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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
ED TA UN de Courtelary Presidente
IN UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 33 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: ) in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Andrea Aloi
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2
(C.F.: ) Parte_3 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) Parte_4 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Ivo Baldassini che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Sergio Messore che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Cassino n. 783/2024 resa nel procedimento 2833/2019 - opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari – violazione normativa in materia di concorrenza -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo (r.g. 2833/2019) CP_1 Parte_3
e convenivano (d'ora in poi,
[...] Parte_4 Controparte_2
Cont
) dinanzi al Tribunale di Cassino proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.530/2019 dell'importo di € 74.043,58 oltre interessi e spese;
i titoli sottesi erano il contratto di conto corrente n. 10318053 del due febbraio 2011 e quello di mutuo chirografario n. 00000016298 del ventisette gennaio 2017 stipulati dalla gli altri Pt_1 opponenti avevano rilasciato sia una fideiussione omnibus fino al tetto di £ 100.000.000 il quattro aprile 2001, elevato a € 252.000,00 il 24 ottobre 2007 sia una fideiussione specifica per il mutuo con un tetto di € 100.000,00.
Lamentavano l'insufficienza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, la mancata produzione del contratto di conto corrente, l'erronea imputazione delle somme conseguite dall'escussione di due pegni in quanto accreditate sul conto corrente anziché a deconto del debito derivante dal mutuo, l'applicazione di interessi anatocistici e la nullità delle fideiussioni perché rese in parte su rapporti inesistenti al momento della sottoscrizione e per violazione della normativa antitrust;
eccepivano la decadenza ex art. 1957 c.c. e chiedevano la condanna di controparte al risarcimento del danno.
La banca si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il venticinque gennaio 2011 interveniva assumendo di essere Parte_1 cessionaria del credito.
Gli opponenti contestavano la legittimazione dell'intervenuta .
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti, con sentenza 783/2024 così statuiva :
“1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 530/2019;
2) in parziale accoglimento della domanda dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in suo favore dell'importo di euro 51.085,24, oltre interessi convenzionali sul capitale residuo dal 21.2.2019 al saldo;
2 3) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti;
4) dichiara il difetto di legittimazione attiva sostanziale d Parte_1
5)condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio in favore della opposta che liquida in euro 406,50 per spese e in euro 2.135,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
6)condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della opposta che liquida in euro 2.090,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
7) condanna la terza intervenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della parte opponente che liquida in euro 4.962,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.”
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare l'errore o la falsa applicazione dell'art. 58 T.U.B. e dell'art. 2697 c.c. da parte del Giudice di primo grado e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza impugnata n. 783/2024 resa dal Tribunale di Cassino;
conseguentemente, ritenere e dichiarare la legittimazione ad agire in capo a e, per essa, a Parte_1 [...]
avendo acquisito la posizione creditoria oggetto di causa giusta cessione ex L. 130/99 Pt_2 richiamata in narrativa;
disporre la riforma del capo relativo alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza. Con vittoria di spese e onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio”
Gli appellati si costituivano, chiedevano il rigetto dell'appello principale e proponevano appello incidentale concludendo :
“in accoglimento del proposto gravame, previa parziale riforma della sentenza n.783/2024 pubblicata il 28.05.2024 – R.G. n.2833/2019 – Repert. n.850/2024 del 29.05.2024 – Registrato il 14.11.2024 n.2561/2024 importo 200,00 – emessa dal Tribunale di Cassino – Sezione Civile – nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Pezzella, non notificata, accogliere nel merito le domande introduttive del giudizio di primo grado, così come rese nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. ai punti 5, 6, 7, 8 che qui si intendano integralmente trascritte e riportate, per tutti i medesimi motivi di cui agli scritti difensivi di primo grado e di cui alla comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale datata 28.03.2025 e con ogni consequenziale provvedimento come per Legge.
Con vittoria nelle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza di Controparte_2 primo grado.
3 La Corte all'esito dell'udienza del tre novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del 16 settembre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva sostanziale di Parte_1 per non aver assolto il relativo onere della prova;
ha infatti qualificato insufficiente a tali fini l'unico documento prodotto ossia l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma
2, T.U.B. in quanto i criteri di identificazione dei crediti ceduti erano generici.
Ha poi accolto l'opposizione relativamente al solo conto corrente n. 10318053 del due febbraio 2011 dando rilievo alla mancata produzione del contratto a fronte della contestazione dell'esistenza del rapporto da parte degli opponenti e alla mancata prova sulla quantificazione del credito .
Ha inoltre ritenuto infondata l'opposizione riguardo al mutuo chirografario n. 00000016298 del ventisette gennaio 2017, ritenendo sufficiente la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento;
ha affermato a tale proposito la genericità della tesi riguardante l'asserita erronea imputazione degli importi a credito derivanti dall'escussione di due pegni.
Ha poi ritenuto la correttezza dell'ammortamento “alla francese” e quindi l'assenza di costi occulti e anatocismo;
ha poi dato rilievo all'espressa accettazione della clausola con cui era stato determinato il criterio di calcolo degli interessi moratori.
Ha infine respinto l'opposizione riguardo alle fideiussioni, per tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e per non essere stata provato che le stesse fossero state stipulate nel contesto di una violazione della normativa antitrust.
********
Con l'unico motivo di appello afferma: Parte_1
Errata applicazione dell'art. 58 T.U.B. sulla validità della pubblicazione della cessione in G.U. ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in merito al mancato onere probatorio
Il Tribunale, a fronte di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B., ha affermato che in generale il relativo meccanismo di pubblicazione (comma 2) determina in capo al debitore
4 ceduto la conoscenza legale della cessione, in deroga alla disciplina di cui all'art. 1264 c.c.
La disciplina del T.U.B. assolverebbe una funzione equivalente a quella di tale ultima norma, senza provare però di per sé l'esistenza né del negozio traslativo né del suo contenuto specifico.
Ha poi ritenuto che, nel caso concreto, le caratteristiche dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale non fossero tali da poter ritenere provata l'effettiva cessione del singolo rapporto controverso.
Testualmente :
“si evidenzia che nel caso di specie l'avviso di cessione prodotto dalla terza interveniente identifica i crediti inclusi nella cessione “in blocco” attraverso l'indicazione di criteri estremamente generici (avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 146 del 15 dicembre 2020: crediti vantati verso debitori classificati a sofferenza;
crediti che derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e 2019; posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa BA Cedente alle ore 00:01 del 1° gennaio 2020”)”.
Ritiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel non ritenere dimostrata la cessione oggetto di causa, in quanto si sarebbe dovuto tener conto dell'estratto dell'avviso pubblicato Cont in Gazzetta Ufficiale in congiunzione alla totale inerzia processuale di a seguito dell'intervento della cessionaria.
La titolarità del credito azionato in capo a sarebbe stata comunque Parte_1 documentata sin dal primo grado, in quanto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contrassegnava i crediti ceduti tramite apposito link;
l'indicazione poi delle categorie di crediti (“[…] finanziamenti […]”) avrebbero reso possibile accertare agevolmente l'intervenuta cessione anche delle posizioni relative alla correntista- mutuataria.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritento l'insufficienza di elementi per ritenere effettivamente legittimata Parte_1
L'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, infatti, non risulta caratterizzato dalla sufficiente precisione che è ritenuta dai condivisibili orientamenti di legittimità (ex multis Cass., Sez.
III, 17944/2023) necessaria per provare l'avvenuta cessione del credito contestato.
Detto avviso riporta infatti quanto segue, testualmente:
5 “In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti” Cont
– tra cu – “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e 2019. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa BA Cedente alle ore 00:01 del 1° gennaio 2020 (la "Data di Individuazione dei Crediti"). Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Societa', anche per conto delle Banche Cedenti, rendera' disponibili nella seguente pagina web: https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC:
, e che (con sede legale in Messina, Via Antonio Email_1 Parte_2
Bonsignore 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Messina, codice fiscale e partita IVA Pt_
) ( " o uno e unitamente , gli P.IVA_4 Parte_5 Controparte_4 [...]
") procedera', in qualita' di al recupero delle somme dovute in Parte_5 Parte_5 relazione a tutti i Crediti ceduti d . Controparte_2
Ebbene, detto documento non solo riporta un segmento temporale estremamente esteso dei crediti ceduti (cinquantanove anni), ma neppure circoscrive in maniera precisa una categoria cui ricondurre le posizioni, facendosi unicamente riferimento a “tutti i crediti” – tra cui generici finanziamenti – individuati per relationem in base al documento di identificazione allegato al contratto di cessione.
Il link indicato nell'avviso non risulta poi allo stato attivo;
anche peraltro a voler sopperire con quello fornito da nell'atto introduttivo del presente grado non risultano Parte_1 elementi utili a determinare se i crediti per cui è processo siano o meno inclusi nella cessione e quindi l'appellante sia legittimata: come dalla stessa rilevato, infatti, si perviene a una elencazione anonimizzata di rapporti e clienti, che, in assenza di ulteriori elementi – quale uno specifico numero di NDG riconducibile con certezza ai rapporti interessati in questa sede
– non risulta utile a determinare se effettivamente la cessione in blocco abbia o meno avuto ad oggetto le posizioni di cui si discute.
Cont L'inerzia di , in tale contesto, non può poi ritenersi da sola sufficiente a dire raggiunta la certezza in ordine alla cessione.
Non risulta poi idoneo a sopperire in tal senso il documento “All.
5 - Dichiarazione di cessione
”: la relativa produzione, effettuata per la prima volta in appello, è tardiva ex art. CP_1
6 345, comma 3, c.p.c., non potendosi ritenere che la parte non abbia potuto produrla nel giudizio di primo grado.
La sentenza del Tribunale sul punto deve pertanto essere confermata.
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Con il primo motivo di appello incidentale e CP_1 Parte_3 Pt_4 affermano testualmente:
[...]
“Il mutuo chirografario n.M01/00000016289 sottoscritto in data 22.01.2017 – violazione dell'art.1283 c.c. anche per violazione dell'art.3 della delibera CICR del 09.02.2000 ed in virtù del piano di ammortamento sviluppato con il regime finanziario composto degli interessi corrispettivi imposto dalla BA che genera il cosiddetto anatocismo occulto (c.d. costi occulti) – conseguente violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e, in particolare, dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza della Par BA d'Italia del 25.07.2003 per difformità tra dichiarato in contratto ed il TAEG effettivamente applicato nel corso del rapporto, nonché dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000 per omessa dichiarazione del TAE applicato in misura difforme rispetto al TAN dichiarato in contratto”
Il giudice di prime cure ha negato la richiesta CTU e ritenuto infondato il motivo di opposizione in punto di anatocismo del contratto di mutuo con sistema di ammortamento
“alla francese”.
Nello specifico, ha ritenuto di aderire all'orientamento per cui tale sistema non produce anatocismo, giacché ad ogni scadenza si azzera la misura degli interessi generati.
Ha altresì ritenuto l'assenza di costi occulti e la determinatezza dell'oggetto, avendo il mutuatario sottoscritto un contratto che teneva conto della somma mutuata, del tasso, della durata del prestito con un numero di rate di importo costante.
L'apparente difformità di TAN e TAE è stata a tale proposito imputata dal Tribunale al fatto che il TAN era stabilito su base annua e le rate su base mensile e non sarebbe stato violato il disposto dell'art. 3 della Delibera CICR nove febbraio 2000, avendo le parti espressamente pattuito l'applicazione di interessi moratori sulle rate di mutuo comprensive della quota interessi.
Gli appellanti incidentali affermano che il Tribunale avrebbe errato nel non concedere la richiesta CTU e che invero si sarebbe determinata la capitalizzazione della quota interessi di
7 ogni singola rata nel corso del tempo, trattandosi di ammortamento a regime composto, e con conseguente anatocismo in violazione degli artt. 1283-1284 c.c. Gli interessi contenuti nella rata pagata, infatti, avrebbero prodotto ulteriori interessi nonostante la loro scadenza infrasemestrale.
Sostengono inoltre che nel caso di specie si sarebbero prodotti costi occulti, richiamando
Cass., SS.UU. 15130/2024.
Argomentano di aver eccepito non tanto l'indeterminatezza o indeterminabilità del piano di ammortamento, quanto gli effetti della “applicazione arbitraria – e senza espressa pattuizione in contratto – del regime finanziario degli interessi corrispettivi”.
Nello specifico richiamano l'arresto della Suprema Corte per argomentare che il fenomeno della capitalizzazione composta di cui al piano di ammortamento alla francese può generare la produzione di interessi su interessi con un tasso annuo effettivo maggiore rispetto a quello contrattualizzato senza che ciò sia espresso dal TAEG, da cui la necessità della CTU negata dal giudice di prime cure.
Vi sarebbe inoltre un profilo di potenziale nullità per mancata indicazione del prezzo o costo del prestito ex art. 117 T.U.B.
La Cassazione escluderebbe la violazione della norma richiamata “laddove vi sia un TAEG difforme dal TAEG dichiarato in contratto che non comprenderebbe il relativo costo occulto sul presupposto che il TAEG non sarebbe un tasso per cui non rientra nell'ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma del T.U.B. Dunque, è lo stesso Supremo Collegio che ritiene che nel calcolo del TAEG debba essere incluso l'eventuale costo occulto, sebbene l'eventuale discrasia non determinerebbe la violazione dell'art.117, comma 4, TUB”. Argomentano gli appellanti incidentali che il TAEG “rappresenta il tasso annuo effettivo globale in cui vengono ricompresi tutti i costi del finanziamento – ivi inclusi i costi occulti di cui parlano gl , mentre il TAE “rappresenta il tasso annuo effettivo risultante dalla Parte_7 capitalizzazione degli interessi, come nel caso di specie” e per esso sarebbe invocabile la violazione dell'art. 117 T.U.B.
Ritengono quindi, testualmente:
“nel caso di specie risulta evidente: a) la violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c. e dell'art.117 TUB per mancata espressa pattuizione del regime finanziario composto del piano di ammortamento applicato al contratto de quo per le ragioni tecniche finanziarie sopra riportate;
b) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra TAE applicato e TAN dichiarato in violazione dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.1284, comma 3, c.c., posto che, come naturale conseguenza dell'applicazione del regime finanziario composto, il TAE applicato al rapporto è difforme dal TAN dichiarato in
8 contratto ed il TAE non risulta neppure essere stato dichiarato in contratto in totale dispregio di quanto espressamente sancito dal Legislatore” – rispetto all'art. 6 delibera CICR nove febbraio 2000, art. 117, comma 4, T.U.B., art. 1284, comma 3, c.c. e le Istruzioni della BA d'Italia in materia di Trasparenza e segnatamente la circolare n.229 del 21.04.1999 con aggiornamento del 2003 e la circolare del 29.07.2009 e successivi aggiornamenti, per cui il mutuatario avrebbe dovuto indicare in contratto il TAE – “c) la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria in violazione dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza della BA d'Italia del 25.07.2003 e la conseguente applicazione della sanzione ex art.125bis, commi 6 e 7, TUB in punto di discrasia tra TAEG dichiarato in contratto e TAEG effettivamente applicato al rapporto, posto che, come naturale conseguenza dell'applicazione del regime finanziario composto, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato al contratto nella misura risulta essere difforme dal TAEG dichiarato in contratto pari, in espressa violazione dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza sulle Banche della BA d'Italia del 25.07.200.”.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha motivato e si è conformato all'orientamento prevalente, ritenendo che il sistema di ammortamento alla francese non produca anatocismo.
Anche per quanto riguarda la parte di motivo dedicata alla contestazione di un costo occulto il giudice di primo grado ha motivato correttamente: risulta che il mutuatario ha sottoscritto l'importo, i periodi di pagamento, il numero di rate costanti, il tasso annuale e il piano di ammortamento (testualmente, “francese a rate cost. postic.”), di talché lo stesso disponeva delle informazioni per comprendere il reale “costo” del finanziamento.
Pure correttamente il giudice di primo grado ha motivato rispetto alle censure in punto di entità dei tassi: nel contratto si indicano specificamente TAN, TAE e TAEG che non presentano anomalie.
Come infatti anche di recente ha condivisibilmente affermato Cass. 7382/2025
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse 9 nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”
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Con il secondo motivo di appello incidentale e CP_1 Parte_3 affermano testualmente Parte_4
La nullità parziale delle fideiussioni prestate dai sig.r Parte_3 Parte_4 la decadenza dalla qualità dei fideiussori ex art.1957 c.c. come validamente dedotta nella prima memoria ex art.183 comma 6, c.p.c.
Il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto sollevata successivamente al deposito della comparsa di costituzione e risposta ed esattamente con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ha inoltre respinto l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust di cui al provvedimento 55/2005 della BA d'Italia richiamando Cass., SS.UU., 41994/2021 che ha stabilito la nullità delle sole clausole conformi al modello censurato, salvo che il garantito non provi i presupposti per la caducazione dell'intero contratto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti non avessero manifestato alcun interesse all'accertamento della nullità totale e che comunque, trattandosi di rapporti sorti nel 2017 non si rientrasse nell'arco temporale ( 2002/2005 ) esaminato dalla BA D'Italia.
Gli appellanti incidentali affermano in sintesi quanto segue.
