Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: opposizione all'esecuzione.
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. AR
Mario Fogliotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Asti, Via Umberto Calosso, n. 3, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
, in persona del rappresentante legale pro tempore, COroparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Barberini, n. 47,
come da mandato in atti;
- Appellata –
-e
contro
-
in persona del COroparte_2
rappresentante legale pro tempore, in qualità di cessionaria dei crediti di come da avviso pubblicato sulla Gazzetta COroparte_1
1
Seconda, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via
Barberini, n. 47, come da mandato in atti;
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma; respinta ogni contraria istanza,
in integrale riforma della impugnata sentenza;
- previa acquisizione alla presente fase di merito del fascicolo
d'ufficio relativo alla fase cautelare svoltasi avanti il Tribunale
di Savona, recante il n.115-1/2022
- previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla
esecuzione immobiliare svoltasi avanti il Tribunale di Savona,
recante il n. 115/2022 R.G.E.;
- previa dichiarazione del difetto di legittimazione processuale in capo alla società per i motivi Parte_2
dedotti nel presente giudizio;
- previa dichiarazione del difetto di legittimazione processuale in
capo alla società quale mandataria E_
della , per i motivi dedotti nel presente giudizio;
COroparte_1
- nel merito, per i motivi tutti dedotti in giudizio ed in
accoglimento della dedotta opposizione, revocare oppure dichiarare
la nullità o comunque l'annullamento e/o l'inefficacia del
pignoramento di cui trattasi, notificato in data 11/06/2022 sui beni
immobili in piena proprietà dell'esponente AR
, censiti a catasto del Comune di Finale Ligure al Fg.41, Part.
[...]
213, Sub. 30, cat. A/2, ed al Fg. 25, Part. 744, Sub. 61, cat. C/6;
2 - dichiarare di conseguenza l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o
l'estinzione ex tunc dell'esecuzione immobiliare di cui trattasi,
rubricata al n.115/2022 R.G.E. del Tribunale di Savona, promossa
dalla banca convenuta e suoi mandatari o cessionari;
- essendo già avvenuta nelle more del procedimento di opposizione
la vendita coattiva degli immobili oggetto di pignoramento
all'interno della procedura esecutiva n.115/2022 R.G.E. Tribunale di
Savona, dichiarare tenute e per l'effetto condannare le società
convenute, ognuna per la propria responsabilità oppure in solido fra
di loro, al risarcimento in favore del conchiudente
[...]
dei danni tutti da quest'ultimo subiti, pari al AR
ricavato totale della vendita coattiva per la complessiva somma di
euro 500.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo,
dichiarando tale risarcimento non compensabile con quanto
eventualmente ancora dovuto dal medesimo AR
nei confronti delle società convenute, poiché sostitutivo e
[...]
compensativo di beni immobili non pignorabili ed illegittimamente
alienati a terzi in modo coattivo;
- in ogni caso dichiarare tenute e per l'effetto condannare in solido
fra di loro le società convenute ognuna per la propria responsabilità
oppure in solido fra di loro al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata ex art. 96 co.
1-2 c.p.c., da liquidarsi in
base alle risultanze di giudizio, oppure in via equitativa ex art.
1226 c.c.;
- inoltre dichiarare tenute e per l'effetto condannare in solido fra
di loro le società convenute ognuna per la propria responsabilità
oppure in solido fra di loro, al pagamento in favore del conchiudente
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co.3
c.p.c.;
3 - con il favore di spese ed onorari tutti dei precedenti giudizi
cautelare, di reclamo e di merito, nonché del presente giudizio di
appello, secondo la Tariffa Professionale vigente, con distrazione
a favore del sottoscritto avvocato antistatario.”;
Per l'appellata : COroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e delle
domande formulate nei confronti di COroparte_1
Nel merito:
- rigettare il dispiegato appello in quanto infondato in fatto ed
in diritto, rigettando ogni domanda formulata nei confronti della
; in quanto infondata in fatto ed in diritto. COroparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”;
Per l'appellata : COroparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c.;
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare il dispiegato
appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, rigettando tutte
le domande formulate da parte appellante, per i motivi tutti dedotti
con la presente comparsa, confermando così la sentenza appellata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
4 IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 13/02/2023, AR
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Savona,
[...]
in qualità di mandataria E_
processuale di , proponendo opposizione avverso il COroparte_1
pignoramento, proposto da quest'ultima, di due propri immobili siti in Finale Ligure per la somma complessiva di Euro 589.371,19.
Il pignoramento era stato notificato in data 11/06/2022 ed era fondato sul decreto ingiuntivo n. 436/2016 divenuto definitivo emesso dal Tribunale di Asti il 15/03/2016 in favore di
[...]
(a cui era succeduta a titolo universale COroparte_4
). COroparte_1
Questo decreto ingiuntivo si fondava su debiti maturati nei confronti dell'istituto di credito dalla società Parte_3
di cui e la
[...] AR
moglie erano soci, e che trovavano origine in Parte_3 Parte_3
diversi contratti di finanziamento stipulati con la banca negli anni
2011-2013, presso la quale la società aveva un conto corrente aperto sin dal 27/10/2003.
In data 25/03/2014, e la moglie AR
(rispettivamente socio accomandante e socia accomandataria) avevano stipulato con a garanzia delle COroparte_4
obbligazioni assunte con i predetti contratti di finanziamento, una fideiussione per qualunque operazione compiuta dalla società nel limite di Euro 1.018.000,00.
In data 27/07/2015, la società veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo;
pertanto, con l'azione monitoria, la banca aveva inteso escutere la citata garanzia fideiussoria per la somma di Euro 569.348,44 (di cui Euro 316.058,11 a titolo di scoperto di
5 conto corrente e Euro 258.104,64 per mancato pagamento di rate di finanziamento).
L'attore deduceva l'impignorabilità dei suddetti immobili siti in
Finale Ligure ex art. 170 c.c., in quanto egli, insieme alla moglie,
aveva costituito, in data 30/07/2010, un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, all'interno del quale erano stati fatti confluire gli immobili poi pignorati.
Pertanto, l'attore chiedeva dichiararsi l'illegittimità del pignoramento, previa sospensione dell'esecuzione.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado E_
, quale mandataria di contestando le
[...] COroparte_1
deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, la convenuta eccepiva che:
- il debitore esecutato era tenuto a provare l'estraneità della fideiussione rispetto alle necessità familiari, all'interno delle quali rientravano anche tutte quelle attività volte all'incremento del reddito familiare, senza la possibilità di affermare la consapevolezza in re ipsa dell'estraneità della garanzia fideiussoria ai bisogni della famiglia in capo alla creditrice;
- nella società avevano Parte_3
prestato attività lavorativa tutti i membri della famiglia Pt_1
- i componenti della famiglia avevano abitato per anni in Pt_1
locali vicini al compendio aziendale.
3. Interveniva nel giudizio di primo grado COroparte_5
ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del
[...]
credito oggetto di causa, a seguito di cessione stipulata con
[...]
, richiamando integralmente le difese della cedente. CP_1
4. Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
affermando la mancanza di prova circa l'estraneità della
6 fideiussione rispetto ai bisogni familiari del e il rigetto Pt_1
era confermato in sede di reclamo proposto da quest'ultimo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
5. A fronte del rigetto dell'istanza cautelare, il aveva Pt_1
promosso il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., insistendo nell'illegittimità del pignoramento.
6. Nelle more del giudizio, i beni oggetto della procedura esecutiva venivano venduti e la procedura stessa estinta, previa approvazione del piano di riparto e, per tale ragione, il chiedeva la Pt_1
condanna in solido delle convenute al pagamento dei danni subiti pari al ricavato della vendita forzata per Euro 500.000,00, oltre interessi legali, nonché la condanna delle stesse ex art. 96, c. 3
c.p.c.
7. Con sentenza n. 115 del 5/02/2024, il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione proposta da AR
condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti.
Il Tribunale riteneva che la fideiussione contratta dai coniugi fosse stata stipulata al fine di fornire liquidità per Pt_1
l'attività di impresa famigliare di cui alla società
[...]
, considerato che: Parte_3
- all'interno di tale società avevano prestato la propria attività
lavorativa tutti i componenti della famiglia dell'opponente;
- l'opponente (sui cui gravava il relativo onere probatorio) aveva mancato di provare che gli utili sociali maturati dal 2003 in poi non fossero stati mai impiegati per gli interessi della famiglia,
né che la banca creditrice fosse, al momento della fideiussione, a conoscenza dell'assoluta estraneità del debito contratto alle esigenze familiari;
7 - in pendenza della procedura di concordato preventivo, i coniugi avevano dimorato presso i locali posti accanto a quelli dell'impresa;
- era irrilevante che i soci e i membri della famiglia potessero contare anche su altri redditi.
Per tale ragione, il Tribunale riteneva che i due immobili siti in
Finale Ligure costituiti in fondo patrimoniale fossero pignorabili.
8. In data 29/03/2024, proponeva AR
appello avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
La sentenza di primo grado aveva errato a ritenere legittimo il pignoramento dei due immobili siti in Finale Ligure, in quanto aveva mancato di considerare che la fideiussione del 2014 non era stata stipulata dai coniugi per soddisfare i bisogni della Pt_1
famiglia, considerato che i coniugi e i due figli godevano di altri redditi tali da permettere il loro sostentamento anche in mancanza degli utili della società, peraltro negli ultimi anni di importo esiguo.
Secondo motivo di appello.
La sentenza di primo grado aveva mancato di rilevare la carenza di legittimità ad intervenire nel giudizio di COroparte_5
in quanto quest'ultima – cessionaria in blocco ex
[...]
art. 58 T.U.B. pro soluto dei crediti di con COroparte_1
cessione del 30/11/2022 – aveva prodotto in giudizio il solo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 22/12/2022 (Parte
Seconda), non anche il contratto di cessione con data certa.
Secondo l'appellante, la produzione della sola notizia di cessione in Gazzetta Ufficiale non era di per sé sufficiente a provare l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in favore di
8 , potendo la stessa solo esonerare la cessionaria dall'onere CP_2
di fornire la prova dell'avvenuta notificazione della cessione al debitore ceduto.
Terzo motivo di appello.
La procura rilasciata da a COroparte_1 COroparte_6
per la riscossione giudiziale del credito era nulla, non
[...]
risultando tale società iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. e conseguentemente il pignoramento doveva ritenersi nullo.
Secondo l'appellante, non poteva rilevare, in senso contrario, il fatto che la società avesse la licenza per l'attività di recupero crediti ex art. 115 T.U.B.
9. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto COroparte_1
dell'appello e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dal essendo Pt_1
subentrata nel credito COroparte_7
ai sensi dell'art. 111 c.p.c. senza aver riscosso alcuna somma.
Nel merito, l'appellata eccepiva l'infondatezza dell'appello, in quanto:
- spettava al quale debitore esecutato, l'onere di provare Pt_1
l'estraneità ai bisogni della famiglia della garanzia fideiussoria,
onere non assolto;
- nella nozione di “bisogni famigliari” rientravano non solo le necessità essenziali della famiglia, ma anche le esigenze legate allo sviluppo della capacità lavorativa del nucleo familiare;
- era pacifico e non contestato che la società
[...]
fosse un'impresa a carattere strettamente Parte_3
familiare;
- le eccezioni di carenza di legittimazione ad agire in executivis
di per nullità della procura alle E_
9 liti, e di per mancata COroparte_7
prova della titolarità del credito ceduto, erano tardive, perché non formulate in primo grado. Inoltre, l'appellata osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che dalla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. dell'istituto di credito non derivava alcuna invalidità.
10. Si costituiva, altresì, in giudizio COroparte_7
chiedendo il rigetto dell'appello e osservando,
[...]
preliminarmente, che:
- in data 28/11/2023, era stato approvato il piano di riparto nella procedura esecutiva immobiliare de qua, con il quale erano assegnate tutte le somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di causa in favore di COroparte_7
- tale piano di riparto non era stato impugnato.
L'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. e, in particolare, eccepiva la mancata impugnazione, da parte dell'appellante, delle parti della sentenza di primo grado ove il Tribunale aveva affermato che:
- la compagine sociale coincideva con il nucleo familiare;
- gli ulteriori redditi vantati dai componenti della famiglia erano irrilevanti, dovendosi avere riguardo al fatto che l'impresa era destinata alla produzione di reddito per la famiglia.
Inoltre, si associava al COroparte_7
rilievo della tardività delle eccezioni di carenza di legittimazione ad agire formulate dall'appellante nei confronti delle appellate e,
deducendo che la cessionaria del credito poteva dare prova dell'intervenuta cessione mediante qualunque mezzo di prova, anche indiziaria, e che, a tal fine, poteva considerarsi sufficiente la disponibilità del titolo esecutivo.
10 Al riguardo, produceva la dichiarazione di intervenuta cessione del credito oggetto di causa del 18/06/2024.
L'appellata deduceva, altresì, l'irrilevanza della mancata iscrizione di nell'albo ex art. 106 E_
T.U.B. e l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dal
, in quanto non supportata da allegazione e prova di eventuali Pt_1
danni subiti.
11. All'udienza del 20/02/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
11. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate da
[...]
non difettando i motivi di gravame COroparte_7
proposti dal di specificità, né essendo gli stessi affetti Pt_1
da manifesta infondatezza.
12.È necessario esaminare il terzo motivo di appello e successivamente il secondo prioritariamente al primo, in quanto inerenti a questioni pregiudiziali.
Il terzo motivo di appello è infondato.
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto
concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva
alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul
diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per
eventuali profili penalistici”. (Cass. Civ., 7234/2024).
11 L'irrilevanza della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.
del soggetto che agisce in giudizio per la riscossione giudiziale di un credito rispetto alla validità della procura rilasciata per l'azione giudiziale e dei conseguenti atti processuali compiuti dal rappresentante è stata confermata recentemente dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., rinvio che ha ritenuto inammissibile: “non vi è alcuna valida ragione per
trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli
atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi
degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di
estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche
esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente
viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. Civ., decreto del Primo
Presidente n. 13749/2024).
Pertanto, nel caso di specie, la procura rilasciata da CP_1
a non è affetta da nullità
[...] E_
per manca iscrizione di quest'ultima all'albo ex art. 106 T.U.B.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Dall'avviso pubblicato in G.U. n. 148 del 22/12/2022 Parte Seconda
prodotto da si legge COroparte_7
che: “ (il "Cessionario" o COroparte_2
la " "), una societa' per azioni con sede legale in Napoli, CP_8
Via Santa Brigida 39 e direzione generale in Milano, Via Giovanni
sul Muro 9, capitale sociale pari a Euro 655,153,674.00 interamente
versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Napoli al n. n. , R.E.A NA- P.IVA_1
458737, iscritta al n. 6 dell'Albo degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d'IA, comunica di aver sottoscritto, con
12 efficacia giuridica a partire dal 1 dicembre 2022 ed efficacia
economica al 1° gennaio 2022 (la "Data di Efficacia Economica"), un
contratto di cessione (il "COratto di Cessione")con CP_1
, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di
[...]
societa' per azioni, con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20,
IA, capitale sociale pari ad Euro 2.104.315.691,40 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Modena n. e partita IVA n. iscritta P.IVA_2 P.IVA_3
all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'IA ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, come successivamente modificato e/o integrato, al n. 4932
e capogruppo del PO IO , iscritto al n. COroparte_1
5387.6 dell'albo tenuto presso la Banca d'IA ai sensi
dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario (" o una "Cedente") CP_1
e una banca costituita ed operante con COroparte_9
la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in
Cagliari, Viale Bonaria, 33, IA, capitale sociale pari ad Euro
155.247.762,00 i.v., codice fiscale e iscrizione presso il registro
delle imprese di Cagliari n. e partita IVA n. P.IVA_4
, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca P.IVA_3
d'IA ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n.
5169 e facente parte del PO , come di seguito rappresentata CP_1
CO (di seguito, per brevita', " " o una "Banca Cedente" e, unitamente
a , le "Banche Cedenti"), ai sensi del quale: CP_1
(A) ha ceduto al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'articolo 58 TUB, un portafoglio di
crediti derivanti da contratti di finanziamento e garanzie
accessorie (collettivamente, i "Crediti ) che al 30 novembre CP_1
2022 risultavano di titolarita' di e, alla Data di Efficacia CP_1
13 Economica ovvero alla diversa data di seguito indicata,
soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi:
(i) sono denominati in Euro;
(ii) sono regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, sono garanti da ipoteca su beni immobili ubicati
in IA;
(iv) i cui debitori erano classificati come "in sofferenza";
(v) nel caso di finanziamenti, il debito residuo in linea capitale
di ciascun finanziamento, alla Data di Efficacia Economica, non e'
superiore ad Euro 11.000.000,00;
(vi) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili
sono ubicati in IA;
(vii) finanziamenti indicati nell'elenco depositato in data 29
novembre 2022, presso il Notaio con studio in Via Persona_1
Ulrico Hoepli 7, Milano ed identificati tramite il medesimo codice
identificativo riportato nelle comunicazioni al debitore relative alla situazione del finanziamento;
esclusi i crediti:
(a) derivanti da crediti di firma non escussi alla Data di Efficacia
Economica;
(b) derivanti da finanziamenti a dipendenti, dirigenti o
amministratori di alcuna banca appartenente al "PO BPER";
(c) i cui debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o
pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(d) derivanti da contratti di leasing o crediti derivanti da
contratti di leasing;
14 (e) derivanti da finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche
e/o altri istituti finanziari;
CO (B) ha ceduto al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 58 TUB, un portafoglio di
crediti derivanti da contratti di finanziamento e garanzie
CO accessorie (collettivamente, i "Crediti e, congiuntamente ai
Crediti , i "Crediti") che al 30 novembre 2022 risultavano di CP_1
CO titolarita' di e, alla Data di Efficacia Economica ovvero alla
diversa data di seguito indicata, soddisfacevano tutti i seguenti
criteri oggettivi:
(i) sono denominati in Euro;
(ii) sono regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, sono garanti da ipoteca su beni immobili
ubicati in IA;
(iv) i cui debitori erano classificati come “in sofferenza”;
(v) nel caso di finanziamenti, il debito residuo in linea capitale di ciascun finanziamento, alla Data di Efficacia Economica, non è
superiore ad Euro 11.000.000,00;
(vi) se garantiti da ipoteca su beni immobili, tali beni immobili
sono ubicati in IA;
(vii) finanziamenti indicati nell'elenco depositato in data 29
novembre 2022, presso il Notaio con studio in Via Persona_1
Ulrico Hoepli 7, Milano ed identificati tramite il medesimo codice
identificativo riportato nelle comunicazioni al debitore relative
alla situazione del finanziamento;
esclusi i crediti:
(a) derivanti da crediti di firma non escussi alla Data di Efficacia
Economica;
15 (b) derivanti da finanziamenti a dipendenti, dirigenti o
amministratori di alcuna banca appartenente al “PO BPER”;
(c) i cui debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o
pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(d) derivanti da contratti di leasing o crediti derivanti da
contratti di leasing;
(e) derivanti da finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche
e/o altri istituti finanziari.
Ai sensi dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
delle Banche Cedenti, conservano la loro validità e il loro grado a
favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o
annotazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito
internet www.amco.it ovvero rivolgersi alla Società nelle ore di
ufficio di ogni giorno lavorativo.”.
Inoltre, dall'avviso pubblicato il 2/03/2023 in rettifica del primo,
si legge che:
“ comunica inoltre, a parziale rettifica e integrazione CP_2
dell'Avviso di Cessione Originario, che:
(A) sono esclusi dalla cessione dei Crediti unicamente i CP_1
crediti:
(a) derivanti da crediti di firma non escussi alla Data di Efficacia
Economica;
(b) derivanti da finanziamenti a dipendenti, dirigenti o
amministratori di alcuna banca appartenente al “PO BPER”;
16 (c) i cui debitori sono banche e/o intermediari finanziari o
pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(d) derivanti da contratti di leasing o crediti derivanti da
contratti di leasing;
(e) derivanti da finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche
e/o altri istituti finanziari;
(B) sono esclusi dalla cessione dei Crediti BDS unicamente i crediti:
(a) derivanti da crediti di firma non escussi alla Data di Efficacia
Economica;
(b) derivanti da finanziamenti a dipendenti, dirigenti o
amministratori di alcuna banca appartenente al “PO BPER”;
(c) i cui debitori sono banche e/o intermediari finanziari o
pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(d) derivanti da contratti di leasing o crediti derivanti da
contratti di leasing;
(e) derivanti da finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche
e/o altri istituti finanziari.
Resta inteso che l'Avviso di Cessione Originario precedentemente
pubblicato rimane efficace e inalterato nella sua interezza e nella
formulazione originaria per quanto non rettificato ai sensi del
presente avviso di cessione.”.
In tali avvisi i crediti sono indicati per categorie e viene fatto espresso riferimento all'intervenuta cessione di crediti in sofferenza maturati alla data del 30/11/2022, data della cessione oggetto di causa.
17 Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che la produzione dell'avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale che permetta (come nel caso di specie) di individuare le tipologie di credito cedute è sufficiente a provare la titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria, senza che occorra una specifica enumerazione di ogni singolo credito: “In caso di cessione in blocco
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad
esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti
come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'IA (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277;
Cass. 22/06/2023, n. 17944).” (cfr.Cass. Civ. Sez. III, 20/11/2024,
n. 29872);
“La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione
in blocco dei crediti (c.d. 'cartolarizzazione') non ha valore
costitutivo della fattispecie traslativa, né sana eventuali vizi
dell'atto; essa ha, invece, la più limitata funzione di prova della
titolarità del credito in capo al cessionario, a condizione che
l'avviso contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi.” (Appello Torino, Sez. I, 6/08/2024, n. 731).
18 Ai fini della prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo ad , deve aversi, COroparte_7
altresì, riguardo al comportamento processuale della cedente
[...]
, la quale non ha mai contestato l'intervenuta cessione CP_1
del credito.
Infatti, la giurisprudenza ha stabilito che “Chi sostiene di essere
subentrato come creditore particolare al creditore originario,
attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58
d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in
questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale
è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha
già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione
nel credito.” (cfr.Cass. Civ., Sez. III, 7/10/2024, n. 26127).
A ciò deve aggiungersi il doc. 6 prodotto in appello da
[...]
che riguarda una dichiarazione del COroparte_7
18 giugno 2024 con la quale la cedente ha dichiarato la cessione dei crediti vantati nei confronti di Parte_3
in data 30/11/2022, mediante cessione in blocco ex art. 58
[...]
T.U.B.
Tale documento, se pur prodotto per la prima volta in appello e se pur riguardante un fatto preesistente il giudizio di appello (la cessione del credito), non è inammissibile, in quanto formatosi successivamente all'instaurazione del presente grado e consistente in una dichiarazione di riconoscimento dell'intervenuta cessione da parte della cedente, che assume rilievo ai fini dell'ammissione e non contestazione della sussistenza del rapporto da parte di un soggetto – la cedente – che, in quanto originariamente titolata ad agire in executivis per la soddisfazione del credito de quo, si trova
19 in una posizione di interesse contrapposto rispetto alla cessionaria che attualmente vanta la titolarità del medesimo diritto.
In altre parole, tale documento assume il valore di confessione stragiudiziale di circa l'intervenuta cessione COroparte_1
che, unitamente alla mancata contestazione di tale circostanza da parte sua e della produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. in
Gazzetta Ufficiale, porta ad affermare il raggiungimento della prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo ad
[...]
COroparte_7
Considerato il comportamento processuale di non COroparte_1
può rilevare, in senso contrario, la contestazione della titolarità
del credito in capo ad COroparte_7
da parte del debitore esecutato , non essendo quest'ultimo Pt_1
soggetto necessario per il perfezionamento della cessione ed essendo stato comunque assolto l'onere di notifica del negozio al debitore ceduto mediante la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta
Ufficiale.
Pertanto, a fronte dell'intervenuta cessione del credito oggetto di causa ad , quest'ultima è COroparte_7
succeduta ex art. 111 c.p.c. a nella titolarità COroparte_1
passiva del credito.
13.Il primo motivo di appello è infondato.
È pacifico e non contestato che i membri della famiglia dell'appellante abbiano prestato la propria attività lavorativa per la società ovvero che Parte_3
alcuni di loro siano soci della stessa: l'appellante risulta essere socio accomandante, mentre la moglie è socia accomandataria di tale società e il figlio era stato dipendente della stessa CP_11
(oltre che, al 2015 socio accomandante), mentre anche la figlia
20 aveva fatto parte della società come socia CP_12
accomandante.
Il fatto che abbiano potuto disporre anche di altre fonti di reddito,
ad esempio per il la pensione, non comporta il venire meno Pt_1
il fatto che le energie lavorative della famiglia erano in buona parte destinate alla società garantita nella speranza che producesse un reddito nell'interesse dei componenti della famiglia.
Né questo scopo può considerarsi venuto meno per il solo fatto che poi la società sia finita in crisi e che sia stata poco produttiva dal punto di vista reddituale.
Ne segue che il carattere familiare dell'impresa, come è, altresì,
pacifica e non contestata costituzione del fondo patrimoniale nel
2010 (quindi, anteriormente alla fideiussione), all'interno del quale vi sono i due immobili oggetto di esecuzione forzata.
Con riferimento alla garanzia fideiussoria, deve rilevarsi che, in data 25/03/2014, entrambi i coniugi sottoscrivevano una Pt_1
fideiussione omnibus con a garanzia di COroparte_4
tutte le obbligazioni contratte nel limite massimo di Euro
1.018.000,00.
Al riguardo, l'appellante non ha fornito prova circa l'esistenza di uno scopo di tale fideiussione diverso da quello di ottenere liquidità per l'attività di impresa della Parte_3
né che la creditrice fosse consapevole che la
[...]
garanzia fideiussoria non atteneva a obbligazioni contratte e da contrarre per le necessità familiari.
Deve puntualizzarsi che nella nozione di bisogni della famiglia possono essere ricomprese anche le attività lavorative e commerciali volte ad incrementare il reddito, ovverosia il benessere economico
21 della stessa (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. V, 27/02/2020, ord.
n. 5369).
Inoltre, considerato che a circa un anno di distanza dalla stipula della fideiussione la società sarebbe stata sottoposta al concordato preventivo e che, come detto, è pacifico che la famiglia del Pt_1
era coinvolta tutta attivamente nell'attività della società, deve ritenersi che la garanzia fideiussoria azionata in via monitoria sia stata stipulata dai coniugi per far fronte alle esigenze Pt_1
dell'impresa familiare.
Al riguardo, si osserva che:
- “Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire
esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve
dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo
creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto
dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi
estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd.
essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte
al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima,
nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al
miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni
voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In
relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa
o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni,
ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati
a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle
specificità del caso concreto.” (Cass. Civ., Sez. III, 8/02/2021,
ord. n. 2904);
22 - “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art.
170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità
dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta
opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del
creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve
dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua
opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito
verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni
della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si
rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a
prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti
in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione
esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi
fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi
non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei
bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle
possibilità economiche familiari. (cfr. altresì Cassazione civile,
Sez. V, ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020).” (Cass. Civ., Sez.
III, 19/02/2013, n. 4011).
Tale onere probatorio non è stato assolto dall'appellante, pertanto deve affermarsi la legittimità dell'azione esecutiva proposta dalla banca.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuno degli appellati in Euro 16.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (Euro 4000,00 per la fase di studio,
Euro 2000,00 per la fase introduttiva, Euro 3000,00 per la fase di trattazione, Euro 7000,00 per la fase della decisione)
23 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, respinge l'appello proposto da AR
contro la sentenza del Tribunale di Savona n 115 del 5
[...]
febbraio 2024 che conferma.
Condanna a rifondere a AR CP_1
ed a le spese
[...] COroparte_2
legali del giudizio di appello liquidate per ciascuna parte
appellata in Euro 16.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa
ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
24 Genova, lì 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
25