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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6508 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1896/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1896/2025 promossa da:
CF: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ES MA, GI RR e AR UT
APPELLANTE
Contro
CF: 11439970010, Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI: l'appellante chiedeva l'estinzione del processo ex art. 306 cpc per rinuncia agli atti del giudizio di appello del 18.11.2025 depositata in atti, notificata ai difensori in primo grado della società appellata, non costituitasi in appello, con pec del 19.11.2025. pagina 1 di 3 Accettata fuori udienza, benché non fosse necessario trattandosi di parte non costituita in appello, dalla società appellata e comunicata al difensore di controparte con pec del 19.11.2025
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 18.11.2025, ritualmente notificato a mezzo pec in data 19.11.2025 alla società appellata non costituita la società Controparte_1
appellante rinunciava agli atti del giudizio di appello per asserita Parte_1
intervenuta transazione stragiudiziale con controparte.
Detta rinuncia, benché non fosse necessario trattandosi di parte non costituita in appello, veniva espressamente accettata fuori udienza dalla società appellata e comunicata al difensore di controparte con pec del 19.11.2025.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia agli atti del giudizio, l'appellata non si costituiva rimanendo contumace nel presente giudizio.
Con note di trattazione scritta sostitutive della udienza di trattazione del
11.12.2025 il difensore dell'appellante ribadiva la richiesta di estinzione ex art. 306 cpc alla luce dell'intervenuta rinuncia al giudizio di appello.
Trattandosi quindi di causa di pronta soluzione, all'esito di detta udienza cartolare essa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
Per quanto innanzi esposto:
1) visto il rituale atto di rinuncia dell'appellante società al giudizio di appello per dichiarata intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite;
2) visto che detto atto di rinuncia risulta ritualmente notificato dal difensore della società appellante a controparte, rimasta contumace, prima della scadenza dei termini per la costituzione delle stesse (vedi Cass. n. 5756/2011 e 23620/2017);
3) rilevato che la società appellata, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia al giudizio, non si è costituita rimanendo contumace nel presente giudizio;
pagina 2 di 3 4) che, nonostante non si richiedesse per il prodursi dell'effetto estintivo la sua accettazione ex art. 306 cpc essendo rimasta contumace, la società appellata ha comunque accettato fuori udienza la rinuncia agli atti dell'appellante ed ha comunicato tale accettazione a controparte appellante;
5) che nulla va disposto sulle spese processuali in quanto la parte appellata, cui spettava l'eventuale rimborso ex art. 306 comma 4 cpc, non si è costituita nel giudizio di appello nonostante la regolare notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia, per cui deve presumersi che non ne abbia sostenuta alcuna;
6) che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con sentenza dal collegio;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto così, provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ultimo comma cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, disponendo cancellarsi la causa dal ruolo;
b) Nulla sulle spese processuali stante la mancata costituzione dell'appellata.
Così deciso in Napoli il 12.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1896/2025 promossa da:
CF: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ES MA, GI RR e AR UT
APPELLANTE
Contro
CF: 11439970010, Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI: l'appellante chiedeva l'estinzione del processo ex art. 306 cpc per rinuncia agli atti del giudizio di appello del 18.11.2025 depositata in atti, notificata ai difensori in primo grado della società appellata, non costituitasi in appello, con pec del 19.11.2025. pagina 1 di 3 Accettata fuori udienza, benché non fosse necessario trattandosi di parte non costituita in appello, dalla società appellata e comunicata al difensore di controparte con pec del 19.11.2025
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 18.11.2025, ritualmente notificato a mezzo pec in data 19.11.2025 alla società appellata non costituita la società Controparte_1
appellante rinunciava agli atti del giudizio di appello per asserita Parte_1
intervenuta transazione stragiudiziale con controparte.
Detta rinuncia, benché non fosse necessario trattandosi di parte non costituita in appello, veniva espressamente accettata fuori udienza dalla società appellata e comunicata al difensore di controparte con pec del 19.11.2025.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia agli atti del giudizio, l'appellata non si costituiva rimanendo contumace nel presente giudizio.
Con note di trattazione scritta sostitutive della udienza di trattazione del
11.12.2025 il difensore dell'appellante ribadiva la richiesta di estinzione ex art. 306 cpc alla luce dell'intervenuta rinuncia al giudizio di appello.
Trattandosi quindi di causa di pronta soluzione, all'esito di detta udienza cartolare essa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
Per quanto innanzi esposto:
1) visto il rituale atto di rinuncia dell'appellante società al giudizio di appello per dichiarata intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite;
2) visto che detto atto di rinuncia risulta ritualmente notificato dal difensore della società appellante a controparte, rimasta contumace, prima della scadenza dei termini per la costituzione delle stesse (vedi Cass. n. 5756/2011 e 23620/2017);
3) rilevato che la società appellata, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia al giudizio, non si è costituita rimanendo contumace nel presente giudizio;
pagina 2 di 3 4) che, nonostante non si richiedesse per il prodursi dell'effetto estintivo la sua accettazione ex art. 306 cpc essendo rimasta contumace, la società appellata ha comunque accettato fuori udienza la rinuncia agli atti dell'appellante ed ha comunicato tale accettazione a controparte appellante;
5) che nulla va disposto sulle spese processuali in quanto la parte appellata, cui spettava l'eventuale rimborso ex art. 306 comma 4 cpc, non si è costituita nel giudizio di appello nonostante la regolare notifica dell'atto di appello e di quello di rinuncia, per cui deve presumersi che non ne abbia sostenuta alcuna;
6) che, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con sentenza dal collegio;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto così, provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ultimo comma cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, disponendo cancellarsi la causa dal ruolo;
b) Nulla sulle spese processuali stante la mancata costituzione dell'appellata.
Così deciso in Napoli il 12.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3