fenomeno corruttivo, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici dove si manifestano fenomeni di corruzione, di infiltrazioni mafiose nelle attività economiche non solo nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni, ma anche quello di bloccare l'esercizio dell'attività economica, nei rapporti tra i privati stessi;
che l'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011 descrive l'informazione antimafia come “attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”; che il relativo provvedimento interdittivo è adottato dal Prefetto a carico di imprese o società, ma anche con riguardo a soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione ed implica
l'impossibilità per il soggetto colpito: “di stipulare contratti con la pubblica Amministrazione o di ricevere autorizzazioni, concessioni ed erogazioni”; che, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez.
III, sentenza 4 giugno 2021, n. 4293., il provvedimento di interdittiva antimafia “determina una particolare forma di incapacità ex lege parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili
a quanto disposto dall'art. 67, comma 1, lett. g) D.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali". Quest'ultima disposizione del codice antimafia va interpretata nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva”.
13 Infine, con le note di trattazione scritta dell'udienza del 19.6.24, la parte opponente ha depositato la sentenza n. 332/2024 pubbl. il 20/05/2024 RG n. 932/2021, emanata dal Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
in qualità di Terzo pignorato, ha annullato l'ordinanza di accertamento del credito del 4.9.20 emessa all'esito del proc. n. 401/2019 R.G.E.M., nonché l'ordinanza del 15.5.21 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, oltre che l'ordinanza del 29.07.2021 che ha chiuso la prima fase dell'opposizione agli atti, nonché tutti gli atti esecutivi medio tempore compiuti nei confronti del terzo pignorato. Nella sentenza si legge: “ad ogni modo, Parte_1
l'impresa raggiunta da interdittiva antimafia, in quanto destinataria di una particolare forma di incapacità ex lege (cfr. Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3), non può agire in giudizio per la tutela di qualsivoglia forma di credito vanti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciò comporta, nel caso di specie, che la società non può – almeno allo stato attuale, Controparte_2 fino all'emissione di un provvedimento prefettizio di segno contrario – riscuotere alcun tipo di credito nei confronti del e ciò determina, di conseguenza, il venir meno del presupposto Parte_1
fondante del pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., ovvero l'esistenza di un rapporto debitorio del debitore nei confronti di un terzo (c.d. debitor debitoris)”.
Risulta atto di intervento del creditore, Parte_4
nella procedura esecutiva R.G.E. Mobiliare 401/2019, essendo creditrice, nei confronti Parte_5
della somma di € 4.880,00, così come riconosciuta in decreto ingiuntivo n. 39/2018, emesso e
[...]
depositato in cancelleria in data 26.02.2018 dal Giudice di Pace di LE (CS), che ha condannato la società , al pagamento del capitale, degli interessi dalla Controparte_11 domanda al soddisfo, nonché delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per onorari ed € 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge.
Tale decreto ingiuntivo veniva notificato alla società in data 9.03.2018. Controparte_2
In data 23.7.18 il suindicato decreto ingiuntivo veniva munito della formula esecutiva e, con atto di precetto del 29.5.18, notificato il 30.5.18, ed atto di precetto in rinnovazione del 9.3.19, notificato in data 11.3.19, si intimava alla medesima società debitrice di pagare la somma di € 5.812,70, oltre al costo di notifica ed interessi sulla sorte capitale sino all'effettivo soddisfo, nonché spese di registro e successive occorrende ed eventuali.
La on provvedeva al pagamento delle somme precettate, per cui la Controparte_2 [...]
agiva in via esecutiva per il recupero del credito e chiedeva di Controparte_1
intervenire nella procedura esecutiva immobiliare avente R.G.E. mobiliari n. 401/2019 già pendente innanzi al Tribunale di Paola, nei confronti della società , per il Controparte_2
soddisfacimento dei crediti sopra evidenziati, oltre agli interessi ed accessori maturati e maturandi,
14 come da titoli allegati e prodotti nonché per le spese, diritti ed onorari dell'intervento, anche successivi, ed, all'uopo, chiedeva di essere ammessa in qualità di creditrice a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla intrapresa esecuzione.
Alla luce delle sentenze ut supra citate, prodotte dalla parte opponente, va evidenziato che, nelle note in sostituzione dell'ultima udienza, l'opposta costituita, sulla scorta del deposito da parte del
[...]
della sentenza n. 347/2022, emanata dall'intestato Tribunale in data 11/05/2022, con la quale Pt_1
veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 232/2017 emesso a favore di ha chiesto, nella Controparte_2 ipotesi in cui venga dichiarata l'incapienza del ovvero l'assenza di oneri e obblighi Parte_1 dell'Ente nei confronti della di voler compensare quantomeno le spese di lite del Controparte_2
presente procedimento. Difatti, interveniva nella Controparte_1
procedura esecutiva iscritta al n .401/2019 di R.G.E.M. sulla scorta di un credito portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
L'intervento di nella procedura esecutiva di cui al Controparte_1
n. 401/2019 R.G.E.M. avveniva in un momento precedente all'emissione della suddetta sentenza, circostanza che giustifica in ogni caso la condotta della società intervenuta e la richiesta di compensazione delle spese di lite avanzate dalla medesima.
