Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di reclamo ex art. 51 CCII n. 50 / 2025 RG, trattenuta in decisione il 12.3.2025, proposto da:
in persona del Presidente pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Circ.ne Ragusa, 12, presso e nello studio dell'Avv.
Lorenzo Mazzarulli che la rappresenta e difende nel giudizio giusta procura allegata al reclamo;
- reclamante – contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Berardo Di Ferdinando giusta procura allegata a CP_1 memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Alcide De Gasperi n. 67, presso e nello studio dell'Avv. Piergiorgio Merli;
- reclamato – avverso sentenza n. 101/24 emessa in data 26.11.2024, dal Tribunale di Teramo in seno alla procedura concorsuale n. 172/2024 e notificata dal Avv. Stefano Bilò per il Parte_2 tramite dell'UNEP di Teramo in data 20.12.2024.
CONCLUSIONI
Reclamante:
“1. Revocare la sentenza n. 101/24 emessa in data 26.11.2024, dal Tribunale Firmato di Teramo in relazione alla procedura concorsuale n. 172/2024 e notificata dal Avv. Stefano Parte_2 Bilò per il tramite dell'UNEP di Teramo in data 20.12.2024 e, per l'effetto, annullare la procedura di liquidazione controllata;
2. In subordine, ordinare che le somme acquisite dalla procedura esecutiva immobiliare n. 87/2021
R.G.E. Trib. Teramo, vengano versate interamente in favore della Parte_1 quale creditrice fondiaria;
[...]
3. Condannare, sempre ed in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese di lite.”
Reclamato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di L'Aquila, in composizione Collegiale:
-respingere l'avverso reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, emessa dal Tribunale collegiale di Teramo - Ufficio procedure concorsuali, nel procedimento unitario rubricato al n. 172/2024 R.G.P.U.; confermare l'acquisizione delle somme ricavate dal procedimento di esecuzione immobiliare n. 87/2021 R.G.E. Tribunale di Teramo all'interno della procedura concorsuale n. 172/2024R.G.P.U., secondo le disposizioni del G.D. e del nominato liquidatore;
condannare la in persona del presidente p.t. alla rifusione Parte_1 delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Con ricorso ex art. 51 CCII, depositato in data 17.1.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto reclamo contro la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 26.11.2024 con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata del sig. CP_1 disponendo il non farsi luogo alla distribuzione del ricavato della procedura esecutiva n. 87/2021
R.G.E. del Tribunale di Teramo, con esclusione delle spese e dei compensi prededucibili e – in caso di istanza da parte del creditore ex art. 41 T.U.B. – della quota del credito fondiario che il Giudice
Delegato ritenesse congrua e tale da non pregiudicare la correttezza del riparto finale nella procedura di liquidazione controllata. Contr Di tale provvedimento la ha chiesto in primo luogo la revoca censurandolo per vari motivi, sintetizzabili come segue. Il debitore non era meritevole di accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 69, I co., D. Lgs. n. 14/19, secondo il quale il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Ciò in quanto egli stesso aveva dichiarato che le cause del suo dissesto economico fossero conseguite in parte agli obblighi di corrispondere a favore della ex moglie il mantenimento a seguito della separazione (e successivo divorzio), in parte al calo di reddito dovuto dapprima dalla riduzione del lavoro e successivamente, nel 2012, dalla perdita del medesimo.
Non si comprenderebbe, quindi, come mai abbia atteso fino all'aprile del 2023, proprio a ridosso Contr del primo tentativo di vendita di un bene immobile pignorato da parte della , per richiedere la nomina di un Gestore della Crisi quando, in sostanza, la dedotta crisi patrimoniale era già conclamata ed in essere ormai da tempo.
Nonostante egli avesse consapevolezza del proprio stato di decozione, non attuava alcuna azione per porvi rimedio, formulando, a titolo esemplificativo, una istanza per la riduzione dell'assegno di mantenimento ed anzi, pur avendo difficoltà a far fronte agli impegni assunti con la propria ex coniuge e con il figlio avuto dalla loro relazione, ne intraprendeva una seconda, con altra donna dalla quale aveva altri due figli.
Quanto alla interruzione della propria attività lavorativa di agente di commercio, avvenuta in data
2012, siccome tra le passività riportate nel ricorso ex art. 268, D. Lgs. n. 14/19, oltre al debito contratto con la vi erano, in prevalenza, debiti con Parte_1 lo Stato riconducibili, interamente, all'attività di agente di commercio sopra menzionata, si ha che mai, in 12 anni, il ha tentato di sanare, neppure ratealmente, tali passività, chiedendo CP_1 rateizzazioni, rottamazioni e/o definizioni agevolate dei richiamati debiti.
Egli avrebbe anche avrebbe dovuto inserire e/o indicare la figura di un soggetto terzo quale assuntore, in grado di far fronte agli obblighi in caso di sua impossibilità.
In ordine alle passività indicate nel ricorso introduttivo, la reclamante contesta gli importi riportati a titolo di compensi spettanti ai legali per l'attività svolta in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 87/2021 R.G.E., nonché nel procedimento penale n. 1118/21 R.G.N.R., poiché certamente non congrui rispetto all'attività svolta. Quanto al patrimonio prontamente liquidabile da lui indicato ed attestato dal Gestore della Crisi, esso si riduce ad un patrimonio immobiliare composto da diritti di proprietà pari ad 1/3 pro indiviso di un fabbricato ad uso abitativo di vecchia costruzione sito in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), , la cui quota è stata valutata in € 9.800,00, nonché in diritti pari alla piena Parte_3 proprietà su di un terreno sito in Isola del Gran Sasso d'Italia valutati in euro 2.500,00; a ciò si aggiunge patrimonio mobiliare composto, esclusivamente, dalle somme ricavatesi nella procedura esecutiva immobiliare n. 87/2021, promossa dalla odierna reclamante e in seno alla quale era stato predisposto il progetto di distribuzione con il quale veniva assegnata alla odierna reclamante la complessiva somma di € 53.800,91, di cui € 9.822,35, in privilegio ex art. 2770 C.C. ed € 43.978,56, in privilegio di I grado. Tale progetto, però, veniva approvato il 05.12.2024 (ossia dopo l'apertura della liquidazione giudiziale), e nel relativo verbale si dava atto che il Professionista delegato alla procedura esecutiva approvava il piano di riparto limitatamente alle spese e ai compensi prededucibili ex art. 2770 c.c., come di seguito specificati: quanto ad euro 9.822,35= per spese e competenze legali in favore di quanto ad euro 5.488,00= in favore del Parte_1
Professionista Delegato Notaio e quanto ad euro 1.476,20=in favore del Persona_1 custode Notaio e riservava di instare al G.E. per la dichiarazione di Persona_1 esecutività e al G.D. per la quantificazione della quota da assegnare al creditore fondiario (ovvero Contr proprio essa ) ex art. 41 TUB avendo lo stesso fattone istanza in data 28.08.2023.
A questo riguardo la reclamante, in subordine, chiede di ordinare che le somme acquisite dalla procedura esecutiva immobiliare n. 87/2021 R.G.E. Trib. Teramo venga versata interamente in favore di essa quale creditrice fondiaria ex art. 41 Parte_1
TUB.
Il reclamato si è costituito resistendo all'impugnazione. CP_1
Concesso alle parti un termine per consentire la piena esplicazione del contraddittorio (essendosi svolta l'udienza con la modalità della trattazione scritta) e la visibilità al collegio del fascicolo del procedimento di primo grado, depositate dalla sola parte reclamante le note di trattazione scritta e reso visibile il fascicolo del precedente grado, all'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la Corte ha riservato la decisione.
Ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento, rivelandosi per quanto di ragione infondato per quanto di seguito esposto.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione controllata aderendo a quanto attestato dall'OCC. Questi, a ben vedere, ha reputato, in sintesi, quanto segue.
“Dall'analisi della documentazione presentata dal debitore, di quella acquisita e delle attestazioni rese dai creditori si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento del debitore istante e, in tale sede, si può affermare che l'elencazione riportata nel ricorso introduttivo e che qui di seguito si ripropone, appare completa ed esaustiva oltre che corrispondente alle risultanze dell'analisi dei documenti esaminati dallo scrivente….. Il totale complessivo dei debiti del ricorrente è dunque pari ad € 255.824,91 di cui:
• € 30.920,00 in prededuzione o privilegiati ex art.2770 c.c.;
• € 213.301,29 con privilegio differente da quello di cui al 2770 c.c.;
• € 11.603,62 in chirografo. Il tutto fatto salvo le differenti valutazioni in sede di ammissione al passivo. Occorre peraltro segnalare sin d'ora che, per come riferito nel ricorso introduttivo e precisato nel sopra riportato schema, esiste ulteriore posizione debitoria, non ancora quantificata, nei confronti della Sig.ra a titolo di arretrato per il mantenimento dei figli e di cui il ricorrente è in attesa di Parte_4 quantificazione da parte del legale della creditrice. Peraltro, detti crediti potranno essere richiesti e specificati in sede di ammissione al passivo.
In merito alle ragioni della sopravvenuta incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte, lo scrivente rileva che, come già riferito nel precedente paragrafo, lo stesso debitore riconduce le cause dell'attuale incapacità a far fronte ai debiti contratti, al concomitante verificarsi delle seguenti circostanze:
• riduzione del proprio reddito a causa del calo dell'attività lavorativa già dal 2013, culminato con la cessazione della propria attività di agente di commercio monomandatario per essere poi assunto come lavoratore subordinato a stipendio fisso;
persistenza degli obblighi di mantenimento nei confronti dei propri figli e della propria ex moglie;
• riduzione dell'attività lavorativa e successiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato con conseguente Cassa integrazione (cfr. docc. da 99 a 104) e successivo stato di disoccupazione;
• errata gestione del diritto alla sospensione delle rate del mutuo che hanno fatto sorgere lo stato di morosità nei confronti dell'Istituto di credito e dal quale, anche a causa della mancanza di lavoro fisso, non è riuscito più a “venir fuori”; • problemi di salute che hanno ovviamente inciso sulle capacità ed opportunità lavorative. Peraltro, per come riferito dal debitore e per quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione, sino all'anno 2020 il Sig. ad eccezione di un mutuo ipotecario CP_1 contratto nel 2007 con la B.C.C. di Basciano s.c., non ha contratto debiti con altri soggetti privati, ma solo esclusivamente con l'Erario ed Enti pubblici e ciò a causa del calo reddituale per i motivi sopra evidenziati unitamente agli obblighi di mantenimento conseguenti alla separazione/divorzio. Oltretutto, il medesimo ricorrente, sino all'anno 2020 (in coincidenza con il diffondersi della pandemia mondiale Covid-19), aveva provveduto a corrispondere regolarmente le rate del mutuo e solo a seguito della pandemia il medesimo è divenuto moroso nei confronti dell'Istituto di Credito… Ai sensi dell'art 268 C.C.I.I. il debitore intende domandare l'apertura della procedura di liquidazione controllata per la liquidazione dei seguenti beni costituenti l'attivo immobiliare e mobiliare.
• Esposizione dell'attivo immobiliare. Dalle visure estratte presso il Catasto fabbricati (cfr. docc. da 124 a 125) e per come altresì dichiarato dal debitore nel proprio ricorso introduttivo, emerge che il Sig. è proprietario dei seguenti beni immobili: 1) 1/3 della piena proprietà di CP_1 immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 27, particella 636, sub 2, sito alla Frazione Pretara, Piano T 1-2, rendita 178,95, Cat. A/3, consistenza
4,5 vani;
2) 1/3 della piena proprietà di immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 27, particella 688, sub 14, sito alla Frazione Pretara, Piano T, rendita 26,03, Cat. C/2, consistenza 12 m/q; 3) 1/9 della piena proprietà di immobile censito al catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 28, particella 137, reddito dominicale € 20,79; reddito agrario € 32,67, qualità seminativo di classe 3, superficie 11.500 m/q; 4) 1/6 della piena proprietà di immobile censito al catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 27, particella 1330, reddito dominicale € 0,04; reddito agrario € 0,05, qualità semin. arbor. di classe 3, superficie 20 m/q; 5) 1/6 della piena proprietà di immobile censito al catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 27, particella 1889, reddito dominicale € 1,31; reddito agrario € 1,87, qualità semin. arbor. di classe 3, superficie 725 m/q; 6) 1/30 della piena proprietà di immobile censito al catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 37, particella 226, reddito dominicale € 0,18; reddito agrario € 0,28, qualità seminativo di classe 3, superficie 100 m/q; 7) 1/3 della piena proprietà di immobile censito al catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 37, particella 324, reddito dominicale € 2,68; reddito agrario € 5,35, qualità seminativo di classe 4, superficie 2.590 m/q; 8) 1/3 della piena proprietà di immobile censito al catasto terrenidel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 37, particella 325, reddito dominicale € 0,04; reddito agrario € 0,04, qualità incolt prod di classe U, superficie 680 m/q.
Valutazione del patrimonio immobiliare. Il ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, ha stimato approssimativamente il valore degli immobili come segue: 1) € 8.960,00 per 1/3 della piena proprietà di immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 27, particella 636, sub 2, come da relazione di stima resa dal Geo. (cfr. doc.21 allegato al ricorso Parte_5 introduttivo); 2) € 840,00 per 1/3 della piena proprietà di immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), foglio 27, particella 688, sub 14, come da relazione di stima resa dal Geo. (cfr. doc.21 allegato al ricorso introduttivo); 3) € Parte_5
2.496,00 per le ulteriori quote di proprietà degli immobili censiti al catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) al foglio 28, particella 137; al foglio 27, particelle 1330, 1889; al foglio 37, particelle 226, 324 e 325 (valutazione che, considerate la parziarietà delle quote proprietarie possedute, appare peraltro superiore al valore calcolato seguendo i criteri di cui all'art.15 c.p.c. per le cause relative alla proprietà). Il valore complessivamente stimato dei diritti su beni immobili riconducibili al debitore è dunque pari a complessivi € 12.296,00. Occorre peraltro segnalare, come già evidenziato dal debitore nel proprio ricorso introduttivo, che nella dichiarazione di successione e voltura catastale presentata dal ricorrente quale erede del defunto Persona_2 tra i beni ereditati vengono indicati, oltre a quelli sopra elencati, anche due terreni distinti nel catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia al fg.37, part.lle 524 e 804 (cfr. doc.121). Il valore di tutti i beni mobili registrati ancora nella disponibilità del Sig. è dunque CP_1 stimato complessivamente in € 1.300,00. Il debitore ha dichiarato di non essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore rientranti fra quelli espressamente indicati dagli artt. 514 e segg. c.p.c.; circostanza questa, che potrà essere verificata in sede di inventario dal nominando liquidatore.
Il debitore, inoltre, non risulta proprietario di quote di partecipazioni in società di capitali né in società di persone (cfr. docc.69, 69.1; cfr. anche doc.10 allegato al ricorso introduttivo).
Il medesimo ricorrente, inoltre, allo stato attuale ha un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale decorrente dal 03.10.24 al 29.11.24 (cfr. doc.33 bis del ricorso introduttivo) con uno stipendio lordo dichiarato dal ricorrente di circa € 800,00 mensili e, dunque, come si vedrà a breve, ben al di sotto del fabbisogno mensile stimato dall'ISTAT per una famiglia costituita da una sola persona.
