CASS
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OI RO SE nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza DE 25 luglio 2024 DE Tribunale di NI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto DE ricorso;
udito l'avv. Valeria Rizzo, nell'interesse DE ricorrente, che insiste per l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 25 luglio 2024, emessa dal giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di NI (ed integralmente confermata dal Tribunale distrettuale), RO SE OI è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei DEitti di bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 2148 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/11/2024 fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C), commessi nella qualità di legale rappresentante DEla ditta individuale EL.NE , di fatto gestita da TO IO IN, unitamente a VE e IN IN. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il IN, unitamente agli IN, nelle loro già evidenziate qualità di gestori di fatto DEla EL.NE e già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento AN s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la IE s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit MP s.r.l. e il complesso DEle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla NI MP s.r.I.) e dopo l'intervenuto sequestro di quest'ultima e la dichiarazione giudiziale di inefficacia DE contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla AN in favore DEla NI MP, sarebbero stati artefici, insieme ad RO OI (formale titolare DEla ditta individuale ELNet di OI RO SE), a Santo RO (socio unico e amministratore DEla A.F. MP s.r.I.) e ad alcuni dipendenti DEla IE s.p.a. (NI DO, LU CO e RO MU) e DEla NI MP s.r.l.s. (VA AL e VA Speciale), DEla distrazione dei ricavi e dei redditi spettanti alla Doisan (già dichiarata fallita); condotta realizzata attraverso fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla NI impianti s.r.l.s. (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e con essa, indirettamente, di quello DEla AN, DEla quale la NI MP era il principale asset DEla massa fallimentare, distraendo di fatto i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla IE MP, concorrendo, così, nella causazione DE dissesto DEla NI MP con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare DEla AN. Condotte, tutte, finalizzate all'agevolazione DE clan mafioso "IL-Puntina". All'interno di questo complessivo quadro probatorio, l'OI (privo di competenze imprenditoriali), accettando di divenire formale intestatario DEla ditta individuale di fatto gestita da IN e dagli IN, sarebbe stato pienamente consapevole di contribuire a cagionare il dissesto DEla NI MP, occultando i proventi degli originari DEitti di bancarotta inerenti alla AN, impedendone la ricostruzione e il recupero e, così, partecipando al depauperamento DEla AN, DEla quale la NI MP era il principale asset patrimoniale. 2. Propone ricorso per cassazione l'opponente articolando cinque motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 223, 216 e 219 I. fall., nonché degli artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen., quanto alla sussistenza, in relazione ai 2 reati contestati, dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori" (esecutivi di pregressi contratti stipulati con la IE) non ancora assegnati dalla committente alla NI MP e quindi mai entrati nel patrimonio DEla società; peraltro ipotizzando la consumazione DE reato senza la (necessaria) cooperazione DEl'amministratore giudiziario ed omettendo DE tutto l'indicazione DE contributo causale offerto dal ricorrente nella consumazione DE reato di riciclaggio. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 322, 329 e 326 DE codice DEla crisi e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui le condotte di reato contestate a titolo di bancarotta impropria coinciderebbero, sostanzialmente, con quelle oggetto DEl'imputazione a titolo di bancarotta distrattiva. 2.3. Il terzo motivo attiene all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e deduce, sotto i profili DEla violazione di legge e DE connesso vizio di motivazione, la mancanza di specifici elementi probatori dai quali dedurre la sussistenza degli elementi costitutivi DEla fattispecie aggravata. 2.4. Il quarto deduce, sotto il profilo DEl'inosservanza di norma processuale, l'inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (VA IN), perché rese oltre i centottanta giorni dall'inizio DEla collaborazione, relativi a fatti differenti rispetto a quelli oggetto DEle iniziali dichiarazioni e, comunque, radicalmente inattendibili (circostanza, peraltro, certificata in plurime decisioni giudiziali), in quanto dettate dal profondo astio nutrito nei confronti dei suoi familiari in ragione DEla relazione intrapresa con l'attuale compagna. 2.5. Il quinto, in ultimo attiene alla sussistenza DEle esigenze cautelari, ritenute nonostante il lungo lasso di tempo intercorso tra le condotte contestate e la concreta applicazione DEla misura, pur in difetto DEla necessaria valutazione DEla permanenza DEla situazione di fatto che ha reso possibile, in ipotesi, la commissione dei DEitti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. La corretta comprensione DEle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento, per come evidenziato nell'ordinanza impugnata, trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario DEla NI MP, che evidenziava il progressivo calo di fatturato DEla società, 3 determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte DEla committente IE s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla NI MP a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale EL.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad IN e VE IN e ad TO IN (già imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale DEla AN s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno DEla prospettazione offerta, che la ditta individuale EL.NE ., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro DEla NI MP;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. MP;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale DEla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti DEla NI MP. Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la IE s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno DEla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla NI MP fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management DEla IE, finalizzata allo svuotamento DEla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte DElo IN e DE IN DEl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni DEla AN, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore DEla NI MP (poi dichiarata inefficace, in accoglimento DEl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza DEl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, VA IN (che riferiva di almeno una riunione a settimana con NI DO, dirigente DEla IE), negli esiti DEl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione DEla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia VA IN, soggetto apicale DE clan IL, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce DE clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti DEla IE. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi DEle società ocinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi DEl'associazione e la connessa attività di riciclaggio DE denaro di provenienza illecita DE clan, ma 4 spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la IE ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" DEl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello DE IN, LM CH, DE clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti DEla famiglia IL derivanti DEla mancata accettazione DEla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine DE percorso di collaborazione DElo stesso). Ciò premesso, la valutazione DEle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione DElo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione DEla consistenza patrimoniale DEl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 DE 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo DE reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura DEl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero DE bene attraverso l'esperimento DEle azioni apprestate in favore DEla curatela (Sez. 5, n. 4739 DE 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile DE compendio attivo DEla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione DEla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità DE patrimonio destinato (ai sensi DEl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, 1.---).......„..„_, 5 DEla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, n. 22787 DE 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 DE 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) DE progressivo calo di fatturato DEla NI MP e DE parallelo aumento DE fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale EL.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad IN e VE IN e TO IN;
b) DEle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, VA IN (che riferiva DEl'interessamento DE clan IL verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi DEle attività DEittuose e dei rapporti con la IE strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti DEl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto DEle funzioni gestorie da parte degli IN e DE IN e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'OI; l'attribuzione alla ELNE e alla A.F. MP di lavori "DEla NI MP"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti DEla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla NI MP a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale EL.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad IN e VE IN e TO. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori DEl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva DEl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 dei 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 DE 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può 6 17'\ ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione DEl'avviamento commerciale DEl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 DE 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 DE 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 DE 8/3/2006, HI ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" DEle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi DEla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore), potrà assumere i caratteri DEl'illecito civile (ai sensi DEl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 DE 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini DEla configurabilità DE reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 DE 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema DEl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 DE 08/03/2006, HI, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 DE 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 DEl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione DE fallimento (Sez. 5, n. 12945 DE 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 DE 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta DEl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un n, 7 abuso o in un'infeDEtà nell'esercizio DEla carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria DEla società, determini l'astratta prevedibilità DEla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 DE 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 DE 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva DEle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno DEla NI MP ed in favore, per quel che rileva in questa sede, DEla ELNet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce DE fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli IN di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla NI MP) che dà conto DEla (ipotizzata) configurabilità DE reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeDEtà DEle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio DEla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione DEle commesse alla NI MP), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto DEla società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella DEla AN, DEla quale la NI MP era il principale asset. E che la NI MP sia il principale asset DE fallimento AN discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso DEl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti DE creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto DEl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione DE credito (Cass. civ. n. 7127 DE 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio DE debitore, ma resta soggetto all'aggressione DE (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 DE 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza DEl'esito vittorioso DEl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla AN alla NI MP) non è rientrato nel patrimonio DEla società fallita (la AN), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla NI MP (oggetto diretto DEl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione DEl'attivo fallimentare DEla società fallita In ciò la configurabilità DE reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento DEla NI MP) e DE reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento AN). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente 8 differenti: lo sviamento DEla clientela integra l'operazione dolosa causativa DE dissesto DEla NI MP;
mentre lo svuotamento DE patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni DEla AN, DEla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione DEl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi DEla società. Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi DE riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta DE soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza DElo stato di dissesto finanziario DEla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso DEl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n. 2298 DE 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089) o DEl'autoriciclaggio, quale lecita vestizione DEle somme, dei beni e DEle altre utilità provenienti dalla commissione DE DEitto presupposto (nella parte in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro abbia fatto sèguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla IE alla NI MP" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio DEla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità DEla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NI, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento DE primo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure. 9
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di NI. Così deciso il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto DE ricorso;
