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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO NICOLA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. PEZZULLO STEFANIA ( Via Ruffini, 29 86039 TERMOLI, C.F._2 elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI N. 116/B VASTO presso il difensore avv. MOLINO
NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO Parte_2 C.F._3 NICOLA e dell'avv. PEZZULLO STEFANIA ( Via Ruffini, 29 86039 C.F._2
TERMOLI, elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Mazzini, 116/b 66054 Vasto presso il difensore avv. MOLINO NICOLA
ATTORI/RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPLONE _1 C.F._4
ENRICO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E.TROILO 18 65127 PESCARA presso il difensore avv. CAMPLONE ENRICO
CONVENUTO/RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO NICOLA e CP_2 C.F._5 dell'avv. PEZZULLO STEFANIA ( TRAVERSA MADONNA DELLE C.F._2
GRAZIE, 50 86039 TERMOLI, elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI, 116/B VASTO presso il difensore avv. MOLINO NICOLA
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 9 OGGETTO: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2024, notificato a in data 16.01.2024, e _1 Parte_1
, quali rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario di un immobile sito in Parte_2
Montesilvano (PE), alla Via Antonio Salieri n. 2, Interno 2, Piano 1 (di cui al Catasto dei Fabbricati al foglio 12, particella 852, subalterno 22, Cat.A/2, classe 3, 7 vani, rendita Euro 303,68), convenivano in giudizio affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto di concessione del _1 godimento con diritto di acquisto, sottoscritto tra le parti in data 02.01.2020, per inadempimento di
, la condanna di quest'ultimo alla restituzione immediata dell'appartamento nonché al _1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti, con diritto degli stessi alla ritenzione delle somme percepite dal convenuto inadempiente.
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per inadempimento del resistente, Sig. , come da clausole risolutive espresse nei punti 4) e 15) del medesimo _1 contratto ex art. 1456 c.c., in subordine accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per grave inadempimento del resistente, Sig. , ex artt. 1453 e 1454 c.c., in estremo subordine _1 qualora accerti la nullità del contratto oggetto del giudizio dichiarare l'occupazione senza titolo del resistente e, comunque, per l'effetto: 1) condannare il Sig. alla restituzione immediata in _1 favore dei Sig.ri e , nelle precipue qualità, dell'appartamento Parte_1 Parte_2 ubicato in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2, piano primo, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
12, part. 852, subalterno 22, categ. A/2, classe 3 con annesso ripostiglio ubicato al sesto piano;
2) condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti che si _1 quantificano oggi in complessivi € 28.644,40 di cui € 21.600,00 per i primi tre anni (€ 600,00 mensili dal 05.02.2020 fino al 5.01.2023), € 2.464,40 quali interessi di mora calcolati sull'Euribor dal 01/03/2021 – data dell'ultimo versamento del resistente - al 31.12.2023 sulla somma di € 9.500 (differenza tra dovuto pari ad €21.600,00 e versato pari ad € 12.100,00) ed € 16.700,00 quale penale di € 50,00 giornaliero dal 01.02.2023 al 31.12.2023 cui aggiungersi gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio nonchè l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad € 50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio dello stesso immobile
o in quelle diverse somme anche maggiori che il Giudice riterrà di giustizia;
3) in ogni caso accertare il diritto dei ricorrenti a trattenere la somma complessiva già percepita dal resistente pari ad € 12.100,00; 4) condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite e competenze professionali di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
pagina 2 di 9 A sostegno della domanda deducevano che il contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, sottoscritto in data 02.01.2020 tra le odierne parti ex art. 23 D.L. n. 133/2014, prevedeva una durata di anni tre con obbligo di stipula della compravendita entro il 31.01.2023 al prezzo di €
139.000,00, da versarsi, quanto ad € 9.000,00, alla firma del contratto, ad € 7.200,00 quale canone annuo di locazione annuale da corrispondersi in rate mensili di € 600,00, e il saldo del prezzo al momento del rogito notarile mediante accollo liberatorio del mutuo esistente o accensione di nuovo mutuo. Le parti avevano convenuto anche le modalità di risoluzione del contratto e la penale in caso di inadempimento e ritardo del futuro acquirente. Aggiungevano che il resistente aveva versato _1 solo la complessiva somma di € 12.100,00, (€ 9.000,00 a mezzo assegno circolare consegnato a mani del Sig. quale procuratore dei Sig.ri , contestualmente alla sottoscrizione CP_2 Pt_1 dell'atto, ed € 3.100,00 quali canoni mensili pari a cinque mensilità a mezzo bonifici bancari eseguiti sul c/c postale dello stesso procuratore rispettivamente in data 08.09.2020 per € 600,00, in data 10.11.2020 per € 1.200,00, in data 05.02.2021 per € 1.300,00), rimanendo moroso per i canoni successivi, senza peraltro procedere, alla data stabilita, alla stipula del rogito notarile con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento, secondo le previsioni contrattuali.
2) Si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo di aver _1 versato nel periodo agosto – dicembre 2019 a mani di , successivamente divenuto CP_2 procuratore dei Vicario, diverse somme di denaro per un totale di € 26.500,00, con la promessa del che tali importi sarebbero stati imputati successivamente ai canoni di un contratto di acquisto CP_2 differito, con concessione immediata del godimento per tre anni al costo annuo di € 7.200,00, che le parti avrebbero stipulato appena possibile.
Aggiungeva che, con l'approssimarsi della scadenza del termine per stipulare il rogito notarile, aveva richiesto sempre più insistentemente al la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di CP_2 compravendita e che, vista l'inerzia del venditore, aveva provveduto a formalizzare a mezzo messa in mora da parte del proprio legale in data 23/2/2023, la richiesta di consegna della documentazione in questione presso lo studio dell'avvocato o quello del notaio da lui prescelto, ma che detta richiesta era rimasta priva di riscontro, avendo invece i avviato la procedura di mediazione sul presupposto Pt_1 dell'inadempimento del promissario acquirente.
pagina 3 di 9 Affermava inoltre che l'immobile oggetto di contratto non era libero e che i risultavano titolari Pt_1 della proprietà superficiaria invece che del diritto dominicale pieno, essendo proprietario del terreno il
Comune di Montesilvano in via riconvenzionale, avendo pertanto lo LL diritto, previo riscatto della proprietà del terreno dal Comune di Montesilvano a cure e spese esclusive dei sig.ri , di Pt_1 rendersi acquirente dell'immobile in questione versando il prezzo residuo di € 100.400,00, eventualmente mediante accollo liberatorio o accensione di nuovo mutuo. Affermava ancora che, in considerazione degli acconti previamente ricevuti da , quest'ultimo avrebbe dovuto CP_2 tenere indenne il resistente della domanda di pagamento dei canoni, interessi e penali nei suo confronti proposta dai ricorrenti, ovvero che dovrebbe ritenersi che il avesse agito quale falsus procurator CP_2 dei , essendo dunque tenuto a restituire a titolo di indebito a l'importo di € Pt_1 _1 26.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola dazione e sino all'effettivo soddisfo, ovvero a versare il medesimo importo in favore dei sig.ri , da imputarsi a ulteriore Pt_1 acconto sul corrispettivo pattuito per l'acquisto, dovendo poi, in caso di mancato trasferimento dell'immobile al resistente, il risarcire il medesimo per l'importo di € 12.100,00, versato CP_2 _1 inutilmente dal promissario acquirente a seguito della stipula del contratto di rent to buy, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola dazione e sino all'effettivo pagamento, oltre ancora il risarcimento per la perdita di chance di acquistare al prezzo di € 139.000,00 un appartamento valutato nel 2013 in € 165.000,00. Chiedeva pertanto autorizzarsi la chiamata in causa di , CP_2 nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO B) accertare e dichiarare che il sig.
ha provveduto a versare a mani del sig. e, quindi, in favore dei mandanti _1 CP_2 sig.ri e , sino al 5/2/2021 la complessiva somma di euro 38.600,00, da Parte_1 Parte_2 imputarsi euro 9.000,00 all'acconto pattuito nel contratto 2/1/2020 ed euro 29.600,00 a titolo di canoni mensili (circa 49 mensilità di euro 600,00 cadauna); C) in via riconvenzionale condannare i sig.ri e i) a pagare l'indennizzo e ad ottenere dal Comune di Pescara la Parte_1 Parte_2 cessione del diritto di proprietà del terreno sul quale insiste il fabbricato ove l'immobile di cui è causa ubicato e ii) a consegnare al sig. tutta la documentazione bancaria (contratto di mutuo, _1 conteggio estintivo, ecc.) ed ipocatastale (certificato ipo-catastale ventennale) prodromica alla cessione in favore del resistente dell'appartamento meglio descritto in premessa, fissando la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, determinandone la decorrenza;
D) trasferire in danno dei sig.ri Pt_1
e ex art. 2932 Codice civile ed a favore del sig. , dietro versamento
[...] Parte_2 _1 del corrispettivo concordato, come accertato giudizialmente, mediante accollo o estinzione del mutuo, l'appartamento sito in Montesilvano (PE), Via Antonio Salieri n. 2, Interno 2, Piano 1, identificato al Catasto dei Fabbricati al foglio 12, particella 852, subalterno 22, Cat.A/2, classe 3, 7 vani, rendita
Euro 303,68, libero da ogni e qualsiasi vincolo nei confronti del Comune di Montesilvano;
E) in via subordinata, nella denegata ipotesi l'On.le Sig. Giudice ritenesse di non poter imputare la somma di euro 26.500,00, versata dal sig. nell'anno 2019 in favore del sig. , _1 CP_2 direttamente nel patrimonio dei venditori, e , con esclusione, quindi, della Parte_1 Parte_2 possibilità per il promissario acquirente di vedere accolta la superiore domanda di cui all'art. 2932 Codice civile, condannare il sig. a tenere integralmente indenne il sig. CP_2 _1 della corrispondente richiesta di pagamento dei ricorrenti nei suoi confronti, per capitale, penali, interessi, spese e competenze legali della mediazione e di giudizio, ecc. F) condannare, per l'effetto, il sig. a restituire al sig. , a titolo di ripetizione d'indebito, la somma di euro CP_2 _1 26.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ciascuna singola dazione e sino all'effettivo rimborso, nonché al risarcimento del danno nella misura di euro 12.100,00, pari all'importo inutilmente versato a titolo di acconti e canoni a seguito della stipula del contratto di rent to buy del 2/1/2020, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ciascuna singola dazione e sino all'effettivo pagamento, oltre ancora al pagamento del risarcimento per la perdita di chance, cioè, quella, per il sig. di rendersi acquirente di un immobile ad un prezzo più che vantaggioso, danno da _1
pagina 4 di 9 determinarsi in via equitativa nell'importo di euro 10.000,00, ovvero quello, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. G) in ogni caso con vittoria di spese, compensi e competenze legali sia della fase di mediazione che del presente giudizio”.
3) Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva , confermando di essere stato, CP_2 nella sua qualità di imprenditore edile, nominato procuratore dei Vicario in data 02.01.2020 e di aver sottoscritto, in tale qualità, il contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto con _1
, oggetto della presente controversia, ricevendo da questi un assegno pari ad € 9.000,00 a titolo di
[...] caparra confirmatoria e, successivamente, in data 08.09.2020, bonifico di € 600,00, in data 10.11.2020 bonifico di € 1.200,00 ed in data 03.02.2021 bonifico di € 1.300,00, ricevendo quindi complessivamente ed esclusivamente dallo LL la somma di € 12.100,00. Negava inoltre di aver ricevuto dallo la somma complessiva di € 26.500,00, disconoscendo il documento prodotto dal _1 resistente, riportante le date e gli importi degli acconti versati.
4) Disposto il mutamento del rito, la causa proseguiva nelle forme del rito ordinario e, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stati ammessi la CTU e l'ordine di esibizione richiesti dal resistente la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 _1
c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5) La domanda di parte attrice/ricorrente deve essere ritenuta fondata e deve essere accolta.
pagina 5 di 9 Dalle risultanze processuali emerge che, in data 02.01.2020, e , per il Parte_1 Parte_2 tramite del loro procuratore (v. procure allegate alla comparsa di costituzione del CP_2 chiamato in causa), avevano sottoscritto con un contratto di concessione del godimento _1 con diritto di acquisto, ex art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (doc.1 allegato al ricorso introduttivo), di un immobile di proprietà di , sul quale era costituito usufrutto in favore di Parte_1 [...]
, sito in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2; la durata della concessione del godimento era Parte_2 stata stabilita in anni tre (art. 2) a decorrere dalla data di consegna che sarebbe dovuta avvenire entro il
05.02.2020 (art. 3), come effettivamente avvenuto;
il canone di locazione era stato stabilito in €
7.200,00 annue da corrispondere in 12 rate mensili, pari ad € 600,00, cadauna a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal locatore, con espressa previsione di risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento di almeno due canoni mensili (art. 4); contestualmente i promittenti alienanti si erano obbligati a vendere l'immobile al promissario acquirente il quale si era obbligato ad acquistare (art. 9) al prezzo, indicato in € 139.000,00, da corrispondersi come segue: € 9.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alla firma del contatto in oggetto a mezzo assegno circolare, € 600,00 in rate mensili di pari importo corrispondenti al canone di locazione pattuito, il saldo del prezzo al momento del rogito notarile mediante accollo liberatorio del mutuo esistente o accensione di nuovo mutuo. In caso di mora nel pagamento delle suddette somme era stata stabilita l'applicazione degli interessi moratori calcolati sull'Euribor (artt. 10 e 11); veniva, quindi, convenuto tra le parti che l'atto di compravendita avrebbe dovuto stipularsi entro e non oltre la data del 31.01.2023, statuendosi altresì che nell'ipotesi di mancata stipulazione dell'atto notarile di compravendita da parte del promissario acquirente il contratto si sarebbe risolto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa del promissario acquirente stesso, con diritto del promittente alienante di trattenere tutte le somme già versate a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. In tale ipotesi veniva ulteriormente statuito che il promissario acquirente avrebbe dovuto rilasciare senza ritardo, alla scadenza del rapporto locatizio, i beni oggetto del contratto nella piena disponibilità del promittente venditore, liberi da persone e cose con determinazione, in caso contrario, del pagamento di una penale pari ad €50,00 giornaliere (artt. 14 e 15); aveva effettivamente versato a titolo di caparra confirmatoria _1 la somma pari ad € 9.000,00 a mezzo assegno circolare (doc. 3 ricorso) consegnato a mani di CP_2
quale procuratore dei Vicario, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, ed aveva versato i
[...] soli ratei di locazione per complessivi € 3.100,00 a mezzo bonifici bancari eseguiti sul c/c postale dello stesso procuratore rispettivamente in data 08.09.2020 per € 600,00, in data 10.11.2020 per € 1.200,00, in data 05.02.2021 per € 1.300,00 (doc. 4 ricorso).
6) Il resistente ha affermato di aver versato nel periodo agosto – dicembre 2019, a mani di
[...]
, diverse somme di denaro per un totale di € 26.500,00, come emergerebbe dal documento CP_2 prodotto sub all. 2 alla comparsa di costituzione, ottenendo la promessa dal che tali importi CP_2 sarebbero stati imputati successivamente ai canoni di un contratto di acquisto differito, con concessione immediata del godimento per tre anni al costo annuo di € 7.200,00, che le parti avrebbero stipulato appena possibile.
pagina 6 di 9 Ebbene, di detto assunto non è stata fornita sufficiente dimostrazione. In atti risulta infatti prodotto un foglio in cui sono riportate date e importi di acconti versati con la firma del (all. 2 cit.). Tuttavia, CP_2 anche se il foglio in questione era effettivamente in possesso dello che lo ha prodotto in _1 giudizio, deve rilevarsi che esso non reca il nominativo del debitore che avrebbe effettuato i pagamenti, eseguiti tutti in un lasso di tempo ristretto, anche tre volte al mese, con ultimo pagamento alla data del
09.12.2019; inoltre si fa riferimento genericamente all'immobile di via Salieri, senza specificarne il numero civico (essendo presumibile che nella via Salieri di Montesilvano non sia presente solo l'immobile in questione), e le date dei pagamenti sono tutte precedenti sia alla costituzione delle procure tra i Vicario e il (23-12-2019), sia alla sottoscrizione del contratto tra il e lo CP_2 CP_2 _1
(2-1-2020), apparendo dunque inverosimile che il si sia fatto consegnare degli acconti dallo CP_2 prima ancora di essere nominato procuratore dai . Infine, e soprattutto, il versamento di _1 Pt_1 detta somma, non esigua, non è stato assolutamente menzionato nel successivo contratto del 2-1-2020, come sarebbe stato normale se si fosse trattato di acconti sul prezzo di vendita dell'immobile. Pur se le sottoscrizioni appaiono appartenere quasi con certezza al che infatti non le ha disconosciute, non CP_2 può quindi ritenersi che dette “ricevute” siano univocamente riferibili all'immobile per cui è causa e al debitore potendo essere anche riconducibili ad altro immobile e ad altro debitore e non _1 potendosi escludere che lo ne sia venuto in possesso per diverse motivazioni. _1
7) Il convenuto ha sostenuto altresì di avere messo in mora inviandogli una _1 CP_2 raccomandata in data 23.02.2023 al fine di stipulare il rogito notarile.
Premesso che non vi è prova delle dedotte insistenti richieste che sarebbero state rivolte dallo _1 al volte ad ottenere la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di compravendita, deve CP_2 rilevarsi che non vi è certezza sul ricevimento della raccomandata in questione da parte del terzo chiamato, atteso che innanzitutto non è dato sapere se l'indirizzo cui è stata inviata sia quello di residenza del (in mancanza di produzione del relativo certificato di residenza), risultando esso CP_2 dagli atti essere solo il suo domicilio. Dalla copia della raccomandata prodotta in atti (all. 3 fascicolo
, poi, non emerge né la presenza della verifica, da parte dell'Agente Postale, dell'assenza del _1 destinatario, né che sia stato correttamente lasciato sul posto l'avviso di giacenza, ai sensi degli artt. 24
e 25 dell'all.1 al D.M. 1° ottobre 2008, mentre risulta che l'invio sia stato restituito al mittente (v. copia della busta prodotta nel fascicolo del resistente).
Inoltre, detta raccomandata è stata inviata in data successiva alla scadenza del termine fissato per il rogito. Alla data della spedizione della missiva in questione (23-2-2023), infatti, lo LL risultava già inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto del 2-1-2020, avendo violato innanzitutto l'art. 4), ai sensi del quale il canone di locazione o di godimento veniva convenuto in € 7.200,00 annue da corrispondersi in dodici rate mensili pari ad € 600,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal locatore e, in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno due canoni mensili il contratto si sarebbe risolto di diritto. Orbene, il pagamento del canone mensile in questione avrebbe dovuto essere computato integralmente ai fini della successiva vendita e corrisposto fino all'atto pubblico di compravendita, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.01.2023, ma, stando alle risultanze processuali, risulta essere stata versata con certezza una somma complessiva pari ad € 3.100,00, e l'ultimo versamento eseguito in data
05.02.2021, avendo dunque il convenuto/resistente omesso il pagamento di più di due canoni.
pagina 7 di 9 8) Lo deve essere ritenuto inadempiente anche all'obbligazione di cui all'art. 14, avendo le _1 parti statuito che l'atto di compravendita sarebbe stato stipulato entro e non oltre il 31.01.2023 a mezzo del notaio scelto e indicato dal promissario acquirente e non essendovi prova in atti che egli, entro detto termine, abbia invitato gli attori/ricorrenti alla stipula. Il contratto deve dunque considerarsi risolto ex lege come espressamente previsto dall'art. 15), che prevedeva che, nell'ipotesi di mancata stipulazione dell'atto notarile di compravendita da parte del promissario acquirente, il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa del promissario acquirente stesso, con il diritto del promittente alienante di trattenere tutte le somme già versate, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Né il promissario acquirente ha rilasciato senza ritardo i beni oggetto del contratto in favore dei promittenti venditori, occupando ancora all'attualità (circostanza invero non contestata dallo l'immobile in questione e dovendo conseguentemente _1 corrispondere ai la penale di € 50,00 giornaliere dall'art. 15 prevista. Pt_1
9) I ricorrenti devono quindi vedersi riconosciuto il diritto di rientrare nella piena ed assoluta disponibilità dell'immobile, mediante il rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose, nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti, nella misura prevista dalle disposizioni contrattuali
(art. 15), avendo essi dunque diritto di trattenere tutte le somme già versate dal promissario acquirente, pari ad € 12.100,00 corrispondenti a 20 mensilità); inoltre, occupando lo l'immobile in oggetto _1 dalla data in cui gli è stato consegnato, cioè dal 05.02.2020, fino all'attualità, il corrispettivo in favore dei ricorrenti per i primi tre anni corrisponderebbe ad € 21.600,00 (€ 600,00 mensili dal 05.02.2020 fino al 5.01.2023), oltre interessi di mora pari ad € 2.464,40 calcolati sull'Euribor dal 01/03/2021 (data dell'ultimo versamento del resistente) al 31.12.2023 sulla somma di € 9.500,00 (derivante dalla differenza la somma di € 21.600,00 come sopra determinata e quella di € 12.100,00 versata dal resistente); a ciò si aggiunga l'importo di € 16.600,00 (€ 50,00 al giorno dal 01.02.2023 al 31.12.2023, a titolo di penale), per una somma complessiva dovuta dallo pari ad € 28.564,40, alla data _1 dell'introduzione del presente giudizio, cui aggiungersi gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio nonché l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad €
50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio.
10) Deve essere conseguentemente disattesa l'eccezione relativa all'inadempimento dei venditori, formulata dallo per non aver gli stessi compiuto alcun atto prodromico alla compravendita _1 promessa ed in ragione della parziale evizione della cosa promessa in vendita per il diritto superficiario spettante al non ancora riscattato, atteso che, secondo le previsioni Controparte_3 contrattuali, la parte venditrice avrebbe avuto termine fino al rogito per liberare l'immobile da ipoteche e qualsiasi altra trascrizione pregiudizievole o per il riscatto del terreno dal Comune di Montesilvano qualora l'odierno convenuto avesse manifestato la volontà di acquistare l'immobile, ciò che non è avvenuto nel termine stabilito.
11) Né la scrittura privata oggetto della presente controversia appare viziata da nullità per non essere stata redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, poiché, in base alle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, deve ritenersi che i contratti che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto (c.d. rent to buy) debbano essere stipulati per iscritto, ma anche in forma libera, dovendo essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata solo nel caso si voglia effettuare la trascrizione degli stessi nei Registri immobiliari.
pagina 8 di 9 12) La domanda di parte ricorrente deve dunque essere accolta;
deve essere conseguentemente dichiarata la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per inadempimento del resistente, , e, per l'effetto, questi deve essere _1 condannato alla restituzione immediata in favore di e dell'immobile Parte_1 Parte_2 ubicato in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2, piano primo, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
12, part. 852, subalterno 22, categ. A/2, classe 3 con annesso ripostiglio ubicato al sesto piano, nonché al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti nella misura di € 28.564,40, come sopra determinata, oltre gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio nonché l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad € 50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio;
deve inoltre condannarsi la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della parte ricorrente e del terzo chiamato , assistito dai medesimi CP_2 procuratori, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 74/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per inadempimento del resistente, , e, per l'effetto, condanna _1 _1
alla restituzione immediata in favore di e dell'immobile
[...] Parte_1 Parte_2 ubicato in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2, piano primo, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
12, part. 852, subalterno 22, categ. A/2, classe 3 con annesso ripostiglio ubicato al sesto piano, nonché al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti nella misura di € 28.564,40, oltre gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio, nonché l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad € 50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio;
condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente e del terzo chiamato delle spese di lite, che si liquidano unitariamente in complessivi € 4.545,00, di cui € 545,00 per spese ed €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO NICOLA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. PEZZULLO STEFANIA ( Via Ruffini, 29 86039 TERMOLI, C.F._2 elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI N. 116/B VASTO presso il difensore avv. MOLINO
NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO Parte_2 C.F._3 NICOLA e dell'avv. PEZZULLO STEFANIA ( Via Ruffini, 29 86039 C.F._2
TERMOLI, elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Mazzini, 116/b 66054 Vasto presso il difensore avv. MOLINO NICOLA
ATTORI/RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPLONE _1 C.F._4
ENRICO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E.TROILO 18 65127 PESCARA presso il difensore avv. CAMPLONE ENRICO
CONVENUTO/RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO NICOLA e CP_2 C.F._5 dell'avv. PEZZULLO STEFANIA ( TRAVERSA MADONNA DELLE C.F._2
GRAZIE, 50 86039 TERMOLI, elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI, 116/B VASTO presso il difensore avv. MOLINO NICOLA
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 9 OGGETTO: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2024, notificato a in data 16.01.2024, e _1 Parte_1
, quali rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario di un immobile sito in Parte_2
Montesilvano (PE), alla Via Antonio Salieri n. 2, Interno 2, Piano 1 (di cui al Catasto dei Fabbricati al foglio 12, particella 852, subalterno 22, Cat.A/2, classe 3, 7 vani, rendita Euro 303,68), convenivano in giudizio affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto di concessione del _1 godimento con diritto di acquisto, sottoscritto tra le parti in data 02.01.2020, per inadempimento di
, la condanna di quest'ultimo alla restituzione immediata dell'appartamento nonché al _1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti, con diritto degli stessi alla ritenzione delle somme percepite dal convenuto inadempiente.
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per inadempimento del resistente, Sig. , come da clausole risolutive espresse nei punti 4) e 15) del medesimo _1 contratto ex art. 1456 c.c., in subordine accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per grave inadempimento del resistente, Sig. , ex artt. 1453 e 1454 c.c., in estremo subordine _1 qualora accerti la nullità del contratto oggetto del giudizio dichiarare l'occupazione senza titolo del resistente e, comunque, per l'effetto: 1) condannare il Sig. alla restituzione immediata in _1 favore dei Sig.ri e , nelle precipue qualità, dell'appartamento Parte_1 Parte_2 ubicato in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2, piano primo, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
12, part. 852, subalterno 22, categ. A/2, classe 3 con annesso ripostiglio ubicato al sesto piano;
2) condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti che si _1 quantificano oggi in complessivi € 28.644,40 di cui € 21.600,00 per i primi tre anni (€ 600,00 mensili dal 05.02.2020 fino al 5.01.2023), € 2.464,40 quali interessi di mora calcolati sull'Euribor dal 01/03/2021 – data dell'ultimo versamento del resistente - al 31.12.2023 sulla somma di € 9.500 (differenza tra dovuto pari ad €21.600,00 e versato pari ad € 12.100,00) ed € 16.700,00 quale penale di € 50,00 giornaliero dal 01.02.2023 al 31.12.2023 cui aggiungersi gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio nonchè l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad € 50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio dello stesso immobile
o in quelle diverse somme anche maggiori che il Giudice riterrà di giustizia;
3) in ogni caso accertare il diritto dei ricorrenti a trattenere la somma complessiva già percepita dal resistente pari ad € 12.100,00; 4) condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite e competenze professionali di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
pagina 2 di 9 A sostegno della domanda deducevano che il contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, sottoscritto in data 02.01.2020 tra le odierne parti ex art. 23 D.L. n. 133/2014, prevedeva una durata di anni tre con obbligo di stipula della compravendita entro il 31.01.2023 al prezzo di €
139.000,00, da versarsi, quanto ad € 9.000,00, alla firma del contratto, ad € 7.200,00 quale canone annuo di locazione annuale da corrispondersi in rate mensili di € 600,00, e il saldo del prezzo al momento del rogito notarile mediante accollo liberatorio del mutuo esistente o accensione di nuovo mutuo. Le parti avevano convenuto anche le modalità di risoluzione del contratto e la penale in caso di inadempimento e ritardo del futuro acquirente. Aggiungevano che il resistente aveva versato _1 solo la complessiva somma di € 12.100,00, (€ 9.000,00 a mezzo assegno circolare consegnato a mani del Sig. quale procuratore dei Sig.ri , contestualmente alla sottoscrizione CP_2 Pt_1 dell'atto, ed € 3.100,00 quali canoni mensili pari a cinque mensilità a mezzo bonifici bancari eseguiti sul c/c postale dello stesso procuratore rispettivamente in data 08.09.2020 per € 600,00, in data 10.11.2020 per € 1.200,00, in data 05.02.2021 per € 1.300,00), rimanendo moroso per i canoni successivi, senza peraltro procedere, alla data stabilita, alla stipula del rogito notarile con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento, secondo le previsioni contrattuali.
2) Si costituiva in giudizio , eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo di aver _1 versato nel periodo agosto – dicembre 2019 a mani di , successivamente divenuto CP_2 procuratore dei Vicario, diverse somme di denaro per un totale di € 26.500,00, con la promessa del che tali importi sarebbero stati imputati successivamente ai canoni di un contratto di acquisto CP_2 differito, con concessione immediata del godimento per tre anni al costo annuo di € 7.200,00, che le parti avrebbero stipulato appena possibile.
Aggiungeva che, con l'approssimarsi della scadenza del termine per stipulare il rogito notarile, aveva richiesto sempre più insistentemente al la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di CP_2 compravendita e che, vista l'inerzia del venditore, aveva provveduto a formalizzare a mezzo messa in mora da parte del proprio legale in data 23/2/2023, la richiesta di consegna della documentazione in questione presso lo studio dell'avvocato o quello del notaio da lui prescelto, ma che detta richiesta era rimasta priva di riscontro, avendo invece i avviato la procedura di mediazione sul presupposto Pt_1 dell'inadempimento del promissario acquirente.
pagina 3 di 9 Affermava inoltre che l'immobile oggetto di contratto non era libero e che i risultavano titolari Pt_1 della proprietà superficiaria invece che del diritto dominicale pieno, essendo proprietario del terreno il
Comune di Montesilvano in via riconvenzionale, avendo pertanto lo LL diritto, previo riscatto della proprietà del terreno dal Comune di Montesilvano a cure e spese esclusive dei sig.ri , di Pt_1 rendersi acquirente dell'immobile in questione versando il prezzo residuo di € 100.400,00, eventualmente mediante accollo liberatorio o accensione di nuovo mutuo. Affermava ancora che, in considerazione degli acconti previamente ricevuti da , quest'ultimo avrebbe dovuto CP_2 tenere indenne il resistente della domanda di pagamento dei canoni, interessi e penali nei suo confronti proposta dai ricorrenti, ovvero che dovrebbe ritenersi che il avesse agito quale falsus procurator CP_2 dei , essendo dunque tenuto a restituire a titolo di indebito a l'importo di € Pt_1 _1 26.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola dazione e sino all'effettivo soddisfo, ovvero a versare il medesimo importo in favore dei sig.ri , da imputarsi a ulteriore Pt_1 acconto sul corrispettivo pattuito per l'acquisto, dovendo poi, in caso di mancato trasferimento dell'immobile al resistente, il risarcire il medesimo per l'importo di € 12.100,00, versato CP_2 _1 inutilmente dal promissario acquirente a seguito della stipula del contratto di rent to buy, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascuna singola dazione e sino all'effettivo pagamento, oltre ancora il risarcimento per la perdita di chance di acquistare al prezzo di € 139.000,00 un appartamento valutato nel 2013 in € 165.000,00. Chiedeva pertanto autorizzarsi la chiamata in causa di , CP_2 nonché l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO B) accertare e dichiarare che il sig.
ha provveduto a versare a mani del sig. e, quindi, in favore dei mandanti _1 CP_2 sig.ri e , sino al 5/2/2021 la complessiva somma di euro 38.600,00, da Parte_1 Parte_2 imputarsi euro 9.000,00 all'acconto pattuito nel contratto 2/1/2020 ed euro 29.600,00 a titolo di canoni mensili (circa 49 mensilità di euro 600,00 cadauna); C) in via riconvenzionale condannare i sig.ri e i) a pagare l'indennizzo e ad ottenere dal Comune di Pescara la Parte_1 Parte_2 cessione del diritto di proprietà del terreno sul quale insiste il fabbricato ove l'immobile di cui è causa ubicato e ii) a consegnare al sig. tutta la documentazione bancaria (contratto di mutuo, _1 conteggio estintivo, ecc.) ed ipocatastale (certificato ipo-catastale ventennale) prodromica alla cessione in favore del resistente dell'appartamento meglio descritto in premessa, fissando la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, determinandone la decorrenza;
D) trasferire in danno dei sig.ri Pt_1
e ex art. 2932 Codice civile ed a favore del sig. , dietro versamento
[...] Parte_2 _1 del corrispettivo concordato, come accertato giudizialmente, mediante accollo o estinzione del mutuo, l'appartamento sito in Montesilvano (PE), Via Antonio Salieri n. 2, Interno 2, Piano 1, identificato al Catasto dei Fabbricati al foglio 12, particella 852, subalterno 22, Cat.A/2, classe 3, 7 vani, rendita
Euro 303,68, libero da ogni e qualsiasi vincolo nei confronti del Comune di Montesilvano;
E) in via subordinata, nella denegata ipotesi l'On.le Sig. Giudice ritenesse di non poter imputare la somma di euro 26.500,00, versata dal sig. nell'anno 2019 in favore del sig. , _1 CP_2 direttamente nel patrimonio dei venditori, e , con esclusione, quindi, della Parte_1 Parte_2 possibilità per il promissario acquirente di vedere accolta la superiore domanda di cui all'art. 2932 Codice civile, condannare il sig. a tenere integralmente indenne il sig. CP_2 _1 della corrispondente richiesta di pagamento dei ricorrenti nei suoi confronti, per capitale, penali, interessi, spese e competenze legali della mediazione e di giudizio, ecc. F) condannare, per l'effetto, il sig. a restituire al sig. , a titolo di ripetizione d'indebito, la somma di euro CP_2 _1 26.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ciascuna singola dazione e sino all'effettivo rimborso, nonché al risarcimento del danno nella misura di euro 12.100,00, pari all'importo inutilmente versato a titolo di acconti e canoni a seguito della stipula del contratto di rent to buy del 2/1/2020, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ciascuna singola dazione e sino all'effettivo pagamento, oltre ancora al pagamento del risarcimento per la perdita di chance, cioè, quella, per il sig. di rendersi acquirente di un immobile ad un prezzo più che vantaggioso, danno da _1
pagina 4 di 9 determinarsi in via equitativa nell'importo di euro 10.000,00, ovvero quello, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. G) in ogni caso con vittoria di spese, compensi e competenze legali sia della fase di mediazione che del presente giudizio”.
3) Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva , confermando di essere stato, CP_2 nella sua qualità di imprenditore edile, nominato procuratore dei Vicario in data 02.01.2020 e di aver sottoscritto, in tale qualità, il contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto con _1
, oggetto della presente controversia, ricevendo da questi un assegno pari ad € 9.000,00 a titolo di
[...] caparra confirmatoria e, successivamente, in data 08.09.2020, bonifico di € 600,00, in data 10.11.2020 bonifico di € 1.200,00 ed in data 03.02.2021 bonifico di € 1.300,00, ricevendo quindi complessivamente ed esclusivamente dallo LL la somma di € 12.100,00. Negava inoltre di aver ricevuto dallo la somma complessiva di € 26.500,00, disconoscendo il documento prodotto dal _1 resistente, riportante le date e gli importi degli acconti versati.
4) Disposto il mutamento del rito, la causa proseguiva nelle forme del rito ordinario e, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stati ammessi la CTU e l'ordine di esibizione richiesti dal resistente la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 _1
c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5) La domanda di parte attrice/ricorrente deve essere ritenuta fondata e deve essere accolta.
pagina 5 di 9 Dalle risultanze processuali emerge che, in data 02.01.2020, e , per il Parte_1 Parte_2 tramite del loro procuratore (v. procure allegate alla comparsa di costituzione del CP_2 chiamato in causa), avevano sottoscritto con un contratto di concessione del godimento _1 con diritto di acquisto, ex art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (doc.1 allegato al ricorso introduttivo), di un immobile di proprietà di , sul quale era costituito usufrutto in favore di Parte_1 [...]
, sito in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2; la durata della concessione del godimento era Parte_2 stata stabilita in anni tre (art. 2) a decorrere dalla data di consegna che sarebbe dovuta avvenire entro il
05.02.2020 (art. 3), come effettivamente avvenuto;
il canone di locazione era stato stabilito in €
7.200,00 annue da corrispondere in 12 rate mensili, pari ad € 600,00, cadauna a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal locatore, con espressa previsione di risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento di almeno due canoni mensili (art. 4); contestualmente i promittenti alienanti si erano obbligati a vendere l'immobile al promissario acquirente il quale si era obbligato ad acquistare (art. 9) al prezzo, indicato in € 139.000,00, da corrispondersi come segue: € 9.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alla firma del contatto in oggetto a mezzo assegno circolare, € 600,00 in rate mensili di pari importo corrispondenti al canone di locazione pattuito, il saldo del prezzo al momento del rogito notarile mediante accollo liberatorio del mutuo esistente o accensione di nuovo mutuo. In caso di mora nel pagamento delle suddette somme era stata stabilita l'applicazione degli interessi moratori calcolati sull'Euribor (artt. 10 e 11); veniva, quindi, convenuto tra le parti che l'atto di compravendita avrebbe dovuto stipularsi entro e non oltre la data del 31.01.2023, statuendosi altresì che nell'ipotesi di mancata stipulazione dell'atto notarile di compravendita da parte del promissario acquirente il contratto si sarebbe risolto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa del promissario acquirente stesso, con diritto del promittente alienante di trattenere tutte le somme già versate a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. In tale ipotesi veniva ulteriormente statuito che il promissario acquirente avrebbe dovuto rilasciare senza ritardo, alla scadenza del rapporto locatizio, i beni oggetto del contratto nella piena disponibilità del promittente venditore, liberi da persone e cose con determinazione, in caso contrario, del pagamento di una penale pari ad €50,00 giornaliere (artt. 14 e 15); aveva effettivamente versato a titolo di caparra confirmatoria _1 la somma pari ad € 9.000,00 a mezzo assegno circolare (doc. 3 ricorso) consegnato a mani di CP_2
quale procuratore dei Vicario, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, ed aveva versato i
[...] soli ratei di locazione per complessivi € 3.100,00 a mezzo bonifici bancari eseguiti sul c/c postale dello stesso procuratore rispettivamente in data 08.09.2020 per € 600,00, in data 10.11.2020 per € 1.200,00, in data 05.02.2021 per € 1.300,00 (doc. 4 ricorso).
6) Il resistente ha affermato di aver versato nel periodo agosto – dicembre 2019, a mani di
[...]
, diverse somme di denaro per un totale di € 26.500,00, come emergerebbe dal documento CP_2 prodotto sub all. 2 alla comparsa di costituzione, ottenendo la promessa dal che tali importi CP_2 sarebbero stati imputati successivamente ai canoni di un contratto di acquisto differito, con concessione immediata del godimento per tre anni al costo annuo di € 7.200,00, che le parti avrebbero stipulato appena possibile.
pagina 6 di 9 Ebbene, di detto assunto non è stata fornita sufficiente dimostrazione. In atti risulta infatti prodotto un foglio in cui sono riportate date e importi di acconti versati con la firma del (all. 2 cit.). Tuttavia, CP_2 anche se il foglio in questione era effettivamente in possesso dello che lo ha prodotto in _1 giudizio, deve rilevarsi che esso non reca il nominativo del debitore che avrebbe effettuato i pagamenti, eseguiti tutti in un lasso di tempo ristretto, anche tre volte al mese, con ultimo pagamento alla data del
09.12.2019; inoltre si fa riferimento genericamente all'immobile di via Salieri, senza specificarne il numero civico (essendo presumibile che nella via Salieri di Montesilvano non sia presente solo l'immobile in questione), e le date dei pagamenti sono tutte precedenti sia alla costituzione delle procure tra i Vicario e il (23-12-2019), sia alla sottoscrizione del contratto tra il e lo CP_2 CP_2 _1
(2-1-2020), apparendo dunque inverosimile che il si sia fatto consegnare degli acconti dallo CP_2 prima ancora di essere nominato procuratore dai . Infine, e soprattutto, il versamento di _1 Pt_1 detta somma, non esigua, non è stato assolutamente menzionato nel successivo contratto del 2-1-2020, come sarebbe stato normale se si fosse trattato di acconti sul prezzo di vendita dell'immobile. Pur se le sottoscrizioni appaiono appartenere quasi con certezza al che infatti non le ha disconosciute, non CP_2 può quindi ritenersi che dette “ricevute” siano univocamente riferibili all'immobile per cui è causa e al debitore potendo essere anche riconducibili ad altro immobile e ad altro debitore e non _1 potendosi escludere che lo ne sia venuto in possesso per diverse motivazioni. _1
7) Il convenuto ha sostenuto altresì di avere messo in mora inviandogli una _1 CP_2 raccomandata in data 23.02.2023 al fine di stipulare il rogito notarile.
Premesso che non vi è prova delle dedotte insistenti richieste che sarebbero state rivolte dallo _1 al volte ad ottenere la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di compravendita, deve CP_2 rilevarsi che non vi è certezza sul ricevimento della raccomandata in questione da parte del terzo chiamato, atteso che innanzitutto non è dato sapere se l'indirizzo cui è stata inviata sia quello di residenza del (in mancanza di produzione del relativo certificato di residenza), risultando esso CP_2 dagli atti essere solo il suo domicilio. Dalla copia della raccomandata prodotta in atti (all. 3 fascicolo
, poi, non emerge né la presenza della verifica, da parte dell'Agente Postale, dell'assenza del _1 destinatario, né che sia stato correttamente lasciato sul posto l'avviso di giacenza, ai sensi degli artt. 24
e 25 dell'all.1 al D.M. 1° ottobre 2008, mentre risulta che l'invio sia stato restituito al mittente (v. copia della busta prodotta nel fascicolo del resistente).
Inoltre, detta raccomandata è stata inviata in data successiva alla scadenza del termine fissato per il rogito. Alla data della spedizione della missiva in questione (23-2-2023), infatti, lo LL risultava già inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto del 2-1-2020, avendo violato innanzitutto l'art. 4), ai sensi del quale il canone di locazione o di godimento veniva convenuto in € 7.200,00 annue da corrispondersi in dodici rate mensili pari ad € 600,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal locatore e, in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno due canoni mensili il contratto si sarebbe risolto di diritto. Orbene, il pagamento del canone mensile in questione avrebbe dovuto essere computato integralmente ai fini della successiva vendita e corrisposto fino all'atto pubblico di compravendita, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.01.2023, ma, stando alle risultanze processuali, risulta essere stata versata con certezza una somma complessiva pari ad € 3.100,00, e l'ultimo versamento eseguito in data
05.02.2021, avendo dunque il convenuto/resistente omesso il pagamento di più di due canoni.
pagina 7 di 9 8) Lo deve essere ritenuto inadempiente anche all'obbligazione di cui all'art. 14, avendo le _1 parti statuito che l'atto di compravendita sarebbe stato stipulato entro e non oltre il 31.01.2023 a mezzo del notaio scelto e indicato dal promissario acquirente e non essendovi prova in atti che egli, entro detto termine, abbia invitato gli attori/ricorrenti alla stipula. Il contratto deve dunque considerarsi risolto ex lege come espressamente previsto dall'art. 15), che prevedeva che, nell'ipotesi di mancata stipulazione dell'atto notarile di compravendita da parte del promissario acquirente, il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa del promissario acquirente stesso, con il diritto del promittente alienante di trattenere tutte le somme già versate, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Né il promissario acquirente ha rilasciato senza ritardo i beni oggetto del contratto in favore dei promittenti venditori, occupando ancora all'attualità (circostanza invero non contestata dallo l'immobile in questione e dovendo conseguentemente _1 corrispondere ai la penale di € 50,00 giornaliere dall'art. 15 prevista. Pt_1
9) I ricorrenti devono quindi vedersi riconosciuto il diritto di rientrare nella piena ed assoluta disponibilità dell'immobile, mediante il rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose, nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti, nella misura prevista dalle disposizioni contrattuali
(art. 15), avendo essi dunque diritto di trattenere tutte le somme già versate dal promissario acquirente, pari ad € 12.100,00 corrispondenti a 20 mensilità); inoltre, occupando lo l'immobile in oggetto _1 dalla data in cui gli è stato consegnato, cioè dal 05.02.2020, fino all'attualità, il corrispettivo in favore dei ricorrenti per i primi tre anni corrisponderebbe ad € 21.600,00 (€ 600,00 mensili dal 05.02.2020 fino al 5.01.2023), oltre interessi di mora pari ad € 2.464,40 calcolati sull'Euribor dal 01/03/2021 (data dell'ultimo versamento del resistente) al 31.12.2023 sulla somma di € 9.500,00 (derivante dalla differenza la somma di € 21.600,00 come sopra determinata e quella di € 12.100,00 versata dal resistente); a ciò si aggiunga l'importo di € 16.600,00 (€ 50,00 al giorno dal 01.02.2023 al 31.12.2023, a titolo di penale), per una somma complessiva dovuta dallo pari ad € 28.564,40, alla data _1 dell'introduzione del presente giudizio, cui aggiungersi gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio nonché l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad €
50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio.
10) Deve essere conseguentemente disattesa l'eccezione relativa all'inadempimento dei venditori, formulata dallo per non aver gli stessi compiuto alcun atto prodromico alla compravendita _1 promessa ed in ragione della parziale evizione della cosa promessa in vendita per il diritto superficiario spettante al non ancora riscattato, atteso che, secondo le previsioni Controparte_3 contrattuali, la parte venditrice avrebbe avuto termine fino al rogito per liberare l'immobile da ipoteche e qualsiasi altra trascrizione pregiudizievole o per il riscatto del terreno dal Comune di Montesilvano qualora l'odierno convenuto avesse manifestato la volontà di acquistare l'immobile, ciò che non è avvenuto nel termine stabilito.
11) Né la scrittura privata oggetto della presente controversia appare viziata da nullità per non essere stata redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, poiché, in base alle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, deve ritenersi che i contratti che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto (c.d. rent to buy) debbano essere stipulati per iscritto, ma anche in forma libera, dovendo essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata solo nel caso si voglia effettuare la trascrizione degli stessi nei Registri immobiliari.
pagina 8 di 9 12) La domanda di parte ricorrente deve dunque essere accolta;
deve essere conseguentemente dichiarata la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per inadempimento del resistente, , e, per l'effetto, questi deve essere _1 condannato alla restituzione immediata in favore di e dell'immobile Parte_1 Parte_2 ubicato in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2, piano primo, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
12, part. 852, subalterno 22, categ. A/2, classe 3 con annesso ripostiglio ubicato al sesto piano, nonché al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti nella misura di € 28.564,40, come sopra determinata, oltre gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio nonché l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad € 50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio;
deve inoltre condannarsi la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della parte ricorrente e del terzo chiamato , assistito dai medesimi CP_2 procuratori, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 74/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto, oggetto del presente giudizio, per inadempimento del resistente, , e, per l'effetto, condanna _1 _1
alla restituzione immediata in favore di e dell'immobile
[...] Parte_1 Parte_2 ubicato in Montesilvano (PE) alla Via Salieri, 2, piano primo, censito in Catasto Fabbricati al Foglio
12, part. 852, subalterno 22, categ. A/2, classe 3 con annesso ripostiglio ubicato al sesto piano, nonché al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti nella misura di € 28.564,40, oltre gli interessi di mora calcolati sull'Euribor successivi alla data del 31.12.2023 fino al rilascio, nonché l'ulteriore somma a titolo di penale pari ad € 50,00 giornalieri dalla data del 01.01.2024 alla data di rilascio;
condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente e del terzo chiamato delle spese di lite, che si liquidano unitariamente in complessivi € 4.545,00, di cui € 545,00 per spese ed €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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