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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Rama Anisa Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso l'8.10.2021 e notificato in data 26.4.2024 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in quanto fratello di cittadina italiana
( nata [...] in [...]) Persona_1 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “In via preliminare e con urgenza, nonché possibilmente inaudita altera parte, sospendere l'efficacia della procedura di espulsione, nonché del provvedimento di diniego n.
Cat.A.12/2021/Immig/IISez/21BS019342 del 08.10.2021 e di tutti gli atti ad esso conseguenti per le ragioni in narrativa;
In via principale accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 co.
2, lett. c) D. Lvo 286/1998 e 28 lett. b) D.P.R. 394/1999, quale fratello della cittadina italiana
, come da documentazione dello stato di famiglia prodotta e, per l'effetto, ordinare Persona_1 al presso la Questura di Brescia di procedere agli adempimenti previsti Controparte_1 dalla legge”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
L'oggetto del processo il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per le ragioni esposte nell'istanza amministrativa e indicate nell'intestazione. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame.
Nel procedimento amministrativo e nel processo l'amministrazione resistente ha escluso la rilevanza ai fini del permesso di soggiorno del rapporto di parentela con la sorella cittadina italiana e ha ipotizzato un rischio di recidiva di condotte in materia di stupefacenti analoghe a quelle per cui il ricorrente è stato condannato.
Il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti è escluso dalla circostanza che il ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno al momento della presentazione dell'istanza
(articolo 9 decreto legislativo 286/98).
Il rapporto di parentela con la sorella, non contestato dall'amministrazione, è valorizzabile ai sensi degli articoli 19 decreto legislativo 286/1998 (preso in esame nel provvedimento impugnato) e 8
c.e.d.u.
La convivenza con la sorella emerge dalla dichiarazione di ospitalità prodotta dal ricorrente non oggetto di critiche dirette dell'amministrazione resistente.
Residua il profilo del rischio di recidiva.
Il fatto contestato al ricorrente, pur grave, è stato commesso in tempi risalenti e non seguito da condotte analoghe (sul punto l'amministrazione resistente non ha evidenziato alcunché).
Il ricorso è fondato.
La definizione del processo esclude la necessità di provvedere sull'istanza cautelare.
L'accoglimento del ricorso è derivato dai documenti prodotti dal ricorrente nel presente processo tra cui, in particolare, la dichiarazione di ospitalità. L'amministrazione resistente non ha dato causa al processo. Le spese processuali vanno compensate per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno indicato in motivazione. Parte_1
2. Compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Rama Anisa Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso l'8.10.2021 e notificato in data 26.4.2024 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in quanto fratello di cittadina italiana
( nata [...] in [...]) Persona_1 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “In via preliminare e con urgenza, nonché possibilmente inaudita altera parte, sospendere l'efficacia della procedura di espulsione, nonché del provvedimento di diniego n.
Cat.A.12/2021/Immig/IISez/21BS019342 del 08.10.2021 e di tutti gli atti ad esso conseguenti per le ragioni in narrativa;
In via principale accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 co.
2, lett. c) D. Lvo 286/1998 e 28 lett. b) D.P.R. 394/1999, quale fratello della cittadina italiana
, come da documentazione dello stato di famiglia prodotta e, per l'effetto, ordinare Persona_1 al presso la Questura di Brescia di procedere agli adempimenti previsti Controparte_1 dalla legge”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
L'oggetto del processo il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per le ragioni esposte nell'istanza amministrativa e indicate nell'intestazione. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame.
Nel procedimento amministrativo e nel processo l'amministrazione resistente ha escluso la rilevanza ai fini del permesso di soggiorno del rapporto di parentela con la sorella cittadina italiana e ha ipotizzato un rischio di recidiva di condotte in materia di stupefacenti analoghe a quelle per cui il ricorrente è stato condannato.
Il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti è escluso dalla circostanza che il ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno al momento della presentazione dell'istanza
(articolo 9 decreto legislativo 286/98).
Il rapporto di parentela con la sorella, non contestato dall'amministrazione, è valorizzabile ai sensi degli articoli 19 decreto legislativo 286/1998 (preso in esame nel provvedimento impugnato) e 8
c.e.d.u.
La convivenza con la sorella emerge dalla dichiarazione di ospitalità prodotta dal ricorrente non oggetto di critiche dirette dell'amministrazione resistente.
Residua il profilo del rischio di recidiva.
Il fatto contestato al ricorrente, pur grave, è stato commesso in tempi risalenti e non seguito da condotte analoghe (sul punto l'amministrazione resistente non ha evidenziato alcunché).
Il ricorso è fondato.
La definizione del processo esclude la necessità di provvedere sull'istanza cautelare.
L'accoglimento del ricorso è derivato dai documenti prodotti dal ricorrente nel presente processo tra cui, in particolare, la dichiarazione di ospitalità. L'amministrazione resistente non ha dato causa al processo. Le spese processuali vanno compensate per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno indicato in motivazione. Parte_1
2. Compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo