Art. 9.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a quelli del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a quelli del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge.