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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5772/2021 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti CENCI PIERANTONIO e BENETTI GLENDA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
ATTORE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ACCEBBI DANIELE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ACCEBBI DANIELE,
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno per lesione personale.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 ottobre 2024, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Va sintetizzato quanto segue in punto di fatto, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 132
c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2021, (di seguito, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio (di seguito, per brevità, anche Parte_1 Controparte_2 solo ) e (di seguito, per brevità, anche solo “ ), al fine di sentir CP_2 Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 14 accertare incidentalmente che i convenuti, in concorso tra loro, avevano commesso i delitti di tentata rapina aggravata ex artt. 56,110, 628 co. 1 e 2 (n. 1 e 3 quinquies) c.p. e di lesione personale aggravata ex artt. 110, 582, 585 e 61 co. 1 n. 5 c.p. ai danni dell'attore, sicché, per l'effetto, ai sensi degli artt.
2043, 2055, 2056, 2059 c.c. e 185 c.p. chiedeva di condannare i predetti, in solido tra loro, a pagare in proprio favore la somma complessiva di euro 51.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (di cui euro 8.642,25, a titolo di danno biologico ed euro 42.357,75 a titolo di danno morale) ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione e ad interessi legali dalla data dell'evento alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto, l'attore esponeva che in data 15.1.2020, ad anni 84 anni compiuti, si trovava alla guida della propria autovettura (marca Renault, modello Scenic) nei pressi del sito alla via Dante Parte_2
Alighieri n. 3 in Asiago, quando dopo aver sentito un colpo al proprio mezzo veniva avvicinato da un ragazzo che dapprima lo invitava ad abbassare il finestrino e, successivamente, gli inveiva contro, pretendendo la consegna dell'autovettura. Ottenuto il netto rifiuto del , il ragazzo iniziava a Parte_1 colpire violentemente il volto dell'attore.
Mentre tentava di sottrarsi all'aggressione, un altro individuo sopraggiungeva sul luogo e lo Parte_1 trascinava fuori dalla sua automobile, unendosi così all'aggressione, colpendolo con pugni, schiaffi e calci, nel tentativo di mettersene alla guida ed impossessarsene insieme al complice.
Grazie all'intervento di alcune persone presenti, tra cui il figlio dell'odierno attore, la tentata rapina veniva sventata e veniva quindi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Asiago dove Parte_1 gli venivano diagnosticati “trauma facciale con escoriazioni multiple, trauma cranico non commotivo conseguente a percosse di persone non conosciute”, con prognosi di giorni dieci. Riconosciuti gli aggressori nelle persone dei convenuti e l'attore intimava in data CP_1 CP_2
30.1.2020 solo al primo il risarcimento dei danni patititi quantificandoli nella misura pari ad euro
100.000,00; in data 3.2.2020 sporgeva poi formale querela nei confronti di entrambi dando avvio al procedimento penale n. 1887/2020 RGNR del Tribunale di Vicenza, nell'ambito del quale i Carabinieri di Asiago con delega alle indagini depositavano in data 1.3.2020 comunicazione di notizia di reato a mezzo della quale confermavano che in data 15.1.2020 ad ore 18.40 circa nei pressi del Parte_2 due agenti (appuntato scelto e carabiniere intervenivano e Testimone_1 Testimone_2 rinvenivano due soggetti di sesso maschile in preda all'alcol nell'intento di aggredire un uomo all'interno dell'auto. Il procedimento penale si concludeva con sentenza di patteggiamento ex art. 444
c.p.p., avendo dichiarato il Giudice di non poter pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129
c.p.p., con applicazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per ciascuno dei convenuti, con pena sospesa, nonché con la previsione del pagamento delle spese di costituzione della parte civile liquidate in euro 2.400,00. Parte_1
In diritto, sotto il profilo dell'an debeatur, deduceva innanzitutto la efficacia in sede civile della sentenza di patteggiamento penale, avuto riguardo all'accertamento del fatto storico commesso, da ritenersi provato anche alla luce degli atti di indagine versati e delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da parte dei sommari informatori.
Sotto il profilo del quantum debeatur, l'attore chiedeva ristoro del danno biologico, esistenziale e morale da reato patito a seguito dell'occorso. Il danno biologico era stato già stimato dalla perizia della dott.ssa (invalidità permanente 5%, invalidità temporanea assoluta giorni 3, al Persona_1
pagina 2 di 14 75% giorni 5 ed al 50% giorni 15). Veniva altresì richiesta personalizzazione del danno alla luce degli aspetti dinamico-relazionali incisi dalle lesioni riportate. Quanto al danno morale da reato, l'attore ne deduceva la risarcibilità anche in corrispondenza di reati tentati e di pericolo, poiché relativi al patimento interiore generato dal fatto di aver subito un danno, sicché senz'altro andava riconosciuto rispetto alla tentata rapina ed alle lesioni dolose procurate al danneggiato. Tra l'altro, il danno morale doveva ritenersi integrato anche se il fatto era solo astrattamente configurabile quale reato e comunque doveva ritenersi risarcibile perché in re ipsa. La liquidazione doveva effettuarsi in via equitativa tenuto conto della gravità del reato commesso, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima, dell'età, del sesso, del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo o del grado di colpa dell'autore dell'illecito e della realtà socioeconomica del danneggiato. Dava conto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che liquidava il danno morale con riferimento alla pena astrattamente comminabile per quel fatto medesimo convertita con somma di denaro ex art. 135 c.p.; sicché nel caso di specie andava riconosciuto un risarcimento pari ad euro 165.000,00. Quanto al danno esistenziale, l'attore metteva in luce che per almeno 30 giorni dopo l'aggressione aveva vissuto un perdurante stato di ansia e paura, con incubi notturni e timore di incontrare nuovamente gli aggressori, motivo per il quale riduceva le proprie uscite di casa. Segnalava che due anni prima dell'aggressione aveva subito un intervento al ginocchio, di talché solo per mera fortuna l'arto era rimasto illeso e la paura di subire ancora più grave pregiudizio lo spingeva ancor più a rivedere le proprie quotidiane abitudini.
Quantificava infine, anche a scopo conciliativo, una pretesa risarcitoria pari alla minor somma di euro
58.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.2.2022 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via principale, di rigettare le avversarie domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedeva di accertare la propria quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, limitare la condanna a quanto specificatamente connesso alla sola propria condotta, anche ai fini del regresso nei confronti dell'altra parte convenuta. Il tutto oltre a vittoria di spese e compensi.
In fatto ed in diritto, il convenuto contestava, in ordine all'an della pretesa risarcitoria, la ricostruzione in punto di fatto del proprio avversario processuale in relazione alle singole condotte dei convenuti, tenuto conto del valore meramente indiziario della sentenza di patteggiamento citata in ordine alla ricostruzione della sua responsabilità e del proprio contributo causale. Lamentava dunque la mancata prova dei fatti costitutivi dell'azione risarcitoria promossa, avuto specifico riferimento alla identità dei soggetti coinvolti, alle singole condotte perpetrate ed ai relativi effetti.
Con riferimento al quantum, eccepiva l'assenza tanto di utili allegazioni quanto di prove a sostegno dei danni non patrimoniali rivendicati, tutti, sottolineando, inoltre, il rischio di incorrere in indebite locupletazioni in caso di accoglimento della tesi attorea che chiedeva separatamente la liquidazione del danno biologico, morale e dinamico-relazionale, da liquidarsi invece complessivamente. In particolare, contestava la richiesta di personalizzazione del danno per assenza di presupposti ed in difetto di prova dei pregiudizi non patrimoniali lamentati.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva dichiarata all'udienza del CP_2
15 marzo 2022.
* * *
pagina 3 di 14 La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è fondata e va accolta, seppur nei limiti di seguito esposti.
1. In punto di an debeatur.
Quanto all'an dell'invocata responsabilità, le risultanze probatorie, tanto di natura documentale quanto di natura testimoniale, compongono un univoco e convergente quadro probatorio idoneo a dimostrare la commissione di un fatto di rilievo penale riferibile ai due convenuti in giudizio ai danni dell'attore, scaturito nelle lesioni personali accertate dal consulente tecnico d'ufficio (dott. in corso di CP_3 causa.
In primo luogo, vanno senz'altro richiamati gli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento n. 271/2021 pronunciata il giorno 1.6.2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Vicenza (doc. 12 attore). In effetti, va ribadito in questa sede che in conformità con consolidata giurisprudenza di legittimità l'attività svolta in fase di indagini preliminari, nonché la stessa sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.c., costituiscono indizi certamente valutabili dal giudice civile, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. unitamente ad ulteriori concordanti elementi (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”; Cass. Civ.
Sez. 3 , Sentenza n. 28428 del 11/10/2023: “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi)”).
Ciò posto, in applicazione di tali principi al caso di specie, risulta significativa l'annotazione della polizia giudiziaria contenuta nella c.n.r. datata 1.3.2020 a far parte integrante del fascicolo del procedimento penale a carico dei convenuti, posto che i Carabinieri di Asiago, nelle persone dell'appuntato scelto e del carabiniere dichiaravano all'indomani Testimone_1 Testimone_2 dell'aggressione di essersi recati “in Asiago via Dante Alighieri nei pressi dell'esercizio pubblico bar
“ ” in quanto su richiesta di alcuni cittadini presenti, vi erano due persone di sesso Parte_2 maschile in evidente stato di ebbrezza alcoolica che dopo aver fermato una autovettura che transitava pagina 4 di 14 in loco, aggredivano l'autista, identificato successivamente in P.S. dell'Ospedale di Asiago, in QUAGLIATO NE (…) il quale tramite il ripetuto suono del clacson, richiamava l'attenzione dei clienti del bar ” e delle persone in loco per chiedere aiuto in quanto veniva aggredito Parte_2 all'interno della sua autovettura con l'intenzione di volerla asportare. Le persone accorse in suo aiuto, allontanavano i due aggressori ubriachi e nell'immediatezza, giungevano in loco i Militari che identificavano i due aggressori in: 1) (…). 2) (…)” (doc. 7 Controparte_1 Controparte_2 attore).
Va allora ritenuta altrettanto rilevante la già citata sentenza di patteggiamento resa nei confronti sia di che di pronunciata proprio con riferimento ai delitti di tentata rapina aggravata e lesioni CP_1 CP_2 personali aggravate commesse in danno dell'odierno attore in data 15.1.2020, la cui motivazione ha peraltro confermato la qualificazione giuridica dei fatti come formulata dalla pubblica accusa nella richiesta di rinvio a giudizio, e dunque alla stregua degli illeciti penali indicati (cfr. docc. 8, 10 e 12 attore).
Tale materiale documentale fornisce già di per sé elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a confermare la ricostruzione fattuale prospettata dall'attore in giudizio e così dimostra, dunque, la riferibilità ad entrambi i convenuti dell'aggressione in questione, che ha cagionato a le Parte_1 lesioni personali fisiche allegate sin dall'atto di citazione, ovverossia “trauma facciale con escoriazioni multiple, trauma cranico non commotivo conseguente a percosse di persone non conosciute”, confermate anche dalla perizia di parte della dott.ssa altresì dimessa (cfr. docc. 1, 2, 4, 6 e Persona_1
11 attore).
Non solo.
Il fatto storico lesivo è provato anche alla luce dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio.
Le testimonianze di e consentono in effetti di accertare Testimone_3 Testimone_4 definitivamente la dinamica dell'aggressione, confermando così pienamente la prospettazione attorea
(cfr. verbale d'udienza del 7.2.2023, testimone : “cap. 5: sì confermo di avere visto con i miei Tes_3 occhi l'aggressione perpetrata ai danni del . Mi trovavo nel bar “ davanti al Parte_1 Parte_2 luogo in cui si trovava l'auto di ferma praticamente in mezzo alla strada. Ricordo di aver Parte_1 visto il seduto per terra vicino al posto lato autista della macchina, con la portiera aperta, Parte_1 nell'intento di proteggersi dai colpi che un ragazzo di corporatura robusta gli stava sferrando.
Ricordo di essere intervenuto io in soccorso del , ho detto al ragazzo in questione che doveva Parte_1 prendersela con me invece che con , visto che era evidentemente più anziano e fragile. A Per_2 quel punto ne è nata una colluttazione tra me e quel ragazzo durante la quale lui mi diceva che stavo picchiando un portatore d'handicap, io però non vedevo segni di limiti fisici da parte dell'aggressore che invece secondo me si muoveva molto bene. Mi sembrava avesse dai 30 ai 40 anni. Preciso che durante la colluttazione lui mi ha piegato il dito della mano all'indietro. Nel frattempo, è giunto sul posto anche il figlio di e così si sono azzuffati loro due. La macchina del nel Parte_1 Parte_1 frattempo è sempre rimasta in mezzo alla strada circondata dalla gente che era intervenuta. Preciso di aver visto aggirarsi anche un secondo ragazzo che però non ho visto in quel frangente picchiare il
, però l'ho visto entrare in colluttazione con altre persone sul posto, ricordo anche che ad un Parte_1
pagina 5 di 14 certo punto è inciampato sul marciapiede nel tentativo di sferrare un colpo ad un altro”; verbale d'udienza del 20.4.2023, testimone : “cap. 2: sì è vero, in quel momento mi trovavo a transitare Tes_5 sul marciapiede opposto;
cap. 3: ricordo che sentivo urlare il ragazzo fuori al signore dentro l'auto; cap. 5: ricordo che il ragazzo fuori apriva la porta della macchina lato passeggero e ha cominciato a picchiare il signor cap. 6: ricordo che cercava di proteggersi dai colpi inferti dal Pt_1 Pt_1 ragazzo;
cap. 7: ho visto arrivare anche il secondo ragazzo però preciso che subito dopo mi sono recata al bar a chiedere aiuto;
cap. 8: io ho visto anche il secondo ragazzo picchiare il Parte_2 signor solo dopo che sono uscita dal presso il quale avevo chiesto aiuto;
ADR: Pt_1 Parte_2 conoscevo l'aggressore si tratta del secondo ragazzo di cui ho parlato. Il primo ragazzo invece CP_1 non lo conosco;
ADR: preciso che il è uno dei ragazzi che ho visto qui fuori in corridoio”). CP_1
In buona sostanza, dalla ricostruzione delle conformi dichiarazioni rese dai due testimoni oculari del fatto deve ritenersi provato che gli autori della violenta aggressione consumatasi ai danni di , Parte_1 avvenuta allorché egli si trovava alla guida della propria macchina fermo sulla pubblica via, sono effettivamente i convenuti. Essi sono descritti come due giovani uomini, dai 30 ai 40 anni circa, circostanza questa confermata dal fatto che vantava al tempo 44 anni e GO 39 anni, i quali, CP_1 sempre per dichiarazioni dei testimoni, giunti presso l'auto dell'attore sita in strada davanti al Bar Nazionale, ancorché in due momenti successivi, l'hanno prima avvicinato dal lato passeggero, iniziando a colpirlo dal finestrino abbassato dal lato passeggero per poi continuare l'aggressione dal lato autista e trascinando giù dall'auto. La testimone ha poi espressamente Parte_1 Tes_4 riconosciuto il secondo aggressore intervenuto, colui che avrebbe colpito l'attore dal lato autista, identificandolo nella persona del convenuto Quanto alla identificazione del convenuto CP_1 CP_2 va comunque ribadita l'identificazione effettuata in loco dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, come già precisato (cfr. doc. 7 attore). A conferma della di lui responsabilità ( va persino CP_2 messo in luce il rifiuto di sottoporsi ad interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., nonostante l'atto di intimazione ritualmente notificatogli quale contumace.
Sicché non restano dubbi circa la commissione da parte dei due convenuti dei gravi fatti di tentata rapina e lesione dolosa agli stessi attribuiti in concorso tra loro, fonte senz'altro di responsabilità risarcitoria da fatto illecito in favore dell'attore per i danni di tipo non patrimoniale che ne sono derivati.
2. In punto di quantum debeatur.
Ciò posto, deve allora procedersi all'accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale effettivamente patito da . Parte_1
2.1. Il danno biologico.
La consulenza tecnica di ufficio del dott. ha accertato le lesioni personali patite Persona_3 dall'attore ricollegabili all'aggressione del 15.1.2020. Le risultanze di detti accertamenti debbono ritenersi interamente recepiti al fine della decisione, posto che le conclusioni raggiunte sono adeguatamente sorrette da ragionamento logico scientifico solido, coerente e ben motivato, in ragione del quale non si ritiene dunque di doversene discostare.
pagina 6 di 14 Le indagini peritali hanno anzitutto riscontrato lesioni fisiche personali consistenti in “trauma cranico non commotivo, contusione facciale, escoriazioni multiple” (cfr. relazione dott. p. 6). CP_3
Da ciò il consulente, previa esclusione dell'incidenza dell'evento occorso sulle patologie pregresse dell'attore inerenti al ginocchio, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente in capo a , di anni 84 al tempo del sinistro (nato il [...]), “quantificabile, nell'ambito della Parte_1 responsabilità civile, con riferimento al danno biologico, nella misura del 3% (tre per cento) di riduzione dell'integrità psicofisica del soggetto” ed altresì ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico temporaneo “valutabile in una malattia della durata di 25 (venticinque) giorni, con danno biologico temporaneo al 75% per 10 (dieci) giorni, danno biologico temporaneo al 50% per 10 (dieci) giorni e danno biologico temporaneo al 25% per 5 (cinque) giorni” (cfr. relazione dott. p. 9 e CP_3 ss). Il livello di sofferenza psicofisica legato a siffatte lesioni è stato apprezzato dall'ausiliario come di grado lieve sia durante la malattia sia in fase di postumi (cfr. relazione dott. p. 9 e ss). CP_3
2.2. Il danno morale da reato.
Quanto invece alla domanda relativa al risarcimento del danno morale da reato (art. 185 c.p.) si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da reato, inteso quale danno morale da sofferenza soggettiva derivante dall'esser stato vittima di un reato, siccome danno conseguenza, non si sottrae in quanto tale al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. incombente sulla parte che ne fa richiesta. Tale prova, tuttavia, ben può essere offerta per il tramite di presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. (cfr. Corte appello Milano sez. II, 18/11/2021, n.3386: “In materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici;
ciò vale anche nell'ipotesi di danno non patrimoniale da violazione di diritti inviolabili. Quindi, l'accertamento del danno non patrimoniale, pertanto, esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata”; Tribunale Terni, 18/04/2023, n.249:
“Il danno non patrimoniale derivante da reato va specificamente allegato e provato ai fini del risarcimento - non potendo mai considerarsi 'in re ipsa' - sia nell'"an", sia nella sua derivazione causale, ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Va però precisato che la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni”; nello stesso senso, Tribunale Monza sez. II, 09/02/2022, n.300).
Ciò posto, va allora messo in luce che l'aggressione perpetrata dai convenuti ai danni dell'attore, per la dinamica con cui è stata realizzata, ovverossia la grave violenza fisica attuata e le lesioni procurate, la compartecipazione di due soggetti nell'esecuzione, l'intensità del dolo e l'estrema spregiudicatezza degli autori, persino in preda all'alcol, l'avanzata età dell'attore che l'ha subita, al tempo di quasi 85 anni, le sue già fragili condizioni di salute e mobilità ed il luogo pubblico in cui il fatto è avvenuto, costituiscono tutti elementi presuntivi del patimento di una sofferenza di grave entità rilevante ex art.
pagina 7 di 14 185 c.p. in capo a certamente degna di ristoro. Parte_1
Segue tuttavia, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte di Cassazioni a Sezioni Unite, una liquidazione di detto danno non autonoma, bensì in aggiunta alla liquidazione per il danno non patrimoniale biologico secondo il meccanismo della personalizzazione del danno biologico (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008: “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione”; Cassazione civile sez. III, 09/10/2012, n.17161: “Nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato;
qualora tale pregiudizio sussista unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali, indipendentemente dal suo carattere temporaneo o permanente, non ne sarà consentita una liquidazione autonoma, dovendo il giudice altresì tenerne conto nella personalizzazione del danno biologico”; cfr. altresì Tribunale Arezzo, 07/03/2018, n.276).
Invece, nessuna ulteriore circostanza è rilevante al fine di provvedere all'aumento del quantum debeatur a titolo di personalizzazione, tenuto conto che non sono state in effetti né allegate né provate conseguenze lesive dell'evento occorso di carattere anomalo od eccezionale rispetto all'ordinario, con l'esclusione di quelle già indicate (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”))”.
2.3. Il danno esistenziale o dinamico-relazionale.
Da ultimo, va presa in esame la richiesta di riconoscimento e liquidazione del danno esistenziale, legata allo stato di paura ed ansia che avrebbe caratterizzato il a seguito dell'aggressione, Parte_1 spingendolo a ridurre le uscite di casa o rivedere le proprie abitudini pur di non correre il rischio di incontrare nuovamente i propri aggressori in strada e subire nuovamente lesioni, anche in considerazione della specifica fragilità del ginocchio sinistro.
A tal riguardo, va precisato che la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che costituisce duplicazione risarcitoria, rispetto al danno biologico, l'accertamento di un danno dinamico-relazionale che abbia base organica, ossia costituisca una modifica delle proprie abitudini di vita come conseguenza delle pagina 8 di 14 lesioni patite, atteso che dette ripercussioni sono già considerate e liquidate in un uno con il danno biologico stesso, che in detta parte include anche le conseguenze sulla vita di relazione. Invece, va considerato distintamente e non incluso nel danno biologico, il danno da relazione od esistenziale che abbia base non organica e dunque non sia conseguenza immediata e diretta delle lesioni fisiche riscontrate, bensì la conseguenza di una sofferenza interiore che si manifesta all'esterno attraverso sentimenti, ad esempio, di paura e terrore scaturiti a seguito del fatto occorso. Ad ogni modo, anche detta voce di danno, pur non assorbita ex se dal danno biologico stesso, va liquidata unitariamente alle altre voci di danno non patrimoniale, per il tramite del meccanismo della personalizzazione del danno biologico (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 07/10/2021), n.27269, in parte motiva si legge: “…E' stato, ai riguardo, affermato che "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione fa congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriori somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale dal grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, i dotare dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, solo ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (cfr. Cass. 7513/2018; Csss. 23459/2018;
Cass., 15084/2019)…”); Consiglio di Stato sez. III, 17/09/2024, n.7604: “La giurisprudenza della
Corte di cassazione ha avuto modo di spiegare che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico. Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione”).
Tanto premesso, va allora accertato nel caso di specie, benché attraverso l'uso di presunzioni, la sussistenza di un danno esistenziale o dinamico-relazionale di per aver rivisto le proprie Parte_1 abitudini di vita, a causa della paura, ansia e timore di incontrare nuovamente i convenuti all'aperto e veder danneggiata ancora più la propria salute, soprattutto a fronte della propria protesi al ginocchio sinistro.
In effetti, dell'intervento di protesi al ginocchio in questione ha dato atto anche il consulente tecnico d'ufficio, che peraltro ha evidenziato che deambula con l'assistenza di un bastone, rendendo Parte_1 così ragionevole e condivisibile la paura in capo al medesimo, consapevole delle proprie criticità, di subire nuovamente lesioni di rilevante entità nel caso dovesse nuovamente incontrare gli aggressori
(cfr. relazione p. 5 e ss.: “Risulta che il sig. è portatore di artroprotesi di ginocchio CP_3 Parte_1 per gonartrosi. In merito, va considerato che tale situazione determina un certo grado di rallentamento motorio nella deambulazione ed una capacità statica lievemente ridotta. Si ritiene tuttavia che, vista la pagina 9 di 14 conservata capacità di deambulazione seppure con appoggio a bastone, ed il fatto che sia a tutt'oggi titolare di patente di guida (e quindi con idoneità psicofisica a tale scopo), non vi siano apprezzabili riflessi negativi sulla validità del periziando, con riferimento ai soggetti di pari età. La documentazione medica inerente le lesioni subite a causa dell'evento per cui è causa, non cita in diagnosi lesioni a carico delle ginocchia, per cui lo stato attuale a tale livello è da riferirsi alle preesistenze (artroprotesi del ginocchio sinistro)”).
Non solo.
Le modalità con le quali si è materializzata l'aggressione, ovverossia di pomeriggio, in luogo pubblico ed alla presenza di più persone, giustifica e consente di ritenere a maggior ragione provato che l'attore, di anni 84 al tempo del sinistro, temesse seriamente che uscendo di casa lo stesso grave fatto, totalmente gratuito ed immotivato, potesse concretamente riverificarsi, consapevole dello stato di libertà dei convenuti, al punto da incidere sulla propria vita di relazione.
Il danno è allora provato e sussistente.
2.4. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale da reato, danno esistenziale non connesso alle lesioni mediche accertate).
Segue dunque il calcolo matematico al fine della corretta liquidazione del danno non patrimoniale accertato ed oggetto di ristoro.
Il risarcimento del danno biologico permanente al 3% di un uomo di 84 anni, tenuto conto delle tabelle di Milano - edizione 2024, ammonta complessivamente pari ad euro 3.439,00 (già inclusa la sofferenza cagionata dalle lesioni fisiche medico-legali).
Detta somma va aumentata, in via di personalizzazione, fino al triplo, alla luce delle seguenti considerazioni.
La liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale, pur secondo i parametri ed i limiti introdotti dalle tabelle di Milano, segue il principio dell'equità il quale, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità deve essere declinata dal giudice in relazione al singolo caso concreto in funzione, soprattutto, della proporzionalità e adeguatezza rispetto alle circostanze del caso in esame. Questa la logica conseguenza della materiale applicazione del principio in questione, che pure ha spinto la giurisprudenza a riferirsi in punto di liquidazione del danno a parametri così (solo) tendenzialmente fissi, elaborati all'esatto fine di scongiurare che accadimenti simili vengano apprezzati e valutati differentemente. Tuttavia, per la medesima ragione di giustizia sostanziale, in diretta discendenza dell'art. 3 della Costituzione, l'esercizio della giurisdizione deve garantire che vada altresì esclusa l'ipotesi che al contrario vengano trattate ugualmente situazioni concrete non eguali in cieca applicazione, dunque irragionevole, del parametro di liquidazione del danno sintetizzato dalle predette Tabelle (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 2011, in parte motiva si legge: “…Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità che racchiude in sè pagina 10 di 14 due caratteristiche.
La prima è l'essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto. La norma giuridica infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l'equità sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso un'interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest'ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso sub iudice.
Ma l'adattamento dell'ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (com'è per gli artt.
1226, 1374 e 2056 cod. civ.) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità.
Essa - ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo - ha anche la funzione di garantire
l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie.
Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo attestano inequivocamente, tra gli altri, gli artt.
1450, 1467, 1733, 1748, 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 quater cod. civ.; che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi una "proporzione" tra pretese contrapposte.
Così intesa, l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.
Equità, in definitiva, non vuoi dire soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento". Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato;
e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particulare.
3.2.3.-. La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico.
Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Consulta chiarì che nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto;
dall'altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana.
Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto…”). pagina 11 di 14 Ciò posto, va allora applicato al caso in esame l'aumento per personalizzazione del triplo – come detto
- tenuto in debito conto il danno morale da reato e del danno esistenziale (non legato alle lesioni accertate dall'ausiliario medico-legale) accertati nel caso concreto e da apprezzarsi di grado assolutamente elevato e massimo, in considerazione delle circostanze che sono risultate provate in corso di causa, ovverossia il fatto che l'aggressione è stata percepita a buona ragione dall'attore come ancora più violenta ed ingiustificata per via della propria avanzata età ed in qualità di soggetto assai fragile, con limitatissime, ovvero inesistenti possibilità e capacità di difendersi, non solo rispetto all'aggressione inaspettata di una persona sul suolo pubblico, ma a maggior ragione rispetto all'aggressione perpetrata da due differenti soggetti, che in preda ad un evidente stato di ubriachezza hanno tentato con grande pervicacia di rapinare l'attore, sottraendogli l'automobile impunemente nonostante la presenza di più testimoni.
L'aumento a titolo di personalizzazione porta il risarcimento del danno biologico permanente pari ad euro 10.317,00.
Il danno biologico temporaneo ammonta invece ad euro 1.581,25 (ITP al 75% di 10 giorni;
ITP al 50% di 10 giorni;
ITP al 25% di 5 giorni).
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale va liquidato nella somma onnicomprensiva pari ad euro 11.898,25.
Detta somma costituendo debito di valore va devalutata al tempo del sinistro del 15.1.2020 (si ottiene euro 10.108,96) e poi aumentata con rivalutazione ed interessi calcolati anno per anno secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza: si giunge così alla somma risarcitoria finale pari ad euro 12.954,67. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 1284 co. 4
c.c. trattandosi di debito di valore relativo ad obbligazione sorta da fatto illecito (cfr. per quanto d'interesse, Cassazione civile sez. I, 13/12/2023, n.34912; Corte appello Milano sez. IV, 01/03/2023,
n.687: “In tema di interessi, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. prevede che se le parti non abbiano concordato la misura degli interessi, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dunque tale disposizione rappresenta un'eccezione che opera solo nell'ipotesi in cui gli interessi siano accessori ad un debito nascente da un negozio giuridico: infatti se tali obbligazioni derivassero da fatto illecito o da legge non sarebbe ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”).
2.5. La responsabilità solidale dei convenuti.
Va infine precisato che in applicazione del principio di cui all'art. 2055 c.c. sussiste la responsabilità solidale dei convenuti nel fatto illecito commesso a prescindere dalla graduazione delle colpe, che rileva esclusivamente nel rapporto interno tra i corresponsabili ai fini del regresso, regresso dell'uno nei confronti dell'altro che non è stato domandato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/07/2024, n.
20170 (rv. 671820-01): “In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più pagina 12 di 14 possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva riconosciuto il diritto ex art. 1916 c.c. della compagnia assicuratrice del natante attoreo, affondato durante il trasferimento da un porto ad un altro, di essere risarcita da tutti i responsabili del sinistro, tra cui l'impresa incaricata del trasferimento della barca, ancorché, in primo grado, l'azione in surroga fosse stata esercitata soltanto nei confronti di alcuni collaboratori dell'impresa di motonautica)”).
Sicché entrambi i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato complessivamente pari ad euro 12.954,67. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al quantum oggetto di condanna risarcitoria, con importi medi per ogni fase del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per lite temeraria, tenuto conto delle difese in concreto svolte dal convenuto costituito, sostanzialmente tese a veder rimodulato il risarcimento del danno a proprio carico a fronte della compartecipazione al fatto del convenuto contumace nonché tese a CP_2 contestare la sussistenza in punto prova dei nocumenti non patrimoniali allegati, va escluso che il comportamento processuale della parte sia stato tale da mettere in tensione il principio di ragionevole durata del processo, per mala fede o colpa grave (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un., Sentenza n. 9912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”). pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5772/2021, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di nei confronti di Parte_1
e nei limiti che seguono. Controparte_1 Controparte_2
2. DA e in solido tra loro, al risarcimento del danno in Controparte_1 Controparte_2 favore di quantificato pari ad euro 12.954,67, oltre interessi di legge dalla data della Parte_1 sentenza al saldo.
3. DA e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore di , che si quantificano pari ad euro 5.077,00 per compensi, oltre al Parte_1
15% per spese generali ed euro 617,39 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di e Controparte_1
in solido tra loro. Controparte_2
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5772/2021 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti CENCI PIERANTONIO e BENETTI GLENDA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
ATTORE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ACCEBBI DANIELE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ACCEBBI DANIELE,
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno per lesione personale.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 ottobre 2024, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Va sintetizzato quanto segue in punto di fatto, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 132
c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2021, (di seguito, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio (di seguito, per brevità, anche Parte_1 Controparte_2 solo ) e (di seguito, per brevità, anche solo “ ), al fine di sentir CP_2 Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 14 accertare incidentalmente che i convenuti, in concorso tra loro, avevano commesso i delitti di tentata rapina aggravata ex artt. 56,110, 628 co. 1 e 2 (n. 1 e 3 quinquies) c.p. e di lesione personale aggravata ex artt. 110, 582, 585 e 61 co. 1 n. 5 c.p. ai danni dell'attore, sicché, per l'effetto, ai sensi degli artt.
2043, 2055, 2056, 2059 c.c. e 185 c.p. chiedeva di condannare i predetti, in solido tra loro, a pagare in proprio favore la somma complessiva di euro 51.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (di cui euro 8.642,25, a titolo di danno biologico ed euro 42.357,75 a titolo di danno morale) ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione e ad interessi legali dalla data dell'evento alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto, l'attore esponeva che in data 15.1.2020, ad anni 84 anni compiuti, si trovava alla guida della propria autovettura (marca Renault, modello Scenic) nei pressi del sito alla via Dante Parte_2
Alighieri n. 3 in Asiago, quando dopo aver sentito un colpo al proprio mezzo veniva avvicinato da un ragazzo che dapprima lo invitava ad abbassare il finestrino e, successivamente, gli inveiva contro, pretendendo la consegna dell'autovettura. Ottenuto il netto rifiuto del , il ragazzo iniziava a Parte_1 colpire violentemente il volto dell'attore.
Mentre tentava di sottrarsi all'aggressione, un altro individuo sopraggiungeva sul luogo e lo Parte_1 trascinava fuori dalla sua automobile, unendosi così all'aggressione, colpendolo con pugni, schiaffi e calci, nel tentativo di mettersene alla guida ed impossessarsene insieme al complice.
Grazie all'intervento di alcune persone presenti, tra cui il figlio dell'odierno attore, la tentata rapina veniva sventata e veniva quindi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Asiago dove Parte_1 gli venivano diagnosticati “trauma facciale con escoriazioni multiple, trauma cranico non commotivo conseguente a percosse di persone non conosciute”, con prognosi di giorni dieci. Riconosciuti gli aggressori nelle persone dei convenuti e l'attore intimava in data CP_1 CP_2
30.1.2020 solo al primo il risarcimento dei danni patititi quantificandoli nella misura pari ad euro
100.000,00; in data 3.2.2020 sporgeva poi formale querela nei confronti di entrambi dando avvio al procedimento penale n. 1887/2020 RGNR del Tribunale di Vicenza, nell'ambito del quale i Carabinieri di Asiago con delega alle indagini depositavano in data 1.3.2020 comunicazione di notizia di reato a mezzo della quale confermavano che in data 15.1.2020 ad ore 18.40 circa nei pressi del Parte_2 due agenti (appuntato scelto e carabiniere intervenivano e Testimone_1 Testimone_2 rinvenivano due soggetti di sesso maschile in preda all'alcol nell'intento di aggredire un uomo all'interno dell'auto. Il procedimento penale si concludeva con sentenza di patteggiamento ex art. 444
c.p.p., avendo dichiarato il Giudice di non poter pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129
c.p.p., con applicazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per ciascuno dei convenuti, con pena sospesa, nonché con la previsione del pagamento delle spese di costituzione della parte civile liquidate in euro 2.400,00. Parte_1
In diritto, sotto il profilo dell'an debeatur, deduceva innanzitutto la efficacia in sede civile della sentenza di patteggiamento penale, avuto riguardo all'accertamento del fatto storico commesso, da ritenersi provato anche alla luce degli atti di indagine versati e delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da parte dei sommari informatori.
Sotto il profilo del quantum debeatur, l'attore chiedeva ristoro del danno biologico, esistenziale e morale da reato patito a seguito dell'occorso. Il danno biologico era stato già stimato dalla perizia della dott.ssa (invalidità permanente 5%, invalidità temporanea assoluta giorni 3, al Persona_1
pagina 2 di 14 75% giorni 5 ed al 50% giorni 15). Veniva altresì richiesta personalizzazione del danno alla luce degli aspetti dinamico-relazionali incisi dalle lesioni riportate. Quanto al danno morale da reato, l'attore ne deduceva la risarcibilità anche in corrispondenza di reati tentati e di pericolo, poiché relativi al patimento interiore generato dal fatto di aver subito un danno, sicché senz'altro andava riconosciuto rispetto alla tentata rapina ed alle lesioni dolose procurate al danneggiato. Tra l'altro, il danno morale doveva ritenersi integrato anche se il fatto era solo astrattamente configurabile quale reato e comunque doveva ritenersi risarcibile perché in re ipsa. La liquidazione doveva effettuarsi in via equitativa tenuto conto della gravità del reato commesso, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima, dell'età, del sesso, del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo o del grado di colpa dell'autore dell'illecito e della realtà socioeconomica del danneggiato. Dava conto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che liquidava il danno morale con riferimento alla pena astrattamente comminabile per quel fatto medesimo convertita con somma di denaro ex art. 135 c.p.; sicché nel caso di specie andava riconosciuto un risarcimento pari ad euro 165.000,00. Quanto al danno esistenziale, l'attore metteva in luce che per almeno 30 giorni dopo l'aggressione aveva vissuto un perdurante stato di ansia e paura, con incubi notturni e timore di incontrare nuovamente gli aggressori, motivo per il quale riduceva le proprie uscite di casa. Segnalava che due anni prima dell'aggressione aveva subito un intervento al ginocchio, di talché solo per mera fortuna l'arto era rimasto illeso e la paura di subire ancora più grave pregiudizio lo spingeva ancor più a rivedere le proprie quotidiane abitudini.
Quantificava infine, anche a scopo conciliativo, una pretesa risarcitoria pari alla minor somma di euro
58.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.2.2022 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via principale, di rigettare le avversarie domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedeva di accertare la propria quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, limitare la condanna a quanto specificatamente connesso alla sola propria condotta, anche ai fini del regresso nei confronti dell'altra parte convenuta. Il tutto oltre a vittoria di spese e compensi.
In fatto ed in diritto, il convenuto contestava, in ordine all'an della pretesa risarcitoria, la ricostruzione in punto di fatto del proprio avversario processuale in relazione alle singole condotte dei convenuti, tenuto conto del valore meramente indiziario della sentenza di patteggiamento citata in ordine alla ricostruzione della sua responsabilità e del proprio contributo causale. Lamentava dunque la mancata prova dei fatti costitutivi dell'azione risarcitoria promossa, avuto specifico riferimento alla identità dei soggetti coinvolti, alle singole condotte perpetrate ed ai relativi effetti.
Con riferimento al quantum, eccepiva l'assenza tanto di utili allegazioni quanto di prove a sostegno dei danni non patrimoniali rivendicati, tutti, sottolineando, inoltre, il rischio di incorrere in indebite locupletazioni in caso di accoglimento della tesi attorea che chiedeva separatamente la liquidazione del danno biologico, morale e dinamico-relazionale, da liquidarsi invece complessivamente. In particolare, contestava la richiesta di personalizzazione del danno per assenza di presupposti ed in difetto di prova dei pregiudizi non patrimoniali lamentati.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva dichiarata all'udienza del CP_2
15 marzo 2022.
* * *
pagina 3 di 14 La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è fondata e va accolta, seppur nei limiti di seguito esposti.
1. In punto di an debeatur.
Quanto all'an dell'invocata responsabilità, le risultanze probatorie, tanto di natura documentale quanto di natura testimoniale, compongono un univoco e convergente quadro probatorio idoneo a dimostrare la commissione di un fatto di rilievo penale riferibile ai due convenuti in giudizio ai danni dell'attore, scaturito nelle lesioni personali accertate dal consulente tecnico d'ufficio (dott. in corso di CP_3 causa.
In primo luogo, vanno senz'altro richiamati gli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento n. 271/2021 pronunciata il giorno 1.6.2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Vicenza (doc. 12 attore). In effetti, va ribadito in questa sede che in conformità con consolidata giurisprudenza di legittimità l'attività svolta in fase di indagini preliminari, nonché la stessa sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.c., costituiscono indizi certamente valutabili dal giudice civile, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. unitamente ad ulteriori concordanti elementi (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”; Cass. Civ.
Sez. 3 , Sentenza n. 28428 del 11/10/2023: “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi)”).
Ciò posto, in applicazione di tali principi al caso di specie, risulta significativa l'annotazione della polizia giudiziaria contenuta nella c.n.r. datata 1.3.2020 a far parte integrante del fascicolo del procedimento penale a carico dei convenuti, posto che i Carabinieri di Asiago, nelle persone dell'appuntato scelto e del carabiniere dichiaravano all'indomani Testimone_1 Testimone_2 dell'aggressione di essersi recati “in Asiago via Dante Alighieri nei pressi dell'esercizio pubblico bar
“ ” in quanto su richiesta di alcuni cittadini presenti, vi erano due persone di sesso Parte_2 maschile in evidente stato di ebbrezza alcoolica che dopo aver fermato una autovettura che transitava pagina 4 di 14 in loco, aggredivano l'autista, identificato successivamente in P.S. dell'Ospedale di Asiago, in QUAGLIATO NE (…) il quale tramite il ripetuto suono del clacson, richiamava l'attenzione dei clienti del bar ” e delle persone in loco per chiedere aiuto in quanto veniva aggredito Parte_2 all'interno della sua autovettura con l'intenzione di volerla asportare. Le persone accorse in suo aiuto, allontanavano i due aggressori ubriachi e nell'immediatezza, giungevano in loco i Militari che identificavano i due aggressori in: 1) (…). 2) (…)” (doc. 7 Controparte_1 Controparte_2 attore).
Va allora ritenuta altrettanto rilevante la già citata sentenza di patteggiamento resa nei confronti sia di che di pronunciata proprio con riferimento ai delitti di tentata rapina aggravata e lesioni CP_1 CP_2 personali aggravate commesse in danno dell'odierno attore in data 15.1.2020, la cui motivazione ha peraltro confermato la qualificazione giuridica dei fatti come formulata dalla pubblica accusa nella richiesta di rinvio a giudizio, e dunque alla stregua degli illeciti penali indicati (cfr. docc. 8, 10 e 12 attore).
Tale materiale documentale fornisce già di per sé elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a confermare la ricostruzione fattuale prospettata dall'attore in giudizio e così dimostra, dunque, la riferibilità ad entrambi i convenuti dell'aggressione in questione, che ha cagionato a le Parte_1 lesioni personali fisiche allegate sin dall'atto di citazione, ovverossia “trauma facciale con escoriazioni multiple, trauma cranico non commotivo conseguente a percosse di persone non conosciute”, confermate anche dalla perizia di parte della dott.ssa altresì dimessa (cfr. docc. 1, 2, 4, 6 e Persona_1
11 attore).
Non solo.
Il fatto storico lesivo è provato anche alla luce dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio.
Le testimonianze di e consentono in effetti di accertare Testimone_3 Testimone_4 definitivamente la dinamica dell'aggressione, confermando così pienamente la prospettazione attorea
(cfr. verbale d'udienza del 7.2.2023, testimone : “cap. 5: sì confermo di avere visto con i miei Tes_3 occhi l'aggressione perpetrata ai danni del . Mi trovavo nel bar “ davanti al Parte_1 Parte_2 luogo in cui si trovava l'auto di ferma praticamente in mezzo alla strada. Ricordo di aver Parte_1 visto il seduto per terra vicino al posto lato autista della macchina, con la portiera aperta, Parte_1 nell'intento di proteggersi dai colpi che un ragazzo di corporatura robusta gli stava sferrando.
Ricordo di essere intervenuto io in soccorso del , ho detto al ragazzo in questione che doveva Parte_1 prendersela con me invece che con , visto che era evidentemente più anziano e fragile. A Per_2 quel punto ne è nata una colluttazione tra me e quel ragazzo durante la quale lui mi diceva che stavo picchiando un portatore d'handicap, io però non vedevo segni di limiti fisici da parte dell'aggressore che invece secondo me si muoveva molto bene. Mi sembrava avesse dai 30 ai 40 anni. Preciso che durante la colluttazione lui mi ha piegato il dito della mano all'indietro. Nel frattempo, è giunto sul posto anche il figlio di e così si sono azzuffati loro due. La macchina del nel Parte_1 Parte_1 frattempo è sempre rimasta in mezzo alla strada circondata dalla gente che era intervenuta. Preciso di aver visto aggirarsi anche un secondo ragazzo che però non ho visto in quel frangente picchiare il
, però l'ho visto entrare in colluttazione con altre persone sul posto, ricordo anche che ad un Parte_1
pagina 5 di 14 certo punto è inciampato sul marciapiede nel tentativo di sferrare un colpo ad un altro”; verbale d'udienza del 20.4.2023, testimone : “cap. 2: sì è vero, in quel momento mi trovavo a transitare Tes_5 sul marciapiede opposto;
cap. 3: ricordo che sentivo urlare il ragazzo fuori al signore dentro l'auto; cap. 5: ricordo che il ragazzo fuori apriva la porta della macchina lato passeggero e ha cominciato a picchiare il signor cap. 6: ricordo che cercava di proteggersi dai colpi inferti dal Pt_1 Pt_1 ragazzo;
cap. 7: ho visto arrivare anche il secondo ragazzo però preciso che subito dopo mi sono recata al bar a chiedere aiuto;
cap. 8: io ho visto anche il secondo ragazzo picchiare il Parte_2 signor solo dopo che sono uscita dal presso il quale avevo chiesto aiuto;
ADR: Pt_1 Parte_2 conoscevo l'aggressore si tratta del secondo ragazzo di cui ho parlato. Il primo ragazzo invece CP_1 non lo conosco;
ADR: preciso che il è uno dei ragazzi che ho visto qui fuori in corridoio”). CP_1
In buona sostanza, dalla ricostruzione delle conformi dichiarazioni rese dai due testimoni oculari del fatto deve ritenersi provato che gli autori della violenta aggressione consumatasi ai danni di , Parte_1 avvenuta allorché egli si trovava alla guida della propria macchina fermo sulla pubblica via, sono effettivamente i convenuti. Essi sono descritti come due giovani uomini, dai 30 ai 40 anni circa, circostanza questa confermata dal fatto che vantava al tempo 44 anni e GO 39 anni, i quali, CP_1 sempre per dichiarazioni dei testimoni, giunti presso l'auto dell'attore sita in strada davanti al Bar Nazionale, ancorché in due momenti successivi, l'hanno prima avvicinato dal lato passeggero, iniziando a colpirlo dal finestrino abbassato dal lato passeggero per poi continuare l'aggressione dal lato autista e trascinando giù dall'auto. La testimone ha poi espressamente Parte_1 Tes_4 riconosciuto il secondo aggressore intervenuto, colui che avrebbe colpito l'attore dal lato autista, identificandolo nella persona del convenuto Quanto alla identificazione del convenuto CP_1 CP_2 va comunque ribadita l'identificazione effettuata in loco dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, come già precisato (cfr. doc. 7 attore). A conferma della di lui responsabilità ( va persino CP_2 messo in luce il rifiuto di sottoporsi ad interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., nonostante l'atto di intimazione ritualmente notificatogli quale contumace.
Sicché non restano dubbi circa la commissione da parte dei due convenuti dei gravi fatti di tentata rapina e lesione dolosa agli stessi attribuiti in concorso tra loro, fonte senz'altro di responsabilità risarcitoria da fatto illecito in favore dell'attore per i danni di tipo non patrimoniale che ne sono derivati.
2. In punto di quantum debeatur.
Ciò posto, deve allora procedersi all'accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale effettivamente patito da . Parte_1
2.1. Il danno biologico.
La consulenza tecnica di ufficio del dott. ha accertato le lesioni personali patite Persona_3 dall'attore ricollegabili all'aggressione del 15.1.2020. Le risultanze di detti accertamenti debbono ritenersi interamente recepiti al fine della decisione, posto che le conclusioni raggiunte sono adeguatamente sorrette da ragionamento logico scientifico solido, coerente e ben motivato, in ragione del quale non si ritiene dunque di doversene discostare.
pagina 6 di 14 Le indagini peritali hanno anzitutto riscontrato lesioni fisiche personali consistenti in “trauma cranico non commotivo, contusione facciale, escoriazioni multiple” (cfr. relazione dott. p. 6). CP_3
Da ciò il consulente, previa esclusione dell'incidenza dell'evento occorso sulle patologie pregresse dell'attore inerenti al ginocchio, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente in capo a , di anni 84 al tempo del sinistro (nato il [...]), “quantificabile, nell'ambito della Parte_1 responsabilità civile, con riferimento al danno biologico, nella misura del 3% (tre per cento) di riduzione dell'integrità psicofisica del soggetto” ed altresì ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico temporaneo “valutabile in una malattia della durata di 25 (venticinque) giorni, con danno biologico temporaneo al 75% per 10 (dieci) giorni, danno biologico temporaneo al 50% per 10 (dieci) giorni e danno biologico temporaneo al 25% per 5 (cinque) giorni” (cfr. relazione dott. p. 9 e CP_3 ss). Il livello di sofferenza psicofisica legato a siffatte lesioni è stato apprezzato dall'ausiliario come di grado lieve sia durante la malattia sia in fase di postumi (cfr. relazione dott. p. 9 e ss). CP_3
2.2. Il danno morale da reato.
Quanto invece alla domanda relativa al risarcimento del danno morale da reato (art. 185 c.p.) si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da reato, inteso quale danno morale da sofferenza soggettiva derivante dall'esser stato vittima di un reato, siccome danno conseguenza, non si sottrae in quanto tale al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. incombente sulla parte che ne fa richiesta. Tale prova, tuttavia, ben può essere offerta per il tramite di presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. (cfr. Corte appello Milano sez. II, 18/11/2021, n.3386: “In materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici;
ciò vale anche nell'ipotesi di danno non patrimoniale da violazione di diritti inviolabili. Quindi, l'accertamento del danno non patrimoniale, pertanto, esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata”; Tribunale Terni, 18/04/2023, n.249:
“Il danno non patrimoniale derivante da reato va specificamente allegato e provato ai fini del risarcimento - non potendo mai considerarsi 'in re ipsa' - sia nell'"an", sia nella sua derivazione causale, ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Va però precisato che la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni”; nello stesso senso, Tribunale Monza sez. II, 09/02/2022, n.300).
Ciò posto, va allora messo in luce che l'aggressione perpetrata dai convenuti ai danni dell'attore, per la dinamica con cui è stata realizzata, ovverossia la grave violenza fisica attuata e le lesioni procurate, la compartecipazione di due soggetti nell'esecuzione, l'intensità del dolo e l'estrema spregiudicatezza degli autori, persino in preda all'alcol, l'avanzata età dell'attore che l'ha subita, al tempo di quasi 85 anni, le sue già fragili condizioni di salute e mobilità ed il luogo pubblico in cui il fatto è avvenuto, costituiscono tutti elementi presuntivi del patimento di una sofferenza di grave entità rilevante ex art.
pagina 7 di 14 185 c.p. in capo a certamente degna di ristoro. Parte_1
Segue tuttavia, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte di Cassazioni a Sezioni Unite, una liquidazione di detto danno non autonoma, bensì in aggiunta alla liquidazione per il danno non patrimoniale biologico secondo il meccanismo della personalizzazione del danno biologico (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008: “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione”; Cassazione civile sez. III, 09/10/2012, n.17161: “Nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato;
qualora tale pregiudizio sussista unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali, indipendentemente dal suo carattere temporaneo o permanente, non ne sarà consentita una liquidazione autonoma, dovendo il giudice altresì tenerne conto nella personalizzazione del danno biologico”; cfr. altresì Tribunale Arezzo, 07/03/2018, n.276).
Invece, nessuna ulteriore circostanza è rilevante al fine di provvedere all'aumento del quantum debeatur a titolo di personalizzazione, tenuto conto che non sono state in effetti né allegate né provate conseguenze lesive dell'evento occorso di carattere anomalo od eccezionale rispetto all'ordinario, con l'esclusione di quelle già indicate (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”))”.
2.3. Il danno esistenziale o dinamico-relazionale.
Da ultimo, va presa in esame la richiesta di riconoscimento e liquidazione del danno esistenziale, legata allo stato di paura ed ansia che avrebbe caratterizzato il a seguito dell'aggressione, Parte_1 spingendolo a ridurre le uscite di casa o rivedere le proprie abitudini pur di non correre il rischio di incontrare nuovamente i propri aggressori in strada e subire nuovamente lesioni, anche in considerazione della specifica fragilità del ginocchio sinistro.
A tal riguardo, va precisato che la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che costituisce duplicazione risarcitoria, rispetto al danno biologico, l'accertamento di un danno dinamico-relazionale che abbia base organica, ossia costituisca una modifica delle proprie abitudini di vita come conseguenza delle pagina 8 di 14 lesioni patite, atteso che dette ripercussioni sono già considerate e liquidate in un uno con il danno biologico stesso, che in detta parte include anche le conseguenze sulla vita di relazione. Invece, va considerato distintamente e non incluso nel danno biologico, il danno da relazione od esistenziale che abbia base non organica e dunque non sia conseguenza immediata e diretta delle lesioni fisiche riscontrate, bensì la conseguenza di una sofferenza interiore che si manifesta all'esterno attraverso sentimenti, ad esempio, di paura e terrore scaturiti a seguito del fatto occorso. Ad ogni modo, anche detta voce di danno, pur non assorbita ex se dal danno biologico stesso, va liquidata unitariamente alle altre voci di danno non patrimoniale, per il tramite del meccanismo della personalizzazione del danno biologico (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 07/10/2021), n.27269, in parte motiva si legge: “…E' stato, ai riguardo, affermato che "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione fa congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriori somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale dal grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, i dotare dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, solo ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (cfr. Cass. 7513/2018; Csss. 23459/2018;
Cass., 15084/2019)…”); Consiglio di Stato sez. III, 17/09/2024, n.7604: “La giurisprudenza della
Corte di cassazione ha avuto modo di spiegare che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico. Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione”).
Tanto premesso, va allora accertato nel caso di specie, benché attraverso l'uso di presunzioni, la sussistenza di un danno esistenziale o dinamico-relazionale di per aver rivisto le proprie Parte_1 abitudini di vita, a causa della paura, ansia e timore di incontrare nuovamente i convenuti all'aperto e veder danneggiata ancora più la propria salute, soprattutto a fronte della propria protesi al ginocchio sinistro.
In effetti, dell'intervento di protesi al ginocchio in questione ha dato atto anche il consulente tecnico d'ufficio, che peraltro ha evidenziato che deambula con l'assistenza di un bastone, rendendo Parte_1 così ragionevole e condivisibile la paura in capo al medesimo, consapevole delle proprie criticità, di subire nuovamente lesioni di rilevante entità nel caso dovesse nuovamente incontrare gli aggressori
(cfr. relazione p. 5 e ss.: “Risulta che il sig. è portatore di artroprotesi di ginocchio CP_3 Parte_1 per gonartrosi. In merito, va considerato che tale situazione determina un certo grado di rallentamento motorio nella deambulazione ed una capacità statica lievemente ridotta. Si ritiene tuttavia che, vista la pagina 9 di 14 conservata capacità di deambulazione seppure con appoggio a bastone, ed il fatto che sia a tutt'oggi titolare di patente di guida (e quindi con idoneità psicofisica a tale scopo), non vi siano apprezzabili riflessi negativi sulla validità del periziando, con riferimento ai soggetti di pari età. La documentazione medica inerente le lesioni subite a causa dell'evento per cui è causa, non cita in diagnosi lesioni a carico delle ginocchia, per cui lo stato attuale a tale livello è da riferirsi alle preesistenze (artroprotesi del ginocchio sinistro)”).
Non solo.
Le modalità con le quali si è materializzata l'aggressione, ovverossia di pomeriggio, in luogo pubblico ed alla presenza di più persone, giustifica e consente di ritenere a maggior ragione provato che l'attore, di anni 84 al tempo del sinistro, temesse seriamente che uscendo di casa lo stesso grave fatto, totalmente gratuito ed immotivato, potesse concretamente riverificarsi, consapevole dello stato di libertà dei convenuti, al punto da incidere sulla propria vita di relazione.
Il danno è allora provato e sussistente.
2.4. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale da reato, danno esistenziale non connesso alle lesioni mediche accertate).
Segue dunque il calcolo matematico al fine della corretta liquidazione del danno non patrimoniale accertato ed oggetto di ristoro.
Il risarcimento del danno biologico permanente al 3% di un uomo di 84 anni, tenuto conto delle tabelle di Milano - edizione 2024, ammonta complessivamente pari ad euro 3.439,00 (già inclusa la sofferenza cagionata dalle lesioni fisiche medico-legali).
Detta somma va aumentata, in via di personalizzazione, fino al triplo, alla luce delle seguenti considerazioni.
La liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale, pur secondo i parametri ed i limiti introdotti dalle tabelle di Milano, segue il principio dell'equità il quale, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità deve essere declinata dal giudice in relazione al singolo caso concreto in funzione, soprattutto, della proporzionalità e adeguatezza rispetto alle circostanze del caso in esame. Questa la logica conseguenza della materiale applicazione del principio in questione, che pure ha spinto la giurisprudenza a riferirsi in punto di liquidazione del danno a parametri così (solo) tendenzialmente fissi, elaborati all'esatto fine di scongiurare che accadimenti simili vengano apprezzati e valutati differentemente. Tuttavia, per la medesima ragione di giustizia sostanziale, in diretta discendenza dell'art. 3 della Costituzione, l'esercizio della giurisdizione deve garantire che vada altresì esclusa l'ipotesi che al contrario vengano trattate ugualmente situazioni concrete non eguali in cieca applicazione, dunque irragionevole, del parametro di liquidazione del danno sintetizzato dalle predette Tabelle (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 2011, in parte motiva si legge: “…Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità che racchiude in sè pagina 10 di 14 due caratteristiche.
La prima è l'essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto. La norma giuridica infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l'equità sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso un'interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest'ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso sub iudice.
Ma l'adattamento dell'ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (com'è per gli artt.
1226, 1374 e 2056 cod. civ.) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità.
Essa - ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo - ha anche la funzione di garantire
l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie.
Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo attestano inequivocamente, tra gli altri, gli artt.
1450, 1467, 1733, 1748, 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 quater cod. civ.; che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi una "proporzione" tra pretese contrapposte.
Così intesa, l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.
Equità, in definitiva, non vuoi dire soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento". Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato;
e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particulare.
3.2.3.-. La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico.
Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Consulta chiarì che nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto;
dall'altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana.
Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto…”). pagina 11 di 14 Ciò posto, va allora applicato al caso in esame l'aumento per personalizzazione del triplo – come detto
- tenuto in debito conto il danno morale da reato e del danno esistenziale (non legato alle lesioni accertate dall'ausiliario medico-legale) accertati nel caso concreto e da apprezzarsi di grado assolutamente elevato e massimo, in considerazione delle circostanze che sono risultate provate in corso di causa, ovverossia il fatto che l'aggressione è stata percepita a buona ragione dall'attore come ancora più violenta ed ingiustificata per via della propria avanzata età ed in qualità di soggetto assai fragile, con limitatissime, ovvero inesistenti possibilità e capacità di difendersi, non solo rispetto all'aggressione inaspettata di una persona sul suolo pubblico, ma a maggior ragione rispetto all'aggressione perpetrata da due differenti soggetti, che in preda ad un evidente stato di ubriachezza hanno tentato con grande pervicacia di rapinare l'attore, sottraendogli l'automobile impunemente nonostante la presenza di più testimoni.
L'aumento a titolo di personalizzazione porta il risarcimento del danno biologico permanente pari ad euro 10.317,00.
Il danno biologico temporaneo ammonta invece ad euro 1.581,25 (ITP al 75% di 10 giorni;
ITP al 50% di 10 giorni;
ITP al 25% di 5 giorni).
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale va liquidato nella somma onnicomprensiva pari ad euro 11.898,25.
Detta somma costituendo debito di valore va devalutata al tempo del sinistro del 15.1.2020 (si ottiene euro 10.108,96) e poi aumentata con rivalutazione ed interessi calcolati anno per anno secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza: si giunge così alla somma risarcitoria finale pari ad euro 12.954,67. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 1284 co. 4
c.c. trattandosi di debito di valore relativo ad obbligazione sorta da fatto illecito (cfr. per quanto d'interesse, Cassazione civile sez. I, 13/12/2023, n.34912; Corte appello Milano sez. IV, 01/03/2023,
n.687: “In tema di interessi, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. prevede che se le parti non abbiano concordato la misura degli interessi, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dunque tale disposizione rappresenta un'eccezione che opera solo nell'ipotesi in cui gli interessi siano accessori ad un debito nascente da un negozio giuridico: infatti se tali obbligazioni derivassero da fatto illecito o da legge non sarebbe ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”).
2.5. La responsabilità solidale dei convenuti.
Va infine precisato che in applicazione del principio di cui all'art. 2055 c.c. sussiste la responsabilità solidale dei convenuti nel fatto illecito commesso a prescindere dalla graduazione delle colpe, che rileva esclusivamente nel rapporto interno tra i corresponsabili ai fini del regresso, regresso dell'uno nei confronti dell'altro che non è stato domandato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/07/2024, n.
20170 (rv. 671820-01): “In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più pagina 12 di 14 possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva riconosciuto il diritto ex art. 1916 c.c. della compagnia assicuratrice del natante attoreo, affondato durante il trasferimento da un porto ad un altro, di essere risarcita da tutti i responsabili del sinistro, tra cui l'impresa incaricata del trasferimento della barca, ancorché, in primo grado, l'azione in surroga fosse stata esercitata soltanto nei confronti di alcuni collaboratori dell'impresa di motonautica)”).
Sicché entrambi i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato complessivamente pari ad euro 12.954,67. Oltre ad interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al quantum oggetto di condanna risarcitoria, con importi medi per ogni fase del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per lite temeraria, tenuto conto delle difese in concreto svolte dal convenuto costituito, sostanzialmente tese a veder rimodulato il risarcimento del danno a proprio carico a fronte della compartecipazione al fatto del convenuto contumace nonché tese a CP_2 contestare la sussistenza in punto prova dei nocumenti non patrimoniali allegati, va escluso che il comportamento processuale della parte sia stato tale da mettere in tensione il principio di ragionevole durata del processo, per mala fede o colpa grave (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un., Sentenza n. 9912 del 20/04/2018: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”). pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5772/2021, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di nei confronti di Parte_1
e nei limiti che seguono. Controparte_1 Controparte_2
2. DA e in solido tra loro, al risarcimento del danno in Controparte_1 Controparte_2 favore di quantificato pari ad euro 12.954,67, oltre interessi di legge dalla data della Parte_1 sentenza al saldo.
3. DA e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore di , che si quantificano pari ad euro 5.077,00 per compensi, oltre al Parte_1
15% per spese generali ed euro 617,39 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico di e Controparte_1
in solido tra loro. Controparte_2
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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