Infatti, l'accoglimento dell'opposizione spiegata dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 232/2017 con la sentenza n. 347/2022 dell'11.05.2022 ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo medesimo e, di conseguenza, il venir meno delle ragioni di credito vantate dalla società
nei confronti dell'Ente comunale. Controparte_2
La sopravvenienza, nel corso del presente giudizio, nella citata sentenza, la complessità della materia e la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato menzionata inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
Alla luce delle esposte considerazioni, evidenziato che il presente è un giudizio di merito, di cognizione, e che spetta al giudice dell'esecuzione, qualora ne sussistano i presupposti, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 401/2019 R.G.E.M., si l'annulla l'ordinanza opposta, dichiarando l'assenza di oneri o obblighi del nei confronti delle società Parte_1 CP_2
e
[...] CP_1 Controparte_1
Per le ragioni evidenziate, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 997/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
15 1) annulla l'ordinanza opposta, dichiarando l'assenza di oneri o obblighi del Parte_1
nei confronti delle società e Controparte_2 Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace lì 11.2.25 Pt_1
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 997/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Perrotta Marta, giusta delibera G.C. n. 25 del 20.2.20, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Paola (CS), al Viale Emilio Mannarino n.4, giusta procura in calce al ricorso in opposizione
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. (p.iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Contatore Francesco ed elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso lo studio del medesimo, sito in Diamante alla Via Benedetto Croce n. 19, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.7.21, come da ricevute di accettazione e consegna in atti, il conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, G.M. Parte_1
1 e , deducendo che: con Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 139/2017 reso nell'ambito del proc. n. 1614/2017 R.G.L., munito di formula esecutiva in data 24.4.19, il Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungeva alla società il pagamento, in favore del sig. , della somma di € 16.134,08, Controparte_2 Parte_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste e fino al soddisfo, quali spettanze relative alla busta paga del mese di maggio 2017, comprensiva di TFR ed altri emolumenti, nonché spese legali liquidate in complessivi € 350,00 oltre accessori;
in data 7.5.19 il predetto decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto, veniva notificato alla società debitrice la quale non proponeva alcuna opposizione né provvedeva a pagare le somme ingiunte, ragion per cui il creditore, presupponendo la sussistenza di una posizione creditoria di nei confronti del Controparte_2 [...]
per € 99.275,00, derivante dal «corrispettivo del contratto di affidamento per l'espletamento, Pt_1
nel territorio municipale di , del servizio idrico integrato, per il mese di maggio 2017», in data Pt_1
24.7.19 provvedeva a notificare all'Ente atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. per la complessiva somma di € 25.133,20, corrispondente alla somma a suo tempo precettata di € 16.755,47, aumentata della metà, come per legge;
con atto dell'11.11.19, anche la società Controparte_1
interveniva nella procedura esecutiva sulla base di autonomi titoli ottenuti nei
[...]
confronti di per la complessiva somma di € 5.812,70; il terzo pignorato rendeva CP_2
dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa e, su istanza del creditore procedente, il G.E., con ordinanza del 13.1.20, disponeva l'accertamento del credito;
nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo innanzi al G.E., il ribadiva la propria dichiarazione di incapienza, Parte_1 deducendo l'insussistenza della pretesa creditoria per nullità del contratto di gestione dal quale derivava il credito pignorato, per totale assenza di allegazioni o prove circa la prestazione (almeno di fatto) di in favore del dalla quale deriverebbe il credito insoluto e CP_2 Parte_1
sottoposto a pignoramento;
per inidoneità dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 14.12.18, emessa dal
Tribunale di Paola nel corso del giudizio n. 1061/2017 R.G.A.C. di opposizione al d.i. n. 232/2017
R.D.I., prodotta dal creditore procedente nel corso del giudizio a costituire di per sé titolo per l'assegnazione del credito pignorato ed, infine, per incapacità ex lege di ad essere titolare CP_2 di rapporti giuridici con Pubbliche Amministrazioni a seguito dell'informativa interdittiva antimafia del 21.3.17; il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.6.20, pronunciava l'ordinanza del 4.9.20, comunicata in data 7.9.20, con la quale accoglieva l'istanza del creditore procedente, dichiarando il debitore di per le somme pignorate, Parte_1 CP_2
condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore del solo creditore procedente, quantificate in € 700,00 oltre accessori e rinviando la causa all'udienza del 27.10.20 per i successivi provvedimenti di assegnazione;
avverso la suddetta ordinanza il spiegava Parte_1
2 opposizione ex art. 617 c.p.c., con richiesta di sospensione, in quanto il G.E. aveva errato nel trarre la sussistenza del rapporto obbligatorio dall'ordinanza ex art. 648 c.p.c. con cui, in data 14.12.18, era stata conferita la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 232/2017 R.D.I. emesso dall'intestato
Tribunale nei confronti del e in favore della ditta dalla previsione dell'art. Parte_1 CP_2
94 co. 2 del d.lgs. n. 159/2011 in base alla quale l'impresa interdetta per mafia può ottenere il
«pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità̀ conseguite»; con provvedimento del 15.5.21, comunicato il
17.5.21, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e assegnava alla parte interessata termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, per l'introduzione del giudizio di merito.
In ragione di tanto - premesso che la presente fase di merito riguarda unicamente la posizione della società , trattandosi di crediti azionati derivanti da Controparte_1
rapporti contrattuali tra imprese, mentre la posizione del creditore procedente, sig. , Parte_2
riguardando un credito retributivo derivante dal rapporto di lavoro subordinato con sono CP_2
stati posti alla cognizione del Giudice del Lavoro - la parte attrice domandava: preliminarmente, disporsi la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, privandola transitoriamente di forza cogente nei confronti del nel merito, pronunciarsi la revoca e/o l'inefficacia e/o Parte_1
l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza impugnata, dichiarando l'incapienza del Parte_1
e l'assenza di oneri o obblighi del predetto Comune nei confronti delle società
[...] Controparte_2
e disponendo l'estinzione della procedura esecutiva Controparte_1
n. 401/2019 R.G.E.M., senza oneri o obblighi a carico del con condanna alle spese Parte_1 dell'opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, in data 17.11.21, si costituiva in giudizio la la quale, impugnando e contestando Controparte_1
integralmente in fatto e in diritto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte attrice, domandava: in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata da controparte e confermarsi la forza cogente e l'efficacia della stessa ordinanza nei confronti del Parte_1 nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta dal in quanto generica e infondata e, Parte_1 per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il rapporto obbligatorio tra il debitore principale Controparte_2
e il accertarsi e dichiararsi che il è debitore della Parte_1 Parte_1 Controparte_2
dichiararsi la capienza del ordinarsi al di pagare quanto dovuto Parte_1 Parte_1
alla creditrice terza intervenuta in quanto creditrice Controparte_1 Controparte_1
terza intervenuta nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritta presso il Tribunale di
Paola al n. 401/2019 R.G.E.M.; in ogni caso, condannarsi il al pagamento delle Parte_1
3 spese, competenze e onorari del presente giudizio, ivi incluso il rimborso forfettario del 15%, CPA e ulteriori oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non Controparte_2
costituitasi in giudizio, il Giudice, all'udienza del 15.11.24, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che con ricorso per decreto ingiuntivo il
Sig. , deducendo di aver sottoscritto in data 2.8.12 con la Società Parte_2 Controparte_2
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica professionale di "tecnico delle risorse idriche", 6 livello CCNL Gas e Acqua, svolgendo le proprie mansioni presso l'unità produttiva sita in
, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 31.5.17 la mensilità del mese Pt_1
di maggio 2017, comprensiva del TFR e di altri emolumenti, non gli veniva corrisposta nonostante i vari solleciti, domandava al Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, di ingiungere alla in persona del l.r.p.t. di pagare la complessiva somma di € 16.134,08, oltre interessi Controparte_2
moratori, spese e competenza del procedimento monitorio.
Con decreto ingiuntivo n°139/2017, il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1614/2017 R.G.L. in accoglimento della suesposta domanda ingiungeva a il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 16.134,08, oltre Controparte_2
rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste e fino al soddisfo, quali spettanze relative alla busta paga del mese di maggio 2017, comprensiva di TFR ed altri emolumenti, nonché spese legali liquidate in complessivi €350,00 oltre accessori.
Il decreto ingiuntivo de quo, munito di formula esecutiva in data 24.4.19, veniva regolarmente notificato in data 30.12.17, a mezzo per come si evince dalla relata di notifica, alla Pt_3 CP_2
la quale non proponeva alcuna opposizione nei termini di legge né provvedeva al pagamento
[...]
delle somme ingiunte. Sicché il creditore procedente, con atto di pignoramento presso terzi regolarmente notificato alla società debitrice in data 30.7.19 ed al terzo pignorato in data 24.7.19, sul presupposto che la fosse creditrice, nei confronti del della somma Controparte_2 Parte_1
di € 99.275,00, a titolo di corrispettivo del contratto di affidamento per l'espletamento, nel territorio municipale di , del servizio idrico integrato, per il mese di maggio 2017, procedeva ex art. 543 Pt_1
c.p.c. al pignoramento presso l'Ente della complessiva somma di € 25.133,20, comprensiva di quanto precettato (€16.755,47), interessi maturati e maturandi e spese di procedura esecutiva.
Con atto del 11.11.2019, la società interveniva a sua volta nella procedura Controparte_1
esecutiva sulla base di autonomi titoli ottenuti nei confronti di per la complessiva somma CP_2 di € 5.812,70.
4 Con dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., prot. n. 13688 del 17.7.19, il Parte_1
comunicava al creditore procedente l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore della società l'esistenza di precedenti pignoramenti che avrebbero assorbito eventuali Controparte_2
futuri crediti vantati dalla stessa società; di disconoscere qualunque debito nei confronti della società medesima, poiché ogni obbligazione derivante dal contratto di affidamento del servizio idrico integrato, iniziato nel mese di agosto 2012 e risolto nel mese di maggio 2017, era stato regolarmente estinto prima del pignoramento;
l'inesistenza di una posizione giuridica creditoria di nei CP_2
confronti dell'Ente pignorato, essendo stata la destinataria di un'informazione antimafia CP_2
interdittiva emessa dal Prefetto di Cosenza in data 21.3.17.
Con ordinanza n. 401/2019 RGE del 4.9.20, il G.E. presso il Tribunale di Paola accoglieva l'istanza di accertamento proposta dal creditore procedente, sig. , dichiarando che il Parte_2 Pt_1
era debitore della per l'importo pignorato. Pt_1 Controparte_2
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza suddetta, si legge: “… rilevato che, dall'istruttoria è emerso sussistere un credito in favore della società debitrice a carico del in virtù Parte_1
dell'ordinanza emessa in data 14.12.2018 dal Tribunale di Paola Dott. Franco Caroleo nel giudizio n.
