Ordinanza cautelare 13 novembre 2020
Sentenza 3 luglio 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Inammissibile
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05488/2025REG.PROV.COLL.
N. 00086/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del Prefetto pro tempore , e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione III, 6 dicembre 2024, n. 2414, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e del Ministero dell’interno;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si discute in giudizio della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata nell’interesse dell’odierna appellata.
2. Con ricorso in appello notificato il 3 gennaio 2025 e depositato il 7 gennaio successivo, la signora -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza ex articolo 60 c.p.a. 6 dicembre 2024, n. 2414, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione III, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso per l’annullamento “ del provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 103 comma 1 del D.L. 34/20020 prot. n. SA/L/N/2020/102004-SA4706951657 ”.
3. Il primo giudice ha stabilito che “ il ricorso sia irricevibile atteso che la notifica del provvedimento di diniego definitivo del 28.12.2021 risulta effettuata in data 03.01.2022, con raccomandata A/R all’indirizzo dichiarato in domanda, sia nei confronti del Sig. -OMISSIS- che della Sig.ra -OMISSIS-, cosicché il ricorso, notificato solo in data 18.09.2024 e depositato il 23.09.2024, risulta proposto fuori termine decadenziale di 60 giorni ex art. 29 c.p.a. ”, a nulla rilevando “ ad orientare diversamente, il richiamo alla disciplina di cui alla legge n. 809/1982 sulla notifica a persona diversa dal destinatario in quanto, per stessa ammissione della difesa della ricorrente e per quanto risulta dalle allegazioni di causa, la notifica è stata effettuata al Sig. -OMISSIS- che, nell’ambito della procedura di cui all’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ”.
4. L’appellante affida il proprio gravame ad un unico motivo, con il quale, reiterando le doglianze già dedotte in primo grado, lamenta “ Violazione di legge: In relazione all’articolo 7, 8 e 10 241/90. Art. 38, secondo comma, del Regolamento di esecuzione del Codice postale, approvato con d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 ”: l’Amministrazione procedente, in sostanza, avrebbe adottato illegittimamente il diniego impugnato, violando le regole poste a presidio della partecipazione al procedimento da parte del soggetto destinatario del provvedimento finale.
5. L’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 20 gennaio 2025 e, con ordinanza cautelare 24 gennaio 2025, n. 324, la Sezione ha disposto la sospensione di esecutività della sentenza impugnata, fissando per il merito l’udienza del 19 giugno 2025, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, dopo che le Amministrazioni appellate hanno depositato documentazione il 9 maggio 2025, senza ulteriori difese delle parti costituite.
6. L’appello è inammissibile per violazione dell’articolo 101 c.p.a., non contenendo alcuna censura rispetto alla statuizione del primo giudice, che, come osservato, ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, essendo stato notificato largamente oltre il termine decadenziale: l’appellante si è limitata in sede di appello a reiterare le doglianze dedotte nel merito in primo grado sulla lamentata illegittimità del diniego censurato per presunta violazione delle sue garanzie partecipative, ma nulla ha dedotto a contestazione della sentenza di prime cure, riducendosi a sostenere nella parte in fatto dell’appello di non aver mai avuto notizia dal datore di lavoro, che è stato ricoverato nel frattempo, della comunicazione degli atti (poi tardivamente) impugnati e di non aver mai conferito delega per il loro ritiro.
7. In considerazione degli interessi in gioco, sussistono, tuttavia, eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO