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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12016 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA con sede legale in Paternò, Contrada Ciappe Bianche snc, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, ivi residente in [...]n 84, anche in proprio, ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che li rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
20.12.2024, la società ricorrente, quale obbligata solidale, in persona del suo legale rappresentante p.t.
, e quest'ultimo quale trasgressore in proprio, proponevano opposizione avverso Parte_2
CP_ l'ordinanza ingiunzione n. OI-002513503, relativa ad atto di accertamento n. .2100.05/10/2022.0612158 del 05/10/2022 riferito all'anno 2020, emessa nei confronti della società e notificata in data 13.12.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per
1 l'anno 2020 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.883,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
carenza di motivazione e dei presupposti a sostegno dell'emissione del provvedimento sanzionatorio.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 6 della L. 689/1981; - nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all'esito delle risultanze istruttorie, annullare
l'ordinanza impugnata in quanto illegittima per i motivi esposti;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per violazione del principio di proporzionalità. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 14.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 04.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato che l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002513503 (Prot. n. CP_
.2100.29/11/2024.0903094), è stata emessa nei confronti della società , quale obbligata Parte_1 solidale, ed il ricorrente è carente di legittimazione attiva ad impugnare tale atto in Parte_2 proprio, bensì soltanto come legale rappresentante della società al momento in cui è stata formulata la richiesta di pagamento.
2 Pertanto, non essendo il ricorrente , in proprio, destinatario della notifica della predetta Parte_2
Ordinanza Ingiunzione, essendo tale la società , in capo allo stesso in proprio difetta la Parte_1 legittimazione ad agire in giudizio per contestare detto atto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione sotto tale profilo.
Con riferimento, invece alla posizione della società, va rilevato che alla luce della documentazione emessa CP_ dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0150 del 06/03/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente in proprio, l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione e presupposti impositivi, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.12.2024 dalla società in persona del legale rappresentante p.t., , e di Parte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio, nei confronti nei confronti dell' , in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva del ricorrente , in proprio. Parte_2
2. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
3. Condanna l a rifondere alla società come sopra generalizzata, le spese di giudizio, che CP_1 Parte_1 previa compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 885,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Orazio Stefano Esposito.
Così deciso in Catania, 04.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12016 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA con sede legale in Paternò, Contrada Ciappe Bianche snc, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, ivi residente in [...]n 84, anche in proprio, ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito, che li rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
20.12.2024, la società ricorrente, quale obbligata solidale, in persona del suo legale rappresentante p.t.
, e quest'ultimo quale trasgressore in proprio, proponevano opposizione avverso Parte_2
CP_ l'ordinanza ingiunzione n. OI-002513503, relativa ad atto di accertamento n. .2100.05/10/2022.0612158 del 05/10/2022 riferito all'anno 2020, emessa nei confronti della società e notificata in data 13.12.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per
1 l'anno 2020 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.883,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
carenza di motivazione e dei presupposti a sostegno dell'emissione del provvedimento sanzionatorio.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 6 della L. 689/1981; - nel merito, previa fissazione d'udienza, per i motivi esposti e all'esito delle risultanze istruttorie, annullare
l'ordinanza impugnata in quanto illegittima per i motivi esposti;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento dei superiori motivi, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per violazione del principio di proporzionalità. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 14.04.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 04.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato che l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002513503 (Prot. n. CP_
.2100.29/11/2024.0903094), è stata emessa nei confronti della società , quale obbligata Parte_1 solidale, ed il ricorrente è carente di legittimazione attiva ad impugnare tale atto in Parte_2 proprio, bensì soltanto come legale rappresentante della società al momento in cui è stata formulata la richiesta di pagamento.
2 Pertanto, non essendo il ricorrente , in proprio, destinatario della notifica della predetta Parte_2
Ordinanza Ingiunzione, essendo tale la società , in capo allo stesso in proprio difetta la Parte_1 legittimazione ad agire in giudizio per contestare detto atto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione sotto tale profilo.
Con riferimento, invece alla posizione della società, va rilevato che alla luce della documentazione emessa CP_ dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0150 del 06/03/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente in proprio, l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione e presupposti impositivi, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.12.2024 dalla società in persona del legale rappresentante p.t., , e di Parte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio, nei confronti nei confronti dell' , in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva del ricorrente , in proprio. Parte_2
2. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
3. Condanna l a rifondere alla società come sopra generalizzata, le spese di giudizio, che CP_1 Parte_1 previa compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 885,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Orazio Stefano Esposito.
Così deciso in Catania, 04.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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