1061/2017 R.G., con la quale è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo un decreto ingiuntivo per la somma di euro 365.843,14; … ritenuto che secondo i principi dettati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3/2018, l'effetto dell'interdittiva antimafia non è quello di liberare la Pubblica
Amministrazione dalle obbligazioni per essa derivanti da una pronuncia giudiziaria e neanche quello di incidere sulla sussistenza del diritto di credito giudizialmente accertato, né sull'actio judicati, una volta che tale diritto possa essere fatto valere da parte di chi ne ha la titolarità; … considerato, quindi, che il terzo risulta essere debitore del debitore e che relativamente all'interdittiva Parte_1
antimafia, tra l'altro, l'art. 92 co. 3 del Dlgs 6.09.2011 n. 159, dispone che :"i soggetti di cui all'art. 83 co 1 e 2 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite"; e, nella fattispecie si tratta di retribuzioni non pagate ad un dipendente della società debitrice;
ritenuto che
è stato accertato il rapporto obbligatorio tra debitore e terzo e che al momento della notifica del pignoramento la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo è da intendersi positiva;
accoglie l'istanza e dichiara che il terzo pignorato è Parte_1 debitore del debitore esecutato per l'importo pignorato”. Controparte_2
Con ordinanza del 15.5.21 il G.E. rigettava la richiesta del terzo pignorato, di Parte_1 sospensione dell'esecuzione della suddetta ordinanza ex art. 549 c.p.c., del 4.9.20, ritenendo che “non può formare oggetto del giudizio ex art. 549 c.p.c. il controllo sull'esistenza effettiva e sulla legittimità del contratto di affidamento del servizio idrico intercorso tra il e la Parte_1 [...]
[..
[...] [...]
a fronte delle accertate posizioni debitorie del terzo nei confronti del debitore esecutato, e che CP_3
il provvedimento di "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica del soggetto destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche che determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247), mentre, nella fattispecie concreta, si tratta di un pignoramento presso terzi di un dipendente che non ha ricevuto il pagamento delle sue spettanze da parte della e nell'ambito di tale processo Controparte_2
esecutivo è stato accertato che il terzo debitore è debitore del debitore ( Parte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 549 cpc come da documentazione prodotta dal creditore procedente (ordinanza del
14.12.2018 emessa dal dott. F. Caroleo del Tribunale di Paola con la quale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo un decreto ingiuntivo per la somma di € 365.843,14 nel giudizio R.G. n.
1061/2017)”.
Nel presente giudizio di merito la parte attrice ha dedotto che tra le parti era intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato ma esso aveva avuto luogo a far data dal 30.7.12 e fino al 29.10.13. Nel corso di tale periodo, il servizio era stato via via riaffidato in via diretta, mediante tre successivi contratti, allegati in atti, ed in particolare:
1) contratto recante numero di Rep. 602/2012, del 26.11.2012, con il quale il di Pt_1 Pt_1
Con affidava alla l'esecuzione temporanea della gestione delle attività tecnico lavorative CP_2
riguardanti la rete idrica e gli impianti di approvvigionamento dell'acqua potabile, la rete fognante e l'impianto di depurazione delle acque reflue con validità di 120 giorni decorrenti dal 30.07.2012, dunque fino al 28.11.12;
2) contratto recante numero Rep. 605/2013 del 26.4.13, con il quale il prorogava Parte_1
l'affidamento alla della gestione temporanea del servizio idrico integrato per ulteriori Controparte_2
cinque mesi decorrenti dal 29.11.2012;
3) contratto rep. n. 606/2013 del 09.08.2013, con il quale il concedeva la gestione Parte_1
temporanea del servizio idrico integrato per sei mesi decorrenti dal 29.04.2013 al 28.10.13.
Al fine di dimostrare l'assunto secondo il quale, al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte del creditore procedente nei confronti del nessun credito Parte_1 poteva vantare la nei confronti dell'ente pignorato, parte attrice ha prodotto i mandati Controparte_2
di pagamento emessi dal in favore della società per il periodo dal Parte_1 Controparte_2
2012 al 2017.
Inoltre, parte attrice ha evidenziato che già col primo contratto, il n. 602/12, le parti, all'art. 5, avevano stabilito che il «servizio di svuotamento di n. 100 fosse settiche» sarebbe avvenuto «a titolo gratuito»
e che «qualora la Società non avesse adempiuto a quest'ultimo obbligo, il vi avrebbe Pt_1
provveduto con personale di sua nomina, addebitando la relativa spesa alla predetta Società».
6 Il ha prodotto le determine attraverso le quali ha provveduto ad effettuare le Parte_1
compensazioni pattuite, in particolare:
1)determinazione n. 255/12 del 06.11.2012; 2)determinazione n. 279 del 27.11.2012; 3) determinazione n. 296/12; 4) determinazione n. 63/13; 5) determinazione n. 13/13; 6) determinazione n. 235/13, tutte relative all'impegno di spesa in favore della , da Controparte_4
Guardia Piemontese, la quale eseguiva interventi di pulizia e di spurgo delle condotte fognarie di competenza della ditta in vari periodi, per importi che venivano detratti dal canone CP_2
spettante alla ditta 7) determinazione n. 93 del 16.04.2015; 8) determinazione n. 54 Controparte_2 del 24.02.2016 avente ad oggetto presa d'atto della compensazione con la società per il CP_2 consumo di energia elettrica occorrente agli impianti di sollevamento e del depuratore nell'anno 2016;
9) determinazione n. 182, del 31.5.16, avente ad oggetto liquidazione fatture in favore della
[...]
, di competenza della relativi al mese di gennaio e febbraio 2016; 10) CP_5 Controparte_2
determinazione n. 44, del 21.8.17, avente ad oggetto impegno di spesa e contestuale liquidazione alla per pagamento della sanzione amministrativa di illecito Controparte_6
ambientale relativo all'assenza della prescritta autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane proveniente dall'impianto del depuratore comunale sito in loc. Pantani;
11) determinazione n. 76 del
3.10.17, avente ad oggetto liquidazione fattura n. 111/PA, del 2.10.17, della società "ECOSISTEM
SRL", di Lamezia terme (CZ) relativa allo smaltimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione comunale, risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane, procedura nei confronti della società da LE (CS); 12) determinazione n. 108. del 18.5.17 avente ad oggetto CP_2
affidamento servizio alla ditta Ecosistem s.r.l., con sede in Lamezia Terme, riguardante lo smaltimento fanghi prodotti dall'impianto di depurazione comunale risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane, impegno di spesa e procedura in danno alla 13) Controparte_7
determinazione n. 133, del 24.11.17, con oggetto: liquidazione fatture della società “Hera Comm
S.R.” Imola (BO) del servizio idrico integrato relative ai mesi da aprile a maggio 2017.
È stata prodotta anche una determina dirigenziale, la n. 427 del 30.12.14, avente ad oggetto la liquidazione saldo fattura mese di ottobre 2014 in favore della società relativa alla Controparte_2
gestione del servizio idrico integrato del con la quale si determinava, dopo aver Parte_1
richiamato il contratto rep. n. 606/2013 e la relativa scadenza, ossia sei mesi a far data dal 29.04.13, di liquidare, a favore della società il saldo complessivo di € 75.319,80. Controparte_2
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'inesistenza di una posizione creditoria di a CP_2 seguito dell'emissione di informativa interdittiva antimafia, la parte attrice ha prodotto l'informativa della Prefettura di Cosenza, che comunicava la sussistenza nei confronti della di Controparte_2
7 possibili situazioni di infiltrazione mafiosa, riservandosi di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 comma 10 del d. l. 90/2014.
Con l'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 del d. lgs.159/2011, n. 0022077, del
21.3.17, della Prefettura di Cosenza si comunicava al Comune che “dalle risultanze Pt_1
istruttorie è emerso un quadro indiziario complessivo dal quale deve ritenersi attendibile l'esistenza di idonei specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte dell'impresa in oggetto. Pertanto, visti gli artt. 84 co. 4, 91- 94 D. Lgs. n. 159/2011 e considerato il contenuto delle circolari del Ministero dell'Interno n. 559/1eg/240.514.3 del 14.12,1994 del 8.1.1996, e n. 11001/119/20(6) del 8.2.2013, la società con sede in LE è da considerare interdetta ai sensi degli artt. 84 comma CP_2
4e 91 D. Lgs. n. 159/2011”.
Sicché il Sindaco p.t. del emetteva ordinanza n. 9, del 21.3.17, con la quale, in Parte_1
applicazione della Informazione antimafia interdittiva n. 22122 e n. 22077 ricevuta in pari data, ordinava «in via d'urgenza la rescissione immediata dell'affidamento del servizio alla società
[...]
con contestuale affidamento immediato del servizio, agli stessi patti e condizioni della CP_2
direttiva ANAC del 11.05.2011 alla società per un periodo di 2 mesi del servizio Controparte_8
idrico integrato del ». Parte_1
La società proponeva ricorso al TAR della Regione Calabria al fine di ottenere Controparte_2
l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del del 21.3.17, n.9, ricorso che veniva Parte_1
respinto con sentenza Tar Catanzaro n. 1729/2018 R. Prov. Coll. la quale ricostruiva i rapporti tra il e la società, nei seguenti termini: “la specializzata nella progettazione, Pt_1 Controparte_2
costruzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione idrica, è stata affidataria della gestione del servizio idrico integrato del , mediante i contratti rep. n. 602/2012 del Parte_1
26 novembre 2012, rep. n. 605/2013 del 26 aprile 2013 e rep. n. 606/2013 del 9 agosto 2013, da ultimo con provvedimento n. 44 del 26 luglio 2015. Il servizio idrico integrato è stato eseguito fino alla notifica alla suddetta società dell'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco del
Comune di in data 21 marzo 2017, n. 9, con la quale è stato rescisso, in via immediata, Pt_1
l'affidamento suindicato, dando attuazione alla nota della Prefettura di Cosenza Area 1 Ordine e
Sicurezza Pubblica prot. n. 0022122 del 21 marzo 2017 che emetteva informazione interdittiva alla
Inoltre, mediante l'adozione dell'ordinanza comunale, l'amministrazione ha disposto Controparte_2 la sostituzione, nell'espletamento del servizio, della con la ”. Controparte_2 Controparte_8
In data 2.11.22 con note per la trattazione scritta dell'udienza, il produceva in Parte_1
giudizio, la sentenza n. 347/2022 R. Trib. del 11.5.22 con la quale il Tribunale di Paola, all'esito del proc. n. 1061/2017 R.G.A.C., in accoglimento della domanda spiegata dal , revocava Parte_1
8 il decreto ingiuntivo n. 232/2017 R.D.I. e rigettava la domanda formulata dalla società col CP_2
ricorso monitorio.
