Art. 20.
L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) censura;
2) riduzione dello stipendio;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.
L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) censura;
2) riduzione dello stipendio;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.