Articolo 139 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 137Articolo 140
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9 ottobre 2010
Art. 139. Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare 1. L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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