Come segnalato e dimostrato dal ricorrente nella propria domanda di liquidazione controllata (cfr. docc.15 quater, 15 quinquies, 22 e 23 allegati al ricorso introduttivo), nell'esecuzione immobiliare n.87/2021 R.G.E. a carico del Sig. ed ancora pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, è CP_1 stato aggiudicato al prezzo di € 60.000,00, il lotto unico costituito da un “appezzamento di terreno di circa 650 mq sito nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE), Fraz. Pretara con sovrastante fabbricato in corso di costruzione ad uso residenziale.
L'appezzamento di terreno è distinto al C.T. del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) al foglio n°27, particelle n. 593 – n. 594 – n. 595”. Di conseguenza anche il ricavato, qualora non ancora distribuito al momento dell'apertura della liquidazione controllata e previa autorizzazione del Tribunale di Teramo, potrà entrare a far parte delle somme che il debitore mette a disposizione del ceto creditorio.
Allo stato attuale, considerato lo stato di occupazione precario del ricorrente, non vi è una quota di reddito che il ricorrente possa destinare alla liquidazione del patrimonio.” Sulla scorta di tali dati nella relazione si riferisce che:
“Alla luce di quanto sopra esposto, il piano di liquidazione prevede il pagamento dei creditori, sulla base del ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, stimato complessivamente in € 83.200,21 (al netto delle giacenze di c/c per € 365,24 di cui ha richiesto l'estromissione dalla procedura), di cui:
• € 12.296,00 realizzabili dalla vendita di beni immobili;
• € 1.300,00 realizzabili dalla vendita dei beni mobili registrati;
• € 60.000,00 acquisibile dalla procedura esecutiva immobiliare n.87/2021 R.G.E. a carico del Sig.
, qualora non ancora distribuite;
CP_1
€ 9.604,21 che dovranno essere versati nella procedura da terzi assuntori da individuare.
A detti importi, potrebbero poi aggiungersene ulteriori, qualora venga chiarita e definita la situazione proprietaria e catastale dei due terreni distinti nel catasto terreni del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia al fg.37, part.lle 524 e 804, rientranti nella dichiarazione di successione e voltura catastale presentata dal ricorrente quale erede del defunto ” Persona_2
L'OCC, inoltre, attesta come:” dal mese di settembre 2023 al mese di gennaio 2024 ha effettuato prelevamenti dal proprio conto corrente Postepay Evolution n. 5333171090083193 per la complessiva somma di euro 12.904,21. Il Sig. ha giustificato detti prelievi sia col fine di CP_1 restituire del denaro che gli era stato prestato da fratelli e sorelle per far fronte alle esigenze nei periodi precedenti, sia col fine di utilizzarli per pagare le bollette e per esigenze di vita quotidiana.
A tal fine ha prodotto delle dichiarazioni rese dai fratelli e nonché dalla Parte_6 Parte_7 sorella (cfr. docc.17 bis, 17 ter e 17 quater allegati al ricorso introduttivo), sia Parte_8 copia delle bollette di gas e luce pagate in contanti negli anni 2023 e 2024 (cfr. docc.17 quater e 17 quinquies allegati al ricorso introduttivo). In ogni caso il medesimo si è impegnato a riversare la somma € 9.304,21 ratealmente (al netto di € 3.600,00 necessari per il proprio sostentamento, atteso che a seguito di infortunio sul lavoro non ha percepito l'intero stipendio per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023), a far data dall'apertura della procedura di liquidazione controllata e sino alla sua conclusione, mediante terzo assuntore da designarsi.”
In conclusione, l'OCC ha osservato quanto appresso.
“a conclusione della presente relazione, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII ed alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi rileva che
- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore ex art. 268 ss. CCII con le modalità in precedenza esposte;
- sono state consultate le banche dati pubbliche e la documentazione prodotta dal debitore stesso al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 269 C.C.I.I.;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del sovraindebitato, che viene ceduto ai creditori, appare completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione nonché i rispettivi indirizzi p.e.c. (cfr. doc.51 allegato al ricorso introduttivo); esprime una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I. Ai sensi degli artt.268 e 269 C.C.I.I., inoltre, attesta che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”. Inoltre, e per ciò che concerne le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, a parere dell'esponente il debitore deve essere ritenuto meritevole di accedere alla procedura di liquidazione controllata.
