Articolo 215 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
Art. 215. Oggetto del collaudo

(art. 187, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche' le eventuali perizie di variante, in conformita' del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.
3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, e' obbligatorio nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice;
b) in caso di lavoro di particolare complessita' di cui all'articolo 236;
c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonche' con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non piu' ispezionabili in sede di collaudo finale;
f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Entrata in vigore il 19 aprile 2016
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