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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 513/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
diffamazione a mezzo MI BENIAMINO elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico stampa presso il difensore avv. MI BENIAMINO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 , rappresentato e difeso dall'avv. ROSSATO Controparte_1
ANDREA elettivamente domiciliato in CORSO DELLA LIBERTA' 3 46100
MANTOVA presso il difensore avv. ROSSATO ANDREA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 1037/21
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare l'illiceità della condotta di parte appellata e il Controparte_1
danno non patrimoniale subito dalla società in Parte_1
conseguenza dello stesso;
- condannare al risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale nella forma di danno all'immagine e alla reputazione
della società nella misura di € 30.000,00, Parte_1
comprensiva anche dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n.
47/1948, o in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia,
con vittoria di spese, diritti e onorari.. Con vittoria di spese per entrambi i
gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze
istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, in particolare,
disporre la revoca della pronuncia di decadenza dall'assunzione della
testimonianza di per tutte le ragioni esposte nella parte motiva Tes_1
del presente appello”. pagina 2 di 8
Dell'appellato
“Nel merito: anche in ordine alle domande istruttorie avversarie per i motivi
in esposti in atti, respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto ed
in diritto per le ragioni esposte nel corpo dell'atto e, conseguentemente,
condannarsi l'attrice alla refusione delle spese e competenze professionali di
giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge;
Si
dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali
nuove domande che potrebbero essere tenorizzate da controparte. In via
subordinata, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
totale o parziale, dell'azione avanzata da parte attrice, ridurre l'avversa
pretesa delle somme non dovute e/o non provate sino ad equità per tutti i
motivi meglio esposti nel corpo del presente atto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1037/21 il tribunale di Mantova rigettava la domanda di di condanna di al risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno che l'attrice assumeva di aver subito in conseguenza dell'intervista rilasciata dal convenuto alla Gazzetta di Mantova, pubblicata sul quotidiano cartaceo e nella versione online.
Argomentava il primo giudice che l'attrice non aveva provato che il convenuto aveva effettivamente rilasciato l'intervista anche a causa della decadenza dal pagina 3 di 8 diritto di escutere quale teste la giornalista, in conseguenza della mancata presentazione all'udienza all'uopo fissata sia della stessa attrice che della teste.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria ha proposto appello . Parte_1
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia sull'istanza di revoca dell'ordinanza con cui il primo giudice l'aveva dichiarata decaduta dal diritto di escutere la teste in spregio all'art. 112 c.p.c., vertendosi in Tes_1
tema di domanda rilevante ai fini del giudizio.
Con il secondo motivo censura la ritenuta attendibilità del teste Tes_2
compagno della figlia dell'appellato, presente nella casa di quest'ultimo
[...]
in un giorno festivo e in orario d'ufficio nonché l'omessa valutazione del documento prodotto sub 4 nel quale la Gazzetta di Mantova aveva preso posizione sulla corrispondenza fra le dichiarazioni rese da alla CP_1
giornalista e quanto da questa scritto nell'articolo oggetto di causa. Tes_1
Con il terzo motivo censura l'omessa valutazione, da parte del primo giudice,
delle dichiarazioni rese da al fine di verificarne la veridicità e il CP_1
pagina 4 di 8 carattere lesivo della sua immagine.
Con il quarto e quinto motivo si duole dell'omessa considerazione della lesività di interessi costituzionalmente protetti delle dichiarazioni rese dall'appellato e segnatamente, della lesione del suo diritto alla reputazione.
Con il sesto motivo si duole dell'omessa considerazione del danno patito concretatosi nella lesione della sua reputazione imprenditoriale e professionale in ragione della diffusività delle dichiarazioni in tutta la Provincia di Mantova.
---------------
Il primo motivo è infondato.
E' incontestato che parte attrice non comparì all'udienza dell'8 aprile 2021,
fissata per l'escussione della teste che la controparte non richiese Tes_1
l'escussione della teste, peraltro, non presente e che, in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa parte attrice insistè per l'escussione della teste.
Considerato che spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi, a causa della sua mancata comparizione all'udienza fissata, e che, nella specie, parte attrice/appellante non aveva addotto alcun giustificato motivo, il rigetto dell'istanza deve ritenersi implicito nella declaratoria di decadenza dal diritto di escutere il teste ribadita nella parte motiva della sentenza e già pronunciata nell'ordinanza in data 8 aprile 2021. pagina 5 di 8 Il secondo motivo è infondato.
La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità
sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito del giudizio).
Nel caso di specie, il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, la loro coerenza e precisione non ha formato oggetto di censura da parte dell'appellante e la pretesa vicinanza del teste alla parte ( per essere il teste compagno della figlia dell'appellato) di per sé sola non può inficiare la Tes_3
veridicità delle sue dichiarazioni.
pagina 6 di 8 Il rigetto dei primi due motivi d'appello assorbe i restanti motivi.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 513/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
diffamazione a mezzo MI BENIAMINO elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico stampa presso il difensore avv. MI BENIAMINO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 , rappresentato e difeso dall'avv. ROSSATO Controparte_1
ANDREA elettivamente domiciliato in CORSO DELLA LIBERTA' 3 46100
MANTOVA presso il difensore avv. ROSSATO ANDREA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 1037/21
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare l'illiceità della condotta di parte appellata e il Controparte_1
danno non patrimoniale subito dalla società in Parte_1
conseguenza dello stesso;
- condannare al risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale nella forma di danno all'immagine e alla reputazione
della società nella misura di € 30.000,00, Parte_1
comprensiva anche dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n.
47/1948, o in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia,
con vittoria di spese, diritti e onorari.. Con vittoria di spese per entrambi i
gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze
istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, in particolare,
disporre la revoca della pronuncia di decadenza dall'assunzione della
testimonianza di per tutte le ragioni esposte nella parte motiva Tes_1
del presente appello”. pagina 2 di 8
Dell'appellato
“Nel merito: anche in ordine alle domande istruttorie avversarie per i motivi
in esposti in atti, respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto ed
in diritto per le ragioni esposte nel corpo dell'atto e, conseguentemente,
condannarsi l'attrice alla refusione delle spese e competenze professionali di
giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge;
Si
dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali
nuove domande che potrebbero essere tenorizzate da controparte. In via
subordinata, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
totale o parziale, dell'azione avanzata da parte attrice, ridurre l'avversa
pretesa delle somme non dovute e/o non provate sino ad equità per tutti i
motivi meglio esposti nel corpo del presente atto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1037/21 il tribunale di Mantova rigettava la domanda di di condanna di al risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno che l'attrice assumeva di aver subito in conseguenza dell'intervista rilasciata dal convenuto alla Gazzetta di Mantova, pubblicata sul quotidiano cartaceo e nella versione online.
Argomentava il primo giudice che l'attrice non aveva provato che il convenuto aveva effettivamente rilasciato l'intervista anche a causa della decadenza dal pagina 3 di 8 diritto di escutere quale teste la giornalista, in conseguenza della mancata presentazione all'udienza all'uopo fissata sia della stessa attrice che della teste.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria ha proposto appello . Parte_1
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia sull'istanza di revoca dell'ordinanza con cui il primo giudice l'aveva dichiarata decaduta dal diritto di escutere la teste in spregio all'art. 112 c.p.c., vertendosi in Tes_1
tema di domanda rilevante ai fini del giudizio.
Con il secondo motivo censura la ritenuta attendibilità del teste Tes_2
compagno della figlia dell'appellato, presente nella casa di quest'ultimo
[...]
in un giorno festivo e in orario d'ufficio nonché l'omessa valutazione del documento prodotto sub 4 nel quale la Gazzetta di Mantova aveva preso posizione sulla corrispondenza fra le dichiarazioni rese da alla CP_1
giornalista e quanto da questa scritto nell'articolo oggetto di causa. Tes_1
Con il terzo motivo censura l'omessa valutazione, da parte del primo giudice,
delle dichiarazioni rese da al fine di verificarne la veridicità e il CP_1
pagina 4 di 8 carattere lesivo della sua immagine.
Con il quarto e quinto motivo si duole dell'omessa considerazione della lesività di interessi costituzionalmente protetti delle dichiarazioni rese dall'appellato e segnatamente, della lesione del suo diritto alla reputazione.
Con il sesto motivo si duole dell'omessa considerazione del danno patito concretatosi nella lesione della sua reputazione imprenditoriale e professionale in ragione della diffusività delle dichiarazioni in tutta la Provincia di Mantova.
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Il primo motivo è infondato.
E' incontestato che parte attrice non comparì all'udienza dell'8 aprile 2021,
fissata per l'escussione della teste che la controparte non richiese Tes_1
l'escussione della teste, peraltro, non presente e che, in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa parte attrice insistè per l'escussione della teste.
Considerato che spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi, a causa della sua mancata comparizione all'udienza fissata, e che, nella specie, parte attrice/appellante non aveva addotto alcun giustificato motivo, il rigetto dell'istanza deve ritenersi implicito nella declaratoria di decadenza dal diritto di escutere il teste ribadita nella parte motiva della sentenza e già pronunciata nell'ordinanza in data 8 aprile 2021. pagina 5 di 8 Il secondo motivo è infondato.
La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità
sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito del giudizio).
Nel caso di specie, il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, la loro coerenza e precisione non ha formato oggetto di censura da parte dell'appellante e la pretesa vicinanza del teste alla parte ( per essere il teste compagno della figlia dell'appellato) di per sé sola non può inficiare la Tes_3
veridicità delle sue dichiarazioni.
pagina 6 di 8 Il rigetto dei primi due motivi d'appello assorbe i restanti motivi.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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