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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2013 - sul ricorso n. 1011/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2013
- sul ricorso n. 1012/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_3 Telefono_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Restava contumace il Comune di Taurianova.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivi ricorsi iscritti ai NN. RG. 1009/25 1011/25 e 1012/25 (all'odierna udienza riuniti su istanza del difensore dei ricorrenti)
Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) con residenza e domicilio fiscale in Mira Indirizzo_1
Ricorrente_2 (c.f.: CF_Ricorrente_2) con residenza e domicilio fiscale in Taurianova, Indirizzo_2
Ricorrente_3 (c.f.: CF_Ricorrente_3), domicilio fiscale in Taurianova Indirizzo_3
, impugnavano, in qualità di eredi del Sig. Nominativo_4 (c.f.: CF_4 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 11.02.2020 le cartella di pagamento n. 094 2021 00249759 18 000 notificata dall'Agente della riscossione provincia di Reggio Calabria in data 17.01.2025 relativa al
1.del ruolo ordinario n. 2021/000970 (riferito all'imposta municipale unica anno 2012) reso esecutivo in data
28.10.2021, per l'importo di euro 2.310,29 di cui euro 1.644,00 quale tributo;
euro 82,00 quali interessi;
euro
493,00 quale sanzione;
euro 6 per ulteriori spese ed euro 18,00 per ulteriori interessi oltre oneri di riscossione;
2.del ruolo ordinario n. 2021/000972 (riferito all'imposta municipale unica anno 2013) reso esecutivo in data
05.11.2021, per l'importo di euro 1.946,70 di cui euro 1.659,00 quale tributo;
euro 36,00 quali interessi;
euro
174,00 quale sanzione;
euro 6 per ulteriori spese ed euro 15,00 per ulteriori interessi oltre oneri di riscossione;
Eccepiva
1.Inesistenza del titolo.
Il ruolo 2021/000970 (relativo all'imposta municipale 2012) è illegittimo per violazione dell'art. 15 D.P.R.
602/1973. L'accertamento su cui esso si fonda, invero, [acc. n. 3305 del 03.11.2017] è stato annullato dall'Ente e di tale annullamento è stato dato atto dalla Corte di Giustizia di Reggio Calabria che ha pronunciato la cessazione della materia del contendere con sentenza definitiva n. 3652/2022 del 30.09.2022, non appellata (doc. 02 sentenza C.G.T. 1 grado 3652/22).
2.Inesistenza del titolo.
Quanto al ruolo 2021/000972 (relativo all'imposta municipale 2013) l'accertamento che ha costituito il presupposto [acc. n. 2317 del 19.11.2018] è stato riformato in sede giurisdizionale a seguito di ricorso proposto dal contribuente (doc. 03 Sentenza C.G.T. 1 grado 4636/2021).
Non si costituiva l'ente impositore Comune di Taurianova
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che chiedeva (nel ricorso 1009/25) la cessazione della materia del contendere (seppur argomentando diversamente nella parte motiva delle controdeduzioni). Negli altri due ricorsi AdER argomentava solo nel merito.
Il ricorso deve essere accolto.
L'annullamento giurisdizionale documentato da parte ricorrente comporta il venire meno delle pretese oggetto del presente procedimento.
La mancata documentazione dello sgravio effettuato da AdER o dall'ente impositore preclude una declaratoria per cessazione della materia del contendere.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati in complessivi euro 500,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia e tenendo conto che si tratta di tre ricorsi distinti riuniti oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre a IVA, spese e CPA.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2013 - sul ricorso n. 1011/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2013
- sul ricorso n. 1012/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_3 Telefono_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Comune di Taurianova - Piazza Liberta' 2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024975918000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Restava contumace il Comune di Taurianova.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivi ricorsi iscritti ai NN. RG. 1009/25 1011/25 e 1012/25 (all'odierna udienza riuniti su istanza del difensore dei ricorrenti)
Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) con residenza e domicilio fiscale in Mira Indirizzo_1
Ricorrente_2 (c.f.: CF_Ricorrente_2) con residenza e domicilio fiscale in Taurianova, Indirizzo_2
Ricorrente_3 (c.f.: CF_Ricorrente_3), domicilio fiscale in Taurianova Indirizzo_3
, impugnavano, in qualità di eredi del Sig. Nominativo_4 (c.f.: CF_4 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 11.02.2020 le cartella di pagamento n. 094 2021 00249759 18 000 notificata dall'Agente della riscossione provincia di Reggio Calabria in data 17.01.2025 relativa al
1.del ruolo ordinario n. 2021/000970 (riferito all'imposta municipale unica anno 2012) reso esecutivo in data
28.10.2021, per l'importo di euro 2.310,29 di cui euro 1.644,00 quale tributo;
euro 82,00 quali interessi;
euro
493,00 quale sanzione;
euro 6 per ulteriori spese ed euro 18,00 per ulteriori interessi oltre oneri di riscossione;
2.del ruolo ordinario n. 2021/000972 (riferito all'imposta municipale unica anno 2013) reso esecutivo in data
05.11.2021, per l'importo di euro 1.946,70 di cui euro 1.659,00 quale tributo;
euro 36,00 quali interessi;
euro
174,00 quale sanzione;
euro 6 per ulteriori spese ed euro 15,00 per ulteriori interessi oltre oneri di riscossione;
Eccepiva
1.Inesistenza del titolo.
Il ruolo 2021/000970 (relativo all'imposta municipale 2012) è illegittimo per violazione dell'art. 15 D.P.R.
602/1973. L'accertamento su cui esso si fonda, invero, [acc. n. 3305 del 03.11.2017] è stato annullato dall'Ente e di tale annullamento è stato dato atto dalla Corte di Giustizia di Reggio Calabria che ha pronunciato la cessazione della materia del contendere con sentenza definitiva n. 3652/2022 del 30.09.2022, non appellata (doc. 02 sentenza C.G.T. 1 grado 3652/22).
2.Inesistenza del titolo.
Quanto al ruolo 2021/000972 (relativo all'imposta municipale 2013) l'accertamento che ha costituito il presupposto [acc. n. 2317 del 19.11.2018] è stato riformato in sede giurisdizionale a seguito di ricorso proposto dal contribuente (doc. 03 Sentenza C.G.T. 1 grado 4636/2021).
Non si costituiva l'ente impositore Comune di Taurianova
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che chiedeva (nel ricorso 1009/25) la cessazione della materia del contendere (seppur argomentando diversamente nella parte motiva delle controdeduzioni). Negli altri due ricorsi AdER argomentava solo nel merito.
Il ricorso deve essere accolto.
L'annullamento giurisdizionale documentato da parte ricorrente comporta il venire meno delle pretese oggetto del presente procedimento.
La mancata documentazione dello sgravio effettuato da AdER o dall'ente impositore preclude una declaratoria per cessazione della materia del contendere.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati in complessivi euro 500,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia e tenendo conto che si tratta di tre ricorsi distinti riuniti oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre a IVA, spese e CPA.