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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 305/2024 promossa da:
(CF ) con il patrocinio E_ P.IVA_1 dell'Avv. MARIO PILADE CHITI (CF: ), dell'Avv. MARIANO C.F._1
MAGGI (CF: ) e dell'Avv. FRANCESCO MOLLICA (CF: CodiceFiscale_2 [...]
) C.F._3
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio ONoparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. UGO BOIRIVANT (CF C.F._4
(CF con il patrocinio dell'Avv. ONoparte_3 C.F._5
GIULIO GUARNIERI (CF ) C.F._6
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ONoparte_4 P.IVA_3
PAOLA BERNARDO (CF ) C.F._7
ONoparte_5 CP_6 CP_7
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGIO PRITELLI (CF
[...] P.IVA_4
) C.F._8
pagina 1 di 62 APPELLATE (C.F.: ONoparte_8
) P.IVA_5
(CF ) Parte_1 P.IVA_6
Parte_2
APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 103/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
18/01/2024
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per E_
Voglia l'adita Corte, respinta qualsivoglia contraria domanda, eccezione, deduzione ed allegazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 18 gennaio 2024, n. 103 (R.G. n. 3244/2019), secondo quanto illustrato nel proposto appello principale:
a. nel merito, riformare la Sentenza pure nella parte in cui condanna al CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado, oltre alla refusione delle spese delle Consulenze tecniche d'ufficio, che dovranno essere poste a carico dei soggetti soccombenti nel presente appello, ovvero, in subordine, compensate, ove ne ricorrano i presupposti;
b. ancora, nel merito, rigettare l'appello incidentale di ONoparte_4
, nella parte in domanda di dichiararsi la concorrente responsabilità di
[...] tutte le Parti convenute nel giudizio di primo grado, condannando le stesse, in ON solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da ON c. sempre nel merito, rigettare tutte le domande di formulate anche in via incidentale, nei confronti del raggruppamento temporaneo d'imprese esecutore, laddove non provate, oltre che infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte nell'appello principale e sopra integralmente, statuendo che nulla deve detto Appaltatore al COMMITTENTE, per i titoli e le causali attivate in giudizio, particolarmente risarcitorie, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., la cui
pagina 2 di 62 applicazione dovrà comunque condurre alla riduzione di qualsivoglia denegato danno eventualmente accordato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, del subprocedimento cautelare ed ogni più ampia riserva.
Per l : ONoparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
-respingere l'appello proposto da perché infondato e comunque CP_1 perché la sua responsabilità in ordine ai vizi dell'opera appare provata dagli atti di causa;
-in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 103 del 18 gennaio 2024 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_8 con sede legale in Firenze Via Parione n.1 P.IVA , con riferimento P.IVA_5 alla progettazione degli interventi di riqualificazione e ampliamento ad uso idropotabile del Bacino del Condotto, nel Comune di Portoferraio, provincia di Livorno e la progettazione preliminare relativa alla creazione di tre invasi ad uso idropotabile”, P.IVA con sede E_0 P.IVA_1 in Roma Via Dionigi n.4 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
P.IVA domiciliata presso la capogruppo Parte_1 P.IVA_6 con sede in Roma Via M.Dionigi n.3, e sede in Ceranesi (GE) Via E_
Lancisa n. 27/2 in persona del legale rappresentante pro tempore con riferimento al contratto di appalto stipulato inter partes in data 29.01.2013 e sue modifiche e/o integrazioni;
Ing. domiciliato in Lucca Santa Maria A ONoparte_3
Colle Via Sarzanese n. 2159/M a titolo di responsabilità extracontrattuale e la società con sede in Livorno Via Martin Luther King n.15 in persona CP_4 del legale rappresentante pro tempore con riferimento all'incarico di direzione dei lavori, al pagamento in solido, in favore di a titolo di risarcimento danni Pt_3 della somma di euro 679.245,40, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, mantenendo la condanna ad euro 27.852,57 per spese affrontate in occasione dell'ATP, i compensi corrisposti al CTU sia in occasione dell'ATP che della causa di merito;
il tutto con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese ed onorari sia della fase dell'ATP che delle due fasi di giudizio.
Per : ONoparte_3
pagina 3 di 62 Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, e previa non accettazione di domande nuove: ON
- In via principale respingere l'appello incidentale proposto da nei riguardi dell'esponente;
- Respingere in ogni caso qualsiasi domanda, da chicchessia proposta, volta ad accertare una qualsiasi responsabilità, anche concorrente, dell'esponente;
- In subordine, qualora per qualunque motivo risultasse accertata una qualche responsabilità del condannare la soc. con sede a Livorno CP CP_4
Via Martin Luther King n. 15, in persona del suo legale rappresentante, a rilevare totalmente indenne l'ing. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L. CP
190/1985 per capitale interessi e spese.
- Vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per : ONoparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 103 del 18.1.2024:
- respingere, in quanto infondato, l'appello principale proposto da
[...]
nella parte in cui viene richiesto che, in riforma dell'appellata E_ sentenza, venga dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi profilo di responsabilità di e di e conseguentemente CP_1 Parte_1 respinta ogni domanda formulata da nei confronti delle stesse;
Pt_3
- respingere, in quanto infondato, l'appello incidentale proposto da
[...]
nella parte in cui viene censurata la quantificazione del ONoparte_2 danno operata dal Giudice di primo grado (I° motivo di appello) e l'esclusione della responsabilità dell'Ing. (III° motivo di appello); ONoparte_3
- dichiarare l'insussistenza di profili di responsabilità a carico di ONoparte_4
e dell' Ing. quale Direttore dei Lavori per gli
[...] ONoparte_3 interventi di riqualificazione ed ampliamento ad uso potabile del Bacino delle Condotte sito nel Comune di Portoferraio, e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate da nei loro confronti e, in riforma dell'appellata Pt_3 sentenza anche sul punto, condannare le parti che saranno ritenute responsabili all'esito del presente giudizio, al pagamento delle spese di lite e di CTU relative al
pagina 4 di 62 primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.
- in subordine, dichiarare la concorrente responsabilità della E_1
di di , di e
[...] CP_8 E_ Parte_1
per i vizi dell'opera e per l'effetto condannare le società ONoparte_4 convenute in primo grado, ciascuna per il proprio titolo di responsabilità ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da nei limiti del Pt_3 risarcimento alla stessa dovuto e tenendo conto della concorrente responsabilità della stessa nella causazione dei difetti dell'opera, con conseguente Parte_3 ripartizione tra le parti dei costi di CTU e delle spese di lite del giudizio di primo grado. Con compensazione di spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER ONoparte_5
L'ITALIA:
IN VIA PRELIMINARE respingere ogni eventuale domanda formulata conto
[...]
, nonché la domanda di garanzia spiegata dall'assicurata ONoparte_5 all'atto della costituzione nella causa di primo grado, peraltro da ONoparte_8 intendersi già rinunciata in quella sede. Spese vinte.
Per mero scrupolo difensivo:
IN VIA ISTRUTTORIA: considerato il rilevante importo dei costi di ripristino del manufatto, indicati in via del tutto sommaria dal CTU, insiste perché questi - o altro professionista nominato - provveda: 1) a precisare specificatamente i motivi della scelta della soluzione più onerosa delle due prospettate in sede di ATP;
2) ad una puntuale e tecnicamente giustificabile quantificazione dei prezzi dei materiali e della manodopera depositando il computo metrico dettagliato delle opere da realizzare;
NEL MERITO,
IN TESI confermare l'impugnata sentenza respingendo l'appello principale e gli appelli incidentali perché infondati in fatto e diritto;
conseguentemente respingere la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di ONoparte_8 [...]
. Spese vinte;
CP_5
IN IPOTESI, contestata e denegata di riforma della sentenza impugnata, limitare la responsabilità dell'assicurata al giusto ed al provato, ONoparte_8 quantificandola in misura percentuale ed opportunamente valutando il concorso di
pagina 5 di 62 ON colpa, ex art. 1227 cod. civ., della ricorrente nella verificazione del danno;
conseguentemente accogliere entro tali limiti la domanda di indennizzo formulata da nei confronti di con applicazione del massimale ONoparte_8 ONoparte_5 di €.1.000.000,00 e della franchigia di €.2.500,00 previsti in polizza e, nell'ipotesi in cui i fatti contestati abbiano determinato nella “perdite CP_11 patrimoniali per mancata rispondenza dell'Opera all'Uso a cui è destinata”, applicare il sotto-limite di €.100.000,00 e la franchigia di €.2.500,00; in ogni caso con limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità che verrà accertata a carico della e la conseguente ONoparte_8 esclusione dall'indennizzo di ogni ipotesi di solidarietà dell'assicurata con altri soggetti partecipanti all'appalto. Spese compensate almeno in parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 103/2024 pubblicata il 18/01/2024, il Tribunale di Livorno ha:
a) condannato e a CP_1 Parte_1 CP_4 pagare in solido tra loro ad la somma E_2 di € 541.754,74, oltre agli interessi di mora dalla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e la somma di € 27.852,57, oltre agli interessi di mora dal 20.09.2019 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.;
b) respinto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Direttore CP_9 dei Lavori Ing. e della ONoparte_3 E_3
[...]
c) dichiarato assorbite le domande nei confronti di E_4
e di;
[...] Pt_2 Pt_2
d) condannato a pagare a titolo di ONoparte_8 rimborso delle spese di lite a la E_4 somma di euro 150,00 per spese ed euro 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) compensato le spese di lite tra l'Ing. e ONoparte_3 Parte_2
[...]
f) condannato e a CP_1 Parte_1 CP_4 pagare in solido tra loro a titolo di refusione delle spese di lite a
[...]
la somma di euro 900,00 per spese anticipate ed euro E_2
pagina 6 di 62 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
g) condannato a pagare a titolo di E_2 refusione delle spese di lite a favore di Ing.
[...]
per ciascun convenuto, nella misura di euro E_5
100,00 per spese ed euro 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
h) posto le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti CP_1
e in solido tra loro. Parte_1 CP_4
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte dall' ONoparte_2
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., volte ad ottenere
[...]
l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna, ai sensi degli artt.
1668 e 1669 c.c. di CP_8 [...]
dell'Ing. quale Parte_4 ONoparte_3
Direttore dei Lavori e della società – in solido tra loro – al CP_4 risarcimento del danno nella misura di € 477.833,59, oltre al rimborso delle spese processuali relative all'ATP di € 7.140,00 per il compenso al CTU e di € 20.712,57 per spese relative agli accertamenti svolti su autorizzazione del Giudice dal geologo Alessandro Danesi.
A sostegno della domanda l' aveva dedotto di aver concluso in data 10 CP_9 luglio 2008 una convenzione privata con per la progettazione di CP_8 interventi di riqualificazione e ampliamento ad uso idropotabile del bacino del condotto, ubicato nel Comune di Portoferraio e per la progettazione preliminare di tre invasi ad uso idropotabile e che in data 29 gennaio 2013 era stato poi stipulato il contratto di appalto con l' E_0
al prezzo di € 689.049,01. Pt_1 Parte_1
La ricorrente aveva aggiunto che:
• era stato nominato come direttore dei lavori l'Ing. CP
pagina 7 di 62 della società CP CP_4
• ultimati i lavori, essa aveva conferito incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo sulle opere realizzate all'Ing. il quale Persona_1 aveva rilevato ed indicato nel processo verbale di collaudo dei difetti dell'opera relativi alla progettazione ed alla realizzazione e concludeva con relazione del 24 ottobre 2016 che l'opera non poteva ricevere il collaudo;
• era stato quindi, svolto un accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito in Cancelleria, in data 3 ottobre 2019, della relazione del CTU Ing.
il quale aveva individuato le cause della mancata tenuta Persona_2 dell'invaso e della trafilatura d'acqua dalla struttura dell'invaso ed aveva concluso affermando che, in sede di progettazione, erano state date istruzioni errate e carenti per l'esecuzione dell'opera, che l'ATI, esecutrice dell'opera, aveva realizzato l'opera, nonostante il progetto presentasse una carenza di dettagli, che il Direttore dei Lavori non aveva verificato che per tutta la lunghezza dello sbarramento fosse riscontrata la presenza di roccia e quindi, non aveva segnalato i problemi al Responsabile del Procedimento e che la aveva CP_11 assegnato l'incarico di collaudo il 2 luglio 2013, quando le lavorazioni più significative erano state concluse, rendendo così impossibile la verifica della corretta esecuzione della base dello sbarramento;
• il CTU aveva indicato due tipi di opere da eseguire per eliminare il difetto della filtrazione sotto lo sbarramento per penetrare fino alla roccia e impedire il passaggio di acqua, una del costo di € 188.767,30, oltre IVA e l'altra del costo di
€ 361.594,60, oltre IVA;
• il costo definitivo per eliminare i difetti dell'opera e per rendere fruibile l'invaso in questione ammontava ad € 477.833,59, di cui € 361.594,60 quale costo delle opere da eseguire sul bene, € 18.079,73 per oneri per la sicurezza, €
5.000,00 per le necessarie indagini tecniche, € 36.159,46 (pari al 10% del costo pagina 8 di 62 delle opere da eseguire), € 50.000,00 per spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, € 7.000,00 prudenzialmente per ulteriori spese non conteggiate.
ON Si erano costituiti in giudizio i resistenti, contestando gli assunti di e chiedendo e l'Ing. la chiamata in causa delle rispettive CP_8 CP compagnie di assicurazioni e cioè di E_6
e di , delle quali quest'ultima
[...] Parte_2 rimaneva contumace, mentre la prima si costituiva chiedendo il rigetto delle domande principali ed eccependo relativamente a quella di garanzia, la non operatività della polizza di assicurazione, per essere l'attività di progettazione terminata nel novembre 2011.
Disposto il mutamento del rito, la causa era stata istruita mediante prova per testi e CTU e decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, E_
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha
[...] CP_1 E_ convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello l' ONoparte_2
ON
(di seguito solo o la
[...] CP_11 [...]
(di seguito solo o ) ONoparte_8 CP_8 CP_17 la (di E_6 seguito solo ), la (di seguito solo CP_5 Parte_1 Pt_1
CP_1
(di seguito anche , la ONoparte_3 ONoparte_4
(di seguito solo ) e la compagnia
[...] CP_4 Parte_2
(di seguito solo ) (tutti anche APPELLATI) proponendo gravame avverso Pt_2 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Nullità della sentenza per violazione della legge processuale;
2. Erroneità della motivazione e violazione di legge - Esclusione del conclamato errore progettuale;
pagina 9 di 62 3. Travisamento dei fatti e violazione di legge: le ulteriori responsabilità dei preposti del COMMITTENTE - Insussistenza dell'onere di riserva;
4. Dimostrata diligenza dell'appaltatore e la qualità di nudus minister;
5. Travisamento dei fatti per falsa affermazione della presenza dell'appaltatore alle operazioni di collaudo;
6. Omessa pronunzia sull'art. 1227 c.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , e nonostante la rituale CP_8 Pt_1 Pt_2 evocazione in giudizio non si sono costituite. ON Per contro, nel costituirsi in giudizio ha contestato l'appello, di cui ha chiesto il rigetto ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi:
a) erronea quantificazione del danno - erroneo riferimento all'art. 112 c.p.c.;
b) errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità per i difetti dell'opera in capo a , soggetto che ebbe a redigere tutti gli atti di CP_8 progettazione dell'intervento dedotto in giudizio;
c) errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità del direttore dei lavori Ing. per la ritenuta insussistenza di ONoparte_3
ON un rapporto contrattuale tra essa ed il suddetto professionista;
d) errata pronuncia sulle spese di causa - violazione dell'art. 91 c.p.c. ON Per tali motivi ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciare la condanna a vario titolo, di , Ing. CP_8 CP_1 Pt_1
e , al pagamento in solido tra loro, in proprio favore, a CP CP_4 titolo di risarcimento danni, della somma di € 679.245,40, o della somma ritenuta di giustizia, mantenendo la condanna ad € 27.852,57 per spese affrontate in pagina 10 di 62 occasione dell'ATP, i compensi corrisposti al CTU sia in occasione dell'ATP che della causa di merito;
il tutto con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata.
Anche si è costituita in giudizio, negando qualsivoglia responsabilità in CP_4 capo a sé ed all'Ing. chiedendo il rigetto dell'appello principale e CP proponendo, a sua volta, appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge. Carenza di motivazione;
2. Erronea Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di motivazione. Violazione di legge sub specie dell'art. 1227 c.c. Violazione di legge sub specie dell'art. 112 c.p.c.;
3. Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Difetto ed erroneità della motivazione.
L' Ing. costituitosi anch'egli in giudizio, ha chiesto il ONoparte_3
ON rigetto dell'appello incidentale di e di ogni domanda proposta nei propri confronti ed in via subordinata, la condanna di alla propria rilevazione CP_4 indenne.
nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia CP_5 svolta in primo grado nei propri confronti dall'assicurata e degli appelli CP_8 principale ed incidentali, con conferma della sentenza impugnata
Con ordinanza del 02.05.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 15.05.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
pagina 11 di 62 In via preliminare
Va dichiarata la contumacia di , e , in quanto ritualmente CP_8 Pt_1 Pt_2 citate e non costituitesi.
Nel merito
Sull'appello principale
L'appello principale è fondato e va accolto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è parte fondata.
Col primo motivo di gravame, il eccepisce la nullità della E_ sentenza di prime cure, per violazione della legge processuale, per avere, in particolare, il Tribunale travisato i fatti di causa, sbagliando costantemente la norma applicabile, pronunziando oltre la domanda, in violazione dell'art. 112
c.p.c., nonostante nessuna delle parti non avesse eccepito alcunché relativamente alle riserve, oppure in ordine alla loro assenza o tempestività, con conseguente estraneità del tema della riserva alla materia del contendere.
Inoltre, a detta di il giudice di prime cure non avrebbe motivato in ordine CP_1 al dissenso dalle risultanze e conclusioni delle due consulenze tecniche in atti, sebbene le avesse ritenute “tecnicamente attendibili, in quanto logicamente motivate e rispondenti ai dati [di] fatto emersi dalle prove documentali e orali, acquisite al fascicolo processuale”.
ON Replica che, se è vero che l'iscrizione, da parte dell'appaltatore, delle riserve negli atti contabili e sul conto finale non è stata oggetto di discussione nel processo, è pur vero che non avrebbe prodotto – come prescritto dall'art. CP_1
53 del Capitolato Speciale d'Appalto - alcuna documentazione idonea a supportare l'assunto che essa avesse dato notizia della mancanza di roccia alla quota ove pagina 12 di 62 avrebbe dovuto essere posizionato il cosiddetto taglione e, comunque, che la decisione assunta dal primo Giudice risulterebbe idonea al raggiungimento dello scopo, per avere l'esecutore dei lavori omesso di produrre la documentazione fotografica obbligatoria “relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori” e proseguito i lavori nonostante il progetto presentasse carenza di dettagli.
Replica sostenendo che, poiché l'appaltatore - su cui graverebbe peraltro CP_5 un'obbligazione di risultato - per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dell'opera, in difformità al progetto esecutivo e ciò non sarebbe stato fatto (o comunque non risulterebbe dall'istruttoria espletata), il primo giudice avrebbe ritualmente applicato la disciplina degli appalti pubblici vigente all'epoca dei lavori, regolata dal D.P.R.
n.207/2010, in esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006.
Ciò posto, giova premettere che il presente giudizio verte sull'intervento di adeguamento funzionale ad uso irriguo e idropotabile del laghetto del Condotto ON Bucine in Comune di Portoferraio (LI) che vede quale COMMITTENTE, CP_1 quale appaltatore, quale esecutrice e mandante dell'ATI rappresentata dal Pt_1
quale progettista e l'Ing. quale D.L. E_ CP_8 CP per SINTESYS incaricata della Direzione dei Lavori.
❖ In ordine al primo profilo critico relativo alle riserve, il Collegio rileva che il nella comparsa di costituzione del primo grado del giudizio, E_ aveva asserito che “la consegna, da parte di dei “rapportini di lavoro” (doc. Pt_1
16), nei quali risultano registrate le attività quotidianamente svolte in cantiere e che attestano come, nel corso dei lavori, l'Appaltatore abbia tempestivamente avvertito l'Ufficio di direzione lavori e la Stazione appaltante, nella persona del
pagina 13 di 62 responsabile unico del procedimento, delle mancanze e dei vizi del progetto nei termini che seguono:
a. “martedì 29/01/2013” “Si rileva alla quota di impostazione taglione (Fondazione Diga) nella parte centrale non è presente roccia (AVVERTITO D.L)”;
“Rilevamento non conformità Terreno non roccioso Piano Appoggio Pt_5
(Roccia non presente) (Avvertito anche ing. ” (doc. 16); Per_3
b. “mercoledì 30 gennaio 2013” “Continuazioni scavi di sbancamento […] verifica con D.L Piano (Quota) appoggi taglioni – Sbarramenti” (doc. 16). ON La stessa in prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva richiamato il
“documento 16 della produzione di “Rapportini giornalieri di E_0 cantiere” sostenendo che lo stesso “avrebbe dovuto indurre sia l'appaltarice che la direzione dei lavori a sospendere le opere e chiedere una modifica di progetto onde risolvere il problema legato al necessario ammorsamento del manufatto con le rocce”.
La questione, in fatto, era stata, dunque, allegata e dibattuta, anche con le contrapposte tesi volte a negare e ad affermare, in diritto, la responsabilità dell'ATI, senza tuttavia alcun riferimento all'istituto della riserva, ma il Tribunale, sul punto, ha così argomentato: “Fatta questa premessa, occorre subito evidenziare come gli appaltatori, e CP_1 Parte_1 non risulta provato abbiano iscritto riserve negli atti contabili e sul conto finale in ordine alle carenze di progettazione dell'opera pubblica e nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica. A pagina 13 della relazione di collaudo (cfr. doc.3 parte 1) si legge: “l' ha sottoscritto il registro di contabilità senza riserva alcuna”. Anzi, CP_10 sulla base del progetto esecutivo, gli appaltatori hanno accettato di eseguire
l'opera appaltata ed hanno accettato il cantiere, così decadendo da ogni possibilità di eccezione in ordine alla lacunosità del progetto esecutivo”.
A giudizio del Collegio, come rilevato dalla APPELLANTE, il giudice di prime cure non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la mancata iscrizione di riserva ed avendolo pagina 14 di 62 fatto, è incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, non si è limitato ad interpretare l'eccezione della stessa appaltatrice di avvenuta contestazione degli errori progettuali ed a qualificarla giuridicamente ai sensi della normativa, all'epoca vigente, applicabile agli appalti pubblici, indicando, secondo il suo giudizio, con quale forma sarebbe dovuta avvenire, ma ha rilevato ex officio una eccezione in senso stretto.
Infatti, come afferma la Corte di legittimità, “l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 281 del 10/01/2017), di talché deve dichiararsi il vizio di nullità parziale della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale applicato l'istituto della
“riserva” ultra petita partium, seppure la mancata iscrizione di riserva sia stata ON riferita ad una circostanza allegata dalla stessa
Non è dato inoltre, ritenere che la sentenza impugnata anche senza far ricorso all'istituto della “riserva”, abbia, comunque, conseguito lo scopo di accertare, la dedotta responsabilità, ex artt. 1668 e/o 1669 c.c., dell'ATI appaltatrice, posto che quest'ultima deve ritenersi esente da responsabilità, come infra argomentato, in relazione ai successivi motivi di gravame.
