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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4591 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione notificato in data 20.06.2022
da
- (c.f. ), elettivamente domiciliata in Mestre Parte_1 C.F._1
(VE), Calle Del Gambero n. 15, presso lo Studio dell'avv. Lucio Spampatti (pec
, il quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- parte attrice- contro
- C.F. elettivamente domiciliata in Venezia – Mestre Controparte_1 P.IVA_1
(VE), Via Miranese n. 3, presso lo Studio dell'avv. Sandro Trevisanato (pec il quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_2
telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta-
e contro
- (C.F. ), contumace; Controparte_2 C.F._2
- parte convenuta -
1
In punto: lesione personale
Conclusioni: per parte attrice: “Ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione rigettata:
I- Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di
[...]
nella causazione dell'incidente per cui è causa, condannarsi la medesima e P_
in solido, a pagare all'attrice la differenza ancora dovuta a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno pari ad € 50.929,60, o quella diversa di giustizia, con gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
II- Con rifusione delle spese di causa, di CTU pari a € 1.464,00 e CTP pari ad € 1.342,00 e del compenso dell'avvocato oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario
Per la convenuta “Dato atto che l'attrice ha già ricevuto l'importo di € Controparte_1
2.930,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro per cui è causa, limitarsi la condanna in favore dell'attrice all'importo che sarà ritenuto di giustizia, secondo l'equo ed il dimostrato, con detrazione dell'importo già ricevuto. Spese e competenze compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha agito in questo giudizio nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione e a causa di incidente CP_1
stradale subito in data 26.01.2018, verso le 17.:30, allorquando, mentre percorreva la tangenziale di
Mestre in direzione Milano, giunta all'altezza della progressiva chilometrica 13+300, in seguito ad un rallentamento, veniva tamponata dalla vettura di proprietà di , condotta da Controparte_2
targata EX068XE, assicurata CP_3 Controparte_1
Ha dedotto l'attrice, nello specifico, che, a seguito dell'incidente stradale veniva trasportata in ambulanza al P.S. dell'Ospedale all'Angelo di Mestre dove le veniva inizialmente diagnosticato un
“colpo di frusta cervico – dorsale in esiti di frattura vertebrale D10”.
Successivamente, poiché persisteva il dolore alla spalla sinistra, già lamentato in sede di accesso al
Pronto Soccorso, la sig.ra si sottoponeva a nuovi accertamenti sanitari, a seguito dei Parte_1 quali le veniva diagnosticata “la rottura quasi completa del tendine sovraspinato all'inserzione”, per la quale veniva sottoposta ad un intervento chirurgico in data 02.07.2018.
2 Al termine delle cure terapiche anche riabilitative, la sig.ra si sottoponeva a visita Parte_1
medico – legale. Il dott. Roberto Armano accertava l'avvenuta guarigione della parte attrice, concludendo per un danno biologico totale di gg 2 (due), parziale al 75% di gg. 60 (sessanta), parziale al 50% di gg. 90 (novanta), parziale al 25% di giorni 25 (venticinque), ed un danno biologico permanente nella misura del 11/12% (quantificato in € 19.998,50), una inabilità lavorativa all'attività di casalinga sovrapponibile all'invalidità temporanea, con una sofferenza morale di entità moderata nella fase post traumatica acuta e nel cronico, che giustificava anche una personalizzazione del danno.
L'attrice precisava che aveva sempre svolto l'attività di casalinga e che prestava assistenza al marito invalido al 100% e che aveva subito una inabilità temporanea specifica di casalinga e accudente.
Nel calcolare il danno non patrimoniale, parte attrice si avvaleva delle tabelle del Tribunale di
Venezia, quantificando un danno complessivo di € 54.675,25 dei quali complessivi € 17.125,00 per pregiudizio biologico temporaneo, € 19.998,50 per il pregiudizio biologico permanente, € 9.280,75 per il pregiudizio morale, € 8.271,00 per la personalizzazione del danno ed € 6.228,30 per spese sostenute (delle quali € 4.612,00 per spese mediche, € 732,00 per spese di perizia, € 384,30 per oneri stragiudiziali ed € 500,00 in via equitativa per le trasferte effettuate).
