Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1474 del R.G.A.C. dell'anno 2024, avente a oggetto un contratto di locazione e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Matera Parte_1
Parte appellante
e rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Trigona Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti:
Per la parte appellante: “Voglia l'adìto Giudice, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta impugnazione riformare la sentenza n.
625/2024 del Tribunale di Paola del 10/9/2024 resa nel procedimento civile n. 978/2013 R.G.A.C. nella parte in cui 'riconosce il diritto all'indennità di occupazione dell'immobile concesso in locazione
1
fino al 31/12/2012 in favore della società appellata Controparte_1
statuendone sia il mancato riconoscimento del maggior danno richiesto perché non provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., nonché quello relativo al corrispettivo del canone convenuto entrambi ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
preliminarmente:
- ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, avverso la sentenza n°625/2024 resa tra le parti dal Tribunale Parte_1
Civile di Paola, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa, e per l'effetto rigettarlo, adottando ogni consequenziale provvedimento;
nel merito:
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa, l'appello proposto dal
Sig. , avverso la sentenza n°625/2024 resa tra le parti dal Parte_1
Tribunale Civile di Paola, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa, e per l'effetto rigettarla, adottando ogni consequenziale provvedimento;
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, i motivi, le domande, le eccezioni e le richieste tutte formulate dal Sig. , con l'atto di Parte_1
appello cui si resiste;
2 - confermare la sentenza impugnata n°625/2024 resa tra le parti dal
Tribunale Civile di Paola, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
- condannare l'appellante soccombente al pagamento di spese, compensi professionali e anticipazioni del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la ha Controparte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere: Parte_1
- la restituzione e il rilascio dei locali di proprietà della ossia l'unità immobiliare n. 05501/001; Controparte_1
- il pagamento dell'indennità di occupazione dei suddetti locali ad uso abitativo, quantificate in € 26.283,67 a far data dal 19.7.2006 sino al
31.12.2012 e dell'ulteriore somma maturata dall'1.1.2013 e maturanda sino all'effettivo rilascio da quantificarsi in via equitativa;
- la restituzione e il rilascio del locale sito al piano interrato del fabbricato ex adibito ad uso deposito;
CP_2
- il pagamento dell'ulteriore somma, sempre a titolo di indennità di occupazione del suddetto “locale deposito” maturata dal 19.7.2006 e maturanda sino all'effettivo rilascio, sempre da quantificarsi in via equitativa.
Ha, in particolare, dedotto che:
- successivamente divenuta Controparte_3 _1
, agendo per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
[...]
in forza di mandato per rappresentanza, concedeva in locazione a
3 gli immobili di proprietà ferroviaria costituiti da Parte_1
un'unità immobiliare n. 05501/001, composto da due vani, cucina, servizi ed eventuali altre dipendenze, di mq 45,00;
- la durata del contratto veniva stabilita in anni quattro a decorrere dall'1.1.1995 sino al 31.12.1998;
- il canone annuale di locazione veniva, invece, concordato nella misura di £ 974.348, da pagarsi in rate mensili anticipate di £ 81.196;
- il suddetto contratto è stato disdettato con nota raccomandata a.r. del 13.6.1998 e del 17.6.2002;
- nonostante l'intervenuta disdetta, ha continuato a Parte_1
detenere i locali per uso abitativo in questione, pagando lo stesso vecchio canone mensile a titolo di indennità di occupazione fino al 23.6.2005;
- a partire da tale data, non ha più corrisposto Parte_1
alcuna rata di canone e/o indennità di occupazione, e non ha rilasciato il suddetto immobile;
- in data 19.7.2006, al fine di regolarizzare la posizione tramite contratto di locazione, in occasione di sopraluogo presso l'immobile, è stato accertato che ha occupato dei locali di consistenza Parte_1
maggiore rispetto ai mq 45, previsti dall'originario contratto di locazione.
Con verbale di accordo, pertanto, le parti si erano impegnate a perfezionare un nuovo contratto di locazione per l'alloggio occupato;
- a seguito del mancato perfezionamento del contratto di locazione,
a continuato a detenere i locali;
Parte_1
- in data 24.6.2009, in occasione di altro sopraluogo, è emerso che ha occupato, sine titulo, anche ulteriori locali per uso Parte_1
deposito;
- con nota del 31.7.2009 è stato diffidato alla riconsegna dei predetti locali, liberi e sgombri, entro la data del 31.8.2009, oltre al pagamento
4 dell'indennità risarcitoria sulla differenza di mq occupati e per l'occupazione del locale deposito;
- tale diffida è rimasta inevasa, pertanto in data 4.9.2009 è stato nuovamente diffidato alla riconsegna degli immobili in questione;
- in data 15.9.2009, con “verbale di accertamento detenzione immobili” è stato constatato l'omesso rilascio;
- in data 22.7.2011, con racc. a.r., è stata inviata una proposta di locazione dell'immobile ad uso abitativo di mq 102, avente scadenza al
22.6.2014 e con decorrenza a retroagire alla data del 23.6.2005. Tale proposta è stata rifiutata da Parte_1
Si è costituito il quale, preliminarmente, ha Parte_1
eccepito il difetto di legittimazione attiva di e, nel Controparte_1
merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie per infondatezza e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati in
€ 5.000,00.
Ha contestato quanto dedotto con il ricorso, evidenziando che:
- in data 4.1.1995 è stato stipulato contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo – n. 362/95 – tra
[...]
Parte_2
rappresentata ai fini della stipula dalla SOC. METROPOLIS, e con il quale è stato statuito che “per i dipendenti Parte_1
in servizio il pagamento del canone verrà effettuato con ritenuta mensile,
a ruolo paga”;
- in conformità a tale accordo il canone di locazione è stato trattenuto sulle buste paga;
- in data 4.12.2000, è stato stipulato tra le Parte_1
atto di transazione con il quale è stata Controparte_4
posta nel nulla la disdetta del contratto - datata 13.6.1998 - e pertanto lo stesso continua a produrre efficacia tra le parti. In conformità di tale
5 accordo, invero, il canone di locazione è stato trattenuto sulle buste paga, come di consueto;
- il contratto di locazione, quindi, non è mai stato disdettato;
- le somme corrisposte da , quindi, non sono state Parte_1
corrisposte a titolo di indennità di occupazione;
- in ogni caso le pretese di controparte sarebbero ormai, comunque, ampiamente prescritte;
- i locali dell'immobile sono stati variamente ampliati nel corso del tempo (in data 29.1.1975 il Capo dell'Ufficio Movimento ha comunicato per conoscenza alla sig.ra - defunta madre di Persona_1
- l'ampliamento dei locali;
in data 4.2.1975 il Capo Parte_1
dell'Ufficio Movimento ha comunicato per conoscenza alla precitata un ulteriore ampliamento dei locali;
in data 21.11.1983, Persona_1
quest'ultima ha avanzato richiesta di ulteriore ampliamento dei locali;
in data 5.9.1985 il Capo dell'Ufficio Movimento ha accolto la richiesta e ha autorizzato l'esecuzione dei lavori);
- in data 8.2.1995 la ha concesso in Controparte_5
uso gratuito al il locale magazzino già oggetto di Parte_1
autorizzazione del 5.9.1985 e si era impegnata a redigere verbale circa l'effettiva consistenza dei locali;
- l'immobile in questione appartiene alla società CP_6
dal 13.5.2008 e, in precedenza, dall'11.1.2006 alla SOC. RREF
[...]
FONDIMMOBILIARI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
SPA, come, peraltro, dichiarato dalla ricorrente stessa nel proprio ricorso;
- in data 8.2.2018, invero, la ha concesso in Controparte_6
comodato a l'appartamento per cui è causa;
Parte_1
- la , per sua stessa ammissione, non è mai stata _1
proprietaria dell'immobile e pertanto la stessa non può e neppure ha potuto né disdettare il contratto di locazione, né sospenderlo, né assumere
6 decisioni al riguardo. Pattuizioni contrarie sono da considerare nulle e/o annullabili in quanto intercorse con soggetto non legittimato;
- la , già datore di lavoro del , _1 Parte_1
ha rappresentato circostanze contrarie al vero, facendo credere di essere divenuta proprietaria dell'immobile e così ha proceduto a compiere una serie di atti tesi a ledere il normale godimento del bene, arrecando indubbie sofferenze psico - fisiche a e alla sua famiglia e Parte_1
dei quali si chiede il risarcimento.
L'istruttoria è consistita nell'esame della documentazione allegata e nell'escussione dei testi (all'udienza del Testimone_1
20.3.2018) e (all'udienza del 17.1.2019). Testimone_2
Infine, verificata la mancanza di margini per la definizione bonaria della vertenza, la causa è stata decisa con la presente sentenza.”
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 625 del 10 settembre 2024, resa a definizione del giudizio n. 978/2013 R.G.A.C., aveva preliminarmente ritenuto sussistente la legittimazione della _1
rilevando che, per l'esercizio dell'azione di rilascio, non è
[...]
necessario che il locatore sia proprietario dell'immobile, essendo sufficiente la legittima disponibilità.
In ogni caso, il giudice di primo grado aveva rilevato che la legittimazione all'esercizio dell'azione di rilascio del bene, così come quella alla proposizione della domanda relativa all'indennità di occupazione, era stata dimostrata dalla parte ricorrente, in forza del contratto di locazione del 23 giugno 2005 e di sublocazione dell'11 gennaio 2006, fino al 22 giugno 2014, data di scadenza dei citati contratti.
Nel corso del giudizio di primo grado, la aveva Controparte_1
rinunciato alla domanda di rilascio dell'immobile, che era stato restituito alla società proprietaria, il 26 giugno 2017. Controparte_6
7 Non sussistendo più interesse in relazione alla suddetta domanda, pertanto, il giudice di primo grado aveva dichiarato, limitatamente a essa, cessata la materia del contendere.
La domanda proposta dalla parte ricorrente per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile detenuto da
, invece, era stata ritenuta fondata e accolta dal giudice Parte_1
di primo grado.
Considerata la natura contrattuale della responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 c.c., il tribunale aveva precisato che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di tale obbligo si prescrive nell'ordinario termine decennale.
In particolare il tribunale aveva affermato che quando il conduttore mantiene la detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto, questo è tenuto, da quel momento in poi, al pagamento dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., e non più del canone secondo le scadenze pattuite, poiché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata (sul punto è stata richiamata Cass., n. 38970/2021).
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, pertanto, era stata ritenuta infondata dal tribunale, in quanto il relativo termine risultava interrotto da una raccomandata del 31 luglio 2009, con la quale la parte resistente era stata intimata al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità.
La relativa domanda, dunque, secondo il giudice di primo grado, era stata proposta tempestivamente.
Il tribunale, inoltre, aveva rilevato come la parte resistente non avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, né dell'indennità di occupazione relativa al periodo oggetto di causa.
8 A tal proposito, il tribunale aveva specificato che la documentazione prodotta dalla parte resistente – segnatamente le buste paga riferite ai mesi di febbraio 2001 e luglio 2005, dalle quali risultavano trattenute per il godimento dell'immobile – non era rilevante, trattandosi di documenti relativi a un periodo antecedente rispetto a quello per cui era stato richiesto il pagamento dell'indennità.
Nel corso dell'istruttoria era emerso che l'immobile occupato dalla parte resistente presentava una superficie effettiva di 102 mq, superiore a quella indicata nel contratto originario (pari a 45 mq).
Sulla base di tali risultanze, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'indennità di occupazione dovesse essere calcolata sulla superficie reale dell'immobile e al valore unitario di € 37,92/mq annuo.
Il tribunale, dunque, aveva condannato la parte resistente al pagamento a favore della della somma complessiva di € Controparte_1
30.942,72, di cui € 25.140,96 per il periodo dal 19 luglio 2006 al 31 dicembre 2012 ed € 5.801,76 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 22 giugno 2014, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
Era stata rigettata dal tribunale, invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per l'occupazione del locale deposito, il quale era stato concesso alla parte resistente in comodato d'uso gratuito con autorizzazione dell'8 febbraio 1995.
Anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno era stata rigettata dal giudice di primo grado, non essendo stati né specificamente dedotti, né dimostrati, pregiudizi risarcibili.
Per la complessità della causa e la reciproca soccombenza, il tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
rappresentando l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado
9 nel ritenere fondata la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
Segnatamente la parte appellante ha dedotto la violazione degli artt.
1591 e 2697 c.c., in relazione alla mancata prova del maggior danno subito da parte della società appellata.
Il giudice di primo grado avrebbe errato, secondo la parte appellante, nel ritenere la sussistenza di tale danno in re ipsa, quale conseguenza della mancata riconsegna dell'immobile.
Ha evidenziato la parte appellante come la Corte di cassazione abbia chiarito che la condanna del conduttore dell'immobile al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. esige la prova specifica dell'esistenza del danno e del suo concreto ammontare, e, in tema di risarcimento danni da occupazione illegittima di un immobile, sussisterebbe una presunzione relativa che ammetterebbe la prova contraria.
In assenza di prova del maggior danno, il tribunale, in caso di accoglimento della domanda, avrebbe dovuto condannare l'odierno appellante soltanto al pagamento dei canoni pattuiti nel contratto, per il periodo dal 19 luglio 2006 al 31 dicembre 2012, per un totale di €
3.228,61, e non anche al risarcimento del maggior danno, proprio in quanto non provato dal locatore.
Ha precisato, però, la parte appellante che la morosità nel pagamento del canone di locazione tra il 19 luglio 2006 e il 31 dicembre
2012 non le sarebbe comunque addebitabile, in quanto derivante dalla circostanza che la nuova società locatrice, odierna appellata, dal 19 luglio
2006, avrebbe omesso di trattenere automaticamente il canone di locazione dalla busta paga del conduttore.
Si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_7
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 10 434 c.p.c., e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stati oggetto di specifica impugnazione, sono passati in giudicato i capi della sentenza con cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile, nonché rigettate l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della l'eccezione di prescrizione Controparte_7
in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per l'occupazione del locale deposito e, infine, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Occorre dare atto dell'infondatezza dell'eccezione preliminare, risultando rispettato il disposto dell'art. 434 c.p.c.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per le considerazioni che seguono.
La fattispecie relativa ai danni derivanti dal ritardato rilascio dell'immobile da parte del conduttore è disciplinata dall'art. 1591 c.c.
Il ritardo nella riconsegna dell'immobile comporta un prolungamento del suo utilizzo da parte del conduttore, il quale, ai sensi della suddetta norma, è tenuto a corrispondere al locatore un compenso per l'ulteriore periodo di godimento, nella stessa misura prevista dal contratto (c.d. indennità di occupazione).
Qualora tale compenso non risulti sufficiente a risarcire integralmente il danno effettivamente subito dal locatore, però, il conduttore sarà tenuto, sempre ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche al ristoro
11 degli ulteriori pregiudizi derivanti dal mancato tempestivo rilascio dell'immobile (c.d. maggior danno).
La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto (Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 38588 del 6 dicembre 2021).
La Corte di cassazione ha chiarito che “in tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il maggior danno risarcibile ex art. 1591 c.c. (in aggiunta alla liquidazione automatica in misura corrispondente al canone pagato prevista da detta norma) dev'essere provato dal locatore - anche per presunzioni - nella sua certa e concreta esistenza e non si identifica nel danno da perdita di chance, la cui configurabilità nel caso è esclusa per la intrinseca incertezza sulla possibilità di conseguire il vantaggio economico che connota questa figura” (Cass., sez. 3, sentenza n. 27287 del 7 ottobre
2021).
Il ritardo nella riconsegna dell'immobile alla scadenza del contratto, dunque, comporta due obbligazioni a carico del conduttore.
Per quanto riguarda l'indennità di occupazione, il relativo pagamento è dovuto automaticamente nel momento in cui, alla scadenza del contratto di locazione, l'immobile non viene riconsegnato al locatore.
In tal caso non è necessario, dunque, che il locatore dimostri di aver subito un danno specifico, trattandosi di un ristoro minimo previsto ex lege, che prescinde da qualsiasi prova diversa dall'occupazione in sé, che nel caso di specie è incontestata.
In ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta dal conduttore appellante, nel caso di specie è pacifico, nonché documentalmente provato, che con contratto del 1° gennaio 1995, la poi divenuta agendo per conto di Rete Controparte_3 Controparte_1
12 Ferroviaria Italiana s.p.a., in virtù di un mandato con rappresentanza, avesse concesso in locazione a un immobile di proprietà Parte_1
ferroviaria, segnatamente l'unità immobiliare n. 05501/001 di mq 45, composto da due vani, cucina, servizi ed eventuali dipendenze, e che il contratto di locazione avesse una durata di quattro anni, sino al 31 dicembre 1998, nonché che il canone annuo pattuito fosse di Lire
974.348, da versarsi in rate mensili anticipate di Lire 81.196.
È, altresì, incontestato, che, nonostante l'avvenuta disdetta del suddetto contratto di locazione (vedasi allegato n. 2 al fascicolo della parte appellata nel giudizio di primo grado), l'appellante abbia continuato a occupare l'immobile per cui è causa, versando il canone, nell'importo originariamente previsto, soltanto sino al 23 giugno 2006.
La parte appellata, ricorrente nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna della parte appellante al pagamento dell'indennità di occupazione, quantificata in € 26.283,67, a far data dal 19 luglio 2006 sino al 31 dicembre 2012.
A sostegno delle proprie ragioni, il locatore appellato ha eccepito che l'immobile occupato avrebbe una metratura superiore rispetto a quella indicata nel contratto originario.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tuttavia, ritiene la corte che tale circostanza non sia stata adeguatamente provata in giudizio.
Il locatore ha fatto riferimento a sopralluoghi effettuati da propri dipendenti che, escussi nel giudizio di primo grado, avrebbero confermato l'occupazione di spazi più ampi.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non trovano riscontro in ulteriori elementi oggettivi di prova, né sono supportate da documentazione tecnica o perizie indipendenti.
13 In particolare i verbali di sopralluogo prodotti in giudizio dalla parte appellata nel giudizio di primo grado non possono essere considerati idonei a fondare una diversa quantificazione della metratura effettivamente occupata, trattandosi di atti a formazione unilaterale, privi di valore probatorio pieno in assenza di ulteriori riscontri, diversi dalla testimonianza dei tecnici che li hanno effettuati.
La corte ritiene, pertanto, che l'indennità di occupazione debba essere determinata sulla base del canone contrattualmente previsto e corrisposto dalla parte appellante sino al 23 giugno 2006, pari a € 41,93 mensili, incontestata tra le parti.
Ne deriva una quantificazione dell'indennità complessiva dovuta, per il periodo dal 19 luglio 2006 al 31 dicembre 2012, pari a € 3.228,61.
Deve, inoltre, ritenersi infondata la deduzione dell'appellante secondo cui alcuna indennità sarebbe dovuta, in quanto il locatore avrebbe omesso di trattenere automaticamente l'importo del canone dalla busta paga del conduttore, secondo quanto previsto dal contratto.
Tale omissione non esime in alcun modo il conduttore dall'obbligo di corrispondere quanto dovuto per l'occupazione dell'immobile, configurandosi in ogni caso un'occupazione priva di titolo che dà diritto al proprietario di ricevere ex lege un'indennità per il mancato godimento del bene.
A differenza dell'indennità di occupazione, il riconoscimento del diritto del locatore al risarcimento del cosiddetto “maggior danno”, come già detto, presuppone un onere probatorio più rigoroso e articolato.
Ai sensi dell'art. 1591 c.c., infatti, affinché tale pretesa possa essere accolta, il locatore deve fornire prova sia dell'effettiva esistenza del danno subito, sia dell'entità concreta del pregiudizio economico patito.
14 Non è sufficiente, dunque, la mera protrazione dell'occupazione dell'immobile oltre la scadenza contrattuale, né l'inadempimento del conduttore.
È necessario che il locatore dimostri che, se il bene fosse stato tempestivamente restituito, avrebbe potuto ricavarne un'utilità economica superiore rispetto a quella effettivamente percepita a titolo di indennità di occupazione.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, tale prova non sia stata offerta dal locatore appellato.
In particolare la parte appellata non ha fornito alcun elemento concreto – né documentale, né testimoniale – che consenta di ritenere che, qualora l'immobile fosse stato restituito alla scadenza del contratto, avrebbe potuto concederlo in locazione a condizioni più vantaggiose, oppure impiegato per finalità tali da generare un maggior profitto.
L'appellata non ha prodotto, per esempio, alcuna proposta locativa alternativa, alcun contratto preliminare, né risultanze che attestino una domanda effettiva di mercato in grado di giustificare il risarcimento di un importo superiore rispetto a quello posto a base della liquidazione dell'indennità.
In assenza di tale prova, deve ritenersi infondata ogni pretesa risarcitoria ulteriore rispetto all'indennità di occupazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non vengono liquidate, di contro, le spese per relative alla fase di istruzione e trattazione, in quanto la causa è stata definita all'esito della prima udienza.
15
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante a pagare a favore dell'appellata la somma di € 3.228,61, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite, che liquida in complessivi € 962,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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