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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2513/2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Ettore Capialbi n.7, Parte_1 tudio dell'avv. Manduca Domenico (PEC:
che unitamente alll'avv. Lucisano Silvio Email_1
e difende, giusta procura in atti;
Email_2
RICORRENTE E
- in persona del rappresentante legale Controparte_1
Valentia via E. Lo Stumbo, presso lo studio dell'avv. Arcuri Giuseppe (PEC: che unitamente all'avv. Lo Sasso Email_3
Giovanni (PEC: la rappresenta e difende, Email_4 giusta procura RESISTENTE E
- , in persona del rappresentante Controparte_2
la sede provinciale sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con gli avv. Valeria Grandizio e Triolo Ettore (PEC: t.), che lo rappresentano e difendono, giusta Email_5
RESISTENTE E
- in persona del rappresentante Controparte_3 lentia, C. da Bitonto n. 1, presso lo studio dell'avv. Orlando Luciano (PEC: che lo Email_6 rappresenta e difende, giusta procura in RESISTENTE Oggetto: Risarcimento danni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/10/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di essere stato adibito sin dal 1994 al servizio di nettezza urbana del Comune di Vibo Valentia con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze delle diverse Ditte appaltatrici succedutesi nel tempo, in ultimo con la ditta Eurocoop Soc. Coop. a r.l. dal 1.2.2008 al 31.7.2014, con la qualifica di “responsabile di cantiere”, inquadramento nel livello professionale n. 6, parametro A;
b) di aver ricevuto preavviso di licenziamento in data 1.6.2014 e di aver cessato il servizio alle dipendenze della datrice il 31.7.2014; c) che la , in Controparte_1 data 9.6.2014, diveniva aggiudicataria definitiva del servizio di ge ei rifiuti sul territorio del Comune vibonese;
d) che tale affidamento attivato con procedura aperta, andata deserta, e stato concluso con procedura negoziata;
e) che l'adesione dei partecipanti alle suddette procedure era condizionata all'accettazione del capitolato speciale di gara, contenente espresso richiamo all'art. 6 C.C.N.L. di categoria;
f) che al tavolo tecnico del 20.8.2014 veniva concesso alla l'assunzione di 70 unità Controparte_1 operative sulle 89 precedentemente occupate da e il Tribunale vibonese adito, rigettava: dapprima (con ordinanza n. 6146/2015 del 18.9.2015) il ricorso cautelare promosso da per la costituzione con la di un rapporto di lavoro Pt_1 Controparte_1 con decorren 014, e in seguito (con dec l conseguente reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per l'assunzione del medesimo presso la nel frattanto, CP_3 subentrata alla soc. coop. . Controparte_1
A tal fine, detta parte de n luogo della Eurocoop, delle suddette società appaltatrici e, da parte di queste, violazione e/o disapplicazione dell'art. 6 del C.C.N.L. di categoria. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1 Accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte della dell'obbligo di assunzione sulla Controparte_1 stessa gravante e, per l'effetto, condannarl i confronti del ricorrente a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 27.550,08 – o nella minore o maggiore misura che sarà determinata in corso di causa – corrispondenti alle retribuzioni perdute per il periodo dal 1° agosto 2014 all'8.09.2015 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere assunto dalla con Pt_1 CP_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato s rigine del rapporto di la rio di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e qualifica di “ responsabile di cantiere” e inquadramento livello professionale n. 6, parametro A e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento delle differenze retributive e ontributive dovute al ricorrente;
3. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento dell'intera anzianità Pt_1 lavorativa per il periodo intercorrente dal sto 2014 ad oggi e, conseguentemente, condannare la e la a versare in favore dell' Controparte_1 CP_3 [...] ovuti i a valere sulla posizione Controparte_2
4. Quanto all' voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito ordinare che esso accetti il CP_2 pagamento d me dovute a titolo contributivo per il periodo dal 1° agosto 2014 ad oggi a valere sulla posizione previdenziale del Sig. per il medesimo periodo;
Pt_1
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio le società convenute, contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea, mentre
2 l' previdenza si associava alla domanda attorea volta alla condanna del datore al CP_4
dei contributi accertati come dovuti. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre, preliminarmente, dare atto della rinuncia, da parte di alle Parte_1 domande nei confronti di . CP_3
3. Il ricorrente fonda la pro etesa sul presupposto dell'intervenuto subentro all'atto di aggiudicazione del servizio di nettezza urbana, resa all'esito della procedura negoziata, della nella posizione contrattuale di Euroocoop – già datore di lavoro di Controparte_1 nosservanza da parte dell'aggiudicataria dell'art 6 del C.C.N.L di Pt_1 ria pro tempore vigente, in quanto contenuto e richiamato nel capitolato speciale di gara posto, a suo dire, come condizione contrattuale tra la e l'Ente Controparte_1 comunale appaltante. Da ciò, ne farebbe discendere l'ulterior nzione a carico di , società subentrata nelle more alla , nell'affidamento del CP_3 Controparte_1 servizio.
4. Ai sensi del capitolato speciale di gara: < le imprese partecipanti dovranno dichiarare di conoscere e accettare l'applicazione dell'articolo 6 c.c.n.l. impegnandosi Controparte_5 in caso di aggiudicazione dell'appalto ad assumere il te in servizio presso l'appaltatore cessante a far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto ed immediato senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento>> (all.
7 - fasc. Colaci).
5. L'art. 6, CCNL Fise Assoambiente, regola l'avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi.
6. Tuttavia, è desumibile dalla lettura della produzione documentale in atti, come la procedura “aperta”, inizialmente attivata dal Comune di Vibo Valentia per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia andata deserta e come, solo a seguito di ciò l'Ente si sia determinato nella scelta di quella c.d. “negoziata”. Non può dirsi, pertanto, provato il subentro di una società all'altra ovvero di ad Eurocoop. Controparte_1 rge dalla lettura dei documenti versati al procedimento, come nessun subentro abbia avuto luogo. In quanto è stato stipulato un diverso contratto con caratteristiche diverse. Bensì, per le ragioni testé anzidette, ad una procedura abbia fatto seguito un'altra, diversa, tra soggetti diversi e a diverse condizioni. Lo dimostrano il contratto di appalto sottoscritto tra le parti (all. 4 fasc. ) privo di riferimenti al capitolato Controparte_1 speciale di appalto (presupposto al rta) e all'art. 6 CCNL di categoria. Quest'ultimo, poiché presente nel capitolato speciale di appalto, al più, poteva condizionare l'aggiudicatario della procedura aperta, ove questa di fosse perfezionata. La procedura negoziata perfezionatasi invece con la sottoscrizione del contratto di appalto è stata governata con distinti e diversi presupposti e condizioni. Non si desume infatti nella fase della concertazione finalizzata alla tutela degli ex lavoratori Eurocoop (all. 5 – fasc. Progett.), come in quella negoziale (all. 4 – fasc.
, alcuna volontà espressa delle parti all'adesione al vincolo assunzionale di cui CP_6
l CCNL per il personale già dipendente della Eurocoop. Lo documenta, il contratto d'appalto, con l'omesso richiamo al capitolato speciale e all'art. suddetto e il
3 richiamo al piano assunzionale concordato con le OO.SS. e il appaltante, all'esito CP_7 del tavolo tecnico appositamente istituito alla presenza del P Con il verbale del suddetto incontro, infatti, la assicurava l'assunzione solo Parte_2 di parte del personale già alle dipendenze di E estanti dipendenti, il CP_7 nella persona del Sindaco, [avrebbe] assicura[to] servizi aggiuntivi per co 380.000,00 € più Iva da erogarsi entro due anni”.
7. Non sussistendo l'invocata clausola di protezione le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento ed il ricorso deve essere rigettato..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e la mentre possono essere integralmente compensate Controparte_1 nei confronti elle re
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
complessivi € 1300,00 oltre I.V.A., C.P.A., e spese Controparte_8
15%, come per legge. Compensa le restanti spese tra le parti
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Ettore Capialbi n.7, Parte_1 tudio dell'avv. Manduca Domenico (PEC:
che unitamente alll'avv. Lucisano Silvio Email_1
e difende, giusta procura in atti;
Email_2
RICORRENTE E
- in persona del rappresentante legale Controparte_1
Valentia via E. Lo Stumbo, presso lo studio dell'avv. Arcuri Giuseppe (PEC: che unitamente all'avv. Lo Sasso Email_3
Giovanni (PEC: la rappresenta e difende, Email_4 giusta procura RESISTENTE E
- , in persona del rappresentante Controparte_2
la sede provinciale sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con gli avv. Valeria Grandizio e Triolo Ettore (PEC: t.), che lo rappresentano e difendono, giusta Email_5
RESISTENTE E
- in persona del rappresentante Controparte_3 lentia, C. da Bitonto n. 1, presso lo studio dell'avv. Orlando Luciano (PEC: che lo Email_6 rappresenta e difende, giusta procura in RESISTENTE Oggetto: Risarcimento danni Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/10/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di essere stato adibito sin dal 1994 al servizio di nettezza urbana del Comune di Vibo Valentia con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze delle diverse Ditte appaltatrici succedutesi nel tempo, in ultimo con la ditta Eurocoop Soc. Coop. a r.l. dal 1.2.2008 al 31.7.2014, con la qualifica di “responsabile di cantiere”, inquadramento nel livello professionale n. 6, parametro A;
b) di aver ricevuto preavviso di licenziamento in data 1.6.2014 e di aver cessato il servizio alle dipendenze della datrice il 31.7.2014; c) che la , in Controparte_1 data 9.6.2014, diveniva aggiudicataria definitiva del servizio di ge ei rifiuti sul territorio del Comune vibonese;
d) che tale affidamento attivato con procedura aperta, andata deserta, e stato concluso con procedura negoziata;
e) che l'adesione dei partecipanti alle suddette procedure era condizionata all'accettazione del capitolato speciale di gara, contenente espresso richiamo all'art. 6 C.C.N.L. di categoria;
f) che al tavolo tecnico del 20.8.2014 veniva concesso alla l'assunzione di 70 unità Controparte_1 operative sulle 89 precedentemente occupate da e il Tribunale vibonese adito, rigettava: dapprima (con ordinanza n. 6146/2015 del 18.9.2015) il ricorso cautelare promosso da per la costituzione con la di un rapporto di lavoro Pt_1 Controparte_1 con decorren 014, e in seguito (con dec l conseguente reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per l'assunzione del medesimo presso la nel frattanto, CP_3 subentrata alla soc. coop. . Controparte_1
A tal fine, detta parte de n luogo della Eurocoop, delle suddette società appaltatrici e, da parte di queste, violazione e/o disapplicazione dell'art. 6 del C.C.N.L. di categoria. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1 Accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte della dell'obbligo di assunzione sulla Controparte_1 stessa gravante e, per l'effetto, condannarl i confronti del ricorrente a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 27.550,08 – o nella minore o maggiore misura che sarà determinata in corso di causa – corrispondenti alle retribuzioni perdute per il periodo dal 1° agosto 2014 all'8.09.2015 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere assunto dalla con Pt_1 CP_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato s rigine del rapporto di la rio di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e qualifica di “ responsabile di cantiere” e inquadramento livello professionale n. 6, parametro A e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento delle differenze retributive e ontributive dovute al ricorrente;
3. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento dell'intera anzianità Pt_1 lavorativa per il periodo intercorrente dal sto 2014 ad oggi e, conseguentemente, condannare la e la a versare in favore dell' Controparte_1 CP_3 [...] ovuti i a valere sulla posizione Controparte_2
4. Quanto all' voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito ordinare che esso accetti il CP_2 pagamento d me dovute a titolo contributivo per il periodo dal 1° agosto 2014 ad oggi a valere sulla posizione previdenziale del Sig. per il medesimo periodo;
Pt_1
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio le società convenute, contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea, mentre
2 l' previdenza si associava alla domanda attorea volta alla condanna del datore al CP_4
dei contributi accertati come dovuti. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre, preliminarmente, dare atto della rinuncia, da parte di alle Parte_1 domande nei confronti di . CP_3
3. Il ricorrente fonda la pro etesa sul presupposto dell'intervenuto subentro all'atto di aggiudicazione del servizio di nettezza urbana, resa all'esito della procedura negoziata, della nella posizione contrattuale di Euroocoop – già datore di lavoro di Controparte_1 nosservanza da parte dell'aggiudicataria dell'art 6 del C.C.N.L di Pt_1 ria pro tempore vigente, in quanto contenuto e richiamato nel capitolato speciale di gara posto, a suo dire, come condizione contrattuale tra la e l'Ente Controparte_1 comunale appaltante. Da ciò, ne farebbe discendere l'ulterior nzione a carico di , società subentrata nelle more alla , nell'affidamento del CP_3 Controparte_1 servizio.
4. Ai sensi del capitolato speciale di gara: < le imprese partecipanti dovranno dichiarare di conoscere e accettare l'applicazione dell'articolo 6 c.c.n.l. impegnandosi Controparte_5 in caso di aggiudicazione dell'appalto ad assumere il te in servizio presso l'appaltatore cessante a far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto ed immediato senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento>> (all.
7 - fasc. Colaci).
5. L'art. 6, CCNL Fise Assoambiente, regola l'avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi.
6. Tuttavia, è desumibile dalla lettura della produzione documentale in atti, come la procedura “aperta”, inizialmente attivata dal Comune di Vibo Valentia per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia andata deserta e come, solo a seguito di ciò l'Ente si sia determinato nella scelta di quella c.d. “negoziata”. Non può dirsi, pertanto, provato il subentro di una società all'altra ovvero di ad Eurocoop. Controparte_1 rge dalla lettura dei documenti versati al procedimento, come nessun subentro abbia avuto luogo. In quanto è stato stipulato un diverso contratto con caratteristiche diverse. Bensì, per le ragioni testé anzidette, ad una procedura abbia fatto seguito un'altra, diversa, tra soggetti diversi e a diverse condizioni. Lo dimostrano il contratto di appalto sottoscritto tra le parti (all. 4 fasc. ) privo di riferimenti al capitolato Controparte_1 speciale di appalto (presupposto al rta) e all'art. 6 CCNL di categoria. Quest'ultimo, poiché presente nel capitolato speciale di appalto, al più, poteva condizionare l'aggiudicatario della procedura aperta, ove questa di fosse perfezionata. La procedura negoziata perfezionatasi invece con la sottoscrizione del contratto di appalto è stata governata con distinti e diversi presupposti e condizioni. Non si desume infatti nella fase della concertazione finalizzata alla tutela degli ex lavoratori Eurocoop (all. 5 – fasc. Progett.), come in quella negoziale (all. 4 – fasc.
, alcuna volontà espressa delle parti all'adesione al vincolo assunzionale di cui CP_6
l CCNL per il personale già dipendente della Eurocoop. Lo documenta, il contratto d'appalto, con l'omesso richiamo al capitolato speciale e all'art. suddetto e il
3 richiamo al piano assunzionale concordato con le OO.SS. e il appaltante, all'esito CP_7 del tavolo tecnico appositamente istituito alla presenza del P Con il verbale del suddetto incontro, infatti, la assicurava l'assunzione solo Parte_2 di parte del personale già alle dipendenze di E estanti dipendenti, il CP_7 nella persona del Sindaco, [avrebbe] assicura[to] servizi aggiuntivi per co 380.000,00 € più Iva da erogarsi entro due anni”.
7. Non sussistendo l'invocata clausola di protezione le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento ed il ricorso deve essere rigettato..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e la mentre possono essere integralmente compensate Controparte_1 nei confronti elle re
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
complessivi € 1300,00 oltre I.V.A., C.P.A., e spese Controparte_8
15%, come per legge. Compensa le restanti spese tra le parti
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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