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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1783/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 05.08.1960, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO TAGGIASCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.02.1963, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO TAGGIASCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025.
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
pagina 1 di 4 Il ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 da e Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito
[...]
concordatario in Solero (AL) il 14/04/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n.
2, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
“DICHIARARE
la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, e , come Parte_1 Controparte_1
sopra generalizzati, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti e vivendo di fatto ormai da tempo separati, rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica e si danno reciprocamente atto di avere già regolato
a parte ogni ulteriore problema di natura economica e dichiarano di non avere più nulla altro a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo;
2) Il sig. si impegna a corrispondere ogni mese la somma di Euro 250,00 Parte_1 quale contributo al pagamento della rata mensile mutuo ipotecario “prima casa” intestato alla figlia
fino all'estinzione dello stesso;
Persona_1
3) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.”
viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate dalle parti in data 08/01/2025, con le quali i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a comparire innanzi al Tribunale, che non esiste la possibilità di riconciliazione e confermate le condizioni di cui alla domanda di separazione personale, in epigrafe trascritte;
vista
la documentazione prodotta;
rilevato
in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in n Solero (AL) il 14.04.1991;
- dall'unione è nata (31/08/1992), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
che non vi sono figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo pagina 2 di 4 sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative di legge;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta
conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste
le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Parte_1
, nato ad [...] il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1
fiscale , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito C.F._2
concordatario in Solero (AL) il 14/04/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n.
2, Parte II, Serie A, Anno 1991;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solero (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1991);
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti e vivendo di fatto ormai da tempo separati, rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica e si danno reciprocamente atto di avere già regolato a parte ogni ulteriore problema di natura economica e dichiarano di non avere più nulla altro a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo;
2) Il sig. si impegna a corrispondere ogni mese la somma di euro 250,00 quale Parte_1
pagina 3 di 4 contributo al pagamento della rata mensile mutuo ipotecario “prima casa” intestato alla figlia
[...]
fino all'estinzione dello stesso;
Persona_1
3) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Così deciso in Alessandria, lì 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1783/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 05.08.1960, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO TAGGIASCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.02.1963, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO TAGGIASCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025.
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
pagina 1 di 4 Il ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 da e Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito
[...]
concordatario in Solero (AL) il 14/04/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n.
2, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
“DICHIARARE
la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, e , come Parte_1 Controparte_1
sopra generalizzati, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti e vivendo di fatto ormai da tempo separati, rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica e si danno reciprocamente atto di avere già regolato
a parte ogni ulteriore problema di natura economica e dichiarano di non avere più nulla altro a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo;
2) Il sig. si impegna a corrispondere ogni mese la somma di Euro 250,00 Parte_1 quale contributo al pagamento della rata mensile mutuo ipotecario “prima casa” intestato alla figlia
fino all'estinzione dello stesso;
Persona_1
3) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.”
viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate dalle parti in data 08/01/2025, con le quali i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a comparire innanzi al Tribunale, che non esiste la possibilità di riconciliazione e confermate le condizioni di cui alla domanda di separazione personale, in epigrafe trascritte;
vista
la documentazione prodotta;
rilevato
in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in n Solero (AL) il 14.04.1991;
- dall'unione è nata (31/08/1992), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
che non vi sono figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo pagina 2 di 4 sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative di legge;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta
conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste
le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Parte_1
, nato ad [...] il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1
fiscale , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito C.F._2
concordatario in Solero (AL) il 14/04/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n.
2, Parte II, Serie A, Anno 1991;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solero (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1991);
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti e vivendo di fatto ormai da tempo separati, rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica e si danno reciprocamente atto di avere già regolato a parte ogni ulteriore problema di natura economica e dichiarano di non avere più nulla altro a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo;
2) Il sig. si impegna a corrispondere ogni mese la somma di euro 250,00 quale Parte_1
pagina 3 di 4 contributo al pagamento della rata mensile mutuo ipotecario “prima casa” intestato alla figlia
[...]
fino all'estinzione dello stesso;
Persona_1
3) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Così deciso in Alessandria, lì 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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