Come sopra già riferito, infatti, lo stato di sovraindebitamento sembra essere derivato da un sommarsi di circostanze che non hanno consentito al debitore di far fronte ai debiti erariali prima ed a quelli concernenti il mutuo poi. Dall'esame degli estratti di ruolo, si evince, infatti, come i debiti erariali siano maturati tutti successivamente alla separazione del ricorrente dalla propria moglie, avvenuta nel 1999, quando, consensualmente, il medesimo si è impegnato a corrispondere ai figli ed alla ex moglie un mantenimento complessivo di £ 1.400.000,00 mensili. Peraltro, l'unico finanziamento contratto dal ricorrente è il mutuo fondiario del 2007 che, lo stesso, ha pagato regolarmente sino al manifestarsi della pandemia Covid-19.
Nessun altro debito per prestiti risulta a carico del ricorrente.
Ove si tenga altresì conto:
• che dal 2013 al 2021 (data in cui è stato messo in cassa integrazione) il reddito annuo del ricorrente si è ridotto di circa un terzo;
• dello stato di salute precario manifestatosi sin dall'anno 2019 rendendo più complicata la sua collocazione nel mondo del lavoro (cfr. docc. 16 bis, 16 ter, 16 quater del ricorso introduttivo);
• che non sembrano essere state realizzate condotte distrattive, per come risultante dagli estratti di c/c, dalle ispezioni ipotecarie e del P.R.A. e in considerazione della dichiarazione resa dal medesimo in ordine agli atti di amministrazione straordinaria (cfr. doc.53 allegato al ricorso introduttivo);
• che per l'unica circostanza di dubbia natura (ci si riferisce al prelievo di circa € 12.904,21 effettuato tra il 2023 e il 2024), il debitore, oltre a dare spiegazioni e a fornire dichiarazioni con i quali i familiari attestano che dette somme sono state restituite loro a seguito di prestiti, si è altresì impegnato a riversare l'importo di € 9.304,21 tramite terzo assuntore da individuarsi, al netto di quanto utilizzato per il proprio fabbisogno;
ritiene, appunto lo scrivente e fatte salve eventuali circostanze allo stato sconosciute, che il debitore non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e dunque sia meritevole di accedere alla presente procedura di liquidazione controllata.”
Ad avviso di questa Corte, la presenza di immobili e mobili ancora da liquidare, sia pur per un presumibile ricavo di poco più di 13mila euro, costituisce attivo da distribuire ai creditori e non porta a considerare totalmente incapiente, come tale legittimato a chiedere la sola CP_1 esdebitazione ex art 283. Né i debiti per mantenimento sorti a causa della separazione dal primo coniuge possono costituire elemento per reputarlo immeritevole, trattandosi di obbligazioni impostegli dall'Autorità
Giudiziaria e non volontariamente assunte;
parimenti non si vede perché il non dovesse unirsi CP_1 in seguito ad altra donna: vero è che i suoi redditi subirono un drastico calo (il che non è oggetto di contestazione) sin dal 2013, allorchè egli cessò l' attività di agente di commercio monomandatario per essere poi saltuariamente assunto come lavoratore subordinato a stipendio fisso con retribuzioni, come visto, molto scarse, dato lo stipendio lordo di circa € 800,00 mensili, ben al di sotto del fabbisogno mensile stimato dall'ISTAT per una famiglia costituita da una sola persona, col quale non avrebbe potuto rateizzare alcunché con l'Erario, anche tenuto conto di periodi in Cassa integrazione e successivo stato di disoccupazione;
unico debito volontariamente assunto essendo quello relativo al mutuo contratto con la Banca reclamante, peraltro onorato dal 2007 sino al manifestarsi della pandemia Covid-19.
Sicchè, come incontestatamente attestato dall'OCC, sino all'anno 2020 il ad eccezione del CP_1 mutuo ipotecario contratto nel 2007 con la B.C.C. di Basciano s.c., non ha contratto debiti con altri soggetti privati, ma solo esclusivamente con l'Erario ed Enti pubblici e ciò a causa del calo reddituale per i motivi sopra evidenziati unitamente agli obblighi di mantenimento conseguenti alla separazione/divorzio. Oltretutto, il medesimo ricorrente, sino all'anno 2020 (in coincidenza con il diffondersi della pandemia mondiale Covid-19), aveva provveduto a corrispondere regolarmente le rate del mutuo e solo a seguito della pandemia il medesimo è divenuto moroso nei confronti dell'Istituto di credito. Ne deriva che il ricorso per apertura di liquidazione controllata non poteva essere dichiarato inammissibile, ciò nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268-269 CCII e non essendoci altre domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII. Quanto al fatto che solo nel 2023, in prossimità del primo tentativo di vendita di un bene immobile Contr pignorato da parte della , egli intese richiedere la nomina di un Gestore della Crisi, si ha che, Contr se anche l'iniziativa sia stata assunta nel tentativo di sottrarre il ricavato alla , creditrice fondiaria, per farlo ricadere nello stato passivo sottoposto a concorso dei creditori, va osservato che trattavasi di circostanza ben nota al Tribunale, che, infatti, nella gravata sentenza ha disposto, sì, di non farsi luogo alla distribuzione del ricavato della procedura esecutiva n. 87/2021 R.G.E. del
Tribunale di Teramo, con esclusione delle spese e dei compensi prededucibili, ma ha anche aggiunto come, in caso di istanza da parte del creditore ex art. 41 T.U.B., dovesse attribuirsi alla odierna reclamata la quota del credito fondiario che il Giudice Delegato ritenesse congrua e tale da non pregiudicare la correttezza del riparto finale nella procedura di liquidazione controllata. Parte reclamante assume, fondatamente, che l'art. 270 comma 5 CCII richiama espressamente gli artt. 143, 150 e 151 CCII, in virtù dei quali i rapporti processuali, salvo diversa disposizione di legge, si interrompono, le procedure esecutive e cautelari non possono essere iniziate o proseguite e si apre il concorso dei creditori, invocando il principio per cui deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall'art. 41, comma 2, a mente del quale CP_3
"L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore", ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall'art. 150 CCI, norma che trova applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall'art. 270, comma
5, CCII.” La doglianza, però, non si confronta con la pur anodina statuizione che ha rimesso al GD della Contr liquidazione controllata la decisione sull'attribuzione alla di quanto spettante in base al piano di riparto approvato nella procedura esecutiva, ciò in caso di sua istanza ex art. 41 TUB, norma richiamata implicitamente dalla clausola di riserva contenuta nell'art. 150, di diretta applicazione, che contempla espressamente come “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”, il che comporta che la questione della palese operatività della diversa statuizione di legge, costituente unica reale ragione per la quale è stato sostanzialmente proposto il reclamo, dovrà essere esaminata e risolta in sede di esecuzione del programma di liquidazione, ove necessario mediante la proposizione dei rimedi previsti dall'art. 275 CCII. Ne deriva che il ricorso per apertura di liquidazione controllata non doveva essere dichiarato inammissibile e questa Corte deve respingere il reclamo, data la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268-269 CCII, non essendoci altre domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e non essendo possibile revocare la gravata pronuncia, né modificarla, solo per ordinare che la somma acquisita dalla procedura esecutiva immobiliare n. 87/2021 R.G.E. Trib. Teramo venga versata interamente in favore della quale creditrice Parte_1 fondiaria, trattandosi di questione riguardante la distribuzione del ricavato della liquidazione giudiziale, non la legittimità della sua apertura. Per tali ragioni la sentenza reclamata deve trovare conferma.
La novità delle questioni affrontate e la non agevole interpretazione delle novità normative che vengono in rilievo costituiscono gravi ed eccezionali ragioni sufficienti per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Il Consigliere est.
Alberto Iachini Bellisarii