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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2022 promossa da:
( ) (CF Parte_1 Parte_2 Parte_3
), nel ni 87 C.F._1 ove potranno essere effettuate le notificazioni di rito ai seguenti recapiti di fax 0577/270920 e-mail: Email_1 pec: Email_2
ATTORE/I contro
(P.I.: ) con sede legale in Bologna Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Di Nunzio per atto Notaio Dr. CP_2
(BO) del 25/06/2021 ai nn.95249/11286 di rep./racc., rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Firenze Via XX Settembre n.78, come da procura unita in calce al presente atto (il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di pec: o tramite fax al n.055-482806) Email_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rese per la udienza cartolare del 17.2.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio al disposto di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Avv. Marco Antonio Fineschi Pianigiani pagina 1 di 9 conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice avanti al Tribunale di Controparte_3
Siena, esponendo:
- di proprietario del caseggiato posto in Sovicille loc. Poggiarello str. di Caldana 38, all' epoca del sinistro di cui è causa, oggetto di polizza n. 6123100928749, in origine stipulata con Milano Ass. Spa ora UnipolSai Ass. Spa, contenente la garanzia assicurativa (doc. 1 di parte attrice) ;
- -che alla fine di Ottobre 2018 l'intero comprensorio del comune di Sovicille veniva investito da una violenta tromba d' aria/vortice d' aria la cui estensione e catastroficità fu oggetto di taluni articoli ad opera della stampa locale (doc.13-14);
- -che, tale evento atmosferico procurava danni alle coperture dei fabbricati facenti parte del complesso immobiliare assicurato, nonché lo sradicamento/l'abbattimento di n° 10 esemplari di cipresso centenari, facenti parte del viale alberato che conduce all' ingresso principale della abitazione dell'assicurato ( doc. 12 di parte attrice); -
- che i danni patiti dalla proprietà attorea riguardavano tanto il manto di copertura dei fabbricati siti nel complesso edilizio assiciurato per complessivi € 19.900,00 (doc.12) , quanto la perdita di dieci (10) esemplari di cipresso centenario autonomamente risarcibili nel loro valore intrinseco ed ornamentale, stimato in € 168.364,85, proprio a termini di polizza versata in atti;
- che, in data 2/11/18 , denunciato il sinistro, la compagnia assicuratrice convenuta, a seguito di una istruttoria errata sotto il profilo della quantificazione dei danni patiti, liquidava il minor importo di € 8.100,00 che veniva trattenuto in conto del maggior avere (doc. 5).
Conseguentemente, parte attrice si trovava suo malgrado costretta ad adire la intestata al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “ Voglia il Tribunale di Siena, per le CP_4 zioni che precedono, previo ordine di esibizione ex art. 210 cpc della relazione tecnica (Geom.
[...]
acquisita da controparte, accertare e dichiarare l'inadempimento di UnipolSai Ass. Sp CP_5 temente condannare la stessa al risarcimento di ogni danno subito e subendo dall' attore, in conseguenza dell'evento atmosferico di cui è causa, ammontante ad € 189.057,00 e/o di quello maggiore o minore che di giustizia e ragione venga accertato e stabilito, al netto degli importi deducibili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno patito e patendo che dovesse in definitiva emergere, anche in via equitativa liquidato. Vittoria di spese e competenze”
Si costituiva in giudizio la , la quale contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito osservava che :
- la garanzia prestata con la polizza n.1/47396/148/152602240 contratta il 14/04/2017 con in prosecuzione con precedente polizza contratta CP_1 con Milano Ass.ni SpA per quanto riguarda il Fabbricato è prestata a “valore intero” e non a “primo rischio assoluto”, è pacifico con conseguente determinazione del diritto all'indennizzo secondo le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al Modello 7263 Ed. 15/03/2017 allegato alla polizza stessa ( Parte_4 cfr docc. 1 e 2 convenuta); pagina 2 di 9 - Che fra i danni ai fabbricati del complesso edilizio dovevano essere esclusi quelli inerenti la tettoia per rimessaggio di attrezzature agricole posta al di fuori dalla recinzione del parco della villa , come tali non rientranti nella nozione di “dipendenza e/o pertinenza” dell'abitazione assicurata così come definita alla voce “Abitazione” nel glossario delle CGA (pag. 12 di 20);
- Che il maggior pregiudizio dedotto da parte attrice quanto alla perdita di 10 centenari cipressi esulava allora, come oggi, dai termini di polizza posto che alla pag.65 di 81 delle CGA “Norme per le Sezioni Danni ai beni” di cui alla pag.7 di 81, all'art.12.2 “Criterio di valutazione del danno” si stabilisce come “La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici criteri relativamente: a) Alberi -in caso di morte o di lesioni che compromettano irriversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni”.
Concludeva quindi affinchè l'adito Tribunale, in accoglimento delle rassegnate conclusione, volesse: “ In tesi Respingere la domanda attrice, statuendo che la somma di €.8.100,00 come versata da
all'Avv. Marco Antonio Fineschi Pianigiani deve essere ritenuta congrua ad indennizzarlo CP_1 seritamente subiti in conseguenza dell'evento atmosferico rappresentato in atto di citazione. Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In ipotesi Previo accertamento di quali siano i fabbricati asseritamente danneggiati ai manti di copertura, così quale sia stato il numero dei cipressi abbattuti dal vento nonché la loro collocazione, dichiarare tenuta ad un eventuale maggior indennizzo, CP_1 rispetto a quanto già corrisposto. Con compe delle spese del giudizio ove la domanda attrice dovesse risultare sproporzionata rispetto all'effettivo indennizzo dovuto a termini di polizza”.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orale e CTU deputata alla valutazione quantistica dei danni per come allegati.
Successivamente assegnata alla scrivente come da variazione tabellare 18/24, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 117.2.2025, e in tale sede trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** *** ***
La domanda può trovare solo parziale accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha introdotto la presente causa al fine di ottenere l'integrale indennizzo a termini di polizza, di cui si dirà infra, quanto ai danni patiti dai beni immobili e mobili di proprietà in occasione della improvvisa e violenta tromba d'aria che ebbe ad investire l'area geografica del Comune di Sovicille sul finire dell'ottobre del 2018.
Incontestato in giudizio ex art. 115 c.p.c., il nesso eziologico tra i danni per come dedotti in fatto dall'attore e l'evento calamitoso di cui in narrativa, le questioni oggetto della presente controversia attengono in via prevalente ed esclusiva al quantum dell'indennizzo che a termini di polizza deve essere riconosciuto per la reintegrazione delle poste patrimoniali perse. pagina 3 di 9 Dalla complessiva lettura della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, ed in particolare dalla compagnia di assicurazione, questo giudice non può che convenire con le osservazioni spese dalla difesa di tale ultima allorquando, nel richiamare la polizza n.1/47396/148/152602240 contratta il 14/04/2017 con ( in prosecuzione CP_1 con precedente polizza contratta con Milano Ass.ni Sp per il Fabbricato è prestata a “valore intero” e non a “primo rischio assoluto” come erroneamente dedotto dall'attore, dovendosi per contro, ed ai fini della determinazione dell'indennizzo, aver esclusivo riguardo alle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al Modello 7263 Ed. 15/03/2017 allegato alla polizza stessa ( cfr docc. 1 e 2 fasc. Parte_4 convenuta).
Occorre sin da subito chiarire che i richiami giurisprudenziali operati dalla difesa attorea a talune norme del codice civile riguardanti il libro della proprietà, appaiono assolutamente inconferenti al caso oggi sub iudice, dovendo opera per contro, e non necessariamente in termini di rigetto delle stesse deduzioni attoree, i principi in materia contrattuale ed in particolare quelli sulla interpretazione del regolamento negoziale intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1362 e ss c.c.
La dedotta esclusione dal novero dei fabbricati oggetto di polizza assicurativa della tettoia riguardante il rimessaggio di mezzi agricoli, sol perché posta al di fuori della recinzione della villa di proprietà attorea, non può essere condivisa.
In applicazione delle regole generali sulla interpretazione dei contratti, nella quale a pieno titolo rientra la polizza oggi sub iudice, appare oltremodo pacifico come lo stesso concetto di abitazione indicato alla pag. 12 di 20 del glossario contenuto nell'allegato 2 reciti
“Abitazione: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area. Il tutto di proprietà dell' Assicurato o in uso allo stesso. Sono compresi: • le opere murarie e di finitura;
• le opere di fondazione o interrate;
• gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
• pannelli solari e fotovoltaici, anche se non installati direttamente sull'Abitazione ma posti nell'ambito di pertinenza della stessa;
• gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico;
• le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, strade private, cortili, parcheggi, giardini, alberi;
• gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
• le quote di proprietà comune in condomini o in Abitazioni plurifamiliari ed in genere tutto quanto è destinato al servizio dell'Abitazione assicurata” ancora a pagg. 15 di 20 della medesimo glossario delle condizioni di polizza si precisa che.. Dipendenze e/o Pertinenze: locali non intercomunicanti con l'Abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'Abitazione (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica). ( cfr doc. 2 in atti fasc. convenuta).
Conseguentemente può dirsi pacifico perché espressamente previsto dal contratto assicurativo di cui si discute che fra i beni indennizzabili certamente vi rientrano i danni allegati al rimessaggio di proprietà dell'attore che pur collocandosi poco al di fuori della recinzione della villa, adibita ad abitazione principale, risulta pur sempre posto all'interno di una area finitima alla stessa. pagina 4 di 9 Passando all'esame della questione di quale sia il valore indennizzabile dei 10 cipressi centenari, posti a dote del viale di ingresso alla proprietà attorea, ed abbattuti dalla violenza del fenomeno atmosferico meglio indicato in parte motiva, occorre ancora una volta sgombrare il campo dal dubbio di una possibile operatività, anche sotto il profilo interpretativo della clausole contrattuali della polizza, delle norme che disciplinano il libro della proprietà, ed in particolare l'art. 812 c.c.
In questa sede ci si può certamente limitare ad osservare che la distinzione tra beni mobili ed immobili effettuata dal legislatore ha carattere propedeutico quanto ai modi di acquisto della proprietà e non già per ricomprendere tra il novero dei “ frabbricati” e/o delle pertinenze degli stessi, beni, che lo stesso regolamento contrattuale disciplinante i rapporti tra le parti, regola espressamente e quanto al profilo indennitario in modo chiaramente diverso.
A tal riguardo sia bastevole richiamare la pag.65 di 81 delle CGA “Norme per le Sezioni Danni ai beni” di cui alla pag.7 di 81, che all'art.12.2 “Criterio di valutazione del danno” si stabilisce: “La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici criteri relativamente: a) Alberi -in caso di morte o di lesioni che compromettano irriversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni”.
In considerazione di quanto sopra, la perizia di parte attrice prodotta agli atti, può essere considerata in questa sede, come in effetti risulta aver valutato la stessa giudicante originariamente titolare del fascicolo, solo quale specifica allegazione di un fatto idonee a rendere ammissibile la disposta CTU.
Valga invero osservare che la prova orale sfogata alla udienza 17.9.23 per il tramite dei testi e , oltre a confutare un dato pressochè incontestato Tes_1 Testimone_2
l mo stati causa esclusiva dell'improvvisa e violenta tromba d'aria che si è abbattuta tra il 28 e 29 ottobre 2018 in quel di Sovicille, ha consentito di appurare in via definitiva che il numero dei cipressi centenari divelti fosse pari a 10 e non 8 come sostenuto dalla convenuta.
Ad abundatiam, la circostanza che entrambi i dichiaranti abbiano confermato l'espletamento ad opera della proprietà attorea di attività di manutenzione ordinaria sui cipressi medesimo, è, a giudizio della scrivente, un fatto processuale del tutto neutro posto che ai fini del riparto dell'onere della prova descritto dall'art. 2697 c.c., gravava sulla compagnia di assicurazione convenuta offrire allegazione circa il fatto che il crollo delle piante di cui si discute potesse in parte essere ascritto alla incuria della proprietà.
Circostanza in alcun modo allegata neppure in via dubitativa, non potendosi far rientrare in tale ipotesi il semplice carattere centenario del cipressi, in alcun modo evocativo di verosimili processi di ammaloramento della pianta.
Venendo al quantum indennizzabile, questo giudice onorario fa proprie e condivide le conclusioni cui è giunto l'ausiliare del magistrato che, anche alla luce delle valutazioni espresse in risposta alle osservazioni sollevate dalle parti, in quanto adeguatamente motivate pagina 5 di 9 ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia, ha stimato in complessivi € 62.363,50.
In via assolutamente preliminare deve essere chiarito che il c.d. “ valore ornamentale” dei cipressi posti a dote della villa di proprietà attorea non risulta escluso dalla circostanza che a termini di polizza il criterio del principio indennitario, generalmente operante in sede di assicurazioni contro i danni, risulti derogato, in parte qua, dal criterio del “ valore a nuovo”così come indicato alle pagg. 64 e ss delle condizioni di polizza.
Invero, per un verso deve rilevarsi che è la stessa polizza stipulata che ha previsto una deroga al principio indennitario puro, nel momento in cui nella stessa è stato indicato che l'indennizzo verrà corrisposto sulla base del valore a nuovo, e dunque non del valore che i beni avevano al momento del sinistro (principio indennitario).
E' la stessa compagnia che spiega quale sia il significato di “valore a nuovo”, e cioè la reintegrazione del valore del bene rispetto al degrado che subentra dal momento della stipula del contratto al verificarsi del sinistro. “ per l'Abitazione vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate”..( cfr pag..65 CG).
In questo quadro, assume ancora maggiore rilevanza, rispetto ad una polizza soggetta al principio indennitario puro, il fatto che le parti abbiano indicato il valore dei beni al momento della stipula di comune accordo (perché non può sottacersi il fatto che la Compagnia ha accettato la polizza con l'indicazione del valore suggerito dall'assicurato e sulla base di tale valore ha fissato il premio).
In virtù di tale deroga consentita (vedasi, quanto alla derogabilità del principio indennitario, una risalente pronuncia Cass. 1836/1969), infatti, non può assumere rilevanza il comma 2 dell'art. 1908 c.c., che stabilisce che la dichiarazione di valore non può equivalere a stima, dato che tale regola si inserisce all'interno del principio indennitario in via generale, ma perde di significato qualora tale principio sia derogato dalle parti. Tale importo, pertanto, assume la valenza di parametro concordato quanto al valore dei beni al momento della stipula.
E d'altra parte è la stessa Suprema Corte che in più occasioni ha posto in luce il carattere sinallagmatico del contratto di assicurazione (vedasi Cass. 10596/2010), evidenziando che la determinazione del premio è correlata alla “necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore”.