1) Il Tribunale, con riguardo alla fideiussione del 2001, il cui tetto è stato aumentato nel 2007, avrebbe errato non rilevandone la nullità in quanto era stata stipulata all'epoca per crediti inesistenti essendo antecedente rispetto all'apertura del conto corrente e alla stipula del mutuo.
Il profilo di doglianza è infondato.
La fideiussione del 2001 (su cui insiste l'aumento del 2007) prevede un importo massimo garantito e fa riferimento a “obbligazioni verso codesta BA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” e a
10 “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate”.
Le stesse quindi, sono qualificabili come fideiussioni omnibus (e così sono qualificate testualmente nel documento di sintesi del finanziamento chirografario, nel documento indicato come allegato 8 nell'allegato fascicolo di primo grado (All. 6)). Non vi è pertanto alcuna nullità.
b) Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare l'illegittimità della clausola “a prima richiesta” laddove comunque sarebbe stato replicato lo schema ABI censurato dalla BA d'Italia nel
2005 per violazione della normativa antitrust.
Sarebbero inoltre decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la raccomandata di costituzione in mora è datata ventisei aprile 2018 mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato il sei giugno 2019.
L'eccezione non sarebbe poi tardiva giacché l'opponente avrebbe meramente integrato la domanda nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; sarebbe quindi erronea l'affermazione del Tribunale laddove ha ritenuto che gli appellanti avrebbero dovuto farlo con la comparsa di costituzione e risposta.
Non vi sarebbe poi preclusione in quanto, l'art.1957 c.c., argomentano gli appellati, “è norma imperativa di legge, che non può essere validamente derogata in peius ed in perpetuum, in mancanza di un termine espresso validamente pattuito, come nel caso di specie, laddove si evince con assoluta certezza che è decorso il termine decadenziale dei sei mesi previsti dalla succitata norma del codice civile”.
Le clausole di cui agli artt.
5-6 della fideiussione del 2017, e degli artt.
2-11 di quelle del
2001 e del 2009 sarebbero inoltre esattamente quelle censurate dalla BA d'Italia nel 2005
e la predisposizione unilaterale dei relativi documenti da parte della BA sarebbe
“sicuramente prova della sua diffusione, anche nel corso del tempo, precedentemente e successivamente alla condotta anticoncorrenziale sanzionata dall'Antitrust”.
L'intero contratto anzi sarebbe una mera replica dello schema ABI che fu censurato dall'Autorità.
Concludono, quindi, sostenendo la nullità del negozio in base alla coincidenza delle condizioni contrattuali con il testo espressivo dell'intesa restrittiva vietata, richiamando giurisprudenza di merito a sostegno.
11 Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di violazione dell''art. 1957 c.c., in quanto sollevata dagli opponenti nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. .
Gli appellanti incidentali infatti, in quanto opponenti, erano nella veste sostanziale di convenuti per cui nell'atto di opposizione, avente valore di comparsa di risposta, avrebbero dovuto sollevare la suddetta eccezione .
Come a tale proposito condivisibilmente indicato da Cass. 835/2025
“L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito”.
Come poi affermato da Cass. 1851/2025
“La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.”
Non è inoltre conforme a diritto il rilievo degli appellanti incidentali in punto di derogabilità all'art. 1957 c.c., tant'è che si richiama il censurato schema ABI in cui si prevedeva la deroga tout court della norma.
Essendo tardiva l'eccezione ex art. 1957 c.c. è di conseguenza tardiva anche l'asserita nullità della clausola per violazione della normativa antitrust.
L'eccezione, anche laddove fosse stata tempestiva, sarebbe stata comunque infondata in base alle seguenti valutazioni.
Il provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 ha accertato un'intesa concorrenziale tra banche in relazione al periodo ottobre 2002-maggio 2005, e costituisce prova privilegiata rispetto ai contratti di fideiussione omnibus stipulati in detto periodo. La Giurisprudenza della
Cassazione, che il Collegio condivide, ha escluso che il provvedimento abbia riguardato altre tipologie di garanzia e ciò corrisponde a esigenze di certezza delle contrattazioni nonché a un principio generale di interpretazione restrittiva delle ipotesi di nullità. In assenza di uno
12 di quei presupposti – diverso periodo, o fideiussione non omnibus (cfr. Cass., Sez. I,
19401/2024 e Sez. III, 675/2025) – la parte deve dimostrare autonomamente l'illecito.
Nel caso di specie, quindi, gli appellanti incidentali avrebbero dovuto fornire la prova che nel periodo di sottoscrizione delle garanzie un rilevante numero di istituti di credito erano stati coinvolti in una condotta diffusa e coordinata di distribuzione ai clienti di modelli uniformi, tale da realizzare una pratica anticoncorrenziale. Né, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, si può ignorare il rilevante segmento temporale tra la censura della BA d'Italia per quanto riguarda la stipulazione della fideiussione del 2017. Non si può pronunciare la nullità – che, in ossequio a Cass., SS.UU., 41994/2021, è parziale – sulla semplice base della coincidenza contenutistica delle clausole al modello: si tratta, infatti, di una nullità che non attiene in sé e per sé al contenuto delle clausole, ma al loro essere la riproduzione di un modello violativo della normativa antitrust, tant'è che le stesse Sezioni
Unite espressamente escludono la nullità – nonostante il medesimo contenuto – nel caso in cui quella parte del regolamento contrattuale sia essenziale per i contraenti (in conformità all'art. 1419 c.c.).
*******
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale e incidentale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale e quello incidentale.
Condanna a pagare le spese del presente grado in favore del difensore Parte_1 antistatario di e liquidate in complessivi CP_1 Parte_3 Parte_4
€9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna e in solido a pagare a CP_1 Parte_3 Parte_4 [...] le spese del presente grado liquidate in complessivi Controparte_2
€9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante e di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni. ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN UC ED TA UN de Courtelary
La motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio Umberto De Rasis
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
ED TA UN de Courtelary Presidente
IN UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 33 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: ) in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Andrea Aloi
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2
(C.F.: ) Parte_3 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) Parte_4 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Ivo Baldassini che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Sergio Messore che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Cassino n. 783/2024 resa nel procedimento 2833/2019 - opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari – violazione normativa in materia di concorrenza -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo (r.g. 2833/2019) CP_1 Parte_3
e convenivano (d'ora in poi,
[...] Parte_4 Controparte_2
Cont
) dinanzi al Tribunale di Cassino proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.530/2019 dell'importo di € 74.043,58 oltre interessi e spese;
i titoli sottesi erano il contratto di conto corrente n. 10318053 del due febbraio 2011 e quello di mutuo chirografario n. 00000016298 del ventisette gennaio 2017 stipulati dalla gli altri Pt_1 opponenti avevano rilasciato sia una fideiussione omnibus fino al tetto di £ 100.000.000 il quattro aprile 2001, elevato a € 252.000,00 il 24 ottobre 2007 sia una fideiussione specifica per il mutuo con un tetto di € 100.000,00.
Lamentavano l'insufficienza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, la mancata produzione del contratto di conto corrente, l'erronea imputazione delle somme conseguite dall'escussione di due pegni in quanto accreditate sul conto corrente anziché a deconto del debito derivante dal mutuo, l'applicazione di interessi anatocistici e la nullità delle fideiussioni perché rese in parte su rapporti inesistenti al momento della sottoscrizione e per violazione della normativa antitrust;
eccepivano la decadenza ex art. 1957 c.c. e chiedevano la condanna di controparte al risarcimento del danno.
La banca si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il venticinque gennaio 2011 interveniva assumendo di essere Parte_1 cessionaria del credito.
Gli opponenti contestavano la legittimazione dell'intervenuta .
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti, con sentenza 783/2024 così statuiva :
“1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 530/2019;
2) in parziale accoglimento della domanda dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento in suo favore dell'importo di euro 51.085,24, oltre interessi convenzionali sul capitale residuo dal 21.2.2019 al saldo;
2 3) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti;
4) dichiara il difetto di legittimazione attiva sostanziale d Parte_1
5)condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio in favore della opposta che liquida in euro 406,50 per spese e in euro 2.135,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
6)condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della opposta che liquida in euro 2.090,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
7) condanna la terza intervenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della parte opponente che liquida in euro 4.962,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.”
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare l'errore o la falsa applicazione dell'art. 58 T.U.B. e dell'art. 2697 c.c. da parte del Giudice di primo grado e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza impugnata n. 783/2024 resa dal Tribunale di Cassino;
conseguentemente, ritenere e dichiarare la legittimazione ad agire in capo a e, per essa, a Parte_1 [...]
avendo acquisito la posizione creditoria oggetto di causa giusta cessione ex L. 130/99 Pt_2 richiamata in narrativa;
disporre la riforma del capo relativo alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza. Con vittoria di spese e onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio”
Gli appellati si costituivano, chiedevano il rigetto dell'appello principale e proponevano appello incidentale concludendo :
“in accoglimento del proposto gravame, previa parziale riforma della sentenza n.783/2024 pubblicata il 28.05.2024 – R.G. n.2833/2019 – Repert. n.850/2024 del 29.05.2024 – Registrato il 14.11.2024 n.2561/2024 importo 200,00 – emessa dal Tribunale di Cassino – Sezione Civile – nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Pezzella, non notificata, accogliere nel merito le domande introduttive del giudizio di primo grado, così come rese nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. ai punti 5, 6, 7, 8 che qui si intendano integralmente trascritte e riportate, per tutti i medesimi motivi di cui agli scritti difensivi di primo grado e di cui alla comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale datata 28.03.2025 e con ogni consequenziale provvedimento come per Legge.
Con vittoria nelle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza di Controparte_2 primo grado.
3 La Corte all'esito dell'udienza del tre novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del 16 settembre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva sostanziale di Parte_1 per non aver assolto il relativo onere della prova;
ha infatti qualificato insufficiente a tali fini l'unico documento prodotto ossia l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma
2, T.U.B. in quanto i criteri di identificazione dei crediti ceduti erano generici.
Ha poi accolto l'opposizione relativamente al solo conto corrente n. 10318053 del due febbraio 2011 dando rilievo alla mancata produzione del contratto a fronte della contestazione dell'esistenza del rapporto da parte degli opponenti e alla mancata prova sulla quantificazione del credito .
Ha inoltre ritenuto infondata l'opposizione riguardo al mutuo chirografario n. 00000016298 del ventisette gennaio 2017, ritenendo sufficiente la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento;
ha affermato a tale proposito la genericità della tesi riguardante l'asserita erronea imputazione degli importi a credito derivanti dall'escussione di due pegni.
Ha poi ritenuto la correttezza dell'ammortamento “alla francese” e quindi l'assenza di costi occulti e anatocismo;
ha poi dato rilievo all'espressa accettazione della clausola con cui era stato determinato il criterio di calcolo degli interessi moratori.
Ha infine respinto l'opposizione riguardo alle fideiussioni, per tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e per non essere stata provato che le stesse fossero state stipulate nel contesto di una violazione della normativa antitrust.
********
Con l'unico motivo di appello afferma: Parte_1
Errata applicazione dell'art. 58 T.U.B. sulla validità della pubblicazione della cessione in G.U. ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in merito al mancato onere probatorio
Il Tribunale, a fronte di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B., ha affermato che in generale il relativo meccanismo di pubblicazione (comma 2) determina in capo al debitore
4 ceduto la conoscenza legale della cessione, in deroga alla disciplina di cui all'art. 1264 c.c.
La disciplina del T.U.B. assolverebbe una funzione equivalente a quella di tale ultima norma, senza provare però di per sé l'esistenza né del negozio traslativo né del suo contenuto specifico.
