Art. 8.
I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa.
Qualora i contributi accreditati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza piu' favorevole della stessa, tale prestazione verra' concessa, a domanda dell'interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi accreditati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. Cio' vale in particolare ai fini della concessione della pensione anticipata prevista dall' articolo 13 della legge 21 luglio 1965, numero 903 , e successive modificazioni ed integrazioni, o da altre leggi speciali.
I titolari delle pensioni di cui all' articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni, al compimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, hanno diritto anche alla riliquidazione per l'applicazione delle percentuali stabilite ai commi primo e secondo dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Le riliquidazioni, supplementi, maggiorazioni e prestazioni in genere di cui ai precedenti commi spettano anche ai superstiti aventi diritto con riferimento sia alle prestazioni dirette che sarebbero spettate all'assicurato sia alle prestazioni indirette e di riversibilita'.
L'eventuale contribuzione volontaria versata dagli assicurati per periodi per i quali si procede alla ricostituzione del rapporto assicurativo deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato.
I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa.
Qualora i contributi accreditati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza piu' favorevole della stessa, tale prestazione verra' concessa, a domanda dell'interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi accreditati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. Cio' vale in particolare ai fini della concessione della pensione anticipata prevista dall' articolo 13 della legge 21 luglio 1965, numero 903 , e successive modificazioni ed integrazioni, o da altre leggi speciali.
I titolari delle pensioni di cui all' articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni, al compimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, hanno diritto anche alla riliquidazione per l'applicazione delle percentuali stabilite ai commi primo e secondo dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Le riliquidazioni, supplementi, maggiorazioni e prestazioni in genere di cui ai precedenti commi spettano anche ai superstiti aventi diritto con riferimento sia alle prestazioni dirette che sarebbero spettate all'assicurato sia alle prestazioni indirette e di riversibilita'.
L'eventuale contribuzione volontaria versata dagli assicurati per periodi per i quali si procede alla ricostituzione del rapporto assicurativo deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato.