Cass. civ., sez. II, sentenza 24/12/2024, n. 34376
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Sentenza 24 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 13 febbraio 2024, con numero di registro generale 31659/2021. Le parti in causa sono una società ricorrente e l'Autorità di vigilanza, che aveva irrogato sanzioni per violazioni relative alla comunicazione di informazioni privilegiate. La ricorrente contestava la natura privilegiata delle informazioni diffuse, sostenendo che fossero già di dominio pubblico e che non avessero avuto un impatto significativo sul prezzo delle azioni. La Corte d'appello di Milano aveva confermato le sanzioni, ritenendo che le informazioni in questione fossero effettivamente privilegiate e che il ritardo nella loro comunicazione fosse illecito.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato il carattere privilegiato delle informazioni, evidenziando che la ricorrente non aveva dimostrato l'insussistenza di tale carattere. Il giudice ha sottolineato l'importanza della tempestiva comunicazione delle informazioni per garantire la trasparenza del mercato e la protezione degli investitori. Inoltre, ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non viziata da errori di diritto, confermando la legittimità delle sanzioni irrogate. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione delle normative europee e nazionali riguardanti la disclosure delle informazioni privilegiate, evidenziando la responsabilità degli emittenti nel garantire la correttezza delle informazioni diffuse.

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Massime1

In materia di società e borsa, le informazioni per essere qualificate come privilegiate, ai sensi dell'art. 7 del reg. UE n. 596 del 2014 (cd. MAR), devono essere dotate del carattere della significatività da individuarsi, sotto il profilo oggettivo, alla luce dell'impatto che l'informazione ha sui prezzi degli strumenti finanziari, e sotto il profilo soggettivo, alla luce della probabile incidenza delle informazioni sulle scelte soggettive dell'investitore ragionevole, secondo la teoria del "più probabile che non". La qualificazione di un'informazione come privilegiata, quindi, deve essere effettuata con accertamento ex ante, nel momento in cui l'emittente, a conoscenza della stessa e dei suoi caratteri può comprendere consapevolmente che questa possa, in modo significativamente probabile, influenzare le scelte dell'investitore razionale; ad ogni modo, alla luce del quindicesimo considerando del citato regolamento, la natura privilegiata dell'informazione può essere confermata anche da una verifica ex post della sua effettiva influenza sui prezzi, prendendo in considerazione anche i dati disponibili in epoca successiva alla sua diffusione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che, considerando anche gli effetti verificatisi ex post, aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei confronti della società ricorrente, la quale aveva ritardato di alcuni giorni la pubblicazione delle stime preliminari contenenti dati positivi relativi all'esercizio contabile precedente, aventi i requisiti di cui all'art. 7 citato, ragione per la quale avrebbero dovuto essere comunicate tempestivamente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/12/2024, n. 34376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34376
    Data del deposito : 24 dicembre 2024

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