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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.717/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.717/2025 RG promossa da:
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MANUNZA MASSIMO parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio Parte_2 C.F._2 del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MONTEVERDE MARIO e FRANZOSI MICHELE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: • Accertare e dichiarare la sussistenza dei giustificati motivi per la modifica delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 217/2018 del Tribunale di Vercelli, per il grave e sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche e di salute della ricorrente. • Per l'effetto, porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento pari ad almeno € 300,00, o nella diversa misura, anche Parte_1 maggiore, che risulterà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga la causa matura per la decisione, si insiste per l'ammissione delle prove per testi capitolate nella memoria ex art. 473 bis 17, n. 1, c.p.c. e nella memoria ex art. 473 bis 17, n. 3, c.p.c., con i testi ivi indicati. Si richiede, come da istanza che si deposita separatamente, la liquidazione dei compensi professionali in quanto la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e perché non provati i presupposti di legge a sostegno della formulata domanda. Con il favore di spese e compensi”.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, ha adito il Tribunale rappresentando che era Parte_1 stata pronunciata, in data 9/5/2018, la separazione personale da suo marito dal Tribunale di Vercelli, nel corso di una causa che si era celebrata in sua contumacia e di cui aveva avuto conoscenza solo nel marzo del 2025. Ha, quindi, lamentato che la contumacia, comunque regolarmente dichiarata, non le aveva consentito di avanzare le sue pretese e di far valere la sua posizione in quel giudizio. Quindi, rappresentando gravi difficoltà economiche, ha concluso come in epigrafe, chiedendo il riconoscimento di un assegno ex art. 156 c.c., rappresentando anche difficoltà di salute che le impedivano di lavorare.
Si è costituito nei termini di legge che ha chiesto il rigetto del ricorso Parte_2 avversario, ritenendo completamente infondate e non supportate da allegazione probatoria le circostanze dedotte da controparte.
***
All'udienza del 23/9/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, Parte_1
(presente in videocollegamento Microsoft Teams dallo studio del suo difensore, anch'egli videocollegato) ha dichiarato “guadagno € 158,00 al mese, lavoro come colf 4 ore alla settimana. Avevo il reddito di cittadinanza ma poi sono cessati i presupposti;
attualmente sono ospite di alcuni parenti ma non ho un alloggio fisso. Non riesco a contribuire alle spese delle persone che mi ospitano. Ho problemi di salute come enfisema, artrosi diffusa, tachicardia e peggioramento della cefalea. Non percepisco la NASPI perché mi hanno detto che non ho ancora compiuto 60 anni e che, quindi, non ne ho diritto”. , presente in aula, ha dichiarato: “lavoro come scavatorista, guadagno Parte_2 Per_ circa € 200,00 al mese, vivo nella casa di mio padre con mio figlio che lavora. Pago € 400,00 per un finanziamento per la ristrutturazione della casa”. Con ordinanza pronunciata in data 25/9/2025, è stata rigettata la richiesta di provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16/10/2025 per il deposito di memorie di conclusioni.
Con ordinanza del 5/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Com'è noto, in tema di separazione dei coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si fonda su due presupposti: la non addebitabilità della separazione nonché l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 14081 del 17/06/2009) l'assegno di mantenimento è volto a ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ferma restando anche la valutazione da effettuare in ordine alla disgregazione dell'unione familiare e degli effetti che ha avuto sulle 'finanze' dei partners (che si trovano a sopportare costi fissi prima ripartiti).
Per la sua quantificazione, quindi, occorre tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 14367 del 23/5/2024).
Più di recente, inoltre, la Corte di Legittimità ha statuito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 234 del 7/1/2025).
Fatta tale premessa, va evidenziato che la ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui desumere il suo diritto all'assegno ex art. 156 c.c.: premesso il dato fattuale della durata del matrimonio, vengono fornite delle allegazioni prive di riscontro probatorio.
La ricorrente fa riferimento a condotte maltrattanti non riscontrate in atti;
ha dichiarato di avere delle problematiche di salute che le impedirebbero di lavorare, tuttavia, i certificati medici in atti, pur dando atto delle sue problematiche di salute, non certificano che la rendono inabile al lavoro. Anzi, a ben vedere, in atti è stato depositato un contratto di assunzione come colf che conferma la sua capacità lavorativa.
La domanda della si fonda sul decorso del tempo rispetto alla separazione e sul peggioramento Pt_1 progressivo delle sue condizioni economiche: tuttavia, anche in questo caso, le sue dichiarazioni non sono riscontrate in atti, non essendo nemmeno stato provato quali fossero le sue condizioni al momento del suo allontanamento dalla casa familiare.
Non sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 156 c.c. e, pertanto, la domanda va rigettata perché infondata.