In conclusione, il primo giudice ha deciso su una questione che non ha formato oggetto del giudizio (pur in presenza di contestazioni fattuali mosse dall'appaltatore alla errata progettazione) avendo attribuito un bene non richiesto o diverso da quello domandato (l'accertamento della responsabilità dei resistenti), laddove ha accertato l'esistenza – in punto di responsabilità dell'ATI - di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno fatto pagina 15 di 62 ON valere da in difetto di allegazione della mancata apposizione della riserva de qua ed in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La sentenza appellata è quindi nulla in parte qua.
❖ Quanto al secondo profilo del motivo di appello – afferente alla carenza di motivazione in ordine al dissenso dalle risultanze e conclusioni delle due consulenze tecniche in atti - rileva il Collegio che il giudizio di primo grado è stato preceduto dall'espletamento di un A.T.P. nel quale al CTU era stato conferito il seguente incarico: “Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento che riterrà necessario, presa visione dell'opera per cui è causa, se sussistano i difetti lamentati da parte ricorrente afferenti l'intervento di adeguamento funzionale ad uso irriguo e idropotabile del Laghetto del Condotto
Bucine in comune di Portoferraio (LI). In caso positivo dica il CTU se gli stessi siano dovuti a difetti di progettazione o a difetti di realizzazione dell'opera, che avrà cura di indicare in modo analitico. Specifichi in particolare, in relazione al primo aspetto, se le indagini geologiche conoscitive dei terreni interessati dall'opera, propedeutiche alla redazione del progetto, risultavano congrue, esaustive e conformi alla miglior scienza del momento storico nel quale è stato redatto il progetto ai fini della corretta e completa predisposizione del progetto esecutivo. Nel caso in cui accerti la sussistenza di difetti progettuali dica il CTU se
l'appaltatore nell'eseguire l'opera avrebbe dovuto, tenuto conto della diligenza che deve avere un operatore del settore, accorgersi degli errori progettuali e segnalarli al COMMITTENTE. Dica altresì se il direttore dei lavori avrebbe dovuto accorgersi degli errori progettuali o realizzativi ed in caso positivo in che modo tale omissione abbia inciso sulla sussistenza dei vizi e sui costi necessari ad eliminarli. Accerti infine il CTU, ove risconti i difetti lamentati da parte ricorrente le opere necessarie ad eliminare gli stessi, in modo che l'opera con riferimento
pagina 16 di 62 alla sua specifica destinazione possa considerarsi collaudabile, individuando i costi necessari a tale scopo.
Nel rispondere ai quesiti postigli il CTU ha dichiarato che “il difetto lamentato consiste nel non assolvere la funzione di invaso idraulico. Come indicato nella relazione di collaudo dell'Ing. (rif. “Allegato 22 - RELAZIONE Per_1
COLLAUDO.pdf”, pag.24, nota di deposito per e in Parte_1 particolare, nella relazione intermedia di collaudo del 16 marzo 2016 (rif.
“Doc_0310 - intermedia collaudo.pdf”, pag.11, deposito Avv. Boirivant legale
[...]
in cui, a seguito delle fasi di riempimento per collaudare la funzionalità Pt_3 dell'invaso, si conclude: “sono emerse … perdite talmente elevate (corrispondenti
a ~100000mc/anno) da compromettere la funzionalità dell'invaso”.
Nella stessa relazione per ATP, il CTU ha precisato che la conformazione geologica fosse sufficientemente nota all'appaltatore, che nel contratto di appalto si era così espresso: “L'ATI dichiara di avere diligentemente ed attentamente valutato … le condizioni idrogeologiche e statiche dei luoghi in oggetto degli interventi;
nonché il progetto sotto il profilo costruttivo …”; l'Ausiliario ha, inoltre, richiamato la sentenza della Corte di legittimità n. 3932 del 18/02/2008 - secondo cui “anche quando la inidoneità del suolo non sia stata evidenziata dalla progettazione fornita dal , l'appaltatore può “andare esente da responsabilità CP_11 solamente laddove, nel caso concreto, le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali” … ” – sostenendo che essendo le condizioni di esecuzione dei lavori dell'opera considerate “normali”, anche l'appaltatore sarebbe stato responsabile del proprio operato.
Il CTU ha anche ricordato che, secondo l'art. 53 comma 2 del capitolato speciale d'appalto, “l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o
pagina 17 di 62 non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori”, precisando che, quindi, l'appaltatore avrebbe dovuto produrre la documentazione fotografica della base dello sbarramento, ma che, non vi aveva provveduto, avendo proseguito i lavori nonostante il progetto presentasse carenza di dettagli.
Infine, alla stregua di tali considerazioni, nella relazione depositata nel corso del giudizio di I grado, lo stesso CTU ha precisato che “la responsabilità dell'esecutore dei lavori in relazione al difetto manifestato dall'opera, risulta ridotta, infatti sebbene l'appaltatore, sottoscrivendo il contratto d'appalto, dichiara di aver valutato le condizioni idrogeologiche e il progetto ai fini costruttivi dell'opera, risultandone responsabile per l'operato, dava però comunicazione al Direttore dei lavori della possibile problematica”
Sulla base della espletata istruttoria, in ordine alla responsabilità delle appaltatrici raggruppate in ATI, il Tribunale ha così motivato: “In base al progetto, oggetto di contratto di appalto, l'esecuzione del taglio doveva essere affondato nella roccia per evitare la fuoriuscita dell'acqua dall'invaso. Sono le stesse società appaltatrici
a confessare l'inadempimento al contratto di appalto quando richiamano i rapporti
e deducono che avevano espressamente avvisato sia il direttore dei lavori sia la stazione appaltante che il piano di appoggio del taglione non era costituito dalla roccia. Non è accettabile il ragionamento svolto dalle difese delle società appaltatrici secondo cui esse appaltatrici andrebbero esenti da responsabilità per vizi e difetti dell'opera perché avrebbero avvisato il COMMITTENTE del difetto durante, l'esecuzione dell'opera stessa. Il possibile difetto dell'opera era contemplato dal contratto d'opera perché il taglione doveva essere affondato nella roccia e i rapporti di lavoro, prodotti dalle società appaltatrici, riferiscono espressamente che tale opera non è stata volontariamente fatta. E' evidente che
pagina 18 di 62 le società appaltatrici e la direzione dei lavori si sono rese inadempienti all'obbligazione di eseguire a regola d'arte l'opera appaltata”.
Ritiene il Collegio che la motivazione del giudice di prime cure non sia, sul punto, carente, né del tutto dissonante con le risultanze dei due elaborati peritali, sopra richiamate, essendosi - seppure non del tutto correttamente per quanto infra argomentato, in ordine alla responsabilità di e – comunque in Pt_1 CP_1 qualche modo conformata a tali perizie.
Il giudice di prime ha poi motivato in ordine al fatto che il possibile difetto dell'opera era stato contemplato dal contratto, nonché in ordine alla ritenuta inadeguatezza dei “rapportini”, ai fini della denuncia dell'errore progettuale di cui trattasi, di talché non è predicabile che non abbia adeguatamente esplicitato il proprio convincimento.
Nessuna incoerenza espositiva va, dunque, ravvisata nella sentenza impugnata laddove afferma: “Non è accettabile il ragionamento svolto dalle difese delle società appaltatrici secondo cui esse appaltatrici andrebbero esenti da responsabilità per vizi e difetti dell'opera perché avrebbero avvisato il
COMMITTENTE del difetto durante, l'esecuzione dell'opera stessa. Il possibile difetto dell'opera era contemplato dal contratto d'opera perché il taglione doveva essere affondato nella roccia e i rapporti di lavoro, prodotti dalle società appaltatrici, riferiscono espressamente che tale opera non è stata volontariamente fatta. E' evidente che le società appaltatrici e la direzione dei lavori si sono rese inadempienti all'obbligazione di eseguire a regola d'arte l'opera appaltata. E' conseguentemente provata la responsabilità sia delle società appaltatrici sia della società avente il ruolo di direttore dei lavori per i difetti dell'opera ai sensi degli artt. 1667 cc e 141 comma 10 D. Lgs. 12 aprile 2006
n.163”.
pagina 19 di 62 Tale pronuncia seppure motivata in modo coerente va comunque riformata nel merito essendo in parte errata, sulla base delle valutazioni di seguito espresse.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col secondo motivo di gravame denuncia l'erroneità della motivazione e CP_1 la violazione di legge, per l'avvenuta esclusione del conclamato errore progettuale, criticano la decisione impugnata anche nel merito.
La motivazione della sentenza di prime cure è effettivamente errata, avendo il primo giudice dato risalto ad elementi fattuali oggettivi - tra cui in primis il fatto che la base dello sbarramento (detto taglione), secondo la tavola dei dettagli costruttivi, si trovasse almeno 8 metri più in alto della roccia – senza, tuttavia, aver valutato compiutamente le varie responsabilità al riguardo.
Ritiene, in particolare, la Corte che effettivamente il primo giudice non abbia dato risalto alla responsabilità della società progettista, ove si consideri in primis, che la relazione di collaudo del 24.10.2016 dell'Ing. ha attestato Persona_1
l'esistenza di difetti dell'opera relativi non solo alla realizzazione, ma soprattutto alla progettazione dell'opera, opera che, per questo, non è stata collaudata:
pagina 20 di 62 Il RE ha aggiunto che:
pagina 21 di 62 Anche nella seconda relazione intermedia di collaudo, l'Ing. aveva Per_1 rilevato quanto segue:
La stessa relazione di ATP ha individuato l'errore progettuale tra le cause della mancata tenuta dell'invaso e della trafilatura d'acqua dalla struttura dell'invaso, avendo rilevato, in particolare, che, in sede di progettazione, erano state date istruzioni errate e carenti per l'esecuzione dell'opera e che, come evidenziato in relazione al primo motivo di appello, esecutrice dell'opera, l'aveva Pt_1 realizzata, nonostante il progetto presentasse una carenza di dettagli.
Per la precisione il CTU, in sede di ATP, si è così espresso: “Nella tavola IX del progetto esecutivo […] in cui si definiscono i particolari, la quota della roccia risulta essere a 58.05m s.l.m.”, evidenziando che “la base dello sbarramento si deve appoggiare su materiale impermeabile quale la roccia per poter svolgere la
pagina 22 di 62 funzione di tenuta, in tutta la sua lunghezza”, in quanto “una sezione tipo deve essere esplicativa di tutte le sezioni e integrata da tavole delle sezioni difformi da questa come sezioni particolare”, che “la progettazione risulta ingannevole in quanto viene descritta graficamente (tav. IX) una sezione tipo che non è valida per tutte le sezioni” … poiché “descrive correttamente come operare nella relazione tecnica, ma non specifica che la sezione di tavola IX è una sezione particolare e non sezione tipo come invece indicato”.
Sulla base di tali valutazioni il CTU ha ritenuto che “la progettazione ha fornito sia istruzioni corrette che errate mal definendo la sezione tipo ed è risultata carente nel dettaglio delle sezioni differenti da essa. Questa condizione non dovrebbe assolutamente accadere per un progetto esecutivo” e che
“risulta perciò forviante che nella Relazione Tecnica del Progetto Esecutivo al punto 8.3.3: “Per quanto riguarda la zona “interna” del rilevato è importante evidenziare che alla sua base, incastrato opportunamente nel terreno di fondazione, sarà realizzato un taglione con lo stesso materiale utilizzato per
l'opera fuori terra oppure con materiale più argilloso, al fine di proteggere la struttura da fenomeni di filtrazione lungo la soluzione di continuità rappresentata dalla roccia di fondo e dal rilevato medesimo” (frase evidenziata dallo scrivente) viene quindi specificato in modo descrittivo che la base dello sbarramento deve appoggiare su roccia”.
Inoltre, nella relazione di collaudo si legge che la profondità raggiunta per tutti gli scavi è stata pagina 23 di 62 Il CTU, nella relazione peritale svolta nel corso della causa di merito – dopo aver richiamato l'art. 36 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (che indica gli elaborati grafici comprensivi delle strutture, degli impianti di ripristino e miglioramento ambientale, prevedendo che gli elaborati debbano essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento) ed affermato che detti elaborati erano presenti nelle tavole allegate (Doc_024-029, Doc_210-216) – ha, tuttavia, precisato che “la tavola dei particolari (Doc_0213) rappresenta la sezione tipo che mostra una quota costante del taglione sopra la roccia, quando in realtà lo è solamente in alcuni tratti della linea di sbarramento. Questa informazione non precisa ed è stata male interpretata nei lavori permettendo di posare il rilevato a una quota di base costante per tutta la lunghezza della diga non facendo immorsare la totalità dello sbarramento alla roccia, ma solo in parte ad essa, generando la via principale di trafilamento”.
L'Ausiliario ha, quindi, ribadito che “il progetto esecutivo risulta carente rispetto alla […] normativa, in quanto la “tavola dei particolari” può indurre in errore, per cui non si ritiene completamente adeguato anche se molti aspetti soddisfano le richieste normative”.
A ciò si aggiunga che, come infra argomentato in ordine al primo motivo di appello incidentale di , stando all'ATP, “le relazioni geofisiche CP_4 effettuate sia precedenti all'opera (relazione IGEA s.a.s. “Relazione Bucine
Condotto.pdf”, depositata il 12 ottobre 2017) che successive (rif. Dott. Per_4
“Rapporto sulla campagna di indagini geognostiche ed idrogeologiche – ottobre
2014”, “Doc_0310.pdf”, deposito Avv. Boirivant legale e ancor più Parte_3 dettagliatamente la relazione depositata in data 6 giugno 2018, CP_19 mostrano le condizioni del suolo compatibili con i trafilamenti descritti dal collaudatore” con particolare riguardo a “quanto documentato nel paragrafo
pagina 24 di 62 “velocità di filtrazione apparente” della relazione intermedia di collaudo ON (Doc_0310 depositato da )”, in cui il RE “riporta valori coerenti con le indagini geologiche sopra citate”.
In particolare, nella relazione della IGEA S.A.S. datata 15/06/2010, svolta per il e la PROVINCIA DI LIVORNO, evidentemente nota ad ONoparte_20
ON
, per quanto qui di interesse, si legge: “Caratteristico nello studio delle dromocrone, il salto nei tempi di primo arrivo che si ha in corrispondenza del geofono 6, zona in cui è risultata assolutamente anomala anche l'energizzazione eseguita tre il 6° e 7° geofono, con un'assenza di trasferimento d'energia. Tale energizzazione, infatti, è stata eseguita fra il 7° ed 8° geofono. Nella zona precedentemente citata, così come evidenziato dall'elaborazione tomografica, è presente una brusca diminuzione delle velocità che farebbe supporre ad una zona di vuoto, o comunque una zona molto fratturata. Analogamente a questa zona, ne
è stata evidenziata una medesima a fine linea, anche se con meno marcate caratteristiche”.
Detta relazione peritale prosegue con la seguente riproduzione affermando che “le aree circolari di colore nero, riportate in entrambe le sezioni tomografiche svolte in onde P ed in onde Sh, evidenziano zone, interessata da possibili vuoti. Le due sezioni tomografiche sopra riportate sono il risultato di due differenti elaborazioni: la prima mette in risalto gli aspetti profondi della sezione, perdendo il dettaglio superficiale, mentre la seconda esalta le discontinuità superficiali, perdendo però in penetrazione in profondità”.
Si legge, altresì, in tale elaborato: “Le due elaborazioni mettono in risalto il medesimo andamento del contatto fra substrato litoide e materiali sciolti del
pagina 25 di 62 presunto riempimento del bacino estrattivo nella zona del lago. Altra caratteristica riscontrata, potrebbe essere una fascia di sottosuolo caratterizzata da un brusco passaggio laterale di velocità, probabilmente interessata da intensi fenomeni di fatturazione”.
Pertanto, sulla base di tali risultanze istruttorie, dalle quali emerge l'errore di progetto, per le condivisibili valutazioni svolte dal RE e dal CTU, il
Tribunale avrebbe dovuto accertare, in primis, la responsabilità di , CP_8 dovendo il progettista ritenersi responsabile per errori, omissioni o difetti presenti nel progetto, che ne pregiudicano la realizzazione o l'utilizzo dell'opera, mentre, invece, ha ravvisato soltanto la responsabilità dell'ATI e di , società CP_4 incaricata della Direzione dei Lavori.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto riformata, con l'affermazione della responsabilità della progettista , la quale come si evince dalla CP_8 documentazione da essa prodotta in primo grado (da intendersi comunque acquisita al processo), pur avendo rilevato la carenza della documentazione fornita dalla in ordine allo stato dei luoghi e segnatamente al CP_11 substrato roccioso, non aveva contestato il preteso rifiuto opposto da quest'ultima all'esecuzione di nuovi sondaggi (poiché onerosi), avendo, invece, di fatto ritenuto esaustiva la relazione IN (Geologo di Lucca) eseguita sulla base di un sondaggio eseguito in prossimità e subito a Valle del “corpo” diga e dalla quale risultava roccia al piano di campagna.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col terzo rilievo critico il denuncia travisamento dei fatti e E_ violazione di legge per quanto concerne le ulteriori responsabilità dei preposti della e l'insussistenza dell'onere di riserva, criticando quindi CP_11 la sentenza di prime cure anche nel merito.
L'APPELLANTE critica la sentenza appellata (che l'ha condannata insieme a Pt_1
pagina 26 di 62 ON ed a a pagare in solido tra loro ad la somma di € 541.754,74, oltre CP_4 interessi di mora dalla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. e la somma di € 27.852,57, oltre agli interessi di mora dal 20 settembre 2019 ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.) in primo luogo, per avere, sostanzialmente omesso l'accertamento della responsabilità (oltre che di ) anche dell'Ing. CP_8
quale professionista delegato della società , ONoparte_3 CP_4 incaricata della Direzione dei Lavori.
In secondo luogo, l'APPELLANTE sostiene che, nella fattispecie, il riferimento all'istituto delle riserve sarebbe errato, in quanto i problemi dell'appalto sarebbero ON stati causati da una progettazione del tutto sommaria e carente e che avrebbe dovuto essere avvertita, in via autonoma, già prima dell'indizione della gara e, comunque, anche successivamente, dal Direttore dei lavori Ing.
della necessità di varianti in corso d'opera (“per il manifestarsi di CP errori o i omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”), ai sensi dell'art. 132, comma
1, lett. e), del Codice degli appalti pubblici del 2006.
Il CONSORZIO STABILE aggiunge che le “riserve” sarebbero uno strumento che la normativa sugli appalti pubblici riconosce agli appaltatori per finalità del tutto diverse da quelle di segnalazione/contestazione dei difetti del progetto, essendo uno strumento – di contenuto patrimoniale – che, invece, farebbe riferimento alle sole pretese economiche dell'appaltatore, nei confronti dell'amministrazione appaltante, allo scopo di ottenere la duplice possibilità di far valere le proprie pretese patrimoniali e di non decadere da tale diritto.
ON Replica che, come evidenziato nella critica al primo motivo di appello, al di là della questione sulle “riserve”, la responsabilità dell'appaltatore e CP_1 dell'impresa designata sarebbe conclamata e la sentenza avrebbe Pt_1 raggiunto, comunque, lo scopo di affermarla.
pagina 27 di 62 Ciò posto il Collegio rileva in primo luogo, pur non avendo proposto CP_1 alcuna domanda nei confronti delle controparti, la difesa svolta dalla medesima in prime cure e col presente motivo di appello è finalizzata ad escludere la propria responsabilità, imputandola ad altri ed è quindi sorretta da un interesse concreto.
Nel merito, relativamente alla responsabilità di per l'errore di progetto, CP_8 si richiamano le considerazioni già svolte in relazione al motivo che precede, mentre, quanto alla invocata responsabilità dell'Ing. si osserva che il CP
CTU nella relazione espletata nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato che il D.L. “avrebbe dovuto valutare e dare indicazioni per il proseguimento corretto dei lavori o almeno interpellare il committente e la progettazione. Azione che non viene eseguita, ma anzi conferma di procedere nel modo errato”.
La doglianza relativa all'insussistenza dell'obbligo di formulazione di riserva è assorbita dalle valutazioni espresse in relazione al primo motivo, rilevandosi ad ogni modo che – pure se, astrattamente, l'insorgere di una questione tecnica o giuridica non esonera l'appaltatore dalla tempestiva formulazione delle riserve
(anche a volerla ritenere configurabile anche in riferimento alla richiesta di modificazioni progettuali), laddove queste risultino più onerose per il risolvendosi in un aumento dei costi dell'opera - nella fattispecie CP_11
l'ATI non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale incidente sul corrispettivo, ON avendo concluso solo per il rigetto della pretesa risarcitoria di adducendo di nulla dovere alla per i titoli e le causali attivate in giudizio, oppure CP_11
a qualsivoglia altro titolo, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ne consegue che, come argomentato nel successivo motivo di gravame, avendo l'impresa esecutrice dei lavori in ATI con adeguatamente Pt_1 CP_1 segnalato al D.L. la difformità del piano di innesto del taglione rispetto a quello risultante dal progetto - che, per quanto accertato dal CTU, sul punto, era fuorviante - l'ATI stessa deve ritenersi esente da responsabilità.
pagina 28 di 62 A tali conclusioni, peraltro, il Tribunale sarebbe potuto giungere anche senza far ricorso all'istituto della riserva, in quanto, la responsabilità della non collaudabilità dell'opera e quindi, della non corretta esecuzione del taglione-sbarramento avrebbe dovuto essere ascritta, in primis, alla società di progettazione CP_8
e, in secondo luogo, alla stessa - che , come si dirà nel prosieguo, CP_11 non ha tenuto conto delle risultanze della relazione geologica della IGEA SAS, non ha validato il progetto redatto da e non ha disposto l'esecuzione CP_8 tempestiva del collaudo in corso d'opera – ma di certo non all'ATI, né per la mancata formulazione delle riserve, né per la mancata adeguata segnalazione fotografica dello stato delle rocce sul fondale, come di seguito meglio argomentato.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col motivo in argomento sostiene di aver dimostrato la diligenza e la CP_1 qualità di nudus minister dell'impresa esecutrice dei lavori e comunque la propria diligenza quale mandataria dell'ATI appaltatrice.
In particolare, l'APPELLANTE deduce che è la stessa sentenza appellata ad affermare che “sono le stesse società appaltatrici a […] richiama[re] i rapporti e dedu[rre] che avevano espressamente avvisato sia il direttore dei lavori sia la stazione appaltante che il piano di appoggio del taglione non era costituito dalla roccia”, salvo poi ritenere che “non è accettabile il ragionamento svolto dalle difese delle società appaltatrici secondo cui esse appaltatrici andrebbero esenti da responsabilità per vizi e difetti dell'opera perché avrebbero avvisato il del difetto durante, l'esecuzione dell'opera stessa”, posto che CP_11 secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal e, ove queste siano CP_11
pagina 29 di 62 palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del ed a rischio di quest'ultimo” CP_11
(Cassazione civile, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 31273, e Cassazione civile, Sez.
II, 15 dicembre 2022, n. 36781)”.
In sostanza, il asserisce che - come emergerebbe E_ Pt_1 dalle varie perizie - avrebbe eseguito i lavori in conformità al progetto e, comunque, avrebbe segnalato la discontinuità del substrato roccioso sul quale
“ammorsare” il taglione-sbarramento.
Il Collegio osserva quanto segue.
❖ La Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che “in caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal e risponde dei vizi e delle deficienze CP_11 dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024).