Ha poi ritenuto che, nel caso concreto, le caratteristiche dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale non fossero tali da poter ritenere provata l'effettiva cessione del singolo rapporto controverso.
Testualmente :
“si evidenzia che nel caso di specie l'avviso di cessione prodotto dalla terza interveniente identifica i crediti inclusi nella cessione “in blocco” attraverso l'indicazione di criteri estremamente generici (avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 146 del 15 dicembre 2020: crediti vantati verso debitori classificati a sofferenza;
crediti che derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e 2019; posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa BA Cedente alle ore 00:01 del 1° gennaio 2020”)”.
Ritiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel non ritenere dimostrata la cessione oggetto di causa, in quanto si sarebbe dovuto tener conto dell'estratto dell'avviso pubblicato Cont in Gazzetta Ufficiale in congiunzione alla totale inerzia processuale di a seguito dell'intervento della cessionaria.
La titolarità del credito azionato in capo a sarebbe stata comunque Parte_1 documentata sin dal primo grado, in quanto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contrassegnava i crediti ceduti tramite apposito link;
l'indicazione poi delle categorie di crediti (“[…] finanziamenti […]”) avrebbero reso possibile accertare agevolmente l'intervenuta cessione anche delle posizioni relative alla correntista- mutuataria.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritento l'insufficienza di elementi per ritenere effettivamente legittimata Parte_1
L'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, infatti, non risulta caratterizzato dalla sufficiente precisione che è ritenuta dai condivisibili orientamenti di legittimità (ex multis Cass., Sez.
III, 17944/2023) necessaria per provare l'avvenuta cessione del credito contestato.
Detto avviso riporta infatti quanto segue, testualmente:
5 “In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti” Cont
– tra cu – “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e 2019. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa BA Cedente alle ore 00:01 del 1° gennaio 2020 (la "Data di Individuazione dei Crediti"). Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Societa', anche per conto delle Banche Cedenti, rendera' disponibili nella seguente pagina web: https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC:
, e che (con sede legale in Messina, Via Antonio Email_1 Parte_2
Bonsignore 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Messina, codice fiscale e partita IVA Pt_
) ( " o uno e unitamente , gli P.IVA_4 Parte_5 Controparte_4 [...]
") procedera', in qualita' di al recupero delle somme dovute in Parte_5 Parte_5 relazione a tutti i Crediti ceduti d . Controparte_2
Ebbene, detto documento non solo riporta un segmento temporale estremamente esteso dei crediti ceduti (cinquantanove anni), ma neppure circoscrive in maniera precisa una categoria cui ricondurre le posizioni, facendosi unicamente riferimento a “tutti i crediti” – tra cui generici finanziamenti – individuati per relationem in base al documento di identificazione allegato al contratto di cessione.
Il link indicato nell'avviso non risulta poi allo stato attivo;
anche peraltro a voler sopperire con quello fornito da nell'atto introduttivo del presente grado non risultano Parte_1 elementi utili a determinare se i crediti per cui è processo siano o meno inclusi nella cessione e quindi l'appellante sia legittimata: come dalla stessa rilevato, infatti, si perviene a una elencazione anonimizzata di rapporti e clienti, che, in assenza di ulteriori elementi – quale uno specifico numero di NDG riconducibile con certezza ai rapporti interessati in questa sede
– non risulta utile a determinare se effettivamente la cessione in blocco abbia o meno avuto ad oggetto le posizioni di cui si discute.
Cont L'inerzia di , in tale contesto, non può poi ritenersi da sola sufficiente a dire raggiunta la certezza in ordine alla cessione.
Non risulta poi idoneo a sopperire in tal senso il documento “All.
5 - Dichiarazione di cessione
”: la relativa produzione, effettuata per la prima volta in appello, è tardiva ex art. CP_1
6 345, comma 3, c.p.c., non potendosi ritenere che la parte non abbia potuto produrla nel giudizio di primo grado.
La sentenza del Tribunale sul punto deve pertanto essere confermata.
*******
Con il primo motivo di appello incidentale e CP_1 Parte_3 Pt_4 affermano testualmente:
[...]
“Il mutuo chirografario n.M01/00000016289 sottoscritto in data 22.01.2017 – violazione dell'art.1283 c.c. anche per violazione dell'art.3 della delibera CICR del 09.02.2000 ed in virtù del piano di ammortamento sviluppato con il regime finanziario composto degli interessi corrispettivi imposto dalla BA che genera il cosiddetto anatocismo occulto (c.d. costi occulti) – conseguente violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e, in particolare, dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza della Par BA d'Italia del 25.07.2003 per difformità tra dichiarato in contratto ed il TAEG effettivamente applicato nel corso del rapporto, nonché dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000 per omessa dichiarazione del TAE applicato in misura difforme rispetto al TAN dichiarato in contratto”
Il giudice di prime cure ha negato la richiesta CTU e ritenuto infondato il motivo di opposizione in punto di anatocismo del contratto di mutuo con sistema di ammortamento
“alla francese”.
Nello specifico, ha ritenuto di aderire all'orientamento per cui tale sistema non produce anatocismo, giacché ad ogni scadenza si azzera la misura degli interessi generati.
Ha altresì ritenuto l'assenza di costi occulti e la determinatezza dell'oggetto, avendo il mutuatario sottoscritto un contratto che teneva conto della somma mutuata, del tasso, della durata del prestito con un numero di rate di importo costante.
L'apparente difformità di TAN e TAE è stata a tale proposito imputata dal Tribunale al fatto che il TAN era stabilito su base annua e le rate su base mensile e non sarebbe stato violato il disposto dell'art. 3 della Delibera CICR nove febbraio 2000, avendo le parti espressamente pattuito l'applicazione di interessi moratori sulle rate di mutuo comprensive della quota interessi.
