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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2420/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Taccone adisce questo Ufficio per vedersi riconoscere il diritto all'ottenimento della residua somma – pari a 974,04 euro – spettante a lei a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di Assegno al Nucleo Familiare, per l'anno 2015.
1.1. La ricorrente dichiara I) di aver inoltrato a – il 19 marzo 2016 – CP_1 domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF;
II) di aver ricevuto comunicazione di accoglimento della domanda;
III) di aver ricevuto l'importo minore di 3.766,15 euro (a fronte della somma pari a 4.740,19 euro); IV) di aver
CP_ appreso che l'importo di 974,04 euro è stato trattenuto dall' previdenziale quale residuo da recuperare, in ragione di un asserito indebito, comunicatole il 30 settembre
2014; V) di aver proposto – contro tale comunicazione di indebito – apposito ricorso, contrassegnato dal numero di Reg. Gen. 1370/2015.
2. L' resiste al ricorso, chiedendone il rigetto. Controparte_3
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
4. Le doglianze attoree meritano valorizzazione.
5. La residua somma – oggetto di odierna contestazione – trattenuta da CP_1
riguarda la comunicazione di indebito su cui questo Ufficio (in diversa composizione) si
è espresso – il 12 settembre 2023 – con sentenza, recante numero 613/2023.
6. Poiché le odierne pretese di parte ricorrente vertono su altra questione, peraltro
CP_ non contestata dall' resistente, è necessario dare rilievo all'istanza di Taccone.
7. Per le ragioni sopra espresse, ha diritto all'ottenimento della somma Pt_1
pari a 974,04 euro, condannando alla restituzione di tale importo, poiché, CP_1
indebitamente trattenuto.
8. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d.
m. 147/2022, tengono conto della decurtazione prevista dal decreto succitato (in ragione della natura documentale del giudizio, e della correlata assenza d'attività istruttoria), vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, poiché dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
– risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al CP_1 pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 60,00
Fase introduttiva del giudizio: € 40,00
Fase decisionale: € 100,00
Compenso tabellare: € 200,00
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni
[...]
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda;
2 - per l'effetto, dichiara il diritto di a ottenere la residua somma di Parte_1
974,04 euro;
- condanna, inoltre, , in Controparte_4
persona del rappresentante legale pro tempore a restituire l'importo indebitamente trattenuto;
- condanna, infine, , in Controparte_4
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da e liquidate complessivamente in 200,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., Parte_1
eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore dei procuratori di avvocati Pasquale Parte_1
Andrizzi e Francesco Maccarone, siccome dichiaratisi antistatari.
Così deciso, 17/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2420/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Taccone adisce questo Ufficio per vedersi riconoscere il diritto all'ottenimento della residua somma – pari a 974,04 euro – spettante a lei a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di Assegno al Nucleo Familiare, per l'anno 2015.
1.1. La ricorrente dichiara I) di aver inoltrato a – il 19 marzo 2016 – CP_1 domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF;
II) di aver ricevuto comunicazione di accoglimento della domanda;
III) di aver ricevuto l'importo minore di 3.766,15 euro (a fronte della somma pari a 4.740,19 euro); IV) di aver
CP_ appreso che l'importo di 974,04 euro è stato trattenuto dall' previdenziale quale residuo da recuperare, in ragione di un asserito indebito, comunicatole il 30 settembre
2014; V) di aver proposto – contro tale comunicazione di indebito – apposito ricorso, contrassegnato dal numero di Reg. Gen. 1370/2015.
2. L' resiste al ricorso, chiedendone il rigetto. Controparte_3
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
4. Le doglianze attoree meritano valorizzazione.
5. La residua somma – oggetto di odierna contestazione – trattenuta da CP_1
riguarda la comunicazione di indebito su cui questo Ufficio (in diversa composizione) si
è espresso – il 12 settembre 2023 – con sentenza, recante numero 613/2023.
6. Poiché le odierne pretese di parte ricorrente vertono su altra questione, peraltro
CP_ non contestata dall' resistente, è necessario dare rilievo all'istanza di Taccone.
7. Per le ragioni sopra espresse, ha diritto all'ottenimento della somma Pt_1
pari a 974,04 euro, condannando alla restituzione di tale importo, poiché, CP_1
indebitamente trattenuto.
8. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d.
m. 147/2022, tengono conto della decurtazione prevista dal decreto succitato (in ragione della natura documentale del giudizio, e della correlata assenza d'attività istruttoria), vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, poiché dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
– risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al CP_1 pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 60,00
Fase introduttiva del giudizio: € 40,00
Fase decisionale: € 100,00
Compenso tabellare: € 200,00
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni
[...]
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda;
2 - per l'effetto, dichiara il diritto di a ottenere la residua somma di Parte_1
974,04 euro;
- condanna, inoltre, , in Controparte_4
persona del rappresentante legale pro tempore a restituire l'importo indebitamente trattenuto;
- condanna, infine, , in Controparte_4
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da e liquidate complessivamente in 200,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., Parte_1
eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore dei procuratori di avvocati Pasquale Parte_1
Andrizzi e Francesco Maccarone, siccome dichiaratisi antistatari.
Così deciso, 17/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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