Ebbene, nella fattispecie, come rilevato dal CTU, la c.d. “sorpresa geologica” non ON c'è stata, in quanto l' era a conoscenza della conformazione geologica, avendo nel contratto di appalto dichiarato “di avere diligentemente ed attentamente valutato … le condizioni idrogeologiche e statiche dei luoghi in oggetto degli interventi;
nonché il progetto sotto il profilo costruttivo …”.
ON Tuttavia, anche se nel contratto di appalto per cui è lite l' stessa aveva dichiarato di conoscere il progetto e di ritenerlo completo ai fini dell'esecuzione pagina 30 di 62 dei lavori che le erano stati commissionati, senza dunque averne rilevato carenze, tale dichiarazione si basa su un progetto non sufficientemente esplicativo e ON comunque, non esclude che avrebbe dovuto validare il progetto, non vertendosi in tema di appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, essendo stata la progettazione devoluta ad una impresa esterna, qual è . CP_8
Infatti, in primo luogo, - poiché da un lato, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.
163/2006 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) la redazione del progetto esecutivo era subordinata all'approfondimento delle indagini svolte nelle fasi precedenti, ivi compresi i rilievi dei “servizi del sottosuolo” e, dall'altro, come afferma la S.C. “le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art.
1418, primo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime” essendo in particolare,
“norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori” (Cass. ON Sez. 1, Sentenza n. 18644 del 12/08/2010) - era obbligo di di fornire un progetto esecutivo immediatamente cantierabile e di procedere, dunque, alla preventiva verifica del progetto redatto da terzi per suo conto.
Correttamente, dunque, sul punto, il CTU, in sede di ATP, ha dichiarato che la
“responsabilità della committenza può consistere nel non aver validato la progettazione in quanto non è presente alcun documento depositato a ON testimonianza di ciò, inoltre la risposta da parte di alla richiesta dei documenti di validazione è stata poco precisa: “Per quanto riguarda le validazioni dei progetti ai vari livelli, queste non sono documentate” (email Ing. del Per_3
pagina 31 di 62 31/10/2017, depositata) e alla richiesta del sottoscritto del primo novembre 2017 ON (allegato 21) per sapere se è in possesso della documentazione oppure non sia stata prodotta, non è, ad oggi, stata data una risposta”.
La e-mail del R.U.P. Ing citata dal CTU riveste, dunque, valore confessorio, Per_3 avendo avuto il medesimo, in tale qualità, la funzione di sovraintendere l'esecuzione dell'appalto, verificando il rispetto delle scadenze, dei costi e della qualità delle prestazioni;
tale dichiarazione è, altresì, valutabile, come argomento ON di prova contro , ex art. 116 c.p.c.
Pertanto, anche se l'ATI aveva accettato di eseguire i lavori, ritenendo completo il progetto e quindi immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni, occorre considerare, in relazione a quanto sopra esposto che, come accertato dal CTU, la progettazione era ingannevole, essendo stata “descritta graficamente (tav. IX) una sezione tipo che non è valida per tutte le sezioni” … poiché “descrive correttamente come operare nella relazione tecnica, ma non specifica che la sezione di tavola IX è una sezione particolare e non sezione tipo ON come invece indicato e che non l'aveva validata.
Neppure va sottaciuto che la predetta relazione IGEA non era stata allegata agli atti del contratto di appalto per cui è lite, di talché la dichiarazione di scienza dell'ATI ivi contenuta, circa la conoscenza delle “condizioni idrogeologiche e statiche dei luoghi in oggetto degli interventi” non può che essere riferita agli allegati al contratto di appalto, che risultano carenti anche sotto tale profilo.
In particolare, il CTU, in sede di ATP, ha precisato che “nella tavola IX del progetto esecutivo […] in cui si definiscono i particolari, la quota della roccia risulta essere a 58.05 m s.l.m.” e “l'esecuzione secondo progetto della base dello sbarramento, per una parte della sua estensione, non si immorsa nella roccia. A ulteriore conferma il Dott. nella relazione dell'ottobre 2014 dichiara: “il Per_4 taglione dello sbarramento si immorsa nel bedrock solo nel tratto indagato con il
pagina 32 di 62 sondaggio S1”. Questo aspetto è determinante in quanto la base dello sbarramento si deve appoggiare su materiale impermeabile quale la roccia per poter svolgere la funzione di tenuta, in tutta la sua lunghezza;
si ritiene con ragionevole certezza che sia così individuata la causa del trafilamento”.
Lo stesso Ausiliario è giunto alla conclusione che “l'analisi del comportamento idraulico è fondata sulle misure geofisiche che forniscono le proprietà elettriche e di velocità delle onde sismiche del suolo analizzato, caratterizzando con elevata probabilità la tipologia di materiale e le relative proprietà meccaniche come la permeabilità idraulica da cui si può stimare la tenuta di un invaso;
nel caso non ci siano ulteriori riscontri, per averne l'assoluta certezza è necessario effettuare sondaggi e relative analisi fisiche nell'area sottostante allo sbarramento, ma anche a seguito della constatazione di variazione del livello del lago tra i due sopralluoghi effettuati (ottobre 2017 e maggio 2018), del comportamento idraulico descritto dal collaudatore e dei saggi eseguiti durante il collaudo in cui non è stata individuata la roccia dove secondo progetto doveva essere (rif. Pag.15 verbale collaudatore), dai risultati della relazione IGEA del 2010 e dai rilievi geologici di novembre 2014, il sottoscritto ritiene che questa condizione abbia sufficienti riscontri e che si possa asserire che la causa del trafilamento dell'invaso sopra descritta, sia quella su cui definire le responsabilità”.
Pertanto, la responsabilità dell'ATI sotto il profilo del mancato accertamento dei vizi di progetto, non può, dunque, essere ritenuta sussistente, come ha fatto, invece, il Tribunale, non avendo, in particolare, la stessa potuto avvedersi del fatto che il progetto esecutivo, posto a base del contratto di appalto, era effettivamente incompleto, a fronte della equivocità della predetta Tavola IX: il
CTU sul punto ha, infatti, dichiarato che il progetto era carente rispetto alla normativa, in quanto la “tavola dei particolari” avrebbe potuto indurre in errore e che erano, altresì, mancanti un manuale di manutenzione completo e un manuale pagina 33 di 62 di utilizzo, con la specificazione delle modalità delle operazioni di riempimento e svuotamento invaso nelle differenti casistiche studiate.
❖ Ribadito, quindi, che il progetto esecutivo, sulla base di indagini approfondite, avrebbe dovuto essere immediatamente cantierabile e contenere, quindi, tutte le fasi dettagliate di costruzione, specificando ogni elemento dell'opera (taglione- sbarramento), in relazione al substrato roccioso sul quale eseguirla e passando ON all'analisi della condotta tenuta dall' nella fase esecutiva, rileva il Collegio, che, di regola, l'appaltatore è tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal COMMITTENTE o dal Direttore dei Lavori nominato dal primo, rientrando nei suoi obblighi l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, ove manchi una diversa previsione contrattuale.
Infatti, la Corte di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014 e
Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016), al cui orientamento questa Corte di merito ritiene di aderire afferma che “l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal COMMITTENTE ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali
pagina 34 di 62 carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo
e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal nei cui CP_11 confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione”.
La S.C. ha, però, precisato sul punto che “secondo consolidato indirizzo, perché
l'appaltatore sia degradato a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto” (Cass. 15/06/2018, n. 15732)” (Cass. Sez. 3 Ordinanza
n. 34530 dell'11/12/2023).
Ebbene, nel rapportino giornaliero di cantiere del 29.01.2013 l'impresa esecutrice dei lavori aveva segnalato al D.L. Ing. quanto segue: Pt_1 CP
Pertanto, (impresa esecutrice dei lavori) il 29.01.2013, data di stipula del Pt_1 contratto di appalto, aveva proceduto a segnalare la situazione del substrato pagina 35 di 62 roccioso (bedrock), ovvero la mancanza di roccia in alcuni punti e, quindi, i diversi livelli delle rocce su cui innestare il taglione-sbarramento.
I testi escussi hanno confermato la circostanza ed alcuni di essi hanno anche confermato la presenza in cantiere del R.U.P. Ing. il giorno successivo Per_3
30.01.2013, in cui era avvenuta la ripresa dei lavori (cfr. deposizioni dei testi e i quali hanno in particolare riferito che il geom. Testimone_1 Tes_2 [...] avesse comunicato al Direttore dei Lavori, Ing. CP_21 Pt_1 CP
nonché al R.U.P. Ing. – come risulta anche dal rapportino del
[...] Per_3
29.01.2013 - la difformità del progetto in relazione al livello delle rocce presenti sul fondale ove era previsto il piano di appoggio del taglione).
Inoltre, stando sempre alle deposizioni dei testi, il D.L. fu avvisato per telefono il
29.01.2013 ed il giorno successivo di ripresa dei lavori visionò, in cantiere, il piano di appoggio taglioni-sbarramenti, ordinando la continuazione dei lavori, come risulta anche dal rapportino del 30.01.2013 del seguente tenore:
Come già evidenziato, la responsabilità dell'ATI non può, dunque, essere ritenuta sussistente, come ha invece fatto il Tribunale, avendo - nel predetto Pt_1
pagina 36 di 62 rapportino del 29.01.2013 - segnalato al D.L., (ed anche al R.U.P.) che nella parte centrale del basamento non fosse presente roccia, e ciò ai fini dell'“ammorsamento” del taglione, anche perché, i testi escussi hanno consentito di accertare che fosse stato l'Ing. ad insistere per il completamento CP dei lavori, richiedendo di dare egualmente esecuzione al progetto, senza tener conto delle diverse quote delle rocce e che il ruolo di fosse stato confinato Pt_1
a quello di un “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle ON istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico, avendo anche attraverso il suo preposto e per questa l'Ing. CP_4 CP mantenuto un rigido potere di controllo e direzione dell'attività esecutiva (Così
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 21603 del 31/07/2024).
Infatti, il "nudus minister" altro non è che un mero esecutore materiale privato di libertà decisionale durante l'esecuzione dei lavori, agendo sotto le direttive del committente, per il tramite del D.L.
Anche la ripresa dei lavori il 30.01.2013, dopo il rapportino del 29.01.2013 su ordine dell'Ing. è stata, come già evidenziato, confermata anche dai CP testi escussi e risulta dalla relazione di mancato collaudo, in data 24.10.2016, dell'Ing. nella quale a pag 8, si legge: “SOSPENSIONI E RIPRESE Persona_1
DEI LAVORI: I lavori hanno subito una sospensione in data 20/12/2012 ed una ripresa in data 31/01/2013 per un intervallo temporale di sospensione pari a quindi 42 giorni”.
Quanto alla opponibilità dei rapportini giornalieri di cantiere alla CP_11 ritiene il Collegio che la segnalazione fatta al D.L. delegato da , CP_4 incaricata della direzione dei lavori, sia stata idonea ad investire del problema l'appaltante, per il tramite del suo preposto, anche perché lo stesso Ing. era in diretto contatto col R.U.P., il quale, stando alle dichiarazioni CP dei testi, risulta essere stato anch'egli avvisato.
pagina 37 di 62 Il Direttore dei Lavori è infatti un preposto dell'appaltante sotto l'aspetto tecnico e nella fattispecie l'Ing. risulta delegato da a procedere alla CP CP_4
ON direzione dei lavori commissionata a tale società, proprio da .
Peraltro, nello stesso ordine del D.L. del 30.01.2013 sotto riprodotto, si legge che il medesimo fu autorizzato dal R.U.P. a proseguire i lavori:
Al riguardo la deposizione dell'Ing. circa la sua assenza dal cantiere e la Per_3 mancata conoscenza della segnalazione effettuata da risulta meno Pt_1 attendibile di quella dei testi sopra indicati, anche perché sorretta da un evidente interesse in causa.
pagina 38 di 62 E' dunque la anche per il tramite dei suoi preposti, che, anche nel CP_11 rapporto con l'ATI, deve essere ritenuta responsabile del mancato raggiungimento del risultato che l'opera avrebbe dovuto conseguire, a fronte di una esecuzione dei lavori conforme ad un progetto equivoco da essa non validato. La stessa, infatti, avvalendosi dell'opera dei suoi preposti, ha beneficiato del loro lavoro e, di conseguenza, deve anche rispondere dei rischi derivanti dal loro operato, ai sensi dell'art. 1228 c.c. dato che, in particolare, il D.L. costituisce un suo ausiliario, che ne assume la rappresentanza limitatamente all'ambito strettamente tecnico.
Neppure va sottaciuto che, come afferma la Corte regolatrice con
Sentenza n. 7181 del 16/05/2002, “in tema di appalto di opere pubbliche, il dovere di cooperazione dell'amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte”.
Infine, tornando all'esame della condotta dell'ATI, il fatto che quest'ultima sia risultata inadempiente all'obbligo di cui all'art. 53 comma 2 del Capitolato
Speciale d'Appalto - che le imponeva di “produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni” - risulta irrilevante sul piano causale, non essendo stata tale condotta omissiva produttiva di alcun danno, per il fatto che il substrato roccioso (e quindi l'innesto parziale ON dell'intero taglione sulla roccia), era stato, comunque, reso noto ad ed alla
D.L., come hanno riferito i testi escussi, tanto che l'Ing. nonostante CP ciò, aveva impartito l'ordine di continuare l'esecuzione dei lavori. Inoltre, pur prevedendo la suddetta norma che l'appaltatore avrebbe dovuto produrre alla
Direzione dei Lavori – anche a richiesta di quest'ultima (mancante nella fattispecie) – la predetta documentazione fotografica, relativa non solo alle lavorazioni di particolare complessità, ma anche a quelle non più ispezionabili o pagina 39 di 62 non più verificabili dopo la loro esecuzione, quest'ultima ipotesi avrebbe potuto essere del tutto scongiurata, sol che fossero stati interrotti i lavori al momento della segnalazione del 29.01.2013 ed ove fosse stato eseguito un collaudo in corso d'opera.
La ha infatti, tardivamente affidato l'incarico al collaudatore, tanto CP_11 che questi, nella relazione finale del 24.10.2016, ha concluso per la non collaudabilità dell'opera nei termini che seguono:
In tale relazione, a pag. 16 si legge quanto segue: “conseguenti approfondimenti tecnici, condotti sulla parte documentale geologica prodotta durante l'iter iniziale della progettazione e non facenti parte della documentazione di gara, hanno poi messo in luce come già nella Relazione a firma IGEA S.a.s.
“Prospezioni sismiche a rifrazione con onde P ed SH — Relazione Tecnica”, datata
15/06/2010, fosse ben evidenziata la presenza di zone con "substrato litoide alterato e/o fratturato al di solto del quale sono presenti rocce molto veloci per profondità indefinite", sia sul lato destro idrografico (di potenza ~5 m) che, soprattutto, sul lato sinistro (di potenza ~10 m). Tale Relazione indicava anche la presenza di probabili vacuità alle estremità destra e sinistra dello sviluppo lineare su cui sarebbe andato ad insistere lo sbarramento”.
In altri termini, essendo stato il problema già evidenziato nella relazione IGEA in data 15/06/2010, non allegata agli atti preliminari al contratto di appalto, né a quest'ultimo, era onere della rimediare alle carenze progettuali CP_11 tramite opportune varianti, senza attendere che l'esecutrice dei lavori le pagina 40 di 62 prospettasse la situazione con documentazione fotografica della base dello sbarramento, che essendo stato lineare non poi combaciato né si è ammorsarsato sulle differenti quote di roccia sommersa.
Infatti, la possibilità per la stazione appaltante d'introdurre varianti, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che avessero pregiudicato, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione era espressamente prevista dall'art. 132 lett. e) Codice appalti del
2006, salvo che l'aumento dei lavori fosse superiore alla soglia predeterminata per legge, ma ciò non risulta dedotto.
Pertanto, il fatto che, come accertato nell'ATP, “la base dello sbarramento (detto taglione), secondo la tavola dei dettagli costruttivi, è almeno 8 metri più in alto della roccia” non è imputabile a – che si è adeguata al progetto ed ha Pt_1 segnalato la mancanza costante di roccia - né di conseguenza a CP_1
ON
❖ Come detto, la stessa avrebbe dovuto provvedere ad un tempestivo collaudo in corso d'opera ed una volta avuta la notizia della segnalazione – da parte di - della mancanza di roccia in alcune zone, avrebbe dovuto tramite Pt_1 il R.U.P. - che verosimilmente era venuto a conoscenza di tale circostanza, avendo agito di concerto col D.L. sia in sede di sospensione, che di ripresa dei lavori (avendo quest'ultimo nell'ordine del 30.01.2013 dichiarato di essere stato autorizzato dal RUP a proseguire i lavori) - evitare il completamento dell'opera.
Pertanto, essendo la segnalazione sopra indicata, seppure carente di materiale fotografico, comunque stata fatta al D.L., che aveva ottenuto l'autorizzazione del
Responsabile Unico del Procedimento alla ripresa dei lavori il 30.01.2013 ed aveva agito, in nome e per conto della che di esso si era avvalsa CP_11 per il tramite di e che comunque, avrebbe dovuto essere già a CP_4 conoscenza della situazione del bedrock, la sentenza impugnata va, dunque, sul pagina 41 di 62 punto riformata, dovendo escludersi, anche sotto tale profilo, la responsabilità dell'ATI.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Il denuncia travisamento dei fatti per falsa affermazione E_ della presenza di esso appaltatore alle operazioni di collaudo e per avere il
Tribunale ritenuto che il collaudo non era obbligatorio, incorrendo nella violazione dell'art. comma 7, lett. a) e b), dell'art. 141 del Codice Appalti del 2006.
A detta dell'APPELLANTE, il Collaudo era stato effettivamente svolto, dal 27 gennaio 2014 (doc. 10 del fascicolo di primo grado) al 24 ottobre 2016 ed era invece, obbligatorio, essendo previsto, in corso d'opera, nei seguenti casi: a) quando il progettista incaricato, ai sensi dell'articolo 90, comma 6 Codice Appalti del 2006, fosse un soggetto esterno e b) in caso di “opere di particolare complessità”, presupposti che ricorrerebbero entrambi nel caso in esame. Lo stesso RE sarebbe stato nominato il 2 luglio 2013 (doc. 11, pag. 13, del fascicolo di primo grado), ossia prima della fine dei lavori, avvenuta il 27 gennaio
2014.
La sentenza di prime cure sarebbe, inoltre, errata, laddove afferma che “emerge dalla lettura dei documenti 3 e 4, prodotti dalla società e CP_11 appaltatrice, che alle operazioni di collaudo ed ai sopralluoghi partecipavano sia il direttore dei lavori Ing. sia il Geom. in rappresentanza della CP_22 CP_23 ditta esecutrice , in quanto: Parte_1
• quest'ultimo professionista non avrebbe firmato il documento n. 3 ON depositato da;
ON
• il documento n. 3 di e e il documento n. 4 di non CP_1 Pt_1 avrebbero ad oggetto le operazioni di collaudo o i verbali di sopralluogo.
pagina 42 di 62 Tale ultimo rilievo critico è fondato, in quanto il doc. n. 3 di e e CP_1 Pt_1
ON quello n. 4 di si riferiscono rispettivamente al capitolato speciale d'appalto ed alla relazione del CTU.
ON Per quanto concerne, invece, il doc. 3 prodotto da , esso è rappresentato dalla relazione di mancato collaudo del 24.10.2026 a cui è allegato il verbale di sopralluogo del 5.03.2014, che però, come sostiene l'APPELLANTE, non risulta firmato dal Geom. in rappresentanza di CP_21 Pt_1
Quanto al collaudo, rileva la Corte che lo stesso era effettivamente obbligatorio: sul punto nella relazione di ATP, il CTU ha chiarito che “per quanto indicato nell'art. 215, comma 4, lettera a) del regolamento dpr 207/10 il riferimento da applicare al caso in esame è descritto alla lettera b) del comma 2 dell'art. 130 del
[d.lgs] 163/06 secondo cui per il caso in esame è necessario il collaudo in corso
d'opera, infatti l'importo calcolato dal computo metrico estimativo di progetto
(secondo l'art. 141 comma 3 del dlgs163/06) indica che è il soggetto appaltante che può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;
è palese che non richiedendo quest'ultimo e affidando l'incarico di collaudo, la modalità di verifica dell'opera è quella del collaudo. A maggior ragione, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo del codice degli appalti (dpr 207/10) all'articolo 221 comma 1: “Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di
pagina 43 di 62 collaudo … In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.” il collaudatore avrebbe dovuto verificare l'esecuzione dello scavo del basamento in conformità del progetto esecutivo. È da indicare che questa azione non è stata possibile al collaudatore in quanto il committente ha assegnato
l'incarico in data 2 luglio 2013 […] e, risultando dal crono programma dell'appaltatore (rif. “doc_2_-_ONatto_dappalto.pdf” …), il rilevato viene terminato dopo 73 giorni dalla data di consegna lavori del 6 dicembre 2012; questo significa che lo sbarramento (quindi le sue fondazioni) è stato completato ben 136 giorni prima dell'incarico al collaudatore (anche considerando 31 giorni di sospensione lavori, l'esecuzione è precedente all'inizio dell'attività del collaudatore)”.
La censura è, quindi, fondata, avendo l'ATI segnalato l'errore di progetto, che ON avrebbe dovuto essere già noto ad che avrebbe dovuto, a prescindere da tale segnalazione, già aver validato a monte il progetto e che avrebbe dovuto, comunque, procedere con celerità al collaudo in corso d'opera, onde porre rimedio tempestivo al predetto errore progettuale, ove si consideri che il RE era stato nominato il 2 luglio 2013, come si evince dalla relazione di collaudo, e quindi, prima della fine dei lavori, avvenuta il 27 gennaio 2014.
Ne deriva la riforma della sentenza appellata sul punto.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è fondata. lamenta l'omessa pronunzia sull'art. 1227 c.c., per avere il primo Giudice CP_1
ON taciuto in ordine al denunziato concorso del fatto colposo di , ancorché espressamente eccepito, censurando la parte della sentenza che afferma che “i rapporti prodotti in giudizio non dimostrano che il rilievo (del terreno non roccioso come piano di appoggio del taglione) fosse stato portato a conoscenza della
pagina 44 di 62 stazione appaltante;
i documenti non recano espressamente l'indicazione ON dell'avviso al responsabile del procedimento. Peraltro, il dipendente della
sentito all'udienza del 26 ottobre 2021, quando era già in Parte_6 pensione, ha riferito che non aveva assistito alla verifica del piano (quota) appoggi taglioni sbarramenti e che non aveva mai visto i rapporti dei lavori prodotti dalla convenuta . CP_1
A detta del ancora una volta il Tribunale avrebbe aderito E_
ON acriticamente alle posizioni di , senza considerare le dichiarazioni sia di tre testimoni e ), sia del legale Testimone_1 Tes_2 Tes_3 rappresentante di Geom. che hanno tutti confermato come Pt_1 CP_21 anche il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. fu Parte_6 tempestivamente informato della discrasia fra progetto e stato dei luoghi, in relazione alla composizione del fondale ove era previsto il piano di appoggio del taglione, secondo quanto si legge nei verbali d'udienza del 26 ottobre 2021 e del
16 novembre 2021.
Si richiamano, al riguardo, le assorbenti considerazioni sopra svolte in punto di ON esclusione della responsabilità dell' e di responsabilità della e CP_17 della ove si consideri che il concorso del fatto colposo del creditore, CP_11 previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c. si riferisce ad un comportamento del danneggiato, successivo all'evento e che abbia prodotto un aggravamento del danno, inserendosi, in via esclusiva, nello sviluppo delle conseguenze, ovvero che non abbia contribuito a ridurne l'entità. ON
, infatti, avrebbe potuto evitare il pregiudizio subito, usando la prescritta diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c., sia verificando il progetto, sia evitando il completamento dell'opera, attraverso un tempestivo collaudo, ponendo la prima norma precitata, per l'appunto, sulla medesima il dovere di non aggravare il danno con il fatto proprio e cioè con la propria condotta negligente.
pagina 45 di 62 Sull'appello incidentale di CP_24
ON Col primo motivo di appello incidentale, lamenta l'erronea
[...] quantificazione del danno nonché l'erroneo riferimento all'art. 112 c.p.c. criticando la parte della sentenza nella quale il Giudice di primo grado ha così statuito “non essendo possibile determinare il danno patrimoniale nel suo esatto ammontare ai sensi dell'art. 1226 c.c. a causa delle difficoltà tecniche di esatta individuazione dei costi delle opere da svolgere per rimediare ai difetti, può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo , come da relazione datata 1 settembre
2018 e sulla base della CTU in corso di causa come da relazione del 19 marzo
2023, ad opera del CTU Ing. Sulla base delle deduzioni tecniche Persona_2 del CTU predetto, il danno viene equitativamente liquidato ai sensi dell'art. 1226
c.c. nella misura di euro 441.145,41 (euro 361.594,60 più 22% IVA). Il danno come sopra liquidato viene maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT FOI generale dalla domanda del 20.09.2019 alla sentenza fino ad euro 541.754,74”.
Il Tribunale avrebbe, in sostanza, errato nel determinare in via equitativa il danno ON in misura inferiore a quella accertata dal CTU, in quanto anche se essa in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva domandato la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 477.833,59 oltre accessori in sede di precisazione delle conclusioni aveva poi chiesto il risarcimento del danno in misura pari ad €
679.245,40, come accertato dal CTU nella relazione del 19 marzo 2023.
Il motivo è fondato.
Rileva il Collegio che la COMMITTENTE col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva effettivamente chiesto la condanna dei resistenti al pagamento, in proprio favore,
a titolo di risarcimento danni della somma di € 477.833,59 ovvero di quella che sarebbe stata “ritenuta di giustizia, oltre ad € 27.852,57 per spese affrontate in
pagina 46 di 62 occasione dell'ATP, il tutto con rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma rivalutata”. ON In sede di precisazione delle conclusioni, aveva, invece, chiesto la condanna dei resistenti al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 679.245,40, o della somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre ad € 27.852,57 per spese affrontate in occasione dell'ATP ed i compensi corrisposti al CTU, sia in occasione dell'ATP, che della causa di merito, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
Avendo fatto riferimento alla diversa somma ritenuta di giustizia, la liquidazione equitativa del danno non avrebbe potuto aver luogo, ove si consideri che, come osserva la S.C., con Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024, relativamente a fattispecie analoga, “la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata
a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”.
Pertanto, anche in applicazione di tale principio, ritiene il Collegio che l'accertamento del danno, in via equitativa, da parte del primo Giudice, in misura pagina 47 di 62 pari ad € 541.754,74, abbia determinato un vizio di extra petizione della sentenza impugnata.
Infatti, ai sensi dell'art. 1226 c.c., solo se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Viceversa, nel caso di specie, il danno, grazie alla espletata CTU, è stato accertato nel suo preciso ammontare, nei termini che seguono:
Nondimeno, anche se il danno può essere stimato così come accertato dal CTU, ON occorre considerare che ha concorso nella sua determinazione e quindi ha diritto al risarcimento di una minor somma, con infra precisato. ON B. Col secondo motivo di appello incidentale lamenta l'errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità per i difetti dell'opera in capo a
, soggetto che ebbe a redigere tutti gli atti di progettazione CP_8 dell'intervento dedotto in giudizio.
La censura coglie nel segno.
Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte in ordine al secondo motivo di appello principale che da un lato, consentono di ravvisare la responsabilità della società di progettazione , e dall'altro non consentono di escludere la CP_8
pagina 48 di 62 responsabilità della stessa atteso che, il progetto era stato posto CP_11
a base del contratto di appalto, senza alcuna sua verifica preventiva adeguata.
ON La stessa infatti, come già osservato, ha omesso di verificare la bontà del progetto, anche se nel rapporto interno con , quest'ultima deve ritenersi CP_8 inadempiente, nei confronti della medesima, all'obbligo assunto di redigere il progetto esecutivo in maniera inequivoca, onde evitare fraintendimenti su come effettuare la posa del taglione-sbarramento.
Non è stato, infatti, interposto appello sul fatto che:
ON
• in data 10 luglio 2008 avesse concluso con una convenzione CP_8 privata per la progettazione di interventi di riqualificazione e ampliamento ad uso idropotabile del bacino del condotto, ubicato nel comune di Portoferraio, e per la progettazione preliminare di tre invasi ad uso idropotabile;
ON
• in data 20 novembre 2011 avesse presentato ad il progetto in CP_8 questione.
Può dunque affermarsi la responsabilità delle sue società nella determinazione del danno da completamento di un'opera inadeguata e non collaudabile in misura pari ON al 20% per ed al 40% per . CP_8
ON C. Col terzo motivo di gravame si duole dell'errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità del Direttore dei Lavori Ing. CP
in difetto di un rapporto contrattuale tra essa appaltante ed il
[...] suddetto professionista.
In particolare, secondo l'APPELLANTE INCIDENTALE, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il fatto che il predetto Direttore dei Lavori avrebbe potuto rispondere dei vizi dell'opera, a titolo extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e quindi, concorrere nel risarcimento del danno con gli altri soggetti responsabili, a fronte del difettoso esito della realizzazione della diga, per avere essa, sin dalla pagina 49 di 62 prima memoria ex art. 183 c.p.c., invocato per il D.L. tale titolo di CP responsabilità extracontrattuale. ON Per questo ha riproposto in questa sede, previa riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di condanna del predetto professionista al risarcimento del danno in proprio favore, a titolo di responsabilità extracontrattuale ed in solido con gli altri responsabili. ON L' Ing. replica asserendo che nessun risarcimento del danno CP avrebbe ancora potuto reclamare da lui, posto che, ai sensi dell'art. 1227, comma
2 c.c., quel danno sarebbe stato certamente evitato, se la avesse CP_11 subito bloccato i lavori, usando la normale diligenza imposta dal caso di specie, per il fatto che quand'anche si dovesse ritenere provata, in via di mera ipotesi, la circostanza dell'avvenuta conoscenza della mancanza di roccia, già alla data del
29.01.2013, come da rapportino in atti, una siffatta conoscenza sarebbe stata condivisa anche con il RUP Ing. il quale avrebbe ciò nonostante autorizzato Per_3
o comunque non impedito la prosecuzione dei lavori in corso in rappresentanza dell'Ente committente.
La censura è in parte fondata.
Il Collegio richiama le considerazioni già svolte in relazione agli ultimi due motivi ON di appello principale, quanto alla condotta di , la quale invoca la responsabilità del predetto APPELLATO ex art. 1669 c.c., essendo incontestato che l'incarico di direzione dei lavori fu affidato a , che, però, si era avvalsa, all'uopo, CP_4 proprio dell'Ing. CP
Rilevasi, al riguardo, che la S.C. con Ordinanza n. 10968 del 26/04/2023 ha precisato che “in tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all'art. 133 del
d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali
pagina 50 di 62 dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c.”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'Ing. con l'impiego della CP dovuta diligenza, sancita dall'art. 1176 comma 2 c.c., avrebbe potuto anch'egli evitare la prosecuzione dei lavori e che tale condotta colposa sia causalmente adeguata a determinare, in ragione del 20%, in concorso con , i costi di CP_4 ripristino dell'opera.
La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica infatti, non solo a carico dell'esecutore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a lui imputabili e presuppone i "gravi difetti" dell'opera che si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, ravvisabili nella fattispecie per quanto già ampiamente esposto con riguardo all'appello principale.
Non si concorda, dunque, del tutto con l'assunto dell'Ing. in quanto CP
l'ordine di riprendere i lavori lo ha dato lui ed avrebbe potuto non darlo, anche se il RUP avesse ritenuto di far continuare l'esecuzione dell'opera. ON In questo caso, il concorso colposo di non è, dunque, indice di esclusiva responsabilità della medesima, avendo potuto l'Ing. evitare CP
l'aggravamento del danno, sol che avesse lasciato inalterata la già disposta sospensione dei lavori, segnalando la necessità di varianti progettuali, posto che il ruolo è quello tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal RUP, avendo tuttavia, autonomia sul controllo tecnico. ON Dal canto proprio, avrebbe dovuto, per il tramite del RUP, non dare ulteriore corso ai lavori, di talché, come già evidenziato, è dato ravvisare un concorso colposo della medesima ex art. 1227 comma 2 c.c., con la condotta dell'Ing.
in ragione del 60%, ove si consideri che la stessa avrebbe dovuto CP verificare il progetto di per renderlo “cantierabile”. CP_8
pagina 51 di 62 La sentenza appellata in via incidentale va, dunque, sul punto riformata con l'accertamento della responsabilità dell'Ing. in concorso con CP
ON
in ragione del 20% nel rapporto extracontrattuale con da ritenere CP_4 corresponsabile ex art. 1227 comma 2 c.c. in ragione del 60%.
D. Con l'ultimo motivo di appello incidentale la lamenta l'errata CP_11 pronuncia sulle spese di causa, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite è stata effettuata dal Tribunale solo con l'accertamento delle responsabilità dell'ATI e di . CP_4
Dovendo la sentenza di prime cure essere riformata, per le valutazioni sopra espresse, non solo con l'affermazione della responsabilità di e dell'Ing. CP_8
ma anche con l'esclusione della responsabilità dell'ATI ed il CP
ON riconoscimento del concorso della stessa il motivo è in parte fondato, per le ragioni esplicitate nell'apposito paragrafo relativo alle spese del doppio grado di giudizio.
Sull'appello incidentale di CP_4
1. Col primo motivo di appello incidentale denuncia l'erronea CP_4 valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione.
Deduce, in particolare, la società incaricata della Direzione dei Lavori, che lo sbarramento era stato realizzato nel pieno rispetto delle dimensioni, sia di altezza che di larghezza dell'allineamento e della quota di imposta prevista nel progetto e che non sussisteva alcuna indicazione nella Relazione Tecnica di progetto e/o da altra documentazione allegata agli atti della procedura di gara dalla quale potesse evincersi la necessità che fosse comunque garantito l'inserimento del taglione all'interno della roccia lungo l'intero perimetro dell'invaso, nonché le problematiche presenti nel sub-strato roccioso.
pagina 52 di 62 In particolare, a detta di , non risultava presente la relazione geologica, CP_4 né tra i documenti gara relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, né tra gli elaborati del progetto esecutivo del 2011 e neppure tra gli ON allegati del ricorso per ATP promosso da .
Rileva il Collegio che la tavola II allegata al progetto esecutivo posto a base della negoziazione riproduce come allegato F, “CARTA GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA
IDROGEOLOGICA USO DEL SUOLO E STRUTTURALE - Scale varie” ma non risulta indicata tra quelle esplicative citate dal CTU, posto che, come rilevato anche dal
RE, già nella Relazione a firma IGEA S.a.s. “Prospezioni sismiche a rifrazione con onde P ed SH — Relazione Tecnica”, datata 15/06/2010, era ben evidenziata la presenza di zone con "substrato litoide alterato e/o fratturato al cli solto del quale sono presenti rocce molto veloci per profondità indefinite", sia sul lato destro idrografico (di potenza ~5 m) che, soprattutto, sul lato sinistro (di potenza ~10 m) ed indicata anche la presenza di probabili vacuità alle estremità destra e sinistra dello sviluppo lineare su cui sarebbe andato ad insistere lo sbarramento.
Tuttavia, la relazione della IGEA, come già rilevato, non risulta allegata agli atti della procedura, essendo stata acquisita dal CTU successivamente e quindi, al momento del conferimento dell'incarico di direzione dei lavori, non CP_4 avrebbe potuto rilevare alcunché.
Nondimeno, dopo la segnalazione contenuta nel rapportino del 29.01.2013 più volte citato, la stessa, per il tramite dell'Ing. come già illustrato, CP avrebbe dovuto procrastinare la già disposta sospensione dei lavori e sollecitare l'adozione di una variante progettuale.
La doglianza di risulta, pertanto, in parte fondata e la sua CP_4 responsabilità come quella dell'Ing va circoscritta al periodo CP successivo alla predetta segnalazione e va stimata in misura pari al 20%.
pagina 53 di 62 2. Col secondo motivo di appello incidentale, lamenta l'erronea CP_4 valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, la carenza di motivazione, denunciando violazione di legge sub specie dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 112 cpc.
In particolare, l'APPELLANTE INCIDENTALE critica il passo motivazionale della sentenza impugnata, laddove il primo giudice avrebbe da un lato, illegittimamente ed immotivatamente, escluso la ricorrenza di una ON corresponsabilità di , per non avere la stessa provveduto a validare i progetto, ad effettuare il collaudo in corso d'opera e ad avviare procedura di variante in corso d'opera, una volta venuta a conoscenza della problematica emersa e dall'altro, erroneamente ritenuto che il collaudo in corso d'opera non fosse obbligatorio ai sensi dell'art. 215, IV comma, D.P.R.
5.10.2010 n. 207 e che non fosse stata raggiunta prova idonea dell'avvenuta comunicazione al
Responsabile del Procedimento della presenza di terreno non roccioso, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dal medesimo sentito all'udienza del
26.10.2021.
Anche con riferimento a tale aspetto della questione controversa, a detta di
, il Giudice di prime cure avrebbe disatteso anzitutto le contrarie CP_4 conclusioni del CTU, senza fornire la benché minima motivazione circa la ragioni del suo dissenso, con particolare riferimento al fatto che lo stesso CTU aveva evidenziato che il collaudo in corso d'opera avrebbe potuto (e dovuto) verificare l'esecuzione dello scavo di sbarramento in conformità del progetto esecutivo;
verifica, questa, non più possibile in sede di collaudo finale.
Inoltre, il Tribunale, nel ritenere erroneamente insussistenti carenze e difetti della progettazione, avrebbe omesso di valutare i possibili profili di responsabilità a ON carico di , in concorso con quelli ascrivibili alla società di progettazione, per non avere fornito, in sede di affidamento degli incarichi di esecuzione lavori e di direzione dei lavori, un progetto immediatamente “cantierabile”.
pagina 54 di 62 Il tutto, in violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di questioni da essa
APPELLANTE INCIDENTALE poste.
Si richiamano al riguardo le assorbenti considerazioni già svolte in relazione all'appello principale circa l'errore di progetto e la mancata validazione del ON medesimo da parte di , il che rileva sotto il profilo di una errata motivazione.
Quanto alla deposizione testimoniale del R.U.P. Ing. la stessa, come già Per_3 rilevato, deve ritenersi meno attendibile delle altre, stante anche l'interesse del medesimo a restare estraneo ai fatti ascritti al D.L. in ordine alla ripresa dei lavori, che risulta proprio dal medesimo R.U.P. autorizzata.
3. Col terzo motivo di gravame denuncia travisamento ed erronea CP_4 valutazione di un presupposto erroneo rappresentato da un errore di esecuzione dell'opera tale da avere comportato una difformità dell'opera realizzata rispetto a quella correttamente progettata, oltre al difetto ed all'erroneità della motivazione.
In particolare, la società incaricata della D.L. sostiene che tale difformità non sarebbe sussistente, in quanto l'esecuzione del taglione-sbarramento sarebbe avvenuta in conformità al progetto.
La censura anche se fondata, non è idonea scalfire del tutto la sentenza impugnata, se non in termini di minore gravità della responsabilità di , CP_4 avendo dovuto come detto, l'Ing. – delegato dalla stessa CP
APPELLANTE INCIDENTALE - non ordinare la ripresa dei lavori e richiedere una variante di progetto.
La responsabilità di va, dunque, ritenuta sussistente anche se con una CP_4 imputazione di responsabilità in misura pari al 20%, in concorso con l'Ing.
CP
Sulle domande delle parti
ON
ha riproposto nei confronti di , dell'ATI, di di e CP_8 Pt_1 CP_4 dell'Ing. la domanda di risarcimento del danno “della somma di euro CP
pagina 55 di 62 679.245,40, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, mantenendo la condanna ad euro 27.852,57 per spese affrontate in occasione dell'ATP, i compensi corrisposti al CTU sia in occasione dell'ATP che della causa di merito;
il tutto con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata”.
Tale domanda in relazione a quanto sopra esposto, previa riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta con condanna di alcuni degli APPELLATI e segnatamente:
• di in ragione del 20%; CP_8
• di e dell'Ing. in ragione del 20%. CP_4 CP
Va infatti, ascritto all'APPELLANTE PRINCIPALE un concorso colposo in ragione del
60% mentre nessuna responsabilità è ascrivibile a e a CP_1 Pt_1
Tali percentuali vanno calcolate sulla somma di € 679.245,40.
Vanno altresì calcolati, la rivalutazione monetaria progressiva (anno per anno) dalla fine dei lavori (27.01.2014) - epoca nella quale si è conclamato il danno ingiusto da fatto illecito contrattuale per e e da fatto illecito CP_8 CP_4 extracontrattuale per il D.L. - alla data di pubblicazione della CP presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Infatti, “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore
pagina 56 di 62 avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022)
L'Ing. ha riproposto domanda di manleva nei soli confronti di CP
, avendo abbandonato quella proposta originariamente nei confronti CP_4 della compagnia di assicurazioni di quest'ultima.
Dal momento che la condotta passiva sopra illustrata è imputabile allo stesso Ing.
questi non ha alcun diritto ad essere manlevato da , che CP Pt_7 peraltro è tenuta a rispondere in via contrattuale per causa sua, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., quale responsabile per il fatto doloso o colposo del proprio dipendente preposto alla direzione dei lavori.
, dal canto proprio, ha concluso per il rigetto di ogni domanda proposta CP_5 nei propri confronti ed in particolare di quella di manleva dell'assicurata
. CP_8
Ebbene, non vi è luogo a provvedere su tale domanda, in quanto tacitamente rinunciata da in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado CP_8 di giudizio, ove la stessa aveva concluso solo in via istruttoria e, comunque, poiché in questa sede non riproposta, essendo la predetta società di progettazione rimasta contumace.
Pertanto, dalla valutazione complessiva della condotta processuale di CP_8 può desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Sulle spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del ON giudizio complessivo (che vede vittoriose l'ATI nel rapporto con , quest'ultima solo in minima parte nei confronti delle altre parti ed infine in toto ) le CP_5 spese processuali devono essere:
pagina 57 di 62 ON
• poste a carico di quelle di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto con e solo quelle del primo grado di giudizio nel rapporto con rimasta CP_1 Pt_1 contumace nel presente grado di appello;
• quelle di primo grado (data la contumacia di nel presente grado CP_8
ON di appello) compensate per 2/3 nel rapporto tra e dovendo la CP_8 residua parte essere posta a carico di quest'ultima;
• quelle di entrambi i gradi del giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra ON
e dovendo la residua parte essere posta a carico di quest'ultima; CP_4
• quelle di entrambi i gradi del giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra ON
e dovendo la residua parte essere posta a carico ONoparte_3 di quest'ultimo;
• quelle di entrambi i gradi del giudizio. nel rapporto tra e l'ing, Pt_7
interamente compensate tra loro, essendosi la prima CP volontariamente avvalsa dell'attività del secondo, che è responsabile in proprio in via extracontrattuale;
• quelle del primo grado del giudizio, poste a favore di ed a carico di CP_5
ON
in ragione di 2/3 ed a carico di in ragione di 1/3 (essendo stata la CP_8
ON chiamata in causa della prima determinata dalla prevalente responsabilità di ) dovendo quelle del presente grado di giudizio essere, invece, interamente compensate tra le suddette parti come contrapposte, attesa la mancata riproposizione in questa sede della domanda di manleva.
La liquidazione deve aver luogo nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
pagina 58 di 62 conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 ed in senso conforme Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Non vi è luogo a provvedere in punto spese nel rapporto di garanzia tra l'Ing.
e la sua compagnia di assicurazioni in quanto rimasta CP Pt_2 contumace in entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di ATP e di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico di in Pt_3 ragione del 60% a carico di in ragione del 20% ed a carico di CP_8
e di in solido tra loro, in ragione del 20%. CP_4 ONoparte_25
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di E_ ONoparte_2
, ,
[...] ONoparte_8
, Parte_1 ONoparte_4 CP
[...] ONoparte_26
e di ., avverso la sentenza n. 103/2024 emessa dal
[...] Parte_2
Tribunale di Livorno e pubblicata il 18/01/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di ONoparte_8
e .;
[...] Parte_1 Parte_2
2. ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria nei confronti di
[...]
E_
pagina 59 di 62 ON
3. ACCOGLIE in parte l'appello incidentale di e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- accertata la responsabilità della società di progettazione CP_8
ON condanna quest'ultima al risarcimento del danno in favore di in misura pari al
20% della somma di € 679.245,40, oltre rivalutazione monetaria progressiva dalla fine dei lavori (27.01.2014) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
- accertata la concorrente responsabilità contrattuale della società di direzione dei lavori ed extracontrattuale dell'Ing. CP_4 CP
ON li condanna al risarcimento, del danno in favore di , in solido tra
[...] loro, in misura complessiva pari al 20%, della somma di € 679.245,40, oltre rivalutazione monetaria progressiva dalla fine dei lavori (27.01.2014), alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
4. ACCOGLIE in parte l'appello incidentale di e per l'effetto CP_4
ON accertata la concorrente e preponderante responsabilità di in ragione del
60%, condanna al risarcimento del danno, in favore di CP_4 quest'ultima, in concorso con l'Ing. così come indicato al capo che CP precede;
5. CONDANNA alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio Pt_3 in favore dell'APPELLANTE PRINCIPALE liquidate in complessivi € 47.704,00
(29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge ed alla rifusione in favore di delle sole spese del primo grado del Parte_1 giudizio liquidate in complessivi € per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
pagina 60 di 62 6. DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra e e condanna quest'ultima alla rifusione in Pt_3 CP_8 favore della prima della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in complessivi € 47.704,00 (29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
7. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra da un lato, e ed Pt_3 CP_4 ONoparte_3 dall'altro e condanna questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione in favore della prima, della residua parte delle stesse spese che si liquidano per l'intero per ciascuno di essi in complessivi € 47.704,00 (29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
8. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra la e l'Ing. CP_27 ONoparte_3
9. DICHIARA interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra e da un lato e Pt_3 CP_8 [...]
, dall'altro e CONDANNA le prime ONoparte_26 rispettivamente in ragione di 2/3 ed 1/3 alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
18.511,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al
15% Iva e Cap come per legge;
10. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite nel rapporto di garanzia tra l'Ing. e la sua compagnia di assicurazioni CP Parte_2
[...]
pagina 61 di 62 11. PONE le spese di ATP e di CTU in via definitiva a carico di in Pt_3 ragione del 60% a carico di in ragione del 20% ed a carico di CP_8
e di in solido tra loro, in ragione del 20%. CP_4 ONoparte_25
Firenze, camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 62 di 62
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 305/2024 promossa da:
(CF ) con il patrocinio E_ P.IVA_1 dell'Avv. MARIO PILADE CHITI (CF: ), dell'Avv. MARIANO C.F._1
MAGGI (CF: ) e dell'Avv. FRANCESCO MOLLICA (CF: CodiceFiscale_2 [...]
