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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3953/2019 R.G.
Promossa dalla
(c.f. ), con sede in Sestu, Parte_1 P.IVA_1
via Trincea delle Frasche n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore
signora rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al Parte_1
ricorso in opposizione, dall'avvocato Angiolino Albanese, presso il quale è
elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
l' elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo Controparte_1
studio dell'avvocato Carla Corpino, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Opposta
E contro
l' Controparte_2 Pt_2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti
Opposto
E contro
pagina 1 l' in proprio e quale mandatario Controparte_3
della elettivamente Controparte_4
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Mariantonietta Piras in virtù di procura generale alle liti
Opposto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2019 la società Parte_1
(di seguito, per brevità, opponente o società opponente) ha proposto
[...]
opposizione avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito di seguito indicati:
A) la cartella di pagamento n. 025 2011 0012608824 000, ente creditore , a Pt_2
titolo di interessi su rate di premio, diritti di notifica, spese esecutive, per € 12,48;
B) i seguenti avvisi di addebito : CP_3
n. 325 2013 0001566643 000, a titolo di Mod. DM/10 rettificativo, sanzioni, somme agg., aggio, per € 389,41;
n. 325 2013 0001668337 000, a titolo di Mod. DM/10, sanzioni, somme agg., aggio, per € 3.461,31;
n. 325 2013 0003748002 000, a titolo di Mod. DM/10, sanzioni, somme agg., aggio, per € 3.409,43;
n. 325 2014 0001986944 000, a titolo di Mod. DM/10, sanzioni, somme agg., aggio, per € 27.800,70;
n. 325 2015 0000363770 000, a titolo di spese di notifica, spese esecutive, Mod.
DM/10, sanzioni, interessi di mora, art. 3 co.3 L. 78/2002 sost. Art. 4 co.1, somme agg.,
aggio, per un totale complessivo di € 37.112,89;
n. 325 2015 0003515965 000, a titolo di spese di notifica, spese esecutive, Mod.
DM/10 rettificativo, sanzioni, somme agg., aggio, per un totale complessivo di €
816,88.
Per un carico complessivo di euro 73.003,10.
Parte opponente ha affidato il ricorso ai seguenti cinque motivi:
1) nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito per vizio di notifica;
pagina 2 2) insussistenza del credito per intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 335/1995;
3) mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo;
4) nullità degli atti impositivi per non rispondenza ai principi di “chiarezza e motivazione degli atti” di cui all'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
5) nullità degli atti impositivi di pagamento per omessa applicazione del “cumulo
Giuridico” sulle sanzioni.
Ha affermato di non aver mai ricevuto la notifica di alcuno di tali atti, tanto la cartella quanto gli avvisi di addebito, con conseguente mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo.
Ha quindi eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetti degli atti impositivi sopra indicati, nonché la nullità dei medesimi atti per non rispondenza ai principi di chiarezza e motivazione di cui all'art. 7 dello Statuto del Contribuente, oltre che per omessa applicazione, in presenza di più violazioni tra loro connesse, del cumulo giuridico delle sanzioni agli omessi versamenti risultanti dalle relative dichiarazioni presentate, in luogo della somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti
(cumulo materiale).
Contr 2. L' (di seguito ), l' e l' si Controparte_5 Pt_2 CP_3
sono costituiti in giudizio per resistere all'avversa opposizione.
Contr 2.1. L' ha rilevato che l'unica cartella impugnata era stata notificata all'opponente.
In ogni caso, il carico portato dalla predetta cartella doveva considerarsi annullato ex
lege, ai sensi del D.L. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018.
Con riferimento agli avvisi di addebito, notificati direttamente dall' , quale Ente CP_3
titolare del credito, e per i quali sarebbe stato quest'ultimo a dover produrre le
Contr attestazioni di avvenuta notifica, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo legittimata a contraddire in ordine alle doglianze che trovavano quale legittimo contraddittore soltanto l'Ente creditore cui fa capo l'attività censurata dall'opponente.
