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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 17 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3582/2024 R.G. e vertente
fra
, nata ad [...] il [...] (C.F Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Mercurio ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Bari, alla Piazza Giulio
Cesare n. 30, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
dall'avv. dall'Avv. Ippolito Arabia ed elettivamente Persona_1
domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL di Potenza, al Viale Marconi,
Rampa Pascoli, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 09.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di accertare e dichiarare che la ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 27/11/2023, ha subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 6%, così come sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico - legale;
per l'effetto, di condannare l' convenuto, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., alla corresponsione dell'indennizzo in capitale dovuto per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 6% così come sarà accertata in corso di causa, a decorrere dalla domanda o, in subordine, da altra data secondo istruttoria, nella misura e nella decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalle relative scadenze. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava, CP_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile la domanda per difetto di prova e comunque rigettare nel merito il ricorso proposto in quanto infondato. Spese come per legge.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 17 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento per l'assorbente motivazione di seguito indicata.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda di accertare la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 6%, in luogo del 4% riconosciuto dall' , quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro CP_1
2 occorsole il 27.11.2023 che deduce come riconosciuto dall' sulla base del CP_2 presupposto secondo cui quest'ultimo avrebbe indennizzato la inabilità temporanea.
Al riguardo, parte ricorrente nulla ha chiesto di provare.
In particolare, la sig.ra in violazione degli oneri probatori in tema di Parte_1
infortunio sul lavoro e malattie professionali, senza formulare capitoli idonei a dimostrare la fondatezza dei fatti costituitivi della propria domanda, si è limitata alla descrizione delle mansioni espletate nonché delle conseguenze dell'evento occorso e a depositare documentazione sanitaria, chiedendo l'espletamento della
CTU.
Né tale onere probatorio può ritenersi attenuato dalla documentazione prodotta, attesa anche la contestazione della dedotta sussistenza dell'infortunio da parte dell' , costituitosi nel presente giudizio. CP_1
In conclusione, il ricorso va rigettato per essere la domanda sfornita di alcun supporto probatorio.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 09.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 17 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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