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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa IO PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4176/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Silvana Forniti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
già c.f. COroparte_1 COroparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Davide Arnaldi, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rieti, il COroparte_2 [...]
, onde ottenerne la condanna al pagamento di una serie di crediti portati da Parte_1 fatture, di cui l'attrice era divenuta titolare in forza di contratti di cessione pro soluto conclusi con CE Energia S.p.A., per sorte e interessi;
in via subordinata, chiedeva il pagamento di dette somme a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c.
***
Si costituiva il (di seguito, il eccependo l'avvenuto Parte_1 Pt_1 pagamento di alcune fatture e deducendo, quanto alle altre, che si era trovato nell'impossibilità di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni a causa della confusionaria fatturazione e registrazione dei pagamenti da parte di CE, nonché a causa del mancato riscontro alle contestazioni mosse, sicché nulla era dovuto a titolo di interessi moratori, interessi anatocistici e addebiti ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002; in ogni caso, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati decorsi trenta giorni dalle date di trasmissione dei file dal
Sistema di Interscambio (SDI) al destinatario, ossia dal ricevimento delle fatture elettroniche via PEC da parte del errate erano anche le date di decorrenza quanto ad alcune Pt_1 note di debito;
in relazione agli addebiti ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, l'azione di recupero della cessionaria era stata unica e unitaria e, pertanto, la spesa di recupero doveva essere quantificata con l'importo forfettario unitario di € 40,00.
***
Con sentenza n. 20/2022, R.G. n. 1112/2020, pubblicata in data 18.1.2022, il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il al pagamento, in favore Pt_1 dell'attrice, dei seguenti importi: (i) € 5.770,56 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori sulla sorte da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con riferimento alle fatture nn. 1680008797, 1680008799, 1680008806 e 1680008808, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, del 14.3.2016, sino al saldo;
con riferimento alle fatture nn. 1680026960 di € 111,37 – 1680033959 di € 115,67 – 1680033993 di € 37,23 –
1680033995 di € 36,86 – 1680038470 di € 81,77 – 1780002699 di € 396,94, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura e sino al 9.9.2020; con riferimento alla fattura n. 1680008802, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura e sino al 22.3.2021; (ii) € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002; (iii) € pagina 2 di 15 4.967,85 a titolo di interessi di mora maturati come da “Note Debito Interessi” allegate;
(iv) interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/2002 – dal giorno della domanda giudiziale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con i termini ad quem (quanto alle fatture già pagate) indicati ai punti precedenti;
condannava il a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in Pt_1
€ 2.000,00 per compensi (tenuto conto della riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto) ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali e oneri di legge.
***
Ha proposto appello il formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.20/2022 resa dal Tribunale Civile di Rieti, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE
- ritenere fondati i motivi sopra esposti e, conseguentemente, SOSPENDERE, ai sensi degli artt. 283 e 351
c.p.c., l'efficacia esecutiva - o l'esecuzione eventualmente intrapresa nelle more - della sentenza n. 20/2022
Repert. n. 57/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rieti nella causa civile n. 1112/2020 R.G. in data 18.01.2022, NON notificata e impugnata in questa sede.
NEL MERITO
- ritenere fondati i motivi di cui al presente gravame, pertanto, in accoglimento dell'appello: in parziale riforma del punto (I) di cui al dispositivo della sentenza impugnata, ritenere gli interessi moratori non dovuti per non imputabilità al dei ritardi nei pagamenti e/o per impossibilità ex Parte_1 Parte_1 lege del pagamento da parte del nelle scadenze indicate nelle fatture cartacee. IN SUBORDINE Pt_1 ritenere dimostrato il ricevimento delle fatture di cui al doc.3 in un momento successivo rispetto a quello indicato nel prospetto doc. 3 di parte appellata e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi decorsi trenta giorni dalle date di invio delle fatture elettroniche e fino alla data di pagamento come risultante dai mandati di pagamento prodotti dal convenuto;
in riforma del punto (III) di cui al dispositivo della sentenza impugnata, ritenere gli interessi moratori non dovuti per non imputabilità al dei ritardi nei pagamenti e/o per impossibilità ex lege del Parte_1 pagamento da parte del nelle scadenze indicate nelle fatture cartacee. Pt_1
IN SUBORDINE
- ritenere dimostrato il ricevimento delle fatture di cui alla (terza) nota di debito n. 90016683 del 21.10.2019 in un momento successivo rispetto a quello ivi indicato da parte appellata e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi decorsi 30 giorni dalle date di invio delle fatture elettroniche e fino alla data di pagamento come risultante dai mandati di pagamento prodotti dal convenuto (o come da prospetto a pag. 13-15 dell'atto di appello);
- determinare quale criteri di calcolo degli interessi sulle fatture di cui alle (prime due) note di debito n. 90011379 del 24.10.2018 e n. 90013297 del 22.07.2019 quale termine a quo trenta giorni successivi dallle date di effettivo pagina 3 di 15 invio delle fatture elettroniche – o in ulteriore subordine le date indicate nelle note di debito - e quale termine ad quem le date di effettivo pagamento delle fatture come risultanti dai mandati di pagamento prodotti in giudizio dal (o come da prospetto a pag. 13- 15 dell'atto di appello) Parte_1 in riforma del punto (IV) di cui al dispositivo della sentenza impugnata, ritenere non dovuti gli interessi anatocistici per impossibilità ex lege del pagamento da parte del nelle scadenze indicate nelle fatture Pt_1 cartacee, IN SUBORDINE ritenerli dovuti soltanto dalla domanda giudiziale e sulla quota parte di interessi moratori calcolati come disposto ai punti precedenti e comunque dovuti almeno per sei mesi con i termini ad quem indicati ai punti precedenti e comunque in applicazione dell'art. 1 co 2 D. Lgs 231/02, in virtù del quale gli interessi non possono essere richiesti se – per ciascuna fattura - siano maturati in misura inferiore ad € 5,00; in riforma del punto relativo alle spese di giudizio, condannare la alle spese del COroparte_2 primo grado di giudizio, IN SUBORDINE compensare in tutto o in parte le stesse in virtù della reciproca soccombenza;
disporre la ripetizione delle somme eventualmente pagate nelle more del giudizio di appello e non dovute dal Pt_1 confermare nel resto la sentenza impugnata;
con condanna alle spese di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge del secondo grado.”››.
***
Si è costituita, in data 22.11.2022, (già , COroparte_1 COroparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE
- respingere la richiesta di sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 20/2022 Repert. n. 57/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rieti nella causa civile n. 1112/2020 R.G. in data 18.01.2022
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE, per i motivi esposti, respingere l'impugnazione avanzata dall'appellante in quanto inammissibile e infondata, rigettare la richiesta formulata dal nel proprio atto di citazione sia in punto di Pt_1 non debenza degli interessi moratori, sia in punto di quantificazione secondo nuove modalità di calcolo, rigettare la richiesta formulata dal nel proprio atto di citazione sia in punto di non debenza degli interessi Pt_1 anatocistici, sia in punto di quantificazione secondo nuove modalità di calcolo, rigettare la richiesta di ripetizione delle somme eventualmente pagate nelle more del giudizio di appello e non dovute dal in quanto Pt_1 infondata,
e, per l'effetto confermare – parzialmente – l'impugnata sentenza sui seguenti punti:
-Accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 favore di dei seguenti importi, COroparte_2
- € 5.770,56 a titolo di sorte capitale, somma per la quale è già intervenuto il pagamento da parte del Pt_1
- interessi moratori sulla sorte da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con riferimento fatture nn. 1680008797, 1680008799, 1680008806 e 1680008808, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, del 14/03/2016, sino al saldo;
con riferimento fatture nn. 1680026960 di € 111,37 pagina 4 di 15 – 1680033959 di € 115,67 – 1680033993 di € 37,23 –1680033995 di € 36,86 – 1680038470 di € 81,77 –
1780002699 di € 396,94, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al
09.09.2020; con riferimento alla fattura n. 1680008802, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al 22.03.2021;
- € 4.967,85 a titolo di interessi di mora maturati come da “Note Debito Interessi” allegate;
- interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – dal giorno della domanda giudiziale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con i termini ad quem (quanto alle fatture già pagate) indicati ai punti precedenti;
- Condannare il a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 COroparte_2 primo grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi (tenuto conto della Riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)), € 264,00 per spese vive, oltre spese generali e oneri di legge.
Inoltre, a parziale modifica della sentenza, si chiede che il venga altresì condannato al pagamento dei Pt_1 seguenti importi:
- importo di € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 – in ossequio ai criteri di cui alla
Sentenza della Corte Europea già citata del 20.10.2022
- importo di € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 – in ossequio ai criteri di cui alla
Sentenza della Corte Europea già citata del 20.10.2022 per fatture relative ad interessi di mora oggetto delle
Note Debito.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- per i motivi esposti, respingere l'impugnazione avanzata dall'appellante in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto confermare l'impugnata sentenza sui seguenti punti:
-Accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 favore di già dei seguenti importi, CP_1 COroparte_2
- € 5.770,56 a titolo di sorte capitale, somma per la quale è già intervenuto il pagamento da parte del Pt_1
- interessi moratori sulla sorte da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con riferimento fatture nn. 1680008797, 1680008799, 1680008806 e 1680008808, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, del 14/03/2016, sino al saldo;
con riferimento fatture nn. 1680026960 di € 111,37
– 1680033959 di € 115,67 – 1680033993 di € 37,23 –1680033995 di € 36,86 – 1680038470 di € 81,77 –
1780002699 di € 396,94, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al
09.09.2020; con riferimento alla fattura n. 1680008802, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al 22.03.2021;
- € 4.967,85 a titolo di interessi di mora maturati come da “Note Debito Interessi” allegate;
- interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – dal giorno della domanda giudiziale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con i termini ad quem (quanto alle fatture già pagate) indicati ai punti precedenti;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito pagina 5 di 15 - o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a già CP_1 [...] per capitale, interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e importo dovuto ai COroparte_2 sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
- Condannare il a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 COroparte_2 primo grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi (tenuto conto della Riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)), € 264,00 per spese vive, oltre spese generali e oneri di legge.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per i motivi esposti, respingere l'impugnazione avanzata dall'appellante in quanto inammissibile e infondata e per l'eventualità in cui il dovesse Pt_1 sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di già CP_1 ad ottenere il pagamento da parte del e, per COroparte_2 Parte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di degli importi di Parte_1 CP_1 cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a già CP_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di COroparte_2 indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.››.
***
Con ordinanza del 15.12.2022, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio di ufficio, con decreto del 22.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 23.10.2025, con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 6 di 15 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale denuncia ‹‹ERRONEA
INTERPRETAZIONE ed ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231 E, di conseguenza, DEGLI ARTT.4 E 5 DEL MEDESIMO D. LGS. In relazione al DECRETO MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE N.55 DEL 3 APRILE 2013, entrato in vigore il 6 Giugno 2013, con riferimento agli interessi moratori››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente il requisito dell'impossibilità della prestazione, derivante da causa non imputabile al di cui Pt_1 all'art. 3 d.lgs. n. 231/2002.
L'impossibilità si evinceva dalle seguenti circostanze: invio “spasmodico” di fatture prima cartacee e poi elettroniche, doppie fatturazioni e fatturazioni errate da parte di CE;
recesso esercitato da CE, in virtù delle problematiche connesse alla fatturazione;
note di credito emesse da CE a seguito delle contestazioni mosse dal mancate risposte di CE Pt_1 alle ulteriori richieste di regolarizzazione delle fatture (erroneamente) contestate;
indifferenza CO di alla richiesta di ausilio da parte del per la risoluzione dei possibili errori di Pt_1 fatturazione da parte di CE;
errata registrazione dei pagamenti da parte di CE e richiesta CO di pagamento di importi non dovuti, con riduzione da parte di dell'elenco delle fatture da recuperare;
mancato invio del dettaglio dei conteggi degli interessi sulle fatture pagate in ritardo e degli errori di calcolo rilevati nelle note di debito.
Quanto sopra dimostrava che il si era quindi “trovato costretto ad autotutelarsi per evitare Pt_1 danni erariali e dunque a non poter provvedere alla regolarizzazione della sua incerta posizione debitoria, con conseguente (potenziale) maturazione di interessi ed oneri aggiuntivi”. pagina 7 di 15 Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato l'impossibilità, per l'Ente, di procedere al pagamento delle fatture cartacee, stante il divieto per le amministrazioni pubbliche (quindi anche per le amministrazioni locali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ai pagamenti fino all'invio in forma elettronica, peraltro ritenendo che dalle stesse emergesse come la data pattuita, quanto alla scadenza del termine per il pagamento, fosse la data di scadenza ivi indicata, con conseguente erronea applicazione del termine a quo del co. I dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002; nella specie, l'invio di tutte le fatture era stato successivamente effettuato da CE in formato elettronico, tuttavia lasciando inalterate le date di emissione rispetto alle precedenti fatture cartacee, mentre CE avrebbe dovuto modificare le date di emissione delle fatture elettroniche, così concedendo al trenta giorni per il pagamento;
da ciò conseguiva un diverso calcolo degli interessi Pt_1 anatocistici, da computarsi soltanto dalla domanda giudiziale e sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi e con i termini ad quem coincidenti con le date di pagamento rispettivamente di ciascuna fattura;
tale ultimo dato era stato riconosciuto dal giudice solo con riferimento alle fatture di cui alla terza nota di debito e con riferimento alle fatture risultate già pagate di cui al doc. n. 3, mentre non era stato riconosciuto per le fatture di cui alle prime due note di debito, i cui mandati di pagamento prodotti in atti non erano stati minimamente valutati, dovendo applicarsi, peraltro, l'art. 1 co 2 d.lgs. n. 231/02, in virtù del quale gli interessi non possono essere richiesti se - per ciascuna fattura - siano maturati in misura inferiore a € 5,00.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA con riferimento alle Con Con fatture di cui al doc. 3 e delle note di debito di cui al doc 5 e dei relativi punti (I) e (III) del dispositivo della sentenza impugnata››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe valutato in maniera del tutto erronea gli elementi di prova forniti dal laddove ha affermato che “… la documentazione di cui agli all. Pt_1
n. 10 memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. della difesa convenuta non consente di dimostrare l'invio via PEC delle suddette fatture in un momento successivo (ovvero nel mese di giugno del 2017) … …nelle medesime comunicazioni via pec depositate non risultano allegate le relative fatture, né il mittente ( Email_1 risulta identificabile con la società cedente o con l'istituto cessionario – sicché sembrerebbe piuttosto trattarsi di una comunicazione interna tra L'indirizzo pec SDI e l'indirizzo pec del convenuto (e non della – a Pt_1 monte – comunicazione della fattura dalla società prestatrice del servizio al o allo SDI).”. Pt_1
E infatti:
pagina 8 di 15 l'allegato n. 8 conteneva le PEC di ricevimento mediante fatture elettroniche e i PDF CP_3 delle fatture da essi estratte relative alla terza nota di debito di cui al doc. 5 di CP_1
l'allegato zip n. 10 conteneva le PEC di ricevimento mediante SDI delle fatture elettroniche e i
PDF delle fatture da essi estratte relative alle prime cinque fatture di cui al doc. 3 di CP_1
[...]