) C.F._3
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio ONoparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. UGO BOIRIVANT (CF C.F._4
(CF con il patrocinio dell'Avv. ONoparte_3 C.F._5
GIULIO GUARNIERI (CF ) C.F._6
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ONoparte_4 P.IVA_3
PAOLA BERNARDO (CF ) C.F._7
ONoparte_5 CP_6 CP_7
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGIO PRITELLI (CF
[...] P.IVA_4
) C.F._8
pagina 1 di 62 APPELLATE (C.F.: ONoparte_8
) P.IVA_5
(CF ) Parte_1 P.IVA_6
Parte_2
APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 103/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
18/01/2024
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per E_
Voglia l'adita Corte, respinta qualsivoglia contraria domanda, eccezione, deduzione ed allegazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 18 gennaio 2024, n. 103 (R.G. n. 3244/2019), secondo quanto illustrato nel proposto appello principale:
a. nel merito, riformare la Sentenza pure nella parte in cui condanna al CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado, oltre alla refusione delle spese delle Consulenze tecniche d'ufficio, che dovranno essere poste a carico dei soggetti soccombenti nel presente appello, ovvero, in subordine, compensate, ove ne ricorrano i presupposti;
b. ancora, nel merito, rigettare l'appello incidentale di ONoparte_4
, nella parte in domanda di dichiararsi la concorrente responsabilità di
[...] tutte le Parti convenute nel giudizio di primo grado, condannando le stesse, in ON solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da ON c. sempre nel merito, rigettare tutte le domande di formulate anche in via incidentale, nei confronti del raggruppamento temporaneo d'imprese esecutore, laddove non provate, oltre che infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte nell'appello principale e sopra integralmente, statuendo che nulla deve detto Appaltatore al COMMITTENTE, per i titoli e le causali attivate in giudizio, particolarmente risarcitorie, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., la cui
pagina 2 di 62 applicazione dovrà comunque condurre alla riduzione di qualsivoglia denegato danno eventualmente accordato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, del subprocedimento cautelare ed ogni più ampia riserva.
Per l : ONoparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
-respingere l'appello proposto da perché infondato e comunque CP_1 perché la sua responsabilità in ordine ai vizi dell'opera appare provata dagli atti di causa;
-in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 103 del 18 gennaio 2024 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_8 con sede legale in Firenze Via Parione n.1 P.IVA , con riferimento P.IVA_5 alla progettazione degli interventi di riqualificazione e ampliamento ad uso idropotabile del Bacino del Condotto, nel Comune di Portoferraio, provincia di Livorno e la progettazione preliminare relativa alla creazione di tre invasi ad uso idropotabile”, P.IVA con sede E_0 P.IVA_1 in Roma Via Dionigi n.4 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
P.IVA domiciliata presso la capogruppo Parte_1 P.IVA_6 con sede in Roma Via M.Dionigi n.3, e sede in Ceranesi (GE) Via E_
Lancisa n. 27/2 in persona del legale rappresentante pro tempore con riferimento al contratto di appalto stipulato inter partes in data 29.01.2013 e sue modifiche e/o integrazioni;
Ing. domiciliato in Lucca Santa Maria A ONoparte_3
Colle Via Sarzanese n. 2159/M a titolo di responsabilità extracontrattuale e la società con sede in Livorno Via Martin Luther King n.15 in persona CP_4 del legale rappresentante pro tempore con riferimento all'incarico di direzione dei lavori, al pagamento in solido, in favore di a titolo di risarcimento danni Pt_3 della somma di euro 679.245,40, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, mantenendo la condanna ad euro 27.852,57 per spese affrontate in occasione dell'ATP, i compensi corrisposti al CTU sia in occasione dell'ATP che della causa di merito;
il tutto con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese ed onorari sia della fase dell'ATP che delle due fasi di giudizio.
Per : ONoparte_3
pagina 3 di 62 Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, e previa non accettazione di domande nuove: ON
- In via principale respingere l'appello incidentale proposto da nei riguardi dell'esponente;
- Respingere in ogni caso qualsiasi domanda, da chicchessia proposta, volta ad accertare una qualsiasi responsabilità, anche concorrente, dell'esponente;
- In subordine, qualora per qualunque motivo risultasse accertata una qualche responsabilità del condannare la soc. con sede a Livorno CP CP_4
Via Martin Luther King n. 15, in persona del suo legale rappresentante, a rilevare totalmente indenne l'ing. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L. CP
190/1985 per capitale interessi e spese.
- Vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per : ONoparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 103 del 18.1.2024:
- respingere, in quanto infondato, l'appello principale proposto da
[...]
nella parte in cui viene richiesto che, in riforma dell'appellata E_ sentenza, venga dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi profilo di responsabilità di e di e conseguentemente CP_1 Parte_1 respinta ogni domanda formulata da nei confronti delle stesse;
Pt_3
- respingere, in quanto infondato, l'appello incidentale proposto da
[...]
nella parte in cui viene censurata la quantificazione del ONoparte_2 danno operata dal Giudice di primo grado (I° motivo di appello) e l'esclusione della responsabilità dell'Ing. (III° motivo di appello); ONoparte_3
- dichiarare l'insussistenza di profili di responsabilità a carico di ONoparte_4
e dell' Ing. quale Direttore dei Lavori per gli
[...] ONoparte_3 interventi di riqualificazione ed ampliamento ad uso potabile del Bacino delle Condotte sito nel Comune di Portoferraio, e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate da nei loro confronti e, in riforma dell'appellata Pt_3 sentenza anche sul punto, condannare le parti che saranno ritenute responsabili all'esito del presente giudizio, al pagamento delle spese di lite e di CTU relative al
pagina 4 di 62 primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.
- in subordine, dichiarare la concorrente responsabilità della E_1
di di , di e
[...] CP_8 E_ Parte_1
per i vizi dell'opera e per l'effetto condannare le società ONoparte_4 convenute in primo grado, ciascuna per il proprio titolo di responsabilità ed in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da nei limiti del Pt_3 risarcimento alla stessa dovuto e tenendo conto della concorrente responsabilità della stessa nella causazione dei difetti dell'opera, con conseguente Parte_3 ripartizione tra le parti dei costi di CTU e delle spese di lite del giudizio di primo grado. Con compensazione di spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER ONoparte_5
L'ITALIA:
IN VIA PRELIMINARE respingere ogni eventuale domanda formulata conto
[...]
, nonché la domanda di garanzia spiegata dall'assicurata ONoparte_5 all'atto della costituzione nella causa di primo grado, peraltro da ONoparte_8 intendersi già rinunciata in quella sede. Spese vinte.
Per mero scrupolo difensivo:
IN VIA ISTRUTTORIA: considerato il rilevante importo dei costi di ripristino del manufatto, indicati in via del tutto sommaria dal CTU, insiste perché questi - o altro professionista nominato - provveda: 1) a precisare specificatamente i motivi della scelta della soluzione più onerosa delle due prospettate in sede di ATP;
2) ad una puntuale e tecnicamente giustificabile quantificazione dei prezzi dei materiali e della manodopera depositando il computo metrico dettagliato delle opere da realizzare;
NEL MERITO,
IN TESI confermare l'impugnata sentenza respingendo l'appello principale e gli appelli incidentali perché infondati in fatto e diritto;
conseguentemente respingere la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di ONoparte_8 [...]
. Spese vinte;
CP_5
IN IPOTESI, contestata e denegata di riforma della sentenza impugnata, limitare la responsabilità dell'assicurata al giusto ed al provato, ONoparte_8 quantificandola in misura percentuale ed opportunamente valutando il concorso di
pagina 5 di 62 ON colpa, ex art. 1227 cod. civ., della ricorrente nella verificazione del danno;
conseguentemente accogliere entro tali limiti la domanda di indennizzo formulata da nei confronti di con applicazione del massimale ONoparte_8 ONoparte_5 di €.1.000.000,00 e della franchigia di €.2.500,00 previsti in polizza e, nell'ipotesi in cui i fatti contestati abbiano determinato nella “perdite CP_11 patrimoniali per mancata rispondenza dell'Opera all'Uso a cui è destinata”, applicare il sotto-limite di €.100.000,00 e la franchigia di €.2.500,00; in ogni caso con limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità che verrà accertata a carico della e la conseguente ONoparte_8 esclusione dall'indennizzo di ogni ipotesi di solidarietà dell'assicurata con altri soggetti partecipanti all'appalto. Spese compensate almeno in parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 103/2024 pubblicata il 18/01/2024, il Tribunale di Livorno ha:
a) condannato e a CP_1 Parte_1 CP_4 pagare in solido tra loro ad la somma E_2 di € 541.754,74, oltre agli interessi di mora dalla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e la somma di € 27.852,57, oltre agli interessi di mora dal 20.09.2019 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.;
b) respinto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Direttore CP_9 dei Lavori Ing. e della ONoparte_3 E_3
[...]
c) dichiarato assorbite le domande nei confronti di E_4
e di;
[...] Pt_2 Pt_2
d) condannato a pagare a titolo di ONoparte_8 rimborso delle spese di lite a la E_4 somma di euro 150,00 per spese ed euro 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) compensato le spese di lite tra l'Ing. e ONoparte_3 Parte_2
[...]
f) condannato e a CP_1 Parte_1 CP_4 pagare in solido tra loro a titolo di refusione delle spese di lite a
[...]
la somma di euro 900,00 per spese anticipate ed euro E_2
pagina 6 di 62 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
g) condannato a pagare a titolo di E_2 refusione delle spese di lite a favore di Ing.
[...]
per ciascun convenuto, nella misura di euro E_5
100,00 per spese ed euro 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
h) posto le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti CP_1
e in solido tra loro. Parte_1 CP_4
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte dall' ONoparte_2
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., volte ad ottenere
[...]
l'accertamento della responsabilità e la conseguente condanna, ai sensi degli artt.
1668 e 1669 c.c. di CP_8 [...]
dell'Ing. quale Parte_4 ONoparte_3
Direttore dei Lavori e della società – in solido tra loro – al CP_4 risarcimento del danno nella misura di € 477.833,59, oltre al rimborso delle spese processuali relative all'ATP di € 7.140,00 per il compenso al CTU e di € 20.712,57 per spese relative agli accertamenti svolti su autorizzazione del Giudice dal geologo Alessandro Danesi.
A sostegno della domanda l' aveva dedotto di aver concluso in data 10 CP_9 luglio 2008 una convenzione privata con per la progettazione di CP_8 interventi di riqualificazione e ampliamento ad uso idropotabile del bacino del condotto, ubicato nel Comune di Portoferraio e per la progettazione preliminare di tre invasi ad uso idropotabile e che in data 29 gennaio 2013 era stato poi stipulato il contratto di appalto con l' E_0
al prezzo di € 689.049,01. Pt_1 Parte_1
La ricorrente aveva aggiunto che:
• era stato nominato come direttore dei lavori l'Ing. CP
pagina 7 di 62 della società CP CP_4
• ultimati i lavori, essa aveva conferito incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo sulle opere realizzate all'Ing. il quale Persona_1 aveva rilevato ed indicato nel processo verbale di collaudo dei difetti dell'opera relativi alla progettazione ed alla realizzazione e concludeva con relazione del 24 ottobre 2016 che l'opera non poteva ricevere il collaudo;
• era stato quindi, svolto un accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito in Cancelleria, in data 3 ottobre 2019, della relazione del CTU Ing.
il quale aveva individuato le cause della mancata tenuta Persona_2 dell'invaso e della trafilatura d'acqua dalla struttura dell'invaso ed aveva concluso affermando che, in sede di progettazione, erano state date istruzioni errate e carenti per l'esecuzione dell'opera, che l'ATI, esecutrice dell'opera, aveva realizzato l'opera, nonostante il progetto presentasse una carenza di dettagli, che il Direttore dei Lavori non aveva verificato che per tutta la lunghezza dello sbarramento fosse riscontrata la presenza di roccia e quindi, non aveva segnalato i problemi al Responsabile del Procedimento e che la aveva CP_11 assegnato l'incarico di collaudo il 2 luglio 2013, quando le lavorazioni più significative erano state concluse, rendendo così impossibile la verifica della corretta esecuzione della base dello sbarramento;
• il CTU aveva indicato due tipi di opere da eseguire per eliminare il difetto della filtrazione sotto lo sbarramento per penetrare fino alla roccia e impedire il passaggio di acqua, una del costo di € 188.767,30, oltre IVA e l'altra del costo di
€ 361.594,60, oltre IVA;
• il costo definitivo per eliminare i difetti dell'opera e per rendere fruibile l'invaso in questione ammontava ad € 477.833,59, di cui € 361.594,60 quale costo delle opere da eseguire sul bene, € 18.079,73 per oneri per la sicurezza, €
5.000,00 per le necessarie indagini tecniche, € 36.159,46 (pari al 10% del costo pagina 8 di 62 delle opere da eseguire), € 50.000,00 per spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, € 7.000,00 prudenzialmente per ulteriori spese non conteggiate.
ON Si erano costituiti in giudizio i resistenti, contestando gli assunti di e chiedendo e l'Ing. la chiamata in causa delle rispettive CP_8 CP compagnie di assicurazioni e cioè di E_6
e di , delle quali quest'ultima
[...] Parte_2 rimaneva contumace, mentre la prima si costituiva chiedendo il rigetto delle domande principali ed eccependo relativamente a quella di garanzia, la non operatività della polizza di assicurazione, per essere l'attività di progettazione terminata nel novembre 2011.
Disposto il mutamento del rito, la causa era stata istruita mediante prova per testi e CTU e decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, E_
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha
[...] CP_1 E_ convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello l' ONoparte_2
ON
(di seguito solo o la
[...] CP_11 [...]
(di seguito solo o ) ONoparte_8 CP_8 CP_17 la (di E_6 seguito solo ), la (di seguito solo CP_5 Parte_1 Pt_1
CP_1
(di seguito anche , la ONoparte_3 ONoparte_4
(di seguito solo ) e la compagnia
[...] CP_4 Parte_2
(di seguito solo ) (tutti anche APPELLATI) proponendo gravame avverso Pt_2 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Nullità della sentenza per violazione della legge processuale;
2. Erroneità della motivazione e violazione di legge - Esclusione del conclamato errore progettuale;
pagina 9 di 62 3. Travisamento dei fatti e violazione di legge: le ulteriori responsabilità dei preposti del COMMITTENTE - Insussistenza dell'onere di riserva;
4. Dimostrata diligenza dell'appaltatore e la qualità di nudus minister;
5. Travisamento dei fatti per falsa affermazione della presenza dell'appaltatore alle operazioni di collaudo;
6. Omessa pronunzia sull'art. 1227 c.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , e nonostante la rituale CP_8 Pt_1 Pt_2 evocazione in giudizio non si sono costituite. ON Per contro, nel costituirsi in giudizio ha contestato l'appello, di cui ha chiesto il rigetto ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi:
a) erronea quantificazione del danno - erroneo riferimento all'art. 112 c.p.c.;
b) errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità per i difetti dell'opera in capo a , soggetto che ebbe a redigere tutti gli atti di CP_8 progettazione dell'intervento dedotto in giudizio;
c) errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità del direttore dei lavori Ing. per la ritenuta insussistenza di ONoparte_3
ON un rapporto contrattuale tra essa ed il suddetto professionista;
d) errata pronuncia sulle spese di causa - violazione dell'art. 91 c.p.c. ON Per tali motivi ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciare la condanna a vario titolo, di , Ing. CP_8 CP_1 Pt_1
e , al pagamento in solido tra loro, in proprio favore, a CP CP_4 titolo di risarcimento danni, della somma di € 679.245,40, o della somma ritenuta di giustizia, mantenendo la condanna ad € 27.852,57 per spese affrontate in pagina 10 di 62 occasione dell'ATP, i compensi corrisposti al CTU sia in occasione dell'ATP che della causa di merito;
il tutto con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata.
Anche si è costituita in giudizio, negando qualsivoglia responsabilità in CP_4 capo a sé ed all'Ing. chiedendo il rigetto dell'appello principale e CP proponendo, a sua volta, appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge. Carenza di motivazione;
2. Erronea Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di motivazione. Violazione di legge sub specie dell'art. 1227 c.c. Violazione di legge sub specie dell'art. 112 c.p.c.;
3. Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Difetto ed erroneità della motivazione.
L' Ing. costituitosi anch'egli in giudizio, ha chiesto il ONoparte_3
ON rigetto dell'appello incidentale di e di ogni domanda proposta nei propri confronti ed in via subordinata, la condanna di alla propria rilevazione CP_4 indenne.
nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia CP_5 svolta in primo grado nei propri confronti dall'assicurata e degli appelli CP_8 principale ed incidentali, con conferma della sentenza impugnata
Con ordinanza del 02.05.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 15.05.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
pagina 11 di 62 In via preliminare
Va dichiarata la contumacia di , e , in quanto ritualmente CP_8 Pt_1 Pt_2 citate e non costituitesi.
Nel merito
Sull'appello principale
L'appello principale è fondato e va accolto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è parte fondata.
Col primo motivo di gravame, il eccepisce la nullità della E_ sentenza di prime cure, per violazione della legge processuale, per avere, in particolare, il Tribunale travisato i fatti di causa, sbagliando costantemente la norma applicabile, pronunziando oltre la domanda, in violazione dell'art. 112
c.p.c., nonostante nessuna delle parti non avesse eccepito alcunché relativamente alle riserve, oppure in ordine alla loro assenza o tempestività, con conseguente estraneità del tema della riserva alla materia del contendere.
Inoltre, a detta di il giudice di prime cure non avrebbe motivato in ordine CP_1 al dissenso dalle risultanze e conclusioni delle due consulenze tecniche in atti, sebbene le avesse ritenute “tecnicamente attendibili, in quanto logicamente motivate e rispondenti ai dati [di] fatto emersi dalle prove documentali e orali, acquisite al fascicolo processuale”.
ON Replica che, se è vero che l'iscrizione, da parte dell'appaltatore, delle riserve negli atti contabili e sul conto finale non è stata oggetto di discussione nel processo, è pur vero che non avrebbe prodotto – come prescritto dall'art. CP_1
53 del Capitolato Speciale d'Appalto - alcuna documentazione idonea a supportare l'assunto che essa avesse dato notizia della mancanza di roccia alla quota ove pagina 12 di 62 avrebbe dovuto essere posizionato il cosiddetto taglione e, comunque, che la decisione assunta dal primo Giudice risulterebbe idonea al raggiungimento dello scopo, per avere l'esecutore dei lavori omesso di produrre la documentazione fotografica obbligatoria “relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori” e proseguito i lavori nonostante il progetto presentasse carenza di dettagli.
Replica sostenendo che, poiché l'appaltatore - su cui graverebbe peraltro CP_5 un'obbligazione di risultato - per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dell'opera, in difformità al progetto esecutivo e ciò non sarebbe stato fatto (o comunque non risulterebbe dall'istruttoria espletata), il primo giudice avrebbe ritualmente applicato la disciplina degli appalti pubblici vigente all'epoca dei lavori, regolata dal D.P.R.
n.207/2010, in esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006.
Ciò posto, giova premettere che il presente giudizio verte sull'intervento di adeguamento funzionale ad uso irriguo e idropotabile del laghetto del Condotto ON Bucine in Comune di Portoferraio (LI) che vede quale COMMITTENTE, CP_1 quale appaltatore, quale esecutrice e mandante dell'ATI rappresentata dal Pt_1
quale progettista e l'Ing. quale D.L. E_ CP_8 CP per SINTESYS incaricata della Direzione dei Lavori.
❖ In ordine al primo profilo critico relativo alle riserve, il Collegio rileva che il nella comparsa di costituzione del primo grado del giudizio, E_ aveva asserito che “la consegna, da parte di dei “rapportini di lavoro” (doc. Pt_1
16), nei quali risultano registrate le attività quotidianamente svolte in cantiere e che attestano come, nel corso dei lavori, l'Appaltatore abbia tempestivamente avvertito l'Ufficio di direzione lavori e la Stazione appaltante, nella persona del
pagina 13 di 62 responsabile unico del procedimento, delle mancanze e dei vizi del progetto nei termini che seguono:
a. “martedì 29/01/2013” “Si rileva alla quota di impostazione taglione (Fondazione Diga) nella parte centrale non è presente roccia (AVVERTITO D.L)”;
“Rilevamento non conformità Terreno non roccioso Piano Appoggio Pt_5
(Roccia non presente) (Avvertito anche ing. ” (doc. 16); Per_3
b. “mercoledì 30 gennaio 2013” “Continuazioni scavi di sbancamento […] verifica con D.L Piano (Quota) appoggi taglioni – Sbarramenti” (doc. 16). ON La stessa in prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva richiamato il
“documento 16 della produzione di “Rapportini giornalieri di E_0 cantiere” sostenendo che lo stesso “avrebbe dovuto indurre sia l'appaltarice che la direzione dei lavori a sospendere le opere e chiedere una modifica di progetto onde risolvere il problema legato al necessario ammorsamento del manufatto con le rocce”.
La questione, in fatto, era stata, dunque, allegata e dibattuta, anche con le contrapposte tesi volte a negare e ad affermare, in diritto, la responsabilità dell'ATI, senza tuttavia alcun riferimento all'istituto della riserva, ma il Tribunale, sul punto, ha così argomentato: “Fatta questa premessa, occorre subito evidenziare come gli appaltatori, e CP_1 Parte_1 non risulta provato abbiano iscritto riserve negli atti contabili e sul conto finale in ordine alle carenze di progettazione dell'opera pubblica e nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica. A pagina 13 della relazione di collaudo (cfr. doc.3 parte 1) si legge: “l' ha sottoscritto il registro di contabilità senza riserva alcuna”. Anzi, CP_10 sulla base del progetto esecutivo, gli appaltatori hanno accettato di eseguire
l'opera appaltata ed hanno accettato il cantiere, così decadendo da ogni possibilità di eccezione in ordine alla lacunosità del progetto esecutivo”.
A giudizio del Collegio, come rilevato dalla APPELLANTE, il giudice di prime cure non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la mancata iscrizione di riserva ed avendolo pagina 14 di 62 fatto, è incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, non si è limitato ad interpretare l'eccezione della stessa appaltatrice di avvenuta contestazione degli errori progettuali ed a qualificarla giuridicamente ai sensi della normativa, all'epoca vigente, applicabile agli appalti pubblici, indicando, secondo il suo giudizio, con quale forma sarebbe dovuta avvenire, ma ha rilevato ex officio una eccezione in senso stretto.
Infatti, come afferma la Corte di legittimità, “l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 281 del 10/01/2017), di talché deve dichiararsi il vizio di nullità parziale della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale applicato l'istituto della
“riserva” ultra petita partium, seppure la mancata iscrizione di riserva sia stata ON riferita ad una circostanza allegata dalla stessa
Non è dato inoltre, ritenere che la sentenza impugnata anche senza far ricorso all'istituto della “riserva”, abbia, comunque, conseguito lo scopo di accertare, la dedotta responsabilità, ex artt. 1668 e/o 1669 c.c., dell'ATI appaltatrice, posto che quest'ultima deve ritenersi esente da responsabilità, come infra argomentato, in relazione ai successivi motivi di gravame.
