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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2510/ 2024 introdotta
D A
) rappresentata e difesa dall'avv. SCOTTO DI Parte_1 C.F._1
TELLA RAOUL;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.;
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che ha diritto Parte_1 alla corresponsione dell'importo di € 2.742,19, a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite di consulenza tecnico contabile, ove ritenuta necessaria. -Condannare il , in persona del pro- Controparte_2 CP_3 tempore, a corrispondere alla sig.ra , l'importo di euro 2.742,19, a titolo di differenze Parte_1 retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al
1 pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite di consulenza tecnico contabile. -Condannare il , in persona del Ministro pro- Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Raoul Scotto di Tella anticipatario”.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva di essere dipendente del
[...]
, in qualità di Personale A.T.A. profilo Assistente Amministrativo con Controparte_2
contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2011, attualmente in servizio presso I.C. Perna Dante
Avellino; che, con ricorso depositato in data 21/07/2022, presso il Tribunale di Avellino, chiedeva vedersi riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati;
che, con sentenza n. 711/2024, del Tribunale di Avellino il Giudice del Lavoro dott.
Domenico Vernillo così statuiva: “dichiara il diritto di al riconoscimento per intero Parte_1 dell'anzianità per il servizio a tempo determinato svolto prima dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, per anni 9, mesi 9 e giorni 6;”; che, la suddetta sentenza veniva regolarmente e inutilmente notificata al soccombente, in data 26/07/2024. CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva;
pertanto, accertata CP_2
la regolarità della notifica degli atti introduttivi, deve essere dichiarato contumace.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali in atti, così provvede.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Come è noto, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti” (vd. Cass. 1 giugno 2005, n. 11677).
Nel caso in esame, come precisato in punto di fatto, con sentenza n. 711/2024, del Tribunale di
Avellino, il Giudice del Lavoro dott. Domenico Vernillo ha già riconosciuto in favore della parte
2 ricorrente il diritto a percepire le differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, nei limiti della prescrizione (dal 13.10.2017). Tuttavia, il soccombente non ha CP_2
provveduto a liquidare le somme calcolate dalla parte ricorrente e inutilmente richieste dallo stesso.
Ne consegue pertanto la condanna del convenuto in persona del l.r.p.t. al pagamento in CP_2 favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.742,19, a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo. Questo GDL, infatti, in assenza della costituzione della parte datoriale, ritiene di dover aderire ai conteggi depositati in atti dalla parte ricorrente, in quanto analitici, dunque, sufficientemente precisi e privi di apparenti errori di calcolo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_2
C
p. al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 2.742,19, CP_3
a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
2) condanna il , in persona del al pagamento delle spese Controparte_2 CP_5 di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese e € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 10.4.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2510/ 2024 introdotta
D A
) rappresentata e difesa dall'avv. SCOTTO DI Parte_1 C.F._1
TELLA RAOUL;
-ricorrente-
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.;
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che ha diritto Parte_1 alla corresponsione dell'importo di € 2.742,19, a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite di consulenza tecnico contabile, ove ritenuta necessaria. -Condannare il , in persona del pro- Controparte_2 CP_3 tempore, a corrispondere alla sig.ra , l'importo di euro 2.742,19, a titolo di differenze Parte_1 retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al
1 pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite di consulenza tecnico contabile. -Condannare il , in persona del Ministro pro- Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Raoul Scotto di Tella anticipatario”.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva di essere dipendente del
[...]
, in qualità di Personale A.T.A. profilo Assistente Amministrativo con Controparte_2
contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2011, attualmente in servizio presso I.C. Perna Dante
Avellino; che, con ricorso depositato in data 21/07/2022, presso il Tribunale di Avellino, chiedeva vedersi riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati;
che, con sentenza n. 711/2024, del Tribunale di Avellino il Giudice del Lavoro dott.
Domenico Vernillo così statuiva: “dichiara il diritto di al riconoscimento per intero Parte_1 dell'anzianità per il servizio a tempo determinato svolto prima dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, per anni 9, mesi 9 e giorni 6;”; che, la suddetta sentenza veniva regolarmente e inutilmente notificata al soccombente, in data 26/07/2024. CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva;
pertanto, accertata CP_2
la regolarità della notifica degli atti introduttivi, deve essere dichiarato contumace.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali in atti, così provvede.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Come è noto, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti” (vd. Cass. 1 giugno 2005, n. 11677).
Nel caso in esame, come precisato in punto di fatto, con sentenza n. 711/2024, del Tribunale di
Avellino, il Giudice del Lavoro dott. Domenico Vernillo ha già riconosciuto in favore della parte
2 ricorrente il diritto a percepire le differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, nei limiti della prescrizione (dal 13.10.2017). Tuttavia, il soccombente non ha CP_2
provveduto a liquidare le somme calcolate dalla parte ricorrente e inutilmente richieste dallo stesso.
Ne consegue pertanto la condanna del convenuto in persona del l.r.p.t. al pagamento in CP_2 favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.742,19, a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo. Questo GDL, infatti, in assenza della costituzione della parte datoriale, ritiene di dover aderire ai conteggi depositati in atti dalla parte ricorrente, in quanto analitici, dunque, sufficientemente precisi e privi di apparenti errori di calcolo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_2
C
p. al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 2.742,19, CP_3
a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
2) condanna il , in persona del al pagamento delle spese Controparte_2 CP_5 di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese e € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 10.4.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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