Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 705
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Pagamento spese di giudizio

    Il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese. Ha ritenuto inammissibile il ricorso in ottemperanza in quanto non preceduto dalla messa in mora nei termini di legge (30 giorni dalla diffida a mezzo ufficiale giudiziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 705
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 705
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo