Versione
13 luglio 2011
13 luglio 2011
>
Versione
19 aprile 2016
19 aprile 2016
Art. 221. Visite in corso d'opera
(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo 223.
4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo 223.
4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 5
- 1. Relazione annuale 2022Autorità nazionale anticorruzione · 23 giugno 2022 · 64.87099
[…] iii. richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); iv. attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; v. istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane”. 2 Tali sono: “1. semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza; 2. attuazione degli articoli 41 e 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 700Provvedimento: […] ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale”; si è inoltre precisato che l'attuazione del Progetto Operativo di Bonifica “trova copertura finanziaria nell'attuale programmazione, nelle more dell'imputazione di quota parte dei costi, il cui esatto ammontare sarà noto solo a bonifica conclusa e collaudata, al soggetto che ha causato l'inquinamento o a colui che, per effetto dell'acquisto dell'area, si è obbligato a subentrare relativamente a tutti gli oneri, spese e/o responsabilità inerenti e/o conseguenti alla caratterizzazione e alla esecuzione del Progetto Operativo di Bonifica e alle sue varianti”.Leggi di più...
- violazione norme procedimentali·
- onere reale·
- difetto di attribuzione·
- indennità di esproprio·
- conferenza di servizi·
- principio di precauzione·
- concentrazioni soglia di rischio (CSR)·
- giurisdizione TAR·
- concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)·
- bonifica siti contaminati·
- interesse ad agire·
- rischio idrogeologico·
- art. 10 d.l. n. 91/2014·
- eccesso di potere·
- accordo di programma