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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 22 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9709 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascali, via Santa Venera n. 23, ed elettivamente domiciliata in Santa Venerina, via Vittorio Emanuele
n. 280, presso lo studio dell'avv. Chiara A. Camarata, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
17.10.2024, la ricorrente premetteva che aveva presentato domanda al fine della verifica e dell'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di assistenza continua e indennità di accompagnamento nonché l'accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita l'interessata, le riconosceva un grado di invalidità dell'80%, negando il diritto all'indennità di accompagnamento ed uno stato di Handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L 104/1992.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 100% ed uno stato di
Handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 104/1992, con decorrenza dal Novembre 2023, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza del 17.02.2025 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 09.06.2025.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 09.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., e rinviata per il deposito della relazione peritale.
Con decreto del 12.06.2025, veniva revocata l'ordinanza del 09.06.2025 essendo affetta da un errore materiale e la causa rinviata all'odierna udienza.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 22.09.025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 100% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e portatrice di Handicap grave (art 3, comma 3, L 104/92), con decorrenza dal mese di Agosto 2023, confermando integralmente la valutazione della Commissione CP_ Medica , mentre contrasta con la valutazione del C.T.U. della fase di A.T.P.
Alla luce delle conclusioni di tale ultimo accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'indennità di accompagnamento da epoca ampiamente precedente alla CP_ proposizione del ricorso in opposizione ad ATP, vanno poste a carico dell' .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70.
Altrettanto deve dirsi quanto alle spese di lite della fase di ATP, essendo stato il beneficio riconosciuto dall'Agosto 2023, ovvero da una data antecedente alla proposizione della fase d ATP e della stessa visita medica in tale fase espletata. Trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva) essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 567,00), della fase introduttiva (€ 709,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.061,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € CP_2
283,50 per la fase di studio, € 354,50 per la fase introduttiva ed € 318,30 per la fase istruttoria. In totale €
956,30.
Quanto alle spese di CTU sia della fase di ATP che quelle dell'opposizione ad ATP, per le medesime CP_ ragioni sopra espresse, devono essere poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.10.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e portatrice di Handicap grave (art 3, comma 3, L 104/92), con decorrenza dal mese di Agosto 2023. CP_
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di ATP e di opposizione ad ATP, che liquida in complessivi € 3.319,00, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute. CP_
3. Pone a carico dell' le spese della CTU relative alla fase di A.T.P. e di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 22.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 22 Settembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9709 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascali, via Santa Venera n. 23, ed elettivamente domiciliata in Santa Venerina, via Vittorio Emanuele
n. 280, presso lo studio dell'avv. Chiara A. Camarata, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
17.10.2024, la ricorrente premetteva che aveva presentato domanda al fine della verifica e dell'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di assistenza continua e indennità di accompagnamento nonché l'accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita l'interessata, le riconosceva un grado di invalidità dell'80%, negando il diritto all'indennità di accompagnamento ed uno stato di Handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L 104/1992.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 100% ed uno stato di
Handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 104/1992, con decorrenza dal Novembre 2023, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza del 17.02.2025 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 09.06.2025.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 09.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., e rinviata per il deposito della relazione peritale.
Con decreto del 12.06.2025, veniva revocata l'ordinanza del 09.06.2025 essendo affetta da un errore materiale e la causa rinviata all'odierna udienza.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 22.09.025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 100% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e portatrice di Handicap grave (art 3, comma 3, L 104/92), con decorrenza dal mese di Agosto 2023, confermando integralmente la valutazione della Commissione CP_ Medica , mentre contrasta con la valutazione del C.T.U. della fase di A.T.P.
Alla luce delle conclusioni di tale ultimo accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'indennità di accompagnamento da epoca ampiamente precedente alla CP_ proposizione del ricorso in opposizione ad ATP, vanno poste a carico dell' .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70.
Altrettanto deve dirsi quanto alle spese di lite della fase di ATP, essendo stato il beneficio riconosciuto dall'Agosto 2023, ovvero da una data antecedente alla proposizione della fase d ATP e della stessa visita medica in tale fase espletata. Trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva) essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 567,00), della fase introduttiva (€ 709,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.061,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € CP_2
283,50 per la fase di studio, € 354,50 per la fase introduttiva ed € 318,30 per la fase istruttoria. In totale €
956,30.
Quanto alle spese di CTU sia della fase di ATP che quelle dell'opposizione ad ATP, per le medesime CP_ ragioni sopra espresse, devono essere poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.10.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e portatrice di Handicap grave (art 3, comma 3, L 104/92), con decorrenza dal mese di Agosto 2023. CP_
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di ATP e di opposizione ad ATP, che liquida in complessivi € 3.319,00, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute. CP_
3. Pone a carico dell' le spese della CTU relative alla fase di A.T.P. e di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 22.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales