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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti n. 793/23 e 960/23 aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2482/23 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 6.6.23
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Carlo Scorza
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Alessandro Massai
Appellata
Conclusioni: come da atti di costituzione, note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14.11.16, la (d'ora in poi Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2271/16, reso dal Tribunale di Salerno, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 45.370,00, oltre accessori,
a titolo di compenso per l'attività svolta in proprio favore dalla
[...]
[..
[...] (d'ora in poi in virtù di contratto di consulenza CP_2 Pt_1 tecnico - giuridica in tema di rapporti giuridico - finanziari, stipulato in data 11.12.2013, del quale chiedeva, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, in quanto sottoscritto dal socio della società opposta, avv. Carlo Scorza, e non dal suo legale rappresentante ed, in subordine, l'annullamento per vizio del consenso - errore essenziale e/o dolo - assumendo di essersi determinata alla sua sottoscrizione nonché alla proposizione di diversi giudizi nei confronti di vari istituti di credito solo per effetto dell'esito positivo del ricalcolo dei rapporti bancari elaborati dalla opposta, rivelatosi, all'esito delle espletate
CTU, del tutto erroneo;
in via riconvenzionale chiedeva, inoltre, dichiararsi la risoluzione del contratto de quo per inadempimento dell'obbligazione assunta della di assistenza stragiudiziale e Pt_1 giudiziale e tanto sia per non aver conseguito il risultato promesso del recupero dei crediti bancari dalla medesima accertati, sia per aver introdotto i giudizi senza tener conto del giudicato precedente e senza partecipare alle operazioni peritali;
infine, in via riconvenzionale, chiedeva condannare la società opposta alla restituzione degli acconti già versati, delle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo dei giudizi e per le CTU nonché al pagamento di ogni altro onere maturato e maturando in relazione ai giudizi pendenti dinanzi il Tribunale di
Sondrio.
Si costituiva la hiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte Pt_1 le domande attoree, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese del giudizio.
Con la sentenza n. 2482/23, il Tribunale ha così provveduto:
“1) rigetta le domande di nullità ed annullamento del contratto di consulenza dell'11/12/13;
2) dichiara la risoluzione, per inadempimento della Parte_1
del contratto di consulenza dell'11/12/13 e, per l'effetto, in
[...] accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2271,
2 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19/09/16, e rigetta la domanda formulata dalla Parte_1
3) accoglie la domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Parte_1 favore della della somma di € 10.548,44, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
4) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese giudiziali, che si liquidano in € 830,00 Controparte_1 per spese vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Massai.”
Il Giudice di primo grado, ritenuta pacifica la avvenuta stipula tre le parti del contratto di consulenza, avente ad oggetto le operazioni di ricalcolo dei saldi dei rapporti bancari - mediante eliminazione di interessi, spese ed addebiti non dovuti - nonché l'assistenza stragiudiziale con le banche e, in caso di esito negativo delle trattative, l'instaurazione dei relativi giudizi civili e/o penali, ha, in primo luogo, rigettato l'eccezione di nullità del contratto stesso, affermando che se, da un lato, unico legittimato a far valere il difetto di potere rappresentativo dell'avv. Scorza era la società rappresentata, che, tuttavia, ne aveva ratificato l'operato agendo per l'esecuzione del contratto, dall'altro il vizio era superato dalla circostanza che entrambe le parti avessero dato esecuzione al rapporto.
Il Tribunale ha, parimenti, rigettato l'eccezione di annullabilità del contratto assumendo che il ricalcolo del saldo dei rapporti bancari, in quanto effettuato successivamente alla sua stipula, non avrebbe potuto in alcun modo condizionare o coartare il consenso della odierna appellata.
Ha, invece, ritenuto fondata la domanda di risoluzione per inadempimento, sul presupposto che l'attività dell'avvocato non costituisce un'obbligazione di mezzi laddove l'incarico abbia ad
3 oggetto un'attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all'utile esperibilità di un'azione giudiziale, in quanto la stessa risulta finalizzata ad offrire al cliente tutti gli elementi di valutazione necessari ed opportuni per adottare una decisione consapevole.