***
Si è costituita ritualmente con comparsa di costituzione e risposta d.d. Controparte_1
20.10.2022, non contestando la dinamica del sinistro come descritto in atto di citazione, ma chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che il danno occorso alla sig.ra era già Parte_1 stato saldato dall'assicurazione, nella somma pari a complessivi € 2.930,00. Nello specifico affermava che l'urto era stato di lieve entità e, conseguentemente, le Controparte_1
conseguenze dannose del sinistro, come risultanti dagli accertamenti medico legali fatti eseguire dal perito assicurativo, erano enormemente più modesti di quanto indicato in citazione.
Secondo il perito dell'assicurazione, infatti, l'attrice non avrebbe patito alcun danno biologico temporaneo totale, ma solo di 15 (quindici) giorni nella misura del 75%, 15 (quindici) al 50%, 15
(quindici) al 25%, non residuando alcun danno permanente.
La ragione della differenza di calcolo era determinata dal fatto che la rottura del tendine sovraspinato sinistro (accertata strumentalmente solamente 71 giorni dopo il sinistro) non era da ricondurre causalmente al sinistro stradale di cui era giudizio ma era dovuta alla patologia degenerativa di cui era affetta l'attrice.
Contestava, inoltre, la convenuta l'applicazione, nella quantificazione del Controparte_1 danno, delle cosiddette “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Venezia, e richiedendo, in ossequio alla
3 sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2022 n. 20292, l'applicazione al caso di specie di quelle milanesi, non ritenendo vi fossero giustificati motivi per discostarsene.
***
Dichiarata la contumacia della sig.ra la causa, successivamente alla rinuncia delle Parte_2 memorie istruttorie, è stata istruita con l'espletamento di CTU medico – legale. All'ultima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alle quali sono stati concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Le domande attoree possono trovare accoglimento nei termini e per le motivazioni si seguito esposte.
In corso di causa è stata espletata approfondita consulenza tecnica medico -legale, la quale ha consentito di acclarare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla sig.ra , a causa Parte_1 dell'incidente stradale avvenuto in data 26.01.2018, mentre, incontestatamente, percorreva la tangenziale di Mestre in direzione Milano, e giunta all'altezza della progressiva chilometrica
13+300, in seguito ad un rallentamento, veniva tamponata dalla vettura di proprietà di P_
, condotta da targata EX068XE, assicurata
[...] CP_3 Controparte_1
Sulla base della documentazione medica versata in atti, oltre che della visita medico legale cui è stata sottoposta la sig.ra , è stato accertato che, a seguito di quell'incidente, la medesima Parte_1
ha subito un politrauma connotato da trauma contusivo distorsivo al rachide e trauma contusivo distorsivo alla spalla sinistra, con conseguente lesione della cuffia dei rotatori a livello del tendine sovraspinato, su pre-esistente ma asintomatico quadro degenerativo gleno-omerale. “Complesso lesivo compatibile con l'utilizzo delle cinture di sicurezza” a parere del medico legale . A causa di tali lesioni, la sig.ra ha necessitato di immediate cure al pronto soccorso e di Parte_1
approfondimenti radiologici non solo al rachide ma anche alla spalla sinistra, il cui esito rendeva necessario anche un intervento artroscopico alla spalla sinistra e cicli di FKT.
Alla luce di tutti questi elementi, il CTU ha accertato, in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 26.01.2018, un danno biologico temporaneo da riconoscersi in un periodo di inabilità temporanea totale di 2 (due) giorni e parziale di 60 (sessanta) giorni al 75%, 60 (sessanta) giorni al
50%, 60 (sessanta) giorni al 25%.
Il complesso delle menomazioni permanenti residuate sopra descritte è produttivo di un danno biologico permanente pari ad una invalidità nella misura del 10% (dieci per cento). In tale ambito percentualistico ricadono anche le conseguenze delle predette menomazioni biologiche sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane.
Il consulente ha ritenuto infatti non apprezzabile un danno permanente alla capacità lavorativa ed ha
4 specificato che l'inabilità temporanea di casalinga, se provata, andava limitata a 60 (sessanta) giorni di inabilità totale temporanea ed a 60 (sessanta) giorni al 50%.
Per quanto attiene il grado di sofferenza psico fisica patito nel corso della malattia, lo stesso è stato dal consulente quantificato come medio - lieve.
Le spese mediche sostenute, documentata in atti, sono da ritenersi congrue e pertinenti per un totale di € 4.612,00, oltre alle quali andranno rifuse le spese per la consulenza medico legale, sia di quella d'ufficio che di quella di parte, anche, quest'ultima, stragiudiziale.
Va invece rigettata la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali relative all'attività svolta dall'infortunistica, non essendo stata documentata attività specifica ulteriore e diversa rispetto a quella relativa allo studio della controversia già ricompreso nei parametri di cui al D.M. 55/2014.
In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021).
Altresì andrà rigettata la richiesta di rimborso in via equitativa delle spese per i viaggi, di visite, terapie ed intervento, che avrebbero potuto essere facilmente documentate.
Parimenti, andranno rigettate le richieste di personalizzazione del danno, formulate in considerazione della qualifica di casalinga dell'attrice, dedita all'accudimento del marito invalido al
100 %, perché non documentate, nemmeno parzialmente.
Alla luce di quanto sopra, i danni subiti da (anni 70 al momento del fatto), a Parte_1 causa dell'evento dannoso de quo, possono essere quantificati come segue sulla base delle tabelle in uso presso questo Tribunale: invalidità permanente 10% € 19.188,90
inabilità temporanea totale giorni 2 € 200,00
inabilità temporanea parziale giorni 60 al 75% € 4.500,00
inabilità temporanea parziale giorni 60 al 50% € 3.000,00
inabilità temporanea parziale giorni 60 al 25% € 1.500,00 sofferenza lieve - moderata 20% € 5.421,90
5 € 32.531,40 spese mediche € 4.612,00 spese per relazione medico-legale ante causam € 732,00
€ 37.875,40
Si tratta, in ogni caso, di risultato non difforme da quello ottenibile applicando le Tabelle di Milano, nella versione aggiornata del 2024 laddove, sulla base dei medesimi criteri si ottiene un risarcimento medio salvo adeguamento al caso concreto di € 32.140 (pari ad € 21.560 per il danno non patrimoniale + € 10.580 per il danno temporaneo), come da giurisprudenza richiamata dalle parti per la quale che “Per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione.”
(Cassazione civile, sez. VI n. 20292 del 2022).
Su tali somme andrà detratto l'acconto di € 2.930,00 versato da all'attrice prima Controparte_1 dell'attivazione della causa da devalutarsi alla data dell'illecito e dovranno computarsi interessi e rivalutazione come da dispositivo (sui criteri applicabili v. ad es. Cass. n. 9950/2017).
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sopportate da parte attrice, ivi comprese quelle di CTU e di CTP vanno poste a carico della parte convenuta e quantificate secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, così come aggiornati con il DM 147/22 tenuto conto sia del valore della causa sia dello svolgimento di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di
, condanna la medesima in solido con al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti da a causa dell'incidente stradale del 26.01.2018 Parte_1
per cui è causa accertati:
a) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale € 32.531,40 oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 26.01.2018 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;
b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 5.344,00 oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli esborsi;
somme da cui dovrà detrarsi l'acconto già ricevuto, pari ad € 2.930,00 da devalutarsi alla data dell'illecito e rispetto al quale dovranno computarsi interessi compensativi secondo i criteri di cui alla parte motiva;
6 2) condanna e , in solido tra di loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice nel presente giudizio, pari a complessivi €
7.616,00 per compenso professionale oltre € 812,00 per anticipazioni, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ed oltre spese per
CTP nei limiti in cui l'esborso sia documentato in atti;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU.
Venezia, 05.05.2025
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore)
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