Gli appellanti incidentali affermano che il Tribunale avrebbe errato nel non concedere la richiesta CTU e che invero si sarebbe determinata la capitalizzazione della quota interessi di
7 ogni singola rata nel corso del tempo, trattandosi di ammortamento a regime composto, e con conseguente anatocismo in violazione degli artt. 1283-1284 c.c. Gli interessi contenuti nella rata pagata, infatti, avrebbero prodotto ulteriori interessi nonostante la loro scadenza infrasemestrale.
Sostengono inoltre che nel caso di specie si sarebbero prodotti costi occulti, richiamando
Cass., SS.UU. 15130/2024.
Argomentano di aver eccepito non tanto l'indeterminatezza o indeterminabilità del piano di ammortamento, quanto gli effetti della “applicazione arbitraria – e senza espressa pattuizione in contratto – del regime finanziario degli interessi corrispettivi”.
Nello specifico richiamano l'arresto della Suprema Corte per argomentare che il fenomeno della capitalizzazione composta di cui al piano di ammortamento alla francese può generare la produzione di interessi su interessi con un tasso annuo effettivo maggiore rispetto a quello contrattualizzato senza che ciò sia espresso dal TAEG, da cui la necessità della CTU negata dal giudice di prime cure.
Vi sarebbe inoltre un profilo di potenziale nullità per mancata indicazione del prezzo o costo del prestito ex art. 117 T.U.B.
La Cassazione escluderebbe la violazione della norma richiamata “laddove vi sia un TAEG difforme dal TAEG dichiarato in contratto che non comprenderebbe il relativo costo occulto sul presupposto che il TAEG non sarebbe un tasso per cui non rientra nell'ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma del T.U.B. Dunque, è lo stesso Supremo Collegio che ritiene che nel calcolo del TAEG debba essere incluso l'eventuale costo occulto, sebbene l'eventuale discrasia non determinerebbe la violazione dell'art.117, comma 4, TUB”. Argomentano gli appellanti incidentali che il TAEG “rappresenta il tasso annuo effettivo globale in cui vengono ricompresi tutti i costi del finanziamento – ivi inclusi i costi occulti di cui parlano gl , mentre il TAE “rappresenta il tasso annuo effettivo risultante dalla Parte_7 capitalizzazione degli interessi, come nel caso di specie” e per esso sarebbe invocabile la violazione dell'art. 117 T.U.B.
Ritengono quindi, testualmente:
“nel caso di specie risulta evidente: a) la violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c. e dell'art.117 TUB per mancata espressa pattuizione del regime finanziario composto del piano di ammortamento applicato al contratto de quo per le ragioni tecniche finanziarie sopra riportate;
b) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra TAE applicato e TAN dichiarato in violazione dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art.1284, comma 3, c.c., posto che, come naturale conseguenza dell'applicazione del regime finanziario composto, il TAE applicato al rapporto è difforme dal TAN dichiarato in
8 contratto ed il TAE non risulta neppure essere stato dichiarato in contratto in totale dispregio di quanto espressamente sancito dal Legislatore” – rispetto all'art. 6 delibera CICR nove febbraio 2000, art. 117, comma 4, T.U.B., art. 1284, comma 3, c.c. e le Istruzioni della BA d'Italia in materia di Trasparenza e segnatamente la circolare n.229 del 21.04.1999 con aggiornamento del 2003 e la circolare del 29.07.2009 e successivi aggiornamenti, per cui il mutuatario avrebbe dovuto indicare in contratto il TAE – “c) la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria in violazione dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza della BA d'Italia del 25.07.2003 e la conseguente applicazione della sanzione ex art.125bis, commi 6 e 7, TUB in punto di discrasia tra TAEG dichiarato in contratto e TAEG effettivamente applicato al rapporto, posto che, come naturale conseguenza dell'applicazione del regime finanziario composto, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato al contratto nella misura risulta essere difforme dal TAEG dichiarato in contratto pari, in espressa violazione dell'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e dell'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza sulle Banche della BA d'Italia del 25.07.200.”.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha motivato e si è conformato all'orientamento prevalente, ritenendo che il sistema di ammortamento alla francese non produca anatocismo.
Anche per quanto riguarda la parte di motivo dedicata alla contestazione di un costo occulto il giudice di primo grado ha motivato correttamente: risulta che il mutuatario ha sottoscritto l'importo, i periodi di pagamento, il numero di rate costanti, il tasso annuale e il piano di ammortamento (testualmente, “francese a rate cost. postic.”), di talché lo stesso disponeva delle informazioni per comprendere il reale “costo” del finanziamento.
Pure correttamente il giudice di primo grado ha motivato rispetto alle censure in punto di entità dei tassi: nel contratto si indicano specificamente TAN, TAE e TAEG che non presentano anomalie.
Come infatti anche di recente ha condivisibilmente affermato Cass. 7382/2025
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse 9 nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”
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Con il secondo motivo di appello incidentale e CP_1 Parte_3 affermano testualmente Parte_4
La nullità parziale delle fideiussioni prestate dai sig.r Parte_3 Parte_4 la decadenza dalla qualità dei fideiussori ex art.1957 c.c. come validamente dedotta nella prima memoria ex art.183 comma 6, c.p.c.
Il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto sollevata successivamente al deposito della comparsa di costituzione e risposta ed esattamente con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ha inoltre respinto l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust di cui al provvedimento 55/2005 della BA d'Italia richiamando Cass., SS.UU., 41994/2021 che ha stabilito la nullità delle sole clausole conformi al modello censurato, salvo che il garantito non provi i presupposti per la caducazione dell'intero contratto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti non avessero manifestato alcun interesse all'accertamento della nullità totale e che comunque, trattandosi di rapporti sorti nel 2017 non si rientrasse nell'arco temporale ( 2002/2005 ) esaminato dalla BA D'Italia.
Gli appellanti incidentali affermano in sintesi quanto segue.
1) Il Tribunale, con riguardo alla fideiussione del 2001, il cui tetto è stato aumentato nel 2007, avrebbe errato non rilevandone la nullità in quanto era stata stipulata all'epoca per crediti inesistenti essendo antecedente rispetto all'apertura del conto corrente e alla stipula del mutuo.
Il profilo di doglianza è infondato.
La fideiussione del 2001 (su cui insiste l'aumento del 2007) prevede un importo massimo garantito e fa riferimento a “obbligazioni verso codesta BA, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” e a
10 “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate”.
Le stesse quindi, sono qualificabili come fideiussioni omnibus (e così sono qualificate testualmente nel documento di sintesi del finanziamento chirografario, nel documento indicato come allegato 8 nell'allegato fascicolo di primo grado (All. 6)). Non vi è pertanto alcuna nullità.
b) Il Tribunale avrebbe errato nel non valutare l'illegittimità della clausola “a prima richiesta” laddove comunque sarebbe stato replicato lo schema ABI censurato dalla BA d'Italia nel
2005 per violazione della normativa antitrust.
Sarebbero inoltre decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la raccomandata di costituzione in mora è datata ventisei aprile 2018 mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato il sei giugno 2019.
L'eccezione non sarebbe poi tardiva giacché l'opponente avrebbe meramente integrato la domanda nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; sarebbe quindi erronea l'affermazione del Tribunale laddove ha ritenuto che gli appellanti avrebbero dovuto farlo con la comparsa di costituzione e risposta.
Non vi sarebbe poi preclusione in quanto, l'art.1957 c.c., argomentano gli appellati, “è norma imperativa di legge, che non può essere validamente derogata in peius ed in perpetuum, in mancanza di un termine espresso validamente pattuito, come nel caso di specie, laddove si evince con assoluta certezza che è decorso il termine decadenziale dei sei mesi previsti dalla succitata norma del codice civile”.
Le clausole di cui agli artt.
5-6 della fideiussione del 2017, e degli artt.
2-11 di quelle del
2001 e del 2009 sarebbero inoltre esattamente quelle censurate dalla BA d'Italia nel 2005
e la predisposizione unilaterale dei relativi documenti da parte della BA sarebbe
“sicuramente prova della sua diffusione, anche nel corso del tempo, precedentemente e successivamente alla condotta anticoncorrenziale sanzionata dall'Antitrust”.
L'intero contratto anzi sarebbe una mera replica dello schema ABI che fu censurato dall'Autorità.
Concludono, quindi, sostenendo la nullità del negozio in base alla coincidenza delle condizioni contrattuali con il testo espressivo dell'intesa restrittiva vietata, richiamando giurisprudenza di merito a sostegno.
11 Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di violazione dell''art. 1957 c.c., in quanto sollevata dagli opponenti nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. .
Gli appellanti incidentali infatti, in quanto opponenti, erano nella veste sostanziale di convenuti per cui nell'atto di opposizione, avente valore di comparsa di risposta, avrebbero dovuto sollevare la suddetta eccezione .
Come a tale proposito condivisibilmente indicato da Cass. 835/2025
“L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito”.
Come poi affermato da Cass. 1851/2025
“La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.”
Non è inoltre conforme a diritto il rilievo degli appellanti incidentali in punto di derogabilità all'art. 1957 c.c., tant'è che si richiama il censurato schema ABI in cui si prevedeva la deroga tout court della norma.
Essendo tardiva l'eccezione ex art. 1957 c.c. è di conseguenza tardiva anche l'asserita nullità della clausola per violazione della normativa antitrust.
L'eccezione, anche laddove fosse stata tempestiva, sarebbe stata comunque infondata in base alle seguenti valutazioni.
Il provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 ha accertato un'intesa concorrenziale tra banche in relazione al periodo ottobre 2002-maggio 2005, e costituisce prova privilegiata rispetto ai contratti di fideiussione omnibus stipulati in detto periodo. La Giurisprudenza della
Cassazione, che il Collegio condivide, ha escluso che il provvedimento abbia riguardato altre tipologie di garanzia e ciò corrisponde a esigenze di certezza delle contrattazioni nonché a un principio generale di interpretazione restrittiva delle ipotesi di nullità. In assenza di uno
12 di quei presupposti – diverso periodo, o fideiussione non omnibus (cfr. Cass., Sez. I,
19401/2024 e Sez. III, 675/2025) – la parte deve dimostrare autonomamente l'illecito.
Nel caso di specie, quindi, gli appellanti incidentali avrebbero dovuto fornire la prova che nel periodo di sottoscrizione delle garanzie un rilevante numero di istituti di credito erano stati coinvolti in una condotta diffusa e coordinata di distribuzione ai clienti di modelli uniformi, tale da realizzare una pratica anticoncorrenziale. Né, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, si può ignorare il rilevante segmento temporale tra la censura della BA d'Italia per quanto riguarda la stipulazione della fideiussione del 2017. Non si può pronunciare la nullità – che, in ossequio a Cass., SS.UU., 41994/2021, è parziale – sulla semplice base della coincidenza contenutistica delle clausole al modello: si tratta, infatti, di una nullità che non attiene in sé e per sé al contenuto delle clausole, ma al loro essere la riproduzione di un modello violativo della normativa antitrust, tant'è che le stesse Sezioni
Unite espressamente escludono la nullità – nonostante il medesimo contenuto – nel caso in cui quella parte del regolamento contrattuale sia essenziale per i contraenti (in conformità all'art. 1419 c.c.).
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto dell'appello principale e incidentale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale e quello incidentale.
Condanna a pagare le spese del presente grado in favore del difensore Parte_1 antistatario di e liquidate in complessivi CP_1 Parte_3 Parte_4
€9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna e in solido a pagare a CP_1 Parte_3 Parte_4 [...] le spese del presente grado liquidate in complessivi Controparte_2
€9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante e di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni. ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN UC ED TA UN de Courtelary
La motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio Umberto De Rasis
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