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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1616 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Paola, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] (C.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Paola, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 23.10.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20.09.2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12.5.2018 in Ragusa, regolarmente trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa nell'anno 2018, Parte 2, Serie A,
Atto n.11; Pers hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (17.01.2020) e Per_1
(12.08.2021); hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Ragusa
n.448/2024 pubblicata il 12.03.2024;
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, risultando dagli atti la protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari nei casi di separazione consensuale, a sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno concordato e chiesto che il loro divorzio avvenga alle medesime condizioni della separazione e segnatamente:
1) La casa coniugale sita in Vittoria nella Via Roma n.181 (doc.4), con tutte le pertinenze (Garage e sottotetto), continuerà ad essere assegnata al IG. CP_1
: bene originariamente di proprietà di entrambi coniugi per la quota di ½
[...]
ciascuno in regime di separazione dei beni, oggi nella piena proprietà 1/1 del IG.
, in virtù della sentenza di separazione n.448/2024 resa dal Controparte_1
Collegio del Tribunale di Ragusa (RG 2767/2023) pubblicata il 12.03.2024 e successivamente trascritta al rep. gene e part. nn. 4915/3384 del 20.03.2024
(doc.3), come da accordi fra i coniugi indicati nelle condizioni di separazioni ed omologate, infatti, la IG.ra , ha rinunciato all'assegnazione Parte_1
della casa coniugale ed ha trasferito la propria quota di proprietà pari ad ½ in favore del IG. ; Controparte_1
Pers 2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati Per_1 presso la madre nell'abitazione non di proprietà ma in locazione, sita in Vittoria nella Via Nino Bixio n.376 (doc.5), ed il padre potrà vederli tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, previo tempestivo avviso alla madre, ed inoltre tenerli con se tutti i sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, anche con possibilità di pernottare presso l'abitazione del padre;
durante Pers le vacanze natalizie, i piccoli e trascorreranno con i genitori ad anni Per_1
alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del 25 Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: Pers e trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre la domenica di Per_1
Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche
Pers nel caso di specie di chiusura dell'asilo e potranno trascorrere col padre, Per_1
15 giorni consecutivi previo accordo fra i genitori;
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di €.200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per il mantenimento dei Pers figli e somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di Per_1
3 ogni mese: l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
inoltre, i coniugi concordano che l'assegno unico sarà incassato integralmente dal genitore collocatario, pertanto il IG. Controparte_1 rinuncerà all'incasso del suo 50% in favore della moglie;
4) Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie
e farmaceutiche non mutuabili;
che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
invece, le spese per la scuola privata BA (iscrizione e retta mensile) per entrambi i figli minori, saranno a carico esclusivo, nella misura del 100%, della IG.ra ; Parte_1
5) I coniugi si impegnano a che i minori intrattengano regolarmente rapporti con i nonni sia materni che paterni nonché con i parenti prossimi;
6) I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero;
7) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto in sede di separazione e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra;
L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli, né contenente condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, e per il resto verte su diritti disponibili delle parti.
Quanto alla rinuncia delle parti al reciproco mantenimento, il Tribunale prende atto della loro dichiarazione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ragusa tra e il 12.5.2018, regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa nell'anno
2018, Parte 2, Serie A, Atto n.11;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1616 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Paola, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] (C.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Paola, giusta procura in atti
- ricorrenti
-
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 23.10.2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20.09.2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12.5.2018 in Ragusa, regolarmente trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa nell'anno 2018, Parte 2, Serie A,
Atto n.11; Pers hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (17.01.2020) e Per_1
(12.08.2021); hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale di Ragusa
n.448/2024 pubblicata il 12.03.2024;
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, risultando dagli atti la protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari nei casi di separazione consensuale, a sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno concordato e chiesto che il loro divorzio avvenga alle medesime condizioni della separazione e segnatamente:
1) La casa coniugale sita in Vittoria nella Via Roma n.181 (doc.4), con tutte le pertinenze (Garage e sottotetto), continuerà ad essere assegnata al IG. CP_1
: bene originariamente di proprietà di entrambi coniugi per la quota di ½
[...]
ciascuno in regime di separazione dei beni, oggi nella piena proprietà 1/1 del IG.
, in virtù della sentenza di separazione n.448/2024 resa dal Controparte_1
Collegio del Tribunale di Ragusa (RG 2767/2023) pubblicata il 12.03.2024 e successivamente trascritta al rep. gene e part. nn. 4915/3384 del 20.03.2024
(doc.3), come da accordi fra i coniugi indicati nelle condizioni di separazioni ed omologate, infatti, la IG.ra , ha rinunciato all'assegnazione Parte_1
della casa coniugale ed ha trasferito la propria quota di proprietà pari ad ½ in favore del IG. ; Controparte_1
Pers 2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati Per_1 presso la madre nell'abitazione non di proprietà ma in locazione, sita in Vittoria nella Via Nino Bixio n.376 (doc.5), ed il padre potrà vederli tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, previo tempestivo avviso alla madre, ed inoltre tenerli con se tutti i sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, anche con possibilità di pernottare presso l'abitazione del padre;
durante Pers le vacanze natalizie, i piccoli e trascorreranno con i genitori ad anni Per_1
alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del 25 Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: Pers e trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre la domenica di Per_1
Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche
Pers nel caso di specie di chiusura dell'asilo e potranno trascorrere col padre, Per_1
15 giorni consecutivi previo accordo fra i genitori;
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di €.200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per il mantenimento dei Pers figli e somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di Per_1
3 ogni mese: l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
inoltre, i coniugi concordano che l'assegno unico sarà incassato integralmente dal genitore collocatario, pertanto il IG. Controparte_1 rinuncerà all'incasso del suo 50% in favore della moglie;
4) Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie
e farmaceutiche non mutuabili;
che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
invece, le spese per la scuola privata BA (iscrizione e retta mensile) per entrambi i figli minori, saranno a carico esclusivo, nella misura del 100%, della IG.ra ; Parte_1
5) I coniugi si impegnano a che i minori intrattengano regolarmente rapporti con i nonni sia materni che paterni nonché con i parenti prossimi;
6) I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero;
7) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto in sede di separazione e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra;
L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli, né contenente condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, e per il resto verte su diritti disponibili delle parti.
Quanto alla rinuncia delle parti al reciproco mantenimento, il Tribunale prende atto della loro dichiarazione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ragusa tra e il 12.5.2018, regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa nell'anno
2018, Parte 2, Serie A, Atto n.11;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n.
898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
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