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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7609 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona della dr.ssa Daniela
OL, ha pronunciato, in data 23.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 28783/2024 Lavoro e Previdenza, avente ad
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nerino Allocati e GI De Gennaro (C.F.
, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo. I C.F._2
procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 08119138204 oppure a mezzo p.e.c.: e Email_1 Email_2
Email_3
ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Annantonia Romano, (C.F. , giusta procura in calce C.F._3
alla memoria di costituzione resistente
OGGETTO: RETRIBUZIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della a far data dal 01.08.2007 con contratto di lavoro Controparte_1 full time a tempo indeterminato, con inquadramento nel VII livello di cui al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi, deduceva di essere stato retribuito mensilmente per 173 ore di lavoro, indipendentemente dal numero di ore effettivamente lavorate, precisando che, per ore lavorative dovevano intendersi anche quelle che, per obbligo di legge o di contratto, dovevano essere retribuite pur in mancanza di attività lavorativa, come le ore di assenza per ferie, permessi, festività, etc;
che nel redigere mensilmente il cedolino paga, la società convenuta elencava le ore lavorate nel mese, specificando il numero di ore effettivamente prestate, le ore di assenza per ferie, permessi, festività, in perfetta aderenza con il calendario riportato nella parte laterale destra del cedolino paga;
che il numero di ore lavorative/da retribuire per ciascun mese di lavoro non coincideva mai con la cifra fissa di 173 ore di retribuzione erogate dalla per cui, Controparte_1
per far “quadrare” le risultanze contabili e allineare il numero di ore lavorative alla misura fissa di 173, la società convenuta operava mensilmente una fittizia compensazione in busta paga sotto la voce “Conguaglio ore”; che tale operazione, apparentemente giustificata dal fatto che nell'arco dell'anno le compensazioni a credito e a debito dovrebbero azzerarsi, risultava penalizzante per il prestatore di lavoro, poiché dal conguaglio annuale tra ore lavorative e ore retribuite emergeva sempre una differenza oraria non retribuita;
che la fino al 2015, Controparte_1
corrispondeva nel mese di gennaio un conguaglio annuale liquidando le ore lavorative in eccedenza, ma dal 2016 aveva cessato di operare tale conguaglio, non adempiendo più correttamente alla propria obbligazione retributiva. Ciò premesso così concludeva:
“A) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, il ricorrente ha diritto a percepire dal 1.1.2016 le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative, come più sopra calcolato e per l'effetto B) Condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_1
ricorrente, per le causali ed i titoli sopra esposti, l'importo complessivo di € 1.272,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge”. Vinte le spese. La società resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la propria natura di società in house proveding e, nel merito, argomentava diffusamente sull'infondatezza della domanda proposta. In particolare, impugnava il contenuto tutto del ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal ricorrente, perché del tutto inammissibile ed improponibile, oltreché manifestamente infondato in fatto come in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con ogni connaturato effetto. Nello specifico, deduceva che il ricorrente non aveva mai svolto lavoro straordinario, e la retribuzione era calcolata sulla base della mensilizzazione, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate e la voce "conguaglio ore" nei cedolini paga era un elemento figurativo per conciliare le discrepanze dovute al divisore orario contrattuale;
che non era stata fornita la prova rigorosa di eventuale svolgimento di lavoro straordinario e gli statini paga non riportavano la voce lavoro straordinario, che inoltre aveva sempre corrisposto quanto dovuto secondo le previsioni contrattuali. Concludeva, pertanto, rigettarsi integralmente la domanda perché inammissibile, improponibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto oltreché non provata. Vinte le spese.
Ritenuta superflua ogni attività istruttoria, sulla documentazione in atti, la causa viene decisa con sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato, in conformità all'orientamento espresso dal Tribunale di Napoli, in fattispecie del tutto similari (ex multis sent n°6610/2021 cui di seguito ci si Per_1
riporta, n. 1720/2021 Mazzocca, n. 288/2022; Ciaramella, 3933/2021, 2321/202
Bonfiglio, 3618/2020 Alfano) nonché della Corte di Appello di Napoli Persona_2
(sentenze nn. 1781/20921 2048/2022), le cui argomentazioni si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art 118 disp att cpc., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
Va preliminarmente osservato che la natura di società in house della Controparte_1
non esclude il diritto vantato dal ricorrente. Come già sottolineato dalle Sezioni
[...]
Unite con sentenza n. 3621/2018, in tema di società partecipate, la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica. I rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house, infatti, sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata), fatte salve talune deroghe introdotte da specifiche disposizioni. (ad es. quanto al reclutamento del personale dipendente).
Nel merito, il ricorrente rivendica la retribuzione, commisurata alla effettiva quantità della prestazione lavorativa, per le ore lavorate in più e non retribuite.
Dall'esame delle buste paga mensili, secondo la ricostruzione di parte attrice, nell'ipotesi in cui le ore lavorate nel mese siano state inferiori a quelle retribuite su base fissa pari a173 ore mensili, il minus orario viene tradotto nel corrispondente valore economico e indicato a debito nella colonna “competenze”; nell'ipotesi contraria, in cui, cioè, le ore effettivamente lavorate siano state superiori al monte complessivo di
173, il surplus orario viene calcolate a credito per il lavoratore e indicato nella colonna
“trattenute”. Nella busta paga di gennaio di ciascun anno, poi, la società opera il
“conguaglio ore” tra il surplus ed il minus orario dell'intero anno. L'esito di tale conguaglio aveva determinato un credito di alcune ore che, di conseguenza dovevano ritenersi non essere state retribuite.
Nel merito la società convenuta rileva che dalle buste paga in atti non emergerebbe affatto lo svolgimento di lavoro straordinario.
La prova che le ore lavorate non corrispondano a 173 (in più o in meno) e che, ciononostante, la retribuzione mensile non muta si trae sommando, proprio, il numero di “ore lavorate” indicato in busta paga e le ore ulteriori che non corrispondono ad effettiva prestazione lavorativa resa ma alla fruizione di istituti (quali ferie, festività, malattia, assemblea ecc…) di cui il lavoratore ha diritto per legge o contratto. Queste ore vanno ad aggiungersi alle “ore lavorate” nel mese ed il risultato di tale sommatoria dovrebbe corrispondere al monte ore mensile di 173 ore. Laddove ciò non è successo, sia in difetto che in eccesso, si è verificato, rispettivamente, che il lavoratore ha percepito una retribuzione superiore ovvero inferiore alle ore effettivamente prestate perchè sempre corrispondente alla misura mensilizzata sul parametro di 173: in alcuni casi, quindi, ha lavorato di meno, in altri, ha svolto lavoro straordinario ma ha sempre percepito lo stesso trattamento economico. La compensazione tra le ore di lavoro al di sotto e al di sopra della soglia di 173 dà, per l'appunto, luogo al cd “conguaglio”. E, quindi, corretta la ricostruzione di cui alla difesa di parte ricorrente, per la quale, attraverso il meccanismo della paga mensilizzata, la retribuzione viene ad essere calcolata in ragione di una somma fissa e comprende, oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente svolte, tutti gli altri istituti a cui non corrisponde una effettiva prestazione quali: ferie, festività, permessi retribuiti, festività infrasettimanali, festività soppresse.
Seppure, quindi non effettivamente lavorate, le ore corrispondenti a tali istituti di legge, vanno a comporre il massimale orario mensile cui è parametrata la retribuzione, per l'appunto mensilizzata. Ne consegue che, per verificare se il lavoratore abbia svolto lavoro straordinario o piuttosto abbia lavorato per meno ore rispetto al parametro di
173 non è sufficiente guardare al solo dato delle “ore lavorate” di cui in busta paga, ma occorre anche verificare quante siano state le ore per le quali si è astenuto dal lavoro, fermo comunque diritto ad essere retribuito. Così letto il dato “ore lavorate”, dall'esame delle buste paga risulta che, in alcuni casi, nonostante le “ore lavorate” siano state inferiori a 173, sommando queste con le ore corrispondenti alla fruizione di altri istituti, vi è stato un surplus di ore lavorate le quali, quindi, sono state valorizzate nella loro eccedenza rispetto a 173, nella colonna “competenze” , generando un credito in favore del lavoratore. Viceversa è accaduto che, il risultato della sommatoria sia stato inferiore a 173 e, quindi, il minus è stato ugualmente valorizzato nella colonna
“trattenute”, generando, questa volta, un debito a carico del lavoratore. E' bene osservare che è corretto ritenere che, per mese per mese, lo sbilancio in termini di superamento o meno del tetto mensile non porta ad alcun reale modifica degli importi corrisposti in busta paga ma serve unicamente alla “quadratura” della contabilità mensile. É altrettanto vero, però, che, invece, alla fine di ciascun anno, lo scollamento tra ore lavorate e monte ore mensile retributivo viene ad essere giustificato, per il principio di sinallagmaticità delle prestazioni, attraverso il conguaglio tra le ore lavorate in più e quelle in meno. Risulta pertanto infondata in punto di diritto ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di “conguaglio ore”. Discende dall'esame delle buste paghe che, per le oscillazioni dell'orario di lavoro, anche se di non rilevante entità, l'azienda ha operato, sulla base dei dati mensilmente annotati in busta paga –in questo senso solo figurativi-, un conguaglio su cifra annuale tra ore di lavoro effettuate in più o in meno, in relazione alle quale il lavoratore ha percepito, in base al CCNL, la retribuzione come se avesse sempre lavorato secondo il normale orario di lavoro contrattuale di 173 ore. Ragionare diversamente significherebbe ammettere che la società corrisponda un trattamento retributivo avulso dall'effettivo monte ore lavorato, sia in danno dei lavoratori che, in ipotesi di ore lavorate sotto la soglia di 173, in danno dello stesso datore di lavoro e in spregio dei principi di sinallagmaticità e proporzione delle prestazioni.
Dalle buste paga, in atti risulta, in definitiva un credito per le ore di lavoro oltre il monte di 173 mensili, al netto del conguaglio con le ore in meno lavorate nell'arco dell'anno.
I relativi conteggi che sono eseguiti con riferimento agli anni a decorrere dal gennaio
2018 fino al dicembre 2024 appaiono eseguiti correttamente, nonché adeguatamente motivati in relazione al periodo considerato.
Ciò considerato, in assenza di contestazioni specifiche di natura contabile, la
[...]
eve essere condannata al pagamento della somma di € 1.272,02 oltre CP_1
interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in misura minima tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia, considerata, altresì, l'assenza di istruttoria, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro in persona della dott.ssa
Daniela OL, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.272,02, a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
-Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.030,00, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa con attribuzione agli avv.ti Nerino
Allocati e GI De Gennaro, anticipatari.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela OL)