***
in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda di Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.906,00,00 Parte_1 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.717/2025 RG promossa da:
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MANUNZA MASSIMO parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio Parte_2 C.F._2 del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MONTEVERDE MARIO e FRANZOSI MICHELE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: • Accertare e dichiarare la sussistenza dei giustificati motivi per la modifica delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 217/2018 del Tribunale di Vercelli, per il grave e sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche e di salute della ricorrente. • Per l'effetto, porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento pari ad almeno € 300,00, o nella diversa misura, anche Parte_1 maggiore, che risulterà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga la causa matura per la decisione, si insiste per l'ammissione delle prove per testi capitolate nella memoria ex art. 473 bis 17, n. 1, c.p.c. e nella memoria ex art. 473 bis 17, n. 3, c.p.c., con i testi ivi indicati. Si richiede, come da istanza che si deposita separatamente, la liquidazione dei compensi professionali in quanto la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e perché non provati i presupposti di legge a sostegno della formulata domanda. Con il favore di spese e compensi”.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, ha adito il Tribunale rappresentando che era Parte_1 stata pronunciata, in data 9/5/2018, la separazione personale da suo marito dal Tribunale di Vercelli, nel corso di una causa che si era celebrata in sua contumacia e di cui aveva avuto conoscenza solo nel marzo del 2025. Ha, quindi, lamentato che la contumacia, comunque regolarmente dichiarata, non le aveva consentito di avanzare le sue pretese e di far valere la sua posizione in quel giudizio. Quindi, rappresentando gravi difficoltà economiche, ha concluso come in epigrafe, chiedendo il riconoscimento di un assegno ex art. 156 c.c., rappresentando anche difficoltà di salute che le impedivano di lavorare.
Si è costituito nei termini di legge che ha chiesto il rigetto del ricorso Parte_2 avversario, ritenendo completamente infondate e non supportate da allegazione probatoria le circostanze dedotte da controparte.
***
All'udienza del 23/9/2025, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, Parte_1
(presente in videocollegamento Microsoft Teams dallo studio del suo difensore, anch'egli videocollegato) ha dichiarato “guadagno € 158,00 al mese, lavoro come colf 4 ore alla settimana. Avevo il reddito di cittadinanza ma poi sono cessati i presupposti;
attualmente sono ospite di alcuni parenti ma non ho un alloggio fisso. Non riesco a contribuire alle spese delle persone che mi ospitano. Ho problemi di salute come enfisema, artrosi diffusa, tachicardia e peggioramento della cefalea. Non percepisco la NASPI perché mi hanno detto che non ho ancora compiuto 60 anni e che, quindi, non ne ho diritto”. , presente in aula, ha dichiarato: “lavoro come scavatorista, guadagno Parte_2 Per_ circa € 200,00 al mese, vivo nella casa di mio padre con mio figlio che lavora. Pago € 400,00 per un finanziamento per la ristrutturazione della casa”. Con ordinanza pronunciata in data 25/9/2025, è stata rigettata la richiesta di provvedimenti provvisori ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16/10/2025 per il deposito di memorie di conclusioni.
Con ordinanza del 5/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Com'è noto, in tema di separazione dei coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si fonda su due presupposti: la non addebitabilità della separazione nonché l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 14081 del 17/06/2009) l'assegno di mantenimento è volto a ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ferma restando anche la valutazione da effettuare in ordine alla disgregazione dell'unione familiare e degli effetti che ha avuto sulle 'finanze' dei partners (che si trovano a sopportare costi fissi prima ripartiti).
Per la sua quantificazione, quindi, occorre tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 14367 del 23/5/2024).
Più di recente, inoltre, la Corte di Legittimità ha statuito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 234 del 7/1/2025).
Fatta tale premessa, va evidenziato che la ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui desumere il suo diritto all'assegno ex art. 156 c.c.: premesso il dato fattuale della durata del matrimonio, vengono fornite delle allegazioni prive di riscontro probatorio.
La ricorrente fa riferimento a condotte maltrattanti non riscontrate in atti;
ha dichiarato di avere delle problematiche di salute che le impedirebbero di lavorare, tuttavia, i certificati medici in atti, pur dando atto delle sue problematiche di salute, non certificano che la rendono inabile al lavoro. Anzi, a ben vedere, in atti è stato depositato un contratto di assunzione come colf che conferma la sua capacità lavorativa.
La domanda della si fonda sul decorso del tempo rispetto alla separazione e sul peggioramento Pt_1 progressivo delle sue condizioni economiche: tuttavia, anche in questo caso, le sue dichiarazioni non sono riscontrate in atti, non essendo nemmeno stato provato quali fossero le sue condizioni al momento del suo allontanamento dalla casa familiare.
Non sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 156 c.c. e, pertanto, la domanda va rigettata perché infondata.
***
in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda di Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.906,00,00 Parte_1 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO