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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta promossa da:
( ), con il patrocinio degli avv. GUARISO ALBERTO, Parte_1 C.F._1
NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso, chiede l'accertamento del diritto all'assegno sociale ex art.3 Parte_1 comma 6 L.335/1995, con decorrenza 1.2.2023 e, per l'effetto, la condanna di al pagamento CP_1 dell'importo di €10.628,85, nonché delle ulteriori somme maturate e maturande finché permangono i requisiti di legge, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
A tal fine il ricorrente ha dedotto: di aver compiuto i 67 anni di età; di non avere redditi;
di essere residente e soggiornante nel territorio dello Stato sin dal suo primo ingresso in Italia, nel 1997/1998; di aver ottenuto il suo primo permesso di soggiorno nel 2000; di aver ottenuto nel 2019 la cittadinanza italiana per residenza decennale, ai sensi dell'art.9 lettera f) L. 91/1992, a seguito di domanda presentata nel 2016.
Il ricorrente ha altresì dedotto: che in data 21.05.2023 ha respinto la richiesta di assegno sociale CP_1
con la seguente motivazione «non è stato dimostrato il requisito del soggiorno continuativo per almeno pagina 1 di 5 dieci anni nel territorio dello Stato;
non sono stati presentati i redditi esteri del coniuge certificati dall'ente fiscale del paese di origine»; che il reclamo e il ricorso al Comitato Provinciale hanno dato esito negativo.
Si è costituito riproponendo, in sede giudiziaria, le ragioni del rigetto della domanda CP_1
amministrativa e cioè che nei dieci anni antecedenti la richiesta dell'assegno sociale, ha Parte_1
soggiornato all'estero per prolungati e consistenti periodi, incompatibili con il requisito della dimora effettiva e continuativa in Italia necessario per la prestazione sociale. Inoltre, secondo , il CP_1
ricorrente non ha prodotto documentazione tradotta e legalizzata certificante l'assenza di redditi della moglie nel Paese d'origine.
Autorizzato il ricorrente alla produzione della documentazione indicata nel verbale di udienza
23.1.2015, la causa, di natura documentale, a seguito della celebrazione di udienza ex art.127 ter c.p.c.
è stata trattenuta per la decisione.
***
L'assegno sociale, ai sensi dell'art.3 comma 6 L. 335/1995, configura una prestazione assistenziale, volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi fissata a 67 anni) e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite indicato dalla legge (Cassazione, sentenza 14513/2020).
A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del D.L. 112/2008 (convertito nella
L. 133/2008), l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che "abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale", qualunque sia la loro cittadinanza.
La norma richiede che l'avente diritto abbia soggiornato per almeno dieci anni in Italia, non anche che lo stesso sia soggiornante in Italia da dieci anni. L'articolo richiamato non contiene specificazioni circa la collocazione temporale del decennio rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale;
in particolare non prevede che il decennio si collochi nel periodo immediatamente antecedente la domanda.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della prestazione sociale, è sufficiente che l'istante provi il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno dieci anni, indipendentemente dall'arco vitale nel quale detto soggiorno si sia verificato. Il beneficio può, dunque, esser riconosciuto anche qualora i dieci pagina 2 di 5 anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio risultino temporalmente lontani rispetto al momento in cui si è presentata la domanda.
La circolare 131/2022 (doc.14 ric., doc.7 conv.), in continuità con l'interpretazione letterale, CP_1
specifica che il requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia va accertato
"indipendentemente dall'arco temporale in cui lo stesso si è verificato". Pur essendo richiesto un soggiorno di almeno dieci anni continuativi, nella circolare si chiarisce: "Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo".
ha documentato di avere fatto ingresso in Italia a novembre 1997 (permesso di Parte_1
soggiorno, doc. 2a ric.), di essere ivi residente dal 1998 (doc.3 ric.), di avere ottenuto permesso di soggiorno per lavoro autonomo a luglio 2000 (doc. 2a ric.) e permesso di soggiorno per lungo periodo in data 2.9.2010 (doc.16 ric.), di aver ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione nel 2019
(doc. 2 ric.).
, muovendo dall'erronea premessa che i dieci anni valutabili ai fini della concessione dell'assegno CP_1
sociale decorrano a ritroso dalla presentazione della domanda di assegno sociale (il 17.01.2023), ha negato la prestazione, per via dei periodi di permanenza all'estero di tra il 2015 e il Parte_1
2019. Parte resistente non ha, tuttavia, specificatamente contestato la continuità del soggiorno in Italia del ricorrente nei decenni precedenti (decorrenti dal novembre 1997, data di primo ingresso in Italia o comunque dal luglio 2000, data di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo), continuità che, anche alla luce di quanto prodotto da , deve ritenersi provata. Parte_1
Ulteriore requisito per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale è la mancanza di redditi o l'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite indicato dalla legge.
Al momento della domanda dell'assegno sociale era già divenuto cittadino italiano. Ai Parte_1
cittadini italiani, e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, è riconosciuta la possibilità di autocertificare, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) DPR 445/2000 la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali. Il ricorrente si è avvalso di tale facoltà proponendo la domanda amministrativa.
Per giurisprudenza costante, la prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità
pagina 3 di 5 previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova (da ultimo, Cass. 5802/2025).
Considerato tuttavia che, quanto alla situazione economica del ricorrente, non ha contestato CP_1
alcunché, deve concludersi che egli non possiede alcun reddito e/o immobile.
Alla domanda amministrativa il ricorrente ha allegato anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla moglie attestante l'assenza di reddito estero, né da pensione, né da Parte_2
immobili (doc. 8 ric.).
, che inizialmente aveva respinto l'istanza di assegno sociale per difetto di documentazione CP_1 tradotta e legalizzata che attestasse l'assenza di redditi esteri della moglie del ricorrente (doc.9 ric.), aveva abbandonato tale argomento nel procedimento amministrativo (docc. 11 e 13 ric.), per poi riproporlo in giudizio.
Premesso che l'onere probatorio della sussistenza del requisito reddituale grava sul richiedente la prestazione assistenziale, la dimostrazione dello stesso può essere fornita in qualsiasi modo (Cass.
7097/2023), con qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile, compreso quello presuntivo (Cass.
5802/2025).
La documentazione prodotta dal ricorrente - autocertificazione dell'assenza di redditi allegata alla domanda di assegno sociale, estratto del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate (doc.7), carta di identità da cui risulta che è soggiornante di lungo periodo-UE (doc.4) – unitamente alla Parte_2
considerazione che tutto il nucleo famigliare del ricorrente, figli compresi, risiede da anni in Italia, conducono a ritener provata, quantomeno in via presuntiva, l'assenza di redditi esteri e/o di immobili anche in capo alla moglie del ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, ricorrono le condizioni per il riconoscimento della domanda di assegno sociale in favore del ricorrente.
Il ricorrente ha indicato l'importo mensile dell'assegno, per l'anno 2023 in €503,27 per tredici mensilità e per l'anno 2024 in €534,41 per tredici mensilità, per un totale complessivo di €10.628,85 per il periodo 1.2.2023 al 31.8.2024.
Il conteggio operato dal ricorrente non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte di che CP_1
pertanto deve essere condannato al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione. oltre alle successive mensilità via via maturande, sussistendo i requisiti di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a seguito della domanda presentata il
17.01.2023 e per l'effetto condanna al pagamento della somma di €10.628,85 per il periodo CP_1
1.2.2023 al 31.8.2024, oltre interessi e rivalutazione, oltre alle successive mensilità via via maturande, sussistendo i requisiti di legge;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€1.900,00 per compenso professionale, €43,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 27 maggio 2025 La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Sentenza redatta con la collaborazione della Controparte_2
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta promossa da:
( ), con il patrocinio degli avv. GUARISO ALBERTO, Parte_1 C.F._1
NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA CP_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso, chiede l'accertamento del diritto all'assegno sociale ex art.3 Parte_1 comma 6 L.335/1995, con decorrenza 1.2.2023 e, per l'effetto, la condanna di al pagamento CP_1 dell'importo di €10.628,85, nonché delle ulteriori somme maturate e maturande finché permangono i requisiti di legge, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
A tal fine il ricorrente ha dedotto: di aver compiuto i 67 anni di età; di non avere redditi;
di essere residente e soggiornante nel territorio dello Stato sin dal suo primo ingresso in Italia, nel 1997/1998; di aver ottenuto il suo primo permesso di soggiorno nel 2000; di aver ottenuto nel 2019 la cittadinanza italiana per residenza decennale, ai sensi dell'art.9 lettera f) L. 91/1992, a seguito di domanda presentata nel 2016.
Il ricorrente ha altresì dedotto: che in data 21.05.2023 ha respinto la richiesta di assegno sociale CP_1
con la seguente motivazione «non è stato dimostrato il requisito del soggiorno continuativo per almeno pagina 1 di 5 dieci anni nel territorio dello Stato;
non sono stati presentati i redditi esteri del coniuge certificati dall'ente fiscale del paese di origine»; che il reclamo e il ricorso al Comitato Provinciale hanno dato esito negativo.
Si è costituito riproponendo, in sede giudiziaria, le ragioni del rigetto della domanda CP_1
amministrativa e cioè che nei dieci anni antecedenti la richiesta dell'assegno sociale, ha Parte_1
soggiornato all'estero per prolungati e consistenti periodi, incompatibili con il requisito della dimora effettiva e continuativa in Italia necessario per la prestazione sociale. Inoltre, secondo , il CP_1
ricorrente non ha prodotto documentazione tradotta e legalizzata certificante l'assenza di redditi della moglie nel Paese d'origine.
Autorizzato il ricorrente alla produzione della documentazione indicata nel verbale di udienza
23.1.2015, la causa, di natura documentale, a seguito della celebrazione di udienza ex art.127 ter c.p.c.
è stata trattenuta per la decisione.
***
L'assegno sociale, ai sensi dell'art.3 comma 6 L. 335/1995, configura una prestazione assistenziale, volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi fissata a 67 anni) e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite indicato dalla legge (Cassazione, sentenza 14513/2020).
A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del D.L. 112/2008 (convertito nella
L. 133/2008), l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che "abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale", qualunque sia la loro cittadinanza.
La norma richiede che l'avente diritto abbia soggiornato per almeno dieci anni in Italia, non anche che lo stesso sia soggiornante in Italia da dieci anni. L'articolo richiamato non contiene specificazioni circa la collocazione temporale del decennio rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale;
in particolare non prevede che il decennio si collochi nel periodo immediatamente antecedente la domanda.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della prestazione sociale, è sufficiente che l'istante provi il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno dieci anni, indipendentemente dall'arco vitale nel quale detto soggiorno si sia verificato. Il beneficio può, dunque, esser riconosciuto anche qualora i dieci pagina 2 di 5 anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio risultino temporalmente lontani rispetto al momento in cui si è presentata la domanda.
La circolare 131/2022 (doc.14 ric., doc.7 conv.), in continuità con l'interpretazione letterale, CP_1
specifica che il requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia va accertato
"indipendentemente dall'arco temporale in cui lo stesso si è verificato". Pur essendo richiesto un soggiorno di almeno dieci anni continuativi, nella circolare si chiarisce: "Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo".
ha documentato di avere fatto ingresso in Italia a novembre 1997 (permesso di Parte_1
soggiorno, doc. 2a ric.), di essere ivi residente dal 1998 (doc.3 ric.), di avere ottenuto permesso di soggiorno per lavoro autonomo a luglio 2000 (doc. 2a ric.) e permesso di soggiorno per lungo periodo in data 2.9.2010 (doc.16 ric.), di aver ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione nel 2019
(doc. 2 ric.).
, muovendo dall'erronea premessa che i dieci anni valutabili ai fini della concessione dell'assegno CP_1
sociale decorrano a ritroso dalla presentazione della domanda di assegno sociale (il 17.01.2023), ha negato la prestazione, per via dei periodi di permanenza all'estero di tra il 2015 e il Parte_1
2019. Parte resistente non ha, tuttavia, specificatamente contestato la continuità del soggiorno in Italia del ricorrente nei decenni precedenti (decorrenti dal novembre 1997, data di primo ingresso in Italia o comunque dal luglio 2000, data di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo), continuità che, anche alla luce di quanto prodotto da , deve ritenersi provata. Parte_1
Ulteriore requisito per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale è la mancanza di redditi o l'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite indicato dalla legge.
Al momento della domanda dell'assegno sociale era già divenuto cittadino italiano. Ai Parte_1
cittadini italiani, e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, è riconosciuta la possibilità di autocertificare, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) DPR 445/2000 la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali. Il ricorrente si è avvalso di tale facoltà proponendo la domanda amministrativa.
Per giurisprudenza costante, la prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità
pagina 3 di 5 previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova (da ultimo, Cass. 5802/2025).
Considerato tuttavia che, quanto alla situazione economica del ricorrente, non ha contestato CP_1
alcunché, deve concludersi che egli non possiede alcun reddito e/o immobile.
Alla domanda amministrativa il ricorrente ha allegato anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla moglie attestante l'assenza di reddito estero, né da pensione, né da Parte_2
immobili (doc. 8 ric.).
, che inizialmente aveva respinto l'istanza di assegno sociale per difetto di documentazione CP_1 tradotta e legalizzata che attestasse l'assenza di redditi esteri della moglie del ricorrente (doc.9 ric.), aveva abbandonato tale argomento nel procedimento amministrativo (docc. 11 e 13 ric.), per poi riproporlo in giudizio.
Premesso che l'onere probatorio della sussistenza del requisito reddituale grava sul richiedente la prestazione assistenziale, la dimostrazione dello stesso può essere fornita in qualsiasi modo (Cass.
7097/2023), con qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile, compreso quello presuntivo (Cass.
5802/2025).
La documentazione prodotta dal ricorrente - autocertificazione dell'assenza di redditi allegata alla domanda di assegno sociale, estratto del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate (doc.7), carta di identità da cui risulta che è soggiornante di lungo periodo-UE (doc.4) – unitamente alla Parte_2
considerazione che tutto il nucleo famigliare del ricorrente, figli compresi, risiede da anni in Italia, conducono a ritener provata, quantomeno in via presuntiva, l'assenza di redditi esteri e/o di immobili anche in capo alla moglie del ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, ricorrono le condizioni per il riconoscimento della domanda di assegno sociale in favore del ricorrente.
Il ricorrente ha indicato l'importo mensile dell'assegno, per l'anno 2023 in €503,27 per tredici mensilità e per l'anno 2024 in €534,41 per tredici mensilità, per un totale complessivo di €10.628,85 per il periodo 1.2.2023 al 31.8.2024.
Il conteggio operato dal ricorrente non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte di che CP_1
pertanto deve essere condannato al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione. oltre alle successive mensilità via via maturande, sussistendo i requisiti di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a seguito della domanda presentata il
17.01.2023 e per l'effetto condanna al pagamento della somma di €10.628,85 per il periodo CP_1
1.2.2023 al 31.8.2024, oltre interessi e rivalutazione, oltre alle successive mensilità via via maturande, sussistendo i requisiti di legge;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€1.900,00 per compenso professionale, €43,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 27 maggio 2025 La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Sentenza redatta con la collaborazione della Controparte_2
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