Quanto all'onere della prova, il Tribunale ha precisato che, a fronte dell'eccezione di inadempimento, la avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni assunte con diligenza professionale qualificata, ma ciò non è avvenuto, non essendo stati dai medesimi prodotti neppure i ricalcoli effettuati e posti a base dei giudizi, in tal modo non consentendo di verificarne la correttezza.
A supportare ulteriormente l'inadempimento della odierna appellante secondo il Tribunale vi sarebbe, infine, sia l'esito negativo di tutti i giudizi intrapresi - definitisi con l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di una delle società controllate dalla in CP_1 quanto cancellata dal registro delle imprese, con l'inammissibilità delle domande, in quanto coperte da giudicato o con il mancato riconoscimento del credito vantato dall'attrice - sia la mancata partecipazione dell'avv. Scorza, patrocinante i giudizi, a tutte le operazioni peritali e la omessa replica e contestazione delle conclusioni negative cui pervenivano i CCTTUU.
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, il Giudice di primo grado ha, infine, accertato l'esistenza di un danno emergente imputabile alla negligente ed imperita condotta della Pt_1 quantificandolo sulla base degli effettivi esborsi documentati dalla opponente per l'iscrizione a ruolo dei giudizi e delle spese sostenute per le CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a due motivi, la così concludendo: “- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità Pt_1 della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno n. 2482/2023 pubbl. il 06/06/2023 nel procedimento civile RG n. 10958/2016 Repert. n.
3178/2023 del 06/06/2023, per erronea interpretazione degli
4 elementi di diritto e di fatto e per carenza e contraddittorietà di motivazione per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis C.p.c., RIFORMARE i capi 2), 3) e 4) della richiama decisione e RIGETTARE tutte le domande dell'attore-opponente, perché inammissibili e/o improponibili ed infondate in fatto ed in diritto;
CONFERMARE, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2271/2016 del 19/09/2016 e CONDANNARE la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma ingiunta pari ad € 45.370,00, oltre interessi di
[...] mora dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo, unitamente alle spese della procedura monitoria.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 793/23, ma con le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.01.2024 la a rappresentato Pt_1 di aver notificato, in data 19.07.2023, l'atto di appello ai procuratori della precedentemente costituiti nel giudizio di I grado e non CP_1 all'avv. Alessandro Massai, costituitosi in loro sostituzione nel corso del medesimo procedimento, e di aver pertanto provveduto, in data
18.09.2023, alla notifica presso quest'ultimo del medesimo atto, iscritto al numero di R.G. 960/2023. Ha, quindi, chiesto la riunione dei giudizi, disposta con provvedimento del 30.01.2024.
Successivamente, nei giudizi riuniti, si è costituita la così CP_1 concludendo: “Dichiarare inammissibile e comunque infondato
l'appello promosso da per tutti i motivi esposti nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta.
• Per l'effetto, previa integrale e completa conferma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 2482/2023 pubblicata in data 06/06/2023, perché giusta corretta e correttamente motivata, rigettare integralmente l'interposto appello essendo lo stesso per essere inammissibile infondato per tutte le motivazioni esposte in narrativa
5 e per tutte le motivazioni esposte sia in questa sede, sia di quelle proposte in primo grado alle quali la presente difesa si riporta integralmente, da considerarsi parte integrante del presente atto di costituzione, così come riportate e trascritte, sia di quelle in via principale che nel merito.
• In considerazione del comportamento processuale di parte appellante e della evidente e grave infondatezza del gravame proposto si chiede che la stessa sia condannata Liberté temeraria ex articolo 96 c.p.c. in considerazione dell'assoluta inammissibilità e infondatezza dello stesso.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario con distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 23.4.24, all'udienza del 5.12.24, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la società ensura la pronuncia Pt_1 di primo grado denunciando la violazione e falsa applicazione di legge nonché per travisamento dei fatti.
Sostiene la società appellante che il giudice di primo grado ha erroneamente fondato il giudizio di responsabilità contrattuale della su parametri ed indici propri della diligenza professionale di Pt_1 cui all'art. 1176 comma 2 c.c., imputandole, altresì, il mancato assolvimento degli oneri probatori tipici della azione di responsabilità professionale dell'avvocato.
Ne è conseguita, prosegue l'appellante, la contestazione di fatti esclusivamente riconducibili alla condotta professionale del difensore e non ad inadempimenti delle obbligazioni specificamente discendenti dal contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto una prestazione
6 complessa ricomprendente la elaborazione del ricalcolo econometrico e la eventuale assistenza nella fase stragiudiziale e giudiziale, inquadrabile in un contratto di prestazione d'opera intellettuale che dà luogo ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
assume, pertanto, che tale attività richiedeva l'impiego di una diligenza ordinaria, indipendentemente dal raggiungimento del risultato sperato.
A conferma della puntuale osservanza dei doveri di diligenza e corretto adempimento delle obbligazioni assunte la richiama Pt_1
l'attività svolta in favore dell'appellata nell'ambito dell'accordo transattivo concluso con la - che assume Controparte_3 non valorizzata dal Tribunale - evidenziando che tale accordo aveva definito tutti i giudizi pendenti, anche quelli con esito negativo, ed avrebbe dovuto condurre la a ricevere “erogazioni di denaro” CP_1 da parte della che avrebbe altresì rimodulato i mutui e CP_3 rinegoziato tutti i contratti di finanziamento in corso.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., delle norme sui poteri istruttori ed il difetto di motivazione.
La ritiene, contrariamente a quanto affermato dal Parte_1
Tribunale, di aver assolto l'onere probatorio su di essa gravante dimostrando l'avvenuta redazione delle perizie e la loro consegna - circostanze mai contestate dall'appellata - escludendo, invece, che potesse assumere rilevanza l'esito negativo dei giudizi, riconducibile ad una diversa obbligazione contratta tra la ed il difensore CP_1 nominato.
L'appellante si duole, inoltre, della mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, della mancata emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della transazione tra la e la CP_1 CP_4 finalizzato a chiarire la portata e la necessità dell'intervento professionale della nel perseguimento dello scopo della Parte_1 cliente e, infine, la omessa valutazione, ai fini della decisione, della
7 documentazione allegata alla memoria ex art 183 n. 2 c.p.c. e, in particolare, della mail contenete un riconoscimento di debito in favore della società i € 30.000,00 per l'attività fino a quel momento Pt_1 prestata.
I motivi di appello che, stante la loro stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.
Pur dovendosi dare atto che effettivamente il giudice di primo grado, nell'argomentare sulla responsabilità della ha erroneamente Pt_1 fatto riferimento alla responsabilità del professionista avvocato, vanno senz'altro condivise le sue conclusioni in merito all'affermazione della responsabilità contrattuale dell'appellante e alla conseguente pronuncia di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stante l'inidoneità delle critiche proposte a scalfirne il fondamento.
Non vi può essere alcun dubbio, come del resto sostenuto dall'appellante, che il contratto fonte dell'obbligazione del pagamento del compenso reclamato dalla avente ad oggetto la redazione Pt_1 di una perizia econometrica e la connessa assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sia riconducibile ad un contratto di opera intellettuale.
Tuttavia da detta qualificazione non può farsi discendere, come sostiene l'appellante, che l'obbligazione assunta dalla con Pt_1 detto contratto fosse “di mezzi” e non “di risultato”, facendone conseguire la mancanza di responsabilità in merito all'addebitato inadempimento.
Al di là del fatto che non si è mai dubitato che anche la prestazione di opera intellettuale possa consistere in un'obbligazione di risultato quante volte dalla valutazione in concreto del contenuto specifico delle singole obbligazioni emerga l'impegno del professionista a conseguire un determinato opus e con determinate caratteristiche utili per il committente, la distinzione tra le cosiddette “obbligazioni di mezzo” e
“obbligazioni di risultato” è del tutto priva di incidenza sul regime di
8 responsabilità del professionista nell'àmbito dell'obbligazione contratta.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, da tempo ormai risalente, hanno affermato che “Il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per quanto attiene alla diligenza, l'art. 1176, comma 2, c.c. ne qualifica il contenuto allorché si tratti di valutare il comportamento del professionista (la cui diligenza deve essere conforme alla natura dell'attività professionale da svolgere), con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale e di tendenza (…) le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art.
1218 c.c.) e che consentono di operare la definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto.
Il regime di responsabilità del professionista (la cd. colpa professionale) è sempre il medesimo, per cui, l'inadempimento, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, consiste generalmente nell'imperizia, ossia nell'errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale, sia quando il professionista risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.) sia quando - secondo le regole comuni - deve rispondere anche di colpa (art. 1176, comma 2, c.c.).
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha, quindi, alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, notandosi in proposito come lo stesso standard di diligenza del professionista sia cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 11.8.1990, n.
8218)” (sent. n. 15781/2005).
Anche la giurisprudenza successiva (Cass.n.8826/2007) ha precisato che per il professionista non vale invocare, al fine di farne conseguire
9 la propria irresponsabilità, la distinzione tra "obbligazione di mezzi" e
"obbligazione di risultato", sostenendo che la propria attività è da ricomprendersi tra le prime, sì da non rispondere in caso di risultato non raggiunto, considerato che un obbligo di risultato è insito in ogni prestazione (Cass. S.U. n. 577/2008).
Ciò posto, correttamente il giudice di primo grado, ai fini del giudizio di responsabilità professionale della ha fatto riferimento al Pt_1 parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 co. 2 c.c. rapportato alla diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, ravvisando nella violazione di tale dovere un inadempimento contrattuale.
Tale giudizio va qui confermato alla luce delle osservazioni che seguono.
L'addebito mosso dalla alla è quello di aver CP_1 Pt_1 quest'ultima redatto perizie econometriche rivelatesi errate all'esito o nel corso dei giudizi intrapresi nei confronti degli istituti di credito, addebito che l'appellante respinge deducendo di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione redigendo le perizie e consegnandole alla cliente, ricollegandosi l'esito infausto dei giudizi ad una diversa obbligazione contratta dalla con l'avvocato CP_1 incaricato di patrocinare le cause instaurate.
L'assunto dell'appellante è infondato dovendosi escludere, alla luce delle pattuizioni contrattuali, che le obbligazioni assunte dalla Pt_1 con il “Contratto di consulenza” stipulato in data 11.12.2013 siano consistite nella sola esecuzione di ricalcolo dei mutui con obbligo di consegna degli elaborati alla cliente.
Con detto contratto la i impegnava “a fornire la consulenza Pt_1 alla cliente, che si impegna in via esclusiva a richiederla al consulente nelle aree più in generale descritte nella lettera a) della presente scrittura e qui di seguito analiticamente specificate”. Dette aree venivano individuate :1) nel ricalcolo del conto corrente escludendo gli effetti dell'anatocismo con applicazione dei tassi di interesse e le
10 condizioni praticate dalla banca o al tasso legale nonché escludendo addebiti illeciti e determinando il TEG e il TAEG al fine di verificare l'applicazione di “condizioni usuraie”; 2) nell'instaurazione a cura della di giudizi civili e penali volti all'accertamento negativo del Pt_1 credito;
3)nell'assistenza stragiudiziale con le banche contraenti volta ad ottenere il rimborso totale o parziale delle somme indebitamente addebitate e, in caso di fallimento delle trattative, nell'instaurazione,
a cura della attraverso il proprio ufficio legale, del Pt_1 risarcimento di tutti i danni presso le sedi giudiziarie competenti (art. 1 “Oggetto del contratto”)
A fronte di tali obblighi, la si obbligava al pagamento della CP_1 somma di euro 47.000,00, oltre Iva, a “titolo di compenso per l'analisi ed il ricalcolo e la perizia dei conti correnti/cartelle esattoriali sottoindicati, nonché per l'assistenza e la consulenza legale connessa all'attività in esame”.
La si obbligava altresì a corrispondere una percentuale del CP_1
15%, da calcolarsi sulle somme recuperate e su quelle eventualmente corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento come accertate in sede giudiziale o conseguite in forza di transazione con la
. Controparte_5
In caso di avvio dell'iter giudiziale, le parti stabilivano l'obbligo per l' di corrispondere alla solo le spese borsuali (euro CP_1 Pt_1
1.500,00 per ogni procedimento), accollandosi quest'ultima il compenso ai professionisti dalla stessa incaricati per l'espletamento del mandato conferito nonché gli onorari dei procuratori patrocinatori delle cause instaurande o instaurate (art. 5 “Corrispettivo”).
Nell'allegato A venivano indicati i rapporti contrattuali (mutui) oggetto dell'incarico.
Il tenore complessivo del contratto evidenzia che l'obbligazione posta a carico della on si esauriva in un mero calcolo contabile da Pt_1 consegnare alla cliente ma ricomprendeva valutazioni di carattere tecnico-giuridico, di competenza di esperti del settore, che
11 costituiscono il fondamento della perizia econometrica, tenuto conto anche della finalità cui essa doveva essere destinata, chiaramente emergente dalle dette pattuizioni, ossia alla sua utilizzazione per la istaurazione dei giudizi nei confronti delle banche per la valutazione della regolarità delle condizioni contrattuali di mutuo e per il recupero degli addebiti illegittimamente operati dagli istituti di credito, giudizi che, come è pacifico in causa, proprio sulla scorta delle perizie econometriche elaborate dalla (che avevano paventato Pt_1
l'esistenza di presunti crediti nei confronti delle banche) sono iniziati con l'assistenza di un legale incaricato dall'appellata e che, tuttavia, hanno tutti avuto esito negativo, come puntualmente illustrato dal primo giudice alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata.
Non può dubitarsi che la aveva l'obbligo di eseguire la Pt_1 prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., dalla natura dell'incarico assunto, con la predisposizione di perizie econometriche funzionali agli interessi della cliente che nell'affidarle detto incarico, propedeutico all'eventuale iniziativa giudiziale nei confronti degli istituti di credito, aveva fatto affidamento sulla competenza, diligenza e professionalità della società
e dei suoi professionisti, così determinandosi all'inizio dei giudizi con il patrocinio di un legale incaricato dalla Pt_1
Orbene, come osservato dal primo giudice, che ha correttamente applicato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità professionale, a fronte dell'addebito mosso dall'appellata, ossia aver redatto perizie econometriche errate,
l'appellante non ha dimostrato di aver adempiuto con diligenza e perizia all'espletamento dell'incarico professionale volto alla realizzazione dell'interesse della cliente al recupero dei crediti, sotteso alla pattuizione, nonché di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione, illustrandole tutte le possibili conseguenze delle sue determinazioni.
12 Detto onere è rimasto totalmente inadempiuto non avendo la Pt_1 mai prodotto le perizie econometriche redatte, come correttamente posto in rilievo dal Tribunale;
se, infatti, fosse stato vero che i contratti bancari sottoposti a verifica da parte della vessero Pt_1 sforato le soglie di usura normativamente previste o indebitamente applicato interessi anatocistici, la produzione dei predetti elaborati avrebbe potuto smentire l'addebito mossole dalla con l'azione CP_1 proposta. Rimane invece dimostrato che i giudizi incontestatamente instaurati sulla base delle perizie hanno avuto tutti esito infausto o tale prevedibile, come ben posto in rilievo dal primo giudice.
L'appellante asserisce di aver adempiuto esattamente l'incarico per aver contribuito al raggiungimento dell'accordo di transazione concluso con la banca “ ” e lamenta che il giudice Controparte_3 di primo grado, non ammettendo le prove richieste e non considerando la documentazione prodotta, ha frustrato l'iniziativa probatoria assunta al riguardo.
La doglianza, tuttavia, non si confronta affatto con la sentenza impugnata che sul punto ha così argomentato:” il giudizio n. 1571/14
R.G. Trib. Sondrio, tra e , è Controparte_1 Controparte_3 stato oggetto di transazione con scrittura privata del 22/07/16, unitamente ad altri contenziosi in essere tra le parti ma estranei al contratto di consulenza per cui è causa. In proposito, occorre rilevare che, come si evince dal contenuto della predetta scrittura, all'accordo transattivo si perveniva in quanto nella causa civile n. 22/2013 R.G.
Trib. Sondrio (non rientrante nel contratto di consulenza per cui è causa), il CTU aveva riconosciuto alla un credito di Controparte_1
€ 349.376,48, sicchè deve escludersi che il vantaggio scaturito per
l'opponente da tale accordo transattivo derivasse dall'attività di consulenza espletata dalla nel proc. n. 1571/14 Parte_1
R.G.”.
Non ha inoltre pregio la doglianza dell'appellante secondo cui l'esito dei giudizi, come illustrati dal giudice di primo grado alle pagg. 6 e 7,
13 non sarebbe riconducibile all'operato della bensì alla Pt_1 responsabilità professionale dell'avv. Scorza che aveva patrocinato i giudizi e, dunque, al rapporto contrattuale esistente tra quest'ultimo e la CP_1
L'appellante, infatti, non considera che il rapporto di mandato
(contratto di patrocinio) con il suddetto professionista non si è instaurato con la bensì con la stessa ciò risulta CP_1 Pt_1 inconfutabilmente dall'art. 5 lett. C) del contratto nella parte in cui prevede che “In caso di avvio dell'iter giudiziale, … Resteranno, invece, a definitivo carico di tutti i compensi dei Parte_1 professionisti dalla stessa incaricati per l'espletamento del mandato conferito…”; il compenso pattuito di euro 47.000,00 rappresentava infatti il corrispettivo non solo delle perizie preliminari predisposte nell'interesse della cliente, ma anche del patrocinio legale conferito ai professionisti scelti dalla Pt_1
Giova rammentare in proposito che in tema di attività professionale svolta da avvocati, è acquisito il principio dell'autonomia concettuale e giuridica tra procura alle liti e contratto di mandato, in quanto la procura alle liti è negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio e il mandato sostanziale costituisce il negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera p ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio della procura alle liti, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale;
tanto è vero che obbligato al pagamento del compenso non è chi rilascia la procura, bensì colui che conferisce l'incarico (Cass. n. 28204/2023)
Quand'anche l'esito negativo delle liti dinanzi al Tribunale di Sondrio fosse imputabile anche all'avv. Scorza, per non aver verificato l'esistenza di un precedente giudicato nel giudizio n. 1568/14 R.G., il difetto di legittimazione attiva nel giudizio n. 1570/14 R.G., per non
14 aver prestato adeguata assistenza giudiziale, non partecipando alle operazioni peritali, né replicato o contestato le conclusioni negative cui era pervenuto di volta in volta il CTU nominato, rimane non solo indimostrata la idoneità delle perizie econometriche redatte dalla dare impulso alle liti, già di per sé integrante il contestato Pt_1 inadempimento, ma la condotta imperita e negligente del suddetto professionista, al quale la a conferito l'incarico di patrocinare Pt_1
i giudizi nell'interesse della propria cliente, va imputata proprio all'appellante ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo cui allorquando il debitore nell'adempimento dell'obbligazioni si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Del tutto priva di fondamento è infine la doglianza con la quale l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, “in relazione al quantum debeatur”, non ha preso in considerazione la documentazione prodotta comprovante l'avvenuto riconoscimento del debito in favore di ella somma di € 30.000, per l'attività fino Pt_1
a quel momento prestata.
Non considera l'appellante che l'effetto solutorio di cui all'art. 1458
c.c. determina il venir meno del diritto al compenso qualora non corrisposto.
Per completezza argomentativa, va comunque osservato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro
15 elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n.6353/2022).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello, in quanto del tutto destituito di fondamento, va rigettato e confermata la sentenza impugnata, attinta dalle critiche limitatamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento e al mancato riconoscimento del diritto al compenso.
Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo specificato, applicando i valori medi di cui ai parametri allegati al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa. Dette spese vanno attribuite all'avv. Alessandro Massai, antistatario.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabili profili di colpa grave nelle difese svolte dall'appellante.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 9.991,00 per compenso professionale,
16 oltre spese generali (15%), cpa ed Iva come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Massai, antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n.
228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Salerno, 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott. Aldo Gubitosi
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