Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2302 del R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito, promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Andrea Ferrara e Stefania Frustaci;
opponente contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33020180003220354000, notificatogli in data 06.09.2023, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.894,70, a titolo di contributi IVS, anno 2013 e relative sanzioni, la cui emissione è scaturita da un accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate notificato in data 29.05.2017. Ha eccepito la prescrizione del credito contributivo.
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Il ricorso è fondato.
L'avviso di addebito opposto inerisce al recupero dei contributi a percentuale per l'anno 2013 dovuti dalla parte ricorrente alla gestione commercianti sui maggiori redditi di impresa accertati dall'Agenzia delle Entrate tramite l'accertamento unificato n. TDY01T300398 notificato al contribuente il 29.05.2017 e non opposto.
Pur considerando che tale atto di accertamento ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale dei maggiori contributi previdenziali dovuti, si ritiene maturata la eccepita prescrizione quinquennale.
Infatti, tra la notifica all'opponente dell'atto di accertamento unificato eseguita dall'Agenzia delle Entrate in data 29.05.2017 e la notifica dell'avviso di addebito effettuata dall' in data 06.09.2023, è decorso un quinquennio senza che siano CP_1
stati posti in essere, nei confronti del ricorrente, atti conservativi e/o esecutivi, né solleciti di pagamento che valessero a costituirlo in mora e ad interrompere il corso della prescrizione del credito contributivo.
Giova osservare che, anche calcolando il periodo di sospensione legale della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni, CP_ come da Circolare n. 126/2021), la prescrizione risulta egualmente compiuta essendo decorsi oltre sei anni tra la notifica, in data 29.05.2017, dell'atto di accertamento unificato e la notifica dell'avviso di addebito, in data 06.09.2023, per cui il credito menzionato nel titolo opposto si è estinto per prescrizione.
Va dunque dichiarata la prescrizione del credito contestato dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso. Conseguentemente, l'avviso di addebito con il quale quel credito era stato azionato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara prescritto il credito per contributi previdenziali indicato nell'avviso di addebito n. 33020180003220354000; per l'effetto, annulla detto titolo;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in CP_1
€ 49,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Catanzaro, 06.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
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