In particolare, la sentenza indicata ha ritenuto fondata l'opposizione proposta dal Parte_1 accogliendo l'eccezione relativa alla incapacità di agire della creditrice e alla sua carenza di legitimatio ad causam ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, lett. g) d. lgs. n. 159/2011 con riferimento all'informazione antimafia interdittiva n. 22122 e 22077 del 21.3.2017 emessa dalla nei confronti della medesima seguita dall'ordinanza sindacale Controparte_9 CP_2
n. 9 del 21.3.2017 di rescissione immediata del rapporto, avente ad oggetto il servizio idrico integrato, intrattenuto dall'ente locale con la predetta società, ritenendola assorbente, rispetto alle altre eccezioni sollevate anche in questa sede.
Nel testo della sentenza si legge: “invero, con riferimento agli effetti della c.d. interdittiva antimafia,
l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza n. 3 del 6.4.2018, e successivamente ribadito, con le sentenze 23/2020 e 5/2021, che, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d. lvo
159/2011, <determina una particolare forma di incapacit giuridica e dunque la insuscettivit del soggetto fisica o che esso destinatario ad essere titolare quelle situazioni giuridiche soggettive soggettivi interessi legittimi determinino proprio cd. lato esterno rapporti giuridici con pubblica amministrazione stato sez. iv luglio n.>
3247). Si tratta di una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario. Essa è: - parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs.
n159/2011); - tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (il Prefetto). […] la finalità del legislatore
è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. In sostanza – ed è questa la ratio della norma – il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione in favore di tali soggetti, di modo che l'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A”. Nel quadro di tale costruzione, l'Adunanza Plenaria, con la successiva sentenza n. 23 del 26.10.20, ha specificato che :“tale forma di incapacità […] non può essere nemmeno esclusa nel caso di rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione che avrebbero dovuto essere esauriti da tempo e che
9 non lo sono stati per ragioni imputabili alla stessa pubblica amministrazione […] ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con
l'amministrazione pubblica: quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l'adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti >>; tuttavia <<e la stessa disciplina antimafia a prevedere talune gli articoli co. e>
94, co. 2 (oggetto del quesito deferito a questa Adunanza Plenaria), prevedono testualmente che i soggetti di cui all'art. 83 “revocano le autorizzazioni o le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; - l'art. 94, co. 3 dispone che i soggetti di cui all'art.83 “non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui
l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”. […] Si tratta, dunque, di norme di strettissima interpretazione: - sia in ossequio all'art. 14 delle cd. preleggi;
- sia in considerazione del fatto che esse, in concreto, consentono
l'inverarsi di attribuzioni patrimoniali in favore di un soggetto incapace, ed altresì (a voler tacere del dirimente aspetto dell'incapacità) prive di una causa di attribuzione positivamente apprezzata dall'ordinamento (non potendo l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione essere curato
e/o realizzato per il tramite di soggetti, oltre che mafiosi, anche solo esposti al rischio di infiltrazione mafiosa); - sia, infine, perché tali attribuzioni intervengono in accertato pericolo per valori primari dell'ordinamento, costituzionalmente tutelati. […] Le eccezioni di cui agli articoli 92, co. 3 e 94, co.
2 rappresentano una precisa scelta del legislatore, che si giustifica in ragione di un “bilanciamento” delle conseguenze derivanti da una esecuzione del contratto disposta in assenza di informativa antimafia. Se è pur vero che la stipula del contratto e la sua esecuzione sono avvenute “sub condicione”, è altrettanto vero che appare confliggente con evidenti ragioni di equità, oltre che con
i princìpi dell'attribuzione causale, addossare tutto il peso delle conseguenze di ciò in capo al privato contraente, consentendo all'amministrazione, che pure ha tenuto un comportamento non coerente con le disposizioni normative (il ritardo nell'informativa antimafia) di conseguire un indebito arricchimento”; “la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del d,. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture”.
10 Infine, con la sentenza n. 14 del 6.8.2021, ha precisato che: “con la quantificazione delle utilità conseguite non si riconoscono diritti soggettivi o interessi legittimi sorti in capo al destinatario dopo
l'adozione dell'interdittiva antimafia ma si intende evitare che la pubblica amministrazione
“dall'esecuzione dell'opera o dalla prestazione di servizi, possa trarre un ingiustificato arricchimento”, in applicazione dei principi generali in materia del nostro ordinamento (art. 2041 cod. civ.); “negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all'esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d.lgs. n. 59/2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso […] nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d.lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall'applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 d.lgs. n. 163/2006”.
Alla luce delle citate pronunce del Consiglio di Stato, la c.d. interdittiva antimafia determina la particolare incapacità giuridica (parziale e tendenzialmente temporanea) di cui all'art. 67, lett. g)
d.l.vo159/2011 e, quindi, la non suscettibilità del destinatario ad essere titolare delle posizioni giuridiche previste dal contratto concluso con l'ente pubblico;
il medesimo provvedimento amministrativo, pertanto, non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la risoluzione del contratto per factum principis, bensì l'accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l'amministrazione pubblica;
gli artt. 92, 3° comma, 94, 2° e 3° comma
– che, in via d'eccezione, fanno salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite – configurano ipotesi speciali dell'azione di arricchimento senza causa prevista, in termini generali, dall'art. 2041 cod. civ.
Nel merito, l'eccezione è fondata ed in quanto tale deve essere accolta.
Sono stati prodotti in atti la citata interdittiva emessa dalla nei confronti della Controparte_9
il conseguenziale recesso del dai rapporti in essere con l'opposta, CP_2 Parte_1
nonché la sentenza, pronunciata dal TAR Calabria il 10.10.18, di rigetto del ricorso proposto dalla avverso i menzionati provvedimenti. CP_2
È pacifico che non sia successivamente intervenuto alcun provvedimento di revoca della predetta interdittiva. Pertanto, la ancora oggi attinta della summenzionata interdittiva antimafia, CP_2 deve considerarsi, ai sensi dell'art. 67, lett. g) d. lgs. 159/2011, tuttora priva della capacità giuridica
11 con riferimento al rapporto contrattuale instaurato con il e, quindi, della stessa Parte_1
titolarità del credito che trova fonte nei medesimi contratti.
Parte attrice ha prodotto altresì la sentenza n. 317/2023 pubbl. il 15/06/2023, RG n. 1190/2022, del
Tribunale di Paola, in cui, con riguardo alla pretesa sopravvivenza di ragioni di credito della società nei confronti del in virtù del contratto di appalto di servizi prorogato CP_2 Parte_1
fino al 31.05.2017 per effetto della determina n. 55/2016, si legge quanto segue: “ il nucleo normativo contenuto nel d.lgs. n. 159/2011 si pone lo scopo di garantire la sicurezza pubblica e di contrastare il fenomeno corruttivo, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici dove si manifestano fenomeni di corruzione, di infiltrazioni mafiose nelle attività economiche non solo nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni, ma anche quello di bloccare l'esercizio dell'attività economica, nei rapporti tra i privati stessi. In tale prospettiva, l'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011 impone per la Pubblica amministrazione l'impossibilità di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti con le aziende raggiunte da informazione interdittiva antimafia, e l'impossibilità di autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni pubbliche, con lo scopo di evitare che dette imprese siano destinatarie, in qualunque modo, di erogazioni di denaro pubblico.
Ciò posto, in caso di contratti già in essere, le Pubbliche Amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite
(art. 84, comma 2). Nel caso di specie, il contratto di appalto di servizi era già cessato da tempo
(ultimo contratto del 09.08.2013, così come può evincersi nella determina n. 55/2016 e nell'informativa interdittiva antimafia del 21.03.2017 allegate in atti), di talché si erano susseguite numerose proroghe del contratto stesso, disposte dal fino all'ultima – per quanto Parte_1
qui di rilievo – n. 55/2016 con prosecuzione del servizio fino al 31.05.2017, motivata sulla necessità di una prosecuzione di un servizio essenziale, nelle more dello svolgimento di una gara pubblica per l'assegnazione del contratto di appalto”.
Ad ogni modo, l'impresa raggiunta da interdittiva antimafia, in quanto destinataria di una particolare forma di incapacità ex lege (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3), non può agire in giudizio per la tutela di qualsivoglia forma di credito vanti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciò comporta, nel caso di specie, che la società non può – almeno allo Controparte_2 stato attuale, fino all'emissione di un provvedimento prefettizio di segno contrario – riscuotere alcun tipo di credito nei confronti del e ciò determina, di conseguenza, il venir meno del Parte_1
presupposto fondante del pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., ovvero l'esistenza di un rapporto debitorio del debitore nei confronti di un terzo (c.d. debitor debitoris).
12 Risulta prodotta altresì la sentenza n. 339/2023 pubbl. il 22/06/2023 RG n. 591/2020, pronunciata dal
Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale ha dato atto che l'accoglimento dell'opposizione spiegata dal avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017 con la Parte_1 sentenza n. 347/2022 dell'11.05.2022 resa nel procedimento n.1061/2017 ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo medesimo e, di conseguenza, il venir meno delle ragioni di credito vantate dalla società nei confronti dell' Controparte_2 CP_10
Parte attrice ha depositato anche il provvedimento emesso in data 12.01.23 dal G.E. presso il
Tribunale di Paola, che, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata avverso l'ordinanza di assegnazione che aveva seguito l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. oggetto del presente processo, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione depositata in data 22.6.2021.
Nella procedura N. R.G. 462/2018 esecuz. mob., il G.E. ha sospeso l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., evidenziando che “ la legislazione antimafia, compiuta con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prefigge di garantire la sicurezza pubblica e di contrastare il fenomeno corruttivo, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici dove si manifestano fenomeni di corruzione, di infiltrazioni mafiose nelle attività economiche non solo nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni, ma anche quello di bloccare l'esercizio dell'attività economica, nei rapporti tra i privati stessi;
che l'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011 descrive l'informazione antimafia come “attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”; che il relativo provvedimento interdittivo è adottato dal Prefetto a carico di imprese o società, ma anche con riguardo a soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione ed implica
l'impossibilità per il soggetto colpito: “di stipulare contratti con la pubblica Amministrazione o di ricevere autorizzazioni, concessioni ed erogazioni”; che, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez.
III, sentenza 4 giugno 2021, n. 4293., il provvedimento di interdittiva antimafia “determina una particolare forma di incapacità ex lege parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili
a quanto disposto dall'art. 67, comma 1, lett. g) D.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali". Quest'ultima disposizione del codice antimafia va interpretata nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva”.