Ha inoltre rilevato che, una volta comprovata la regolarità della notifica, i motivi di opposizione erano da considerarsi inammissibili, non avendo parte opponente proposto
pagina 3 l'opposizione avverso gli atti impositivi sopra citati nel termine di 40 giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
Contr L' ha inoltre rilevato che la prescrizione era stata comunque interrotta da plurimi atti (preavvisi di iscrizione al P.R.A. di fermo di beni mobili registrati, solleciti di pagamento e provvedimenti di avvenuta iscrizione d'ipoteca), dettagliatamente indicati nella memoria di costituzione.
In particolare, ha allegato che l'opponente aveva ricevuto la notifica dei seguenti atti:
- in data 2.8.2013, la notifica del preavviso d'iscrizione presso il P.R.A. di fermo di beni mobili registrati n. 02580 2013 00006057 000 (cui risulta sottesa la cartella n. 025
2011 0012608824 000 e l'avviso di addebito n. 325 2013 0001566643 000);
- in data 26.8.2014, la notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 025
2014 2540000971 002 (cui risulta sotteso l'avviso di addebito n. 325 2013 0003748002
000);
- in data 3.9.2014, il preavviso d'iscrizione presso il P.R.A. di fermo di beni mobili registrati n. 02580 2014 00009238 000 (cui risultano sottesi gli avvisi di addebito n.
325 2013 0001668337 000 e 325 2013 0003748002 000);
- in data 11.10.2016, l'intimazione di pagamento n. 025 2016 9007021849 000 (cui risulta sottesa la cartella n. 025 2011 0012608824 000 e gli avvisi di addebito n.
32520130001566643000, 32520130001668337000, 325 2013 0003748002 000, 325
2014 0001986944 000 e 325 2015 0000363770 000);
- in data 3.11.2016, l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 025 2016
258000099300 (cui risulta sottesa la cartella n. 025 2011 0012608824 000 e gli avvisi di addebito n. 325 2013 0001566643 000, 325 2013 0001668337 000, 325 2013
0003748002 000, 325 2014 0001986944 000, 325 2015 0000363770 000 e 325 2015
0003515965 000);
- in data 22.2.2017, l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 025 2017
2780000026004 (cui risulta sottesa la cartella n. 025 2011 0012608824 000 e l'avviso di addebito n. 325 2015 0000363770 000).
Si trattava di atti tutti non impugnati, in forza dei quali la prescrizione era stata interrotta.
pagina 4 L'opponente, inoltre, in data 27.2.2013 aveva presentato presso gli uffici di un'istanza di rateazione, protocollata con il n. 108599, accolta dal CP_7
Contr concessionario, e in data 21.4.2017 aveva presentato presso gli uffici dell' istanza
(prot. n. 2017-EQUISDR-3188715) di definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di addebito, anch'essa accolta, fra i quali aveva indicato anche gli atti impositivi per i quali aveva eccepito nel presente giudizio l'intervenuta prescrizione.
Attraverso tale istanza l'opponente, oltre a dimostrare di ben conoscere la propria posizione debitoria, aveva altresì ammesso la sussistenza del proprio debito.
2.2. L' ha concluso chiedendo che l'avverso ricorso venisse dichiarato Pt_2
inammissibile ovvero venisse rigettato, osservando come la cartella impugnata fosse stata fatta oggetto di sgravio fin dal giugno 2012.
2.3. L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività nella proposizione CP_3
dell'opposizione, sostenendo che tutti gli avvisi di addebito impugnati erano stati regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con ordinanza del 3.12.2020, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dei seguenti avvisi di addebito: n. 325 2015 0000363770
000, formato il 22 agosto 2015 e n. 325 2015 0003515965 000, formato il 24 dicembre
2015.
Da ultimo, nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
Contr
3.2.2025 l' ha dato atto che risultavano ancora esigibili gli avvisi di addebito nn.
325 2013 0001668337 000, 325 2013 0003748002 000, 325 2014 0001986944 000 e
325 2015 0000363770 000, come da estratti di ruolo aggiornati, allegati alle predette note.
******
4. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile con riferimento alla cartella di pagamento n. 025 2011 0012608824 000, avente ad oggetto crediti , per evidente Pt_2
carenza di interesse alla decisione ex art. 100 c.p.c., essendo stata la predetta cartella fatta oggetto di sgravio nel lontano 2012, e quindi già prima della proposizione del ricorso in opposizione.
pagina 5 5. Si deve dare atto della cessazione della materia del contendere per quanto concerne gli avvisi di addebito oggetto di causa diversi da quelli da ultimo indicati
Contr dall' , ovverosia quelli n. 325 2013 0001566643 000 e n. 325 2015 0003515965
000.
6. In relazione agli altri avvisi di addebito, l'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
6.1. Come è noto, il sistema normativo della riscossione dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, consente di proporre tre diversi tipi di opposizione:
a) l'opposizione avverso il ruolo, per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, commi 5 e 6, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni (per effetto della modifica introdotta del D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento, nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora;
c) infine, l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (tra i quali,
per quanto rileva in particolare in questa sede, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, oltre che la compensazione, l'intervenuto pagamento della somma precettata, ecc.).
6.2. Risulta comprovata dalla produzione delle relative relate la notifica degli avvisi di addebito tuttora in contestazione, diversi da quello n. 325 2015 0000363770 000 (sul quale v. infra).
Più nel dettaglio:
- l'avviso di addebito n. 325 2013 0001668337 000 è stato notificato in data
10.9.2013;
pagina 6 - l'avviso di addebito n. 325 2013 0003748002 000 è stato notificato in data
6.2.2014;
- l'avviso di addebito n. 325 2014 0001986944 000 è stato notificato in data
22.8.2014.
Risulta, altresì, comprovata la notifica degli atti interruttivi successivi che richiamano i predetti atti, tra cui, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 025 2016
9007021849000 notificata in data 11.10.2016, che richiama tutti i predetti atti impositivi.
Ne consegue che parte opponente è da considerarsi decaduta dalla proposizione di tutti i motivi di opposizione indicati nel ricorso diversi da quello attinente alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi.
Analizzando più nel dettaglio i motivi di opposizione, con riferimento ai predetti tre avvisi da ultimo richiamati, si osserva quanto segue.
Il primo motivo è infondato, posto che i predetti atti impositivi sono stati tutti e tre ritualmente notificati.
Il secondo motivo, come detto ammissibile limitatamente alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi, è infondato, essendo stata la prescrizione interrotta da una pluralità di atti, tra cui, in particolare, la citata intimazione di pagamento notificata in data 11 ottobre 2016, che al suo interno richiama tutti gli avvisi di addebito.
Il terzo motivo è anch'esso infondato, poiché i titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo,
ovvero i citati avvisi di addebito, sono stati tutti validamente formati e quindi notificati.
Il quarto motivo è inammissibile, trattandosi di doglianza che doveva essere fatta tempestivamente valere mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Analogamente, anche il quinto motivo è inammissibile, trattandosi di doglianza che doveva essere fatta tempestivamente valere mediante l'opposizione al ruolo di cui al citato articolo 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
Per altro verso, il quarto ed il quinto motivo scontano una notevole genericità, in quanto difettano di qualsiasi specifico riferimento ai singoli atti impositivi che si assumono viziati.
Ne consegue che, in relazione ai predetti tre avvisi, l'opposizione è infondata.
pagina 7 6.3. Anche con riferimento all'avviso di addebito n. 325 2015 0000363770 000,
formato in data 22 agosto 2015, l'opposizione è infondata.
Come già rilevato nell'ordinanza del 3.12.2020, l' non ha prodotto agli atti di CP_3
causa la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta notifica dell'atto via P.E.C..
Cionondimeno, si osserva che in data 21 aprile 2017 l'odierna società opponente ha presentato un'istanza di definizione agevolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del
D.L. n. 193/2016.
Tra i numerosi atti fatti oggetto della predetta istanza vi è espressamente indicato anche l'avviso di addebito ora in esame (si tratta dell'avviso indicato nella quarta riga, colonna di sinistra, dell'allegato 1).
Contr Come si desume dall'estratto di ruolo da ultimo allegato dall' , e come risulta dalle difese di parte opponente (v. pag. 19 delle note illustrative del 18.11.2020), la società non ha provveduto al pagamento di alcuna delle rate previste nel piano di dilazione ed è quindi decaduta dalla definizione agevolata.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, quand'anche corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso (non si tratta, peraltro, del caso di specie), configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione (v. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9221 dell'8.4.2024 e i vari precedenti della giurisprudenza di legittimità richiamati nella motivazione).
Anche in materia contributiva, è stato espresso il principio per cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del
D.L. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso
- unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata,
la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass.
civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 10327 del 26.4.2017).
pagina 8 I principi sopra richiamati si ritengono applicabili anche al caso di specie,
osservandosi che anche il comma 4 del citato art. 6 del D.L. n. 193/2016 prevede che,
in caso di mancato pagamento dell'unica rata o di una delle rate in cui si articola la definizione agevolata, “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2”. La norma precisa poi che “In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto
(…)”.
Tanto premesso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di rateazione del debito è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (v. Cass. civ., Sezione Tributaria, ordinanze 18.6.2018, n. 16098 e n. 27672
del 3.12.2020).
Dette pronunce hanno chiarito che la tutela del contribuente può estendersi anche all'impugnazione delle cartelle e dei ruoli ad esse sottesi, sempre che l'interesse all'impugnazione nasca effettivamente dalla conoscenza che se ne abbia, in assenza di notifica, per mezzo della consegna dell'estratto di ruolo (restando, al di fuori di detta ipotesi, non consentita l'impugnazione in sé dell'estratto di ruolo quale atto interno dell'Amministrazione).
Secondo il predetto orientamento, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo aver avuto piena conoscenza di tale atto, e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato, risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione.
Da ciò discende che nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è sì possibile, ma sempre che non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento (Cass. civ. Sezione Tributaria, sentenza n. 3347 dell'8.2.2017).
Tali principi trovano evidentemente applicazione anche in materia contributiva.
pagina 9 Tanto premesso, è evidente come nel caso in esame il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 per l'opposizione avverso il ruolo fosse ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (24 ottobre 2019), tenuto conto che, come detto, in data 21 aprile 2017 la società opponente ha presentato la predetta istanza di rateazione.
Per quanto concerne l'infondatezza dei motivi di opposizione diversi dall'omessa notifica, si rinvia al sottoparagrafo precedente.
Valga qui soltanto osservare che la prescrizione, oltre che dalla presentazione della citata istanza di definizione agevolata, è stata più volte interrotta dagli atti introduttivi
Contr dettagliatamente indicati dall' .
7. Si procede come segue al regolamento delle spese di lite.
Per quanto attiene al rapporto tra l'opponente e l' , si ritiene di doverle Pt_2
compensare integralmente, in quanto la cartella di pagamento, pur essendo stata fatta oggetto di sgravio nel lontano 2012, come si apprende dalle difese dell' , è stata CP_2
più volte richiamata negli atti interruttivi della prescrizione formatisi successivamente,
ragion per cui poteva sussistere una qualche incertezza in ordine alla sua perdurante efficacia.
Per quanto invece attiene al rapporto tra l'opponente da un lato e le altre parti
Contr opposte ( e ) dall'altro, le spese vengono poste a carico della prima in CP_3
applicazione del principio della soccombenza.
Sul punto si osserva che gli avvisi di addebito in ordine ai quali la materia del contendere è cessata si riferiscono a pretese creditorie di importo inferiore a 1.000,00
euro, mentre l'opposizione viene rigettata con riferimento agli avvisi di addebito contenenti le pretese creditorie di maggior valore.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro
52.000,01 sino ad euro 260.000,00.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese in favore
Contr del procuratore antistatario dell' , avvocato Carla Corpino.
pagina 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 025 2011 0012608824 000;
2) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 325 2013 0001566643 000 e n. 325 2015 0003515965 000;
3) rigetta l'opposizione avverso gli altri avvisi di addebito indicati nel ricorso;
4) compensa integralmente le spese processuali tra la Parte_1 [...]
e l' ; Parte_1 Pt_2
5) condanna la alla rifusione delle Parte_1
spese processuali in favore dell' e dell' , che CP_3 Controparte_1
liquida, per ciascuna delle predette parti opposte, in euro 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese liquidate all' in Controparte_1
favore dell'avvocato Carla Corpino.
Cagliari, 12.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 11