In conclusione, il primo giudice ha deciso su una questione che non ha formato oggetto del giudizio (pur in presenza di contestazioni fattuali mosse dall'appaltatore alla errata progettazione) avendo attribuito un bene non richiesto o diverso da quello domandato (l'accertamento della responsabilità dei resistenti), laddove ha accertato l'esistenza – in punto di responsabilità dell'ATI - di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno fatto pagina 15 di 62 ON valere da in difetto di allegazione della mancata apposizione della riserva de qua ed in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La sentenza appellata è quindi nulla in parte qua.
❖ Quanto al secondo profilo del motivo di appello – afferente alla carenza di motivazione in ordine al dissenso dalle risultanze e conclusioni delle due consulenze tecniche in atti - rileva il Collegio che il giudizio di primo grado è stato preceduto dall'espletamento di un A.T.P. nel quale al CTU era stato conferito il seguente incarico: “Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento che riterrà necessario, presa visione dell'opera per cui è causa, se sussistano i difetti lamentati da parte ricorrente afferenti l'intervento di adeguamento funzionale ad uso irriguo e idropotabile del Laghetto del Condotto
Bucine in comune di Portoferraio (LI). In caso positivo dica il CTU se gli stessi siano dovuti a difetti di progettazione o a difetti di realizzazione dell'opera, che avrà cura di indicare in modo analitico. Specifichi in particolare, in relazione al primo aspetto, se le indagini geologiche conoscitive dei terreni interessati dall'opera, propedeutiche alla redazione del progetto, risultavano congrue, esaustive e conformi alla miglior scienza del momento storico nel quale è stato redatto il progetto ai fini della corretta e completa predisposizione del progetto esecutivo. Nel caso in cui accerti la sussistenza di difetti progettuali dica il CTU se
l'appaltatore nell'eseguire l'opera avrebbe dovuto, tenuto conto della diligenza che deve avere un operatore del settore, accorgersi degli errori progettuali e segnalarli al COMMITTENTE. Dica altresì se il direttore dei lavori avrebbe dovuto accorgersi degli errori progettuali o realizzativi ed in caso positivo in che modo tale omissione abbia inciso sulla sussistenza dei vizi e sui costi necessari ad eliminarli. Accerti infine il CTU, ove risconti i difetti lamentati da parte ricorrente le opere necessarie ad eliminare gli stessi, in modo che l'opera con riferimento
pagina 16 di 62 alla sua specifica destinazione possa considerarsi collaudabile, individuando i costi necessari a tale scopo.
Nel rispondere ai quesiti postigli il CTU ha dichiarato che “il difetto lamentato consiste nel non assolvere la funzione di invaso idraulico. Come indicato nella relazione di collaudo dell'Ing. (rif. “Allegato 22 - RELAZIONE Per_1
COLLAUDO.pdf”, pag.24, nota di deposito per e in Parte_1 particolare, nella relazione intermedia di collaudo del 16 marzo 2016 (rif.
“Doc_0310 - intermedia collaudo.pdf”, pag.11, deposito Avv. Boirivant legale
[...]
in cui, a seguito delle fasi di riempimento per collaudare la funzionalità Pt_3 dell'invaso, si conclude: “sono emerse … perdite talmente elevate (corrispondenti
a ~100000mc/anno) da compromettere la funzionalità dell'invaso”.
Nella stessa relazione per ATP, il CTU ha precisato che la conformazione geologica fosse sufficientemente nota all'appaltatore, che nel contratto di appalto si era così espresso: “L'ATI dichiara di avere diligentemente ed attentamente valutato … le condizioni idrogeologiche e statiche dei luoghi in oggetto degli interventi;
nonché il progetto sotto il profilo costruttivo …”; l'Ausiliario ha, inoltre, richiamato la sentenza della Corte di legittimità n. 3932 del 18/02/2008 - secondo cui “anche quando la inidoneità del suolo non sia stata evidenziata dalla progettazione fornita dal , l'appaltatore può “andare esente da responsabilità CP_11 solamente laddove, nel caso concreto, le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali” … ” – sostenendo che essendo le condizioni di esecuzione dei lavori dell'opera considerate “normali”, anche l'appaltatore sarebbe stato responsabile del proprio operato.
Il CTU ha anche ricordato che, secondo l'art. 53 comma 2 del capitolato speciale d'appalto, “l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o
pagina 17 di 62 non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori”, precisando che, quindi, l'appaltatore avrebbe dovuto produrre la documentazione fotografica della base dello sbarramento, ma che, non vi aveva provveduto, avendo proseguito i lavori nonostante il progetto presentasse carenza di dettagli.
Infine, alla stregua di tali considerazioni, nella relazione depositata nel corso del giudizio di I grado, lo stesso CTU ha precisato che “la responsabilità dell'esecutore dei lavori in relazione al difetto manifestato dall'opera, risulta ridotta, infatti sebbene l'appaltatore, sottoscrivendo il contratto d'appalto, dichiara di aver valutato le condizioni idrogeologiche e il progetto ai fini costruttivi dell'opera, risultandone responsabile per l'operato, dava però comunicazione al Direttore dei lavori della possibile problematica”
Sulla base della espletata istruttoria, in ordine alla responsabilità delle appaltatrici raggruppate in ATI, il Tribunale ha così motivato: “In base al progetto, oggetto di contratto di appalto, l'esecuzione del taglio doveva essere affondato nella roccia per evitare la fuoriuscita dell'acqua dall'invaso. Sono le stesse società appaltatrici
a confessare l'inadempimento al contratto di appalto quando richiamano i rapporti
e deducono che avevano espressamente avvisato sia il direttore dei lavori sia la stazione appaltante che il piano di appoggio del taglione non era costituito dalla roccia. Non è accettabile il ragionamento svolto dalle difese delle società appaltatrici secondo cui esse appaltatrici andrebbero esenti da responsabilità per vizi e difetti dell'opera perché avrebbero avvisato il COMMITTENTE del difetto durante, l'esecuzione dell'opera stessa. Il possibile difetto dell'opera era contemplato dal contratto d'opera perché il taglione doveva essere affondato nella roccia e i rapporti di lavoro, prodotti dalle società appaltatrici, riferiscono espressamente che tale opera non è stata volontariamente fatta. E' evidente che
pagina 18 di 62 le società appaltatrici e la direzione dei lavori si sono rese inadempienti all'obbligazione di eseguire a regola d'arte l'opera appaltata”.
Ritiene il Collegio che la motivazione del giudice di prime cure non sia, sul punto, carente, né del tutto dissonante con le risultanze dei due elaborati peritali, sopra richiamate, essendosi - seppure non del tutto correttamente per quanto infra argomentato, in ordine alla responsabilità di e – comunque in Pt_1 CP_1 qualche modo conformata a tali perizie.
Il giudice di prime ha poi motivato in ordine al fatto che il possibile difetto dell'opera era stato contemplato dal contratto, nonché in ordine alla ritenuta inadeguatezza dei “rapportini”, ai fini della denuncia dell'errore progettuale di cui trattasi, di talché non è predicabile che non abbia adeguatamente esplicitato il proprio convincimento.
Nessuna incoerenza espositiva va, dunque, ravvisata nella sentenza impugnata laddove afferma: “Non è accettabile il ragionamento svolto dalle difese delle società appaltatrici secondo cui esse appaltatrici andrebbero esenti da responsabilità per vizi e difetti dell'opera perché avrebbero avvisato il
COMMITTENTE del difetto durante, l'esecuzione dell'opera stessa. Il possibile difetto dell'opera era contemplato dal contratto d'opera perché il taglione doveva essere affondato nella roccia e i rapporti di lavoro, prodotti dalle società appaltatrici, riferiscono espressamente che tale opera non è stata volontariamente fatta. E' evidente che le società appaltatrici e la direzione dei lavori si sono rese inadempienti all'obbligazione di eseguire a regola d'arte l'opera appaltata. E' conseguentemente provata la responsabilità sia delle società appaltatrici sia della società avente il ruolo di direttore dei lavori per i difetti dell'opera ai sensi degli artt. 1667 cc e 141 comma 10 D. Lgs. 12 aprile 2006
n.163”.
pagina 19 di 62 Tale pronuncia seppure motivata in modo coerente va comunque riformata nel merito essendo in parte errata, sulla base delle valutazioni di seguito espresse.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col secondo motivo di gravame denuncia l'erroneità della motivazione e CP_1 la violazione di legge, per l'avvenuta esclusione del conclamato errore progettuale, criticano la decisione impugnata anche nel merito.
La motivazione della sentenza di prime cure è effettivamente errata, avendo il primo giudice dato risalto ad elementi fattuali oggettivi - tra cui in primis il fatto che la base dello sbarramento (detto taglione), secondo la tavola dei dettagli costruttivi, si trovasse almeno 8 metri più in alto della roccia – senza, tuttavia, aver valutato compiutamente le varie responsabilità al riguardo.
Ritiene, in particolare, la Corte che effettivamente il primo giudice non abbia dato risalto alla responsabilità della società progettista, ove si consideri in primis, che la relazione di collaudo del 24.10.2016 dell'Ing. ha attestato Persona_1
l'esistenza di difetti dell'opera relativi non solo alla realizzazione, ma soprattutto alla progettazione dell'opera, opera che, per questo, non è stata collaudata:
pagina 20 di 62 Il RE ha aggiunto che:
pagina 21 di 62 Anche nella seconda relazione intermedia di collaudo, l'Ing. aveva Per_1 rilevato quanto segue:
La stessa relazione di ATP ha individuato l'errore progettuale tra le cause della mancata tenuta dell'invaso e della trafilatura d'acqua dalla struttura dell'invaso, avendo rilevato, in particolare, che, in sede di progettazione, erano state date istruzioni errate e carenti per l'esecuzione dell'opera e che, come evidenziato in relazione al primo motivo di appello, esecutrice dell'opera, l'aveva Pt_1 realizzata, nonostante il progetto presentasse una carenza di dettagli.
Per la precisione il CTU, in sede di ATP, si è così espresso: “Nella tavola IX del progetto esecutivo […] in cui si definiscono i particolari, la quota della roccia risulta essere a 58.05m s.l.m.”, evidenziando che “la base dello sbarramento si deve appoggiare su materiale impermeabile quale la roccia per poter svolgere la
pagina 22 di 62 funzione di tenuta, in tutta la sua lunghezza”, in quanto “una sezione tipo deve essere esplicativa di tutte le sezioni e integrata da tavole delle sezioni difformi da questa come sezioni particolare”, che “la progettazione risulta ingannevole in quanto viene descritta graficamente (tav. IX) una sezione tipo che non è valida per tutte le sezioni” … poiché “descrive correttamente come operare nella relazione tecnica, ma non specifica che la sezione di tavola IX è una sezione particolare e non sezione tipo come invece indicato”.
Sulla base di tali valutazioni il CTU ha ritenuto che “la progettazione ha fornito sia istruzioni corrette che errate mal definendo la sezione tipo ed è risultata carente nel dettaglio delle sezioni differenti da essa. Questa condizione non dovrebbe assolutamente accadere per un progetto esecutivo” e che
“risulta perciò forviante che nella Relazione Tecnica del Progetto Esecutivo al punto 8.3.3: “Per quanto riguarda la zona “interna” del rilevato è importante evidenziare che alla sua base, incastrato opportunamente nel terreno di fondazione, sarà realizzato un taglione con lo stesso materiale utilizzato per
l'opera fuori terra oppure con materiale più argilloso, al fine di proteggere la struttura da fenomeni di filtrazione lungo la soluzione di continuità rappresentata dalla roccia di fondo e dal rilevato medesimo” (frase evidenziata dallo scrivente) viene quindi specificato in modo descrittivo che la base dello sbarramento deve appoggiare su roccia”.
Inoltre, nella relazione di collaudo si legge che la profondità raggiunta per tutti gli scavi è stata pagina 23 di 62 Il CTU, nella relazione peritale svolta nel corso della causa di merito – dopo aver richiamato l'art. 36 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (che indica gli elaborati grafici comprensivi delle strutture, degli impianti di ripristino e miglioramento ambientale, prevedendo che gli elaborati debbano essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento) ed affermato che detti elaborati erano presenti nelle tavole allegate (Doc_024-029, Doc_210-216) – ha, tuttavia, precisato che “la tavola dei particolari (Doc_0213) rappresenta la sezione tipo che mostra una quota costante del taglione sopra la roccia, quando in realtà lo è solamente in alcuni tratti della linea di sbarramento. Questa informazione non precisa ed è stata male interpretata nei lavori permettendo di posare il rilevato a una quota di base costante per tutta la lunghezza della diga non facendo immorsare la totalità dello sbarramento alla roccia, ma solo in parte ad essa, generando la via principale di trafilamento”.
L'Ausiliario ha, quindi, ribadito che “il progetto esecutivo risulta carente rispetto alla […] normativa, in quanto la “tavola dei particolari” può indurre in errore, per cui non si ritiene completamente adeguato anche se molti aspetti soddisfano le richieste normative”.
A ciò si aggiunga che, come infra argomentato in ordine al primo motivo di appello incidentale di , stando all'ATP, “le relazioni geofisiche CP_4 effettuate sia precedenti all'opera (relazione IGEA s.a.s. “Relazione Bucine
Condotto.pdf”, depositata il 12 ottobre 2017) che successive (rif. Dott. Per_4
“Rapporto sulla campagna di indagini geognostiche ed idrogeologiche – ottobre
2014”, “Doc_0310.pdf”, deposito Avv. Boirivant legale e ancor più Parte_3 dettagliatamente la relazione depositata in data 6 giugno 2018, CP_19 mostrano le condizioni del suolo compatibili con i trafilamenti descritti dal collaudatore” con particolare riguardo a “quanto documentato nel paragrafo
pagina 24 di 62 “velocità di filtrazione apparente” della relazione intermedia di collaudo ON (Doc_0310 depositato da )”, in cui il RE “riporta valori coerenti con le indagini geologiche sopra citate”.
In particolare, nella relazione della IGEA S.A.S. datata 15/06/2010, svolta per il e la PROVINCIA DI LIVORNO, evidentemente nota ad ONoparte_20
ON
, per quanto qui di interesse, si legge: “Caratteristico nello studio delle dromocrone, il salto nei tempi di primo arrivo che si ha in corrispondenza del geofono 6, zona in cui è risultata assolutamente anomala anche l'energizzazione eseguita tre il 6° e 7° geofono, con un'assenza di trasferimento d'energia. Tale energizzazione, infatti, è stata eseguita fra il 7° ed 8° geofono. Nella zona precedentemente citata, così come evidenziato dall'elaborazione tomografica, è presente una brusca diminuzione delle velocità che farebbe supporre ad una zona di vuoto, o comunque una zona molto fratturata. Analogamente a questa zona, ne
è stata evidenziata una medesima a fine linea, anche se con meno marcate caratteristiche”.
Detta relazione peritale prosegue con la seguente riproduzione affermando che “le aree circolari di colore nero, riportate in entrambe le sezioni tomografiche svolte in onde P ed in onde Sh, evidenziano zone, interessata da possibili vuoti. Le due sezioni tomografiche sopra riportate sono il risultato di due differenti elaborazioni: la prima mette in risalto gli aspetti profondi della sezione, perdendo il dettaglio superficiale, mentre la seconda esalta le discontinuità superficiali, perdendo però in penetrazione in profondità”.
Si legge, altresì, in tale elaborato: “Le due elaborazioni mettono in risalto il medesimo andamento del contatto fra substrato litoide e materiali sciolti del
pagina 25 di 62 presunto riempimento del bacino estrattivo nella zona del lago. Altra caratteristica riscontrata, potrebbe essere una fascia di sottosuolo caratterizzata da un brusco passaggio laterale di velocità, probabilmente interessata da intensi fenomeni di fatturazione”.
Pertanto, sulla base di tali risultanze istruttorie, dalle quali emerge l'errore di progetto, per le condivisibili valutazioni svolte dal RE e dal CTU, il
Tribunale avrebbe dovuto accertare, in primis, la responsabilità di , CP_8 dovendo il progettista ritenersi responsabile per errori, omissioni o difetti presenti nel progetto, che ne pregiudicano la realizzazione o l'utilizzo dell'opera, mentre, invece, ha ravvisato soltanto la responsabilità dell'ATI e di , società CP_4 incaricata della Direzione dei Lavori.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto riformata, con l'affermazione della responsabilità della progettista , la quale come si evince dalla CP_8 documentazione da essa prodotta in primo grado (da intendersi comunque acquisita al processo), pur avendo rilevato la carenza della documentazione fornita dalla in ordine allo stato dei luoghi e segnatamente al CP_11 substrato roccioso, non aveva contestato il preteso rifiuto opposto da quest'ultima all'esecuzione di nuovi sondaggi (poiché onerosi), avendo, invece, di fatto ritenuto esaustiva la relazione IN (Geologo di Lucca) eseguita sulla base di un sondaggio eseguito in prossimità e subito a Valle del “corpo” diga e dalla quale risultava roccia al piano di campagna.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col terzo rilievo critico il denuncia travisamento dei fatti e E_ violazione di legge per quanto concerne le ulteriori responsabilità dei preposti della e l'insussistenza dell'onere di riserva, criticando quindi CP_11 la sentenza di prime cure anche nel merito.
L'APPELLANTE critica la sentenza appellata (che l'ha condannata insieme a Pt_1
pagina 26 di 62 ON ed a a pagare in solido tra loro ad la somma di € 541.754,74, oltre CP_4 interessi di mora dalla data della sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. e la somma di € 27.852,57, oltre agli interessi di mora dal 20 settembre 2019 ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.) in primo luogo, per avere, sostanzialmente omesso l'accertamento della responsabilità (oltre che di ) anche dell'Ing. CP_8
quale professionista delegato della società , ONoparte_3 CP_4 incaricata della Direzione dei Lavori.
In secondo luogo, l'APPELLANTE sostiene che, nella fattispecie, il riferimento all'istituto delle riserve sarebbe errato, in quanto i problemi dell'appalto sarebbero ON stati causati da una progettazione del tutto sommaria e carente e che avrebbe dovuto essere avvertita, in via autonoma, già prima dell'indizione della gara e, comunque, anche successivamente, dal Direttore dei lavori Ing.
della necessità di varianti in corso d'opera (“per il manifestarsi di CP errori o i omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”), ai sensi dell'art. 132, comma
1, lett. e), del Codice degli appalti pubblici del 2006.
Il CONSORZIO STABILE aggiunge che le “riserve” sarebbero uno strumento che la normativa sugli appalti pubblici riconosce agli appaltatori per finalità del tutto diverse da quelle di segnalazione/contestazione dei difetti del progetto, essendo uno strumento – di contenuto patrimoniale – che, invece, farebbe riferimento alle sole pretese economiche dell'appaltatore, nei confronti dell'amministrazione appaltante, allo scopo di ottenere la duplice possibilità di far valere le proprie pretese patrimoniali e di non decadere da tale diritto.
ON Replica che, come evidenziato nella critica al primo motivo di appello, al di là della questione sulle “riserve”, la responsabilità dell'appaltatore e CP_1 dell'impresa designata sarebbe conclamata e la sentenza avrebbe Pt_1 raggiunto, comunque, lo scopo di affermarla.
pagina 27 di 62 Ciò posto il Collegio rileva in primo luogo, pur non avendo proposto CP_1 alcuna domanda nei confronti delle controparti, la difesa svolta dalla medesima in prime cure e col presente motivo di appello è finalizzata ad escludere la propria responsabilità, imputandola ad altri ed è quindi sorretta da un interesse concreto.
Nel merito, relativamente alla responsabilità di per l'errore di progetto, CP_8 si richiamano le considerazioni già svolte in relazione al motivo che precede, mentre, quanto alla invocata responsabilità dell'Ing. si osserva che il CP
CTU nella relazione espletata nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato che il D.L. “avrebbe dovuto valutare e dare indicazioni per il proseguimento corretto dei lavori o almeno interpellare il committente e la progettazione. Azione che non viene eseguita, ma anzi conferma di procedere nel modo errato”.
La doglianza relativa all'insussistenza dell'obbligo di formulazione di riserva è assorbita dalle valutazioni espresse in relazione al primo motivo, rilevandosi ad ogni modo che – pure se, astrattamente, l'insorgere di una questione tecnica o giuridica non esonera l'appaltatore dalla tempestiva formulazione delle riserve
(anche a volerla ritenere configurabile anche in riferimento alla richiesta di modificazioni progettuali), laddove queste risultino più onerose per il risolvendosi in un aumento dei costi dell'opera - nella fattispecie CP_11
l'ATI non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale incidente sul corrispettivo, ON avendo concluso solo per il rigetto della pretesa risarcitoria di adducendo di nulla dovere alla per i titoli e le causali attivate in giudizio, oppure CP_11
a qualsivoglia altro titolo, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ne consegue che, come argomentato nel successivo motivo di gravame, avendo l'impresa esecutrice dei lavori in ATI con adeguatamente Pt_1 CP_1 segnalato al D.L. la difformità del piano di innesto del taglione rispetto a quello risultante dal progetto - che, per quanto accertato dal CTU, sul punto, era fuorviante - l'ATI stessa deve ritenersi esente da responsabilità.
pagina 28 di 62 A tali conclusioni, peraltro, il Tribunale sarebbe potuto giungere anche senza far ricorso all'istituto della riserva, in quanto, la responsabilità della non collaudabilità dell'opera e quindi, della non corretta esecuzione del taglione-sbarramento avrebbe dovuto essere ascritta, in primis, alla società di progettazione CP_8
e, in secondo luogo, alla stessa - che , come si dirà nel prosieguo, CP_11 non ha tenuto conto delle risultanze della relazione geologica della IGEA SAS, non ha validato il progetto redatto da e non ha disposto l'esecuzione CP_8 tempestiva del collaudo in corso d'opera – ma di certo non all'ATI, né per la mancata formulazione delle riserve, né per la mancata adeguata segnalazione fotografica dello stato delle rocce sul fondale, come di seguito meglio argomentato.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col motivo in argomento sostiene di aver dimostrato la diligenza e la CP_1 qualità di nudus minister dell'impresa esecutrice dei lavori e comunque la propria diligenza quale mandataria dell'ATI appaltatrice.
In particolare, l'APPELLANTE deduce che è la stessa sentenza appellata ad affermare che “sono le stesse società appaltatrici a […] richiama[re] i rapporti e dedu[rre] che avevano espressamente avvisato sia il direttore dei lavori sia la stazione appaltante che il piano di appoggio del taglione non era costituito dalla roccia”, salvo poi ritenere che “non è accettabile il ragionamento svolto dalle difese delle società appaltatrici secondo cui esse appaltatrici andrebbero esenti da responsabilità per vizi e difetti dell'opera perché avrebbero avvisato il del difetto durante, l'esecuzione dell'opera stessa”, posto che CP_11 secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal e, ove queste siano CP_11
pagina 29 di 62 palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del ed a rischio di quest'ultimo” CP_11
(Cassazione civile, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 31273, e Cassazione civile, Sez.
II, 15 dicembre 2022, n. 36781)”.
In sostanza, il asserisce che - come emergerebbe E_ Pt_1 dalle varie perizie - avrebbe eseguito i lavori in conformità al progetto e, comunque, avrebbe segnalato la discontinuità del substrato roccioso sul quale
“ammorsare” il taglione-sbarramento.
Il Collegio osserva quanto segue.
❖ La Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che “in caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal e risponde dei vizi e delle deficienze CP_11 dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024).
Ebbene, nella fattispecie, come rilevato dal CTU, la c.d. “sorpresa geologica” non ON c'è stata, in quanto l' era a conoscenza della conformazione geologica, avendo nel contratto di appalto dichiarato “di avere diligentemente ed attentamente valutato … le condizioni idrogeologiche e statiche dei luoghi in oggetto degli interventi;
nonché il progetto sotto il profilo costruttivo …”.
ON Tuttavia, anche se nel contratto di appalto per cui è lite l' stessa aveva dichiarato di conoscere il progetto e di ritenerlo completo ai fini dell'esecuzione pagina 30 di 62 dei lavori che le erano stati commissionati, senza dunque averne rilevato carenze, tale dichiarazione si basa su un progetto non sufficientemente esplicativo e ON comunque, non esclude che avrebbe dovuto validare il progetto, non vertendosi in tema di appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, essendo stata la progettazione devoluta ad una impresa esterna, qual è . CP_8
Infatti, in primo luogo, - poiché da un lato, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.
163/2006 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) la redazione del progetto esecutivo era subordinata all'approfondimento delle indagini svolte nelle fasi precedenti, ivi compresi i rilievi dei “servizi del sottosuolo” e, dall'altro, come afferma la S.C. “le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art.
1418, primo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime” essendo in particolare,
“norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori” (Cass. ON Sez. 1, Sentenza n. 18644 del 12/08/2010) - era obbligo di di fornire un progetto esecutivo immediatamente cantierabile e di procedere, dunque, alla preventiva verifica del progetto redatto da terzi per suo conto.
Correttamente, dunque, sul punto, il CTU, in sede di ATP, ha dichiarato che la
“responsabilità della committenza può consistere nel non aver validato la progettazione in quanto non è presente alcun documento depositato a ON testimonianza di ciò, inoltre la risposta da parte di alla richiesta dei documenti di validazione è stata poco precisa: “Per quanto riguarda le validazioni dei progetti ai vari livelli, queste non sono documentate” (email Ing. del Per_3
pagina 31 di 62 31/10/2017, depositata) e alla richiesta del sottoscritto del primo novembre 2017 ON (allegato 21) per sapere se è in possesso della documentazione oppure non sia stata prodotta, non è, ad oggi, stata data una risposta”.
La e-mail del R.U.P. Ing citata dal CTU riveste, dunque, valore confessorio, Per_3 avendo avuto il medesimo, in tale qualità, la funzione di sovraintendere l'esecuzione dell'appalto, verificando il rispetto delle scadenze, dei costi e della qualità delle prestazioni;
tale dichiarazione è, altresì, valutabile, come argomento ON di prova contro , ex art. 116 c.p.c.
Pertanto, anche se l'ATI aveva accettato di eseguire i lavori, ritenendo completo il progetto e quindi immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni, occorre considerare, in relazione a quanto sopra esposto che, come accertato dal CTU, la progettazione era ingannevole, essendo stata “descritta graficamente (tav. IX) una sezione tipo che non è valida per tutte le sezioni” … poiché “descrive correttamente come operare nella relazione tecnica, ma non specifica che la sezione di tavola IX è una sezione particolare e non sezione tipo ON come invece indicato e che non l'aveva validata.
Neppure va sottaciuto che la predetta relazione IGEA non era stata allegata agli atti del contratto di appalto per cui è lite, di talché la dichiarazione di scienza dell'ATI ivi contenuta, circa la conoscenza delle “condizioni idrogeologiche e statiche dei luoghi in oggetto degli interventi” non può che essere riferita agli allegati al contratto di appalto, che risultano carenti anche sotto tale profilo.
In particolare, il CTU, in sede di ATP, ha precisato che “nella tavola IX del progetto esecutivo […] in cui si definiscono i particolari, la quota della roccia risulta essere a 58.05 m s.l.m.” e “l'esecuzione secondo progetto della base dello sbarramento, per una parte della sua estensione, non si immorsa nella roccia. A ulteriore conferma il Dott. nella relazione dell'ottobre 2014 dichiara: “il Per_4 taglione dello sbarramento si immorsa nel bedrock solo nel tratto indagato con il
pagina 32 di 62 sondaggio S1”. Questo aspetto è determinante in quanto la base dello sbarramento si deve appoggiare su materiale impermeabile quale la roccia per poter svolgere la funzione di tenuta, in tutta la sua lunghezza;
si ritiene con ragionevole certezza che sia così individuata la causa del trafilamento”.
Lo stesso Ausiliario è giunto alla conclusione che “l'analisi del comportamento idraulico è fondata sulle misure geofisiche che forniscono le proprietà elettriche e di velocità delle onde sismiche del suolo analizzato, caratterizzando con elevata probabilità la tipologia di materiale e le relative proprietà meccaniche come la permeabilità idraulica da cui si può stimare la tenuta di un invaso;
nel caso non ci siano ulteriori riscontri, per averne l'assoluta certezza è necessario effettuare sondaggi e relative analisi fisiche nell'area sottostante allo sbarramento, ma anche a seguito della constatazione di variazione del livello del lago tra i due sopralluoghi effettuati (ottobre 2017 e maggio 2018), del comportamento idraulico descritto dal collaudatore e dei saggi eseguiti durante il collaudo in cui non è stata individuata la roccia dove secondo progetto doveva essere (rif. Pag.15 verbale collaudatore), dai risultati della relazione IGEA del 2010 e dai rilievi geologici di novembre 2014, il sottoscritto ritiene che questa condizione abbia sufficienti riscontri e che si possa asserire che la causa del trafilamento dell'invaso sopra descritta, sia quella su cui definire le responsabilità”.
Pertanto, la responsabilità dell'ATI sotto il profilo del mancato accertamento dei vizi di progetto, non può, dunque, essere ritenuta sussistente, come ha fatto, invece, il Tribunale, non avendo, in particolare, la stessa potuto avvedersi del fatto che il progetto esecutivo, posto a base del contratto di appalto, era effettivamente incompleto, a fronte della equivocità della predetta Tavola IX: il
CTU sul punto ha, infatti, dichiarato che il progetto era carente rispetto alla normativa, in quanto la “tavola dei particolari” avrebbe potuto indurre in errore e che erano, altresì, mancanti un manuale di manutenzione completo e un manuale pagina 33 di 62 di utilizzo, con la specificazione delle modalità delle operazioni di riempimento e svuotamento invaso nelle differenti casistiche studiate.
❖ Ribadito, quindi, che il progetto esecutivo, sulla base di indagini approfondite, avrebbe dovuto essere immediatamente cantierabile e contenere, quindi, tutte le fasi dettagliate di costruzione, specificando ogni elemento dell'opera (taglione- sbarramento), in relazione al substrato roccioso sul quale eseguirla e passando ON all'analisi della condotta tenuta dall' nella fase esecutiva, rileva il Collegio, che, di regola, l'appaltatore è tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal COMMITTENTE o dal Direttore dei Lavori nominato dal primo, rientrando nei suoi obblighi l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, ove manchi una diversa previsione contrattuale.
Infatti, la Corte di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 22036 del 17/10/2014 e
Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016), al cui orientamento questa Corte di merito ritiene di aderire afferma che “l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal COMMITTENTE ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali
pagina 34 di 62 carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo
e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal nei cui CP_11 confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione”.
La S.C. ha, però, precisato sul punto che “secondo consolidato indirizzo, perché
l'appaltatore sia degradato a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto” (Cass. 15/06/2018, n. 15732)” (Cass. Sez. 3 Ordinanza
n. 34530 dell'11/12/2023).
Ebbene, nel rapportino giornaliero di cantiere del 29.01.2013 l'impresa esecutrice dei lavori aveva segnalato al D.L. Ing. quanto segue: Pt_1 CP
Pertanto, (impresa esecutrice dei lavori) il 29.01.2013, data di stipula del Pt_1 contratto di appalto, aveva proceduto a segnalare la situazione del substrato pagina 35 di 62 roccioso (bedrock), ovvero la mancanza di roccia in alcuni punti e, quindi, i diversi livelli delle rocce su cui innestare il taglione-sbarramento.
I testi escussi hanno confermato la circostanza ed alcuni di essi hanno anche confermato la presenza in cantiere del R.U.P. Ing. il giorno successivo Per_3
30.01.2013, in cui era avvenuta la ripresa dei lavori (cfr. deposizioni dei testi e i quali hanno in particolare riferito che il geom. Testimone_1 Tes_2 [...] avesse comunicato al Direttore dei Lavori, Ing. CP_21 Pt_1 CP
nonché al R.U.P. Ing. – come risulta anche dal rapportino del
[...] Per_3
29.01.2013 - la difformità del progetto in relazione al livello delle rocce presenti sul fondale ove era previsto il piano di appoggio del taglione).
Inoltre, stando sempre alle deposizioni dei testi, il D.L. fu avvisato per telefono il
29.01.2013 ed il giorno successivo di ripresa dei lavori visionò, in cantiere, il piano di appoggio taglioni-sbarramenti, ordinando la continuazione dei lavori, come risulta anche dal rapportino del 30.01.2013 del seguente tenore:
Come già evidenziato, la responsabilità dell'ATI non può, dunque, essere ritenuta sussistente, come ha invece fatto il Tribunale, avendo - nel predetto Pt_1
pagina 36 di 62 rapportino del 29.01.2013 - segnalato al D.L., (ed anche al R.U.P.) che nella parte centrale del basamento non fosse presente roccia, e ciò ai fini dell'“ammorsamento” del taglione, anche perché, i testi escussi hanno consentito di accertare che fosse stato l'Ing. ad insistere per il completamento CP dei lavori, richiedendo di dare egualmente esecuzione al progetto, senza tener conto delle diverse quote delle rocce e che il ruolo di fosse stato confinato Pt_1
a quello di un “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle ON istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico, avendo anche attraverso il suo preposto e per questa l'Ing. CP_4 CP mantenuto un rigido potere di controllo e direzione dell'attività esecutiva (Così
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 21603 del 31/07/2024).
Infatti, il "nudus minister" altro non è che un mero esecutore materiale privato di libertà decisionale durante l'esecuzione dei lavori, agendo sotto le direttive del committente, per il tramite del D.L.
Anche la ripresa dei lavori il 30.01.2013, dopo il rapportino del 29.01.2013 su ordine dell'Ing. è stata, come già evidenziato, confermata anche dai CP testi escussi e risulta dalla relazione di mancato collaudo, in data 24.10.2016, dell'Ing. nella quale a pag 8, si legge: “SOSPENSIONI E RIPRESE Persona_1
DEI LAVORI: I lavori hanno subito una sospensione in data 20/12/2012 ed una ripresa in data 31/01/2013 per un intervallo temporale di sospensione pari a quindi 42 giorni”.
Quanto alla opponibilità dei rapportini giornalieri di cantiere alla CP_11 ritiene il Collegio che la segnalazione fatta al D.L. delegato da , CP_4 incaricata della direzione dei lavori, sia stata idonea ad investire del problema l'appaltante, per il tramite del suo preposto, anche perché lo stesso Ing. era in diretto contatto col R.U.P., il quale, stando alle dichiarazioni CP dei testi, risulta essere stato anch'egli avvisato.
pagina 37 di 62 Il Direttore dei Lavori è infatti un preposto dell'appaltante sotto l'aspetto tecnico e nella fattispecie l'Ing. risulta delegato da a procedere alla CP CP_4
ON direzione dei lavori commissionata a tale società, proprio da .
Peraltro, nello stesso ordine del D.L. del 30.01.2013 sotto riprodotto, si legge che il medesimo fu autorizzato dal R.U.P. a proseguire i lavori:
Al riguardo la deposizione dell'Ing. circa la sua assenza dal cantiere e la Per_3 mancata conoscenza della segnalazione effettuata da risulta meno Pt_1 attendibile di quella dei testi sopra indicati, anche perché sorretta da un evidente interesse in causa.
pagina 38 di 62 E' dunque la anche per il tramite dei suoi preposti, che, anche nel CP_11 rapporto con l'ATI, deve essere ritenuta responsabile del mancato raggiungimento del risultato che l'opera avrebbe dovuto conseguire, a fronte di una esecuzione dei lavori conforme ad un progetto equivoco da essa non validato. La stessa, infatti, avvalendosi dell'opera dei suoi preposti, ha beneficiato del loro lavoro e, di conseguenza, deve anche rispondere dei rischi derivanti dal loro operato, ai sensi dell'art. 1228 c.c. dato che, in particolare, il D.L. costituisce un suo ausiliario, che ne assume la rappresentanza limitatamente all'ambito strettamente tecnico.
Neppure va sottaciuto che, come afferma la Corte regolatrice con
Sentenza n. 7181 del 16/05/2002, “in tema di appalto di opere pubbliche, il dovere di cooperazione dell'amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte”.
Infine, tornando all'esame della condotta dell'ATI, il fatto che quest'ultima sia risultata inadempiente all'obbligo di cui all'art. 53 comma 2 del Capitolato
Speciale d'Appalto - che le imponeva di “produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni” - risulta irrilevante sul piano causale, non essendo stata tale condotta omissiva produttiva di alcun danno, per il fatto che il substrato roccioso (e quindi l'innesto parziale ON dell'intero taglione sulla roccia), era stato, comunque, reso noto ad ed alla
D.L., come hanno riferito i testi escussi, tanto che l'Ing. nonostante CP ciò, aveva impartito l'ordine di continuare l'esecuzione dei lavori. Inoltre, pur prevedendo la suddetta norma che l'appaltatore avrebbe dovuto produrre alla
Direzione dei Lavori – anche a richiesta di quest'ultima (mancante nella fattispecie) – la predetta documentazione fotografica, relativa non solo alle lavorazioni di particolare complessità, ma anche a quelle non più ispezionabili o pagina 39 di 62 non più verificabili dopo la loro esecuzione, quest'ultima ipotesi avrebbe potuto essere del tutto scongiurata, sol che fossero stati interrotti i lavori al momento della segnalazione del 29.01.2013 ed ove fosse stato eseguito un collaudo in corso d'opera.
La ha infatti, tardivamente affidato l'incarico al collaudatore, tanto CP_11 che questi, nella relazione finale del 24.10.2016, ha concluso per la non collaudabilità dell'opera nei termini che seguono:
In tale relazione, a pag. 16 si legge quanto segue: “conseguenti approfondimenti tecnici, condotti sulla parte documentale geologica prodotta durante l'iter iniziale della progettazione e non facenti parte della documentazione di gara, hanno poi messo in luce come già nella Relazione a firma IGEA S.a.s.
“Prospezioni sismiche a rifrazione con onde P ed SH — Relazione Tecnica”, datata
15/06/2010, fosse ben evidenziata la presenza di zone con "substrato litoide alterato e/o fratturato al di solto del quale sono presenti rocce molto veloci per profondità indefinite", sia sul lato destro idrografico (di potenza ~5 m) che, soprattutto, sul lato sinistro (di potenza ~10 m). Tale Relazione indicava anche la presenza di probabili vacuità alle estremità destra e sinistra dello sviluppo lineare su cui sarebbe andato ad insistere lo sbarramento”.
In altri termini, essendo stato il problema già evidenziato nella relazione IGEA in data 15/06/2010, non allegata agli atti preliminari al contratto di appalto, né a quest'ultimo, era onere della rimediare alle carenze progettuali CP_11 tramite opportune varianti, senza attendere che l'esecutrice dei lavori le pagina 40 di 62 prospettasse la situazione con documentazione fotografica della base dello sbarramento, che essendo stato lineare non poi combaciato né si è ammorsarsato sulle differenti quote di roccia sommersa.
Infatti, la possibilità per la stazione appaltante d'introdurre varianti, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che avessero pregiudicato, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione era espressamente prevista dall'art. 132 lett. e) Codice appalti del
2006, salvo che l'aumento dei lavori fosse superiore alla soglia predeterminata per legge, ma ciò non risulta dedotto.
Pertanto, il fatto che, come accertato nell'ATP, “la base dello sbarramento (detto taglione), secondo la tavola dei dettagli costruttivi, è almeno 8 metri più in alto della roccia” non è imputabile a – che si è adeguata al progetto ed ha Pt_1 segnalato la mancanza costante di roccia - né di conseguenza a CP_1
ON
❖ Come detto, la stessa avrebbe dovuto provvedere ad un tempestivo collaudo in corso d'opera ed una volta avuta la notizia della segnalazione – da parte di - della mancanza di roccia in alcune zone, avrebbe dovuto tramite Pt_1 il R.U.P. - che verosimilmente era venuto a conoscenza di tale circostanza, avendo agito di concerto col D.L. sia in sede di sospensione, che di ripresa dei lavori (avendo quest'ultimo nell'ordine del 30.01.2013 dichiarato di essere stato autorizzato dal RUP a proseguire i lavori) - evitare il completamento dell'opera.
Pertanto, essendo la segnalazione sopra indicata, seppure carente di materiale fotografico, comunque stata fatta al D.L., che aveva ottenuto l'autorizzazione del
Responsabile Unico del Procedimento alla ripresa dei lavori il 30.01.2013 ed aveva agito, in nome e per conto della che di esso si era avvalsa CP_11 per il tramite di e che comunque, avrebbe dovuto essere già a CP_4 conoscenza della situazione del bedrock, la sentenza impugnata va, dunque, sul pagina 41 di 62 punto riformata, dovendo escludersi, anche sotto tale profilo, la responsabilità dell'ATI.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Il denuncia travisamento dei fatti per falsa affermazione E_ della presenza di esso appaltatore alle operazioni di collaudo e per avere il
Tribunale ritenuto che il collaudo non era obbligatorio, incorrendo nella violazione dell'art. comma 7, lett. a) e b), dell'art. 141 del Codice Appalti del 2006.
A detta dell'APPELLANTE, il Collaudo era stato effettivamente svolto, dal 27 gennaio 2014 (doc. 10 del fascicolo di primo grado) al 24 ottobre 2016 ed era invece, obbligatorio, essendo previsto, in corso d'opera, nei seguenti casi: a) quando il progettista incaricato, ai sensi dell'articolo 90, comma 6 Codice Appalti del 2006, fosse un soggetto esterno e b) in caso di “opere di particolare complessità”, presupposti che ricorrerebbero entrambi nel caso in esame. Lo stesso RE sarebbe stato nominato il 2 luglio 2013 (doc. 11, pag. 13, del fascicolo di primo grado), ossia prima della fine dei lavori, avvenuta il 27 gennaio
2014.
La sentenza di prime cure sarebbe, inoltre, errata, laddove afferma che “emerge dalla lettura dei documenti 3 e 4, prodotti dalla società e CP_11 appaltatrice, che alle operazioni di collaudo ed ai sopralluoghi partecipavano sia il direttore dei lavori Ing. sia il Geom. in rappresentanza della CP_22 CP_23 ditta esecutrice , in quanto: Parte_1
• quest'ultimo professionista non avrebbe firmato il documento n. 3 ON depositato da;
ON
• il documento n. 3 di e e il documento n. 4 di non CP_1 Pt_1 avrebbero ad oggetto le operazioni di collaudo o i verbali di sopralluogo.
pagina 42 di 62 Tale ultimo rilievo critico è fondato, in quanto il doc. n. 3 di e e CP_1 Pt_1
ON quello n. 4 di si riferiscono rispettivamente al capitolato speciale d'appalto ed alla relazione del CTU.
ON Per quanto concerne, invece, il doc. 3 prodotto da , esso è rappresentato dalla relazione di mancato collaudo del 24.10.2026 a cui è allegato il verbale di sopralluogo del 5.03.2014, che però, come sostiene l'APPELLANTE, non risulta firmato dal Geom. in rappresentanza di CP_21 Pt_1
Quanto al collaudo, rileva la Corte che lo stesso era effettivamente obbligatorio: sul punto nella relazione di ATP, il CTU ha chiarito che “per quanto indicato nell'art. 215, comma 4, lettera a) del regolamento dpr 207/10 il riferimento da applicare al caso in esame è descritto alla lettera b) del comma 2 dell'art. 130 del
[d.lgs] 163/06 secondo cui per il caso in esame è necessario il collaudo in corso
d'opera, infatti l'importo calcolato dal computo metrico estimativo di progetto
(secondo l'art. 141 comma 3 del dlgs163/06) indica che è il soggetto appaltante che può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;
è palese che non richiedendo quest'ultimo e affidando l'incarico di collaudo, la modalità di verifica dell'opera è quella del collaudo. A maggior ragione, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo del codice degli appalti (dpr 207/10) all'articolo 221 comma 1: “Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di
pagina 43 di 62 collaudo … In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.” il collaudatore avrebbe dovuto verificare l'esecuzione dello scavo del basamento in conformità del progetto esecutivo. È da indicare che questa azione non è stata possibile al collaudatore in quanto il committente ha assegnato
l'incarico in data 2 luglio 2013 […] e, risultando dal crono programma dell'appaltatore (rif. “doc_2_-_ONatto_dappalto.pdf” …), il rilevato viene terminato dopo 73 giorni dalla data di consegna lavori del 6 dicembre 2012; questo significa che lo sbarramento (quindi le sue fondazioni) è stato completato ben 136 giorni prima dell'incarico al collaudatore (anche considerando 31 giorni di sospensione lavori, l'esecuzione è precedente all'inizio dell'attività del collaudatore)”.
La censura è, quindi, fondata, avendo l'ATI segnalato l'errore di progetto, che ON avrebbe dovuto essere già noto ad che avrebbe dovuto, a prescindere da tale segnalazione, già aver validato a monte il progetto e che avrebbe dovuto, comunque, procedere con celerità al collaudo in corso d'opera, onde porre rimedio tempestivo al predetto errore progettuale, ove si consideri che il RE era stato nominato il 2 luglio 2013, come si evince dalla relazione di collaudo, e quindi, prima della fine dei lavori, avvenuta il 27 gennaio 2014.
Ne deriva la riforma della sentenza appellata sul punto.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è fondata. lamenta l'omessa pronunzia sull'art. 1227 c.c., per avere il primo Giudice CP_1
ON taciuto in ordine al denunziato concorso del fatto colposo di , ancorché espressamente eccepito, censurando la parte della sentenza che afferma che “i rapporti prodotti in giudizio non dimostrano che il rilievo (del terreno non roccioso come piano di appoggio del taglione) fosse stato portato a conoscenza della
pagina 44 di 62 stazione appaltante;
i documenti non recano espressamente l'indicazione ON dell'avviso al responsabile del procedimento. Peraltro, il dipendente della
sentito all'udienza del 26 ottobre 2021, quando era già in Parte_6 pensione, ha riferito che non aveva assistito alla verifica del piano (quota) appoggi taglioni sbarramenti e che non aveva mai visto i rapporti dei lavori prodotti dalla convenuta . CP_1
A detta del ancora una volta il Tribunale avrebbe aderito E_
ON acriticamente alle posizioni di , senza considerare le dichiarazioni sia di tre testimoni e ), sia del legale Testimone_1 Tes_2 Tes_3 rappresentante di Geom. che hanno tutti confermato come Pt_1 CP_21 anche il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. fu Parte_6 tempestivamente informato della discrasia fra progetto e stato dei luoghi, in relazione alla composizione del fondale ove era previsto il piano di appoggio del taglione, secondo quanto si legge nei verbali d'udienza del 26 ottobre 2021 e del
16 novembre 2021.
Si richiamano, al riguardo, le assorbenti considerazioni sopra svolte in punto di ON esclusione della responsabilità dell' e di responsabilità della e CP_17 della ove si consideri che il concorso del fatto colposo del creditore, CP_11 previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c. si riferisce ad un comportamento del danneggiato, successivo all'evento e che abbia prodotto un aggravamento del danno, inserendosi, in via esclusiva, nello sviluppo delle conseguenze, ovvero che non abbia contribuito a ridurne l'entità. ON
, infatti, avrebbe potuto evitare il pregiudizio subito, usando la prescritta diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c., sia verificando il progetto, sia evitando il completamento dell'opera, attraverso un tempestivo collaudo, ponendo la prima norma precitata, per l'appunto, sulla medesima il dovere di non aggravare il danno con il fatto proprio e cioè con la propria condotta negligente.
pagina 45 di 62 Sull'appello incidentale di CP_24
ON Col primo motivo di appello incidentale, lamenta l'erronea
[...] quantificazione del danno nonché l'erroneo riferimento all'art. 112 c.p.c. criticando la parte della sentenza nella quale il Giudice di primo grado ha così statuito “non essendo possibile determinare il danno patrimoniale nel suo esatto ammontare ai sensi dell'art. 1226 c.c. a causa delle difficoltà tecniche di esatta individuazione dei costi delle opere da svolgere per rimediare ai difetti, può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo , come da relazione datata 1 settembre
2018 e sulla base della CTU in corso di causa come da relazione del 19 marzo
2023, ad opera del CTU Ing. Sulla base delle deduzioni tecniche Persona_2 del CTU predetto, il danno viene equitativamente liquidato ai sensi dell'art. 1226
c.c. nella misura di euro 441.145,41 (euro 361.594,60 più 22% IVA). Il danno come sopra liquidato viene maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT FOI generale dalla domanda del 20.09.2019 alla sentenza fino ad euro 541.754,74”.
Il Tribunale avrebbe, in sostanza, errato nel determinare in via equitativa il danno ON in misura inferiore a quella accertata dal CTU, in quanto anche se essa in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva domandato la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 477.833,59 oltre accessori in sede di precisazione delle conclusioni aveva poi chiesto il risarcimento del danno in misura pari ad €
679.245,40, come accertato dal CTU nella relazione del 19 marzo 2023.
Il motivo è fondato.
Rileva il Collegio che la COMMITTENTE col ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva effettivamente chiesto la condanna dei resistenti al pagamento, in proprio favore,
a titolo di risarcimento danni della somma di € 477.833,59 ovvero di quella che sarebbe stata “ritenuta di giustizia, oltre ad € 27.852,57 per spese affrontate in
pagina 46 di 62 occasione dell'ATP, il tutto con rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma rivalutata”. ON In sede di precisazione delle conclusioni, aveva, invece, chiesto la condanna dei resistenti al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 679.245,40, o della somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre ad € 27.852,57 per spese affrontate in occasione dell'ATP ed i compensi corrisposti al CTU, sia in occasione dell'ATP, che della causa di merito, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata.
Avendo fatto riferimento alla diversa somma ritenuta di giustizia, la liquidazione equitativa del danno non avrebbe potuto aver luogo, ove si consideri che, come osserva la S.C., con Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024, relativamente a fattispecie analoga, “la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata
a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)”.
Pertanto, anche in applicazione di tale principio, ritiene il Collegio che l'accertamento del danno, in via equitativa, da parte del primo Giudice, in misura pagina 47 di 62 pari ad € 541.754,74, abbia determinato un vizio di extra petizione della sentenza impugnata.
Infatti, ai sensi dell'art. 1226 c.c., solo se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Viceversa, nel caso di specie, il danno, grazie alla espletata CTU, è stato accertato nel suo preciso ammontare, nei termini che seguono:
Nondimeno, anche se il danno può essere stimato così come accertato dal CTU, ON occorre considerare che ha concorso nella sua determinazione e quindi ha diritto al risarcimento di una minor somma, con infra precisato. ON B. Col secondo motivo di appello incidentale lamenta l'errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità per i difetti dell'opera in capo a
, soggetto che ebbe a redigere tutti gli atti di progettazione CP_8 dell'intervento dedotto in giudizio.
La censura coglie nel segno.
Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte in ordine al secondo motivo di appello principale che da un lato, consentono di ravvisare la responsabilità della società di progettazione , e dall'altro non consentono di escludere la CP_8
pagina 48 di 62 responsabilità della stessa atteso che, il progetto era stato posto CP_11
a base del contratto di appalto, senza alcuna sua verifica preventiva adeguata.
ON La stessa infatti, come già osservato, ha omesso di verificare la bontà del progetto, anche se nel rapporto interno con , quest'ultima deve ritenersi CP_8 inadempiente, nei confronti della medesima, all'obbligo assunto di redigere il progetto esecutivo in maniera inequivoca, onde evitare fraintendimenti su come effettuare la posa del taglione-sbarramento.
Non è stato, infatti, interposto appello sul fatto che:
ON
• in data 10 luglio 2008 avesse concluso con una convenzione CP_8 privata per la progettazione di interventi di riqualificazione e ampliamento ad uso idropotabile del bacino del condotto, ubicato nel comune di Portoferraio, e per la progettazione preliminare di tre invasi ad uso idropotabile;
ON
• in data 20 novembre 2011 avesse presentato ad il progetto in CP_8 questione.
Può dunque affermarsi la responsabilità delle sue società nella determinazione del danno da completamento di un'opera inadeguata e non collaudabile in misura pari ON al 20% per ed al 40% per . CP_8
ON C. Col terzo motivo di gravame si duole dell'errata decisione in ordine alla ritenuta insussistenza di responsabilità del Direttore dei Lavori Ing. CP
in difetto di un rapporto contrattuale tra essa appaltante ed il
[...] suddetto professionista.
In particolare, secondo l'APPELLANTE INCIDENTALE, il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il fatto che il predetto Direttore dei Lavori avrebbe potuto rispondere dei vizi dell'opera, a titolo extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e quindi, concorrere nel risarcimento del danno con gli altri soggetti responsabili, a fronte del difettoso esito della realizzazione della diga, per avere essa, sin dalla pagina 49 di 62 prima memoria ex art. 183 c.p.c., invocato per il D.L. tale titolo di CP responsabilità extracontrattuale. ON Per questo ha riproposto in questa sede, previa riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di condanna del predetto professionista al risarcimento del danno in proprio favore, a titolo di responsabilità extracontrattuale ed in solido con gli altri responsabili. ON L' Ing. replica asserendo che nessun risarcimento del danno CP avrebbe ancora potuto reclamare da lui, posto che, ai sensi dell'art. 1227, comma
2 c.c., quel danno sarebbe stato certamente evitato, se la avesse CP_11 subito bloccato i lavori, usando la normale diligenza imposta dal caso di specie, per il fatto che quand'anche si dovesse ritenere provata, in via di mera ipotesi, la circostanza dell'avvenuta conoscenza della mancanza di roccia, già alla data del
29.01.2013, come da rapportino in atti, una siffatta conoscenza sarebbe stata condivisa anche con il RUP Ing. il quale avrebbe ciò nonostante autorizzato Per_3
o comunque non impedito la prosecuzione dei lavori in corso in rappresentanza dell'Ente committente.
La censura è in parte fondata.
Il Collegio richiama le considerazioni già svolte in relazione agli ultimi due motivi ON di appello principale, quanto alla condotta di , la quale invoca la responsabilità del predetto APPELLATO ex art. 1669 c.c., essendo incontestato che l'incarico di direzione dei lavori fu affidato a , che, però, si era avvalsa, all'uopo, CP_4 proprio dell'Ing. CP
Rilevasi, al riguardo, che la S.C. con Ordinanza n. 10968 del 26/04/2023 ha precisato che “in tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all'art. 133 del
d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali
pagina 50 di 62 dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c.”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'Ing. con l'impiego della CP dovuta diligenza, sancita dall'art. 1176 comma 2 c.c., avrebbe potuto anch'egli evitare la prosecuzione dei lavori e che tale condotta colposa sia causalmente adeguata a determinare, in ragione del 20%, in concorso con , i costi di CP_4 ripristino dell'opera.
La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica infatti, non solo a carico dell'esecutore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a lui imputabili e presuppone i "gravi difetti" dell'opera che si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, ravvisabili nella fattispecie per quanto già ampiamente esposto con riguardo all'appello principale.
Non si concorda, dunque, del tutto con l'assunto dell'Ing. in quanto CP
l'ordine di riprendere i lavori lo ha dato lui ed avrebbe potuto non darlo, anche se il RUP avesse ritenuto di far continuare l'esecuzione dell'opera. ON In questo caso, il concorso colposo di non è, dunque, indice di esclusiva responsabilità della medesima, avendo potuto l'Ing. evitare CP
l'aggravamento del danno, sol che avesse lasciato inalterata la già disposta sospensione dei lavori, segnalando la necessità di varianti progettuali, posto che il ruolo è quello tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal RUP, avendo tuttavia, autonomia sul controllo tecnico. ON Dal canto proprio, avrebbe dovuto, per il tramite del RUP, non dare ulteriore corso ai lavori, di talché, come già evidenziato, è dato ravvisare un concorso colposo della medesima ex art. 1227 comma 2 c.c., con la condotta dell'Ing.
in ragione del 60%, ove si consideri che la stessa avrebbe dovuto CP verificare il progetto di per renderlo “cantierabile”. CP_8
pagina 51 di 62 La sentenza appellata in via incidentale va, dunque, sul punto riformata con l'accertamento della responsabilità dell'Ing. in concorso con CP
ON
in ragione del 20% nel rapporto extracontrattuale con da ritenere CP_4 corresponsabile ex art. 1227 comma 2 c.c. in ragione del 60%.
D. Con l'ultimo motivo di appello incidentale la lamenta l'errata CP_11 pronuncia sulle spese di causa, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite è stata effettuata dal Tribunale solo con l'accertamento delle responsabilità dell'ATI e di . CP_4
Dovendo la sentenza di prime cure essere riformata, per le valutazioni sopra espresse, non solo con l'affermazione della responsabilità di e dell'Ing. CP_8
ma anche con l'esclusione della responsabilità dell'ATI ed il CP
ON riconoscimento del concorso della stessa il motivo è in parte fondato, per le ragioni esplicitate nell'apposito paragrafo relativo alle spese del doppio grado di giudizio.
Sull'appello incidentale di CP_4
1. Col primo motivo di appello incidentale denuncia l'erronea CP_4 valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione.
Deduce, in particolare, la società incaricata della Direzione dei Lavori, che lo sbarramento era stato realizzato nel pieno rispetto delle dimensioni, sia di altezza che di larghezza dell'allineamento e della quota di imposta prevista nel progetto e che non sussisteva alcuna indicazione nella Relazione Tecnica di progetto e/o da altra documentazione allegata agli atti della procedura di gara dalla quale potesse evincersi la necessità che fosse comunque garantito l'inserimento del taglione all'interno della roccia lungo l'intero perimetro dell'invaso, nonché le problematiche presenti nel sub-strato roccioso.
pagina 52 di 62 In particolare, a detta di , non risultava presente la relazione geologica, CP_4 né tra i documenti gara relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, né tra gli elaborati del progetto esecutivo del 2011 e neppure tra gli ON allegati del ricorso per ATP promosso da .
Rileva il Collegio che la tavola II allegata al progetto esecutivo posto a base della negoziazione riproduce come allegato F, “CARTA GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA
IDROGEOLOGICA USO DEL SUOLO E STRUTTURALE - Scale varie” ma non risulta indicata tra quelle esplicative citate dal CTU, posto che, come rilevato anche dal
RE, già nella Relazione a firma IGEA S.a.s. “Prospezioni sismiche a rifrazione con onde P ed SH — Relazione Tecnica”, datata 15/06/2010, era ben evidenziata la presenza di zone con "substrato litoide alterato e/o fratturato al cli solto del quale sono presenti rocce molto veloci per profondità indefinite", sia sul lato destro idrografico (di potenza ~5 m) che, soprattutto, sul lato sinistro (di potenza ~10 m) ed indicata anche la presenza di probabili vacuità alle estremità destra e sinistra dello sviluppo lineare su cui sarebbe andato ad insistere lo sbarramento.
Tuttavia, la relazione della IGEA, come già rilevato, non risulta allegata agli atti della procedura, essendo stata acquisita dal CTU successivamente e quindi, al momento del conferimento dell'incarico di direzione dei lavori, non CP_4 avrebbe potuto rilevare alcunché.
Nondimeno, dopo la segnalazione contenuta nel rapportino del 29.01.2013 più volte citato, la stessa, per il tramite dell'Ing. come già illustrato, CP avrebbe dovuto procrastinare la già disposta sospensione dei lavori e sollecitare l'adozione di una variante progettuale.
La doglianza di risulta, pertanto, in parte fondata e la sua CP_4 responsabilità come quella dell'Ing va circoscritta al periodo CP successivo alla predetta segnalazione e va stimata in misura pari al 20%.
pagina 53 di 62 2. Col secondo motivo di appello incidentale, lamenta l'erronea CP_4 valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, la carenza di motivazione, denunciando violazione di legge sub specie dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 112 cpc.
In particolare, l'APPELLANTE INCIDENTALE critica il passo motivazionale della sentenza impugnata, laddove il primo giudice avrebbe da un lato, illegittimamente ed immotivatamente, escluso la ricorrenza di una ON corresponsabilità di , per non avere la stessa provveduto a validare i progetto, ad effettuare il collaudo in corso d'opera e ad avviare procedura di variante in corso d'opera, una volta venuta a conoscenza della problematica emersa e dall'altro, erroneamente ritenuto che il collaudo in corso d'opera non fosse obbligatorio ai sensi dell'art. 215, IV comma, D.P.R.
5.10.2010 n. 207 e che non fosse stata raggiunta prova idonea dell'avvenuta comunicazione al
Responsabile del Procedimento della presenza di terreno non roccioso, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dal medesimo sentito all'udienza del
26.10.2021.
Anche con riferimento a tale aspetto della questione controversa, a detta di
, il Giudice di prime cure avrebbe disatteso anzitutto le contrarie CP_4 conclusioni del CTU, senza fornire la benché minima motivazione circa la ragioni del suo dissenso, con particolare riferimento al fatto che lo stesso CTU aveva evidenziato che il collaudo in corso d'opera avrebbe potuto (e dovuto) verificare l'esecuzione dello scavo di sbarramento in conformità del progetto esecutivo;
verifica, questa, non più possibile in sede di collaudo finale.
Inoltre, il Tribunale, nel ritenere erroneamente insussistenti carenze e difetti della progettazione, avrebbe omesso di valutare i possibili profili di responsabilità a ON carico di , in concorso con quelli ascrivibili alla società di progettazione, per non avere fornito, in sede di affidamento degli incarichi di esecuzione lavori e di direzione dei lavori, un progetto immediatamente “cantierabile”.
pagina 54 di 62 Il tutto, in violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di questioni da essa
APPELLANTE INCIDENTALE poste.
Si richiamano al riguardo le assorbenti considerazioni già svolte in relazione all'appello principale circa l'errore di progetto e la mancata validazione del ON medesimo da parte di , il che rileva sotto il profilo di una errata motivazione.
Quanto alla deposizione testimoniale del R.U.P. Ing. la stessa, come già Per_3 rilevato, deve ritenersi meno attendibile delle altre, stante anche l'interesse del medesimo a restare estraneo ai fatti ascritti al D.L. in ordine alla ripresa dei lavori, che risulta proprio dal medesimo R.U.P. autorizzata.
3. Col terzo motivo di gravame denuncia travisamento ed erronea CP_4 valutazione di un presupposto erroneo rappresentato da un errore di esecuzione dell'opera tale da avere comportato una difformità dell'opera realizzata rispetto a quella correttamente progettata, oltre al difetto ed all'erroneità della motivazione.
In particolare, la società incaricata della D.L. sostiene che tale difformità non sarebbe sussistente, in quanto l'esecuzione del taglione-sbarramento sarebbe avvenuta in conformità al progetto.
La censura anche se fondata, non è idonea scalfire del tutto la sentenza impugnata, se non in termini di minore gravità della responsabilità di , CP_4 avendo dovuto come detto, l'Ing. – delegato dalla stessa CP
APPELLANTE INCIDENTALE - non ordinare la ripresa dei lavori e richiedere una variante di progetto.
La responsabilità di va, dunque, ritenuta sussistente anche se con una CP_4 imputazione di responsabilità in misura pari al 20%, in concorso con l'Ing.
CP
Sulle domande delle parti
ON
ha riproposto nei confronti di , dell'ATI, di di e CP_8 Pt_1 CP_4 dell'Ing. la domanda di risarcimento del danno “della somma di euro CP
pagina 55 di 62 679.245,40, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, mantenendo la condanna ad euro 27.852,57 per spese affrontate in occasione dell'ATP, i compensi corrisposti al CTU sia in occasione dell'ATP che della causa di merito;
il tutto con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata”.
Tale domanda in relazione a quanto sopra esposto, previa riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta con condanna di alcuni degli APPELLATI e segnatamente:
• di in ragione del 20%; CP_8
• di e dell'Ing. in ragione del 20%. CP_4 CP
Va infatti, ascritto all'APPELLANTE PRINCIPALE un concorso colposo in ragione del
60% mentre nessuna responsabilità è ascrivibile a e a CP_1 Pt_1
Tali percentuali vanno calcolate sulla somma di € 679.245,40.
Vanno altresì calcolati, la rivalutazione monetaria progressiva (anno per anno) dalla fine dei lavori (27.01.2014) - epoca nella quale si è conclamato il danno ingiusto da fatto illecito contrattuale per e e da fatto illecito CP_8 CP_4 extracontrattuale per il D.L. - alla data di pubblicazione della CP presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Infatti, “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore
pagina 56 di 62 avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022)
L'Ing. ha riproposto domanda di manleva nei soli confronti di CP
, avendo abbandonato quella proposta originariamente nei confronti CP_4 della compagnia di assicurazioni di quest'ultima.
Dal momento che la condotta passiva sopra illustrata è imputabile allo stesso Ing.
questi non ha alcun diritto ad essere manlevato da , che CP Pt_7 peraltro è tenuta a rispondere in via contrattuale per causa sua, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., quale responsabile per il fatto doloso o colposo del proprio dipendente preposto alla direzione dei lavori.
, dal canto proprio, ha concluso per il rigetto di ogni domanda proposta CP_5 nei propri confronti ed in particolare di quella di manleva dell'assicurata
. CP_8
Ebbene, non vi è luogo a provvedere su tale domanda, in quanto tacitamente rinunciata da in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado CP_8 di giudizio, ove la stessa aveva concluso solo in via istruttoria e, comunque, poiché in questa sede non riproposta, essendo la predetta società di progettazione rimasta contumace.
Pertanto, dalla valutazione complessiva della condotta processuale di CP_8 può desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Sulle spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del ON giudizio complessivo (che vede vittoriose l'ATI nel rapporto con , quest'ultima solo in minima parte nei confronti delle altre parti ed infine in toto ) le CP_5 spese processuali devono essere:
pagina 57 di 62 ON
• poste a carico di quelle di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto con e solo quelle del primo grado di giudizio nel rapporto con rimasta CP_1 Pt_1 contumace nel presente grado di appello;
• quelle di primo grado (data la contumacia di nel presente grado CP_8
ON di appello) compensate per 2/3 nel rapporto tra e dovendo la CP_8 residua parte essere posta a carico di quest'ultima;
• quelle di entrambi i gradi del giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra ON
e dovendo la residua parte essere posta a carico di quest'ultima; CP_4
• quelle di entrambi i gradi del giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra ON
e dovendo la residua parte essere posta a carico ONoparte_3 di quest'ultimo;
• quelle di entrambi i gradi del giudizio. nel rapporto tra e l'ing, Pt_7
interamente compensate tra loro, essendosi la prima CP volontariamente avvalsa dell'attività del secondo, che è responsabile in proprio in via extracontrattuale;
• quelle del primo grado del giudizio, poste a favore di ed a carico di CP_5
ON
in ragione di 2/3 ed a carico di in ragione di 1/3 (essendo stata la CP_8
ON chiamata in causa della prima determinata dalla prevalente responsabilità di ) dovendo quelle del presente grado di giudizio essere, invece, interamente compensate tra le suddette parti come contrapposte, attesa la mancata riproposizione in questa sede della domanda di manleva.
La liquidazione deve aver luogo nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
pagina 58 di 62 conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 ed in senso conforme Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Non vi è luogo a provvedere in punto spese nel rapporto di garanzia tra l'Ing.
e la sua compagnia di assicurazioni in quanto rimasta CP Pt_2 contumace in entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di ATP e di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico di in Pt_3 ragione del 60% a carico di in ragione del 20% ed a carico di CP_8
e di in solido tra loro, in ragione del 20%. CP_4 ONoparte_25
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di E_ ONoparte_2
, ,
[...] ONoparte_8
, Parte_1 ONoparte_4 CP
[...] ONoparte_26
e di ., avverso la sentenza n. 103/2024 emessa dal
[...] Parte_2
Tribunale di Livorno e pubblicata il 18/01/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di ONoparte_8
e .;
[...] Parte_1 Parte_2
2. ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria nei confronti di
[...]
E_
pagina 59 di 62 ON
3. ACCOGLIE in parte l'appello incidentale di e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- accertata la responsabilità della società di progettazione CP_8
ON condanna quest'ultima al risarcimento del danno in favore di in misura pari al
20% della somma di € 679.245,40, oltre rivalutazione monetaria progressiva dalla fine dei lavori (27.01.2014) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
- accertata la concorrente responsabilità contrattuale della società di direzione dei lavori ed extracontrattuale dell'Ing. CP_4 CP
ON li condanna al risarcimento, del danno in favore di , in solido tra
[...] loro, in misura complessiva pari al 20%, della somma di € 679.245,40, oltre rivalutazione monetaria progressiva dalla fine dei lavori (27.01.2014), alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;
4. ACCOGLIE in parte l'appello incidentale di e per l'effetto CP_4
ON accertata la concorrente e preponderante responsabilità di in ragione del
60%, condanna al risarcimento del danno, in favore di CP_4 quest'ultima, in concorso con l'Ing. così come indicato al capo che CP precede;
5. CONDANNA alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio Pt_3 in favore dell'APPELLANTE PRINCIPALE liquidate in complessivi € 47.704,00
(29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre C.U., rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge ed alla rifusione in favore di delle sole spese del primo grado del Parte_1 giudizio liquidate in complessivi € per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
pagina 60 di 62 6. DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra e e condanna quest'ultima alla rifusione in Pt_3 CP_8 favore della prima della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in complessivi € 47.704,00 (29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
7. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per 2/3 nel rapporto tra da un lato, e ed Pt_3 CP_4 ONoparte_3 dall'altro e condanna questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione in favore della prima, della residua parte delle stesse spese che si liquidano per l'intero per ciascuno di essi in complessivi € 47.704,00 (29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
8. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra la e l'Ing. CP_27 ONoparte_3
9. DICHIARA interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra e da un lato e Pt_3 CP_8 [...]
, dall'altro e CONDANNA le prime ONoparte_26 rispettivamente in ragione di 2/3 ed 1/3 alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
18.511,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al
15% Iva e Cap come per legge;
10. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite nel rapporto di garanzia tra l'Ing. e la sua compagnia di assicurazioni CP Parte_2
[...]
pagina 61 di 62 11. PONE le spese di ATP e di CTU in via definitiva a carico di in Pt_3 ragione del 60% a carico di in ragione del 20% ed a carico di CP_8
e di in solido tra loro, in ragione del 20%. CP_4 ONoparte_25
Firenze, camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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