13 Infine, con le note di trattazione scritta dell'udienza del 19.6.24, la parte opponente ha depositato la sentenza n. 332/2024 pubbl. il 20/05/2024 RG n. 932/2021, emanata dal Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
in qualità di Terzo pignorato, ha annullato l'ordinanza di accertamento del credito del 4.9.20 emessa all'esito del proc. n. 401/2019 R.G.E.M., nonché l'ordinanza del 15.5.21 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, oltre che l'ordinanza del 29.07.2021 che ha chiuso la prima fase dell'opposizione agli atti, nonché tutti gli atti esecutivi medio tempore compiuti nei confronti del terzo pignorato. Nella sentenza si legge: “ad ogni modo, Parte_1
l'impresa raggiunta da interdittiva antimafia, in quanto destinataria di una particolare forma di incapacità ex lege (cfr. Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3), non può agire in giudizio per la tutela di qualsivoglia forma di credito vanti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciò comporta, nel caso di specie, che la società non può – almeno allo stato attuale, Controparte_2 fino all'emissione di un provvedimento prefettizio di segno contrario – riscuotere alcun tipo di credito nei confronti del e ciò determina, di conseguenza, il venir meno del presupposto Parte_1
fondante del pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., ovvero l'esistenza di un rapporto debitorio del debitore nei confronti di un terzo (c.d. debitor debitoris)”.
Risulta atto di intervento del creditore, Parte_4
nella procedura esecutiva R.G.E. Mobiliare 401/2019, essendo creditrice, nei confronti Parte_5
della somma di € 4.880,00, così come riconosciuta in decreto ingiuntivo n. 39/2018, emesso e
[...]
depositato in cancelleria in data 26.02.2018 dal Giudice di Pace di LE (CS), che ha condannato la società , al pagamento del capitale, degli interessi dalla Controparte_11 domanda al soddisfo, nonché delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per onorari ed € 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge.
Tale decreto ingiuntivo veniva notificato alla società in data 9.03.2018. Controparte_2
In data 23.7.18 il suindicato decreto ingiuntivo veniva munito della formula esecutiva e, con atto di precetto del 29.5.18, notificato il 30.5.18, ed atto di precetto in rinnovazione del 9.3.19, notificato in data 11.3.19, si intimava alla medesima società debitrice di pagare la somma di € 5.812,70, oltre al costo di notifica ed interessi sulla sorte capitale sino all'effettivo soddisfo, nonché spese di registro e successive occorrende ed eventuali.
La on provvedeva al pagamento delle somme precettate, per cui la Controparte_2 [...]
agiva in via esecutiva per il recupero del credito e chiedeva di Controparte_1
intervenire nella procedura esecutiva immobiliare avente R.G.E. mobiliari n. 401/2019 già pendente innanzi al Tribunale di Paola, nei confronti della società , per il Controparte_2
soddisfacimento dei crediti sopra evidenziati, oltre agli interessi ed accessori maturati e maturandi,
14 come da titoli allegati e prodotti nonché per le spese, diritti ed onorari dell'intervento, anche successivi, ed, all'uopo, chiedeva di essere ammessa in qualità di creditrice a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla intrapresa esecuzione.
Alla luce delle sentenze ut supra citate, prodotte dalla parte opponente, va evidenziato che, nelle note in sostituzione dell'ultima udienza, l'opposta costituita, sulla scorta del deposito da parte del
[...]
della sentenza n. 347/2022, emanata dall'intestato Tribunale in data 11/05/2022, con la quale Pt_1
veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 232/2017 emesso a favore di ha chiesto, nella Controparte_2 ipotesi in cui venga dichiarata l'incapienza del ovvero l'assenza di oneri e obblighi Parte_1 dell'Ente nei confronti della di voler compensare quantomeno le spese di lite del Controparte_2
presente procedimento. Difatti, interveniva nella Controparte_1
procedura esecutiva iscritta al n .401/2019 di R.G.E.M. sulla scorta di un credito portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
L'intervento di nella procedura esecutiva di cui al Controparte_1
n. 401/2019 R.G.E.M. avveniva in un momento precedente all'emissione della suddetta sentenza, circostanza che giustifica in ogni caso la condotta della società intervenuta e la richiesta di compensazione delle spese di lite avanzate dalla medesima.
Infatti, l'accoglimento dell'opposizione spiegata dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 232/2017 con la sentenza n. 347/2022 dell'11.05.2022 ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo medesimo e, di conseguenza, il venir meno delle ragioni di credito vantate dalla società
nei confronti dell'Ente comunale. Controparte_2
La sopravvenienza, nel corso del presente giudizio, nella citata sentenza, la complessità della materia e la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato menzionata inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
Alla luce delle esposte considerazioni, evidenziato che il presente è un giudizio di merito, di cognizione, e che spetta al giudice dell'esecuzione, qualora ne sussistano i presupposti, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 401/2019 R.G.E.M., si l'annulla l'ordinanza opposta, dichiarando l'assenza di oneri o obblighi del nei confronti delle società Parte_1 CP_2
e
[...] CP_1 Controparte_1
Per le ragioni evidenziate, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 997/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
15 1) annulla l'ordinanza opposta, dichiarando l'assenza di oneri o obblighi del Parte_1
nei confronti delle società e Controparte_2 Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace lì 11.2.25 Pt_1
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
16