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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 705/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3052/2025 depositato il 05/05/2025, relativo alla sentenza n. 4727/2022 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 , pro sibi, ha ricorso per l'ottemperanza della n. 4727, pronunciata il 03.10.2022 e depositata in segreteria il 11.11.2022, con la quale questa CGT accoglieva il ricorso e condannava parte resistente Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in € 200,00 oltre accessori se dovuti, in favore dello stesso, in quanto procuratore antistatario.
Comunicato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Comune a cura della segreteria l'esistenza del ricorso e la data di trattazione dello stesso, la predetta amministrazione si costituiva nei termini dell'art. 70 co. 5 DLgs 546/92 comunicando di aver provveduto – sia pure solo dopo la notifica del ricorso in ottemperanza avvenuta il 7.5.20225 - alla liquidazione del dovuto e in data 30.6.2025 ne aveva data comunicazione al ricorrente;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Il ricorrente, con memoria, insisteva per la liquidazione delle spese di lite in ragione del tardivo adempimento solo dopo la notifica del ricorso e dunque in forza del principio della soccombenza virtuale.
La causa all'odierna udienza camerale è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto pagamento del dovuto in forza della sentenza ottemperanda ha evidentemente fatto cessare la materia del contendere e determinata l'estinzione del giudizio. Quanto al riparto delle competenze di lite debbono trovare integrale compensazione tra le parti. Non ha pregio invero la richiesta del difensore di condanna in forza del principio di soccombenza virtuale, dal momento che il ricorso era destinato alla declaratoria di inammissibilità. Invero parte ricorrente ha dedotto (e provato) di aver diffidato AdER all'adempimento della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza ormai irrevocabile n. 4727 del 3.10.2022 di questa Corte, a mezzo l'invio di PEC, laddove l'art. 70 co. 2 Dlgs 546/1992 espressamente prescrive che “Il ricorso è proponibile” solo decorsi trenta giorni dalla messa in mora del soggetto obbligato a mezzo ufficiale giudiziario. Invero la Corte reputa di dover aderire a quanto, ancora di recente, statuito dalla Suprema Corte nella massima seguente «in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, al che deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal comma 1 dell'art. in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (così Cass. Sez. Trib. ordinanza n. 2393 depositata il 24 gennaio 2024; nello stesso senso Cfr. Cass., V, n. 31690/2021; Cass. T, n. 26137/2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese Compensate.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3052/2025 depositato il 05/05/2025, relativo alla sentenza n. 4727/2022 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 , pro sibi, ha ricorso per l'ottemperanza della n. 4727, pronunciata il 03.10.2022 e depositata in segreteria il 11.11.2022, con la quale questa CGT accoglieva il ricorso e condannava parte resistente Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in € 200,00 oltre accessori se dovuti, in favore dello stesso, in quanto procuratore antistatario.
Comunicato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE Comune a cura della segreteria l'esistenza del ricorso e la data di trattazione dello stesso, la predetta amministrazione si costituiva nei termini dell'art. 70 co. 5 DLgs 546/92 comunicando di aver provveduto – sia pure solo dopo la notifica del ricorso in ottemperanza avvenuta il 7.5.20225 - alla liquidazione del dovuto e in data 30.6.2025 ne aveva data comunicazione al ricorrente;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Il ricorrente, con memoria, insisteva per la liquidazione delle spese di lite in ragione del tardivo adempimento solo dopo la notifica del ricorso e dunque in forza del principio della soccombenza virtuale.
La causa all'odierna udienza camerale è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto pagamento del dovuto in forza della sentenza ottemperanda ha evidentemente fatto cessare la materia del contendere e determinata l'estinzione del giudizio. Quanto al riparto delle competenze di lite debbono trovare integrale compensazione tra le parti. Non ha pregio invero la richiesta del difensore di condanna in forza del principio di soccombenza virtuale, dal momento che il ricorso era destinato alla declaratoria di inammissibilità. Invero parte ricorrente ha dedotto (e provato) di aver diffidato AdER all'adempimento della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza ormai irrevocabile n. 4727 del 3.10.2022 di questa Corte, a mezzo l'invio di PEC, laddove l'art. 70 co. 2 Dlgs 546/1992 espressamente prescrive che “Il ricorso è proponibile” solo decorsi trenta giorni dalla messa in mora del soggetto obbligato a mezzo ufficiale giudiziario. Invero la Corte reputa di dover aderire a quanto, ancora di recente, statuito dalla Suprema Corte nella massima seguente «in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, al che deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal comma 1 dell'art. in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (così Cass. Sez. Trib. ordinanza n. 2393 depositata il 24 gennaio 2024; nello stesso senso Cfr. Cass., V, n. 31690/2021; Cass. T, n. 26137/2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese Compensate.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)