Ordinanza 15 novembre 2024
Massime • 2
L'art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare o degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità, e non quando la causa sia stata decisa nel merito e la pronuncia di inammissibilità abbia riguardato i singoli motivi e la conseguenza della loro specifica infondatezza.
La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29537 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |