CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 891/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE Marche - Via Gentile Da Fabriano 9 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006763000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 372/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ricorre contro l'AdR e la NE Marche avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo , notificato il 05/07/2024, con la quale sollecitava il pagamento della somma di euro 532,32 afferenti alle cartelle:
1) 00820210006872381000, notificata il 07/04/2023 – euro 202,74 per tassa automobilistica anno
2015;
2) Cartella 008 20230005471607000, notificata il 14/10/2022- euro 193,29- per tassa automobilistica anno 2016;
3) Cartella 00820220003898872000, notificata il 01/06/2023- euro 105,30- per IRPEF anno 2017 anche indicata nel sollecito di pagamento del 22/09/2023:
Le tasse automobilistiche non sono dovute atteso che il G.D.P., con Sent. 139/2024 del 24/06/2024, ha dichiarato la perdita del possesso della autovettura Fiat Punto targ. Targa_1 da parte di Ricorrente_1 e Nominativo_1 , con effetto dal 29/05/2015 e ha disposto l'annotazione della Sent. al PRA di Ascoli Piceno , con ordine di volturazione a nome dell'acquirente Nominativo_2 e conseguente onere del Conservatore di ogni responsabilità, e
L'IRPEF richiesta con la cartella n° 3 di euro 105,30 è stata pagata il 16/07/2024 come da attestazione allegata, pertanto, le somme richieste non sono dovute.
La Ricorrente_1, con pec del 16/07/2024, chiedeva all'AdR e alla NE Marche l'annullamento della suddetta comunicazione e lo sgravio delle tasse automobilistiche ma, l'AdR comunicava che non poteva intervenire sui ruoli trasmessi dagli Enti poiché lo sgravio e l'annullamento sono di loro competenza. Con pec del 24/07/2024 sollecitava la NE Marche sulla richiesta del 19/07/2024, senza ottenere alcun esito ,per cui provvedeva a produrre ricorso per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto per intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata.
Le prime due cartelle (tassa automobilistica) risultano prescritte, poiché fra l'anno di riferimento e la notifica delle cartelle sono trascorsi più di tre anni senza atti interruttivi.
Per i motivi suddetti, chiede in via principale di accogliere il ricorso e condannare l'AdR alla cancellazione degli estratti di ruolo. Con vittoria di spese.
L'AdR, con propria comparsa, controdeduce:
Quanto alle vicende riferite alle tasse automobilistiche l'AdR nulla può controdedurre essendo questione che interessa l'Ente impositore in fase di iscrizione a ruolo , per cui è evidente la carenza di legittimazione passiva e, così pure, riguardo la nullità del preavviso per intervenuta prescrizione in fase antecedente alla formazione del ruolo. L'AdR è un semplice incaricato all'esazione e non ha titolo per entrare nel merito del gravame. Qualsiasi contestazione va rivolta alla NE Marche che ha emesso il ruolo.
Quanto alle prime due cartelle è stato notificati in data 07/06/2019 AV.N. 195664 e in data 25/07/2020 AV.
N. 196078.
Per quanto riguarda la tempestività della notifica, per la prima cartella, il ruolo è stato consegnato il
25/08/2021 e la cartella notificata il 07/04/2023 dal momento che i carichi affidati dal 08/03/2020 al
31/12/2021, periodo di epidemia VI , i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi – art. 68,c.
4-bis D.L. 18/2020 e per la seconda cartella il ruolo è stato consegnato il
25/06/2022 e la cartella tempestivamente notificata , ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, in data
14/10/2022.
Per quanto espresso, chiede di riconoscere la legittimità formale e sostanziale degli atti dell'AdR, con condanna alla refusione delle spese e tenendo, comunque, indenne l'AdR dalle spese di giudizio.
La NE Marche con proprie controdeduzioni fa presente che con l'impugnazione del preavviso , ai sensi dell'art. 19,c. 3 D.Leg. 546/92, possono essere fatti valere esclusivamente o vizi propri dello stesso o vizi del procedimento di notifica degli atti prodromici al preavviso, la cui eventuale definitività cristallizzerebbe la pretesa , precludendo di dedurre ogni eventuale vizio degli atti precedenti il cui credito
è da ritenere irretrattabile e incensurabile. L'interpretazione dell'art. 19 è consolidata anche dall'orientamento della S.C.( Cfr. Sent. 2743/2025 e Ord. 20172/2024).
