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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento N. R.G. 1440/2024 promosso da:
cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. NAN-
[...] C.F._2
NINI FRANCESCA;
- parte ricorrente - contro
contumace. CP_1
- parte convenuta –
Oggetto: accertamento usucapione.
Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1 nato ad [...], il [...], codice fiscale e C.F._1 Pt_3
nato ad [...], il [...], codice fiscale ,
[...] C.F._2 entrambi residenti in [...], sono unici ed esclusivi proprietari pro indiviso e per quote uguali dell'immobile sito in Pescia, Frazione Sorana, Piazza San Pietro, rappresentato al NCEU del detto Catasto del Comune di Pescia alla par- tita 817, foglio di mappa 32, mappale 60 subalterno 3, composto da tre vani di cui due al piano terra ed uno al piano primo, a titolo originario mediante usucapione in virtù di una si- tuazione di fatto consolidatasi da oltre 20 anni anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1146 e 1158 c.c., per i motivi di cui alla narrativa. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della emanada sentenza a favore degli istanti, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Vittoria di spese e competenze di cau- sa in caso di opposizione ”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- e , premesso di essere stati no- Parte_1 Parte_3 minati eredi testamentari di hanno chiesto che fosse accertata Persona_1
1 l'intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di Pescia, frazione Sora- na, Piazza San Pietro n. 8 (foglio 32, particella 60 subalterno 6, categoria A/4). A sostegno della domanda hanno provveduto ad analiticamente indicare tutti gli at- ti di provenienza dai vari danti causa nel corso del tempo ed indicando i lavori su di essi da loro esclusivamente svolti e remunerati.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
2.- Per quanto la contumacia non sia considerata (forse in base ad un orientamento attualmente anacronistico) non contestazione, la ricostruzione così così analiticamente svolta ed il fatto che i ricorrenti siano divenuti eredi della precedente proprietaria del bene immobile consente di ritenere la domanda meri- tevole di accoglimento.
Stante la contumacia, le spese anticipate dai ricorrenti devono essere inte- gralmente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta che , e sono unici ed esclu- Parte_1 Parte_3 sivi proprietari pro indiviso e per quote uguali dell'immobile sito in Pescia, Fra- zione Sorana, Piazza San Pietro, rappresentato al NCEU del detto Catasto del
Comune di Pescia alla partita 817, foglio di mappa 32, mappale 60 subalterno 3,
a titolo originario mediante usucapione;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascri- zione della emanada sentenza a favore degli istanti, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Pistoia, 12/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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