Il premio è fissato sulla base del valore indicato nella polizza, e a ciò corrisponde l'obbligazione dell'assicuratore nella misura pattuita.
La variabile, quindi, rispetto alla determinazione dell'indennizzo, non è il valore dei beni al momento del sinistro, ma solo quella del loro valore a nuovo nel quale la componente ornamentale deve essere certamente computata perché prescinde dal carattere secolare della pianta, ma dalla presenza della pianta in quello specifico contesto.
Come correttamente evidenziato dal CTU“ il danno di tipo ornamentale - agronomico, richiesto dal quesito del giudice, dovuto alla perdita dei cipressi caduti che ha privato la tenuta di Castello di Poggiarello di godere della presenza di tali piante. Tale valore ornamentale si riferisce quindi sia all'aspetto pagina 6 di 9 estetico/paesaggistico delle singole piante, sia a quello monumentale dell'intero viale che viene considerato elemento integrante oltre che caratteristico e tipico delle tenute di notevole valore presenti nell'areale toscano e senese.”
L'ausiliare del magistrato ha chiarito che Dopo aver verificato l'impossibilità a stimare in maniera chiara e certa i danni causati dalla tromba d'aria a causa del ripristino operato da parte attrice, i danni dovuti allo schianto di una branca di cipresso su di una copertura e alla dislocazione di tegole e coppi dalle coperture degli altri edifici causati dalla forza del vento, e mancando di autorizzazioni/dichiarazioni edilizie e urbanistiche per il ripristino delle coperture, la scrivente non può far altro che quantificare i danni subiti dagli edifici basandosi solo sulle fatture per l'acquisto del materiale edilizio, depositate agli atti dall'attore, per una somma pari a € 1.348,48. Per quanto riguarda il valore ornamentale delle piante, la scrivente ha ritenuto corretto applicare il metodo svizzero parametrico per la deduzione di tale valore, adeguando però gli indici impiegati alle reali condizioni del viale alberato di Castello di Poggiarello. Mediante l'applicazione di tale metodo quindi, si è determinato un valore ornamentale ed agronomico dei n. 10 cipressi abbattuti pari a
€ 28.310,00. La scrivente ha provveduto poi alla quantificazione delle spese tecniche necessarie alle operazioni di abbattimento, eliminazione ed eradicazione delle ceppaie e smaltimento della vegetazione arborea, così come richiesto da specifico quesito del Giudice;
spese che sono state stimate per un ammontare pari € 2.432,30. Successivamente, dopo aver visionato i documenti depositati agli atti da parte attrice, di cui solo le n. 2 fatture per l'acquisto dei materiali edili sono state considerate documentazione valida e certa, la scrivente ritiene tali costi congrui e ragionevoli rispetto l'oggetto della fornitura. In particolare, il prezzo unitario per l'acquisto di pannelli ondulati, coppie e tegole indicati nelle fatture di acquisto sono risultati allineati a quelli riportati nei bollettini settimanali delle Camera di Commercio di Arezzo – Siena relativi allo stesso periodo delle fatture. Per ultimo, la CTU ha stimato, così come richiesto dall'ultimo quesito, le spese di sostituzione delle piante abbattute con altrettante piante idonee al trapianto e di età inferiore ai cinque anni. Mediante l'applicazione del procedimento estimativo razionale – analitico, e considerando le spese per l'acquisto, il trapianto e la iniziale manutenzione delle piante, si è giunti, quindi, alla quantificazione del più probabile valore di costo che ammonta a € 30.272,72 ( pg. 19 CTU in atti).
Conclusivamente all'esito della espletata istruttoria può dirsi accertato che il danno indennizzabile a termini di polizza risulta essere pari ad € 62.363,50.
Detratto dal medesimo a condizioni di polizza la scopertura del 9,30%, (garanzia valore pagina 7 di 9 intero), e la franchigia di €.250,00 nonché l'anticipo di indennizzo pari a € 8.100,00 si giunge ad un indennizzo di € 48.463,70 ( 62.363,50 – 9,30% = 5.799,80 / 62.363,50- 5.799,80- 8.100,00 = 48.463,70).
Infine, va detto che sull'importo quantificato devono essere calcolati, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi al tasso legale, dal momento del verificarsi dell'evento dannoso, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione del danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Inoltre, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, vengono poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in forza dei parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valutato in base all'indennizzo riconosciuto all'esito del giudizio), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e, dunque, facendo applicazione degli importi non superiori ai parametri medi.
Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, devono essere poste a carico di parte convenuta in quanto l'espletamento della consulenza medesima è stato reso necessario dalla necessità di determinare il reale valore dei danni indennizzabili.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12 novembre 2015, n. 23133).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore la Parte_5 somma complessiva di euro € 48.463,70 oltre rivalutazione monetaria, interessi al tasso legale come specificati in parte motiva;
2) Condanna al al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 delle spese proc azioni, € 793,00 per spese di CTP, e in € 4.600,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese pagina 8 di 9 generali al 15% , IVA e CPA.
3)PONE one le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, a carico di parte convenuta.
Siena, 12 giugno 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2022 promossa da:
( ) (CF Parte_1 Parte_2 Parte_3
), nel ni 87 C.F._1 ove potranno essere effettuate le notificazioni di rito ai seguenti recapiti di fax 0577/270920 e-mail: Email_1 pec: Email_2
ATTORE/I contro
(P.I.: ) con sede legale in Bologna Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Di Nunzio per atto Notaio Dr. CP_2
(BO) del 25/06/2021 ai nn.95249/11286 di rep./racc., rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Firenze Via XX Settembre n.78, come da procura unita in calce al presente atto (il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di pec: o tramite fax al n.055-482806) Email_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rese per la udienza cartolare del 17.2.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio al disposto di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Avv. Marco Antonio Fineschi Pianigiani pagina 1 di 9 conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice avanti al Tribunale di Controparte_3
Siena, esponendo:
- di proprietario del caseggiato posto in Sovicille loc. Poggiarello str. di Caldana 38, all' epoca del sinistro di cui è causa, oggetto di polizza n. 6123100928749, in origine stipulata con Milano Ass. Spa ora UnipolSai Ass. Spa, contenente la garanzia assicurativa (doc. 1 di parte attrice) ;
- -che alla fine di Ottobre 2018 l'intero comprensorio del comune di Sovicille veniva investito da una violenta tromba d' aria/vortice d' aria la cui estensione e catastroficità fu oggetto di taluni articoli ad opera della stampa locale (doc.13-14);
- -che, tale evento atmosferico procurava danni alle coperture dei fabbricati facenti parte del complesso immobiliare assicurato, nonché lo sradicamento/l'abbattimento di n° 10 esemplari di cipresso centenari, facenti parte del viale alberato che conduce all' ingresso principale della abitazione dell'assicurato ( doc. 12 di parte attrice); -
- che i danni patiti dalla proprietà attorea riguardavano tanto il manto di copertura dei fabbricati siti nel complesso edilizio assiciurato per complessivi € 19.900,00 (doc.12) , quanto la perdita di dieci (10) esemplari di cipresso centenario autonomamente risarcibili nel loro valore intrinseco ed ornamentale, stimato in € 168.364,85, proprio a termini di polizza versata in atti;
- che, in data 2/11/18 , denunciato il sinistro, la compagnia assicuratrice convenuta, a seguito di una istruttoria errata sotto il profilo della quantificazione dei danni patiti, liquidava il minor importo di € 8.100,00 che veniva trattenuto in conto del maggior avere (doc. 5).
Conseguentemente, parte attrice si trovava suo malgrado costretta ad adire la intestata al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “ Voglia il Tribunale di Siena, per le CP_4 zioni che precedono, previo ordine di esibizione ex art. 210 cpc della relazione tecnica (Geom.
[...]
acquisita da controparte, accertare e dichiarare l'inadempimento di UnipolSai Ass. Sp CP_5 temente condannare la stessa al risarcimento di ogni danno subito e subendo dall' attore, in conseguenza dell'evento atmosferico di cui è causa, ammontante ad € 189.057,00 e/o di quello maggiore o minore che di giustizia e ragione venga accertato e stabilito, al netto degli importi deducibili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno patito e patendo che dovesse in definitiva emergere, anche in via equitativa liquidato. Vittoria di spese e competenze”
Si costituiva in giudizio la , la quale contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito osservava che :
- la garanzia prestata con la polizza n.1/47396/148/152602240 contratta il 14/04/2017 con in prosecuzione con precedente polizza contratta CP_1 con Milano Ass.ni SpA per quanto riguarda il Fabbricato è prestata a “valore intero” e non a “primo rischio assoluto”, è pacifico con conseguente determinazione del diritto all'indennizzo secondo le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al Modello 7263 Ed. 15/03/2017 allegato alla polizza stessa ( Parte_4 cfr docc. 1 e 2 convenuta); pagina 2 di 9 - Che fra i danni ai fabbricati del complesso edilizio dovevano essere esclusi quelli inerenti la tettoia per rimessaggio di attrezzature agricole posta al di fuori dalla recinzione del parco della villa , come tali non rientranti nella nozione di “dipendenza e/o pertinenza” dell'abitazione assicurata così come definita alla voce “Abitazione” nel glossario delle CGA (pag. 12 di 20);
- Che il maggior pregiudizio dedotto da parte attrice quanto alla perdita di 10 centenari cipressi esulava allora, come oggi, dai termini di polizza posto che alla pag.65 di 81 delle CGA “Norme per le Sezioni Danni ai beni” di cui alla pag.7 di 81, all'art.12.2 “Criterio di valutazione del danno” si stabilisce come “La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici criteri relativamente: a) Alberi -in caso di morte o di lesioni che compromettano irriversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni”.
Concludeva quindi affinchè l'adito Tribunale, in accoglimento delle rassegnate conclusione, volesse: “ In tesi Respingere la domanda attrice, statuendo che la somma di €.8.100,00 come versata da
all'Avv. Marco Antonio Fineschi Pianigiani deve essere ritenuta congrua ad indennizzarlo CP_1 seritamente subiti in conseguenza dell'evento atmosferico rappresentato in atto di citazione. Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In ipotesi Previo accertamento di quali siano i fabbricati asseritamente danneggiati ai manti di copertura, così quale sia stato il numero dei cipressi abbattuti dal vento nonché la loro collocazione, dichiarare tenuta ad un eventuale maggior indennizzo, CP_1 rispetto a quanto già corrisposto. Con compe delle spese del giudizio ove la domanda attrice dovesse risultare sproporzionata rispetto all'effettivo indennizzo dovuto a termini di polizza”.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orale e CTU deputata alla valutazione quantistica dei danni per come allegati.
Successivamente assegnata alla scrivente come da variazione tabellare 18/24, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 117.2.2025, e in tale sede trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** *** ***
La domanda può trovare solo parziale accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha introdotto la presente causa al fine di ottenere l'integrale indennizzo a termini di polizza, di cui si dirà infra, quanto ai danni patiti dai beni immobili e mobili di proprietà in occasione della improvvisa e violenta tromba d'aria che ebbe ad investire l'area geografica del Comune di Sovicille sul finire dell'ottobre del 2018.
Incontestato in giudizio ex art. 115 c.p.c., il nesso eziologico tra i danni per come dedotti in fatto dall'attore e l'evento calamitoso di cui in narrativa, le questioni oggetto della presente controversia attengono in via prevalente ed esclusiva al quantum dell'indennizzo che a termini di polizza deve essere riconosciuto per la reintegrazione delle poste patrimoniali perse. pagina 3 di 9 Dalla complessiva lettura della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, ed in particolare dalla compagnia di assicurazione, questo giudice non può che convenire con le osservazioni spese dalla difesa di tale ultima allorquando, nel richiamare la polizza n.1/47396/148/152602240 contratta il 14/04/2017 con ( in prosecuzione CP_1 con precedente polizza contratta con Milano Ass.ni Sp per il Fabbricato è prestata a “valore intero” e non a “primo rischio assoluto” come erroneamente dedotto dall'attore, dovendosi per contro, ed ai fini della determinazione dell'indennizzo, aver esclusivo riguardo alle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al Modello 7263 Ed. 15/03/2017 allegato alla polizza stessa ( cfr docc. 1 e 2 fasc. Parte_4 convenuta).
Occorre sin da subito chiarire che i richiami giurisprudenziali operati dalla difesa attorea a talune norme del codice civile riguardanti il libro della proprietà, appaiono assolutamente inconferenti al caso oggi sub iudice, dovendo opera per contro, e non necessariamente in termini di rigetto delle stesse deduzioni attoree, i principi in materia contrattuale ed in particolare quelli sulla interpretazione del regolamento negoziale intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1362 e ss c.c.
La dedotta esclusione dal novero dei fabbricati oggetto di polizza assicurativa della tettoia riguardante il rimessaggio di mezzi agricoli, sol perché posta al di fuori della recinzione della villa di proprietà attorea, non può essere condivisa.
In applicazione delle regole generali sulla interpretazione dei contratti, nella quale a pieno titolo rientra la polizza oggi sub iudice, appare oltremodo pacifico come lo stesso concetto di abitazione indicato alla pag. 12 di 20 del glossario contenuto nell'allegato 2 reciti
“Abitazione: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area. Il tutto di proprietà dell' Assicurato o in uso allo stesso. Sono compresi: • le opere murarie e di finitura;
• le opere di fondazione o interrate;
• gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
• pannelli solari e fotovoltaici, anche se non installati direttamente sull'Abitazione ma posti nell'ambito di pertinenza della stessa;
• gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico;
• le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, strade private, cortili, parcheggi, giardini, alberi;
• gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
• le quote di proprietà comune in condomini o in Abitazioni plurifamiliari ed in genere tutto quanto è destinato al servizio dell'Abitazione assicurata” ancora a pagg. 15 di 20 della medesimo glossario delle condizioni di polizza si precisa che.. Dipendenze e/o Pertinenze: locali non intercomunicanti con l'Abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'Abitazione (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica). ( cfr doc. 2 in atti fasc. convenuta).
Conseguentemente può dirsi pacifico perché espressamente previsto dal contratto assicurativo di cui si discute che fra i beni indennizzabili certamente vi rientrano i danni allegati al rimessaggio di proprietà dell'attore che pur collocandosi poco al di fuori della recinzione della villa, adibita ad abitazione principale, risulta pur sempre posto all'interno di una area finitima alla stessa. pagina 4 di 9 Passando all'esame della questione di quale sia il valore indennizzabile dei 10 cipressi centenari, posti a dote del viale di ingresso alla proprietà attorea, ed abbattuti dalla violenza del fenomeno atmosferico meglio indicato in parte motiva, occorre ancora una volta sgombrare il campo dal dubbio di una possibile operatività, anche sotto il profilo interpretativo della clausole contrattuali della polizza, delle norme che disciplinano il libro della proprietà, ed in particolare l'art. 812 c.c.
In questa sede ci si può certamente limitare ad osservare che la distinzione tra beni mobili ed immobili effettuata dal legislatore ha carattere propedeutico quanto ai modi di acquisto della proprietà e non già per ricomprendere tra il novero dei “ frabbricati” e/o delle pertinenze degli stessi, beni, che lo stesso regolamento contrattuale disciplinante i rapporti tra le parti, regola espressamente e quanto al profilo indennitario in modo chiaramente diverso.
A tal riguardo sia bastevole richiamare la pag.65 di 81 delle CGA “Norme per le Sezioni Danni ai beni” di cui alla pag.7 di 81, che all'art.12.2 “Criterio di valutazione del danno” si stabilisce: “La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici criteri relativamente: a) Alberi -in caso di morte o di lesioni che compromettano irriversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni”.
In considerazione di quanto sopra, la perizia di parte attrice prodotta agli atti, può essere considerata in questa sede, come in effetti risulta aver valutato la stessa giudicante originariamente titolare del fascicolo, solo quale specifica allegazione di un fatto idonee a rendere ammissibile la disposta CTU.
Valga invero osservare che la prova orale sfogata alla udienza 17.9.23 per il tramite dei testi e , oltre a confutare un dato pressochè incontestato Tes_1 Testimone_2
l mo stati causa esclusiva dell'improvvisa e violenta tromba d'aria che si è abbattuta tra il 28 e 29 ottobre 2018 in quel di Sovicille, ha consentito di appurare in via definitiva che il numero dei cipressi centenari divelti fosse pari a 10 e non 8 come sostenuto dalla convenuta.
Ad abundatiam, la circostanza che entrambi i dichiaranti abbiano confermato l'espletamento ad opera della proprietà attorea di attività di manutenzione ordinaria sui cipressi medesimo, è, a giudizio della scrivente, un fatto processuale del tutto neutro posto che ai fini del riparto dell'onere della prova descritto dall'art. 2697 c.c., gravava sulla compagnia di assicurazione convenuta offrire allegazione circa il fatto che il crollo delle piante di cui si discute potesse in parte essere ascritto alla incuria della proprietà.
Circostanza in alcun modo allegata neppure in via dubitativa, non potendosi far rientrare in tale ipotesi il semplice carattere centenario del cipressi, in alcun modo evocativo di verosimili processi di ammaloramento della pianta.
Venendo al quantum indennizzabile, questo giudice onorario fa proprie e condivide le conclusioni cui è giunto l'ausiliare del magistrato che, anche alla luce delle valutazioni espresse in risposta alle osservazioni sollevate dalle parti, in quanto adeguatamente motivate pagina 5 di 9 ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia, ha stimato in complessivi € 62.363,50.
In via assolutamente preliminare deve essere chiarito che il c.d. “ valore ornamentale” dei cipressi posti a dote della villa di proprietà attorea non risulta escluso dalla circostanza che a termini di polizza il criterio del principio indennitario, generalmente operante in sede di assicurazioni contro i danni, risulti derogato, in parte qua, dal criterio del “ valore a nuovo”così come indicato alle pagg. 64 e ss delle condizioni di polizza.
Invero, per un verso deve rilevarsi che è la stessa polizza stipulata che ha previsto una deroga al principio indennitario puro, nel momento in cui nella stessa è stato indicato che l'indennizzo verrà corrisposto sulla base del valore a nuovo, e dunque non del valore che i beni avevano al momento del sinistro (principio indennitario).
E' la stessa compagnia che spiega quale sia il significato di “valore a nuovo”, e cioè la reintegrazione del valore del bene rispetto al degrado che subentra dal momento della stipula del contratto al verificarsi del sinistro. “ per l'Abitazione vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate”..( cfr pag..65 CG).
In questo quadro, assume ancora maggiore rilevanza, rispetto ad una polizza soggetta al principio indennitario puro, il fatto che le parti abbiano indicato il valore dei beni al momento della stipula di comune accordo (perché non può sottacersi il fatto che la Compagnia ha accettato la polizza con l'indicazione del valore suggerito dall'assicurato e sulla base di tale valore ha fissato il premio).
In virtù di tale deroga consentita (vedasi, quanto alla derogabilità del principio indennitario, una risalente pronuncia Cass. 1836/1969), infatti, non può assumere rilevanza il comma 2 dell'art. 1908 c.c., che stabilisce che la dichiarazione di valore non può equivalere a stima, dato che tale regola si inserisce all'interno del principio indennitario in via generale, ma perde di significato qualora tale principio sia derogato dalle parti. Tale importo, pertanto, assume la valenza di parametro concordato quanto al valore dei beni al momento della stipula.
E d'altra parte è la stessa Suprema Corte che in più occasioni ha posto in luce il carattere sinallagmatico del contratto di assicurazione (vedasi Cass. 10596/2010), evidenziando che la determinazione del premio è correlata alla “necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore”.
Il premio è fissato sulla base del valore indicato nella polizza, e a ciò corrisponde l'obbligazione dell'assicuratore nella misura pattuita.
La variabile, quindi, rispetto alla determinazione dell'indennizzo, non è il valore dei beni al momento del sinistro, ma solo quella del loro valore a nuovo nel quale la componente ornamentale deve essere certamente computata perché prescinde dal carattere secolare della pianta, ma dalla presenza della pianta in quello specifico contesto.
Come correttamente evidenziato dal CTU“ il danno di tipo ornamentale - agronomico, richiesto dal quesito del giudice, dovuto alla perdita dei cipressi caduti che ha privato la tenuta di Castello di Poggiarello di godere della presenza di tali piante. Tale valore ornamentale si riferisce quindi sia all'aspetto pagina 6 di 9 estetico/paesaggistico delle singole piante, sia a quello monumentale dell'intero viale che viene considerato elemento integrante oltre che caratteristico e tipico delle tenute di notevole valore presenti nell'areale toscano e senese.”
L'ausiliare del magistrato ha chiarito che Dopo aver verificato l'impossibilità a stimare in maniera chiara e certa i danni causati dalla tromba d'aria a causa del ripristino operato da parte attrice, i danni dovuti allo schianto di una branca di cipresso su di una copertura e alla dislocazione di tegole e coppi dalle coperture degli altri edifici causati dalla forza del vento, e mancando di autorizzazioni/dichiarazioni edilizie e urbanistiche per il ripristino delle coperture, la scrivente non può far altro che quantificare i danni subiti dagli edifici basandosi solo sulle fatture per l'acquisto del materiale edilizio, depositate agli atti dall'attore, per una somma pari a € 1.348,48. Per quanto riguarda il valore ornamentale delle piante, la scrivente ha ritenuto corretto applicare il metodo svizzero parametrico per la deduzione di tale valore, adeguando però gli indici impiegati alle reali condizioni del viale alberato di Castello di Poggiarello. Mediante l'applicazione di tale metodo quindi, si è determinato un valore ornamentale ed agronomico dei n. 10 cipressi abbattuti pari a
€ 28.310,00. La scrivente ha provveduto poi alla quantificazione delle spese tecniche necessarie alle operazioni di abbattimento, eliminazione ed eradicazione delle ceppaie e smaltimento della vegetazione arborea, così come richiesto da specifico quesito del Giudice;
spese che sono state stimate per un ammontare pari € 2.432,30. Successivamente, dopo aver visionato i documenti depositati agli atti da parte attrice, di cui solo le n. 2 fatture per l'acquisto dei materiali edili sono state considerate documentazione valida e certa, la scrivente ritiene tali costi congrui e ragionevoli rispetto l'oggetto della fornitura. In particolare, il prezzo unitario per l'acquisto di pannelli ondulati, coppie e tegole indicati nelle fatture di acquisto sono risultati allineati a quelli riportati nei bollettini settimanali delle Camera di Commercio di Arezzo – Siena relativi allo stesso periodo delle fatture. Per ultimo, la CTU ha stimato, così come richiesto dall'ultimo quesito, le spese di sostituzione delle piante abbattute con altrettante piante idonee al trapianto e di età inferiore ai cinque anni. Mediante l'applicazione del procedimento estimativo razionale – analitico, e considerando le spese per l'acquisto, il trapianto e la iniziale manutenzione delle piante, si è giunti, quindi, alla quantificazione del più probabile valore di costo che ammonta a € 30.272,72 ( pg. 19 CTU in atti).
Conclusivamente all'esito della espletata istruttoria può dirsi accertato che il danno indennizzabile a termini di polizza risulta essere pari ad € 62.363,50.
Detratto dal medesimo a condizioni di polizza la scopertura del 9,30%, (garanzia valore pagina 7 di 9 intero), e la franchigia di €.250,00 nonché l'anticipo di indennizzo pari a € 8.100,00 si giunge ad un indennizzo di € 48.463,70 ( 62.363,50 – 9,30% = 5.799,80 / 62.363,50- 5.799,80- 8.100,00 = 48.463,70).
Infine, va detto che sull'importo quantificato devono essere calcolati, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi al tasso legale, dal momento del verificarsi dell'evento dannoso, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione del danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Inoltre, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, vengono poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in forza dei parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valutato in base all'indennizzo riconosciuto all'esito del giudizio), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e, dunque, facendo applicazione degli importi non superiori ai parametri medi.
Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, devono essere poste a carico di parte convenuta in quanto l'espletamento della consulenza medesima è stato reso necessario dalla necessità di determinare il reale valore dei danni indennizzabili.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12 novembre 2015, n. 23133).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore la Parte_5 somma complessiva di euro € 48.463,70 oltre rivalutazione monetaria, interessi al tasso legale come specificati in parte motiva;
2) Condanna al al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 delle spese proc azioni, € 793,00 per spese di CTP, e in € 4.600,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese pagina 8 di 9 generali al 15% , IVA e CPA.
3)PONE one le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, a carico di parte convenuta.
Siena, 12 giugno 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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