Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 498/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Mitola Maria - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.
[...] Controparte_1
498/2025, avverso l'ordinanza cron. n. 2964/2025 del 25.02.2025, emessa dal Giudice Delegato della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio ivi iscritto con il n. di R.G. 4799/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 13.05.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, in via temporanea ed urgente affidava i figli minori ad entrambi i genitori e li collocava stabilmente presso la madre;
disponeva che gli incontri tra il padre ed il figlio , prossimo al raggiungimento della Per_1 maggiore età, dovessero svolgersi in maniera libera e che, relativamente al secondogenito
[...]
, gli stessi dovessero essere regolati in base al fissato disciplinare, da intendersi valevole in via Per_2 suppletiva ed in mancanza di accordo fra le parti.
Assegnava l'abitazione familiare alla onerava il del versamento di €.400 mensili a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della prole -da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici
ISTAT- con l'aggiunta del rimborso di ½ delle spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli e, da ultimo, attribuiva alla madre l'intero assegno unico universale erogato dall'INPS a beneficio di costoro. pagina 1 di 5
2) la resistente si costituiva in quella fase del giudizio ed aderiva all'avversa richiesta, chiedendo però che l'assegno paterno per il mantenimento della prole fosse elevato ad €.300 mensili pro capite, da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3) la prima udienza veniva poi rinviata dal
G.D. in vista dell'auspicata stesura di un accordo sulle questioni controverse;
4) e tuttavia il con CP_1 le note di trattazione depositate per l'udienza del 20.02.2025, relativamente al diritto di visita al figlio secondogenito modificava il calendario già articolato con l'originario piano genitoriale ed il G.D. si determinava a recepire tale nuova istanza, emendando poi l'originaria ordinanza da un errore materiale, sicché il figlio sarebbe stato con il padre, a settimane alterne, durante i pomeriggi del martedì e venerdì dall'uscita dal doposcuola e fino alle ore 21, nonché per il solo pomeriggio del martedì e per il fine settimana dalle ore 19 del sabato e fino alle ore 21 della domenica.
Tale decisione veniva ritenuta erronea atteso che, stante l'adesione al piano genitoriale, la modifica dell'istanza formulata in parte qua dal aveva compromesso l'esplicazione del diritto di difesa CP_1 dalla madre e, soprattutto, il best interest del figlio, sebbene le di lui esigenze non fossero state affatto rappresentate al G.D. ai fini dell'adottanda ordinanza.
In secondo luogo, essa era da ritenersi erronea giacché il Tribunale aveva mal ponderato le emergenze istruttorie volte a sostanziare la richiesta di aumento dell'assegno per la prole sulla scorta della disposta riduzione dei tempi di permanenza dei ragazzi presso il padre e del complessivo miglioramento delle di lui condizioni economiche.
A cagione di tanto, chiedeva che la Corte volesse rimodulare i tempi di visita del padre al figlio
[...]
secondo il piano genitoriale allegato dal al suo ricorso introduttivo ed aumentare Per_2 CP_1
l'assegno per la prole nell'indicata misura;
vinte le spese.
Il si costituiva nella fase del reclamo giusta memoria depositata il 6.05.2025 e Controparte_1 censurava le avverse richieste e conclusioni;
egli, infatti, è un assistente alla navigazione alle dipendenze di una Società di capitali sicché, a causa degli impegni di lavoro, aveva dovuto rimodulare i tempi di visita ai due figli ed in particolare al secondogenito;
il provvedimento aveva pertanto rispettato appieno l'interesse di quest'ultimo a coltivare il rapporto con il padre, quantunque la avesse ostacolato Parte_1
i rapporti fra loro.
Del pari infondate erano le censure formulate sulla quantificazione dell'assegno per la prole, calcolato sulla scorta delle risultanze economiche delle dichiarazioni reddituali e di 4 prospetti paga versati in atti;
il pagina 2 di 5 inoltre, sosteneva che l'ex moglie svolgesse attività lavorative in nero, sicché chiedeva che la CP_1
Corte volesse disporre le indagini del caso per il tramite della Polizia Tributaria e concludeva affinché, all'esito, rigettasse il reclamo con condanna della al pagamento delle spese di lite ed al Parte_1 risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in via equitativa, ed al pagamento di una sanzione in favore della ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 Controparte_2
c.p.c..
L'udienza del 13.05.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note ex art. 127 ter depositate dalle parti, all'esito della relativa camera di consiglio il procedimento veniva riservato per la decisione.
Infine, con nota del 9.05.2025 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per l'accoglimento del solo secondo motivo di reclamo.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la
Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale
o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Ne consegue che, stante la precipuità del rito testé spiegata, la richiesta volta a disporre indagini patrimoniali sulla reclamante, così come articolata dal è da ritenersi del tutto irricevibile, tenuto CP_1 peraltro conto che in prime cure la aveva ammesso di lavorare sporadicamente come colf, che Parte_1
l'istanza di accertamento ufficioso dei di lei redditi non era stata formalizzata e che le parti, dichiaratesi disponibili a definire la vertenza mediante previsione di un assegno per la prole di €.200 per ciascun figlio
(poi trasfusa nell'ordinanza reclamata) avevano chiesto un mero rinvio ad altra udienza per poter formalizzare gli accordi di modifica delle condizioni divorzili, così come emerge dal verbale del
13.01.2025.
Sta di fatto però che, in vista della successiva udienza del 24.02.2025 il mutando in parte il CP_1 calendario indicato nel piano genitoriale allegato al ricorso, chiedeva di poter tenere con sé il figlio
[...]
il martedì e il venerdì dall'uscita dal doposcuola e fino alle ore 21, anziché dalle 18 alle 20,30, e Per_2 per la settimana seguente durate la serata del martedì e per il w.e. dalle ore 19 del sabato alle ore 21 della domenica, anziché dalle ore 18 del sabato e fino alle 20 della domenica.
Trattasi di modifiche recepite dal Giudice Delegato e che, a parere della Corte, non sono meritevoli delle pagina 3 di 5 censure formulate dalla per il seguente ordine di ragioni. Parte_1
In primo luogo, costei non ha affatto spiegato quale sarebbe l'incidenza negativa di tale diversa e comunque marginale articolazione degli orari nella vita del figlio, per cui sarebbe necessario ripristinare l'originario calendario proposto dall'ex suo consorte con il ricorso revisionale delle condizioni di divorzio.
In secondo luogo, il calendario delle visite è stato fissato dal Giudice Delegato in via suppletiva e residuale, di guisa che esso è valevole solo in mancanza di un accordo fra le parti.
D'altro canto, i due minori sono stati affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori sicché questi ultimi hanno il dovere di confrontarsi per concertare le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, i quali hanno poi diritto di mantenere costanti rapporti con il genitore non collocatario, quale concreta manifestazioni del valore della bigenitorialità.
Corollario di ciò è l'irricevibilità delle censure sul punto.
Del pari non convincenti sono le doglianze formulate in merito al contributo paterno per il mantenimento dei due figli;
ed invero, con i patti siglati in vista dell'udienza celebratasi il 30.09.2021, poi trasfusi nella sentenza divorzile n. 2379/2021, pubblicata il 18.10.2021 all'esito del giudizio n. R.G. 2446/2021, le parti concordavano che il avrebbe contribuito al mantenimento di ciascuno dei figli mediante CP_1 versamento di €.150 mensili, da rivalutarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i ragazzi e con l'attribuzione alla Parte_1 dell'intero ammontare degli assegni familiari.
A distanza di tre anni dalla pubblicazione di detta sentenza il Tribunale di Foggia, in via provvisoria ed urgente accoglieva –seppure parzialmente- la domanda formulata in via riconvenzionale dalla Parte_1
e disponeva l'aumento dell'assegno ordinario nella misura di €.50 per ciascuno dei ragazzi, recependo così proprio la volontà esplicitata dalle parti nel corso dell'udienza del 13.01.2025, con la conseguenza che la gravata ordinanza non può affatto essere ritenuta affetta da errori manifesti.
Senza sottacere che il Tribunale ha attribuito alla donna l'intero assegno unico universale erogato dall'INPS a beneficio dei due germani, il cui importo è presumibilmente maggiore rispetto ai precedenti assegni familiari.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato e la deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle relative spese, che si liquidano in favore del reclamato nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso forfettario al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Di contro, non ravvisandosi nell'azione della reclamante i requisiti della mala fede o della colpa grave, non vi sono le condizioni per la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art.
pagina 4 di 5 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. Rigetta il reclamo proposto dalla SI.ra , iscritto innanzi a questa Corte con Parte_1 il n. di R.G. 498/2025 e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione l'ordinanza cron. n 2964/2025 del 25.02.2025, emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio ivi iscritto con il n. di R.G.
4799/2024, pendente inter partes;
2. Condanna la reclamante al pagamento delle spese per questa fase del Parte_1 procedimento che si liquidano in favore del nella misura di €.1.923,00 per Controparte_1 onorario, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico della SI.ra , in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n.115/2002, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° della L.
228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 20.05.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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