Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpiero Pileggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, in persona del Questore in carica, e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di concessione del porto di fucile uso caccia, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, ivi compreso il parere del Dirigente del Commissariato di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Catanzaro e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro del -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di concessione del porto di fucile uso caccia.
1.1. A sostegno della domanda ha dedotto: che, nel maggio 2021, aveva trasmesso al Questore della Provincia di Catanzaro istanza diretta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia; che, in data -OMISSIS-, la Questura di Catanzaro aveva notificato al ricorrente medesimo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, identificati nella circostanza che vi era stato già un precedente rifiuto del rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo datato -OMISSIS- e che erano risultati a suo carico “ plurimi e significativi episodi di vicinanza/prossimità ” con soggetti gravati da pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia relativamente al periodo dal -OMISSIS-; che aveva, in data 14.10.2121, depositato una memoria ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale aveva evidenziato che, al di là del contestato dato in ordine alla sua identificazione con soggetti gravati da precedenti, l’amministrazione non aveva valorizzato le ulteriori circostanze costituite dal fatto che lo stesso ricorrente era privo di precedenti penali (tantomeno di polizia), che risultava svolgere regolare attività lavorativa di -OMISSIS- e che le frequentazioni, del tutto episodiche, isolate e occasionali, con soggetti pregiudicati erano da ricondursi alla attività lavorativa o a incontri familiari sporadici; che nell’impugnato provvedimento il Questore della provincia di Catanzaro aveva rigettato l’istanza del ricorrente rilevando che “ le occasioni di vicinanza-prossimità tra il -OMISSIS- e gli individui gravati da precedenti (....) siano da attribuire non a mera casualità ma a libera espressione di autodeterminazione e scelta” e che, in tale comportamento, fosse rilevabile una “mancanza di diligenza ed accortezza nella selezione delle persone con cui condividere momenti di vita ”, tale da rendere il ricorrente “cittadino poco attento ad interpretare il delicato ruolo sociale di persona beneficiata dell’uso, della detenzione e, generalmente, del possesso di un’arma da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ”.
2. Nel costituirsi le amministrazioni hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda, depositando memoria in data 15 gennaio 2025.
3. Con l’unico motivo del proposto ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U. nr. 733/1931 in materia di leggi di Pubblica sicurezza. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione 3 dei presupposti. Insufficienza, irragionevolezza e illogicità della motivazione .”, il ricorrente ha dedotto che l’impugnato provvedimento non sarebbe conforme agli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dello stato di incensurato del ricorrente e non avrebbe considerato che gli incontri contestati erano in fondo sporadici e perlopiù avvenuti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (-OMISSIS-) e, quindi, avevano natura del tutto occasionale.
3.1. Le doglianze sono infondate.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il legislatore ha attribuito all'Autorità di Pubblica Sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza (TAR Calabria, Reggio Calabria, 30 maggio 2019, n. 309 e 12 dicembre 2018, n. 732).
Le valutazioni di competenza dell’amministrazione, ampiamente discrezionali, sono destinate, da un lato, a focalizzare l’attenzione sulla persona del titolare della licenza di porto d’armi, il quale deve assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso dell’arma, dall’altro, se congruamente e logicamente motivate, sono sottratte al sindacato del giudice della legittimità (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7107).
3.2. Per quanto di interesse deve rilevarsi che la condizione di incensurato di per sé stessa non è idonea a dimostrare l’affidabilità del ricorrente a fronte di un quadro indiziario – come ampiamente motivato nel provvedimento impugnato- in cui lo stesso è risultato frequentare in modo non affatto sporadico negli anni, essendo irrilevanti le motivazioni personali e/o lavorative, soggetti pregiudicati (in specie -OMISSIS-) perché responsabili di reati in materia di delitti contro l’ordine pubblico (associazione a delinquere semplice e di tipo mafioso), contro la persona, contro il patrimonio, l’onoro, la libertà morale, la vita e l’incolumità individuate, la fede pubblica e in materia di stupefacenti e, infine, di porto abusivo di armi, mantenendo in modo costante rapporti con gli stessi (dal -OMISSIS-, senza interruzione, salvo poi arrivare all'anno-OMISSIS- e-OMISSIS-).
3.3. Nell’impugnato provvedimento l’amministrazione ha dunque dato evidenza, in modo congruo e logico, delle ragioni poste a sostegno del giudizio di inaffidabilità del ricorrente rilevando, per un verso, come le suddette frequentazioni reiterate nel tempo e anche con detti soggetti ne hanno escluso il carattere occasionale e, dall’altro, valutando l’incidenza di tali circostanze rispetto al parametro del cittadino medio per inferirne, complessivamente, la sintomaticità del rischio di abuso di armi derivante dal rilascio del titolo richiesto.
4. Non risultando, in definitiva, scalfito dalle censure dedotte l’impianto argomentativo del provvedimento di diniego impugnato il ricorso, di conseguenza, deve essere rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che quantifica in € 2.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.