Nel ricorso non viene contestata la regolarità della notifica delle cartelle che viene ammessa e quindi da considerare definitive e insindacabili e non viene contestato alcun vizio dell'atto impugnato, per il cui il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile e respinto.
1) Quanto alla maturata prescrizione del credito.
Il ricorrente afferma che tra l'anno di riferimento del debito e la notifica delle cartelle sono trascorsi più di tre anni. Questo non corrisponde alla realtà poiché la NE, prima dell'iscrizione a ruolo, ha notificato regolarmente gli avvisi di accertamento:
per il 2015, il 07/06/2019 nelle mani della destinataria- avviso del 24/09/2019-non opposto e, quindi, definitivo. Da notare che trattandosi di destinataria residente nel cratere sismico , i termini di prescrizione sono stati prorogati di oltre un anno, per cui la notifica è nei termini.
Per il 2016 , avviso notificato il 25/07/2020- nelle mani della destinataria- secondo le modalità previste dal D.L. 34/2020 emanato per l'emergenza VI, non opposto e quindi definitivo. Da notare, inoltre, che la ricorrente essendo residente nel cratere sismico i termini di prescrizione sono stati prorogati di oltre un anno, per cui nessuna prescrizione è avvenuta per il 2015 e 2016 che, eventualmente, doveva essere contestata nelle successive cartelle.
2) Quanto alla perdita di possesso e conseguente pretesa di carenza di legittimazione passiva.
La ricorrente ha ricevuto una serie di avvisi anche per il 2018- 2019 - 2020- 2021 e 2022 tutti regolarmente notificati come da specifica. Detti avvisi sono stati legittimamente emessi sulla base delle risultanze del PRA , dove, a tutt'oggi, risulta intestataria nonostante la Sentenza del G.D.P. che avrebbe imposto la trascrizione del passaggio di proprietà. Quanto riferito, sarebbe già da solo sufficiente a legittimare tutt'ora il credito come consolidato dalla giurisprudenza( cfr. Sent. citate). Tra l'altro l'acquiescenza ai ripetuti avvisi , tutti definitivi per mancata impugnazione ha determinato costi alla
NE. L'aver presentato solo nel luglio 2024 la Sentenza del G.D.P. , emessa, peraltro, senza contraddittorio di cui la NE non era informata, avrebbe legittimato la NE a persistere nella pretesa poiché la ricorrente non si è ancora peritata di aggiornare le risultanze del PRA. Questo in forza della L. 212/2000 artt. 10-quater e 10- quinques.
Ciò nonostante, la NE, contrariamento alle affermazioni della ricorrente, ha accolto in modo più benevolo la richiesta di autotutela del 16 luglio , comunicando con pec del 26/08/2024 il discarico delle cartelle oggetto del presente ricorso e quelle per le successive annualità, rinunciando alla tassa dovuta per le tante annualità nel frattempo prescritte e accollandosi le spese
La ricorrente avendo ricevuto l'atto il 05 luglio avrebbe potuto aspettare la risposta della NE;
invece, ha prodotto ricorso il 31 luglio , con deposito il 05/08/2024 quando avrebbe potuto notificarlo entro il 04 ottobre e depositarlo il 03 novembre. La NE avrebbe potuto evitare di accogliere la richiesta di discarico delle cartelle e quest'atto di benevolenza con conseguente cessazione della materia del contendere non può essere ritorto contro la NE .
Si chiede che il ricorso venga respinto perché inammissibile e infondato o, in subordine, che venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con la condanna alle spese. Nell'ipotesi di accoglimento, tenendo conto della lesione subita dalla NE, si chiede di tenere indenne da spese detto Ente.
La contribuente, con successive memorie, dopo aver insistito su quanto dedotto in ricorso, precisa che le somme richieste per IRPEF sono state pagate e per la tassa automobilistica non sono dovute considerato il Provvedimento del Giudice di Pace e la perdita del possesso dell'auto dal 29/05/2015.
Comunica, inoltre, che la NE ha comunicato lo sgravio dopo oltre un mese dalla richiesta, esponendo la parte al rischio di iscrizione di fermo amministrativo con tutte le relative conseguenze. Se il debitore non paga entro 30 gg. dal preavviso, l'Ente può iscrivere il fermo senza altra comunicazione, nonostante la richiesta di sgravio del 16/07/2024 che veniva riscontrata solo dell'AdR, mentre la NE, poi, inviava anche intimazione di pagamento notificata il 06/08/2024. La NE solo dopo la proposizione del ricorso, che si poteva evitare se fosse pervenuta una sollecita risposta, ha effettuato lo sgravio, pertanto, si valuti tale comportamento in funzione di una eventuale soccombenza virtuale.
Riguardo la improcedibilità del ricorso, la ricorrente ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione e la
NE non può lamentare alcun danno arrecato. La normativa sul cratere prima e sul VI dopo, nonché la notifica dell'avviso di accertamento, non inficiano, comunque, la prescrizione per il decorso del tempo. Come meglio descritto e valevole sia per il 2015 che per 2016.
Dopo la Sentenza del Giudice di Pace, la contribuente si è subito attivata presso l'ACI inviando la documentazione necessaria che rispondeva con la registrazione della pratica, pertanto, quanto asserito dalla NE , in proposito, non risulta corretto.
Riguardo le controdeduzioni dell'AdR , si precisa che è stata eccepita anche la prescrizione del debito contenuto in cartella e non è vero che la contestazione doveva essere fatta solo all'Ente impositore (cfr.
Sentenze citate), in quanto fra i due Enti si realizza un litisconsorzio necessario e il Concessionario può evocare in giudizio l'Ente.
Per quanto sopra, chiede in via principale di accogliere il ricorso e annullare la comunicazione preventiva di fermo o, in subordine, considerati lo sgravio e la cessata materia del contendere, considerare la valutazione di un'eventuale soccombenza virtuale. Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata è afferente alle cartelle sopra indicate,
tenuto conto che la cartella relativa all'IRPEF 2017 è stata pagata il 16/07/2024;
preso atto del discarico delle cartelle da parte della NE Marche per le tasse automobilistiche 2015 e
2016 e la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI FORTUNATO LUIGI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 891/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE Marche - Via Gentile Da Fabriano 9 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Luigi Mercantini 25 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00880202400006763000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 372/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ricorre contro l'AdR e la NE Marche avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo , notificato il 05/07/2024, con la quale sollecitava il pagamento della somma di euro 532,32 afferenti alle cartelle:
1) 00820210006872381000, notificata il 07/04/2023 – euro 202,74 per tassa automobilistica anno
2015;
2) Cartella 008 20230005471607000, notificata il 14/10/2022- euro 193,29- per tassa automobilistica anno 2016;
3) Cartella 00820220003898872000, notificata il 01/06/2023- euro 105,30- per IRPEF anno 2017 anche indicata nel sollecito di pagamento del 22/09/2023:
Le tasse automobilistiche non sono dovute atteso che il G.D.P., con Sent. 139/2024 del 24/06/2024, ha dichiarato la perdita del possesso della autovettura Fiat Punto targ. Targa_1 da parte di Ricorrente_1 e Nominativo_1 , con effetto dal 29/05/2015 e ha disposto l'annotazione della Sent. al PRA di Ascoli Piceno , con ordine di volturazione a nome dell'acquirente Nominativo_2 e conseguente onere del Conservatore di ogni responsabilità, e
L'IRPEF richiesta con la cartella n° 3 di euro 105,30 è stata pagata il 16/07/2024 come da attestazione allegata, pertanto, le somme richieste non sono dovute.
La Ricorrente_1, con pec del 16/07/2024, chiedeva all'AdR e alla NE Marche l'annullamento della suddetta comunicazione e lo sgravio delle tasse automobilistiche ma, l'AdR comunicava che non poteva intervenire sui ruoli trasmessi dagli Enti poiché lo sgravio e l'annullamento sono di loro competenza. Con pec del 24/07/2024 sollecitava la NE Marche sulla richiesta del 19/07/2024, senza ottenere alcun esito ,per cui provvedeva a produrre ricorso per i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto per intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata.
Le prime due cartelle (tassa automobilistica) risultano prescritte, poiché fra l'anno di riferimento e la notifica delle cartelle sono trascorsi più di tre anni senza atti interruttivi.
Per i motivi suddetti, chiede in via principale di accogliere il ricorso e condannare l'AdR alla cancellazione degli estratti di ruolo. Con vittoria di spese.
L'AdR, con propria comparsa, controdeduce:
Quanto alle vicende riferite alle tasse automobilistiche l'AdR nulla può controdedurre essendo questione che interessa l'Ente impositore in fase di iscrizione a ruolo , per cui è evidente la carenza di legittimazione passiva e, così pure, riguardo la nullità del preavviso per intervenuta prescrizione in fase antecedente alla formazione del ruolo. L'AdR è un semplice incaricato all'esazione e non ha titolo per entrare nel merito del gravame. Qualsiasi contestazione va rivolta alla NE Marche che ha emesso il ruolo.
Quanto alle prime due cartelle è stato notificati in data 07/06/2019 AV.N. 195664 e in data 25/07/2020 AV.
N. 196078.
Per quanto riguarda la tempestività della notifica, per la prima cartella, il ruolo è stato consegnato il
25/08/2021 e la cartella notificata il 07/04/2023 dal momento che i carichi affidati dal 08/03/2020 al
31/12/2021, periodo di epidemia VI , i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi – art. 68,c.
4-bis D.L. 18/2020 e per la seconda cartella il ruolo è stato consegnato il
25/06/2022 e la cartella tempestivamente notificata , ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, in data
14/10/2022.
Per quanto espresso, chiede di riconoscere la legittimità formale e sostanziale degli atti dell'AdR, con condanna alla refusione delle spese e tenendo, comunque, indenne l'AdR dalle spese di giudizio.
La NE Marche con proprie controdeduzioni fa presente che con l'impugnazione del preavviso , ai sensi dell'art. 19,c. 3 D.Leg. 546/92, possono essere fatti valere esclusivamente o vizi propri dello stesso o vizi del procedimento di notifica degli atti prodromici al preavviso, la cui eventuale definitività cristallizzerebbe la pretesa , precludendo di dedurre ogni eventuale vizio degli atti precedenti il cui credito
è da ritenere irretrattabile e incensurabile. L'interpretazione dell'art. 19 è consolidata anche dall'orientamento della S.C.( Cfr. Sent. 2743/2025 e Ord. 20172/2024).
Nel ricorso non viene contestata la regolarità della notifica delle cartelle che viene ammessa e quindi da considerare definitive e insindacabili e non viene contestato alcun vizio dell'atto impugnato, per il cui il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile e respinto.
1) Quanto alla maturata prescrizione del credito.
Il ricorrente afferma che tra l'anno di riferimento del debito e la notifica delle cartelle sono trascorsi più di tre anni. Questo non corrisponde alla realtà poiché la NE, prima dell'iscrizione a ruolo, ha notificato regolarmente gli avvisi di accertamento:
per il 2015, il 07/06/2019 nelle mani della destinataria- avviso del 24/09/2019-non opposto e, quindi, definitivo. Da notare che trattandosi di destinataria residente nel cratere sismico , i termini di prescrizione sono stati prorogati di oltre un anno, per cui la notifica è nei termini.
Per il 2016 , avviso notificato il 25/07/2020- nelle mani della destinataria- secondo le modalità previste dal D.L. 34/2020 emanato per l'emergenza VI, non opposto e quindi definitivo. Da notare, inoltre, che la ricorrente essendo residente nel cratere sismico i termini di prescrizione sono stati prorogati di oltre un anno, per cui nessuna prescrizione è avvenuta per il 2015 e 2016 che, eventualmente, doveva essere contestata nelle successive cartelle.
2) Quanto alla perdita di possesso e conseguente pretesa di carenza di legittimazione passiva.
La ricorrente ha ricevuto una serie di avvisi anche per il 2018- 2019 - 2020- 2021 e 2022 tutti regolarmente notificati come da specifica. Detti avvisi sono stati legittimamente emessi sulla base delle risultanze del PRA , dove, a tutt'oggi, risulta intestataria nonostante la Sentenza del G.D.P. che avrebbe imposto la trascrizione del passaggio di proprietà. Quanto riferito, sarebbe già da solo sufficiente a legittimare tutt'ora il credito come consolidato dalla giurisprudenza( cfr. Sent. citate). Tra l'altro l'acquiescenza ai ripetuti avvisi , tutti definitivi per mancata impugnazione ha determinato costi alla
NE. L'aver presentato solo nel luglio 2024 la Sentenza del G.D.P. , emessa, peraltro, senza contraddittorio di cui la NE non era informata, avrebbe legittimato la NE a persistere nella pretesa poiché la ricorrente non si è ancora peritata di aggiornare le risultanze del PRA. Questo in forza della L. 212/2000 artt. 10-quater e 10- quinques.
Ciò nonostante, la NE, contrariamento alle affermazioni della ricorrente, ha accolto in modo più benevolo la richiesta di autotutela del 16 luglio , comunicando con pec del 26/08/2024 il discarico delle cartelle oggetto del presente ricorso e quelle per le successive annualità, rinunciando alla tassa dovuta per le tante annualità nel frattempo prescritte e accollandosi le spese
La ricorrente avendo ricevuto l'atto il 05 luglio avrebbe potuto aspettare la risposta della NE;
invece, ha prodotto ricorso il 31 luglio , con deposito il 05/08/2024 quando avrebbe potuto notificarlo entro il 04 ottobre e depositarlo il 03 novembre. La NE avrebbe potuto evitare di accogliere la richiesta di discarico delle cartelle e quest'atto di benevolenza con conseguente cessazione della materia del contendere non può essere ritorto contro la NE .
Si chiede che il ricorso venga respinto perché inammissibile e infondato o, in subordine, che venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con la condanna alle spese. Nell'ipotesi di accoglimento, tenendo conto della lesione subita dalla NE, si chiede di tenere indenne da spese detto Ente.
La contribuente, con successive memorie, dopo aver insistito su quanto dedotto in ricorso, precisa che le somme richieste per IRPEF sono state pagate e per la tassa automobilistica non sono dovute considerato il Provvedimento del Giudice di Pace e la perdita del possesso dell'auto dal 29/05/2015.
Comunica, inoltre, che la NE ha comunicato lo sgravio dopo oltre un mese dalla richiesta, esponendo la parte al rischio di iscrizione di fermo amministrativo con tutte le relative conseguenze. Se il debitore non paga entro 30 gg. dal preavviso, l'Ente può iscrivere il fermo senza altra comunicazione, nonostante la richiesta di sgravio del 16/07/2024 che veniva riscontrata solo dell'AdR, mentre la NE, poi, inviava anche intimazione di pagamento notificata il 06/08/2024. La NE solo dopo la proposizione del ricorso, che si poteva evitare se fosse pervenuta una sollecita risposta, ha effettuato lo sgravio, pertanto, si valuti tale comportamento in funzione di una eventuale soccombenza virtuale.
Riguardo la improcedibilità del ricorso, la ricorrente ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione e la
NE non può lamentare alcun danno arrecato. La normativa sul cratere prima e sul VI dopo, nonché la notifica dell'avviso di accertamento, non inficiano, comunque, la prescrizione per il decorso del tempo. Come meglio descritto e valevole sia per il 2015 che per 2016.
Dopo la Sentenza del Giudice di Pace, la contribuente si è subito attivata presso l'ACI inviando la documentazione necessaria che rispondeva con la registrazione della pratica, pertanto, quanto asserito dalla NE , in proposito, non risulta corretto.
Riguardo le controdeduzioni dell'AdR , si precisa che è stata eccepita anche la prescrizione del debito contenuto in cartella e non è vero che la contestazione doveva essere fatta solo all'Ente impositore (cfr.
Sentenze citate), in quanto fra i due Enti si realizza un litisconsorzio necessario e il Concessionario può evocare in giudizio l'Ente.
Per quanto sopra, chiede in via principale di accogliere il ricorso e annullare la comunicazione preventiva di fermo o, in subordine, considerati lo sgravio e la cessata materia del contendere, considerare la valutazione di un'eventuale soccombenza virtuale. Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata è afferente alle cartelle sopra indicate,
tenuto conto che la cartella relativa all'IRPEF 2017 è stata pagata il 16/07/2024;
preso atto del discarico delle cartelle da parte della NE Marche per le tasse automobilistiche 2015 e
2016 e la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado , in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.