TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6460/2020
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Vito Chimienti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Calefati n. 133
- ATTORE –
E
Controparte_1
( P. IVA ), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Antonucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Calefati
n.42
- CONVENUTA –
All'udienza del 24.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate: CONCLUSIONI DELL'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … si conclude affinché
l'Ill.mo Tribunale adito, in base alle conclusioni del CTU, voglia provvedere con il rigetto della domanda attorea e compensazione delle spese legali…”
PER LA CONVENUTA: ( dalla comparsa conclusionale ) “…la domanda, come richiesto nelle difese in atti e poi precisato, va respinta perché infondata, alla luce della accertata conformità delle prestazioni alla leges artis, e comunque per mancanza di prova sulla esistenza di una condotta inadempiente in nesso causale con un pregiudizio. Con vittoria di spese… ( dalle memorie di replica ) “…
insiste nella condanna al pagamento delle spese legali…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto notificato in data 19.05.2020, l'attore conveniva in giudizio la convenuta per ivi sentire così provvedere: “…accertare e dichiarare la responsabilità per quanto di ragione dei convenuti
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede in Modugno (BA) alla S.S. 96 KM. 119.100 (P.I. ) e del dott. , P.IVA_1 CP_3 [...]
e per l'effetto (C.F.: ); Controparte_4 CodiceFiscale_2
condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali riportati dall'attore, come spiegati in narrativa, oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge;
con condanna al pagamento delle competenze, spese oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P., con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. Evidenziava e documentava che la convenuta CP_1
non aveva partecipato alla mediazione, per cui devono trarsene le conseguenze di legge. Contrariamente a quanto indicato nelle conclusioni della citazione l'attore, invero, evocava in giudizio la sola CP_1
( e non anche il dott. indicato nelle conclusioni ), che si costituiva chiedendo il rigetto della CP_3
domanda. Nel corso del giudizio era espletata C.T.U. all'esito della quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Così si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale: “…il comportamento dei sanitari della casa di cura di Bari fu corretto, conforme alle CP_2
regole dell'ars medica, per cui, dagli elementi a nostra disposizione non emergono addebiti nei confronti
dei sanitari che sottoposero ad artroprotesizzazione il sig. ”. In seguito agli esiti della C.T.U. Parte_2
pag. 2/3 parte attrice, sebbene nel precisare le conclusioni si fosse riportata alle conclusioni di cui alla citazione,
nella comparsa conclusionale ha sostanzialmente accettato le risultanze della C.T.U. medesima,
dichiarando di non avere interesse alla ulteriore prosecuzione del giudizio e chiedendo lei stessa il rigetto della domanda con la compensazione delle spese di giudizio. Deve quindi sostanzialmente ritenersi cessata la materia del contendere in ragione del comportamento processuale dell'attore, ciò non toglie che lo stesso debba comunque essere condannato al pagamento delle spese processuali della controparte in ragione della effettiva e concreta soccombenza processuale conseguente al rigetto della propria domanda,
rigetto, peraltro, dallo stesso attore sollecitato. Devono pertanto porsi definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata C.T.U. e deve condannarsi l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti della in persona Parte_1 CP_5
del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della convenuta che liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione spese generali ed accessori come per legge;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del 2010.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6460/2020
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Vito Chimienti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Calefati n. 133
- ATTORE –
E
Controparte_1
( P. IVA ), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Antonucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Calefati
n.42
- CONVENUTA –
All'udienza del 24.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate: CONCLUSIONI DELL'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … si conclude affinché
l'Ill.mo Tribunale adito, in base alle conclusioni del CTU, voglia provvedere con il rigetto della domanda attorea e compensazione delle spese legali…”
PER LA CONVENUTA: ( dalla comparsa conclusionale ) “…la domanda, come richiesto nelle difese in atti e poi precisato, va respinta perché infondata, alla luce della accertata conformità delle prestazioni alla leges artis, e comunque per mancanza di prova sulla esistenza di una condotta inadempiente in nesso causale con un pregiudizio. Con vittoria di spese… ( dalle memorie di replica ) “…
insiste nella condanna al pagamento delle spese legali…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto notificato in data 19.05.2020, l'attore conveniva in giudizio la convenuta per ivi sentire così provvedere: “…accertare e dichiarare la responsabilità per quanto di ragione dei convenuti
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede in Modugno (BA) alla S.S. 96 KM. 119.100 (P.I. ) e del dott. , P.IVA_1 CP_3 [...]
e per l'effetto (C.F.: ); Controparte_4 CodiceFiscale_2
condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali riportati dall'attore, come spiegati in narrativa, oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge;
con condanna al pagamento delle competenze, spese oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P., con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. Evidenziava e documentava che la convenuta CP_1
non aveva partecipato alla mediazione, per cui devono trarsene le conseguenze di legge. Contrariamente a quanto indicato nelle conclusioni della citazione l'attore, invero, evocava in giudizio la sola CP_1
( e non anche il dott. indicato nelle conclusioni ), che si costituiva chiedendo il rigetto della CP_3
domanda. Nel corso del giudizio era espletata C.T.U. all'esito della quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Così si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale: “…il comportamento dei sanitari della casa di cura di Bari fu corretto, conforme alle CP_2
regole dell'ars medica, per cui, dagli elementi a nostra disposizione non emergono addebiti nei confronti
dei sanitari che sottoposero ad artroprotesizzazione il sig. ”. In seguito agli esiti della C.T.U. Parte_2
pag. 2/3 parte attrice, sebbene nel precisare le conclusioni si fosse riportata alle conclusioni di cui alla citazione,
nella comparsa conclusionale ha sostanzialmente accettato le risultanze della C.T.U. medesima,
dichiarando di non avere interesse alla ulteriore prosecuzione del giudizio e chiedendo lei stessa il rigetto della domanda con la compensazione delle spese di giudizio. Deve quindi sostanzialmente ritenersi cessata la materia del contendere in ragione del comportamento processuale dell'attore, ciò non toglie che lo stesso debba comunque essere condannato al pagamento delle spese processuali della controparte in ragione della effettiva e concreta soccombenza processuale conseguente al rigetto della propria domanda,
rigetto, peraltro, dallo stesso attore sollecitato. Devono pertanto porsi definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata C.T.U. e deve condannarsi l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti della in persona Parte_1 CP_5
del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della convenuta che liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione spese generali ed accessori come per legge;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento CP_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del 2010.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 3/3