l'allegato zip n. 11 conteneva le PEC di ricevimento mediante SDI delle fatture elettroniche e i
PDF delle fatture da essi estratte relative alle ultime fatture di cui al suddetto doc. 3 (non si rinviene la fattura n. 1680026960 ma è stata comunque pagata); erano addirittura presenti in atti le PEC e i file di trasmissione delle fatture al SDI depositate dall'attrice (Archivio ZIP all. 12 - cartella Esiti SDI) da cui si evinceva che le date di trasmissione coincidevano con quelle delle pec prodotte dal convenuto (docc. 10 e 11 memoria 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Pertanto, il giudice avrebbe dovuto determinare secondo legge i criteri da applicare per il calcolo degli interessi (ovvero data invio fattura elettronica e data pagamento), indipendentemente dalla prova dell'effettivo ricevimento della fattura in una data piuttosto che in un'altra (essendo onere dell'attore fornire la relativa prova), potendo, comunque, ricavarsi la corretta data di inizio decorrenza per il calcolo degli interessi moratori delle fatture di cui alla terza nota di debito e delle fatture di cui al citato doc. n. 3.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹ERRATA e/o MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA con riferimento alle 3 “Note Debito Interessi” per un totale di € 4.967,85 emesse a titolo di interessi di mora maturati e di cui al punto (iii) del dispositivo della sentenza impugnata››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente condannato l'Ente al pagamento degli interessi portati dalle tre note di debito, mantenendo quali date a quo e ad quemquelle CO indicate da mentre avrebbe dovuto considerare le date di effettivo invio tramite SDI delle singole fatture elettroniche (dato già desumibile per la terza nota di debito dalle fatture SDI prodotte in atti dal e quelle risultanti dai mandati di pagamento prodotti dal Pt_1 convenuto (mai considerate dal giudice); quanto agli interessi moratori, relativi alle fatture di cui alle predette prime due note di debito (n. 90011379 e n. 90013297), in ordine al termine a quo, il non disponeva più delle PEC di ricevimento, né il conservatore delle fatture Pt_1
CO elettroniche disponeva di documenti troppo risalenti nel tempo, spettando comunque a dare eventualmente prova della data di avvenuto invio al SDI delle fatture, a nulla valendo i documenti cartacei prodotti se non estratti dal file xml inviato tramite PEC-SDI; relativamente pagina 9 di 15 al termine ad quem, l'attrice si era limitata a indicare date del tutto aleatorie, senza indicare a quale evento facessero riferimento, mentre il aveva depositato (all. ZIP n. 14 – Pt_1 vedasi anche sintesi all. 9 e prospetto) tutti i mandati di pagamento e relative quietanze, da cui si evinceva che le date di fine decorrenza degli interessi (ovvero di pagamento delle CO fatture) erano ben diverse da quelle indicate da nelle prime due note di debito;
quanto CO alla terza nota di debito n. 90016683 del 21.10.2019 (doc. 5 di , per interessi relativi alle sei fatture pagate dall'Ente in data 2.9.2019, il aveva depositato sia i mandati di Pt_1 pagamento del 30.8.2019, sia i messaggi PEC ricevuti dal mediante SDI - da cui si Pt_1 evinceva la corretta data di ricevimento delle fatture (all. n. 8 alla comparsa di costituzione).
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.91 E 92 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice non avrebbe tenuto assolutamente conto del comportamento stragiudiziale di CE e del comportamento stragiudiziale e processuale di CO
dal momento che il non era mai stato messo nelle condizioni di poter Pt_1 comprendere quali fossero con esattezza le pretese creditorie avanzate;
inoltre, il Tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande attoree, sicché avrebbe dovuto compensare totalmente o parzialmente le spese di giudizio, non essendo sufficiente l'applicazione della sola riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
***
I primi tre motivi, che per ragioni di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Va premesso che l'appello non ha ad oggetto la sorte capitale (€ 5.770,56, corrisposta dal CO in favore di in seguito all'esito del giudizio, come dedotto dal a pag. 17 Pt_1 Pt_1 del proprio atto di appello) ma soltanto gli interessi (moratori e anatocistici), oltre alle spese di lite (su cui si tornerà appresso).
Detto ciò, va disattesa la doglianza circa l'impossibilità di pagamento delle fatture, ricondotta, sostanzialmente, al divietoex lege per il Comune di pagare le fatture trasmesse in forma cartacea.
Era, infatti, onere del convenuto, ex art. 2697 c.c., e non dell'attrice, dimostrare di aver ricevuto le fatture in formato elettronico in un momento successivo alla data di emissione, CO atteso che ha provato il titolo e ha allegato l'inadempimento, spettando al convenuto la prova del fatto modificativo o estintivo. pagina 10 di 15 Il a sostegno di detta eccezione, avrebbe dovuto produrre documentazione idonea Pt_1
a dimostrare le date effettive di ricezione delle fatture elettroniche.
Tale prova non è stata fornita.
Quanto agli interessi moratori con riferimento alle fatture nn. 1680008797, 1680008799,
1680008806 e 1680008808, tutte emesse il 17.2.2016 e con data di scadenza 14.3.2016, il primo giudice, nell'applicare il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, ha correttamente osservato che il criterio di cui al secondo comma (trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente) è suppletivo e opera per il caso in cui le parti non abbiano previsto il termine di scadenza per il pagamento;
ha inoltre condivisibilmente osservato che il doc. n. 10 di parte convenuta non consentiva di dimostrare l'invio via PEC delle suddette fatture in un momento successivo (cioè nel mese di giugno 2017), poiché alle comunicazioni via PEC non risultavano allegate le fatture in esame e il mittente ( non era Email_1 identificabile con la cedente o con la cessionaria, sicché sembrava piuttosto trattarsi di una comunicazione interna tra l'indirizzo pec SDI (Sistema di Interscambio) e l'indirizzo pec del
(e non della – a monte – comunicazione della fattura dalla società prestatrice del Pt_1 servizio al Comune o allo SDI).
Ciò valeva anche per le fatture pagate successivamente (fattura n. 1680008802 con scadenza 14.3.2016; fattura n. 1680026960 con scadenza 11.7.2016; fattura n. 1680033959 con scadenza 5.10.2016; fattura n. 1680033993 con scadenza 5.10.2016; fattura n.
1680033995 con scadenza 5.10.2016; fattura n. 1680038470 con scadenza 12.12.2016; fattura n. 1780002699 con scadenza 8.5.2017 (cfr. all. 12 alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. di parte attrice).
La Corte condivide appieno quanto affermato nella sentenza di primo grado, dal momento che non si rinviene nessuna pec di trasmissione delle fatture elettroniche da parte della somministrante allo SDI o al trattandosi di pec inviate dallo SDI al Pt_1 Pt_1
Ciò riveste carattere assorbente e riguarda le pec sub allegati n. 8, n. 10 e n. 11 di parte convenuta, fermo restando, in ogni caso, che aprendo le pec non si rinvengono le fatture allegate.
Né la prova della data di invio delle fatture elettroniche può ricavarsi dall'archivio zip, sub all.
12 di parte attrice, dal momento che l'archivio_P7M_20210219_140730 non consente l'apertura e che i due report altro non sono che meri fogli excel riepilogativi di una serie di dati, privi di valore probatorio. pagina 11 di 15 Quanto agli interessi di cui all'importo di € 4.967,85, maturati a causa del tardivo pagamento e fatturati mediante le tre note debito interessi, per le prime due note lo stesso ha Pt_1 ammesso di non disporre delle pec di ricevimento e, relativamente al termine ad quem, sostiene di aver depositato i mandati di pagamento e le relative quietanze (all. zip n. 14).
Tuttavia, il convenuto ha omesso di depositare, per le singole fatture, le quietanze a firma del
Tesoriere con indicazione del CRO e del CRI, essendo agli atti solo i mandati di pagamento e le ricevute prive di tali riferimenti, mentre l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio, depositando le note di debito interessi (cfr. all. n. 5 atto di citazione – n. 90011379 24-10-
2018 € 1,541.22; n. 90013297 22-07-2019 € 2,390.77), con l'indicazione della data di incasso delle singole fatture.
Sul punto, devesi rilevare, infatti, che, in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione, la pubblica amministrazione è tenuta a corrispondere gli interessi moratori a prescindere dall'emissione o meno del mandato di pagamento (Cass. n. 118/2023, che richiama cfr. Cass. S.U. n. 2065/80 e Cass. S.U. n. 359/85).
Ciò comporta che gli interessi moratori sono dovuti dalla scadenza del termine di pagamento fino al momento in cui il creditore ottenga la materiale disponibilità delle somme.
Ne deriva che non può riconoscersi valenza, ai fini in esame, alla data del mandato di pagamento, dovendo il pagamento tardivo considerarsi effettuato nella data in cui la rimessa
è entrata nella materiale disponibilità del beneficiario.
Relativamente alla terza nota di debito (cfr. all. n. 5 atto di citazione, n. 90016683 21-10-2019
€ 1,035.86), quanto al termine a quo di decorrenza, va ribadito che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nelle comunicazioni via pec (all. n. 8 comparsa di costituzione e risposta) non risultano allegate le relative fatture, né il mittente risulta identificabile con la società cedente o con l'istituto cessionario.
Alla luce di quanto fin qui rilevato, deve condividersi la ricostruzione degli interessi moratori come operata nell'impugnata sentenza, che va dunque confermata anche in ordine agli interessi anatocistici.
***
Prima di esaminare il quarto motivo dell'appello principale (sulle spese), deve essere esaminato l'appello incidentale.
Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto condannare il al pagamento CP_1 Pt_1 dell'importo di € 440,00 e dell'importo di € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n.
231/2002, in ossequio ai criteri di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del pagina 12 di 15 20.10.2022, considerando che l'importo di € 40,00 deve calcolarsi su ciascuna fattura non pagata o pagata in ritardo, e non invece unitariamente sull'intero importo del credito;
inoltre, CO in via subordinata, ha dedotto che aveva diritto alle somme a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
***
L'appello incidentale è fondato.
Il Tribunale ha errato nel riconoscere, in favore dell'attrice, l'importo unitario e complessivo di
€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 (e non per ciascuna fattura), sulla base del fatto che era stata svolta un'unica intimazione di pagamento con riguardo alle undici fatture e alle tre note di debito e che, quindi, il riconoscimento di un importo risarcitorio per
“spese di recupero” distinto per ogni singola fattura si sarebbe tradotto in un inammissibile abuso dello strumento legislativo.
Si osserva che l'importo indicato è dovuto a titolo risarcitorio per il danno forfettario di cui al citato art. 6 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, quantificato dall'art. 6 della Direttiva UE 2011/7 in € 40,00 per singola fattura insoluta.
Il citato art. 6 d.lgs. n. 231/2002 prevede che salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il creditore ha diritto, oltre agli interessi contemplati dagli artt. 4 e 5
e senza che sia necessaria la costituzione in mora, anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, nella misura forfettaria di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione dell'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE, ha statuito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (C-585/20 del 20.10.2022; cfr. anche C-370/21 del 1°.12.2022).
Alla luce di tali principi, l'importo di € 40,00 va riconosciuto per ciascuna fattura.
Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, il va condannato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, al pagamento Pt_1 dell'importo di € 440,00 e dell'importo di € 120,00, per un ammontare complessivo di €
560,00. pagina 13 di 15 ***
Il motivo dell'appello principale sulle spese è assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale.
E infatti, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione
"ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Si osserva che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi
(Cass. Sez. U. n. 32061 del 31/10/2022).
Inoltre, alcuni pagamenti da parte del sono intervenuti in corso di causa e hanno, per Pt_1 questa ragione, condotto alla riduzione del credito come accertata dalla gravata sentenza.
Non ricorrono pertanto i presupposti per compensare le spese di lite.
Pertanto, il deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a Pt_1 rifondere all'appellante incidentale le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, nella misura liquidata dal primo giudice (come espressamente chiesto CO da nelle conclusioni) e, quanto al secondo grado, secondo i valori medi dello scaglione €
5.201,00 - € 26.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 14 di 15
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 20/2022, R.G. n. 1112/2020, pubblicata in data 18.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di già della COroparte_1 COroparte_2 ulteriore somma di € 560,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002;
3) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 COroparte_1 già delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida COroparte_2 in € 264,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi, per il primo grado, e in €
5.809,00, per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO PA CH AT
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa IO PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4176/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Silvana Forniti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
già c.f. COroparte_1 COroparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Davide Arnaldi, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rieti, il COroparte_2 [...]
, onde ottenerne la condanna al pagamento di una serie di crediti portati da Parte_1 fatture, di cui l'attrice era divenuta titolare in forza di contratti di cessione pro soluto conclusi con CE Energia S.p.A., per sorte e interessi;
in via subordinata, chiedeva il pagamento di dette somme a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c.
***
Si costituiva il (di seguito, il eccependo l'avvenuto Parte_1 Pt_1 pagamento di alcune fatture e deducendo, quanto alle altre, che si era trovato nell'impossibilità di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni a causa della confusionaria fatturazione e registrazione dei pagamenti da parte di CE, nonché a causa del mancato riscontro alle contestazioni mosse, sicché nulla era dovuto a titolo di interessi moratori, interessi anatocistici e addebiti ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002; in ogni caso, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati decorsi trenta giorni dalle date di trasmissione dei file dal
Sistema di Interscambio (SDI) al destinatario, ossia dal ricevimento delle fatture elettroniche via PEC da parte del errate erano anche le date di decorrenza quanto ad alcune Pt_1 note di debito;
in relazione agli addebiti ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, l'azione di recupero della cessionaria era stata unica e unitaria e, pertanto, la spesa di recupero doveva essere quantificata con l'importo forfettario unitario di € 40,00.
***
Con sentenza n. 20/2022, R.G. n. 1112/2020, pubblicata in data 18.1.2022, il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il al pagamento, in favore Pt_1 dell'attrice, dei seguenti importi: (i) € 5.770,56 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori sulla sorte da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con riferimento alle fatture nn. 1680008797, 1680008799, 1680008806 e 1680008808, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, del 14.3.2016, sino al saldo;
con riferimento alle fatture nn. 1680026960 di € 111,37 – 1680033959 di € 115,67 – 1680033993 di € 37,23 –
1680033995 di € 36,86 – 1680038470 di € 81,77 – 1780002699 di € 396,94, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura e sino al 9.9.2020; con riferimento alla fattura n. 1680008802, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura e sino al 22.3.2021; (ii) € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002; (iii) € pagina 2 di 15 4.967,85 a titolo di interessi di mora maturati come da “Note Debito Interessi” allegate;
(iv) interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/2002 – dal giorno della domanda giudiziale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con i termini ad quem (quanto alle fatture già pagate) indicati ai punti precedenti;
condannava il a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in Pt_1
€ 2.000,00 per compensi (tenuto conto della riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto) ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali e oneri di legge.
***
Ha proposto appello il formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.20/2022 resa dal Tribunale Civile di Rieti, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE
- ritenere fondati i motivi sopra esposti e, conseguentemente, SOSPENDERE, ai sensi degli artt. 283 e 351
c.p.c., l'efficacia esecutiva - o l'esecuzione eventualmente intrapresa nelle more - della sentenza n. 20/2022
Repert. n. 57/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rieti nella causa civile n. 1112/2020 R.G. in data 18.01.2022, NON notificata e impugnata in questa sede.
NEL MERITO
- ritenere fondati i motivi di cui al presente gravame, pertanto, in accoglimento dell'appello: in parziale riforma del punto (I) di cui al dispositivo della sentenza impugnata, ritenere gli interessi moratori non dovuti per non imputabilità al dei ritardi nei pagamenti e/o per impossibilità ex Parte_1 Parte_1 lege del pagamento da parte del nelle scadenze indicate nelle fatture cartacee. IN SUBORDINE Pt_1 ritenere dimostrato il ricevimento delle fatture di cui al doc.3 in un momento successivo rispetto a quello indicato nel prospetto doc. 3 di parte appellata e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi decorsi trenta giorni dalle date di invio delle fatture elettroniche e fino alla data di pagamento come risultante dai mandati di pagamento prodotti dal convenuto;
in riforma del punto (III) di cui al dispositivo della sentenza impugnata, ritenere gli interessi moratori non dovuti per non imputabilità al dei ritardi nei pagamenti e/o per impossibilità ex lege del Parte_1 pagamento da parte del nelle scadenze indicate nelle fatture cartacee. Pt_1
IN SUBORDINE
- ritenere dimostrato il ricevimento delle fatture di cui alla (terza) nota di debito n. 90016683 del 21.10.2019 in un momento successivo rispetto a quello ivi indicato da parte appellata e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi decorsi 30 giorni dalle date di invio delle fatture elettroniche e fino alla data di pagamento come risultante dai mandati di pagamento prodotti dal convenuto (o come da prospetto a pag. 13-15 dell'atto di appello);
- determinare quale criteri di calcolo degli interessi sulle fatture di cui alle (prime due) note di debito n. 90011379 del 24.10.2018 e n. 90013297 del 22.07.2019 quale termine a quo trenta giorni successivi dallle date di effettivo pagina 3 di 15 invio delle fatture elettroniche – o in ulteriore subordine le date indicate nelle note di debito - e quale termine ad quem le date di effettivo pagamento delle fatture come risultanti dai mandati di pagamento prodotti in giudizio dal (o come da prospetto a pag. 13- 15 dell'atto di appello) Parte_1 in riforma del punto (IV) di cui al dispositivo della sentenza impugnata, ritenere non dovuti gli interessi anatocistici per impossibilità ex lege del pagamento da parte del nelle scadenze indicate nelle fatture Pt_1 cartacee, IN SUBORDINE ritenerli dovuti soltanto dalla domanda giudiziale e sulla quota parte di interessi moratori calcolati come disposto ai punti precedenti e comunque dovuti almeno per sei mesi con i termini ad quem indicati ai punti precedenti e comunque in applicazione dell'art. 1 co 2 D. Lgs 231/02, in virtù del quale gli interessi non possono essere richiesti se – per ciascuna fattura - siano maturati in misura inferiore ad € 5,00; in riforma del punto relativo alle spese di giudizio, condannare la alle spese del COroparte_2 primo grado di giudizio, IN SUBORDINE compensare in tutto o in parte le stesse in virtù della reciproca soccombenza;
disporre la ripetizione delle somme eventualmente pagate nelle more del giudizio di appello e non dovute dal Pt_1 confermare nel resto la sentenza impugnata;
con condanna alle spese di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge del secondo grado.”››.
***
Si è costituita, in data 22.11.2022, (già , COroparte_1 COroparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE
- respingere la richiesta di sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 20/2022 Repert. n. 57/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rieti nella causa civile n. 1112/2020 R.G. in data 18.01.2022
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE, per i motivi esposti, respingere l'impugnazione avanzata dall'appellante in quanto inammissibile e infondata, rigettare la richiesta formulata dal nel proprio atto di citazione sia in punto di Pt_1 non debenza degli interessi moratori, sia in punto di quantificazione secondo nuove modalità di calcolo, rigettare la richiesta formulata dal nel proprio atto di citazione sia in punto di non debenza degli interessi Pt_1 anatocistici, sia in punto di quantificazione secondo nuove modalità di calcolo, rigettare la richiesta di ripetizione delle somme eventualmente pagate nelle more del giudizio di appello e non dovute dal in quanto Pt_1 infondata,
e, per l'effetto confermare – parzialmente – l'impugnata sentenza sui seguenti punti:
-Accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 favore di dei seguenti importi, COroparte_2
- € 5.770,56 a titolo di sorte capitale, somma per la quale è già intervenuto il pagamento da parte del Pt_1
- interessi moratori sulla sorte da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con riferimento fatture nn. 1680008797, 1680008799, 1680008806 e 1680008808, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, del 14/03/2016, sino al saldo;
con riferimento fatture nn. 1680026960 di € 111,37 pagina 4 di 15 – 1680033959 di € 115,67 – 1680033993 di € 37,23 –1680033995 di € 36,86 – 1680038470 di € 81,77 –
1780002699 di € 396,94, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al
09.09.2020; con riferimento alla fattura n. 1680008802, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al 22.03.2021;
- € 4.967,85 a titolo di interessi di mora maturati come da “Note Debito Interessi” allegate;
- interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – dal giorno della domanda giudiziale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con i termini ad quem (quanto alle fatture già pagate) indicati ai punti precedenti;
- Condannare il a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 COroparte_2 primo grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi (tenuto conto della Riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)), € 264,00 per spese vive, oltre spese generali e oneri di legge.
Inoltre, a parziale modifica della sentenza, si chiede che il venga altresì condannato al pagamento dei Pt_1 seguenti importi:
- importo di € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 – in ossequio ai criteri di cui alla
Sentenza della Corte Europea già citata del 20.10.2022
- importo di € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 – in ossequio ai criteri di cui alla
Sentenza della Corte Europea già citata del 20.10.2022 per fatture relative ad interessi di mora oggetto delle
Note Debito.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- per i motivi esposti, respingere l'impugnazione avanzata dall'appellante in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto confermare l'impugnata sentenza sui seguenti punti:
-Accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 favore di già dei seguenti importi, CP_1 COroparte_2
- € 5.770,56 a titolo di sorte capitale, somma per la quale è già intervenuto il pagamento da parte del Pt_1
- interessi moratori sulla sorte da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con riferimento fatture nn. 1680008797, 1680008799, 1680008806 e 1680008808, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, del 14/03/2016, sino al saldo;
con riferimento fatture nn. 1680026960 di € 111,37
– 1680033959 di € 115,67 – 1680033993 di € 37,23 –1680033995 di € 36,86 – 1680038470 di € 81,77 –
1780002699 di € 396,94, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al
09.09.2020; con riferimento alla fattura n. 1680008802, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura, e sino al 22.03.2021;
- € 4.967,85 a titolo di interessi di mora maturati come da “Note Debito Interessi” allegate;
- interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – dal giorno della domanda giudiziale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con i termini ad quem (quanto alle fatture già pagate) indicati ai punti precedenti;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito pagina 5 di 15 - o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a già CP_1 [...] per capitale, interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e importo dovuto ai COroparte_2 sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
- Condannare il a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 COroparte_2 primo grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi (tenuto conto della Riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)), € 264,00 per spese vive, oltre spese generali e oneri di legge.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per i motivi esposti, respingere l'impugnazione avanzata dall'appellante in quanto inammissibile e infondata e per l'eventualità in cui il dovesse Pt_1 sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di già CP_1 ad ottenere il pagamento da parte del e, per COroparte_2 Parte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di degli importi di Parte_1 CP_1 cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a già CP_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di COroparte_2 indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.››.
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Con ordinanza del 15.12.2022, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio di ufficio, con decreto del 22.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 23.10.2025, con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
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I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 6 di 15 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale denuncia ‹‹ERRONEA
INTERPRETAZIONE ed ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231 E, di conseguenza, DEGLI ARTT.4 E 5 DEL MEDESIMO D. LGS. In relazione al DECRETO MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE N.55 DEL 3 APRILE 2013, entrato in vigore il 6 Giugno 2013, con riferimento agli interessi moratori››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente il requisito dell'impossibilità della prestazione, derivante da causa non imputabile al di cui Pt_1 all'art. 3 d.lgs. n. 231/2002.
L'impossibilità si evinceva dalle seguenti circostanze: invio “spasmodico” di fatture prima cartacee e poi elettroniche, doppie fatturazioni e fatturazioni errate da parte di CE;
recesso esercitato da CE, in virtù delle problematiche connesse alla fatturazione;
note di credito emesse da CE a seguito delle contestazioni mosse dal mancate risposte di CE Pt_1 alle ulteriori richieste di regolarizzazione delle fatture (erroneamente) contestate;
indifferenza CO di alla richiesta di ausilio da parte del per la risoluzione dei possibili errori di Pt_1 fatturazione da parte di CE;
errata registrazione dei pagamenti da parte di CE e richiesta CO di pagamento di importi non dovuti, con riduzione da parte di dell'elenco delle fatture da recuperare;
mancato invio del dettaglio dei conteggi degli interessi sulle fatture pagate in ritardo e degli errori di calcolo rilevati nelle note di debito.
Quanto sopra dimostrava che il si era quindi “trovato costretto ad autotutelarsi per evitare Pt_1 danni erariali e dunque a non poter provvedere alla regolarizzazione della sua incerta posizione debitoria, con conseguente (potenziale) maturazione di interessi ed oneri aggiuntivi”. pagina 7 di 15 Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato l'impossibilità, per l'Ente, di procedere al pagamento delle fatture cartacee, stante il divieto per le amministrazioni pubbliche (quindi anche per le amministrazioni locali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ai pagamenti fino all'invio in forma elettronica, peraltro ritenendo che dalle stesse emergesse come la data pattuita, quanto alla scadenza del termine per il pagamento, fosse la data di scadenza ivi indicata, con conseguente erronea applicazione del termine a quo del co. I dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002; nella specie, l'invio di tutte le fatture era stato successivamente effettuato da CE in formato elettronico, tuttavia lasciando inalterate le date di emissione rispetto alle precedenti fatture cartacee, mentre CE avrebbe dovuto modificare le date di emissione delle fatture elettroniche, così concedendo al trenta giorni per il pagamento;
da ciò conseguiva un diverso calcolo degli interessi Pt_1 anatocistici, da computarsi soltanto dalla domanda giudiziale e sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi e con i termini ad quem coincidenti con le date di pagamento rispettivamente di ciascuna fattura;
tale ultimo dato era stato riconosciuto dal giudice solo con riferimento alle fatture di cui alla terza nota di debito e con riferimento alle fatture risultate già pagate di cui al doc. n. 3, mentre non era stato riconosciuto per le fatture di cui alle prime due note di debito, i cui mandati di pagamento prodotti in atti non erano stati minimamente valutati, dovendo applicarsi, peraltro, l'art. 1 co 2 d.lgs. n. 231/02, in virtù del quale gli interessi non possono essere richiesti se - per ciascuna fattura - siano maturati in misura inferiore a € 5,00.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA con riferimento alle Con Con fatture di cui al doc. 3 e delle note di debito di cui al doc 5 e dei relativi punti (I) e (III) del dispositivo della sentenza impugnata››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe valutato in maniera del tutto erronea gli elementi di prova forniti dal laddove ha affermato che “… la documentazione di cui agli all. Pt_1
n. 10 memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. della difesa convenuta non consente di dimostrare l'invio via PEC delle suddette fatture in un momento successivo (ovvero nel mese di giugno del 2017) … …nelle medesime comunicazioni via pec depositate non risultano allegate le relative fatture, né il mittente ( Email_1 risulta identificabile con la società cedente o con l'istituto cessionario – sicché sembrerebbe piuttosto trattarsi di una comunicazione interna tra L'indirizzo pec SDI e l'indirizzo pec del convenuto (e non della – a Pt_1 monte – comunicazione della fattura dalla società prestatrice del servizio al o allo SDI).”. Pt_1
E infatti:
pagina 8 di 15 l'allegato n. 8 conteneva le PEC di ricevimento mediante fatture elettroniche e i PDF CP_3 delle fatture da essi estratte relative alla terza nota di debito di cui al doc. 5 di CP_1
l'allegato zip n. 10 conteneva le PEC di ricevimento mediante SDI delle fatture elettroniche e i
PDF delle fatture da essi estratte relative alle prime cinque fatture di cui al doc. 3 di CP_1
[...]
l'allegato zip n. 11 conteneva le PEC di ricevimento mediante SDI delle fatture elettroniche e i
PDF delle fatture da essi estratte relative alle ultime fatture di cui al suddetto doc. 3 (non si rinviene la fattura n. 1680026960 ma è stata comunque pagata); erano addirittura presenti in atti le PEC e i file di trasmissione delle fatture al SDI depositate dall'attrice (Archivio ZIP all. 12 - cartella Esiti SDI) da cui si evinceva che le date di trasmissione coincidevano con quelle delle pec prodotte dal convenuto (docc. 10 e 11 memoria 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Pertanto, il giudice avrebbe dovuto determinare secondo legge i criteri da applicare per il calcolo degli interessi (ovvero data invio fattura elettronica e data pagamento), indipendentemente dalla prova dell'effettivo ricevimento della fattura in una data piuttosto che in un'altra (essendo onere dell'attore fornire la relativa prova), potendo, comunque, ricavarsi la corretta data di inizio decorrenza per il calcolo degli interessi moratori delle fatture di cui alla terza nota di debito e delle fatture di cui al citato doc. n. 3.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹ERRATA e/o MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA con riferimento alle 3 “Note Debito Interessi” per un totale di € 4.967,85 emesse a titolo di interessi di mora maturati e di cui al punto (iii) del dispositivo della sentenza impugnata››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente condannato l'Ente al pagamento degli interessi portati dalle tre note di debito, mantenendo quali date a quo e ad quemquelle CO indicate da mentre avrebbe dovuto considerare le date di effettivo invio tramite SDI delle singole fatture elettroniche (dato già desumibile per la terza nota di debito dalle fatture SDI prodotte in atti dal e quelle risultanti dai mandati di pagamento prodotti dal Pt_1 convenuto (mai considerate dal giudice); quanto agli interessi moratori, relativi alle fatture di cui alle predette prime due note di debito (n. 90011379 e n. 90013297), in ordine al termine a quo, il non disponeva più delle PEC di ricevimento, né il conservatore delle fatture Pt_1
CO elettroniche disponeva di documenti troppo risalenti nel tempo, spettando comunque a dare eventualmente prova della data di avvenuto invio al SDI delle fatture, a nulla valendo i documenti cartacei prodotti se non estratti dal file xml inviato tramite PEC-SDI; relativamente pagina 9 di 15 al termine ad quem, l'attrice si era limitata a indicare date del tutto aleatorie, senza indicare a quale evento facessero riferimento, mentre il aveva depositato (all. ZIP n. 14 – Pt_1 vedasi anche sintesi all. 9 e prospetto) tutti i mandati di pagamento e relative quietanze, da cui si evinceva che le date di fine decorrenza degli interessi (ovvero di pagamento delle CO fatture) erano ben diverse da quelle indicate da nelle prime due note di debito;
quanto CO alla terza nota di debito n. 90016683 del 21.10.2019 (doc. 5 di , per interessi relativi alle sei fatture pagate dall'Ente in data 2.9.2019, il aveva depositato sia i mandati di Pt_1 pagamento del 30.8.2019, sia i messaggi PEC ricevuti dal mediante SDI - da cui si Pt_1 evinceva la corretta data di ricevimento delle fatture (all. n. 8 alla comparsa di costituzione).
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.91 E 92 C.P.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice non avrebbe tenuto assolutamente conto del comportamento stragiudiziale di CE e del comportamento stragiudiziale e processuale di CO
dal momento che il non era mai stato messo nelle condizioni di poter Pt_1 comprendere quali fossero con esattezza le pretese creditorie avanzate;
inoltre, il Tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande attoree, sicché avrebbe dovuto compensare totalmente o parzialmente le spese di giudizio, non essendo sufficiente l'applicazione della sola riduzione del 30 % su € 2.738,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
***
I primi tre motivi, che per ragioni di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Va premesso che l'appello non ha ad oggetto la sorte capitale (€ 5.770,56, corrisposta dal CO in favore di in seguito all'esito del giudizio, come dedotto dal a pag. 17 Pt_1 Pt_1 del proprio atto di appello) ma soltanto gli interessi (moratori e anatocistici), oltre alle spese di lite (su cui si tornerà appresso).
Detto ciò, va disattesa la doglianza circa l'impossibilità di pagamento delle fatture, ricondotta, sostanzialmente, al divietoex lege per il Comune di pagare le fatture trasmesse in forma cartacea.
Era, infatti, onere del convenuto, ex art. 2697 c.c., e non dell'attrice, dimostrare di aver ricevuto le fatture in formato elettronico in un momento successivo alla data di emissione, CO atteso che ha provato il titolo e ha allegato l'inadempimento, spettando al convenuto la prova del fatto modificativo o estintivo. pagina 10 di 15 Il a sostegno di detta eccezione, avrebbe dovuto produrre documentazione idonea Pt_1
a dimostrare le date effettive di ricezione delle fatture elettroniche.
Tale prova non è stata fornita.
Quanto agli interessi moratori con riferimento alle fatture nn. 1680008797, 1680008799,
1680008806 e 1680008808, tutte emesse il 17.2.2016 e con data di scadenza 14.3.2016, il primo giudice, nell'applicare il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, ha correttamente osservato che il criterio di cui al secondo comma (trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente) è suppletivo e opera per il caso in cui le parti non abbiano previsto il termine di scadenza per il pagamento;
ha inoltre condivisibilmente osservato che il doc. n. 10 di parte convenuta non consentiva di dimostrare l'invio via PEC delle suddette fatture in un momento successivo (cioè nel mese di giugno 2017), poiché alle comunicazioni via PEC non risultavano allegate le fatture in esame e il mittente ( non era Email_1 identificabile con la cedente o con la cessionaria, sicché sembrava piuttosto trattarsi di una comunicazione interna tra l'indirizzo pec SDI (Sistema di Interscambio) e l'indirizzo pec del
(e non della – a monte – comunicazione della fattura dalla società prestatrice del Pt_1 servizio al Comune o allo SDI).
Ciò valeva anche per le fatture pagate successivamente (fattura n. 1680008802 con scadenza 14.3.2016; fattura n. 1680026960 con scadenza 11.7.2016; fattura n. 1680033959 con scadenza 5.10.2016; fattura n. 1680033993 con scadenza 5.10.2016; fattura n.
1680033995 con scadenza 5.10.2016; fattura n. 1680038470 con scadenza 12.12.2016; fattura n. 1780002699 con scadenza 8.5.2017 (cfr. all. 12 alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. di parte attrice).
La Corte condivide appieno quanto affermato nella sentenza di primo grado, dal momento che non si rinviene nessuna pec di trasmissione delle fatture elettroniche da parte della somministrante allo SDI o al trattandosi di pec inviate dallo SDI al Pt_1 Pt_1
Ciò riveste carattere assorbente e riguarda le pec sub allegati n. 8, n. 10 e n. 11 di parte convenuta, fermo restando, in ogni caso, che aprendo le pec non si rinvengono le fatture allegate.
Né la prova della data di invio delle fatture elettroniche può ricavarsi dall'archivio zip, sub all.
12 di parte attrice, dal momento che l'archivio_P7M_20210219_140730 non consente l'apertura e che i due report altro non sono che meri fogli excel riepilogativi di una serie di dati, privi di valore probatorio. pagina 11 di 15 Quanto agli interessi di cui all'importo di € 4.967,85, maturati a causa del tardivo pagamento e fatturati mediante le tre note debito interessi, per le prime due note lo stesso ha Pt_1 ammesso di non disporre delle pec di ricevimento e, relativamente al termine ad quem, sostiene di aver depositato i mandati di pagamento e le relative quietanze (all. zip n. 14).
Tuttavia, il convenuto ha omesso di depositare, per le singole fatture, le quietanze a firma del
Tesoriere con indicazione del CRO e del CRI, essendo agli atti solo i mandati di pagamento e le ricevute prive di tali riferimenti, mentre l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio, depositando le note di debito interessi (cfr. all. n. 5 atto di citazione – n. 90011379 24-10-
2018 € 1,541.22; n. 90013297 22-07-2019 € 2,390.77), con l'indicazione della data di incasso delle singole fatture.
Sul punto, devesi rilevare, infatti, che, in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione, la pubblica amministrazione è tenuta a corrispondere gli interessi moratori a prescindere dall'emissione o meno del mandato di pagamento (Cass. n. 118/2023, che richiama cfr. Cass. S.U. n. 2065/80 e Cass. S.U. n. 359/85).
Ciò comporta che gli interessi moratori sono dovuti dalla scadenza del termine di pagamento fino al momento in cui il creditore ottenga la materiale disponibilità delle somme.
Ne deriva che non può riconoscersi valenza, ai fini in esame, alla data del mandato di pagamento, dovendo il pagamento tardivo considerarsi effettuato nella data in cui la rimessa
è entrata nella materiale disponibilità del beneficiario.
Relativamente alla terza nota di debito (cfr. all. n. 5 atto di citazione, n. 90016683 21-10-2019
€ 1,035.86), quanto al termine a quo di decorrenza, va ribadito che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nelle comunicazioni via pec (all. n. 8 comparsa di costituzione e risposta) non risultano allegate le relative fatture, né il mittente risulta identificabile con la società cedente o con l'istituto cessionario.
Alla luce di quanto fin qui rilevato, deve condividersi la ricostruzione degli interessi moratori come operata nell'impugnata sentenza, che va dunque confermata anche in ordine agli interessi anatocistici.
***
Prima di esaminare il quarto motivo dell'appello principale (sulle spese), deve essere esaminato l'appello incidentale.
Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto condannare il al pagamento CP_1 Pt_1 dell'importo di € 440,00 e dell'importo di € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n.
231/2002, in ossequio ai criteri di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del pagina 12 di 15 20.10.2022, considerando che l'importo di € 40,00 deve calcolarsi su ciascuna fattura non pagata o pagata in ritardo, e non invece unitariamente sull'intero importo del credito;
inoltre, CO in via subordinata, ha dedotto che aveva diritto alle somme a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
***
L'appello incidentale è fondato.
Il Tribunale ha errato nel riconoscere, in favore dell'attrice, l'importo unitario e complessivo di
€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 (e non per ciascuna fattura), sulla base del fatto che era stata svolta un'unica intimazione di pagamento con riguardo alle undici fatture e alle tre note di debito e che, quindi, il riconoscimento di un importo risarcitorio per
“spese di recupero” distinto per ogni singola fattura si sarebbe tradotto in un inammissibile abuso dello strumento legislativo.
Si osserva che l'importo indicato è dovuto a titolo risarcitorio per il danno forfettario di cui al citato art. 6 del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, quantificato dall'art. 6 della Direttiva UE 2011/7 in € 40,00 per singola fattura insoluta.
Il citato art. 6 d.lgs. n. 231/2002 prevede che salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il creditore ha diritto, oltre agli interessi contemplati dagli artt. 4 e 5
e senza che sia necessaria la costituzione in mora, anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, nella misura forfettaria di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione dell'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE, ha statuito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (C-585/20 del 20.10.2022; cfr. anche C-370/21 del 1°.12.2022).
Alla luce di tali principi, l'importo di € 40,00 va riconosciuto per ciascuna fattura.
Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, il va condannato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, al pagamento Pt_1 dell'importo di € 440,00 e dell'importo di € 120,00, per un ammontare complessivo di €
560,00. pagina 13 di 15 ***
Il motivo dell'appello principale sulle spese è assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale.
E infatti, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione
"ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Si osserva che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi
(Cass. Sez. U. n. 32061 del 31/10/2022).
Inoltre, alcuni pagamenti da parte del sono intervenuti in corso di causa e hanno, per Pt_1 questa ragione, condotto alla riduzione del credito come accertata dalla gravata sentenza.
Non ricorrono pertanto i presupposti per compensare le spese di lite.
Pertanto, il deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a Pt_1 rifondere all'appellante incidentale le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, nella misura liquidata dal primo giudice (come espressamente chiesto CO da nelle conclusioni) e, quanto al secondo grado, secondo i valori medi dello scaglione €
5.201,00 - € 26.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 14 di 15
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 20/2022, R.G. n. 1112/2020, pubblicata in data 18.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di già della COroparte_1 COroparte_2 ulteriore somma di € 560,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002;
3) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 COroparte_1 già delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida COroparte_2 in € 264,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi, per il primo grado, e in €
5.809,00, per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO PA CH AT
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