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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al nr.5103/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
, (C.F./ PI.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Marcellino presso il cui studio in Palermo, via Nicolò
Turrisi n. 38 è elettivamente domiciliato contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
OGGETTO: ripetizione di indebito da assegno sociale
All'esito della trattazione scritta – ex art. 127 ter cpc - del 28.02.2025 mediante depositato nel fascicolo telematico, munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara, per l'effetto, l'irripetibilità da parte
CP_ dell' delle somme erogate a titolo di assegno sociale dal mese di ottobre 2020
e sino a tutto il 2021 e, per converso, il diritto dell'Ente di recuperare esclusivamente l'indebito maturato nell'anno 2022 e 2023; compensa tra le parti le spese di lite.
e delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.04.2024, il ricorrente chiedeva di “…accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dall' in data CP_1
18.01.2023 avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito, nonché accertare
l'illegittimità della trattenuta operata dall'Ente previdenziale, e per l'effetto ordinare all' di provvedere allo sblocco delle somme illegittimamente CP_1
trattenute sulla pensione percepita dal sig. , con conseguente Parte_1
condanna alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto oltre gli interessi legali maturati”.
Deduceva che l' con provvedimento del 18.01.2023 aveva comunicato che CP_1
era stata ricalcolata la pensione della quale godeva e per l'effetto era tenuto a restituire la somma di € 19.890,76. Contestualmente non veniva più erogata la pensione.
Contestava la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 13 L. 412/91, l'assenza di dolo in capo al pensionato e quindi l'irripetibilità delle somme in applicazione dell'art. 52 L. 88/89.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando CP_1
che alla fattispecie in esame non erano applicabili le norme di cui all'art. 52 L.
88/89 né la norma di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91 che invero sono dettate per l'indebito di natura previdenziale.
Rappresentava che la prestazione oggetto di ripetizione era l'assegno sociale che non era dovuta essendo il richiedente, già al momento della domanda, titolare di pensione a carico dell'Istituto per il Sostentamento del Clero che ammontava, nel
2020, ad € 11.525,54, ovvero superiore al limite reddituale per il quale si ha diritto alla prestazione assistenziale. Aggiungeva che né in seno alla domanda né successivamente venivano denunciati i redditi percetti.
La causa, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente nelle note scritte e dall' in memoria di costituzione, è decisa come in epigrafe. CP_1 * * *
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Il ricorrente è titolare di assegno sociale.
Ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Ai sensi, poi, dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne (oggi 67 anni) privo di redditi sufficienti a garantirgli i mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, il procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale si compone di due fasi: nella prima l'Ente liquida in via provvisoria l'assegno sulla base della dichiarazione resa dall'assistito circa i redditi che percepirà nell'anno in corso ed una seconda che prende avvio dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi che consente di verificare la congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato ed i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata (Cass. 7 febbraio 2024 n. 3522). CP_ Nella fattispecie l' ha liquidato la prestazione tenendo conto di quanto dichiarato dal richiedente (cfr: domanda del 24/09/2020 fascicolo ), il quale CP_1
ha chiesto, oltre all'assegno sociale, anche la maggiorazione.
CP_ Sulla scorta di tali dati l in virtù del meccanismo sopra indicato, ha liquidato la prestazione da ottobre 2020 e sino al mese di gennaio 2023, salvo procedere con la verifica dei redditi dai quali è emerso che sin dalla domanda non sussistevano i presupposti per l'erogazione della prestazione, essendo il limite per il 2020 di € 5.977,79.
La prestazione per cui è causa è una prestazione assistenziale per la quale pertanto non può trovare applicazione quanto dettato dall'art. 52 L. 88/89 né la sua interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/1991.
CP_ Trattandosi di prestazione assistenziale che viene resa in via provvisoria, l' ha l'onere di verificare entro il mese di luglio dell'anno successivo la sussistenza dei requisiti reddituali.
Nella fattispecie, a fronte di una domanda del mese di settembre 2020, accolta
CP_ tenuto conto di quanto dichiarato dal richiedente, l' avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza del diritto entro il mese di luglio dell'anno successivo atteso che, pur non avendo il Sacerdote depositato la dichiarazione dei redditi per non esservi tenuto, ha ed aveva redditi attestati dal CUD.
E poiché nel caso del Sacerdote, la concorrenza della ulteriore fonte reddituale è stata accertata sull'annualità dal 2020 ne deriva che la prima nota di recupero del
18.01.2023 deve ritenersi non rispettosa del termine di legge.
Atteso quanto sopra sono irripetibili le mensilità di assegno sociale dal mese di
Ottobre e sino al 31.12.2021, dovendosi invece dichiararsi la ripetibilità per il
2022 ed il mese di gennaio 2023.
Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 28.02.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami