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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Oggetto: dott.ssa Isabella Martin Presidente
azione di dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere simulazione;
collazione; divisione di beni dott. Consigliere estensore immobili caduti in Persona_1 successione;
riduzione per ha pronunciato la seguente lesione di legittima;
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 81/2021 R.G.
promossa
da
c.f. nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Bressanone (BZ) il 10.05.1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Hartwig
Amplatz, con domicilio eletto presso il suo studio in 39044
Egna (BZ), Via Portici 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, c.f. , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(BZ) il 22.01.1983, residente in 60596 Francoforte (Germania),
1 Stresemannallee 49, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Pastori del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in 00144 Roma (RM), Viale dell'Aeronautica 12, giusta proccura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato -
nonché contro
c.f. , nato a [...] CP CodiceFiscale_3
(BZ) il 10.12.1946, residente in 39042 Bressanone (BZ),
frazione VA, Mooswiesenweg 23, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pastori del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in 00144 Roma (RM), Viale dell'Aeronautica
12, giusta proccura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 43/2021 del
Tribunale di Bolzano di data 18.01.2021 / 20.01.2021 – azione di simulazione;
collazione; divisione di beni immobili caduti in successione;
riduzione per lesione di legittima,
causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 con assegnazione del termine perentorio del 28.04.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 19.05.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
2 Voglia la Corte di appello di Trento Sezione distaccata di
Bolzano in riforma della sentenza impugnata n. 43/2021 del
18.01.-20.01.2021 del Tribunale di Bolzano, con rigetto delle avversarie domande e non accettate eventuali conclusioni nuove degli appellati,
in via preliminare: dichiarare e accertare che per effetto del sussistente ed eccepito conflitto d'interessi le costituzioni degli appellati e in entrambi i gradi di CP_1 CP
giudizio sono inammissibili e che le memorie processuali e gli atti processuali, le deduzioni, eccezioni e domande presentate sono invalide e inefficaci.
Conclusioni come da atto di appello:
Voglia la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di
Bolzano, in riforma della sentenza impugnata n.43/2021 del
18.01.-20.01.2021 del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
I) In via primaria nel merito:
1) accertare e dichiarare che si è aperta la successione legittima in morte di , nata a [...] Persona_2
il 16.08.1957, ivi deceduta il 19.11.2016, e che l'appellante
è erede legittima per una quota di 1/3; Parte_1
2) accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita del 27.12.2012 concluso tra e CP
in qualità di venditori e in Persona_2 CP_1
qualità di compratore, autenticato dal notaio dott.
[...]
repertorio n. 22141, raccolta n.13236, avente per Per_3
3 oggetto il trasferimento della nuda proprietà della porzione materiale 2 della p.ed.315 in P.T. 502/II C.C. VA, che in realtà dissimula und donazione nulla per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.;
3) accertare e dichiarare che la quota di metà della defunta della p.m. 2 della p.ed.315 è Persona_2 CP_3
parte della massa ereditaria;
4) disporre la collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. e dichiarare tenuti gli appellati a conferire tutto ciò che hanno ricevuto direttamente o indirettamente tramite donazione, nonché gli importi prelevati e appropriati dai conti e conti comuni della defunta, oltre a svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti e assunzioni, e quindi disporre la divisione tra gli eredi secondo le quote ereditarie legittime e condannare gli appellati a versare all'appellante le somme a lei spettanti pro quota oltre a svalutazione e interessi;
in via subordinata condannare in ogni caso gli appellati a versare all'appellante le somme prelevate e appropriati dai conti e conti comuni della de cuius pari a 1/3 della quota ereditaria, oltre a svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti;
5) accertare e dichiarare che l'appellante in forza della successione legale è comproprietaria di un 1/6 indiviso della porzione materiale 2 della p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C.
VA;
6) nell'ambito della divisione ereditaria disporre la divisione
4 dell'intera porzione materiale 2 p.ed.315 in P.T. 502/II C.C.
VA e assegnare la proprietà all'appellante di una parte di tale immobile in natura e condannare gli appellati a trasferirla libera da oneri all'appellante con i frutti dal momento in cui è stata proposta la domanda ovvero in caso che l'assegnazione di una parte non avvenisse in natura
all'appellante, disporre i corrispondenti conguagli, oltre a svalutazione e interessi ovvero disporre la vendita dell'intero immobile e assegnare all'appellante gli importi a lei spettanti secondo la quota di comproprietà;
7) disporre la cancellazione del diritto di usufrutto in favore di sulla p.ed. 315 p.mat. 2 in P.T. 502/II C.C. CP
VA, G.N. 43/3 – 04.01.2013.
II) in via subordinata
1) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita del
27.12.2012 concluso tra e in CP Persona_2
qualità di venditori e in qualità di compratore, CP_1
autenticato dal notaio dott. rep. 22141, racc. n. Persona_3
13236, avente per oggetto il trasferimento della nuda proprietà della p.m. 2 p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C. VA, è
un negotium mixtum cum donatione e calcolare il valore della quota donata e la quota corrispondente in rapporto all'intero;
2) disporre la collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. e condannare gli appellati a conferire tutto ciò che hanno ricevuto
5 direttamente o indirettamente tramite donazione e gli importi prelevati dai conti e conti comuni della de cuius e gli importi di cui sono entrati in possesso oltre a svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti inclusa la quota donata da accertarsi della porzione materiale della p.ed.315 ovvero il valore corrispondente di tale quota al momento dell'apertura della successione e in seguito disporre la divisione della massa ereditaria tra gli eredi e condannare gli appellati a versare all'appellante gli importi a lei spettanti pro quota,
inclusa la quota da stabilirsi della p.m. 2 della p.ed. 315 e assegnare all'appellante una parte di questo immobile in considerazione della quota da stabilirsi da parte del
Tribunale e condannare i convenuti a trasferire la parte senza oneri all'appellante con i rispettivi frutti dal momento in cui è stata presentata la domanda ovvero nel caso in cui dovesse avvenire l'assegnazione di una parte non “in natura”
all'appellante disporre le rispettiva collazioni a favore della stessa oltre a svalutazione e interessi ovvero disporre la vendita dell'intero immobile e assegnare all'appellante gli importi secondo la quota a lei spettante della comproprietà.
3) in via puramente subordinata condannare gli appellati a versare all'appellante gli importi illecitamente prelevati e appropriati dai conti e conti comuni della de cuius nella misura di 1/3 della quota ereditaria, svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti
6 III) in via ulteriormente subordinata
1) calcolare la massa ereditaria nella successione di con riunione fittizia del relictum e donatum: Persona_2
2) calcolare la parte disponibile;
3) accertare e dichiarare che la parte di legittima di 1/4
dell'appellante in considerazione, comunque, degli importi da lei ricevuti nella successione di è stata lesa;
Persona_2
4) ridurre tutte le donazioni dirette e indirette incluse quelle di cui al contratto di compravendita del 27.12.2012 riguardo la p.m. 2 della p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C. VA fino alla copertura della legittima dell'appellante in misura di ¼
dell'intera massa ereditaria;
5) accertare e dichiarare che l'appellante è comproprietaria della p.m. 2 della p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C. VA con una quota da stabilirsi da parte del Tribunale;
6) disporre la divisione e assegnare all'appellante una parte della p.m. 2 della p.ed.315 in P.T. 502/II C.C. VA secondo la quota da stabilirsi ovvero condannare gli appellati a versare in denaro la parte di legittima spettante con svalutazione e interessi dal momento dell'insorgere del debito fino al saldo ovvero disporre la vendita dell'intero immobile e assegnare all'appellante gli importi a lei spettanti secondo la sua quota di comproprietà
IV) in ognuno dei casi annoverati:
- obbligare gli appellati alla rendicontazione;
7 - disporre la cancellazione del diritto di usufrutto in favore di sulla p.ed. 315 p.mat. 2 in P.T. 502/II C.C. CP
VA, G.N. 43/3 – 04.01.2013.
- condannare gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese del procedimento e compensi, spese generali, fondo pensione e Iva di entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria e a titolo puramente precauzionale l'appellante conferma tutte le istanze istruttorie non ancora accolte, formulate in memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.2 del 29.04.2019 in primo grado, in particolare chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale degli appellati e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) - 17) … omissis…
del procuratore di parte appellata : CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, e concesso se del caso termine ex art. 182
c.p.c.:
- respingere l'interposto appello poiché infondato in fatto e in diritto, e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia;
- nel merito: dichiarata aperta la successione legittima della de cuius, rigettare tutte le domande promosse dall'attrice in quanto infondate tanto nelle ragioni di fatto quanto nelle considerazioni di diritto e ciò per tutti i motivi analiticamente esposti nella parte narrativa del presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi che venga accertato
8 e dichiarato che il contratto di compravendita dell'immobile in
VA, Bressanone, costituisca donazione o negozio misto, così
come per i versamenti in denaro compiuti dalla de cuius a favore dei convenuti, ovvero dei prelievi, rigettare le domande dell'attrice di collazione e divisione in quanto i convenuti sono dispensati tacitamente dall'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ. ovvero si tratta di donazioni o spese non soggette a collazione ex artt. 738, 742 c.c., in ulteriore subordine compiere in sede di divisione le imputazioni e costituire il conseguente stato passivo.
del procuratore di parte appellata CP
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, e concesso se del caso termine ex art. 182
c.p.c.:
- respingere l'interposto appello poiché infondato in fatto e in diritto, e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia;
- nel merito: dichiarata aperta la successione legittima della de cuius, rigettare tutte le domande promosse dall'attrice in quanto infondate tanto nelle ragioni di fatto quanto nelle considerazioni di diritto e ciò per tutti i motivi analiticamente esposti nella parte narrativa del presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi che venga accertato e dichiarato che il contratto di compravendita dell'immobile in
VA, Bressanone, costituisca donazione o negozio misto, così
come per i versamenti in denaro compiuti dalla de cuius a
9 favore degli appellati, ovvero dei prelievi, rigettare le domande dell'appellante di collazione e divisione in quanto gli appellati sono dispensati tacitamente dall'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ. ovvero si tratta di donazioni o spese non soggette a collazione ex artt. 738, 742 c.c., in ulteriore subordine compiere in sede di divisione le imputazioni per valore e costituire il conseguente stato passivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia si rinviene così riassunta nella sentenza impugnata:
“1.1. Con atto di citazione del 23.1.2018, l'attrice Pt_1
evocava in giudizio i convenuti e
[...] CP
, rispettivamente padre e fratello della stessa, al CP_1
fine di far valere i diritti ereditari nella successione della madre
, deceduta ab intestato il 19.11.2016 a Persona_2
Bressanone, moglie e madre dei convenuti. Esponeva in
particolare che l'atto di compravendita del 27.12.2012
autenticato dal Notaio dott. di Bolzano, Repertorio n. Persona_3
22141, Raccolta n. 13236, con cui i genitori, e CP [...]
quali comproprietari, si concedevano reciprocamente Per_2
il diritto di usufrutto con accrescimento ed il fratello CP_1
acquistava la nuda proprietà dell'immobile p.m. 2 p.ed.
[...]
315 in P.T. 502/II C.C. VA, frazione di Bressanone (BZ),
dissimulava una donazione a favore del fratello, in quanto il
prezzo di compravendita di € 140.000,00 sarebbe stato pagato
10 dal fratello soltanto apparentemente, e gli importi da lui versati
sul conto corrente dei genitori presso la Controparte_4
sarebbero stati di volta in volta trasferiti dagli stessi su un altro
conto corrente, da loro aperto presso l'istituto Commerzbank di
Monaco, per essere poi prelevati e messi nuovamente a
disposizione del figlio . Eccepita la nullità di tale CP_1
dissimulata donazione per difetto di forma ad substantiam,
chiedeva dunque che la metà dell'immobile suddetto,
originariamente quota di comproprietà della de cuius, venisse
ricondotta al relictum, insieme alle altre donazioni costituite dagli
importi versati in vita dalla madre sui conti corrente personali del
figlio e sul conto corrente cointestato a lei ed al marito presso
Commerzbank Monaco, per procedere poi alla divisione delle
rispettive quote legittime (ciascuno per 1/3).
In via subordinata, qualora l'adito tribunale avesse ritenuto che
tale atto di compravendita rappresentasse un negotium mixtum
cum donatione, chiedeva che venisse accertato il proporzionale
valore del donatum, e, collazionato quest'ultimo al relictum,
nonché ricondotte le altre donazioni effettuate in vita dalla madre
al marito e al figlio, venisse dichiarata erede per la quota di 1/3.
In ulteriore subordine chiedeva accertarsi la lesione della quota
di legittima, ed esercitava così azione di riduzione avverso le
donazioni indirette e dirette effettuate in vita dalla madre.
1.2. Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti per
la prima udienza del 18.10.2018 per resistere alle pretese
11 attoree, di cui contestavano la fondatezza in fatto e in diritto.
1.3. Nel corso del processo veniva esperita la procedura di
mediazione obbligatoria, con esito negativo, e, concessi alle parti
i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva dunque assunta
una consulenza tecnica d'ufficio nonché ordinata al convenuto
l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c., come CP_1
da ordinanza dd. 25.10.2019.
Ritenuta successivamente la causa matura per la decisione,
all'udienza del 22.10.2020 la causa veniva trattenuta in
decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. A tale udienza il procuratore di parte attrice, munito di
procura speciale, rinunciava alla redazione della sentenza in
lingua tedesca ex art. 20 co. 12 D.p.r. 574/1988.”
Il Tribunale, alla luce delle risultanze probatorie acquisite al giudizio, ha concluso per “l'avvenuta dissimulazione della
vendita mista a donazione della nuda proprietà del bene
immobile a favore del figlio da parte dei genitori CP_1
e , ciò sul sostanziale rilievo che i Persona_2 CP
genitori (e la defunta madre per quanto attiene la quota di metà
dell'immobile) hanno messo a disposizione del figlio la parte preponderante della provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo fissato nel contratto per la nuda proprietà, il tutto tramite un articolato sistema di “rotazione di denaro” su conti correnti intestati in comune ai genitori, anche a Monaco di
Baviera dove risiedeva il figlio acquirente, in modo che
12 quest'ultimo abbia “corrisposto solo una parte (estremamente
minoritaria) del prezzo di compravendita”, prezzo peraltro ritenuto, sulla base dell'assunta CTU, non significativamente diverso da quello di mercato, con conseguente rigetto della domanda di negotium mixtum cum donatione per la parte asseritamente in eccesso. Il Tribunale ha, quindi, disposto la collazione per imputazione ex art. 746 cc, come da scelta effettuata dal convenuto nelle conclusioni, del valore di quanto acquistato senza corrispettivo (ca. 92%) sulla base del valore del bene al tempo dell'apertura della successione (50% del valore della nuda proprietà stimata dal ctu al 19.11.2016 in €
265.663,50). Ha disposto, poi, la collazione delle altre donazioni a favore del figlio (di modico valore per € 4.700,00 + €
7.200,00/2 + € 6.239,66 + € 370,61 ed ex artt. 742 e 770
comma 1 cc per € 2.508,89). Ha ritenuto, infine, nulla per difetto di forma la donazione di denaro in favore del coniuge per
€ 11.000,00, con conseguente obbligo di conferimento alla massa di detta somma da parte del coniuge. Ha, quindi,
formato lo stato attivo composto da somme di denaro da conferire dal convenuto e da quanto da restituire CP_1
dal coniuge alla massa, ha formato lo stato passivo composto dalle spese sostenute da per la sepoltura della CP_1
madre, ha dato, infine, atto che i residui sui conti bancari (uno personale e uno comune con il coniuge) erano già stati distribuiti tra gli eredi in conformità delle quote. Ha, quindi,
13 accertato un conguaglio in favore dell'attrice di € 44.091,32
(comprensivo di interessi alla data della decisione) a carico del fratello e di € 3.714,27 a carico del convenuto CP_1
pronunciando le conseguenti condanne. Ha posto CP
le spese di lite a carico dei convenuti, ivi comprese le spese di
CTU.
Avverso questa decisione ha interposto appello l'attrice affidato a quattro motivi. Parte_1
Nell'iniziale contumacia degli appellati la Corte ha disposto la rinnovazione della CTU.
Nel corso delle operazioni peritali si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e delle domande CP_1
tutte dell'appellante.
Nella fase conclusiva del giudizio d'appello si è costituito anche l'appellato con il medesimo difensore, CP
chiedendo anch'esso il rigetto dell'appello e delle domande tutte dell'appellante.
La causa è passata, quindi, in decisione sulle conclusioni precisate nella trattazione scritta dell'udienza del 13.12.2023.
Con ordinanza del 14.06.2024 il collegio ha rimesso la causa in istruttoria al fine di sentire le parti sia sul conflitto d'interessi denunciato dall'appellante anche nel giudizio di secondo grado in seguito alla costituzione dell'appellato CP
con il medesimo difensore di sia in ordine
[...] CP_1
alla questione della divisibilità della metà indivisa della p.m. 2
14 della p.ed. 315 CC VA, in ipotesi di suo recupero alla massa ereditaria e/o conferimento in natura ex art. 746 cc (nuda proprietà e/o piena proprietà), questione già affrontata dal CTU
di primo grado ma non sottoposta al CTU nominato in secondo grado.
In seguito alle udienze del 2.10.2024 e del 4.12.2024,
fissate anche per consentire alle parti un tentativo di conciliazione stragiudiziale, la causa passa ora nuovamente in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.02.2025
e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dei motivi d'appello:
1.1. Con il primo motivo l'appellante ha denunciato una
“erronea ricostruzione dei fatti – insufficiente e contraddittoria
motivazione del primo Giudice su punti rilevanti della
controversia” nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la domanda principale di accertamento che la compravendita del
27.12.2012 in realtà dissimula una donazione, nulla per difetto di forma. Ripercorrendo l'accertamento del Tribunale,
l'appellante sostiene che già l'affermazione secondo cui l'acquirente avrebbe partecipato al corrispettivo CP_1
fissato in contratto solo “per una parte estremamente
minoritaria”, ovvero per € 5.550,00, condurrebbe alla conclusione che il corrispettivo sia stato pagato sostanzialmente dai genitori, integrando l'apporto di un mero 8% non un
15 contributo “rilevante” al pagamento del corrispettivo. Non
sarebbe, poi, accettabile la differenziazione compiuta dal
Tribunale in ordine a bonifici da parte dei genitori in relazione al pagamento del corrispettivo o delle rate del mutuo acceso dall'acquirente per l'acquisizione della casa di abitazione e bonifici/pagamenti da parte dei genitori non connessi con il trasferimento immobiliare. Una corretta analisi della “attiva e
fitta circolazione e di denaro fra i genitori e ”, come CP_1
accertata dal Tribunale, condurrebbe necessariamente alla conclusione che l'intera provvista sia stata in realtà messa a disposizione dai genitori e che mai ha pagato CP_1
alcunché. Con il che le somme esposte dal Tribunale in sentenza a pagina 16 e 17 ai punti 2.3., lettere b, c e d,
sarebbero da imputare diversamente, non trattandosi di donazioni fatte dai genitori al figlio, ma di bonifici per completare la circolazione di denaro necessaria per il pagamento dell'intero corrispettivo. In conseguenza di ciò
risulterebbe provata la simulazione della compravendita del
27.12.2012, che in realtà costituirebbe una “pura donazione”
della p.m. 2 della p.ed. 315 CC VA, nulla per difetto di forma ex art. 782 cc, con la conseguenza che la metà indivisa di tale immobile dovrebbe essere recuperata alla massa ereditaria.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante, rubricato
“completamente erronea stima dell'immobile – adesione acritica
del primo Giudice alla stima compiuta dal CTU con evidente
16 motivazione insufficiente – istanza di rinnovazione della CTU”, ha addotto specifiche critiche all'operato del CTU, come già
segnalate dal CT di parte in primo grado e non esaminate dal
Tribunale, tra cui la mancata considerazione di concrete compravendite per immobili analoghi e l'utilizzo di informazioni non controllabili (asseriti colloqui con un agente immobiliare attivo nell'area di Bressanone), l'utilizzo di prezzi unitari addirittura inferiori ai valori OMI, una riduzione del 30% dei prezzi unitari non giustificata e l'utilizzo erroneo, ai fini del calcolo del valore dell'usufrutto, del D.M. 23.10.2010 e del D.M.
21.12.2015 con le allegate tabelle, utilizzabili – secondo la migliore dottrina d'estimo citata dal CT di parte attrice –
soltanto ai fini fiscali. L'eclatante differenza nelle stime del CTU
e del CT di parte giustificherebbe, quindi, la rinnovazione della
CTU ex art. 196 cpc, decisiva ai fini della trattazione delle domande principali e subordinate introdotte dall'attrice appellante.
1.3. Nel terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 99 e 112 cpc in relazione all'art. 746 cc,
perché – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – il convenuto negli atti mai avrebbe optato per CP_1
l'imputazione del valore dell'immobile, con la conseguenza che –
in assenza di scelta – la collazione dovrebbe farsi con conferimento in natura.
1.4. Con il quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante ha
17 dedotto l'inammissibilità della costituzione congiunta in giudizio effettuata in primo grado dai convenuti con il patrocinio di un unico difensore, stante l'evidente conflitto d'interesse,
appalesatosi con chiarezza in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (in cui ha CP_1
formulato, per il caso di accertamento della donazione dissimulata, domanda di restituzione da parte della massa ereditaria delle somme asseritamente da lui pagate in esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo,
domanda quindi evidentemente rivolta anche contro il padre erede . In seguito alla costituzione nel presente CP
giudizio di appello di con il medesimo difensore, CP
l'appellante ha sollevato la questione anche con riferimento alla costituzione nel giudizio d'appello di entrambi gli appellati.
2. Per ordine logico e, per il potenziale effetto regressivo del giudizio, va affrontato dapprima l'ultimo motivo con cui è
denunciato l'asserito conflitto d'interessi tra le parti convenute/appellate e la conseguente invalidità del mandato difensivo a un unico difensore.
2.1. All'udienza del 22.10.2020, fissata dinanzi al Tribunale
per la precisazione delle conclusioni, parte appellata ha formulato la seguente ulteriore domanda: “… in ulteriore
subordine nella denegata ipotesi che il contratto di
compravendita di tale immobile venga dichiarato nullo,
considerare nello stato passivo ex art. 723 c.c. l'obbligo della de
18 cuius (ovvero dei suoi eredi) alla restituzione ex art. 2041 c.c. al
signor della quota di prezzo (70.000,- €) da lui CP_1
versato alla de cuius quale corrispettivo per l'acquisto del diritto
di nuda proprietà, e dare le disposizioni conseguenti in ordine
alla formazione delle quote.”
2.2. Secondo l'appellante, tale domanda del figlio CP_1
si rivolgerebbe anche e direttamente contro il padre
[...] [...]
“attuando un già a priori esistente, eclatante e grave CP
conflitto d'interessi nella difesa degli odierni appellati, già solo
considerando le conseguenze processuali in ipotesi di
accoglimento delle domande attoree sul rapporto interno dei
convenuti. Sussistono interessi contrastanti, che l'unico difensore
non può adeguatamente difendere, perché gli interessi del CP_1
possono prevalere solo a costo di quelli del
[...] CP
essendovi nel caso concreto la necessità per di CP
confermare la simulazione dedotta dall'attrice, per non
soccombere nel processo per l'effetto della domandata condanna
al pagamento di somme non dovute;
il tutto a prescindere da una
serie di sviluppi nella vita del che poterebbero CP
portare alla necessità di fare valere la simulazione o un negotium
mixtum cum donatione, per recuperare la disponibilità
dell'immobile, per esempio in una situazione di bisogno o gravi
malattie, o qualora dovesse divenire necessario pretendere la
prestazione di alimenti ai sensi dell'art. 433 e ss. cc.” (traduzione dal tedesco dell'atto d'appello).
19 2.3. Nel caso di specie le parti appellate hanno conferito in primo grado la procura difensiva al medesimo difensore con atti separati, il primo datato 23.2.2018 ( , il secondo CP
privo di data e, quindi, quantomeno contestuale alla data di deposito della costituzione in giudizio in data 28.09.2018
( ). Nel giudizio d'appello gli appellati hanno CP_1
nuovamente conferito procure separate, allegate alle costituzioni in giudizio non avvenute contestualmente
(dapprima si è costituito , successivamente anche CP_1
il padre . CP
2.4. Ciò posto, la sussistenza di un conflitto d'interessi attuale o potenziale tra le parti rappresentate dal medesimo difensore costituisce una lesione del contraddittorio e del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost. (perché la compiuta difesa dell'una non può essere realizzata se non con sacrificio della difesa dell'altra)
ed è come tale rilevabile anche d'ufficio (cfr. Corte di cassazione,
ordinanza n. 22772/2018, massima: “Nel caso in cui tra due o
più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la
costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, al quale
sia stato peraltro conferito mandato con un unico atto, e la
violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile
d'ufficio. (Nel caso di specie la S.C., in materia di azione di
responsabilità promossa da un socio nei confronti degli
amministratori di una s.r.l., ha confermato la decisione della
20 corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la costituzione in
giudizio della società e degli amministratori con il medesimo
difensore ravvisando, fra le posizioni da questi assistite, un
conflitto di interessi, perché il socio aveva agito per far valere il
danno arrecato dagli amministratori alla società).; vedi, anche,
Corte di cassazione, ordinanza n. 7363/2018).
2.5. Ne consegue la nullità di tutti gli atti compiuti nell'interesse della parte il cui mandato risulta invalidamente conferito. Nel caso in cui i mandati difensivi non sono stati conferiti contestualmente, l'invalidità e nullità degli atti colpisce soltanto il mandato difensivo conferito successivamente. Con la conseguenza ulteriore che, esclusa la rimessione al primo giudice (perché non rientrante nelle ipotesi tassative ex art. 354
cpc), spetterebbe a questa Corte “accertare quale delle due
procure, essendo stata conferita per seconda, sia nulla (Cass. n.
14634 del 2015) e, quindi, procedere alla rinnovazione degli atti
del procedimento che risultano viziati (a causa del loro
compimento in assenza della costituzione di un autonomo
difensore per ciascuno dei due gruppi di eredi).” (cfr., in motivazione di Corte di cassazione, sentenza n. 26769/2023).
2.6. Va considerato, però, anche che la “potenzialità” della contrapposizione degli interessi non va astrattamente intesa come eventualità (meramente futura, in altro contesto processuale ipotetico), ma va apprezzata in stretta connessione con il concreto rapporto dedotto in causa come esistente tra le
21 parti i cui interessi appaiono suscettibili di contrasto (cfr. Corte
di cassazione, sentenza n. 20950/2017: “Ove più parti abbiano
conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, la
situazione di conflitto d'interessi idonea a provocare l'invalidità
del mandato può essere non solo attuale, ma anche potenziale;
tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta
eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto
esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di
contrapposizione. (Nella specie, relativa a mandato conferito allo
stesso difensore dal progettista e dal direttore dei lavori
convenuti dal committente nel giudizio di responsabilità per
danni strutturali ad un edificio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di
detto conflitto, essendo in contestazione non già il riparto di
responsabilità tra i due professionisti ma, con difese comuni ad
entrambi, la fondatezza della pretesa attorea).”; cfr. in caso di divisione ereditaria, Corte di Cassazione, sentenza n.
16852/2019, non massimata).
2.7. L'attualità del conflitto eventualmente in origine sussistente può anche venire meno ed essere superato in corso di causa (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 26769/2023, già
citata), il che, ad esempio, avviene nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (Corte
di cassazione, sentenze n. 8842/2004; n. 21350/2005, n.
13218/2015).
22 2.8. Nel caso di specie il Tribunale non si è pronunciato sulla ulteriore domanda formulata in via subordinata tardivamente dal convenuto in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, evidentemente perché comunque assorbita dalla decisione di rigetto della domanda principale dell'attrice tesa alla declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione dissimulata dall'atto di compravendita.
2.9. L'appellato in sede di costituzione in CP_1
appello ha reiterato le conclusioni già tempestivamente rassegnate nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ma non ha riproposto la domanda formulata “in ulteriore
subordine” di cui sopra, affermando che in tal modo alcun conflitto d'interessi attuale sussisterebbe (la medesima deduzione si rinviene nella comparsa conclusionale congiunta degli appellati).
2.10. Ai sensi dell'art. 346 cpc le domande non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Questa
previsione non opera per l'ipotesi di omessa pronuncia del primo Giudice. In tal caso la domanda può essere anche riproposta in diverso giudizio. Opera, invece, qualora si verta in ipotesi di assorbimento della questione e/o di rigetto implicito
(cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 35382/2022: “In caso di
omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli
estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di
23 un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un
separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346
c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale,
sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale
sede opponibile la formazione del giudicato esterno.”).
2.11. Nel caso di specie è evidente l'assorbimento della domanda nel rigetto della domanda principale dell'attrice, per cui opera l'art. 346 cpc. Con il che sul punto la contrapposizione di interessi denunciata dall'appellante è stata effettivamente superata in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata al punto 2.7.
2.12. L'ulteriore deduzione, secondo cui il padre in CP
un incerto futuro potrebbe potenzialmente sentire l'esigenza di dedurre anch'esso la simulazione della compravendita oggetto di causa per affrontare possibili situazioni di bisogno e/o di grave malattia, anche in rapporto con ipotetiche richieste di alimenti, non è conforme alla fattispecie di conflitto d'interessi oggetto di esame. Se è, infatti, vero che la contrapposizione di interessi tra parti assistite dal medesimo difensore può essere anche solo “potenziale”, tale potenzialità non può essere puramente astratta in relazione a future eventualità, ma va apprezzata nel concreto rapporto in essere tra le parti interessate.
2.13. E nel caso di specie entrambi gli appellati sono
24 accomunati, in fatto, dall'essere parti del contratto di compravendita asseritamente dissimulante una donazione nulla per difetto di forma. Essi hanno stipulato il negozio contestato,
hanno in diritto quindi un comune interesse a difenderne la genuinità e validità. Il del resto, difende così anche CP
l'usufrutto spettantegli sulla metà dell'immobile già di proprietà
della coniuge defunta per effetto dell'accrescimento pattuito.
2.14. La misura degli importi che eventualmente i coeredi devono collazionare non si trasforma in contrapposizione di interessi, perché è stabilita dalla legge a cui le parti sono soggette.
2.15. In conclusione, questo motivo di gravame può essere disatteso.
3. Va, quindi, affrontato per ordine il secondo motivo di gravame, argomentato con riferimento ai criteri di valutazione dell'usufrutto e all'utilizzo dei soli valori OMI, non verificati dal
CTU di primo grado sulla base di compravendite di immobili comparabili o situati in contesti analoghi del comune di
Bressanone e/o di comuni limitrofi. Questa censura è
sostanzialmente superata dalla rinnovazione della CTU come da ordinanza istruttoria del collegio pronunciata all'udienza del
16.11.2022.
3.1. La critica alla CTU di primo grado, a cui il Tribunale ha prestato adesione senza confutare le specifiche censure rivolte all'elaborato peritale dal CT di parte attrice, censure riprese e
25 fatte proprie dalla difesa tecnica nelle udienze immediatamente successive al deposito dell'elaborato peritale e nelle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 cpc, era fondata con riferimento, in particolare, all'utilizzo - per la determinazione del valore dell'usufrutto riservatosi dai genitori con accrescimento reciproco - delle tabelle di natura fiscale 2012 e
2016 (D.M. 23.12.2010 e D.M. 11.12.2015) e alla mancanza di fonti verificabili per la determinazione del valore unitario,
compiuta dal CTU sulla base di un “analisi di mercato” con il tramite di un “agente immobiliare operante da decenni nella
zona di Bressanone”, senza documentazione alcuna dell'asserita
“analisi compiuta”.
3.2. In relazione alla determinazione del valore di usufrutto nell'estimo ai fini civilistici, il CT di parte attrice in primo grado aveva richiamato pertinente dottrina, che contesta l'applicabilità dei criteri fiscali, proponendo il consueto calcolo,
costituito dal prodotto del ricavato annuale medio dell'immobile, dal tasso d'interesse adeguato e dall'aspettativa della vita dell'usufruttuario.
3.3. Sul punto il CTU di primo grado non ha preso posizione alcuna nell'esame delle osservazioni e anche la sentenza al riguardo non ha motivato, se non con riferimento a “specifiche
osservazioni del c.t.u. in propria relazione peritale, ritenute
complete ed esaurienti sul punto”, in realtà, però, non rinvenibili nell'elaborato peritale.
26 3.4. Si ritiene che le tabelle fiscali possano essere utilizzate unicamente ai fini di tassazione dei trasferimenti immobiliari,
per i quali vengono emanati. Per la determinazione dell'effettivo valore dell'usufrutto sull'immobile il consueto metodo d'estimo,
basato sul ricavato effettivo annuo, soggetto ad un adeguato interesse e relazionato all'aspettativa di vita del titolare al momento rilevante per la stima, è invece preferito dalla unanime dottrina d'estimo (cfr. le citazioni del CTU di secondo grado e del CT di parte attrice), a cui questo collegio aderisce in quanto metodo di stima più adeguato alla determinazione del valore di mercato.
3.5. Il collegio ritiene, poi, di seguire il CTU di secondo grado anche nella determinazione del valore unitario dell'immobile, in quanto basato principalmente sul “metodo del confronto di
mercato”, effettuato sulla base di concreti trasferimenti immobiliari di immobili paragonabili (cfr. sub allegato D alla
CTU la raccolta esaustiva di contratti di vendita), verificato con ragionamento controfattuale con riferimento ai valori OMI e ai valori risultanti da osservatori locali del mercato immobiliare
(“Immobilienspiegel Südtirol”, emesso annualmente dall'associazione dei mediatori immobiliari altoatesini).
3.6. All'udienza del 19.7.2023 la difesa di ha CP_1
reiterato le critiche all'elaborato peritale di secondo grado, già
oggetto di specifica presa di posizione del consulente d'ufficio allegata alla relazione depositata in data 3.7.2023. In sintesi, ha
27 criticato il difensore dell'appellato, il CTU non avrebbe tenuto conto del significativo deprezzamento dell'immobile (indicato in un 15%), dovuto alla presenza di un elettrodotto sovrastante l'immobile, non rispettoso delle distanze, motivo per cui il non rilascerebbe più alcuna licenza edilizia. Inoltre, il CP_5
CTU avrebbe individuato una serie di comparabili non del tutto omogenei, con la conseguenza di essere pervenuto a un valore eccessivo.
3.7. Il CTU ha, al riguardo, precisato: “Già nella perizia bozza
era esplicitamente esposto, che parte dell'elettrodotto, in forma di
linee singole, sovrasta la particella in oggetto. La p.ed.315 del
C.C. VA è stata costruita in base ad una concessione edilizia
regolare. Non esistono volumi urbanistici residui significativi da
valorizzare. La perizia si limita alla definizione del valore di
mercato dell'immobile nello stato odierno rispettivamente riferito
agli anni 2012 e 2016, tendendo conto della formulazione precisa
del quesito. La definizione del prezzo unitario è avvenuta tenendo
conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche
dell'immobile. La relazione peritale descrive la posizione
dell'elettrodotto e dimostra l'impatto ambientale (2 - valutazione
inferiore alla media;
vedasi inoltre cap. “Einheitswert,
Grundwert, Anpassungen” pag.12/16 della perizia). … In queste
circostanze si fa nuovamente presente, che la definizione del
valore unitario nella perizia, non avviene solamente in base al
confronto con i dati concreti ottenuti dall'analisi degli atti di
28 compravendita, ma sulla base di informazioni ponderati, riprese
da varie fonti di dati. Viene respinta l'obiezione del difensore
legale che i comparabili analizzati non sarebbero del tutto
omogeni e che non proverebbero dallo stesso segmento di
mercato. Le caratteristiche dell'immobile in oggetto e dei
comparabili elencati sono ben simili. Si tratta di unità in esclusivo
uso abitativo che fanno parte di particelle edilizie materialmente
divise, sono localizzate nella stessa zona abitativa a pochissima
distanza fra di loro, le superfici calpestabili delle unità abitative
(vani principali) non divergono di molto, si tratta di edifici
comprendenti due piani fuori terra più sottotetto, tutti in
costruzione solida. Sia l'immobile da valutare che anche le unità
comparabili sono accatastate in categoria A/2 e di conseguenza
possono essere considerate della stessa tipologia immobiliare.
Infine, l'elenco dei valori OMI dimostra, che il livello del prezzo di
ville e villini (“Villa und Einfamilienhaus”) nella zona interessata
diverge di pochissimo dal livello del prezzo di appartamenti
singoli della stessa qualità costruttiva (normale / ottimo). Sono
quindi presenti tutti i requisiti per un confronto diretto tra i valori
rilevati e l'immobile in oggetto. Nonostante il fatto, che
l'appartamento della p.ed.315 si estende su due piani mentre
gran parte dei comparabili sono appartamenti ad un solo livello
di piano, a parere del sottoscritto perito fanno parte dello stesso
segmento di mercato. Inoltre, il comparabile n°3 (p.m.1, 6 della
p.ed.472) comprende lo stesso numero di piani (unità abitativa
29 unifamiliare multipiano) come la p.m.2 della p.ed.315 in oggetto.
L'appartamento è stato venduto nell'anno 2018 al prezzo unitario
(vedasi analisi perizia) di 2.758 €/m² ma a differenza
dell'oggetto della controversia, è sottoposto al convenzionamento
Art. 79 L.P.13/1997. La scelta del valore unitario di 2.850 € nella
perizia per unità nuove, non convenzionate, relativa all'anno
2016 può essere pienamente confermata. Il contratto fornito
potrebbe ben essere utile se ci fossero anche informazioni
concrete sulla consistenza e lo stato di manutenzione
dell'immobile relativi al giorno della vendita. L'edificio .314 era
stato costruito in base ad una concessione edilizia dell'anno
1986. Il giorno della stipula del contratto aveva quindi un'età di
quasi 30 anni. Lo stato di manutenzione di un'immobile di
quest'età potrebbe divergere di molto dallo stato ideale. Non è più
possibile di verificare la consistenza dell'immobile, nemmeno da
fuori, in quanto l'anno 2022 è stato ristrutturato ovvero abbattuto
e ricostruito in gran parte. In più il difensore non fornisce alcun
dato concreto (calcoli, planimetrie o altro) per poter verificare il
calcolo della superficie commerciale. All'ufficio tavolare non è
disponibile alcuna planimetria, in quanto l'immobile non era
diviso in porzioni materiali. È facilmente comprensibile che, come
comparabili, sono stati selezionati unicamente unità abitative di
nuova costruzione. Ciò consente di valutare al meglio possibile lo
stato di conservazione delle unità, senza dover effettuare un
sopralluogo all'interno degli immobili. In ogni caso nel
30 procedimento estimativo è necessario di riferirsi ad un gran
numero di comparabili per ottenere un risultato attendibile.
Inoltre, il valore unitario di 1.944 €/m² diverge di molto dai valori
Parte_ esposti dall' per ville e villini nello stato di conservazione
“normale” dell'anno 2015 (vedasi sotto). In piena coscienza del
fatto, che i valori OMI possono essere utilizzati ai soli fini di un
dato iniziale nel procedimento di stima, il contratto di
compravendita fornito dal difensore di parte convenuta
dev'essere classificato poco affidabile. Come già pronunciato, la
presenza dell'elettrodotto e l'equivalente servitù intavolata è ben
stata considerata nella definizione del prezzo unitario di
confronto, come anche tutte le altre caratteristiche intrinseche ed
estrinseche dell'immobile. Si fa presente che lo stesso elettrodotto
da decenni trapassa anche la frazione di Millan, quartiere
densamente edificato della città di Bressanone, senza impatto
significativo sui prezzi degli immobili della zona. Nonostante le
osservazioni del difensore di parte convenuta, il sottoscritto
ritiene corrette le conclusioni e infine la valorizzazione
dell'immobile in oggetto nella perizia.”
3.8. La Corte ritiene, alla luce delle considerazioni del CTU,
pienamente condivisibile l'approccio di tenere conto della presenza senza dubbio negativa dell'elettrodotto (cfr. anche al riguardo la sua presa di posizione in ordine alla critica speculare al riguardo rivoltagli dal CT di parte appellante) nella determinazione del valore unitario base (cfr. a pagina 12 della
31 relazione), attribuendo all'immobile una valutazione inferiore alla media dei comparabili e dei valori OMI per l'impatto ambientale costituito dall'elettrodotto (sovrastante la particella nel suo versante estremo). Inoltre, il CTU ha comprensibilmente e convincentemente spiegato l'adeguatezza e significatività dei trasferimenti immobiliari da lui individuati come comparabili.
3.9. Risulta, quindi, un valore di mercato della intera p.m. 2
della p.ed. 315 CC VA (di cui solo la metà è oggetto di causa)
di € 565.000,00 (sia alla data del trasferimento inter vivos
27.12.2012, sia all'apertura della successione in morte di
[...]
e un valore dell'usufrutto alla prima data di € Per_2
270.000,00 (calcolato sull'aspettativa di vita della madre
[...]
più giovane e di sesso femminile) e di € Per_2
168.000,00 alla data dell'apertura della successione (calcolato sull'aspettativa del coniuge superstite, titolare dell'usufrutto accresciutosi).
4. L'esame si sposta, quindi, al primo e principale motivo di gravame con cui l'appellante censura il rigetto della domanda principale di accertamento che la compravendita del
27.12.2012 in realtà dissimula una donazione. Ripercorrendo
l'accertamento del Tribunale, l'appellante sostiene che già
l'affermazione secondo cui l'acquirente avrebbe CP_1
partecipato al corrispettivo fissato in contratto solo “per una
parte estremamente minoritaria”, ovvero per € 5.550,00,
condurrebbe alla conclusione che il corrispettivo sia stato
32 pagato sostanzialmente dai genitori, integrando l'apporto di un mero 8% non un contributo “rilevante” al pagamento del corrispettivo. Non sarebbe, poi, accettabile la differenziazione compiuta dal Tribunale in ordine a bonifici da parte dei genitori in relazione al pagamento del corrispettivo o delle rate del mutuo acceso dall'acquirente per l'acquisizione della casa di abitazione e bonifici/pagamenti da parte dei genitori non connessi con il trasferimento immobiliare. Una corretta analisi della “attiva e fitta circolazione e di denaro fra i genitori e CP_1
”, come accertata dal Tribunale, condurrebbe
[...]
necessariamente alla conclusione che l'intera provvista sia stata in realtà messa a disposizione dai genitori e che CP_1
mai ha pagato alcunché. Con il che le somme esposte dal
Tribunale in sentenza a pagina 16 e 17 ai punti 2.3., lettere b, c e d, sarebbero da imputare diversamente, non trattandosi di donazioni fatte dai genitori al figlio, ma di bonifici per completare la circolazione di denaro necessaria per il pagamento dell'intero corrispettivo. In conseguenza di ciò
risulterebbe la simulazione della compravendita del 27.12.2012,
che in realtà costituirebbe una “pura donazione” della p.m. 2
della p.ed. 315 CC VA, nulla per difetto di forma ex art. 782
cc, con la conseguenza che la metà indivisa di tale immobile farebbe parte della massa ereditaria.
4.1. Con contratto di compravendita del 27.12.2012 i coniugi in comunione legale, hanno Controparte_6
33 venduto la nuda proprietà della casa familiare tavolarmente identificata con la p.m. 2 della p.ed. 315 in P. T. 502/II CC
VA, con riserva di usufrutto e accrescimento reciproco, al figlio al prezzo di € 140.000,00, di cui € CP_1
40.000,00 pagati contestualmente all'atto e in esso quietanzati ed € 100.000,00 da pagare entro 12 mesi dalla stipula. I
venditori hanno rinunciato, comunque e per intero, all'ipoteca legale per il prezzo residuo (art. 3 del contratto sub doc. n. 4 di parte attrice).
4.2. La signora è deceduta in data Persona_2
19.11.2016, senza testamento, lasciando eredi legittimi il coniuge e i figli e le odierne CP Pt_1 CP_1
parti del giudizio, per la quota di un terzo (1/3) ciascuno (sul punto le parti hanno anche rassegnato concordi conclusioni).
4.3. È pacifico, poi, che la defunta ha lasciato beni relitti
(conto corrente personale e conto corrente cointestato con il marito presso la Banca Popolare dell'Alto Adige, filiale di
Bressanone) per € 3.158,02 e € 1.096,56), di cui all'attrice è
stato già corrisposto il terzo spettante in data 23.5.2017.
4.4. Secondo l'attrice la compravendita del Parte_1
cespite immobiliare sarebbe relativamente simulata, avendo voluto le parti realizzare in realtà una “donazione pura”. A
sostegno della tesi l'attrice ha, in sintesi, dedotto due elementi presuntivi: - l'evidente sproporzione tra il prezzo di vendita indicato in contratto e il reale valore dell'immobile (nuda
34 proprietà); - la messa a disposizione da parte dei genitori della provvista necessaria per il pagamento del prezzo con il tramite di una artificiosa circolazione di denaro proveniente dai conti correnti dei genitori e pervenuti al figlio previo transito su un conto corrente cointestato ai genitori con facoltà di disporre attribuita al figlio presso la Commerzbank, filiale di Monaco di
Baviera, nonché tramite la messa a disposizione della provvista necessaria per onorare le rate del mutuo acceso dal figlio acquirente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige al fine di pagare la parte del prezzo (€ 40.000,00) all'atto della vendita e quietanzato dai venditori. In subordine, l'atto di compravendita costituirebbe, per le medesime ragioni, in ogni caso una donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione).
4.5. Il Tribunale ha dapprima precisato, con condivisibile ragionamento, che l'attrice è da considerare terza rispetto all'atto di compravendita stipulato in data 27.12.2012 ed è
pertanto “ammessa a dare prova della simulazione dell'atto di
compravendita anche per presunzioni e per testi, non essendo
applicabili nei suoi confronti i limiti alla prova di cui agli artt.
1417-2725-2729 co. 2 c.c. Si osservi infatti che, secondo ormai
consolidata giurisprudenza di legittimità e contrariamente a
quanto sostenuto da parte convenuta, “l'erede legittimario che
agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita
compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione
affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai
35 contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità
della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni -
quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta
lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti,
detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della
simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non
può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per
le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli,
quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di
reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero
del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime
probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato
finale cui conduca l'accoglimento della domanda” (cfr. Cass. civ.
15510/2018 e 24134/2009). Nel caso di specie si evince, dal
tenore complessivo dell'atto di citazione e delle domande
dell'attrice (che ha proposto anche domanda di riduzione delle
donazioni assunte lesive della quota di riserva, se pur in via
subordinata), che la causa petendi dedotta dall'attrice a
fondamento delle proprie domande è la lesione della quota di
legittima, assumendo l'attrice di essere stata pressoché
pretermessa dalla successione materna (se non per il residuo sui
due conti corrente sopra richiamati). Sul presupposto
dell'avvenuta lesione della quota di legittima, e così della qualità
di erede legittimaria, l'attrice ha dunque proposto in via
principale la domanda di collazione e divisione del patrimonio
36 ereditario (previo accertamento della simulazione dell'atto di
compravendita e dissimulazione della donazione o comunque di
un negotium mixtum cum donatione) ed in via subordinata la
domanda di reintegrazione della quota di legittima e di riduzione
delle disposizioni lesive operate dalla de cuius, dovendosi
ritenere insussistente un'incompatibilità assoluta tra la qualità di
erede universale e quella di legittimario leso, nel caso in cui la
lesione si consumi proprio per effetto di donazioni compiute in
vita dal de cuius, il quale non abbia impedito con una
pretermissione, l'acquisto della qualità di erede da parte del
legittimario medesimo (v. ancora Cass. civ. 15510/2018 in parte
motiva).”
4.6. Il Tribunale è pervenuto, poi, però, alla conclusione non di una donazione “pura” e dissimulata compravendita, ma di una “dissimulazione della vendita mista a donazione della nuda
proprietà a favore del figlio da parte dei genitori CP_1
e , e ciò sul duplice rilievo che il Persona_2 CP
prezzo di vendita è stato messo sostanzialmente a disposizione dai stessi venditori/genitori (il avrebbe solo CP_1
corrisposto “una parte estremamente minoritaria” del prezzo) e che la dedotta sproporzione tra il prezzo indicato in contratto e l'effettivo valore alla luce della CTU assunta in primo grado non sarebbe significativa (11%).
4.7. Le censure svolte dall'appellante s'incentrano, da un lato,
sulla stessa configurabilità di un negotium mixtum nell'ipotesi in
37 cui il figlio abbia partecipato al prezzo per una “parte
estremamente minoritaria” (8%) e la sussistenza, inoltre, di una sproporzione tra prezzo contrattuale e valore di mercato, e dall'altro sul rilievo che, alla luce delle prove contabili in atto,
sarebbe “non condivisibile la ricostruzione compiuta dal
Tribunale”, laddove differenzia tra pagamenti/flussi di denaro riferibili al pagamento del prezzo della compravendita, anche tramite messa a disposizione della provvista necessaria per il pagamento delle rate di mutuo, e altri pagamenti/bonifici al figlio non collegati al trasferimento immobiliare (sub lettere a) e b) alle pagine da 10 a 15 della sentenza sono esposti i flussi di denaro riferiti al trasferimento immobiliare, sub punto 2.3. alle pagine 15 e ss., ivi lettere a, b, c, d ed e sono analizzati i versamenti e prelievi riferiti a diverse donazioni di modico valore soggette, comunque, a collazione). L'appellante ritiene, invece,
che dalla “attiva e fitta circolazione di denaro fra i genitori e
”, confermata e ricostruita dal Tribunale, CP_1
deriverebbe una “completamente diversa interpretazione dei
“pagamenti”, ovvero che “ mai abbia pagato CP_1
effettivamente un prezzo di vendita e mai i genitori avrebbero
restituito importi al figlio”, ma si sarebbe trattato di pure partite di giro (“Rotationen in verschiedenen Tranchen”), a partire dall'importo di € 40.000,00, procuratosi da con CP_1
“un mutuo simulato” (“Scheindarlehen”) presso la Banca
Popolare di Bressanone contestualmente alla compravendita.
38 Tra queste partite di giro sarebbe da includere, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, anche il prelievo effettuato dal padre in contanti nell'autunno 2016 dal c/c cointestato con la coniuge presso la Banca Popolare di Bressanone, con presunta consegna al figlio dell'importo, per così perfezionare la messa a disposizione dell'intera provvista per il pagamento del prezzo da parte dei genitori. Inoltre, il c/c cointestato ai genitori presso la
Commerzbank di Monaco di Baviera sarebbe stato, in realtà, “di
fatto” di pertinenza del figlio, che, con la provvista resa disponibile dai genitori alla fine dell'anno 2013, avrebbe potuto restituire più della metà dell'importo mutuato dalla Banca
Popolare. Il convenuto avrebbe, però, preferito pagare altre spese (per viaggi, mediche, per acquisto autoveicolo), con la conseguente irrilevanza dell'osservazione del Tribunale della mancata estinzione a quella data del citato mutuo. Insomma, il figlio avrebbe ricevuto dai genitori nel corso degli anni la somma complessiva di € 144.445,44, a cui si aggiungerebbe anche l'importo di € 18.000,00 sopra citato e prelevato dal padre il 12.09.2016, per cui i flussi di denaro di cui ai punti
2.3., lettere b) e c) e d) evidenziati alle pagine 16 e 17 della sentenza non costituirebbero donazioni, ma movimenti realizzati dal convenuto per “completare i flussi restitutori degli
importi della circolazione di denaro” in relazione alla compravendita. Dal che risulterebbe la prova della simulazione della compravendita del 27.12.2012, costituente in realtà una
39 donazione, nulla per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 cc.
4.8. In sintesi, non è censurata la dettagliata ricostruzione della “attiva e fitta circolazione di denaro” compiuta dal
Tribunale, ma la sua imputazione.
4.9. In seguito alla CTU rinnovata e fatta propria dal collegio,
la sproporzione tra prezzo indicato in contratto (€ 140.000,00) e il valore della nuda proprietà dell'immobile alla data dell'atto (€
295.000,00) risulta significativa e va, di conseguenza apprezzata.
4.10. Si è già detto che all'attrice appellante, che nel concreto scenario processuale è da considerare terza rispetto all'atto contestato, è data la facoltà probatoria più ampia ex art. 1417
cc e, quindi, anche per presunzioni.
4.11. L'accordo simulatorio deve formarsi antecedentemente e mantenersi sino al momento della stipula dell'atto simulato
(cosicché a fronte di una controdichiarazione antecedente la volontà di simulazione deve permanere, e a una controdichiarazione successiva va riconosciuta una rilevanza solo narrativa e/o confessoria delle parti su quanto accaduto –
cfr. già Corte di cassazione, sentenza n. 1362/1975: “L'accordo
simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio
simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicche il
documento che rivela l'accordo, se e anteriore, non giova se non
sotto il profilo della rivelazione anticipata del proposito da
attuare in futuro;
e se posteriore, non può che assumere un
40 valore meramente narrativo e confessorio dell'accaduto, perché
proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.”;
cfr. sul requisito della contestualità della volontà simulatoria anche Corte di cassazione, sentenza n. 12709/1992).
4.12. Entrambe le situazioni che emergono dalla vicenda,
ovvero la vendita a un prezzo significativamente ridotto rispetto a quello di mercato, e la messa a disposizione (in genere del figlio/della figlia) della provvista occorrente per l'acquisto di un immobile, possono condurre all'accertamento di una donazione indiretta (Corte di cassazione, sentenza n. 18541/2014: “La
dazione di una somma di denaro configura una donazione
indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e
specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti
ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per
quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto
immobiliare.”; cfr. anche Corte di cassazione, sentenza n.
17604/2015; sentenza n. 13619/2017).
4.13. Nel secondo caso si tratta, quindi, se è accertata la volontà di attribuire al beneficiario la proprietà dell'immobile e non del denaro, di donazione – indiretta – dell'immobile (e non del denaro).
4.14. Nella prima ipotesi, qualora la sproporzione oggettiva di valore sia accompagnata dall'intento consapevole del beneficiante di arricchire il beneficiario, la donazione è riferita alla differenza tra prezzo di mercato e minor prezzo richiesto
41 (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 10614/2016: “La
compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo
non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione",
occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità
significativa, ma anche la consapevolezza, da parte
dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto
al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento
volutamente funzionale all'arricchimento della controparte
acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore
entità del corrispettivo ricevuto.”; cfr. anche Corte di cassazione,
sentenza n. 7681/2019).
4.15. Il risultato liberale può essere conseguito, quindi, anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. Si legge in motivazione di Corte di cassazione, ordinanza n. 11765/2019, il seguente breve sunto: “3.2. - Il risultato liberale può essere
conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi.
A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., Sez.
U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giurisprudenza qualifica
l'intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta
del bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento,
rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene,
nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal
beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente
strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass.,
Sez. III, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez. II, 29 maggio
42 1998, n. 5310; Cass., Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass.,
Sez. VI-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. II, 4 settembre
2015, n. 17604; Cass., Sez. II, 30 maggio 2017, n. 13619). 3.3. -
Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un
contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore
reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a
beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante (Cass.,
Sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2007,
n. 1955; Cass., Sez. II, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. II,
23 maggio 2016, n. 10614). In tal caso, infatti, il contratto di
compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire -
appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le
prestazioni corrispettive - la finalità, diversa ed ulteriore rispetto
a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero
spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell'attribuzione
di maggior valore.” Anche la messa a disposizione della provvista occorrente per il pagamento del prezzo del trasferimento tra beneficiante e beneficiario può, quindi, essere significativo di una donazione indiretta (cfr., in motivazione di
Corte di cassazione, sentenza n. 13684/2014).
4.16. Ne consegue che una situazione di concorrenza di due negozi misti a donazione non costituisce, in sé, una prova certa della simulazione tout court, ma semmai abilita a fondare una presunzione.
4.17. L'acquirente ha pagato una parte del prezzo indicato in
43 contratto di € 140.000,00, cioè € 40.000,00, con la provvista messogli a disposizione per effetto del contratto di mutuo appositamente stipulato con la Banca Popolare dell'Alto Adige
contestualmente alla compravendita.
4.18. Il restante prezzo di € 100.000,00 è stato pagato da nei mesi tra marzo – giugno 2012 in tre soluzioni CP_1
(€ 44.000,00 in data 2.4.2013 dal suo c/c austriaco presso
HY IR NK, € 45.000,00 in data 24.5.2013 dal suo c/c presso la Commerzbank di Monaco di Baviera e € 11.000,00 in data 13.6.2013 ancora dal c/c presso la banca austriaca).
4.19. Come da minuziosa ricostruzione compiuta dal Tribunale,
non contestata dalle parti, questa provvista di € 100.000,00 è
stata messa a disposizione del figlio dai genitori con la menzionata “attiva e fitta circolazione di denaro” (cfr. a pagina
10 della sentenza: “Emerge difatti che, qualche giorno prima dei
detti bonifici, sono state versate sul conto corrente del convenuto
DE15700800000522101800 presso CP_1
Commerzbank München delle somme di denaro in contanti, e
segnatamente € 35.500,00 il 19.3.2013, € 45.000,00 il
16.5.2013 e € 12.000,00 il 4.6.2013 (v. per tali movimenti estratti
di conto corrente depositati sub doc. 19-20 convenuti). Il
convenuto ha, successivamente a tali versamenti CP_1
di denaro contante, provveduto ad effettuare i bonifici del
26.3.2013 per € 36.000,00 al conto corrente a lui stesso intestato
presso HY IR NK (da cui successivamente il 2.4.2013 ha
44 bonificato l'importo di € 44.000,00 al conto dei genitori presso
), del 23.5.2013 per € 45.000,00 direttamente al conto CP_4
corrente cointestato dei genitori presso , e del CP_4
10.6.2013 per € 12.000,00 al conto corrente a lui intestato
presso HY IR NK (da cui il 12.6.2013 ha bonificato
l'importo di € 11.000,00 al conto dei genitori presso ). CP_4
…. Ad ulteriore corroborazione di un tanto, si osservi, inoltre, che
dal conto corrente dei genitori presso Commerzbank München,
risultano prelevate in contanti dal convenuto ingenti CP
somme di denaro nello stesso periodo marzo-giugno 2013 (e
segnatamente € 35.500,00 il 25.3.2013, € 45.000,00 il
21.5.2013 e € 12.000,00 il 7.6.2013, dunque nel loro ammontare
quasi esattamente coincidenti con gli importi versati ai genitori
dal convenuto ), di cui il convenuto non CP_1 CP
ha minimamente allegato il loro utilizzo né ha offerto prova
alcuna al riguardo. Siffatti prelievi in contante testimoniano
pertanto un'attiva e fitta “circolazione” di denaro fra i genitori e
successivamente all'atto di compravendita, CP_1
laddove risulta tuttavia privo di qualsivoglia CP_1
risparmio o investimento da cui possa avere attinto per il
pagamento del prezzo. Ne consegue che, alla luce delle
circostanze sin qui dedotte, non può che inferirsi che la parte di
prezzo di compravendita pari a € 100.000,00 sia stata
interamente pagata dal figlio con le somme messe a disposizione
dai genitori.”).
45 4.20. Con riferimento, invece, alla parte di prezzo pagato contestualmente alla compravendita con la provvista procurata con il mutuo, risulta che le rate iniziali siano state restituite da con il residuo del mutuo non utilizzato e che CP_1
successivamente il c/c di gestione del mutuo sia stato
“rimpinguato” (così il Tribunale, pagina 12 della sentenza) in un arco temporale che va da marzo 2013 a ottobre 2016 con denaro proveniente o dal c/c personale della madre o dai c/c contestati ai genitori presso la Banca Popolare di Bressanone
e/o presso la Commerzbank di Monaco, per un importo complessivo di € 8.000,00 + € 4.400,00 + e 2.200,00 + € 3.850
- € 18.450. Il Tribunale ha, quindi, concluso (pagina 12 della sentenza): “Ad oggi il mutuo acceso in data 27.12.2012 da
non risulta estinto, ma ancora in corso. In CP_1
definitiva, del prezzo di compravendita di € 140.000, la somma
di € 108.000 (€ 100.000 + € 8.000 bonificati sul conto CP_4
di ) risulta in realtà corrisposta dagli stessi genitori CP_1
(dal loro conto cointestato, dunque in ragione del 50% ciascuno),
e la somma di € 10.450 dalla sola madre . La Persona_4
somma complessivamente corrisposta dalla madre ammonta
dunque ad € 64.450 (€ 54.000 dal conto comune al marito ed €
10.450 dal conto personale). Ne consegue che deve affermarsi il
carattere di vendita mista a donazione del contratto dd.
27.12.2012, avendo il convenuto corrisposto solo CP_1
una parte (estremamente minoritaria) del prezzo di
46 compravendita.”
4.21. Del prezzo imputabile alla quota della madre (€
70.000,00) il figlio avrebbe, quindi, sborsato con provvista propria solo l'importo di € 5.550,00.
4.22. Tutti questi pagamenti compiuti dai genitori in favore del figlio, per mettergli a disposizione la provvista per pagare il prezzo residuo e, successivamente, per aiutargli di onorare le rate di mutuo in scadenza, sono successivi all'atto di compravendita. In parte sono compiuti a distanza di anni dalla stipula del negozio.
4.23. Tuttavia, da questi non si può univocamente e presuntivamente dedurre che il mutuo sia stato accesso solo all'apparenza e che sin dall'origine le parti abbiano convenuto la completa gratuità del trasferimento. Il fatto che la madre abbia versato, in parte a distanza di anni, a date non del tutto regolari importi di diverso ammontare, non consente di dedurre,
insomma, un accordo simulatorio di gratuità (per intero) alla data di stipula del contratto di compravendita.
4.24. L'appellante, invero, afferma che in realtà tutti i versamenti e prelevamenti effettuati dal figlio sul c/c cointestato ai genitori presso la Commerzbank di Monaco di
Baviera successivamente alla stipula del contratto di compravendita siano in realtà riferibili al trasferimento immobiliare. Addirittura, anche il prelievo effettuato dal padre in data 12.9.2016 per € 18.000,00 dal c/c CP
47 cointestato dei coniugi sarebbe “presumibilmente” stato messo a disposizione del figlio per potere completare il pagamento
“fittizio” del prezzo.
4.25. Tuttavia, va rilevato che la madre già negli anni prima della stipula della compravendita in questione (anni 2011 e
2012) ha effettuato in favore del figlio versamenti periodici di somme di denaro (per complessivi € 4.700,00, ritenute dal
Tribunale donazioni di modico valore, collazionabili perché non rientranti nelle spese ex art. 742 cc).
4.26. Il fatto che anche successivamente al negozio del
27.11.2012 la madre e il padre abbiano sostenuto il figlio con versamenti di denaro, in parte per pagare le rate del mutuo (in quanto direttamente versati sul c/c all'uopo utilizzato), in parte per sostenere altre spese, non è, pertanto, sufficientemente significativo nel senso argomentato dall'appellante.
4.27. Tutte queste movimentazioni bancarie, nel dettaglio analizzate nella sentenza impugnata alle pagine 15 – 17, non sono, quindi, riferibili con presuntiva certezza alla vicenda del pagamento del prezzo, ma costituiscono elargizioni liberali verso il figlio prediletto per sostenerlo in qualsiasi evenienza di vita
(contribuzione per viaggi turistici, per acquisto auto, per interventi medici, etc.), ritenute dal Tribunale di modico valore e pertanto collazionabili.
4.28. A ciò si aggiunge che non vi è alcun elemento fattuale certo da cui dedurre che l'importo di € 18.000,00 prelevato in
48 data 12.09.2016 dal padre dal c/c cointestato con CP
la moglie sia stato destinato e consegnato al figlio.
4.29. In considerazione, quindi, del fatto che i genitori erano usuali nel beneficiare il figlio di elargizioni di denaro già prima della compravendita, della destinazione impressa ai versamenti successivi (in parte diretti a “rimpinguare” il c/c utilizzato per restituire le rate del mutuo, in parti alla soddisfazione di specifici bisogni del figlio), non risulta la prova sufficiente per dedurre la sussistenza dell'accordo simulatorio e della simulazione così come argomentata dall'appellante.
4.30. Dagli eventi ricostruiti dal Tribunale emerge, però, che i genitori abbiano voluto beneficiare il figlio prediletto in ogni modo, anche a discapito della figlia, di fatto esclusa dalla vita della famiglia fino a poco tempo prima del decesso della madre in seguito alla malattia nell'autunno 2016. Questo
atteggiamento di favore verso il figlio e la più che significativa sproporzione tra il prezzo indicato in contratto e quello effettivo di mercato induce alla conclusione della sussistenza di una donazione indiretta anche in parte qua, con la conseguenza che
– in aggiunta a quanto ritenuto dal Tribunale – l'appellato deve collazionare anche la differenza tra prezzo di CP_1
vendita indicato in contratto e valore effettivo di mercato,
limitatamente alla quota della madre e con considerazione del valore dell'usufrutto accresciuto in favore del coniuge superstite. Dal valore di mercato della proprietà intera (€
49 565.000,00) va detratto, quindi, l'usufrutto in favore del coniuge superstite (€ 168.000,00). Dalla somma così risultante di € 397.000,00 va detratto il prezzo indicato in contratto (€
140.000,00). La quota di cui si è arricchito indirettamente il figlio e oggetto di ulteriore collazione ammonta, quindi, a €
257.000 / 2 (quota caduta in successione) = € 128.500,00.
5. Il terzo motivo, con cui l'appellante denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 cpc per avere il Tribunale ritenuto (secondo capoverso, pagina 15 della sentenza) che il convenuto CP_1
nell'ambito delle conclusioni subordinate, laddove aveva
[...]
chiesto di “compiere in sede di divisioni le imputazioni”, abbia
“optato per la collazione del bene immobile attraverso
l'imputazione del valore alla propria porzione”, è invece infondato.
5.1. L'appellante, citando la previsione dell'art. 746 cc, ritiene che il convenuto non abbia mai palesato la scelta e che le conclusioni a tale scopo valorizzate dal Tribunale siano state formulate non in relazione alla collazione ex art. 746 cc, ma evidentemente in nesso con la divisione ex art. 724 cc. Con il che, qualora anche la Corte non dovesse accogliere la domanda principale (simulazione della compravendita e recupero del bene all'eredità), ma quella subordinata (negotium mixtum con obbligo di collazione), di ciò dovrebbe tenere conto riformando sul punto l'impugnata sentenza.
5.2. A prescindere dall'apprezzamento delle conclusioni
50 rassegnate dal convenuto in primo grado, la censura proposta dall'appellante presuppone che in assenza di scelta espressa dell'erede soggetto alla collazione di un immobile donato, questo debba essere reso in ogni caso in natura.
5.3. Tale presupposto è, tuttavia, errato.
5.4. Secondo Cassazione, sentenza n. 17409 del 16 giugno
2023, infatti, in assenza di manifestazione di volontà, la collazione si fa per imputazione del valore e non rendendo l'immobile in natura. Si legge in motivazione della decisione: “8.
Il quarto motivo è fondato. Quando la donazione abbia avuto ad
oggetto un immobile il coerede donatario non ha bisogno di
alcuna dispensa dalla collazione per ritenere il bene donato,
imputandone il valore alla propria porzione, giacché proprio la
legge (art. 746 c.c.) riserva a lui la scelta fra il conferimento in
natura e quello per imputazione (Cass. n. 1521/1980). La
collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in
natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato
dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo
di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso
relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il
rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun
coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni
proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di
collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di
un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni
51 in comunione che devono essere divisi, la collazione per
imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati,
a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo
prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte
degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per
imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in
proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della
donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente
pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente» (Cass. n.
2453/1976). Insomma, solo con la collazione in natura il bene
diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e
gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre
cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria
(Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è
ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il
metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non
donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore
della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il
valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella
stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di
proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018). In
conformità con tali principi è stato chiarito che la sentenza che
disponga la collazione della donazione, senza specificare il modo
in cui essa debba aver luogo, non comporta necessariamente il
conferimento in natura del bene donato: ne consegue che non è
52 ravvisabile alcuna violazione di giudicato nella statuizione
successiva che abbia disposto, in conformità della scelta della
parte, la collazione per imputazione con versamento in denaro
rispetto alla quota spettante (Cass. n. 1481/1979). Costituisce
inoltre principio acquisito che, nei casi in cui la legge attribuisce
al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in
natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta
deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi anche per
l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore
della quota. In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione,
come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è l'unico modo di
collazione ammesso dal Codice civile, il coerede dovrà imputare
alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a
concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla
massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. n.
3598/1956; n. 28196/2020). È naturale che, all'interno di
questo sistema, imperniato sulla facoltà di scelta attribuito al
donatario, che la collazione di una donazione di bene immobile,
in mancanza di una specifica manifestazione di volontà del
donatario per il conferimento in natura, deve avvenire per
imputazione. In palese contrasto con questi principi, la sentenza
impugnata ha inserito l'appartamento di via Amari nel progetto di
divisione, considerandolo alla stregua di un bene comune,
stimato per il valore attuale e incluso in una delle porzioni da
estrarre a sorte, come se fosse stato conferito in natura.
53 Diversamente, in assenza di scelta per il conferimento in natura,
l'immobile doveva ritenersi conferito ai coeredi per imputazione
per il valore determinato ex art. 747 c.c. Pertanto, restando ferma
la proprietà del donatario, i coeredi avrebbero dovuto concorrere
sul valore di esso mediante il metodo dei prelevamenti, avuto
riguardo alla parità voluta dal testatore e tenuto conto
naturalmente dell'esito della riduzione (Cass. n. 28196/2020).”
5.5. Inoltre, secondo Corte di Cassazione, ordinanza n. 9177
del 12 aprile 2018, nel caso di imputazione, la somma corrispondente al valore ai sensi dell'art. 747 cc è quello alla data di apertura della successione, sicché da quel momento entra nella massa in luogo del bene donato costituendo debito di valuta a cui si applica il principio nominalistico, con decorrenza degli interessi legali sul valore alla data dell'apertura della decisione (cfr. massima: “La collazione per imputazione si
differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di
donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicché, ove il condividente abbia optato per la prima, la somma di
denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato
con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin
da quel momento a far parte della massa ereditaria in
sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine"
un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il
principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli
interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal
54 medesimo momento.”).
6. Conclusioni e modifiche conseguenti alla sentenza impugnata:
6.1. In accoglimento parziale dell'appello per effetto della maggiore misura dell'obbligo di colazione dell'appellato CP_1
vanno apportate le seguenti modifiche all'impugnato
[...]
provvedimento: al punto 2.5. della sentenza, oltre a quanto ivi previsto, è tenuto a conferire ai sensi degli artt. CP_1
737 – 751 cc anche l'importo di € 128.500,00, a titolo di ulteriore donazione indiretta (data dalla differenza tra il prezzo indicato in contratto dell'immobile compravenduto e il valore effettivo), oltre agli interessi legali dalla data dell'apertura della successione sino ad oggi, quindi € 142.443,48 (data decisione,
28.5.2025).
6.2. Restano ferme le altre disposizioni sull'attivo e sul passivo.
6.3. Come risulta dal bonifico bancario allegato alla comparsa di costituzione in appello di e come ha dichiarato CP_1
anche il procuratore dell'appellante all'udienza del 16.11.2022,
entrambi gli appellati hanno pagato in corso di causa quanto posto a loro carico dall'impugnata sentenza.
6.4. Non si ritiene, quindi, necessario procedere al ricalcolo degli interessi su tutti gli importi, attivi e passivi, come da prospetti esposti nell'impugnata sentenza alle pagine 19 e 20.
6.5. Nella formazione della quota dell'attrice sub punto n. 2.7
55 della sentenza dovrà essere soltanto aggiunto al conguaglio già
ivi posto a carico dell'appellato e in favore CP_1
dell'appellante l'ulteriore importo di € 142.443,48 / 3 = €
47.481,16, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, del cui pagamento si deve pronunciare condanna.
7. Spese di lite:
7.1. L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello comporta una rinnovata decisione sulle spese di lite.
7.2. Gli appellati sono risultati in esito all'appello ulteriormente soccombenti e devono pertanto rifondere le spese di lite all'appellante (art. 91 cpc).
7.3. Il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12 comma 3 cpc, rientra nello scaglione compreso tra €
260.000,01 e € 520.000,00. Tenuto conto, quindi, del valore della causa, della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellante i compensi medi per tutte le fasi del giudizio di primo e secondo grado (eccettuata la fase istruttoria in appello, per la quale si ritiene adeguato il compenso minimo dello scaglione di riferimento). I compensi dovuti al CT di parte nel giudizio di primo grado (€ 2.604,96, accessori compresi) e nel secondo grado (€ 2.497, accessori compresi) si reputano congrui e vanno riconosciuti.
56 7.4. Si liquidano, quindi, all'appellante i seguenti compensi: a)
per il primo grado del giudizio: € 3.544,00 per studio, €
2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 22.457,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 861,08
per spese ed anticipazioni, oltre € 2.604,96 per spese di CTP
(compresi accessori), oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge, e b) per il secondo grado del giudizio: €
4.389,00 per studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisionale, complessivamente € 17.179,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 1.230,51 per spese (contributo unificato,
spese notifica), oltre € 2.497,00 per spese di CTP (compresi accessori), oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
7.5. Le spese delle due CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati soccombenti, che sono tenuti a rifondere quanto a questo titolo anticipato dall'attrice appellante.
7.6. Ovviamente vanno imputati, in relazione alle spese liquidate per il giudizio di primo grado, i pagamenti già eseguiti dagli appellati in esecuzione volontaria della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
57 La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di e nei confronti Parte_1 CP_1
di con atto di citazione in appello di data 12.05.- CP
21.05.2021 avverso la sentenza n. 43/2021 del Tribunale di
Bolzano di data 18.01.2021 / 20.01.2021,
in parziale accoglimento dell'appello,
condanna
l'appellato a pagare all'appellante CP_1 Pt_1
in aggiunta a quanto già disposto nell'impugnata
[...]
sentenza, a titolo di conguaglio l'ulteriore importo di €
47.481,16, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
pone
le spese delle CTU assunte in primo e secondo grado a carico definitivo degli appellati e che sono CP_1 CP
tenuti a rifondere all'appellante quanto da Parte_1
questa anticipato a questo titolo;
condanna
gli appellati e in solido, a rifondere CP_1 CP
all'appellante le spese del processo, che liquida Parte_1
in: a) per il primo grado del giudizio in € 22.457,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 861,08 per spese ed anticipazioni, oltre €
58 2.604,96 per spese di CTP (compresi accessori), oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 17.179,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre €
1.230,51 per spese ed anticipazioni (contributo unificato, spese notifica), oltre € 2.497,00 per spese di CTP (compresi accessori),
oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
conferma
per il resto l'impugnata sentenza.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 28.05.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Persona_1
Il Funzionario Giudiziario
59
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Oggetto: dott.ssa Isabella Martin Presidente
azione di dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere simulazione;
collazione; divisione di beni dott. Consigliere estensore immobili caduti in Persona_1 successione;
riduzione per ha pronunciato la seguente lesione di legittima;
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 81/2021 R.G.
promossa
da
c.f. nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Bressanone (BZ) il 10.05.1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Hartwig
Amplatz, con domicilio eletto presso il suo studio in 39044
Egna (BZ), Via Portici 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, c.f. , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(BZ) il 22.01.1983, residente in 60596 Francoforte (Germania),
1 Stresemannallee 49, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Pastori del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in 00144 Roma (RM), Viale dell'Aeronautica 12, giusta proccura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato -
nonché contro
c.f. , nato a [...] CP CodiceFiscale_3
(BZ) il 10.12.1946, residente in 39042 Bressanone (BZ),
frazione VA, Mooswiesenweg 23, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pastori del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in 00144 Roma (RM), Viale dell'Aeronautica
12, giusta proccura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 43/2021 del
Tribunale di Bolzano di data 18.01.2021 / 20.01.2021 – azione di simulazione;
collazione; divisione di beni immobili caduti in successione;
riduzione per lesione di legittima,
causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 con assegnazione del termine perentorio del 28.04.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 19.05.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
2 Voglia la Corte di appello di Trento Sezione distaccata di
Bolzano in riforma della sentenza impugnata n. 43/2021 del
18.01.-20.01.2021 del Tribunale di Bolzano, con rigetto delle avversarie domande e non accettate eventuali conclusioni nuove degli appellati,
in via preliminare: dichiarare e accertare che per effetto del sussistente ed eccepito conflitto d'interessi le costituzioni degli appellati e in entrambi i gradi di CP_1 CP
giudizio sono inammissibili e che le memorie processuali e gli atti processuali, le deduzioni, eccezioni e domande presentate sono invalide e inefficaci.
Conclusioni come da atto di appello:
Voglia la Corte di appello di Trento – sezione distaccata di
Bolzano, in riforma della sentenza impugnata n.43/2021 del
18.01.-20.01.2021 del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
I) In via primaria nel merito:
1) accertare e dichiarare che si è aperta la successione legittima in morte di , nata a [...] Persona_2
il 16.08.1957, ivi deceduta il 19.11.2016, e che l'appellante
è erede legittima per una quota di 1/3; Parte_1
2) accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita del 27.12.2012 concluso tra e CP
in qualità di venditori e in Persona_2 CP_1
qualità di compratore, autenticato dal notaio dott.
[...]
repertorio n. 22141, raccolta n.13236, avente per Per_3
3 oggetto il trasferimento della nuda proprietà della porzione materiale 2 della p.ed.315 in P.T. 502/II C.C. VA, che in realtà dissimula und donazione nulla per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.;
3) accertare e dichiarare che la quota di metà della defunta della p.m. 2 della p.ed.315 è Persona_2 CP_3
parte della massa ereditaria;
4) disporre la collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. e dichiarare tenuti gli appellati a conferire tutto ciò che hanno ricevuto direttamente o indirettamente tramite donazione, nonché gli importi prelevati e appropriati dai conti e conti comuni della defunta, oltre a svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti e assunzioni, e quindi disporre la divisione tra gli eredi secondo le quote ereditarie legittime e condannare gli appellati a versare all'appellante le somme a lei spettanti pro quota oltre a svalutazione e interessi;
in via subordinata condannare in ogni caso gli appellati a versare all'appellante le somme prelevate e appropriati dai conti e conti comuni della de cuius pari a 1/3 della quota ereditaria, oltre a svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti;
5) accertare e dichiarare che l'appellante in forza della successione legale è comproprietaria di un 1/6 indiviso della porzione materiale 2 della p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C.
VA;
6) nell'ambito della divisione ereditaria disporre la divisione
4 dell'intera porzione materiale 2 p.ed.315 in P.T. 502/II C.C.
VA e assegnare la proprietà all'appellante di una parte di tale immobile in natura e condannare gli appellati a trasferirla libera da oneri all'appellante con i frutti dal momento in cui è stata proposta la domanda ovvero in caso che l'assegnazione di una parte non avvenisse in natura
all'appellante, disporre i corrispondenti conguagli, oltre a svalutazione e interessi ovvero disporre la vendita dell'intero immobile e assegnare all'appellante gli importi a lei spettanti secondo la quota di comproprietà;
7) disporre la cancellazione del diritto di usufrutto in favore di sulla p.ed. 315 p.mat. 2 in P.T. 502/II C.C. CP
VA, G.N. 43/3 – 04.01.2013.
II) in via subordinata
1) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita del
27.12.2012 concluso tra e in CP Persona_2
qualità di venditori e in qualità di compratore, CP_1
autenticato dal notaio dott. rep. 22141, racc. n. Persona_3
13236, avente per oggetto il trasferimento della nuda proprietà della p.m. 2 p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C. VA, è
un negotium mixtum cum donatione e calcolare il valore della quota donata e la quota corrispondente in rapporto all'intero;
2) disporre la collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. e condannare gli appellati a conferire tutto ciò che hanno ricevuto
5 direttamente o indirettamente tramite donazione e gli importi prelevati dai conti e conti comuni della de cuius e gli importi di cui sono entrati in possesso oltre a svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti inclusa la quota donata da accertarsi della porzione materiale della p.ed.315 ovvero il valore corrispondente di tale quota al momento dell'apertura della successione e in seguito disporre la divisione della massa ereditaria tra gli eredi e condannare gli appellati a versare all'appellante gli importi a lei spettanti pro quota,
inclusa la quota da stabilirsi della p.m. 2 della p.ed. 315 e assegnare all'appellante una parte di questo immobile in considerazione della quota da stabilirsi da parte del
Tribunale e condannare i convenuti a trasferire la parte senza oneri all'appellante con i rispettivi frutti dal momento in cui è stata presentata la domanda ovvero nel caso in cui dovesse avvenire l'assegnazione di una parte non “in natura”
all'appellante disporre le rispettiva collazioni a favore della stessa oltre a svalutazione e interessi ovvero disporre la vendita dell'intero immobile e assegnare all'appellante gli importi secondo la quota a lei spettante della comproprietà.
3) in via puramente subordinata condannare gli appellati a versare all'appellante gli importi illecitamente prelevati e appropriati dai conti e conti comuni della de cuius nella misura di 1/3 della quota ereditaria, svalutazione e interessi dai singoli prelevamenti
6 III) in via ulteriormente subordinata
1) calcolare la massa ereditaria nella successione di con riunione fittizia del relictum e donatum: Persona_2
2) calcolare la parte disponibile;
3) accertare e dichiarare che la parte di legittima di 1/4
dell'appellante in considerazione, comunque, degli importi da lei ricevuti nella successione di è stata lesa;
Persona_2
4) ridurre tutte le donazioni dirette e indirette incluse quelle di cui al contratto di compravendita del 27.12.2012 riguardo la p.m. 2 della p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C. VA fino alla copertura della legittima dell'appellante in misura di ¼
dell'intera massa ereditaria;
5) accertare e dichiarare che l'appellante è comproprietaria della p.m. 2 della p.ed. 315 in P.T. 502/II C.C. VA con una quota da stabilirsi da parte del Tribunale;
6) disporre la divisione e assegnare all'appellante una parte della p.m. 2 della p.ed.315 in P.T. 502/II C.C. VA secondo la quota da stabilirsi ovvero condannare gli appellati a versare in denaro la parte di legittima spettante con svalutazione e interessi dal momento dell'insorgere del debito fino al saldo ovvero disporre la vendita dell'intero immobile e assegnare all'appellante gli importi a lei spettanti secondo la sua quota di comproprietà
IV) in ognuno dei casi annoverati:
- obbligare gli appellati alla rendicontazione;
7 - disporre la cancellazione del diritto di usufrutto in favore di sulla p.ed. 315 p.mat. 2 in P.T. 502/II C.C. CP
VA, G.N. 43/3 – 04.01.2013.
- condannare gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese del procedimento e compensi, spese generali, fondo pensione e Iva di entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria e a titolo puramente precauzionale l'appellante conferma tutte le istanze istruttorie non ancora accolte, formulate in memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.2 del 29.04.2019 in primo grado, in particolare chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale degli appellati e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) - 17) … omissis…
del procuratore di parte appellata : CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, e concesso se del caso termine ex art. 182
c.p.c.:
- respingere l'interposto appello poiché infondato in fatto e in diritto, e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia;
- nel merito: dichiarata aperta la successione legittima della de cuius, rigettare tutte le domande promosse dall'attrice in quanto infondate tanto nelle ragioni di fatto quanto nelle considerazioni di diritto e ciò per tutti i motivi analiticamente esposti nella parte narrativa del presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi che venga accertato
8 e dichiarato che il contratto di compravendita dell'immobile in
VA, Bressanone, costituisca donazione o negozio misto, così
come per i versamenti in denaro compiuti dalla de cuius a favore dei convenuti, ovvero dei prelievi, rigettare le domande dell'attrice di collazione e divisione in quanto i convenuti sono dispensati tacitamente dall'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ. ovvero si tratta di donazioni o spese non soggette a collazione ex artt. 738, 742 c.c., in ulteriore subordine compiere in sede di divisione le imputazioni e costituire il conseguente stato passivo.
del procuratore di parte appellata CP
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, e concesso se del caso termine ex art. 182
c.p.c.:
- respingere l'interposto appello poiché infondato in fatto e in diritto, e per ogni altro motivo che sarà ritenuto di giustizia;
- nel merito: dichiarata aperta la successione legittima della de cuius, rigettare tutte le domande promosse dall'attrice in quanto infondate tanto nelle ragioni di fatto quanto nelle considerazioni di diritto e ciò per tutti i motivi analiticamente esposti nella parte narrativa del presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi che venga accertato e dichiarato che il contratto di compravendita dell'immobile in
VA, Bressanone, costituisca donazione o negozio misto, così
come per i versamenti in denaro compiuti dalla de cuius a
9 favore degli appellati, ovvero dei prelievi, rigettare le domande dell'appellante di collazione e divisione in quanto gli appellati sono dispensati tacitamente dall'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ. ovvero si tratta di donazioni o spese non soggette a collazione ex artt. 738, 742 c.c., in ulteriore subordine compiere in sede di divisione le imputazioni per valore e costituire il conseguente stato passivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia si rinviene così riassunta nella sentenza impugnata:
“1.1. Con atto di citazione del 23.1.2018, l'attrice Pt_1
evocava in giudizio i convenuti e
[...] CP
, rispettivamente padre e fratello della stessa, al CP_1
fine di far valere i diritti ereditari nella successione della madre
, deceduta ab intestato il 19.11.2016 a Persona_2
Bressanone, moglie e madre dei convenuti. Esponeva in
particolare che l'atto di compravendita del 27.12.2012
autenticato dal Notaio dott. di Bolzano, Repertorio n. Persona_3
22141, Raccolta n. 13236, con cui i genitori, e CP [...]
quali comproprietari, si concedevano reciprocamente Per_2
il diritto di usufrutto con accrescimento ed il fratello CP_1
acquistava la nuda proprietà dell'immobile p.m. 2 p.ed.
[...]
315 in P.T. 502/II C.C. VA, frazione di Bressanone (BZ),
dissimulava una donazione a favore del fratello, in quanto il
prezzo di compravendita di € 140.000,00 sarebbe stato pagato
10 dal fratello soltanto apparentemente, e gli importi da lui versati
sul conto corrente dei genitori presso la Controparte_4
sarebbero stati di volta in volta trasferiti dagli stessi su un altro
conto corrente, da loro aperto presso l'istituto Commerzbank di
Monaco, per essere poi prelevati e messi nuovamente a
disposizione del figlio . Eccepita la nullità di tale CP_1
dissimulata donazione per difetto di forma ad substantiam,
chiedeva dunque che la metà dell'immobile suddetto,
originariamente quota di comproprietà della de cuius, venisse
ricondotta al relictum, insieme alle altre donazioni costituite dagli
importi versati in vita dalla madre sui conti corrente personali del
figlio e sul conto corrente cointestato a lei ed al marito presso
Commerzbank Monaco, per procedere poi alla divisione delle
rispettive quote legittime (ciascuno per 1/3).
In via subordinata, qualora l'adito tribunale avesse ritenuto che
tale atto di compravendita rappresentasse un negotium mixtum
cum donatione, chiedeva che venisse accertato il proporzionale
valore del donatum, e, collazionato quest'ultimo al relictum,
nonché ricondotte le altre donazioni effettuate in vita dalla madre
al marito e al figlio, venisse dichiarata erede per la quota di 1/3.
In ulteriore subordine chiedeva accertarsi la lesione della quota
di legittima, ed esercitava così azione di riduzione avverso le
donazioni indirette e dirette effettuate in vita dalla madre.
1.2. Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti per
la prima udienza del 18.10.2018 per resistere alle pretese
11 attoree, di cui contestavano la fondatezza in fatto e in diritto.
1.3. Nel corso del processo veniva esperita la procedura di
mediazione obbligatoria, con esito negativo, e, concessi alle parti
i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva dunque assunta
una consulenza tecnica d'ufficio nonché ordinata al convenuto
l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c., come CP_1
da ordinanza dd. 25.10.2019.
Ritenuta successivamente la causa matura per la decisione,
all'udienza del 22.10.2020 la causa veniva trattenuta in
decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. A tale udienza il procuratore di parte attrice, munito di
procura speciale, rinunciava alla redazione della sentenza in
lingua tedesca ex art. 20 co. 12 D.p.r. 574/1988.”
Il Tribunale, alla luce delle risultanze probatorie acquisite al giudizio, ha concluso per “l'avvenuta dissimulazione della
vendita mista a donazione della nuda proprietà del bene
immobile a favore del figlio da parte dei genitori CP_1
e , ciò sul sostanziale rilievo che i Persona_2 CP
genitori (e la defunta madre per quanto attiene la quota di metà
dell'immobile) hanno messo a disposizione del figlio la parte preponderante della provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo fissato nel contratto per la nuda proprietà, il tutto tramite un articolato sistema di “rotazione di denaro” su conti correnti intestati in comune ai genitori, anche a Monaco di
Baviera dove risiedeva il figlio acquirente, in modo che
12 quest'ultimo abbia “corrisposto solo una parte (estremamente
minoritaria) del prezzo di compravendita”, prezzo peraltro ritenuto, sulla base dell'assunta CTU, non significativamente diverso da quello di mercato, con conseguente rigetto della domanda di negotium mixtum cum donatione per la parte asseritamente in eccesso. Il Tribunale ha, quindi, disposto la collazione per imputazione ex art. 746 cc, come da scelta effettuata dal convenuto nelle conclusioni, del valore di quanto acquistato senza corrispettivo (ca. 92%) sulla base del valore del bene al tempo dell'apertura della successione (50% del valore della nuda proprietà stimata dal ctu al 19.11.2016 in €
265.663,50). Ha disposto, poi, la collazione delle altre donazioni a favore del figlio (di modico valore per € 4.700,00 + €
7.200,00/2 + € 6.239,66 + € 370,61 ed ex artt. 742 e 770
comma 1 cc per € 2.508,89). Ha ritenuto, infine, nulla per difetto di forma la donazione di denaro in favore del coniuge per
€ 11.000,00, con conseguente obbligo di conferimento alla massa di detta somma da parte del coniuge. Ha, quindi,
formato lo stato attivo composto da somme di denaro da conferire dal convenuto e da quanto da restituire CP_1
dal coniuge alla massa, ha formato lo stato passivo composto dalle spese sostenute da per la sepoltura della CP_1
madre, ha dato, infine, atto che i residui sui conti bancari (uno personale e uno comune con il coniuge) erano già stati distribuiti tra gli eredi in conformità delle quote. Ha, quindi,
13 accertato un conguaglio in favore dell'attrice di € 44.091,32
(comprensivo di interessi alla data della decisione) a carico del fratello e di € 3.714,27 a carico del convenuto CP_1
pronunciando le conseguenti condanne. Ha posto CP
le spese di lite a carico dei convenuti, ivi comprese le spese di
CTU.
Avverso questa decisione ha interposto appello l'attrice affidato a quattro motivi. Parte_1
Nell'iniziale contumacia degli appellati la Corte ha disposto la rinnovazione della CTU.
Nel corso delle operazioni peritali si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e delle domande CP_1
tutte dell'appellante.
Nella fase conclusiva del giudizio d'appello si è costituito anche l'appellato con il medesimo difensore, CP
chiedendo anch'esso il rigetto dell'appello e delle domande tutte dell'appellante.
La causa è passata, quindi, in decisione sulle conclusioni precisate nella trattazione scritta dell'udienza del 13.12.2023.
Con ordinanza del 14.06.2024 il collegio ha rimesso la causa in istruttoria al fine di sentire le parti sia sul conflitto d'interessi denunciato dall'appellante anche nel giudizio di secondo grado in seguito alla costituzione dell'appellato CP
con il medesimo difensore di sia in ordine
[...] CP_1
alla questione della divisibilità della metà indivisa della p.m. 2
14 della p.ed. 315 CC VA, in ipotesi di suo recupero alla massa ereditaria e/o conferimento in natura ex art. 746 cc (nuda proprietà e/o piena proprietà), questione già affrontata dal CTU
di primo grado ma non sottoposta al CTU nominato in secondo grado.
In seguito alle udienze del 2.10.2024 e del 4.12.2024,
fissate anche per consentire alle parti un tentativo di conciliazione stragiudiziale, la causa passa ora nuovamente in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.02.2025
e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dei motivi d'appello:
1.1. Con il primo motivo l'appellante ha denunciato una
“erronea ricostruzione dei fatti – insufficiente e contraddittoria
motivazione del primo Giudice su punti rilevanti della
controversia” nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la domanda principale di accertamento che la compravendita del
27.12.2012 in realtà dissimula una donazione, nulla per difetto di forma. Ripercorrendo l'accertamento del Tribunale,
l'appellante sostiene che già l'affermazione secondo cui l'acquirente avrebbe partecipato al corrispettivo CP_1
fissato in contratto solo “per una parte estremamente
minoritaria”, ovvero per € 5.550,00, condurrebbe alla conclusione che il corrispettivo sia stato pagato sostanzialmente dai genitori, integrando l'apporto di un mero 8% non un
15 contributo “rilevante” al pagamento del corrispettivo. Non
sarebbe, poi, accettabile la differenziazione compiuta dal
Tribunale in ordine a bonifici da parte dei genitori in relazione al pagamento del corrispettivo o delle rate del mutuo acceso dall'acquirente per l'acquisizione della casa di abitazione e bonifici/pagamenti da parte dei genitori non connessi con il trasferimento immobiliare. Una corretta analisi della “attiva e
fitta circolazione e di denaro fra i genitori e ”, come CP_1
accertata dal Tribunale, condurrebbe necessariamente alla conclusione che l'intera provvista sia stata in realtà messa a disposizione dai genitori e che mai ha pagato CP_1
alcunché. Con il che le somme esposte dal Tribunale in sentenza a pagina 16 e 17 ai punti 2.3., lettere b, c e d,
sarebbero da imputare diversamente, non trattandosi di donazioni fatte dai genitori al figlio, ma di bonifici per completare la circolazione di denaro necessaria per il pagamento dell'intero corrispettivo. In conseguenza di ciò
risulterebbe provata la simulazione della compravendita del
27.12.2012, che in realtà costituirebbe una “pura donazione”
della p.m. 2 della p.ed. 315 CC VA, nulla per difetto di forma ex art. 782 cc, con la conseguenza che la metà indivisa di tale immobile dovrebbe essere recuperata alla massa ereditaria.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante, rubricato
“completamente erronea stima dell'immobile – adesione acritica
del primo Giudice alla stima compiuta dal CTU con evidente
16 motivazione insufficiente – istanza di rinnovazione della CTU”, ha addotto specifiche critiche all'operato del CTU, come già
segnalate dal CT di parte in primo grado e non esaminate dal
Tribunale, tra cui la mancata considerazione di concrete compravendite per immobili analoghi e l'utilizzo di informazioni non controllabili (asseriti colloqui con un agente immobiliare attivo nell'area di Bressanone), l'utilizzo di prezzi unitari addirittura inferiori ai valori OMI, una riduzione del 30% dei prezzi unitari non giustificata e l'utilizzo erroneo, ai fini del calcolo del valore dell'usufrutto, del D.M. 23.10.2010 e del D.M.
21.12.2015 con le allegate tabelle, utilizzabili – secondo la migliore dottrina d'estimo citata dal CT di parte attrice –
soltanto ai fini fiscali. L'eclatante differenza nelle stime del CTU
e del CT di parte giustificherebbe, quindi, la rinnovazione della
CTU ex art. 196 cpc, decisiva ai fini della trattazione delle domande principali e subordinate introdotte dall'attrice appellante.
1.3. Nel terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 99 e 112 cpc in relazione all'art. 746 cc,
perché – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – il convenuto negli atti mai avrebbe optato per CP_1
l'imputazione del valore dell'immobile, con la conseguenza che –
in assenza di scelta – la collazione dovrebbe farsi con conferimento in natura.
1.4. Con il quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante ha
17 dedotto l'inammissibilità della costituzione congiunta in giudizio effettuata in primo grado dai convenuti con il patrocinio di un unico difensore, stante l'evidente conflitto d'interesse,
appalesatosi con chiarezza in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (in cui ha CP_1
formulato, per il caso di accertamento della donazione dissimulata, domanda di restituzione da parte della massa ereditaria delle somme asseritamente da lui pagate in esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo,
domanda quindi evidentemente rivolta anche contro il padre erede . In seguito alla costituzione nel presente CP
giudizio di appello di con il medesimo difensore, CP
l'appellante ha sollevato la questione anche con riferimento alla costituzione nel giudizio d'appello di entrambi gli appellati.
2. Per ordine logico e, per il potenziale effetto regressivo del giudizio, va affrontato dapprima l'ultimo motivo con cui è
denunciato l'asserito conflitto d'interessi tra le parti convenute/appellate e la conseguente invalidità del mandato difensivo a un unico difensore.
2.1. All'udienza del 22.10.2020, fissata dinanzi al Tribunale
per la precisazione delle conclusioni, parte appellata ha formulato la seguente ulteriore domanda: “… in ulteriore
subordine nella denegata ipotesi che il contratto di
compravendita di tale immobile venga dichiarato nullo,
considerare nello stato passivo ex art. 723 c.c. l'obbligo della de
18 cuius (ovvero dei suoi eredi) alla restituzione ex art. 2041 c.c. al
signor della quota di prezzo (70.000,- €) da lui CP_1
versato alla de cuius quale corrispettivo per l'acquisto del diritto
di nuda proprietà, e dare le disposizioni conseguenti in ordine
alla formazione delle quote.”
2.2. Secondo l'appellante, tale domanda del figlio CP_1
si rivolgerebbe anche e direttamente contro il padre
[...] [...]
“attuando un già a priori esistente, eclatante e grave CP
conflitto d'interessi nella difesa degli odierni appellati, già solo
considerando le conseguenze processuali in ipotesi di
accoglimento delle domande attoree sul rapporto interno dei
convenuti. Sussistono interessi contrastanti, che l'unico difensore
non può adeguatamente difendere, perché gli interessi del CP_1
possono prevalere solo a costo di quelli del
[...] CP
essendovi nel caso concreto la necessità per di CP
confermare la simulazione dedotta dall'attrice, per non
soccombere nel processo per l'effetto della domandata condanna
al pagamento di somme non dovute;
il tutto a prescindere da una
serie di sviluppi nella vita del che poterebbero CP
portare alla necessità di fare valere la simulazione o un negotium
mixtum cum donatione, per recuperare la disponibilità
dell'immobile, per esempio in una situazione di bisogno o gravi
malattie, o qualora dovesse divenire necessario pretendere la
prestazione di alimenti ai sensi dell'art. 433 e ss. cc.” (traduzione dal tedesco dell'atto d'appello).
19 2.3. Nel caso di specie le parti appellate hanno conferito in primo grado la procura difensiva al medesimo difensore con atti separati, il primo datato 23.2.2018 ( , il secondo CP
privo di data e, quindi, quantomeno contestuale alla data di deposito della costituzione in giudizio in data 28.09.2018
( ). Nel giudizio d'appello gli appellati hanno CP_1
nuovamente conferito procure separate, allegate alle costituzioni in giudizio non avvenute contestualmente
(dapprima si è costituito , successivamente anche CP_1
il padre . CP
2.4. Ciò posto, la sussistenza di un conflitto d'interessi attuale o potenziale tra le parti rappresentate dal medesimo difensore costituisce una lesione del contraddittorio e del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost. (perché la compiuta difesa dell'una non può essere realizzata se non con sacrificio della difesa dell'altra)
ed è come tale rilevabile anche d'ufficio (cfr. Corte di cassazione,
ordinanza n. 22772/2018, massima: “Nel caso in cui tra due o
più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la
costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, al quale
sia stato peraltro conferito mandato con un unico atto, e la
violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile
d'ufficio. (Nel caso di specie la S.C., in materia di azione di
responsabilità promossa da un socio nei confronti degli
amministratori di una s.r.l., ha confermato la decisione della
20 corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la costituzione in
giudizio della società e degli amministratori con il medesimo
difensore ravvisando, fra le posizioni da questi assistite, un
conflitto di interessi, perché il socio aveva agito per far valere il
danno arrecato dagli amministratori alla società).; vedi, anche,
Corte di cassazione, ordinanza n. 7363/2018).
2.5. Ne consegue la nullità di tutti gli atti compiuti nell'interesse della parte il cui mandato risulta invalidamente conferito. Nel caso in cui i mandati difensivi non sono stati conferiti contestualmente, l'invalidità e nullità degli atti colpisce soltanto il mandato difensivo conferito successivamente. Con la conseguenza ulteriore che, esclusa la rimessione al primo giudice (perché non rientrante nelle ipotesi tassative ex art. 354
cpc), spetterebbe a questa Corte “accertare quale delle due
procure, essendo stata conferita per seconda, sia nulla (Cass. n.
14634 del 2015) e, quindi, procedere alla rinnovazione degli atti
del procedimento che risultano viziati (a causa del loro
compimento in assenza della costituzione di un autonomo
difensore per ciascuno dei due gruppi di eredi).” (cfr., in motivazione di Corte di cassazione, sentenza n. 26769/2023).
2.6. Va considerato, però, anche che la “potenzialità” della contrapposizione degli interessi non va astrattamente intesa come eventualità (meramente futura, in altro contesto processuale ipotetico), ma va apprezzata in stretta connessione con il concreto rapporto dedotto in causa come esistente tra le
21 parti i cui interessi appaiono suscettibili di contrasto (cfr. Corte
di cassazione, sentenza n. 20950/2017: “Ove più parti abbiano
conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, la
situazione di conflitto d'interessi idonea a provocare l'invalidità
del mandato può essere non solo attuale, ma anche potenziale;
tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta
eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto
esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di
contrapposizione. (Nella specie, relativa a mandato conferito allo
stesso difensore dal progettista e dal direttore dei lavori
convenuti dal committente nel giudizio di responsabilità per
danni strutturali ad un edificio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di
detto conflitto, essendo in contestazione non già il riparto di
responsabilità tra i due professionisti ma, con difese comuni ad
entrambi, la fondatezza della pretesa attorea).”; cfr. in caso di divisione ereditaria, Corte di Cassazione, sentenza n.
16852/2019, non massimata).
2.7. L'attualità del conflitto eventualmente in origine sussistente può anche venire meno ed essere superato in corso di causa (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 26769/2023, già
citata), il che, ad esempio, avviene nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (Corte
di cassazione, sentenze n. 8842/2004; n. 21350/2005, n.
13218/2015).
22 2.8. Nel caso di specie il Tribunale non si è pronunciato sulla ulteriore domanda formulata in via subordinata tardivamente dal convenuto in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, evidentemente perché comunque assorbita dalla decisione di rigetto della domanda principale dell'attrice tesa alla declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione dissimulata dall'atto di compravendita.
2.9. L'appellato in sede di costituzione in CP_1
appello ha reiterato le conclusioni già tempestivamente rassegnate nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ma non ha riproposto la domanda formulata “in ulteriore
subordine” di cui sopra, affermando che in tal modo alcun conflitto d'interessi attuale sussisterebbe (la medesima deduzione si rinviene nella comparsa conclusionale congiunta degli appellati).
2.10. Ai sensi dell'art. 346 cpc le domande non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Questa
previsione non opera per l'ipotesi di omessa pronuncia del primo Giudice. In tal caso la domanda può essere anche riproposta in diverso giudizio. Opera, invece, qualora si verta in ipotesi di assorbimento della questione e/o di rigetto implicito
(cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 35382/2022: “In caso di
omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli
estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di
23 un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un
separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346
c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale,
sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale
sede opponibile la formazione del giudicato esterno.”).
2.11. Nel caso di specie è evidente l'assorbimento della domanda nel rigetto della domanda principale dell'attrice, per cui opera l'art. 346 cpc. Con il che sul punto la contrapposizione di interessi denunciata dall'appellante è stata effettivamente superata in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata al punto 2.7.
2.12. L'ulteriore deduzione, secondo cui il padre in CP
un incerto futuro potrebbe potenzialmente sentire l'esigenza di dedurre anch'esso la simulazione della compravendita oggetto di causa per affrontare possibili situazioni di bisogno e/o di grave malattia, anche in rapporto con ipotetiche richieste di alimenti, non è conforme alla fattispecie di conflitto d'interessi oggetto di esame. Se è, infatti, vero che la contrapposizione di interessi tra parti assistite dal medesimo difensore può essere anche solo “potenziale”, tale potenzialità non può essere puramente astratta in relazione a future eventualità, ma va apprezzata nel concreto rapporto in essere tra le parti interessate.
2.13. E nel caso di specie entrambi gli appellati sono
24 accomunati, in fatto, dall'essere parti del contratto di compravendita asseritamente dissimulante una donazione nulla per difetto di forma. Essi hanno stipulato il negozio contestato,
hanno in diritto quindi un comune interesse a difenderne la genuinità e validità. Il del resto, difende così anche CP
l'usufrutto spettantegli sulla metà dell'immobile già di proprietà
della coniuge defunta per effetto dell'accrescimento pattuito.
2.14. La misura degli importi che eventualmente i coeredi devono collazionare non si trasforma in contrapposizione di interessi, perché è stabilita dalla legge a cui le parti sono soggette.
2.15. In conclusione, questo motivo di gravame può essere disatteso.
3. Va, quindi, affrontato per ordine il secondo motivo di gravame, argomentato con riferimento ai criteri di valutazione dell'usufrutto e all'utilizzo dei soli valori OMI, non verificati dal
CTU di primo grado sulla base di compravendite di immobili comparabili o situati in contesti analoghi del comune di
Bressanone e/o di comuni limitrofi. Questa censura è
sostanzialmente superata dalla rinnovazione della CTU come da ordinanza istruttoria del collegio pronunciata all'udienza del
16.11.2022.
3.1. La critica alla CTU di primo grado, a cui il Tribunale ha prestato adesione senza confutare le specifiche censure rivolte all'elaborato peritale dal CT di parte attrice, censure riprese e
25 fatte proprie dalla difesa tecnica nelle udienze immediatamente successive al deposito dell'elaborato peritale e nelle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 cpc, era fondata con riferimento, in particolare, all'utilizzo - per la determinazione del valore dell'usufrutto riservatosi dai genitori con accrescimento reciproco - delle tabelle di natura fiscale 2012 e
2016 (D.M. 23.12.2010 e D.M. 11.12.2015) e alla mancanza di fonti verificabili per la determinazione del valore unitario,
compiuta dal CTU sulla base di un “analisi di mercato” con il tramite di un “agente immobiliare operante da decenni nella
zona di Bressanone”, senza documentazione alcuna dell'asserita
“analisi compiuta”.
3.2. In relazione alla determinazione del valore di usufrutto nell'estimo ai fini civilistici, il CT di parte attrice in primo grado aveva richiamato pertinente dottrina, che contesta l'applicabilità dei criteri fiscali, proponendo il consueto calcolo,
costituito dal prodotto del ricavato annuale medio dell'immobile, dal tasso d'interesse adeguato e dall'aspettativa della vita dell'usufruttuario.
3.3. Sul punto il CTU di primo grado non ha preso posizione alcuna nell'esame delle osservazioni e anche la sentenza al riguardo non ha motivato, se non con riferimento a “specifiche
osservazioni del c.t.u. in propria relazione peritale, ritenute
complete ed esaurienti sul punto”, in realtà, però, non rinvenibili nell'elaborato peritale.
26 3.4. Si ritiene che le tabelle fiscali possano essere utilizzate unicamente ai fini di tassazione dei trasferimenti immobiliari,
per i quali vengono emanati. Per la determinazione dell'effettivo valore dell'usufrutto sull'immobile il consueto metodo d'estimo,
basato sul ricavato effettivo annuo, soggetto ad un adeguato interesse e relazionato all'aspettativa di vita del titolare al momento rilevante per la stima, è invece preferito dalla unanime dottrina d'estimo (cfr. le citazioni del CTU di secondo grado e del CT di parte attrice), a cui questo collegio aderisce in quanto metodo di stima più adeguato alla determinazione del valore di mercato.
3.5. Il collegio ritiene, poi, di seguire il CTU di secondo grado anche nella determinazione del valore unitario dell'immobile, in quanto basato principalmente sul “metodo del confronto di
mercato”, effettuato sulla base di concreti trasferimenti immobiliari di immobili paragonabili (cfr. sub allegato D alla
CTU la raccolta esaustiva di contratti di vendita), verificato con ragionamento controfattuale con riferimento ai valori OMI e ai valori risultanti da osservatori locali del mercato immobiliare
(“Immobilienspiegel Südtirol”, emesso annualmente dall'associazione dei mediatori immobiliari altoatesini).
3.6. All'udienza del 19.7.2023 la difesa di ha CP_1
reiterato le critiche all'elaborato peritale di secondo grado, già
oggetto di specifica presa di posizione del consulente d'ufficio allegata alla relazione depositata in data 3.7.2023. In sintesi, ha
27 criticato il difensore dell'appellato, il CTU non avrebbe tenuto conto del significativo deprezzamento dell'immobile (indicato in un 15%), dovuto alla presenza di un elettrodotto sovrastante l'immobile, non rispettoso delle distanze, motivo per cui il non rilascerebbe più alcuna licenza edilizia. Inoltre, il CP_5
CTU avrebbe individuato una serie di comparabili non del tutto omogenei, con la conseguenza di essere pervenuto a un valore eccessivo.
3.7. Il CTU ha, al riguardo, precisato: “Già nella perizia bozza
era esplicitamente esposto, che parte dell'elettrodotto, in forma di
linee singole, sovrasta la particella in oggetto. La p.ed.315 del
C.C. VA è stata costruita in base ad una concessione edilizia
regolare. Non esistono volumi urbanistici residui significativi da
valorizzare. La perizia si limita alla definizione del valore di
mercato dell'immobile nello stato odierno rispettivamente riferito
agli anni 2012 e 2016, tendendo conto della formulazione precisa
del quesito. La definizione del prezzo unitario è avvenuta tenendo
conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche
dell'immobile. La relazione peritale descrive la posizione
dell'elettrodotto e dimostra l'impatto ambientale (2 - valutazione
inferiore alla media;
vedasi inoltre cap. “Einheitswert,
Grundwert, Anpassungen” pag.12/16 della perizia). … In queste
circostanze si fa nuovamente presente, che la definizione del
valore unitario nella perizia, non avviene solamente in base al
confronto con i dati concreti ottenuti dall'analisi degli atti di
28 compravendita, ma sulla base di informazioni ponderati, riprese
da varie fonti di dati. Viene respinta l'obiezione del difensore
legale che i comparabili analizzati non sarebbero del tutto
omogeni e che non proverebbero dallo stesso segmento di
mercato. Le caratteristiche dell'immobile in oggetto e dei
comparabili elencati sono ben simili. Si tratta di unità in esclusivo
uso abitativo che fanno parte di particelle edilizie materialmente
divise, sono localizzate nella stessa zona abitativa a pochissima
distanza fra di loro, le superfici calpestabili delle unità abitative
(vani principali) non divergono di molto, si tratta di edifici
comprendenti due piani fuori terra più sottotetto, tutti in
costruzione solida. Sia l'immobile da valutare che anche le unità
comparabili sono accatastate in categoria A/2 e di conseguenza
possono essere considerate della stessa tipologia immobiliare.
Infine, l'elenco dei valori OMI dimostra, che il livello del prezzo di
ville e villini (“Villa und Einfamilienhaus”) nella zona interessata
diverge di pochissimo dal livello del prezzo di appartamenti
singoli della stessa qualità costruttiva (normale / ottimo). Sono
quindi presenti tutti i requisiti per un confronto diretto tra i valori
rilevati e l'immobile in oggetto. Nonostante il fatto, che
l'appartamento della p.ed.315 si estende su due piani mentre
gran parte dei comparabili sono appartamenti ad un solo livello
di piano, a parere del sottoscritto perito fanno parte dello stesso
segmento di mercato. Inoltre, il comparabile n°3 (p.m.1, 6 della
p.ed.472) comprende lo stesso numero di piani (unità abitativa
29 unifamiliare multipiano) come la p.m.2 della p.ed.315 in oggetto.
L'appartamento è stato venduto nell'anno 2018 al prezzo unitario
(vedasi analisi perizia) di 2.758 €/m² ma a differenza
dell'oggetto della controversia, è sottoposto al convenzionamento
Art. 79 L.P.13/1997. La scelta del valore unitario di 2.850 € nella
perizia per unità nuove, non convenzionate, relativa all'anno
2016 può essere pienamente confermata. Il contratto fornito
potrebbe ben essere utile se ci fossero anche informazioni
concrete sulla consistenza e lo stato di manutenzione
dell'immobile relativi al giorno della vendita. L'edificio .314 era
stato costruito in base ad una concessione edilizia dell'anno
1986. Il giorno della stipula del contratto aveva quindi un'età di
quasi 30 anni. Lo stato di manutenzione di un'immobile di
quest'età potrebbe divergere di molto dallo stato ideale. Non è più
possibile di verificare la consistenza dell'immobile, nemmeno da
fuori, in quanto l'anno 2022 è stato ristrutturato ovvero abbattuto
e ricostruito in gran parte. In più il difensore non fornisce alcun
dato concreto (calcoli, planimetrie o altro) per poter verificare il
calcolo della superficie commerciale. All'ufficio tavolare non è
disponibile alcuna planimetria, in quanto l'immobile non era
diviso in porzioni materiali. È facilmente comprensibile che, come
comparabili, sono stati selezionati unicamente unità abitative di
nuova costruzione. Ciò consente di valutare al meglio possibile lo
stato di conservazione delle unità, senza dover effettuare un
sopralluogo all'interno degli immobili. In ogni caso nel
30 procedimento estimativo è necessario di riferirsi ad un gran
numero di comparabili per ottenere un risultato attendibile.
Inoltre, il valore unitario di 1.944 €/m² diverge di molto dai valori
Parte_ esposti dall' per ville e villini nello stato di conservazione
“normale” dell'anno 2015 (vedasi sotto). In piena coscienza del
fatto, che i valori OMI possono essere utilizzati ai soli fini di un
dato iniziale nel procedimento di stima, il contratto di
compravendita fornito dal difensore di parte convenuta
dev'essere classificato poco affidabile. Come già pronunciato, la
presenza dell'elettrodotto e l'equivalente servitù intavolata è ben
stata considerata nella definizione del prezzo unitario di
confronto, come anche tutte le altre caratteristiche intrinseche ed
estrinseche dell'immobile. Si fa presente che lo stesso elettrodotto
da decenni trapassa anche la frazione di Millan, quartiere
densamente edificato della città di Bressanone, senza impatto
significativo sui prezzi degli immobili della zona. Nonostante le
osservazioni del difensore di parte convenuta, il sottoscritto
ritiene corrette le conclusioni e infine la valorizzazione
dell'immobile in oggetto nella perizia.”
3.8. La Corte ritiene, alla luce delle considerazioni del CTU,
pienamente condivisibile l'approccio di tenere conto della presenza senza dubbio negativa dell'elettrodotto (cfr. anche al riguardo la sua presa di posizione in ordine alla critica speculare al riguardo rivoltagli dal CT di parte appellante) nella determinazione del valore unitario base (cfr. a pagina 12 della
31 relazione), attribuendo all'immobile una valutazione inferiore alla media dei comparabili e dei valori OMI per l'impatto ambientale costituito dall'elettrodotto (sovrastante la particella nel suo versante estremo). Inoltre, il CTU ha comprensibilmente e convincentemente spiegato l'adeguatezza e significatività dei trasferimenti immobiliari da lui individuati come comparabili.
3.9. Risulta, quindi, un valore di mercato della intera p.m. 2
della p.ed. 315 CC VA (di cui solo la metà è oggetto di causa)
di € 565.000,00 (sia alla data del trasferimento inter vivos
27.12.2012, sia all'apertura della successione in morte di
[...]
e un valore dell'usufrutto alla prima data di € Per_2
270.000,00 (calcolato sull'aspettativa di vita della madre
[...]
più giovane e di sesso femminile) e di € Per_2
168.000,00 alla data dell'apertura della successione (calcolato sull'aspettativa del coniuge superstite, titolare dell'usufrutto accresciutosi).
4. L'esame si sposta, quindi, al primo e principale motivo di gravame con cui l'appellante censura il rigetto della domanda principale di accertamento che la compravendita del
27.12.2012 in realtà dissimula una donazione. Ripercorrendo
l'accertamento del Tribunale, l'appellante sostiene che già
l'affermazione secondo cui l'acquirente avrebbe CP_1
partecipato al corrispettivo fissato in contratto solo “per una
parte estremamente minoritaria”, ovvero per € 5.550,00,
condurrebbe alla conclusione che il corrispettivo sia stato
32 pagato sostanzialmente dai genitori, integrando l'apporto di un mero 8% non un contributo “rilevante” al pagamento del corrispettivo. Non sarebbe, poi, accettabile la differenziazione compiuta dal Tribunale in ordine a bonifici da parte dei genitori in relazione al pagamento del corrispettivo o delle rate del mutuo acceso dall'acquirente per l'acquisizione della casa di abitazione e bonifici/pagamenti da parte dei genitori non connessi con il trasferimento immobiliare. Una corretta analisi della “attiva e fitta circolazione e di denaro fra i genitori e CP_1
”, come accertata dal Tribunale, condurrebbe
[...]
necessariamente alla conclusione che l'intera provvista sia stata in realtà messa a disposizione dai genitori e che CP_1
mai ha pagato alcunché. Con il che le somme esposte dal
Tribunale in sentenza a pagina 16 e 17 ai punti 2.3., lettere b, c e d, sarebbero da imputare diversamente, non trattandosi di donazioni fatte dai genitori al figlio, ma di bonifici per completare la circolazione di denaro necessaria per il pagamento dell'intero corrispettivo. In conseguenza di ciò
risulterebbe la simulazione della compravendita del 27.12.2012,
che in realtà costituirebbe una “pura donazione” della p.m. 2
della p.ed. 315 CC VA, nulla per difetto di forma ex art. 782
cc, con la conseguenza che la metà indivisa di tale immobile farebbe parte della massa ereditaria.
4.1. Con contratto di compravendita del 27.12.2012 i coniugi in comunione legale, hanno Controparte_6
33 venduto la nuda proprietà della casa familiare tavolarmente identificata con la p.m. 2 della p.ed. 315 in P. T. 502/II CC
VA, con riserva di usufrutto e accrescimento reciproco, al figlio al prezzo di € 140.000,00, di cui € CP_1
40.000,00 pagati contestualmente all'atto e in esso quietanzati ed € 100.000,00 da pagare entro 12 mesi dalla stipula. I
venditori hanno rinunciato, comunque e per intero, all'ipoteca legale per il prezzo residuo (art. 3 del contratto sub doc. n. 4 di parte attrice).
4.2. La signora è deceduta in data Persona_2
19.11.2016, senza testamento, lasciando eredi legittimi il coniuge e i figli e le odierne CP Pt_1 CP_1
parti del giudizio, per la quota di un terzo (1/3) ciascuno (sul punto le parti hanno anche rassegnato concordi conclusioni).
4.3. È pacifico, poi, che la defunta ha lasciato beni relitti
(conto corrente personale e conto corrente cointestato con il marito presso la Banca Popolare dell'Alto Adige, filiale di
Bressanone) per € 3.158,02 e € 1.096,56), di cui all'attrice è
stato già corrisposto il terzo spettante in data 23.5.2017.
4.4. Secondo l'attrice la compravendita del Parte_1
cespite immobiliare sarebbe relativamente simulata, avendo voluto le parti realizzare in realtà una “donazione pura”. A
sostegno della tesi l'attrice ha, in sintesi, dedotto due elementi presuntivi: - l'evidente sproporzione tra il prezzo di vendita indicato in contratto e il reale valore dell'immobile (nuda
34 proprietà); - la messa a disposizione da parte dei genitori della provvista necessaria per il pagamento del prezzo con il tramite di una artificiosa circolazione di denaro proveniente dai conti correnti dei genitori e pervenuti al figlio previo transito su un conto corrente cointestato ai genitori con facoltà di disporre attribuita al figlio presso la Commerzbank, filiale di Monaco di
Baviera, nonché tramite la messa a disposizione della provvista necessaria per onorare le rate del mutuo acceso dal figlio acquirente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige al fine di pagare la parte del prezzo (€ 40.000,00) all'atto della vendita e quietanzato dai venditori. In subordine, l'atto di compravendita costituirebbe, per le medesime ragioni, in ogni caso una donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione).
4.5. Il Tribunale ha dapprima precisato, con condivisibile ragionamento, che l'attrice è da considerare terza rispetto all'atto di compravendita stipulato in data 27.12.2012 ed è
pertanto “ammessa a dare prova della simulazione dell'atto di
compravendita anche per presunzioni e per testi, non essendo
applicabili nei suoi confronti i limiti alla prova di cui agli artt.
1417-2725-2729 co. 2 c.c. Si osservi infatti che, secondo ormai
consolidata giurisprudenza di legittimità e contrariamente a
quanto sostenuto da parte convenuta, “l'erede legittimario che
agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita
compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione
affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai
35 contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità
della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni -
quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta
lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti,
detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della
simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non
può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per
le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli,
quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di
reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero
del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime
probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato
finale cui conduca l'accoglimento della domanda” (cfr. Cass. civ.
15510/2018 e 24134/2009). Nel caso di specie si evince, dal
tenore complessivo dell'atto di citazione e delle domande
dell'attrice (che ha proposto anche domanda di riduzione delle
donazioni assunte lesive della quota di riserva, se pur in via
subordinata), che la causa petendi dedotta dall'attrice a
fondamento delle proprie domande è la lesione della quota di
legittima, assumendo l'attrice di essere stata pressoché
pretermessa dalla successione materna (se non per il residuo sui
due conti corrente sopra richiamati). Sul presupposto
dell'avvenuta lesione della quota di legittima, e così della qualità
di erede legittimaria, l'attrice ha dunque proposto in via
principale la domanda di collazione e divisione del patrimonio
36 ereditario (previo accertamento della simulazione dell'atto di
compravendita e dissimulazione della donazione o comunque di
un negotium mixtum cum donatione) ed in via subordinata la
domanda di reintegrazione della quota di legittima e di riduzione
delle disposizioni lesive operate dalla de cuius, dovendosi
ritenere insussistente un'incompatibilità assoluta tra la qualità di
erede universale e quella di legittimario leso, nel caso in cui la
lesione si consumi proprio per effetto di donazioni compiute in
vita dal de cuius, il quale non abbia impedito con una
pretermissione, l'acquisto della qualità di erede da parte del
legittimario medesimo (v. ancora Cass. civ. 15510/2018 in parte
motiva).”
4.6. Il Tribunale è pervenuto, poi, però, alla conclusione non di una donazione “pura” e dissimulata compravendita, ma di una “dissimulazione della vendita mista a donazione della nuda
proprietà a favore del figlio da parte dei genitori CP_1
e , e ciò sul duplice rilievo che il Persona_2 CP
prezzo di vendita è stato messo sostanzialmente a disposizione dai stessi venditori/genitori (il avrebbe solo CP_1
corrisposto “una parte estremamente minoritaria” del prezzo) e che la dedotta sproporzione tra il prezzo indicato in contratto e l'effettivo valore alla luce della CTU assunta in primo grado non sarebbe significativa (11%).
4.7. Le censure svolte dall'appellante s'incentrano, da un lato,
sulla stessa configurabilità di un negotium mixtum nell'ipotesi in
37 cui il figlio abbia partecipato al prezzo per una “parte
estremamente minoritaria” (8%) e la sussistenza, inoltre, di una sproporzione tra prezzo contrattuale e valore di mercato, e dall'altro sul rilievo che, alla luce delle prove contabili in atto,
sarebbe “non condivisibile la ricostruzione compiuta dal
Tribunale”, laddove differenzia tra pagamenti/flussi di denaro riferibili al pagamento del prezzo della compravendita, anche tramite messa a disposizione della provvista necessaria per il pagamento delle rate di mutuo, e altri pagamenti/bonifici al figlio non collegati al trasferimento immobiliare (sub lettere a) e b) alle pagine da 10 a 15 della sentenza sono esposti i flussi di denaro riferiti al trasferimento immobiliare, sub punto 2.3. alle pagine 15 e ss., ivi lettere a, b, c, d ed e sono analizzati i versamenti e prelievi riferiti a diverse donazioni di modico valore soggette, comunque, a collazione). L'appellante ritiene, invece,
che dalla “attiva e fitta circolazione di denaro fra i genitori e
”, confermata e ricostruita dal Tribunale, CP_1
deriverebbe una “completamente diversa interpretazione dei
“pagamenti”, ovvero che “ mai abbia pagato CP_1
effettivamente un prezzo di vendita e mai i genitori avrebbero
restituito importi al figlio”, ma si sarebbe trattato di pure partite di giro (“Rotationen in verschiedenen Tranchen”), a partire dall'importo di € 40.000,00, procuratosi da con CP_1
“un mutuo simulato” (“Scheindarlehen”) presso la Banca
Popolare di Bressanone contestualmente alla compravendita.
38 Tra queste partite di giro sarebbe da includere, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, anche il prelievo effettuato dal padre in contanti nell'autunno 2016 dal c/c cointestato con la coniuge presso la Banca Popolare di Bressanone, con presunta consegna al figlio dell'importo, per così perfezionare la messa a disposizione dell'intera provvista per il pagamento del prezzo da parte dei genitori. Inoltre, il c/c cointestato ai genitori presso la
Commerzbank di Monaco di Baviera sarebbe stato, in realtà, “di
fatto” di pertinenza del figlio, che, con la provvista resa disponibile dai genitori alla fine dell'anno 2013, avrebbe potuto restituire più della metà dell'importo mutuato dalla Banca
Popolare. Il convenuto avrebbe, però, preferito pagare altre spese (per viaggi, mediche, per acquisto autoveicolo), con la conseguente irrilevanza dell'osservazione del Tribunale della mancata estinzione a quella data del citato mutuo. Insomma, il figlio avrebbe ricevuto dai genitori nel corso degli anni la somma complessiva di € 144.445,44, a cui si aggiungerebbe anche l'importo di € 18.000,00 sopra citato e prelevato dal padre il 12.09.2016, per cui i flussi di denaro di cui ai punti
2.3., lettere b) e c) e d) evidenziati alle pagine 16 e 17 della sentenza non costituirebbero donazioni, ma movimenti realizzati dal convenuto per “completare i flussi restitutori degli
importi della circolazione di denaro” in relazione alla compravendita. Dal che risulterebbe la prova della simulazione della compravendita del 27.12.2012, costituente in realtà una
39 donazione, nulla per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 cc.
4.8. In sintesi, non è censurata la dettagliata ricostruzione della “attiva e fitta circolazione di denaro” compiuta dal
Tribunale, ma la sua imputazione.
4.9. In seguito alla CTU rinnovata e fatta propria dal collegio,
la sproporzione tra prezzo indicato in contratto (€ 140.000,00) e il valore della nuda proprietà dell'immobile alla data dell'atto (€
295.000,00) risulta significativa e va, di conseguenza apprezzata.
4.10. Si è già detto che all'attrice appellante, che nel concreto scenario processuale è da considerare terza rispetto all'atto contestato, è data la facoltà probatoria più ampia ex art. 1417
cc e, quindi, anche per presunzioni.
4.11. L'accordo simulatorio deve formarsi antecedentemente e mantenersi sino al momento della stipula dell'atto simulato
(cosicché a fronte di una controdichiarazione antecedente la volontà di simulazione deve permanere, e a una controdichiarazione successiva va riconosciuta una rilevanza solo narrativa e/o confessoria delle parti su quanto accaduto –
cfr. già Corte di cassazione, sentenza n. 1362/1975: “L'accordo
simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio
simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicche il
documento che rivela l'accordo, se e anteriore, non giova se non
sotto il profilo della rivelazione anticipata del proposito da
attuare in futuro;
e se posteriore, non può che assumere un
40 valore meramente narrativo e confessorio dell'accaduto, perché
proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.”;
cfr. sul requisito della contestualità della volontà simulatoria anche Corte di cassazione, sentenza n. 12709/1992).
4.12. Entrambe le situazioni che emergono dalla vicenda,
ovvero la vendita a un prezzo significativamente ridotto rispetto a quello di mercato, e la messa a disposizione (in genere del figlio/della figlia) della provvista occorrente per l'acquisto di un immobile, possono condurre all'accertamento di una donazione indiretta (Corte di cassazione, sentenza n. 18541/2014: “La
dazione di una somma di denaro configura una donazione
indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e
specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti
ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per
quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto
immobiliare.”; cfr. anche Corte di cassazione, sentenza n.
17604/2015; sentenza n. 13619/2017).
4.13. Nel secondo caso si tratta, quindi, se è accertata la volontà di attribuire al beneficiario la proprietà dell'immobile e non del denaro, di donazione – indiretta – dell'immobile (e non del denaro).
4.14. Nella prima ipotesi, qualora la sproporzione oggettiva di valore sia accompagnata dall'intento consapevole del beneficiante di arricchire il beneficiario, la donazione è riferita alla differenza tra prezzo di mercato e minor prezzo richiesto
41 (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 10614/2016: “La
compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo
non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione",
occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità
significativa, ma anche la consapevolezza, da parte
dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto
al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento
volutamente funzionale all'arricchimento della controparte
acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore
entità del corrispettivo ricevuto.”; cfr. anche Corte di cassazione,
sentenza n. 7681/2019).
4.15. Il risultato liberale può essere conseguito, quindi, anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. Si legge in motivazione di Corte di cassazione, ordinanza n. 11765/2019, il seguente breve sunto: “3.2. - Il risultato liberale può essere
conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi.
A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., Sez.
U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giurisprudenza qualifica
l'intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta
del bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento,
rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene,
nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal
beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente
strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass.,
Sez. III, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez. II, 29 maggio
42 1998, n. 5310; Cass., Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass.,
Sez. VI-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. II, 4 settembre
2015, n. 17604; Cass., Sez. II, 30 maggio 2017, n. 13619). 3.3. -
Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un
contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore
reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a
beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante (Cass.,
Sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2007,
n. 1955; Cass., Sez. II, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. II,
23 maggio 2016, n. 10614). In tal caso, infatti, il contratto di
compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire -
appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le
prestazioni corrispettive - la finalità, diversa ed ulteriore rispetto
a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero
spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell'attribuzione
di maggior valore.” Anche la messa a disposizione della provvista occorrente per il pagamento del prezzo del trasferimento tra beneficiante e beneficiario può, quindi, essere significativo di una donazione indiretta (cfr., in motivazione di
Corte di cassazione, sentenza n. 13684/2014).
4.16. Ne consegue che una situazione di concorrenza di due negozi misti a donazione non costituisce, in sé, una prova certa della simulazione tout court, ma semmai abilita a fondare una presunzione.
4.17. L'acquirente ha pagato una parte del prezzo indicato in
43 contratto di € 140.000,00, cioè € 40.000,00, con la provvista messogli a disposizione per effetto del contratto di mutuo appositamente stipulato con la Banca Popolare dell'Alto Adige
contestualmente alla compravendita.
4.18. Il restante prezzo di € 100.000,00 è stato pagato da nei mesi tra marzo – giugno 2012 in tre soluzioni CP_1
(€ 44.000,00 in data 2.4.2013 dal suo c/c austriaco presso
HY IR NK, € 45.000,00 in data 24.5.2013 dal suo c/c presso la Commerzbank di Monaco di Baviera e € 11.000,00 in data 13.6.2013 ancora dal c/c presso la banca austriaca).
4.19. Come da minuziosa ricostruzione compiuta dal Tribunale,
non contestata dalle parti, questa provvista di € 100.000,00 è
stata messa a disposizione del figlio dai genitori con la menzionata “attiva e fitta circolazione di denaro” (cfr. a pagina
10 della sentenza: “Emerge difatti che, qualche giorno prima dei
detti bonifici, sono state versate sul conto corrente del convenuto
DE15700800000522101800 presso CP_1
Commerzbank München delle somme di denaro in contanti, e
segnatamente € 35.500,00 il 19.3.2013, € 45.000,00 il
16.5.2013 e € 12.000,00 il 4.6.2013 (v. per tali movimenti estratti
di conto corrente depositati sub doc. 19-20 convenuti). Il
convenuto ha, successivamente a tali versamenti CP_1
di denaro contante, provveduto ad effettuare i bonifici del
26.3.2013 per € 36.000,00 al conto corrente a lui stesso intestato
presso HY IR NK (da cui successivamente il 2.4.2013 ha
44 bonificato l'importo di € 44.000,00 al conto dei genitori presso
), del 23.5.2013 per € 45.000,00 direttamente al conto CP_4
corrente cointestato dei genitori presso , e del CP_4
10.6.2013 per € 12.000,00 al conto corrente a lui intestato
presso HY IR NK (da cui il 12.6.2013 ha bonificato
l'importo di € 11.000,00 al conto dei genitori presso ). CP_4
…. Ad ulteriore corroborazione di un tanto, si osservi, inoltre, che
dal conto corrente dei genitori presso Commerzbank München,
risultano prelevate in contanti dal convenuto ingenti CP
somme di denaro nello stesso periodo marzo-giugno 2013 (e
segnatamente € 35.500,00 il 25.3.2013, € 45.000,00 il
21.5.2013 e € 12.000,00 il 7.6.2013, dunque nel loro ammontare
quasi esattamente coincidenti con gli importi versati ai genitori
dal convenuto ), di cui il convenuto non CP_1 CP
ha minimamente allegato il loro utilizzo né ha offerto prova
alcuna al riguardo. Siffatti prelievi in contante testimoniano
pertanto un'attiva e fitta “circolazione” di denaro fra i genitori e
successivamente all'atto di compravendita, CP_1
laddove risulta tuttavia privo di qualsivoglia CP_1
risparmio o investimento da cui possa avere attinto per il
pagamento del prezzo. Ne consegue che, alla luce delle
circostanze sin qui dedotte, non può che inferirsi che la parte di
prezzo di compravendita pari a € 100.000,00 sia stata
interamente pagata dal figlio con le somme messe a disposizione
dai genitori.”).
45 4.20. Con riferimento, invece, alla parte di prezzo pagato contestualmente alla compravendita con la provvista procurata con il mutuo, risulta che le rate iniziali siano state restituite da con il residuo del mutuo non utilizzato e che CP_1
successivamente il c/c di gestione del mutuo sia stato
“rimpinguato” (così il Tribunale, pagina 12 della sentenza) in un arco temporale che va da marzo 2013 a ottobre 2016 con denaro proveniente o dal c/c personale della madre o dai c/c contestati ai genitori presso la Banca Popolare di Bressanone
e/o presso la Commerzbank di Monaco, per un importo complessivo di € 8.000,00 + € 4.400,00 + e 2.200,00 + € 3.850
- € 18.450. Il Tribunale ha, quindi, concluso (pagina 12 della sentenza): “Ad oggi il mutuo acceso in data 27.12.2012 da
non risulta estinto, ma ancora in corso. In CP_1
definitiva, del prezzo di compravendita di € 140.000, la somma
di € 108.000 (€ 100.000 + € 8.000 bonificati sul conto CP_4
di ) risulta in realtà corrisposta dagli stessi genitori CP_1
(dal loro conto cointestato, dunque in ragione del 50% ciascuno),
e la somma di € 10.450 dalla sola madre . La Persona_4
somma complessivamente corrisposta dalla madre ammonta
dunque ad € 64.450 (€ 54.000 dal conto comune al marito ed €
10.450 dal conto personale). Ne consegue che deve affermarsi il
carattere di vendita mista a donazione del contratto dd.
27.12.2012, avendo il convenuto corrisposto solo CP_1
una parte (estremamente minoritaria) del prezzo di
46 compravendita.”
4.21. Del prezzo imputabile alla quota della madre (€
70.000,00) il figlio avrebbe, quindi, sborsato con provvista propria solo l'importo di € 5.550,00.
4.22. Tutti questi pagamenti compiuti dai genitori in favore del figlio, per mettergli a disposizione la provvista per pagare il prezzo residuo e, successivamente, per aiutargli di onorare le rate di mutuo in scadenza, sono successivi all'atto di compravendita. In parte sono compiuti a distanza di anni dalla stipula del negozio.
4.23. Tuttavia, da questi non si può univocamente e presuntivamente dedurre che il mutuo sia stato accesso solo all'apparenza e che sin dall'origine le parti abbiano convenuto la completa gratuità del trasferimento. Il fatto che la madre abbia versato, in parte a distanza di anni, a date non del tutto regolari importi di diverso ammontare, non consente di dedurre,
insomma, un accordo simulatorio di gratuità (per intero) alla data di stipula del contratto di compravendita.
4.24. L'appellante, invero, afferma che in realtà tutti i versamenti e prelevamenti effettuati dal figlio sul c/c cointestato ai genitori presso la Commerzbank di Monaco di
Baviera successivamente alla stipula del contratto di compravendita siano in realtà riferibili al trasferimento immobiliare. Addirittura, anche il prelievo effettuato dal padre in data 12.9.2016 per € 18.000,00 dal c/c CP
47 cointestato dei coniugi sarebbe “presumibilmente” stato messo a disposizione del figlio per potere completare il pagamento
“fittizio” del prezzo.
4.25. Tuttavia, va rilevato che la madre già negli anni prima della stipula della compravendita in questione (anni 2011 e
2012) ha effettuato in favore del figlio versamenti periodici di somme di denaro (per complessivi € 4.700,00, ritenute dal
Tribunale donazioni di modico valore, collazionabili perché non rientranti nelle spese ex art. 742 cc).
4.26. Il fatto che anche successivamente al negozio del
27.11.2012 la madre e il padre abbiano sostenuto il figlio con versamenti di denaro, in parte per pagare le rate del mutuo (in quanto direttamente versati sul c/c all'uopo utilizzato), in parte per sostenere altre spese, non è, pertanto, sufficientemente significativo nel senso argomentato dall'appellante.
4.27. Tutte queste movimentazioni bancarie, nel dettaglio analizzate nella sentenza impugnata alle pagine 15 – 17, non sono, quindi, riferibili con presuntiva certezza alla vicenda del pagamento del prezzo, ma costituiscono elargizioni liberali verso il figlio prediletto per sostenerlo in qualsiasi evenienza di vita
(contribuzione per viaggi turistici, per acquisto auto, per interventi medici, etc.), ritenute dal Tribunale di modico valore e pertanto collazionabili.
4.28. A ciò si aggiunge che non vi è alcun elemento fattuale certo da cui dedurre che l'importo di € 18.000,00 prelevato in
48 data 12.09.2016 dal padre dal c/c cointestato con CP
la moglie sia stato destinato e consegnato al figlio.
4.29. In considerazione, quindi, del fatto che i genitori erano usuali nel beneficiare il figlio di elargizioni di denaro già prima della compravendita, della destinazione impressa ai versamenti successivi (in parte diretti a “rimpinguare” il c/c utilizzato per restituire le rate del mutuo, in parti alla soddisfazione di specifici bisogni del figlio), non risulta la prova sufficiente per dedurre la sussistenza dell'accordo simulatorio e della simulazione così come argomentata dall'appellante.
4.30. Dagli eventi ricostruiti dal Tribunale emerge, però, che i genitori abbiano voluto beneficiare il figlio prediletto in ogni modo, anche a discapito della figlia, di fatto esclusa dalla vita della famiglia fino a poco tempo prima del decesso della madre in seguito alla malattia nell'autunno 2016. Questo
atteggiamento di favore verso il figlio e la più che significativa sproporzione tra il prezzo indicato in contratto e quello effettivo di mercato induce alla conclusione della sussistenza di una donazione indiretta anche in parte qua, con la conseguenza che
– in aggiunta a quanto ritenuto dal Tribunale – l'appellato deve collazionare anche la differenza tra prezzo di CP_1
vendita indicato in contratto e valore effettivo di mercato,
limitatamente alla quota della madre e con considerazione del valore dell'usufrutto accresciuto in favore del coniuge superstite. Dal valore di mercato della proprietà intera (€
49 565.000,00) va detratto, quindi, l'usufrutto in favore del coniuge superstite (€ 168.000,00). Dalla somma così risultante di € 397.000,00 va detratto il prezzo indicato in contratto (€
140.000,00). La quota di cui si è arricchito indirettamente il figlio e oggetto di ulteriore collazione ammonta, quindi, a €
257.000 / 2 (quota caduta in successione) = € 128.500,00.
5. Il terzo motivo, con cui l'appellante denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 cpc per avere il Tribunale ritenuto (secondo capoverso, pagina 15 della sentenza) che il convenuto CP_1
nell'ambito delle conclusioni subordinate, laddove aveva
[...]
chiesto di “compiere in sede di divisioni le imputazioni”, abbia
“optato per la collazione del bene immobile attraverso
l'imputazione del valore alla propria porzione”, è invece infondato.
5.1. L'appellante, citando la previsione dell'art. 746 cc, ritiene che il convenuto non abbia mai palesato la scelta e che le conclusioni a tale scopo valorizzate dal Tribunale siano state formulate non in relazione alla collazione ex art. 746 cc, ma evidentemente in nesso con la divisione ex art. 724 cc. Con il che, qualora anche la Corte non dovesse accogliere la domanda principale (simulazione della compravendita e recupero del bene all'eredità), ma quella subordinata (negotium mixtum con obbligo di collazione), di ciò dovrebbe tenere conto riformando sul punto l'impugnata sentenza.
5.2. A prescindere dall'apprezzamento delle conclusioni
50 rassegnate dal convenuto in primo grado, la censura proposta dall'appellante presuppone che in assenza di scelta espressa dell'erede soggetto alla collazione di un immobile donato, questo debba essere reso in ogni caso in natura.
5.3. Tale presupposto è, tuttavia, errato.
5.4. Secondo Cassazione, sentenza n. 17409 del 16 giugno
2023, infatti, in assenza di manifestazione di volontà, la collazione si fa per imputazione del valore e non rendendo l'immobile in natura. Si legge in motivazione della decisione: “8.
Il quarto motivo è fondato. Quando la donazione abbia avuto ad
oggetto un immobile il coerede donatario non ha bisogno di
alcuna dispensa dalla collazione per ritenere il bene donato,
imputandone il valore alla propria porzione, giacché proprio la
legge (art. 746 c.c.) riserva a lui la scelta fra il conferimento in
natura e quello per imputazione (Cass. n. 1521/1980). La
collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in
natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato
dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo
di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso
relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il
rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun
coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni
proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di
collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di
un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni
51 in comunione che devono essere divisi, la collazione per
imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati,
a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo
prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte
degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per
imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in
proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della
donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente
pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente» (Cass. n.
2453/1976). Insomma, solo con la collazione in natura il bene
diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e
gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre
cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria
(Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è
ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il
metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non
donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore
della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il
valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella
stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di
proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018). In
conformità con tali principi è stato chiarito che la sentenza che
disponga la collazione della donazione, senza specificare il modo
in cui essa debba aver luogo, non comporta necessariamente il
conferimento in natura del bene donato: ne consegue che non è
52 ravvisabile alcuna violazione di giudicato nella statuizione
successiva che abbia disposto, in conformità della scelta della
parte, la collazione per imputazione con versamento in denaro
rispetto alla quota spettante (Cass. n. 1481/1979). Costituisce
inoltre principio acquisito che, nei casi in cui la legge attribuisce
al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in
natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta
deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi anche per
l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore
della quota. In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione,
come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è l'unico modo di
collazione ammesso dal Codice civile, il coerede dovrà imputare
alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a
concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla
massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. n.
3598/1956; n. 28196/2020). È naturale che, all'interno di
questo sistema, imperniato sulla facoltà di scelta attribuito al
donatario, che la collazione di una donazione di bene immobile,
in mancanza di una specifica manifestazione di volontà del
donatario per il conferimento in natura, deve avvenire per
imputazione. In palese contrasto con questi principi, la sentenza
impugnata ha inserito l'appartamento di via Amari nel progetto di
divisione, considerandolo alla stregua di un bene comune,
stimato per il valore attuale e incluso in una delle porzioni da
estrarre a sorte, come se fosse stato conferito in natura.
53 Diversamente, in assenza di scelta per il conferimento in natura,
l'immobile doveva ritenersi conferito ai coeredi per imputazione
per il valore determinato ex art. 747 c.c. Pertanto, restando ferma
la proprietà del donatario, i coeredi avrebbero dovuto concorrere
sul valore di esso mediante il metodo dei prelevamenti, avuto
riguardo alla parità voluta dal testatore e tenuto conto
naturalmente dell'esito della riduzione (Cass. n. 28196/2020).”
5.5. Inoltre, secondo Corte di Cassazione, ordinanza n. 9177
del 12 aprile 2018, nel caso di imputazione, la somma corrispondente al valore ai sensi dell'art. 747 cc è quello alla data di apertura della successione, sicché da quel momento entra nella massa in luogo del bene donato costituendo debito di valuta a cui si applica il principio nominalistico, con decorrenza degli interessi legali sul valore alla data dell'apertura della decisione (cfr. massima: “La collazione per imputazione si
differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di
donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicché, ove il condividente abbia optato per la prima, la somma di
denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato
con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin
da quel momento a far parte della massa ereditaria in
sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine"
un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il
principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli
interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal
54 medesimo momento.”).
6. Conclusioni e modifiche conseguenti alla sentenza impugnata:
6.1. In accoglimento parziale dell'appello per effetto della maggiore misura dell'obbligo di colazione dell'appellato CP_1
vanno apportate le seguenti modifiche all'impugnato
[...]
provvedimento: al punto 2.5. della sentenza, oltre a quanto ivi previsto, è tenuto a conferire ai sensi degli artt. CP_1
737 – 751 cc anche l'importo di € 128.500,00, a titolo di ulteriore donazione indiretta (data dalla differenza tra il prezzo indicato in contratto dell'immobile compravenduto e il valore effettivo), oltre agli interessi legali dalla data dell'apertura della successione sino ad oggi, quindi € 142.443,48 (data decisione,
28.5.2025).
6.2. Restano ferme le altre disposizioni sull'attivo e sul passivo.
6.3. Come risulta dal bonifico bancario allegato alla comparsa di costituzione in appello di e come ha dichiarato CP_1
anche il procuratore dell'appellante all'udienza del 16.11.2022,
entrambi gli appellati hanno pagato in corso di causa quanto posto a loro carico dall'impugnata sentenza.
6.4. Non si ritiene, quindi, necessario procedere al ricalcolo degli interessi su tutti gli importi, attivi e passivi, come da prospetti esposti nell'impugnata sentenza alle pagine 19 e 20.
6.5. Nella formazione della quota dell'attrice sub punto n. 2.7
55 della sentenza dovrà essere soltanto aggiunto al conguaglio già
ivi posto a carico dell'appellato e in favore CP_1
dell'appellante l'ulteriore importo di € 142.443,48 / 3 = €
47.481,16, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo, del cui pagamento si deve pronunciare condanna.
7. Spese di lite:
7.1. L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello comporta una rinnovata decisione sulle spese di lite.
7.2. Gli appellati sono risultati in esito all'appello ulteriormente soccombenti e devono pertanto rifondere le spese di lite all'appellante (art. 91 cpc).
7.3. Il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12 comma 3 cpc, rientra nello scaglione compreso tra €
260.000,01 e € 520.000,00. Tenuto conto, quindi, del valore della causa, della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellante i compensi medi per tutte le fasi del giudizio di primo e secondo grado (eccettuata la fase istruttoria in appello, per la quale si ritiene adeguato il compenso minimo dello scaglione di riferimento). I compensi dovuti al CT di parte nel giudizio di primo grado (€ 2.604,96, accessori compresi) e nel secondo grado (€ 2.497, accessori compresi) si reputano congrui e vanno riconosciuti.
56 7.4. Si liquidano, quindi, all'appellante i seguenti compensi: a)
per il primo grado del giudizio: € 3.544,00 per studio, €
2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 22.457,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 861,08
per spese ed anticipazioni, oltre € 2.604,96 per spese di CTP
(compresi accessori), oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge, e b) per il secondo grado del giudizio: €
4.389,00 per studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
2.940,00 per la fase istruttoria ed € 7.298,00 per la fase decisionale, complessivamente € 17.179,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 1.230,51 per spese (contributo unificato,
spese notifica), oltre € 2.497,00 per spese di CTP (compresi accessori), oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
7.5. Le spese delle due CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati soccombenti, che sono tenuti a rifondere quanto a questo titolo anticipato dall'attrice appellante.
7.6. Ovviamente vanno imputati, in relazione alle spese liquidate per il giudizio di primo grado, i pagamenti già eseguiti dagli appellati in esecuzione volontaria della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
57 La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di e nei confronti Parte_1 CP_1
di con atto di citazione in appello di data 12.05.- CP
21.05.2021 avverso la sentenza n. 43/2021 del Tribunale di
Bolzano di data 18.01.2021 / 20.01.2021,
in parziale accoglimento dell'appello,
condanna
l'appellato a pagare all'appellante CP_1 Pt_1
in aggiunta a quanto già disposto nell'impugnata
[...]
sentenza, a titolo di conguaglio l'ulteriore importo di €
47.481,16, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
pone
le spese delle CTU assunte in primo e secondo grado a carico definitivo degli appellati e che sono CP_1 CP
tenuti a rifondere all'appellante quanto da Parte_1
questa anticipato a questo titolo;
condanna
gli appellati e in solido, a rifondere CP_1 CP
all'appellante le spese del processo, che liquida Parte_1
in: a) per il primo grado del giudizio in € 22.457,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 861,08 per spese ed anticipazioni, oltre €
58 2.604,96 per spese di CTP (compresi accessori), oltre Iva e Cap
nella misura e sulle poste previste per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 17.179,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre €
1.230,51 per spese ed anticipazioni (contributo unificato, spese notifica), oltre € 2.497,00 per spese di CTP (compresi accessori),
oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
conferma
per il resto l'impugnata sentenza.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 28.05.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Persona_1
Il Funzionario Giudiziario
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