udito l'avv. Valeria Rizzo, nell'interesse DE ricorrente, che insiste per l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 25 luglio 2024, emessa dal giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di NI (ed integralmente confermata dal Tribunale distrettuale), RO SE OI è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei DEitti di bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 2148 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/11/2024 fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C), commessi nella qualità di legale rappresentante DEla ditta individuale EL.NE , di fatto gestita da TO IO IN, unitamente a VE e IN IN. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il IN, unitamente agli IN, nelle loro già evidenziate qualità di gestori di fatto DEla EL.NE e già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento AN s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la IE s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit MP s.r.l. e il complesso DEle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla NI MP s.r.I.) e dopo l'intervenuto sequestro di quest'ultima e la dichiarazione giudiziale di inefficacia DE contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla AN in favore DEla NI MP, sarebbero stati artefici, insieme ad RO OI (formale titolare DEla ditta individuale ELNet di OI RO SE), a Santo RO (socio unico e amministratore DEla A.F. MP s.r.I.) e ad alcuni dipendenti DEla IE s.p.a. (NI DO, LU CO e RO MU) e DEla NI MP s.r.l.s. (VA AL e VA Speciale), DEla distrazione dei ricavi e dei redditi spettanti alla Doisan (già dichiarata fallita); condotta realizzata attraverso fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla NI impianti s.r.l.s. (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e con essa, indirettamente, di quello DEla AN, DEla quale la NI MP era il principale asset DEla massa fallimentare, distraendo di fatto i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla IE MP, concorrendo, così, nella causazione DE dissesto DEla NI MP con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare DEla AN. Condotte, tutte, finalizzate all'agevolazione DE clan mafioso "IL-Puntina". All'interno di questo complessivo quadro probatorio, l'OI (privo di competenze imprenditoriali), accettando di divenire formale intestatario DEla ditta individuale di fatto gestita da IN e dagli IN, sarebbe stato pienamente consapevole di contribuire a cagionare il dissesto DEla NI MP, occultando i proventi degli originari DEitti di bancarotta inerenti alla AN, impedendone la ricostruzione e il recupero e, così, partecipando al depauperamento DEla AN, DEla quale la NI MP era il principale asset patrimoniale. 2. Propone ricorso per cassazione l'opponente articolando cinque motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 223, 216 e 219 I. fall., nonché degli artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen., quanto alla sussistenza, in relazione ai 2 reati contestati, dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori" (esecutivi di pregressi contratti stipulati con la IE) non ancora assegnati dalla committente alla NI MP e quindi mai entrati nel patrimonio DEla società; peraltro ipotizzando la consumazione DE reato senza la (necessaria) cooperazione DEl'amministratore giudiziario ed omettendo DE tutto l'indicazione DE contributo causale offerto dal ricorrente nella consumazione DE reato di riciclaggio. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 322, 329 e 326 DE codice DEla crisi e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui le condotte di reato contestate a titolo di bancarotta impropria coinciderebbero, sostanzialmente, con quelle oggetto DEl'imputazione a titolo di bancarotta distrattiva. 2.3. Il terzo motivo attiene all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e deduce, sotto i profili DEla violazione di legge e DE connesso vizio di motivazione, la mancanza di specifici elementi probatori dai quali dedurre la sussistenza degli elementi costitutivi DEla fattispecie aggravata. 2.4. Il quarto deduce, sotto il profilo DEl'inosservanza di norma processuale, l'inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (VA IN), perché rese oltre i centottanta giorni dall'inizio DEla collaborazione, relativi a fatti differenti rispetto a quelli oggetto DEle iniziali dichiarazioni e, comunque, radicalmente inattendibili (circostanza, peraltro, certificata in plurime decisioni giudiziali), in quanto dettate dal profondo astio nutrito nei confronti dei suoi familiari in ragione DEla relazione intrapresa con l'attuale compagna. 2.5. Il quinto, in ultimo attiene alla sussistenza DEle esigenze cautelari, ritenute nonostante il lungo lasso di tempo intercorso tra le condotte contestate e la concreta applicazione DEla misura, pur in difetto DEla necessaria valutazione DEla permanenza DEla situazione di fatto che ha reso possibile, in ipotesi, la commissione dei DEitti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. La corretta comprensione DEle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento, per come evidenziato nell'ordinanza impugnata, trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario DEla NI MP, che evidenziava il progressivo calo di fatturato DEla società, 3 determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte DEla committente IE s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla NI MP a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale EL.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad IN e VE IN e ad TO IN (già imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale DEla AN s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno DEla prospettazione offerta, che la ditta individuale EL.NE ., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro DEla NI MP;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. MP;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale DEla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti DEla NI MP. Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la IE s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno DEla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla NI MP fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management DEla IE, finalizzata allo svuotamento DEla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte DElo IN e DE IN DEl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni DEla AN, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore DEla NI MP (poi dichiarata inefficace, in accoglimento DEl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza DEl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, VA IN (che riferiva di almeno una riunione a settimana con NI DO, dirigente DEla IE), negli esiti DEl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione DEla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia VA IN, soggetto apicale DE clan IL, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce DE clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti DEla IE. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi DEle società ocinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi DEl'associazione e la connessa attività di riciclaggio DE denaro di provenienza illecita DE clan, ma 4 spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la IE ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" DEl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello DE IN, LM CH, DE clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti DEla famiglia IL derivanti DEla mancata accettazione DEla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine DE percorso di collaborazione DElo stesso). Ciò premesso, la valutazione DEle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione DElo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione DEla consistenza patrimoniale DEl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 DE 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo DE reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura DEl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero DE bene attraverso l'esperimento DEle azioni apprestate in favore DEla curatela (Sez. 5, n. 4739 DE 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile DE compendio attivo DEla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione DEla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità DE patrimonio destinato (ai sensi DEl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, 1.---).......„..„_, 5 DEla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, n. 22787 DE 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 DE 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) DE progressivo calo di fatturato DEla NI MP e DE parallelo aumento DE fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale EL.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad IN e VE IN e TO IN;
b) DEle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, VA IN (che riferiva DEl'interessamento DE clan IL verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi DEle attività DEittuose e dei rapporti con la IE strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri DE clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti DEl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto DEle funzioni gestorie da parte degli IN e DE IN e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'OI; l'attribuzione alla ELNE e alla A.F. MP di lavori "DEla NI MP"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti DEla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla NI MP a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale EL.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad IN e VE IN e TO. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori DEl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva DEl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 dei 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 DE 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può 6 17'\ ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione DEl'avviamento commerciale DEl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 DE 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 DE 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 DE 8/3/2006, HI ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" DEle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi DEla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio DEl'imprenditore), potrà assumere i caratteri DEl'illecito civile (ai sensi DEl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 DE 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini DEla configurabilità DE reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 DE 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema DEl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 DE 08/03/2006, HI, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 DE 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio DEl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione DEl'interesse dei creditori alla conservazione DEl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 DEl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione DE fallimento (Sez. 5, n. 12945 DE 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 DE 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta DEl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un n, 7 abuso o in un'infeDEtà nell'esercizio DEla carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria DEla società, determini l'astratta prevedibilità DEla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 DE 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 DE 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva DEle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno DEla NI MP ed in favore, per quel che rileva in questa sede, DEla ELNet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce DE fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli IN di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla NI MP) che dà conto DEla (ipotizzata) configurabilità DE reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeDEtà DEle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio DEla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione DEle commesse alla NI MP), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto DEla società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella DEla AN, DEla quale la NI MP era il principale asset. E che la NI MP sia il principale asset DE fallimento AN discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso DEl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti DE creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto DEl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione DE credito (Cass. civ. n. 7127 DE 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio DE debitore, ma resta soggetto all'aggressione DE (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 DE 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza DEl'esito vittorioso DEl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla AN alla NI MP) non è rientrato nel patrimonio DEla società fallita (la AN), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione DE patrimonio sociale DEla NI MP (oggetto diretto DEl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione DEl'attivo fallimentare DEla società fallita In ciò la configurabilità DE reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento DEla NI MP) e DE reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento AN). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente 8 differenti: lo sviamento DEla clientela integra l'operazione dolosa causativa DE dissesto DEla NI MP;
mentre lo svuotamento DE patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni DEla AN, DEla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione DEl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi DEla società. Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi DE riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta DE soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza DElo stato di dissesto finanziario DEla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso DEl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n. 2298 DE 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089) o DEl'autoriciclaggio, quale lecita vestizione DEle somme, dei beni e DEle altre utilità provenienti dalla commissione DE DEitto presupposto (nella parte in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro abbia fatto sèguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla IE alla NI MP" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio DEla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità DEla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NI, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento DE primo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure. 9
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di NI. Così deciso il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore